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426 A. Staatsrechtl. Entscheidungen. I. Abschnitt. Bundesverfassung.
puisque le canton de Neuchätel, Ioin d'avoir adhere ä cet
acte, a au contraire formellement declare vouloir s'en tenir
au principe de territorialite.
• Dans ces circonstances, et vu l'absence de dispositions
legales sur la tutelle des etablis, le Tribunal doit maintenir le
. principe, constamment applique par la jurisprudence federale,
que chaque canton a en vertu de sa souverainete le droit
d'appliquer sa propre legislation aux personnes etablies srir
son territoire.
D'apres ce principe, et aux termes de l'art. 58 du Code
civil neuchätelois, statuant d'une maniere generale et sans
exception que le mineur non emancipe aura son domicile
chez ses pere et mere ou tuteur, les mineurs Lamarehe bien
, b
'
qu asents momentanement du pays, doivent etre consideres
comme, n'~yant point cesse de partager le domicile legal de
leur pere a la Chaux-de-Fonds. Il en resulte que les seules
autori les de ce domicile avaient, ainsi que le reconnait le
gouvernement de Zurich lui-meme dans son office du 18 Oeto-
bre eeoule, qualite pour designer aux predits mineurs le
tuteur ad hoc prevu ä l'art. 293 du. Code susvise.
Par ces motifs,
Le Tribunal federal
prononce:
Le re~ours est admis. En consequence, la nomination par
le Con,sell de commune de Rümlang, d'un tuteur provisoire
aux mmeurs Lamarche est annulee, et le tuteur ad hoc nomme
par la Justice de paix de la Chaux-de-Fonds est reconnu comme
ayant seul qualite pour suivre aux operations de la dite
tutelle.
.1IV. Glaubens- u. Gewissensfreiheit, steuern zu Kultuszweck. N° 92. 427
IV. Glaubens- und Gewissensfreiheit.
Steuern zu Xultuszwecken .
Liberte de coriscience et de croyance.
:I'mpOts dont le produit est affecte aux frais du culte .
92. Sentenzct del1° novembre 1879 nella causa Pelli.
A. Con atto deI 9 marzo 1877, i signori Vittore fu Fran-
tcesco Pelli e Compagni diehiaravano aHa Munieipalitä. di
Aranno « di essere liberi pensa tori e quindi di non voler piit
» pagare aleun aggravio od imposta per l'esercizio deI euIto
)) eaUolieo-romano e ne domandavano l'esenzione in appog-
» gin all'art. 49 della Costituzione federale. »
B. Non avendo potuto raggiungere il Ioro scopo presso
'quel Municipio, ehe dichiarö non poter aecedere aHa ist~nza,
.si rivolsero i ricorrenti al Consiglio federale, ehe -
declmata
'Ügni competenza -
li indirizzava al Tribunale feclerale ..
C, Ma anche questi respingeva il rielamo « in via d'ord~ne ~
sulla considerazione, che la diehiaraziDne di essere «hben
pensatori » non era suffieiente in linea di fatto per istab~lire
.ehe i ricorrenti avevano cessato di far parte della Comumone
-cattolica, nella quale erano nati, -
ehe la dichiarazio?~ di
eseir dal grembo della Chiesa eattolica doveva esser esphClta,
oe ehe, in ogni caso, essendo il rieorso diretto contro imposte
prelevate in virtiI diuna Legge cantonale, doveva essere sot-
toposto anehe al giudizio delle eompetenti autoritä. canto-
nali.
D. Inoltravano allora i dissidenti formale diehiarazione
.aUa MunieipaliLä. di Aranno, « di voler escire .,dal grembo
)) della Chiesa cattolieo-romana, aHa quale gla da moHo
» tempo non appartenevano piiI, » e rjnnov~vano la do~anda
)) di essere liberati da ogni imposta e eontrlbuto per I eser-
)) eizio di deLto culto. »
.
E. La istanza fu tuttavia rejetta sul riflesso -
« che non
l) e ancora promulgata la Legge federale aHa quale e stata
428 A. Staatsrechtl. Entscheidungen. I. Abschnitt. Bundesverfassung,.
J) riservata la piil. speeiale eseeuzione della massima conte-
)) n?~a nell'~r~. 49 della Co~tituzione federale :)). quale giu-
» dlZIO mumClpale venne pOl eonfermato, sotto il 9 novem-
bre 1878, dal Consiglio di Stato, a eui i signori Pelli e Comp.
si erano aggravati.
F. Portata la quistione dinanzi al Gran Consiglio, questr
sul preavviso della relativa eommissione, deliberava, nella sua
tornata deI 13 Maggio prossimo passato: « Il ricorso dei
)) signori Vittore Pelli e Consorti e respinto, e confermato.
« l'appellato decreto governativo. »
Le ragioni ehe dettarono siffatta risoluzione si riassumon(} .
per sommi eapi nelle seguenti :
« In linea di fatto, e fuori d'ogni dubbio ehe i rieorrenti
» non fanno piil. parte della ehiesa eattoliea-romana, avendo.
» es si formalmente diehiarato di essersene separati. In punto
» al diritlo, le viste deI Consiglio di Stato so no giuste e fon-
""J) date. E valga il vero: L'art. 49 della Costituzione federale
J) diehiara inviolabile la libertä di credenza e di eoseienza.
]) Conseguenza di questo fondamentale principio dovrebbe
J) essere ehe nessuno ne direttam-ente, ne indiretlam-enle,
) possa venir eostretto a partecipare alle spese di un eu!to.,
» al quale non appartiene. Questa massima pare stabilit due restrizioni, eioe ehe si tratti di spese di eulto pro-
» p:iam-ente dette e ehe il prodotto delle imposte sia spe-
» ctalmente affetto a tali spese, eioe a quelle propriamente
» delle di eulto. Neeessariamente queste restrizioni hanno
» gettato non poeo di vago e di confuso nel dispositivo eosti-
J! tuzionaIe, e reso possibile anehe di eludere in tutto od ifr
» parte la massima, per l'eseeuzione della quale in sostanza
,) dipende ora dalla definizione piu speciale di ehe cosa si deve
» intendere per spese di culto propriamente delle ed allo>
J! stesso specialmente affette. -
Cio ha reso necessario l'u1-
» ti mo periodo dell'art. 49 ehe riserva appunto aHa legisla-
IV. Glauoens- u. Gewissensfreiheit. Steuern zu Kultuszweck. N° 9"2. 4W
» zione federale la esecuzione piu speciale delta m-assim-a. Si
anno corrente, il giudizio deI Tribunale federale, insistendo
nella loro domanda « ehe venga dichiarato non essere tenuti
J! i rieorrenti a pagare nessun aggravio od imposta per l'eser-
» eizio deI eulto eattolieo-romano. J!
« Le querelate risoluzioni deI Consiglio di Slalo e deI Gran
J) Consiglio tieinese, » dieono gl'Istanti, ((si fondano uniea-
» menle sopra due argomentazioni. Prim-o, ehe e impossi-
J) sibile sceverare le spese di eulto, -
il Budget eomunale
J) nella maggior parte dei Comuni tieinesi eomprendendo
» in una stessa eategoria tanto le spese di eulto -quanta le-
J! altre spese eomunali; -
Secondo, ehe flnehe non sia
» fatta üna Legge federale regolante l'eseeuzione della mas-
J) sima stabilita dall'ultimo eapoverso dell'art. 49 della Co-
» stituzione federale, l'applieazione della massima stessa,
J) deve rimanere sospesa. -
Queste due argomentazioni ci:
» sembrano egualmente erronee. -- Nulla e piu faeile deI
» seeveramento delle spese di culto. L'emolumento dei eu-
» räto, quello deI sagrestano, le lasse per Ie missi~ni e le-
» quarant'ore, i cerei, il vino, i vasi e. gli a?~obbl p~r. I.a
» Messa e per le altre funzioni e solenmta religIOse e slmlh7
J) sono 'spese di eulto. »)
.
« Quanto aHa massima saneita dall'art. 49 della CostItu-·
J) zione federale, dal momento ehe il popolo l'ha adottata,
» oO'ni eittadino ha il diritto d'invoearla. La legislazione po-"
'"
430 A. Staatsrecht!. Entscheidungen. 1. Abschnitt. Bundesverfassung.
» trebbe bensi stabilire il modo con cui la massima deve
» essere applicata; determinare. per esempio, l'autorita com-
» petente a decidere in concreta materia, delerminare il modo
» e le epoche per la presentazione dei riclami ecc., ecc.; ma
» se la legge non interviene, la massima, -
cioe il diritto
:» dei cittadini, non pUD essere per tale ammissione ne meno-
:» mata, ne sospesa. Come una legge non potrebbe modificare
:» il diritto sancilo dall'art. 49; eosi la maneanza di una
» legge non pUD sospenderne l'esercizio. -
Anehe rart. 45
J) della Costituzione federale, ehe garantisee ad ogni Svizzero
» il diritto di prendere domicilio in qualsiasi luogo deI terri-
» torio elvetieo, aggiunge ehe una legge federale stabilira gli
» emolumenti da pagarsi per il permesso di domicilio: ma
» non e mai venuto in mente a nessuno di contestare negli
» anni passati ad uno Svizzero l'esercizio di un tale diritto
» perehe la Legge federale sugli emolumenti non era aneora
» stata fatta. »
H. Nei loro allegati responsivi deI 21, 25 luglio 1879 la
Munieipalita di Aranno ed il Consiglio di Stato diehiarano
-d'insistere nelle eonclusioni gilt preeedentemente formulate ed
invocano a tale effetto i ragionamenti ehe servirono di base e
guida al querelato deereto deI Gran Consiglio. (Vedi piu sopra
aHa lettera F.)
Premesse in linea di fatto e di diritto le seguenti cons2:dera-
zioni:
1
0 11 sesto eapoverso dell'art. 49 deHa Costiluzione federale
.e eosi concepito :
» Nessuno e tenuto a pagare aggravi imposti a causa pro-
» pria e particolare dell'esercizio del culto di una associazione
» religiosa alla quale non appartiene. L'esecuzione piit; spe-
:» ciale di questa massima resta riservala alla legislazione
» federale.))
Le autorita tieinesi aecampano in prima linea Ia eC'eezione,
« doversi ritenere ehe I'esecuzione di questa massima costi-
,tuzionale resta sospesa finche non sia emanata la Legge ehe
Ja organizza, stando intallto' le disposizioni costituzionali e
IV. Glaubens- u. Gewissensfreiheit. Steuern zu Kultuszweck. N° 92. 431
legislative dei cantoni, in virtu dell'art. 2 della stessa Costitu-
zion~. federale al titolo delle disposizioni transitorie, il quale
,sta~Il~sce ehe Ie disposizioni delle eostituzioni e leggi canto-
nah In eontraddizione con Ia nuova Costituzione federale
Testano fuori di vigore eoll'aecettazione della medesima 0 col-
,1'emanazione delle Leggi federali in essa previste. »
. L'eccezione perD non regge. Jl Tribunale federale ha giä
mterpretato piu volte (vedi la raeeolta offieiale delle sue de-
cisioni a pagina 84 e 342 deI I volume, 394 deI II e 194
,deI III) quella disposizione transitoria den'art. 20 nel senso,
-ehe Ia medesima va ritelluta colpire unicamente la categoria
d! quei principii costituzionali, i quali a causa dei Ioro gene-
neo tenore non possono ricevere una pratica applieazione se
;flon dopo promulgate eerte Leggi, ehe 10ro diano piu spe-
ciale eseeuzione; eategoria, neHa quale non rientra punto il
principio consegnato_ nel tassativo preseritto dell'art. 49,
lemma 6°. -
Prendendo a norma anehe nel caso eoncreto
l'interpretazione adottata da questa Corte, l'eeeezione di cui
sopra sarebbe valida soltanto quando la questione particolare
~i eui si tralta non trovasse in quel,preseritto nessuna solu-
zione, e non la potesse anzi ottenere ehe mediante la legge
tuttora da promulgarsi; ma le segnen ti considerazioni di-
mostrano ehe eid non si verifiea punto nel fattispecie.
2° Il prineipio in virtu deI quale « nessuno pUD essere
tenuto a pagare aggravi imposti a causa dell'esercizio deI
euHo di una assoeiazione religiosa aHa quale non appartiene,l>
.e, come queUo sandto nel quarta lemma dello stesso art. 49
«(l'esercizio dei diritti eivili 0 politici non pud essere limitato
da veruna prescrizione 0 condizione di natura eeclesiastiea 0
religiosa »)), un sempliee e natural corollario deI principio
fondamentale della inviolabilitä deHa libertit di credenza e di
-coscienza, » ehe sta scritto in eapo a questo disposiLivo; -
tale principio si trova leso ogni qualvolta un eittadino sia
eostretto a pa gare imposte destinate a sopperire alle spese
-deI culto di una assoeiazione religiosa, le di cui massime sono
in U.1'to col suo proprio convineimento. -'- Sarebbe deI pari
ineompatibile col principio della « eguaglianza dei eittadini
.432 A. Staatsrechtl. Entscheidungen. L Abschnitt. Bundesverfassung;
davanti alla legge» e con « l'abolizione di ogni privilegio di
persone » (art. 4 della Costituzione federale), il eoneedere
ehe una parte dei cittadini possa obbligare a eontribuire ai
bisogni deli' esereizio delloro eulto anehe i membri di un' al-
tra assoeiazione religiosa, mentre questi inveee dovrebbero
sopportare da soli le spese deI loro proprio.
Essendo ora eonstatato ed ammesso, ebe i Rieorrenti non
appartengono piil aHa chiesa eattoliea-romana, resta pure
djmostrato ehe, -
dove la Costituzione medesima non per-
metta delle eceezioni, -
es si non possono venir soggetti al
pagamento di aggravi imposti a causa deU' esercizio deI eult~
di detta ehiesa.
3° Eben vero ehe l'art. 49 limita la massima dell'esenzione
dagli aggravi a quelli ehe « sono imposti a causa propria
e particolare deU' esercizio di ttn dato culto; » ma e vero
altresi ehe i Riclamanti ebiedono semplieemente di essef(~'
esonerati dal pagamento di quella parte di taglie eomunali
ehe figura nel Budget generale dei Ioro Comune sotto il titolo
« stipendio deI parroeo -, » ed e quindi ehiaro, eome d'al-
tronde non fu neppure eontestato, ehe partieolarmente tal
quota d'imposta viene prelevata per soddisfare ai bisogni pro-
prii dell'esereizio di un culto.
4° A questo obbiettano le autorita tieinesi dicendo, ehe il
proeesso istorieo medesimo pel quale il dispositivo del-
l'art. 49, lemma 6°, ebbe vita, sta a dimostrare ehe le parole
«(a eausa particolare » hanno eziandio la signifieazione e 10
seopo di eireoserivere gli « aggravi » contemplati dal ridetto
dispositivo a quelli ehe vengono prelevati per far fronte, nella
loro totalita, ai bisogni dell'esereizio di un eulto, ad esclu-
sione di quegli altri, ehe rivestono all'inconLro un earattere
affatto generale, e non sono affetti ehe in parte alle spese deli
culto delIa e. d. ehiesa nazionaJe: trattarsi preeisamente nel
easo Pelli e Compagni di un « aggravio » di questo genere.
E infatti non pud negarsi un eerto valore a eodesta obbie-
zione, avveg'nache risulti dai verbali delle deliberazioni del-
I' Assemblea federale sulla riforma della Costituzione degli
anni 1871-1872 e 1873-1874, ehe vari Deputati alle eamere·
'IV. Glaubens- u. Gewissensfreiheit. Steuern zu Kultuszweck. N° 92. 433
hanno altribuito alle parole in 'diseorso la signifieazione di
-cui sopra. Ma, preseindendo anehe dalla eonsiderazione ehe
le norme generali di giurisprudenza, in materia d'interpreta-
.zione di eostituzioni e di leggi, fanno obbligo al giusdieente
.di attenersi jn' prima linea.alla dizione effettiva di quest'ul-
time al loro tenore letterale, non ehe al senso ed aHo spi-
'rito 'ebe dall'insieme si eruisee, e non gli permettono di
.3vere rieorso a cosiffatto materiale sussidiario, se non in linea
subordinata, -
gli anzidetti verbali non somministrano ne~~
suna prova ineluttabile dell'asserta portata delle parole ond e
,quistione.
. '
.
Ne fa testimonianza anche Il fatto, ehe nel suo messagglO
26 novembre 1875, aeeompagnante il pro getto di Legge sulle
imposte per le spese deI eulto, il Consiglio federale propo-
neva bensi alle Camere una restrizione nel senso or dianzi
,mentovato, non aceordando (art. 2 deI progetto stesso) nei
easi in eui una parte delle rendite. deHo Stat~. venga .~eu~
alle spese deU' esereizio deI eulto dl una 0 pm assomazlOIll
'l'elioioseil diritto di ehiedere l'esenzione per una parte ade-
qua~a delle imposte eantonali, -
ma no~ aggiungeva ~he tale
~estrizione dovesse appliearsi per analogia anche alle lmposte
.comunali . mentre inveee ]a maggioranza della relativa eom-
,
~
. .
missione deI Consiglio nazionale proponeva In termInI es:
press i si avesse a diehiarare, ehe qualora ?na part~ deg~l
agO'ravi' imposti direttamente dallo Stalo 0 dal Comum poh-
tier venO'a destinata a sopperire ai bisogni deI eulto di una
assoeiazione religiosa, i non faeenti parte di quest'ultima si
aebbano proporzionatamente dal pagamento di quegli aggravi
esonerare. -
La minoranza eommissionale adottava il modo
di vedere deI Consiglio federale; in altri termini, .voleva essa
pure ehe non si facesse restrizione veruna per nspetto alle
imposte eomunali.
_. .
.
.
50 n Tribunale federale non e qm ehlamato a pronunclarsl
sulla portata den'art. 49, lemma .6°, riguardo all~ im~osle
cantonali eoneiossiaehe nel easo In querela non SI trattI ehe
.di taglie ~omunali. Ma l~ regola eom~n~, ehe,. tulle le eeee-
zioni vanno interpretate In senso restflttlvo, s Impone segna-
43,j A. Staatsrechtl. Entscheidungen. I. Abschnitt. Bundesverfassung_
tamente nella presente materia. La -massima generale della
liberta di eredenza non pud, difatti, ne deve subire nessuna
restrizione oltre quelle ehe sono riehieste dalla volontä. eerta
ed indubbia della Costituzione medesima ehe Ia proclama, e-
il fin qui detto ha messo in ehiarq ehe una tale yolonfa non
e punto provata per eiD ehe riguarda gli aggravi eomunali nel
sense di eui sopra. Ammettendosi il eontrario, tornerebbe
diffieile di vedere quale sia l'importanza pratiea ehe rimar-
rebbe in tal easo a quell'altra disposizione deU'art. 49 (2° ca-
poverso), per la quale « nessuno pUD essere eostretto a pren-
« der parte ad una assoeiazione religiosa, » ed aHa sueees-
siva dell'art. 50, lemma 3°, ehe deferisee al giudizio delle
Autorita federali « Ie eontestazioni di diritto pubblieo 0 pri-
vato oeeasionate dalla formazione 0 separazione di assoeia-
zioni religiose. » Permettere ehe si possa eostringere il eitta-
dino a contribuire, in qualsivoglia easo, al pagamento delle
spese deI culto di una assoeiazione religiosa aHa quale non-
appartiene, sempreehe i relativi aggravi rivestano la forma
esterna di una imposta generale, equivarrebbe a ridurre tutte-
quelle garanzie costituzionali ai loro minimi termini; e poi-
ehe tale riduzione farebbe sentire i suoi effetti in prima linea
nel campo della vita comunale, non eontribuirebbe certo a
favorire la eonservazione della pace tra le eonfessioni, ehe fn
parimenti pos ta sotto l'egida delta Confederazione.
Il gravame dei sis'nori Pelli e eonsorti appare quindi fon-
dato, e
Il Tribunale federale
pronuneia :
'1 0 I rieorrenti non sono tenuti a pagare quella parte-
d'imposta eomunale ehe figura parLieolarmente nel Budget di
Aranno sotto il tiLolo di « congrua al parroco. »
2° E di conseguenza annullata la Risoluzione 13 maggio
ultimo scorso deI Gran eonsiglio ticinese, contro la quale il
rieorso e rivolto.
V. V ereinsrecht. N° 93.
V. Vereinsrecht. -
Droit d'association.
93. Urtl)eH i)em 14. ~el)embet 1879 in Gad)en.
iJorfter gegen Gt. @aHcn.
A. @emliÜ bem @efe§e beß stantenß Gt. @affe,n ufl~r ben
~anbttlerferftanb i)em 9. ~ugujl 183~1 ttleld)eß bte
mtThu~g.
nen ebligatorifd)en @efeffen=stranfeni)eremen i)er~el)t, flefte?t m
ber @emeinbe @bnat ein ebtigfeitfid) genel)migter obligatcnfd)er
~anbttlerferl)min, ttleld)er jeben bafel:bft in ~rbeit befittblid)en
@efeffen
uer~f!id)tet, bemfeiben beiöutteten. ffiefunent, ttleld)er
alS IDlitgHeb beß @rutlilmeinß bereitß IDlitgHeb einer stranfen:<
faffe tft, I)erlangte, geftu§t l)ierauf, ~H3i'eniation bem @efe,ffen~ .
ftanfenl)erein' affein fein @efud) ttlurbe fottlol)l Uom @emembe·
tatl)e @bnat,)alß uom jl. gaffifd)en ffieg~er~~gßratl)e abgettliefe,n,
ttleil bie IDlitgliebfd)aft tn einem fremnfftgen stranfen'Oe:em
nid)t bon ber ~f!id)t, bem obligatotifd)en stranten'Oerein
bet1!u~
treten, entbinbeu tönne.
R
~ierüber befd)ttlerte ~d) nun fcttlol)f ~. iJorfter arß b:t
@rutli'Oerein beim munbeSgetid)te, inbem fte
liel)au~teten, ~te
angefod)tenen @ntfd)eibe ent1)arten eine merleljung ber ben mur·
gern burd) bie munbeS'Oerfaffung unb bie mer,faffung beß stan ..
tonß Gt. @affen gettllil)r1eijleten ffied)te, nlimltd):
a. beß ffied)teß auf @leid)l)ei~ affe~ m~rger bor be~ .@ei~lje,
inbem burd) bie @ntfd)eibe lne IDlttglteber beS @rutlt'Oeremß
fd)limmer geftent ttlerben arß bie 111id)tmitglieber;
b. ber l'erfönlid)en iJreil)eit, inbem ein ungebu1)rlid)er,8ttlang.
burd) bie retunirte IDlaüreget außgeü'6t ttlerbe;
c. beS mereinßred)teS; benn bie metroff:nm \1,)erb:n ab~el)a{.
ten einem el)renttlertl)m unb für ~e nu§ftd)en meretlt, ttlte ber
@rütliberein, beiöutreten ober aber genctl)igt, auß bieret mer,.-
binbung außöufd)eiben;
. .
d. bet ~anbelß= unb @ettleruertetl)ett;
. _
.
e. beß ffied)teß auf freie m;a~l beS ~~feutl)IlHeß. ~eberbte~
f. liege in jener,8ttlangßmllüttll9me le nad) Umfhln'oen fur