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Verwaltungs. und Disziplinarrechtspflege.
76. Sentenza. as äicembre 19S0 della 2a aeziont civUe
nella causa S. contro 'l'icino.
TI legatario di un fondo deve allegare l'autorizzazione scritta degli
eredi gravati all'istanza per l'iscrizione deI diritto di propriet8.
nel registro fondiario.
Gli eredi
possono
validamente
rilasciargli tma siffatta autorizzazione solo dopo. ehe)! trapasso
deI fondo legato da! defunto &cl essi fu eseguito.
Art. 656 e 963 ce, 16 cp. 4 e 18reg. reg. fond.
A. -
L' 11 febbraio 1929 decedeva a Zurigo il dott. Ge-
remia S., oriundo di R. (Cantone Ticino), lasciando un
testamento pubblicato dal Tribunale distrettuale di
Zurigo, il cui tenore era il seguente :
(I Zurigo, 20 marzo 1926.
Col presente scritto costituiseo io il mio testamento 010-
grafo, 0 atto di mia ultima volonta.
Lascio franchi .,. ai miei nipoti figli deI fu mio
fratello Carlo S. (Franeesco, Giacomo, Angelo, Carmela).
Lascio franchi .., ai figli della Iu mia sorella Caterina
M.-S. (Giacomo, Alberto, Mario e Mariannina), in P.
Lascio franehi .. ' a Ada. von G. nata M. in Brema.
Laseio franehi ... ad Agnese S., nata. B., Weimar
(Turingia) .
Lascio franchi diooimila (10 1}OO fchi.) alla Chiesa di R.,
ooll'obbligo di celebrare ogni anno il mio anniversario
semplice. Di queste legato verra data comunicazione alla
. Spett. Curia Ticinese in Lugano.
Lascio franchi cinquemila (5000 fchi.) all'opera dei
futuro Ospedale distrettuale di Locarno.
Lascio i miei beni stabili (case, stalle, 000.) nei Comuni
di R. e di I. al nipote Giacomo S. in R.
Quale esecutore deI mio testamento nomino la Spett.
Banca Credito Svizzero in Zurigo, colla facolta di subdele-
gare il sig. avv. S. F. in Locarno, come persona che conosce
bene la mia famiglia.
Registersacben. N0 76.
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Lascio tutto iI reste della mia sostanza in danaro (eapi-
tali,titoli) al sanatorio olandese per i tubercolosi in Davos. »
firm. Dott. G. s.»
In base ad una eopia deI testamento e ad un estrattto
deI verbale di pubblicazione, l'avv. S. F. chiese all'Ufficio
dei registri di Locarno « la voltura per suceessione» al
nome delI' « erede istituito» Giacomo S. dei beni stabili
gia di proprieta dei defunto dott. S. in territorio di R. e
diI.
L'Ufficio dei registri respinse la riehiesta ritenendo ehe
Giacomo S. avesse veste non d'erede istituito, ma di
legatario e che quindi la mutazione al suo norne dovesse
essere preceduta dal trapasso dei fondi dal defunto agli
eredi e potesse essere chiesta solo col consenso seritto di
costoro.
In seguito a ricorso, questa decisione Iu, con decreto
3 Iuglio 1930, comermata per gli stessi motivi dal Dipar-
mento di Giustizia deI Cantone Ticino il quale giudico
inoltre non potersi ravvisare nell'estratto deI protocollo
deI Tribunale distrettuale di Zurigo concernente la
pubblicazione deI testamento il certifieato creditario
richiesto dall'art. 18 dei regola.mento par il registro fon-
diario, difettando esso di un'attestazione esplicita relativa
agli eredi.
B. -
Il 18 luglio 1930, Giacomo S. istava di nuovo I,er
l'iscrizione al proprio norne dei fondi sopra menzionati
aJIegando aHa richiesta un certificato del giudice per la
giurisdizione non contenziosa deI Tribunale distr{'!ttualf:'
di Zurigo, tradotto come segue :
« Gertificato.
Nell'eredita deI defunto vedovo dott. Geremia H., d~
cesso 1'11 febbraio 1929 e gia domiciliato aZurigo, Beetho-
venstrasse 11, nato l'll novembre 1854, da B., Ticino,
la competente autorita certifica ehe, come risulta, dai do-
c"Qmenti, gli eredi legittimi deI defunto sono :
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1. Francesco 8., nato nel1879 \
2. Giaeomo S., nato nel1889
discendenti deI defunto
3. Carmela
S., nata nel1892
fratello Carlo S.
4. Angelo
S., nato neIl894
5. Dott. Giaeomo M.,
6. Alberto
M.
diseendenti della defunta sorella
7. Mario
M.
Caterina M. nata S.
8. Marianna M.
.
Si eertifica inoltre ehe i sunnominati eredi legittimi
partecipano all'eredita in unione eon terzi eome alle
disposizioni di ultima volonta pubblieate davanti quest'au-
torita e ehe gli eredi nominati sotto N. 2-8 hanno ineari-
cato il Dr. E. BosShart, notaio in Zurigo, Sehützengasse 21.
Zurigo, 9 aprile 1929. Tribunale distrettuale di Zurigo. »
Anche questa volta l'Uffieio dei registri di Loearno
respinse l'istanza ed il rifiuto fu dal Dipartimento di
Giustizia deI Cantone Tieino, adito quale Autorita di Vigi-
lanza, confermato eon deereto 25 settembre 1930 pel mo-
tivo ehe essendo il rieeorrente legatario e non erede, la
domanda maneava deI requisito costituito dal consenso
Beritto degli eredi gravati. Data l'insuffieienza deI eerti-
ficato prodotto, il quale enumerava. gli eredi legittimi, ma
non gli istituiti, la mutazione non avrebbe deI reste potuto
essere eseguita anche se la qualitad'erede fosse stata
rieonOBeiuta all'istante.
O. -
Giacomo S. ha interposto ricorso di diritto ammi-
nistrativo contro questo decreto ehiedendo al Tribunale
federale d'annullarlo e d'ingiungere all'Uffieio OOi re-
gistri di Loearno d'eseguire il trapasso al di Iui nome dei
fondi gia appartenenti al defunto dott. Geremia S. in terri-
torio di R. e di l.
A sostegno delle domande il rieorrente adduee ehe,
essendo nipote deI dott. Geremia S., morto senza prole a
Zurigo, egli e, in forza della Iegge zurighese d'applieazione
deI ce, erede necessario dello do. Competergli, oltre a
eiö, anche la qualita d'erede testamentario, non ostacolata
Regia.tersachen. N° 76.
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da! fatto ehe il testatore gli lasciö solo eose determinate,
una sifiatta dispozione dovendo, seeondo l'art. 608 ce,
essere eonsiderata eome uria sem pliee norma divisionale
e non come un legato. Il eertifieato in atti eostituire una
base sufficiente pel trapasso dei fondi attribuitigli, dei
quali egli e unico erede.
Il Dipartimento di Giustizia deI Cantone Tieino ed il
Dipartimento federale di Giustizia e Polizia propongono
la reiezione deI rieorso.
Oonsiderando in diritto :
1. La norma dell'art. 656 CC secondo eui nei casi di
suceessione l'acquirente diventa proprietario deI fondo
gia prima dell'iserizione nel registro fondiario s'appliea
agli eredi legittimi od istituiti, ma non ai legatari ai quali
in forza dell'art. 562 CC spetta solo il diritto personale
d'esigere dall'erede gravato la eonsegna degli oggetti le-
gati. Prima di tale eonsegna la eosa legata appartiene
quindi agli eredi. Da ciö risulta ehe, sieeome secondo
l'art. 963 CC le iserizioni nel registro fondiario banno luogo
in virth di una diehiarazione seritta deI proprietario 001
fondo, il legatario deve unire aHa domanda di trapasso
l'autorizzazione seritta degli eredi proprietari eonforman-
dosi eosi a quanta e esplieitamente preseritto dagli art. 16
in fine e 18 R. reg. fond.
A loro volta gIi eredi possono -
in virth dell'art. 656
ep. 2 CC, ehe permette al proprietario di disporre deI fondo
nel registro fondiario solo dopo essere stato iscritto -
validamente rilaseiare una siffatta autorizzazione, ehe e
un atto di disposizione, solo dopo ehe il trapasso deI fondo
dal OOfunto ad essi fu eompiuto.
Il rieorrente non eontesta la validita di queste norme, ma
ne nega l'appIieabilita aUa fattispeeie asserendo ehe non
e legatario e ehe neUa dupIiee veste' d'erede neeessario e
testamentario deI defunto suo zio puö ehiedere, in virth
dell'art. 18 R. reg. fond. l'immediato trapasso dei fondi
ereditati mediante la semplice produzione d'un eertifieato
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d'eredita. A torto : basta infatti gia 180 eircostanza ehe,
eontrariamente 801 suo asserto, il legislatore zurighese,
eome deI resto quello tieinese, non feee uso deHa facolta
concessagli dall'art. 472 CC di diehiarare eredi neeessari i
discendenti dei fratelli, per escludere tale qualita in Iui e
negIi altri nipoti, soli eredi Iegittimi deI defunto. Questi pD-"
teva dunque indubbiamente privarli deI diritto di suecessione
legittima istituendo altri suo erede mediante atto di ultima
volonta ed i termini deI suo testamento non Iasciano
dubbio ehe feee uso di tale facolta, poiche assegno agli
eredi legittimi, non gia una frazione della sueeessione
(il che giusta l'art. 483 CC li avrebbe per l'appunto isti-
tuiti eredi), ma somme di denaro e eose determinate
(nell'identieo modo usato per le liberalita ad Agnese 8.,
ad Ada von G., aHa Chiesa di R. ed all'Ospedale distrettu-
ale di Locarno, 181 eui natura di legato e pa.lese) e laseio
invece « tutto il resto » della sostanza 801 Sanatorio olandese
per i tubercolosi 80 Davos.
Con cio il disponente ha ehiaramente manifestato
l'intenzione d'istituire il predetto sanatorio suo erede
universale e d'assegnare solo dei legati agli eredi legittimi
ed alle altre persone ed enti ricorQ.ati nel testamento. Il
ricorrente non e quindi erede, ma legatario. Invano egli
obbietta a tale conclusione il prescritto dell'art. 608 cp. 3
CC secondo cui « l'attribuzione di un ogetto della succes-
sione ad un erede vale come norma divisionale e non come
legato, eccettoche una. diversa intenzione, risulti dalla
disposizione »; questa presunzione s'applica infatti solo
80 coloro ehe sono eredi e nella fattispecie egli non 10 e.
Essendo legatario l'istanza per il trapasso dei fondi da lui
presentata era incompleta mancandole il consenso seritto
dell'erede istituito, consenso che questi potra dare solo
dopo essere stato anch'esso iscritto nel registro fondiario.
L'Autorita cantonale ha quindi respinto con ragione il
ricorso.
2. In questa sede l'avv. S. F., procuratore deI ricorrente,
ha addotto anche 180 propria. veste d'esecutore testamen-
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. tario subdelegato. L'Autorita eantonale osserva in pro-
posito eon ragione ehe avanti ad essa egli non invoco tale
qualita ed agi solo come mandatario di Giacomo S. Non
e quindi mestieri ricercare se l'istanza per il trapasso
avrebbe dovuto essere accolta ove fosse stata presentata
non da un legatario, ma dall'eseeutore testamentario.
Il Tribunale federale pronuncia
Il ricorso e respinto.
III. BEAMTENRECHT
STATUT DES FONCTIONNAIRES
77. Urteil der Kammer fiir Beamtensachen .
vom 1. Dezember 1930 i. S. Emma KüHer
gegen Versicherungskasse 1m die eidg. Beamten, A.ngestellten
und Arbeiter.
Der An~pruch auf eine Waisenrente endigt grundsätzlich mit
dem 18. Lebensjahre des Kindes eines verstorbenen Beamten.
Eine Verlängerung der Rentenberechtigung über diesen Zeit.
punkt hinaus tritt nnr ein, wenn das Kind bei Erreichung seines
18. Lebensjahres erwerbsunfähig war.
Kinder, die erst nach dem 18. Jahre erwerbsunfähig geworden
sind, haben keinen Anspruch auf eine Waisenrente.
Der Vater der Klägerin, Fritz Müller-Vogel in Bern,
war Postbeamter. Er ist am 3. Januar 1930 gestorben.
Seine Tochter Emma, die Klägerin, geboren am 23. August
1891, war nach Abschluss ihrer Schulbildung als Bureau-
angestellte erwerbstätig. Im Februar 1920 wurde sie von
der Schlafkrankheit befallen und ist seither vollständig
erwerbsunfähig. Die eidgenössische Versicherungskasse
verweigert die Anerkennung eines Anspruches . auf eine
Waisenrente.