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56_I_480

BGE 56 I 480

Bundesgericht (BGE) · 1930-01-01 · Italiano CH
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Verwaltungs. und Disziplinarrechtspflege.

76. Sentenza. as äicembre 19S0 della 2a aeziont civUe

nella causa S. contro 'l'icino.

TI legatario di un fondo deve allegare l'autorizzazione scritta degli

eredi gravati all'istanza per l'iscrizione deI diritto di propriet8.

nel registro fondiario.

Gli eredi

possono

validamente

rilasciargli tma siffatta autorizzazione solo dopo. ehe)! trapasso

deI fondo legato da! defunto &cl essi fu eseguito.

Art. 656 e 963 ce, 16 cp. 4 e 18reg. reg. fond.

A. -

L' 11 febbraio 1929 decedeva a Zurigo il dott. Ge-

remia S., oriundo di R. (Cantone Ticino), lasciando un

testamento pubblicato dal Tribunale distrettuale di

Zurigo, il cui tenore era il seguente :

(I Zurigo, 20 marzo 1926.

Col presente scritto costituiseo io il mio testamento 010-

grafo, 0 atto di mia ultima volonta.

Lascio franchi .,. ai miei nipoti figli deI fu mio

fratello Carlo S. (Franeesco, Giacomo, Angelo, Carmela).

Lascio franchi .., ai figli della Iu mia sorella Caterina

M.-S. (Giacomo, Alberto, Mario e Mariannina), in P.

Lascio franehi .. ' a Ada. von G. nata M. in Brema.

Laseio franehi ... ad Agnese S., nata. B., Weimar

(Turingia) .

Lascio franchi diooimila (10 1}OO fchi.) alla Chiesa di R.,

ooll'obbligo di celebrare ogni anno il mio anniversario

semplice. Di queste legato verra data comunicazione alla

. Spett. Curia Ticinese in Lugano.

Lascio franchi cinquemila (5000 fchi.) all'opera dei

futuro Ospedale distrettuale di Locarno.

Lascio i miei beni stabili (case, stalle, 000.) nei Comuni

di R. e di I. al nipote Giacomo S. in R.

Quale esecutore deI mio testamento nomino la Spett.

Banca Credito Svizzero in Zurigo, colla facolta di subdele-

gare il sig. avv. S. F. in Locarno, come persona che conosce

bene la mia famiglia.

Registersacben. N0 76.

48l

Lascio tutto iI reste della mia sostanza in danaro (eapi-

tali,titoli) al sanatorio olandese per i tubercolosi in Davos. »

firm. Dott. G. s.»

In base ad una eopia deI testamento e ad un estrattto

deI verbale di pubblicazione, l'avv. S. F. chiese all'Ufficio

dei registri di Locarno « la voltura per suceessione» al

nome delI' « erede istituito» Giacomo S. dei beni stabili

gia di proprieta dei defunto dott. S. in territorio di R. e

diI.

L'Ufficio dei registri respinse la riehiesta ritenendo ehe

Giacomo S. avesse veste non d'erede istituito, ma di

legatario e che quindi la mutazione al suo norne dovesse

essere preceduta dal trapasso dei fondi dal defunto agli

eredi e potesse essere chiesta solo col consenso seritto di

costoro.

In seguito a ricorso, questa decisione Iu, con decreto

3 Iuglio 1930, comermata per gli stessi motivi dal Dipar-

mento di Giustizia deI Cantone Ticino il quale giudico

inoltre non potersi ravvisare nell'estratto deI protocollo

deI Tribunale distrettuale di Zurigo concernente la

pubblicazione deI testamento il certifieato creditario

richiesto dall'art. 18 dei regola.mento par il registro fon-

diario, difettando esso di un'attestazione esplicita relativa

agli eredi.

B. -

Il 18 luglio 1930, Giacomo S. istava di nuovo I,er

l'iscrizione al proprio norne dei fondi sopra menzionati

aJIegando aHa richiesta un certificato del giudice per la

giurisdizione non contenziosa deI Tribunale distr{'!ttualf:'

di Zurigo, tradotto come segue :

« Gertificato.

Nell'eredita deI defunto vedovo dott. Geremia H., d~­

cesso 1'11 febbraio 1929 e gia domiciliato aZurigo, Beetho-

venstrasse 11, nato l'll novembre 1854, da B., Ticino,

la competente autorita certifica ehe, come risulta, dai do-

c"Qmenti, gli eredi legittimi deI defunto sono :

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Verwaltungs- und Disziplinarreehtspflege.

1. Francesco 8., nato nel1879 \

2. Giaeomo S., nato nel1889

discendenti deI defunto

3. Carmela

S., nata nel1892

fratello Carlo S.

4. Angelo

S., nato neIl894

5. Dott. Giaeomo M.,

6. Alberto

M.

diseendenti della defunta sorella

7. Mario

M.

Caterina M. nata S.

8. Marianna M.

.

Si eertifica inoltre ehe i sunnominati eredi legittimi

partecipano all'eredita in unione eon terzi eome alle

disposizioni di ultima volonta pubblieate davanti quest'au-

torita e ehe gli eredi nominati sotto N. 2-8 hanno ineari-

cato il Dr. E. BosShart, notaio in Zurigo, Sehützengasse 21.

Zurigo, 9 aprile 1929. Tribunale distrettuale di Zurigo. »

Anche questa volta l'Uffieio dei registri di Loearno

respinse l'istanza ed il rifiuto fu dal Dipartimento di

Giustizia deI Cantone Tieino, adito quale Autorita di Vigi-

lanza, confermato eon deereto 25 settembre 1930 pel mo-

tivo ehe essendo il rieeorrente legatario e non erede, la

domanda maneava deI requisito costituito dal consenso

Beritto degli eredi gravati. Data l'insuffieienza deI eerti-

ficato prodotto, il quale enumerava. gli eredi legittimi, ma

non gli istituiti, la mutazione non avrebbe deI reste potuto

essere eseguita anche se la qualitad'erede fosse stata

rieonOBeiuta all'istante.

O. -

Giacomo S. ha interposto ricorso di diritto ammi-

nistrativo contro questo decreto ehiedendo al Tribunale

federale d'annullarlo e d'ingiungere all'Uffieio OOi re-

gistri di Loearno d'eseguire il trapasso al di Iui nome dei

fondi gia appartenenti al defunto dott. Geremia S. in terri-

torio di R. e di l.

A sostegno delle domande il rieorrente adduee ehe,

essendo nipote deI dott. Geremia S., morto senza prole a

Zurigo, egli e, in forza della Iegge zurighese d'applieazione

deI ce, erede necessario dello do. Competergli, oltre a

eiö, anche la qualita d'erede testamentario, non ostacolata

Regia.tersachen. N° 76.

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da! fatto ehe il testatore gli lasciö solo eose determinate,

una sifiatta dispozione dovendo, seeondo l'art. 608 ce,

essere eonsiderata eome uria sem pliee norma divisionale

e non come un legato. Il eertifieato in atti eostituire una

base sufficiente pel trapasso dei fondi attribuitigli, dei

quali egli e unico erede.

Il Dipartimento di Giustizia deI Cantone Tieino ed il

Dipartimento federale di Giustizia e Polizia propongono

la reiezione deI rieorso.

Oonsiderando in diritto :

1. La norma dell'art. 656 CC secondo eui nei casi di

suceessione l'acquirente diventa proprietario deI fondo

gia prima dell'iserizione nel registro fondiario s'appliea

agli eredi legittimi od istituiti, ma non ai legatari ai quali

in forza dell'art. 562 CC spetta solo il diritto personale

d'esigere dall'erede gravato la eonsegna degli oggetti le-

gati. Prima di tale eonsegna la eosa legata appartiene

quindi agli eredi. Da ciö risulta ehe, sieeome secondo

l'art. 963 CC le iserizioni nel registro fondiario banno luogo

in virth di una diehiarazione seritta deI proprietario 001

fondo, il legatario deve unire aHa domanda di trapasso

l'autorizzazione seritta degli eredi proprietari eonforman-

dosi eosi a quanta e esplieitamente preseritto dagli art. 16

in fine e 18 R. reg. fond.

A loro volta gIi eredi possono -

in virth dell'art. 656

ep. 2 CC, ehe permette al proprietario di disporre deI fondo

nel registro fondiario solo dopo essere stato iscritto -

validamente rilaseiare una siffatta autorizzazione, ehe e

un atto di disposizione, solo dopo ehe il trapasso deI fondo

dal OOfunto ad essi fu eompiuto.

Il rieorrente non eontesta la validita di queste norme, ma

ne nega l'appIieabilita aUa fattispeeie asserendo ehe non

e legatario e ehe neUa dupIiee veste' d'erede neeessario e

testamentario deI defunto suo zio puö ehiedere, in virth

dell'art. 18 R. reg. fond. l'immediato trapasso dei fondi

ereditati mediante la semplice produzione d'un eertifieato

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Verwaltlings- und Disziplinarrechtspfleg<"_

d'eredita. A torto : basta infatti gia 180 eircostanza ehe,

eontrariamente 801 suo asserto, il legislatore zurighese,

eome deI resto quello tieinese, non feee uso deHa facolta

concessagli dall'art. 472 CC di diehiarare eredi neeessari i

discendenti dei fratelli, per escludere tale qualita in Iui e

negIi altri nipoti, soli eredi Iegittimi deI defunto. Questi pD-"

teva dunque indubbiamente privarli deI diritto di suecessione

legittima istituendo altri suo erede mediante atto di ultima

volonta ed i termini deI suo testamento non Iasciano

dubbio ehe feee uso di tale facolta, poiche assegno agli

eredi legittimi, non gia una frazione della sueeessione

(il che giusta l'art. 483 CC li avrebbe per l'appunto isti-

tuiti eredi), ma somme di denaro e eose determinate

(nell'identieo modo usato per le liberalita ad Agnese 8.,

ad Ada von G., aHa Chiesa di R. ed all'Ospedale distrettu-

ale di Locarno, 181 eui natura di legato e pa.lese) e laseio

invece « tutto il resto » della sostanza 801 Sanatorio olandese

per i tubercolosi 80 Davos.

Con cio il disponente ha ehiaramente manifestato

l'intenzione d'istituire il predetto sanatorio suo erede

universale e d'assegnare solo dei legati agli eredi legittimi

ed alle altre persone ed enti ricorQ.ati nel testamento. Il

ricorrente non e quindi erede, ma legatario. Invano egli

obbietta a tale conclusione il prescritto dell'art. 608 cp. 3

CC secondo cui « l'attribuzione di un ogetto della succes-

sione ad un erede vale come norma divisionale e non come

legato, eccettoche una. diversa intenzione, risulti dalla

disposizione »; questa presunzione s'applica infatti solo

80 coloro ehe sono eredi e nella fattispecie egli non 10 e.

Essendo legatario l'istanza per il trapasso dei fondi da lui

presentata era incompleta mancandole il consenso seritto

dell'erede istituito, consenso che questi potra dare solo

dopo essere stato anch'esso iscritto nel registro fondiario.

L'Autorita cantonale ha quindi respinto con ragione il

ricorso.

2. In questa sede l'avv. S. F., procuratore deI ricorrente,

ha addotto anche 180 propria. veste d'esecutore testamen-

Beamtenrecht_ No 77

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. tario subdelegato. L'Autorita eantonale osserva in pro-

posito eon ragione ehe avanti ad essa egli non invoco tale

qualita ed agi solo come mandatario di Giacomo S. Non

e quindi mestieri ricercare se l'istanza per il trapasso

avrebbe dovuto essere accolta ove fosse stata presentata

non da un legatario, ma dall'eseeutore testamentario.

Il Tribunale federale pronuncia

Il ricorso e respinto.

III. BEAMTENRECHT

STATUT DES FONCTIONNAIRES

77. Urteil der Kammer fiir Beamtensachen .

vom 1. Dezember 1930 i. S. Emma KüHer

gegen Versicherungskasse 1m die eidg. Beamten, A.ngestellten

und Arbeiter.

Der An~pruch auf eine Waisenrente endigt grundsätzlich mit

dem 18. Lebensjahre des Kindes eines verstorbenen Beamten.

Eine Verlängerung der Rentenberechtigung über diesen Zeit.

punkt hinaus tritt nnr ein, wenn das Kind bei Erreichung seines

18. Lebensjahres erwerbsunfähig war.

Kinder, die erst nach dem 18. Jahre erwerbsunfähig geworden

sind, haben keinen Anspruch auf eine Waisenrente.

Der Vater der Klägerin, Fritz Müller-Vogel in Bern,

war Postbeamter. Er ist am 3. Januar 1930 gestorben.

Seine Tochter Emma, die Klägerin, geboren am 23. August

1891, war nach Abschluss ihrer Schulbildung als Bureau-

angestellte erwerbstätig. Im Februar 1920 wurde sie von

der Schlafkrankheit befallen und ist seither vollständig

erwerbsunfähig. Die eidgenössische Versicherungskasse

verweigert die Anerkennung eines Anspruches . auf eine

Waisenrente.