opencaselaw.ch

58_II_140

BGE 58 II 140

Bundesgericht (BGE) · 1932-01-01 · Italiano CH
Fonte Original Esporta Word PDF BibTeX RIS
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

140

ObJiga.tionenrecht. N0 25.

diminuer la responsabiliM du defendeur dans la proportion

admise par le Tribunal neuehatelois.

3. -

Les eireonstanees de la eause ne justifient pas

l'alloeation d'une indemniM pour tort moral. II y a lieu

d'observer qu'il s'agit d'une eourse de eomplaisanee, que

la faute du defendeur n'est pas lourde en soi, eneore

qu'elle ait eu des eonsequenees tros graves, qu'il y a eu

aecord unanime a courir les risques augmentes par l'indis~

position du remplaAfant du defendeur, que celui-ei a

continue de eonduire, malgre sa fatigue, en grande partie

pour obliger son here et ses amis. II serait des lors excessif

de condamner le defendeur a payer, outre les 35000 fr.

de dommages-inMrets, une somme pour le tort moral;

eette indemnite a un earaetere suppIementaire et excep-

tionnel; elle doit trouver sa justifieation dans des eireons-

tanees « partieulieres » (art. 47 CO) qui n'apparaissent pas

eomme realisees en l'espeee.

Par ce8 moti/8, le Tribunal federal

rejette les deux reeours et eonfirme le jugement attaque.

25. Sentenza 3 maggio 1932 dells; seconda sezione civile

in eausa Rondi e. Rusconi e Sala.

Contratto di aprano. -

Le azioni deI cornmittente d'una costru-

zione immobiliare per difetti dllll'opera si prescivono soItanto

col decorso di 10 anni dalla consegna quando l'appaltatore

o l'architetto glie Ii l'abbiano celati intenzionaImente. -

Art. 371, 210, 219 CO.

Ritenuto in tinea di fatto:

A. -

Nel 1916 Plinio Rondi inizio in Bellinzona la

costruzione di una casa d'abitazione su disegno dell'ar-

chitetto Ettore Ruseoni, ehe fu incaricato della direzione

edella sorveglianza dei lavori affidati all'impresario Luigi

Sala-Casasopra. L'edifieio Iu terminato nel 1917 e conse-

gnato nell'autunno dello stesso anno. Al prineipio deI

Obliga.tionenrecht. No 25.

141

1918 Ruseoni presentO Ia liquidazione dei conti a Rondi,

ehe verso a Sala-Casasopra il saldo dovutogli nel marzo

dello stesso anno.

B. -

II 22 marzo 1920 erollo un balcone al primo piano

della easa Rondi. Alle spese di rieostruzione eontribuirono

il suocero dell'arehitetto Ruseoni, Claudio Pellandini,

eon un versamento di 2000 fehi. e l'impresario Sala-

Casasopra eon 500 fehi., in seguito di ehe Rondi, il 6 aprile

1920, rilaseiava al Pellandini quietanza « a piena e eompleta

liberazione deI di Iui genero Rusconi arehitetto Ettore

da ogni e qualsiasi responsabilita, sia per l'avvenuto

erollo della baleonata principale al primo piano superiore

della mia easa in Via della Posta qui, ehe, in genere, per

la sua opera q uale progettista e direttore dei la vori di

eostruzione della easa stessa, eosi e per modo ehe qualunq ue

eosa avvenga in avvenire io non potro, per aleun titolo,

pretendere aleunehe da lui. »

Diventava eosi senz'oggetto un eompromesso eh'era -

stato sottoseritto da Rondi e Sala-Casasopra il 31 marzo

1920 e ehe avrebbe dovuto essere firmato anehe da Pellan-

dini in nome d~ll'arehitetto Ruseoni, eonvenzione eon la

quale era stato affidato al sig. Otto Maraini arehitetto

in Lugano il eompito di dire, in veste di perito arbitro

inappellabile, quali lavori fossero neeessari 0 eonsigliabili

per assieurare la solidita della easa Rondi e per ilripristi-

no deI baleone erollato, di stabilire il preventivo delle

spese per tutti questi lavori, di determinare quale dei

eontraenti dovesse sopportarle ed in quale misura.

G. -

L'8 aprile 1926 un nuovo erollo avvenne nella

easa Rondi: quello deI soffitto d'una eamera al seeondo

piano. Con domanda provvisionale deI giorno seguente

Rondi ehiese al Pretore di Bellinzona una perizia a futura

memoria sulla eausa di questo ero11o, sui lavori oceorrenti

per il ripristino, eee. L'istanza fu respinta eon sentenza

deI 10 aprile 1926, eontro Ia quale non fu interposto

appello.

D. -

Con petizione inoitrata il 2 aprile 1927 aHa Camera

142

Obligationenrecht. No 25.

civile deI Tribunale di appello deI Cantone Ticino, Rondi

convenne in causa Rusconi e Sala-Casasopra chiedendo

10ro il pagamento solidale di una indennita per vizio di

costruzione della easa. Ed essendo poi Ia causa eaduta in

perenzione in virtu dell'art. 140 PCT, Ia riprodueeva eon

nuova petizione deI 22 dieembre 1930, eon Ia quale ehie-

deva ehe i eonvenuti fossero eondannati a pagargli una

somma di 15 835 fehi. ed aeeessori per Ie spese di rieostru-

zione deI balcone edel soffitto crollati e danno relativo,

per le spese di eonsolidamento delle fondamenta della

casa, eee. A sostegno di queste eonelusioni l'attore affer-

maya in sostanza : Il erollo deI balcone, le lesioni gravi ai

pavimenti ed il erollo deI soffitto, sono dovuti a manehe-

volezze nelle fondamenta (ehe vengono speeifieate sotto

i N. 8, 9, 10 e 11 della petizione) e di piu, per il plafone,

alla sofistieazione deI sistema Perret, seeondo il quale essi

dovevano essere eseguiti. Ruseoni e Sala hanno intenzio-

nalmente (fraudolentemente) eelato a Rondi tanto Ie

manehevolezze ehe Ia sofistieazione, presentandogli anzi

una liquidazione dalla quale apparivano profondita e

spessori neHe fondamenta difformi dalla realta ed un'appli-

eazione dei sistema Perret nella sua integralita, sorpren-

dendo eosi la sua buona fede e traendolo deliberatamente

in inganno. Ruseoni non puo qUindi valersi della sua

liberazione quale appare dall'atto 6 aprile 1920: egli e

tenuto, solidalmente eon Sala, al rifaeimento d'ogni danno

derivato a Rondi, danno ehe e.onsiste neHe spese oeeorse

- di Rondi ed in quelle oeeorrenti per l'eseeuzione di diverse

opere di eonsolidamento, partitamente speeifieate sotto

iN. 20, 32, 34, 37, 40, 42, 43 e 46.

Rispondevano i eonvenuti eon allegato deI 7 marzo

1931 eonehiudendo alla reiezione della petizione, anehe

per causa di prescrizione deH'azione.

E. -

All'interrogatorio dei 25 marzo 1931, l'attore

chiedeva di essere ammesso alle prove testimoniale e

peritale. I

eonvenuti essendosi opposti aHa domanda

taeciandola d'inconeludente, l'attore, eon petizione inei-

Obligationell1'echt. No 25.

l43

dentale deI 10 aprile 1931, eonehiudeva domandando

d'essere ammesso a fornire le prove testimoniale e peritale

in diseorso (ehe venivano speeifieate tanto in relazione

ai singoli asserti ehe in riguardo ai singoli mezzi di prova),

Ia pretesa ineoncludenza non potendo trovare giustifiea-

zione ehe nell'eeeezione di preserizione dell'azione. Senon-

ehe, allegava l'attore, Ia preserizione applieabile neUa

fattispeeie non e quella dell'art. 371 eap. 2 CO, ma, per

il dolo dei eonvenuti, la deeennale dei combinati art. 371,

cap. 1, 210, cap. 3 e 127, la quale sarebbe perö stata inter-

rotta dal eompromesso 31 marzo e dal suceessivo paga-

mento deI 6 aprile 1920: essa si sarebbe dunque

verifieata solo nell'aprue 1930, qualora non fossero

intervenuti diversi atti interruttivi, quali la domanda

provvisionale di prove a futura memoria deI 9 aprile

1926, la petizione deI 2 aprile 1927 egli atti procedurali

eonsecutivi (art. 135-137 CO).

F. -

La Camera civile deI Tribunale di appello, con

sentenza deI 20 maggio 1931, respingeva l'istanza d'assun-

zione delle prove testimoniale e peritale per i motivi

seguenti : La pl'escrizione applicabile all'azione di Rondi

e quella quinquennale dell'art. 371, eap. 2 CO. Con questa

disposizione illegislatore volle, per le eostruzioni immobili-

liari, stabilire un'eecezione alle norme ehe regolano i

termini di preserizione delle azioni dei eommittente per

i difetti deU'opera. Analoga preserizione, al riguardo dei

fabbrieati, si trova per la vendita, all'art. 219, eap. 3, CO.

Quindi e ehe il riehiamo dell'art. 371, cap. 1, CO vale solo

per le opere ehe non possono esserE~ eonsiderate come

eostruzioni immobiliari. La prova d'un intervento e

deliberato inganno ad opera dei eonvenuti non potrebbe,

di conseguente, anehe se raggiunta, eondurre all'appli-

eazione della preserizione decennale.

La preserizione

quinquennale e intervenuta : la eostruzione della easa fu

terminata nel 1917 e nell'autunno dello stesso anno

I'opera fu eonsegnata al committente, mentre l'azione

di Rondi contro l'arehitetto Ruseoni e contro Sala ·fu

144

Obligationenrecht. No 25.

proposta per la prima volta con la petizione deI 2 aprile

1927. La prescrizione quinquennale sarebbe intervenuta

anche se, per negata ipotesi, si dovesse considerare quale

atto interruttivo l'istanza dell'aprile 1926. La convenzione

deI 31 marzo 1920 ed il pagamento deI 6 aprile 1920'non

possono equipararsi ad'alcuno dei fatti annoverati nell'art.

135 CO, percM Ia convenzione dei 31 marzo 1920 ~ rimasta

~o stato di semplice progetto, essendosi le parti accordate

dlrettamente, e perche quanto risulta essere stato versato

il 6 aprile 1920 fu versato in virtu di detto accordo diretto.

D'altronde, anche se la prescrizione quinquennale fosse

stata interrotta nel marzo ed aprile 1920, piu di cinque

anni sarebbero pur sempre trascorsi tra questa data

e l'inizio dell'azione. Onde l'inconcludenza delle prove

domandate.

G. -

Contro questa sentenza l'attore ha dichiarato

tempestivamente d'appellarsi al Tribunale federale chie-

dendone l'annullazione ed il rinvio degli atti per l'istruzione

della causa.

Con sentenza 8 settembre 1931 il Tribunale federale non

entrava nel merito dell'appello, perche il giudizio cantonale

deI 20 maggio 1931 non poteva essere considerato giudizio

di merito a' sensi dell'art. 58 cap. 1, OUF.

Dovendo q uindi la causa proseguire i1 suo corso fino

a giudizio definitivo di merito; l'istanza cantonale la

riprendeva in trattazione e con sentenza deI 10 dicembre

1931, confermandosi nella tesi precitata della prescrizione

- dell'azione perche soggetta aHa prescrizione quinquennale

lli cui all'art. 371, cap. 2, CO, Ia respingeva essenzialmente

per i motivi addotti nel giudizio interlocutorio deI 20 mag-

gio 1931 e di cui fu riferito piu sopra (v. Iett. F).

H. -

Con appello deI 23 gennaio 1932, inoltrato nei

modi e termini di legge, l'attore conchiude domandando,

che, annullate Ie sentenze cantonali 20 maggio e 10 di-

cembre 1931, l'incarto venga rinviato all'istanza cantonale

per l'istruzione della causa, spese e ripetibili solidalmente

a carico degli appeUati Rusconi e Sala.

Obligationenrecht. N° 25.

145

Sentiti i patrocinawri delle parti neUa odierna udienza :

Considerando in diritto :

1. -

L'art. 371 CO dispone :

« Le azioni deI committente per i difetti dell'opera si

prescrivono come le corrispondenti azioni deI compratore.

) L'azione deI committente d'una costruzione immo-

biliare per difetto dell'opera si prescrive col decorso di

cinque anni dalla consegna tanto contro l'appaltatore,

quanto contro l'architetto 0 l'ingegnere che prestarono

lavoro nell'esecuzione dell'opera. »

Trattasi di sapere, se l'istanza cantonale abbia retta-

mente giudicato dichiarando che la prescriziqne quin-

quennale prevista dall'articolo precitato cap. 2 vaIga

anche nell'ipotesi in cui possa venir dimostrato che archi-

tetto ed appaltatore abbiano deliberatamente tratto il

committente in inganno (art. 210 cap. 3) 0, come l'attore

piu precisamente rimprovera ai convenuti, questi gli

abbiano intenzionalmente

0

fraudolentemente eelati i

difetti dell'opera.

Per rispondere alla questione occorre anzitutto indagare,

quale relazione intercorra tra il primo ed il secondo capo-

verso dell'art. 371 CO. Se si ammette, ehe il capoverso

secondo sia da interpretarsi in modo indipendente e per

se stante e cioe debba ritenersi eh'esso regola in modo

esauriente ed esclusivo la questione della prescrizione

dell'azione per difetti di un fabbricato, la risposta sara in

favore della tesi sostenuta dal giudice cantonale. Se invece

occorre dichiarare, ehe il secondo capoverso non puo

essere interpretato da solo, ma soltanto in reiazione al suo

prima capoverso, il quale rinvia, in modo generieo, ai

disposti sulla preserizione delle corrispondenti azioni deI

eompratore, la soluzione propugnata dall'attore deve

avere la preferenza.

,

2. -

A favore di quest'ultimo modo di vedere stanno

anzitutto delle considerazioni d'ordine generale.

a) Di regola, e cioe a meno che ostino il testo della

AB 118 II -

1932

10

146

Obligationenrecht. N° 25.

legge 0 motivi speeiali deeisivi,

bisogn~ ritenere ehe,

dettando una legge, il legislatore abbia inteso far opera

organiea. Ne segue ehe, nel dubbio, l'interpretazione di un

singolo disposto deve tendere a far rientrare il prineipio

da esso saneito nel quadro generieo della legge : a farne

eioo, ogni qualvolta eio sia possibile, un eorollario dei

principi generali ehe ]a legge informa. Questo modo di

vedere appare aneora piu plausibile quando si tratta di

norme riunite in un solo disposto od artieolo. In questo

easo soprattutto non sembra probabile ehe, riunendo

due 0 piu norme di diritto in un solo disposto, illegislatore

abbia inteso ehe siano poi da ritenersi separate e per se

stanti quando si tratta di interpretarie.

b) Per massima, le leggi aeeordano protezione parti-

eolarmente effieaee alla parte verso eui l'altra si e resa

eolpevole di manovre fraudolenti (dolo) od il euieontegno

fu anehe soltanto sleale e eontrario alla buona fede. Le

sanzioni dalle leggi previste a questo seopo sono diverse

(annullabilita dell'atto viziato da dol0, risareimento per

il danno subito dalla parte in buona fede, prolungazione dei

termini di prescrizione 0 di perenzione eee.) ma tutte hanno

per effetto di aggravare, in modo piu 0 meno severo, la

posizione giuridiea di chi ha agito dolosamente, 0 siealmente

o in modo eontrario alla buona fede. Questo prineipio ha

trovato la sua espressione fondamentale nell'art. 2 CCS.

Ne segue ehe, ove si tratti dei rimprovero di manovre

dolose e sieall e di simili appunti, se dubbio esiste, la

legge deve essere interpretata a favore di chi di siffatte

manovre e stato vittima.

3. -

Premesse queste considerazioni di ordine generale

si osserva:

Seeondo il CO (art. 128), il termine di prescrizione e

di 10 anni « per tutte le azioni per le quali il diritto eivile

non dispone diversamente ». E dunque questo il termine

massimo ordinario, ehe vale per tutti i easi (non espressa-

mente eecettuati), in merito ai quall la legge non distingue,

se aHa parte debitriee possa essere rimproverato 0 no un

Obligationenrecht. N0 25.

147

eontegno doloso e sieale. L'art. 128 en:umera le ipotesi in

eui questo termine massimo e ridotto a einque anni:

ma anehe in questi easi (e eio non e dubbio) il disposto

e assoluto eil termine massimo, vale cioe anehe quando

la parte debitriee abbia agito dolosamente. Diverso e

l'ordinamento aeeolto dalla legge in materia di preserizione

per i difetti della eosa venduta. In questa materia il

termine di preserizione normale e di un anno per le eose

mobili, di einque per la vendita di fabbrieati (art. 210

eap. 1 e 219 eap. 3), ma questa norma soffre un'eccezione,

ehe sotto l'art. 210 eap. 3 illegislatore ha formulato nel

modo seguente: « 11 venditore non puo invocare la pre-

serizione di un anno, ove sia provate ehe egli trasse in

inganno. il eompratore ». TI ehe vuol dire: nell'ipotesi di

un inganno a' sensi dell'art. 210 eap. 3, in luogo di un

termine di un anno fara stato quello ordinario e eomune

di dieci anni. Ora, poiehe l'art. 371 eap. 1 rinvia, per la

preserizione delle azioni spettanti al eommittente per i -

difetti dell'opera, in modo generieo « alle eorrispondenti

azioni deI eompratore», eioo agli art. 210 per le eose

mobili e 219 per.gli stablili, e neeessario e logieo ammettere,

ehe per le suddette azioni deI committente il legislatore

ha voluto stabilire un sistema di preserizione delle azioni

analoga e parallelo a quello dettato per le azioni deI

eompratore : vale a dire distinguere, anehe in merito aHa

preserizione dell'azione pei dUetti d'una eostruzione, le

due ipotesi: quella, ordinaria e normale, in eui l'appal-

tatore ha agito eorrettamente, da quella in eui egli abbia

tratto in inganno la parteavversaa' sensidell'art. 2lOeap. 3.

La sola differenza eonsiste dunque in eio, ehe in easo di

vendita di eosa mobile il termine di preserizione, nei easi

ordinari, sarebbe di un anno (di cinque quando si tratta

di un fabbrieato, art. 219), mentre ove esistesse inganno

a' sensi dell'art. 210 eap. 3, il termine sarebbe, tanto nei

eonfronti deI eommittente ehe deI venditore, in tutti i

easi, di dieei anni. In altre parole: tanto il termine di un

anno dell'art. 210, ehe quello di cinque anni dell'art. 219

148

Obligationenrecht. No 25.

e dell'art. 371 eap. 2 eostituiseono lUl'abbreviazione deI

termine di preserizione eomune e massimo di dieei anni,

abbreviazione ehe tuttavia non e applieable ed e sostituita

dalla decennale ove il venditore 0 l'a ppaltatore (l'arehi-

tetto 0

l'ingegnere) avesse tratto deliberatamente in

inganno il eompratore od il eommittente (v., in questo

senso, v. TUHR, Commentaire du code federal des obliga-

tions, partie generale, traduzione franeese p 362, nota 26;

efr. anehe ROSSEL, Manuel de droit federal des obligations,

seeonda edizione, p. 490).

4. -

A suffragio di q uesta tesi sta anehe la genesi

dell'art. 371 dell'attuale CO.

a) Gia il veechio CO regolava la preserizione delle

pretese deI committente per i difetti dell'opera rinviando

alle « corrispondenti azioni deI eompratore ». Esso infatti

disponeva nell'art. 362 : -« Le azioni deI committente per

gli eventuali difetti delI' opera si preserivono eome le

eorrispondenti azioni deI eompratore in eonformita agli

art. 257 a 259 ». Nel nuovo eodiee delle obbligazioni i

tre art. 257, 258 e 259 furono rilUliti sotto l'art. 210, se-

eondo illoro senso, e, in parte, persino eon tenore identieo.

Il secondo eapoverso dell'art. 362' deI veechio CO

disponeva: « PerQ l'azione 001 committente d'una eostru-

zione si preserive 8oltanto eol deeorso di einque anni dal

rieevimento ».

Colla parola « soltanto» il legislatore ha inteso dire

ehe in riguardo agli estremi degli art. 257 e 259, « soltanto»

uno di essi doveva esser modifieato in materia di eontratto

d'appalto : quello eoneernente Ia durata della preserizione

pei difetti in tema di vendita seeondo l'art. 257 : disposto

ehe doveva venir quindi eompreso nel senso ehe, in luogo

della preserizione annuale ivi prevista, dovesse far stato,

per i difetti di una eostruzione, Ia quinquennale. Col.rinvio

all'art. 257 eontenuto nell'art. 362 eap. 2 v. CO il Iegis-

latore intendeva dunque dire: L'azione deI eommittente

d'una eostruzione si preserive eol deeorso di einque anni;

e eol rinvio all'art. 259 il legislatore esprimeva il eon-

Obligationenrecht. N0 25.

149

cetto: L'appaltatore non puo invoeare la preseTIZlOne

abbreviata di cinque anni, ove sia provato eh 'egli trasse

deliberatamente in inganno il committente.

Da questo raffronto dei testi risulta quindi, ehe rin-

viando l'art. 362 eap. I espre!:isamente all'art. 259 (v. CO),

il legislatore ha inteso signifieare, ehe anehe nel eontratto,

d'appalto, eome in quello di vendita, le azioni per difetti

OOll'oggetto deI eontratto erano soggette alla preserizione

deeennale quando l'appaltatore (l'arehitetto 0 l'ingegnere)

avessero tratto il eommittente in inganno.

b) Dai Iavori preparatori deI nuovo CO non risulta

ehe a quest'ordinamento la nuova legge abbia inteso

mutare eheeehessia. Vero si e, ehe l'art. 371 eap. 2 non

eontiene Ja parola {(soltanto» (in tedeseo « jedoch», in

franeese « toutefois ») dell'art. 362 eap. 2 deI veeehio CO :

ma l'intima reiazione tra il primo ed il seeondo eapoverso

e la necessita d'interpretare il seeondo oapoverso tenendo

oonto 001 primo, vi e sufficientemente posta in rilievo

eoll'ineiso « pero» (testo tedeseo «jedoch»; testo franeese

« toutefois »}, posto a eapo dello stesso disposto.

5. -

Da quanto preeede risulta ehe avendo l'attore

allegato d'essere stato deliberatamente tratto in inganno

in merito a determinati difetti della eostruzione in paroIa,

l'istanza oantonale non poteva vietargli la somministra-

zione della pro~a di quest'asslUlto asserendo ehe, comlUlque,

le relative azioni erano preseritte 001 deeorso di einque

anni dalla data della consegna dell'opera, poiohe,_nell'ipotesi

afIermata dall'attore, la preserizione e di dieoi anni.

La prova dell'asserto precitato poteva essere esclusa

solo se fosse intervenuta la preserizione di dieei anni.

Ma quest'ipotesi non trova risoontro nel easo in esame,

poiohe, per oonstatazione di fatto dell'istanza oantonale,

non impugnata in questa sede eome oontraria agli atti

a' sensi dell'art. 67 OGF, la eonsegna del1a eostruzione

in parola e avvenuta nell'ottobre deI 1917e la prescrizione

deoennale fu interrotta, per la prima volta, eolla petizione

deI 2 aprile 1927.

150

Obligationenrecht. N0 25.

Nell'odierna discussione della causa il rappresentante

dei convenuti ha sostenuto che quella petizione non era

atta ad interrompere la prescrizione poiche era caduta

in perenzione in virtu dell'art. 140 POT.

TI fatto e vero, ma inaccettabile la deduzione. La

perenzione dell'istanza avvenuta in virtu dell'art. 140

POT, se essa era di ostacolo a ehe la causa potesse essere

continuata in base alla petizione deI 2 aprile 1927, non

metteva pero nel nulla il fatto che con quella petizione

la prescrizione era stata interrotta. La soluzione di questa

questione potrebbe forse essere diversa nel caso in cui

« l'istanza» in parola (cir. il tenore dell'art. 140 POT)

dovesse ritenersi nulla e come non avvenuta per vizio

iniziale ed insanabile. Ma ein non e : la decadenza avvenne,

non· per -difetto originale della petizione, ma per inazione

della parte instante durante un determinato termine.

6. -

Da quanto precede risulta ehe la causa dev'essere

rinviata all'stanza

cantonale perche assumi le prove

proposte dal ricorrente onde dimostrare, eh 'egli sarebbe

stato tratto deliberatamente in inganno,dai convenuti

Rusconi e Sala celandogli intenzionalmente i

difetti

dell'opera e perehe pronunci nuovo giudizio sulla base che

dal complemento d'istruzione sara per risultare.

II Tribunale jederale pronuncia:

TI ricorso e ammesso e le sentenze querelate 20 maggio

e 1° dicembre 1931 annullat~nel senso, che la causa e,

rinviata per nuovo giudizio all'istanza cantonale previa

amministrazione delle prove a mente deI considerando 6

di questo giudizio.

Obligationenrecht. N° 26.

151

26. Auszug aus dem Orteil der I. ZivilabteUung

vom 10. Kai 1932 i. S. Eheleute Wnli gegen IIeinemann.

Abt r e tun g von Rechtsansprüchen im Konkurs. Abwei-

sung der Einrede des Beklagten, dass nicht alle Abtretungs-

gläubiger den Anspruch eingeklagt hätten. SchKG Art. 260

(Erw. 1).

S i m u 1 t a n g r Ü n dun g der Aktiengesellschaft. Befreiung

vom Prospektzwang und von der Bezugnahme der Aktien-

zeichnung auf den Prospekt. OR Art. 617 Abs. 5 (Erw. 2).

L i b e r i e run g s p f 1 ich t

der Aktionäre.

Zulässigkeit

der Verrechnung der Liberierungsschuld mit einer Kaufpreis-

forderung an die Gesellschaft. OR Art. 619.

(Erw. 5).

A. -

Am 31. Mai 1923 wurde in Zürich die konsti-

tuierende Generalversammlung der Amak A.-G. (Aktien-

gesellschaft Amateur-Kino-Kamera) abgehalten, an wel-

cher der Bücherrevisor C. E. Dunz, Dr. O. Schneider und

Dr. F. Heinemann teilnahmen. Das Aktienkapital wurde

auf 100,000 Fr., eingeteilt in 100 Namenaktien zu 1000 Fr.

festgesetzt, wovon Dunz 70, Schneider 15 und Heine-

mann auch 15 Stück zeichnete. Aus diesen drei Gesell-

schaftern wurde auch der Verwaltungsrat bestellt. Die

Versammlung stellte ferner fest, dass das Kapital in

vollem Umfang gezeichnet und dass 20 % davon ein-

bezahlt seien. Grund dieser zweiten Feststellung war ein

Schreiben der' American Express Company in Zürich

vom 16. Mai 1923, wonach bei der genannten B.lllk auf

Rechnung der zu gründenden Aktiengesellschaft Amak

20,000 Fr. als Einzahlung von 20 % von 100 Aktien

durch Scheck geleistet und gutgeschrieben worden seien ...

In der Folge geriet die Amak A.-G. in Konkurs. Das

Konkursamt kollozierte u. a. eine Forderung der Ehe-

leute Dr. Hans und Frau Lucie Willi von 69,270 Fr.

20 Ots. in der 5. Klasse. Gemäss Art. 260 SchKg wurde der

Rechtsanspruch gegen den Beklagten Heinemann auf Ein-

zahlung des gezeichneten Aktienkapitals von 15,000 Fr.

diesen beiden Gläubigern, sowie Rechtsanwalt Köpfli in