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55_I_6

BGE 55 I 6

Bundesgericht (BGE) · 1929-01-01 · Italiano CH
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6;';taatsreüht. Vermittlergebühr, die, wie die vorliegende, im Mehrerlös über einen gewissen Minimalpreis besteht. Der Rekurrent hatte diese Vermittlergebühr ~chon vor dem Verkauf ver- sprochen gehabt; sie war eine eventuelle Schuld, die dann durch den Abschluss oder die Erfüllung des Kaufes wirk- sam und fällig geworden ist und die von vorne herein das Einkommen aus dem Liegenschaftsgewinn für den Re- kurrenten herabgemindert hat. Die 25,000 Fr. sind Ein- kommen nicht des Rekurrenten, sondern des Vermittlers, und entgehen der Besteuerung in Trimbach nur deshalb, weil der Vermittler nicht dort wohnt. Auch die Ober- rekurs kommission anerkennt übrigens, dass man es mit Unkosten zu tun hat, die das Einkommen redmieren. Sie verweigert den Abzug nur zufolge jener unzulässigen Sonderbehandlung des Einkommens aus Liegenschafts- gewinn. Der Rekurs ist nach dem Gesagten dahin gutzuheissen, dass der Entscheid der Oberrekurskommission aufgehoben wird, soweit der Abzug der 25,000 Fr. Vermittlergebühr nicht zugelassen wurde. Demnach erkennt das Bundesgericht : Der Rekurs wird in dem Sinne gutgeheissen, dru;:s der Entscheid der Oberrelrurskommisbion des Kantons Solo- thurn vom' 19. September 1928 aufgehoben wird, soweit der Abzug der Vermittlergebühr von 25,000 Fr. nicht, zugelassen worden ist.

2. Sentenza. 28 marzo 1929 neUa causa. Ceresole c. 'l'icino. Ricorso di diritto pubblico per violazione dell'art. 4 CF. - Ecce-, zione di irricevibilitit per non avere il ricorrente adita la Com- missione dell'amministrativo quale pretesa ultima instanza cantonale. - Rinuncia al diritto di attinenza ticinese. - La questione e retta esclusivamente dal diritfio cantonale : se le leggi cantonali non la prevedono, 10 svincolo, deIl'attinenza puo essere negato senza incorrere in atto arbitrario. Natura deI diritto di cittadinanza. Gleichheit vor dem Gesetz. 1\0 2. 7 A. - TI ricorrente, gia inscritto aHo stato civile sotto il nome di Luigi Edmondo Bezzola, nato il6 febbraio 1906 a Münster (Cantone di Berna) dai coniugi Ercole Bezzola, oriundo da Comologno (Ticino), e Lucia Lidia Bataille, sciolto nel 1907 per divor~io il matrimonio dei genitori, venne allevato dal Sig. Dr. Ernesto Luigi Adolfe Ceresole, colonnello in Berna e dalla consorte Giulia nata Kohler, i quali 10 adottarono nel 1912 e gli procurarono, ne11913, la cittadinanza. dei Cantone di Berna con attinenza nel Comune diWalterswil ed il diritto di chiamarsi Claudio Ceresole. B. - L'instanza 3 gennaio 1929 colla quale Claudio Ceresole domandava al Consiglio di Stato deI 9antone Ti<iino di essere stralciato dai ruoli di attinenza di Corno- logno e svincolato dalla eittadinanza ticinese,, furespinta con risoluzione dei 14 gennaio 1929, per i motivi seguenti : Secondo le leggi ticinesi, il diritto di attinenza e impres- crittibile e la cittadinanza ticinese non si perde se non dietro formale ed esplicita rinuncia alla nazionalita sviz- zera in comormita della legislazione fedbralt, sull'aequisto e sulla perdita della cittadinanza svizzera. Nel diritto. ticinese non esiste nessun disposto di legge ehe consenti di rinunciare all'attinenza cantonale e comunale 0 ehe vieH il possesso di una doppia cittadinanza, mentre la costituzione federale (art. 43, reeto 44) non permette ai Cantoni di dichiarare un cittadino « decaduto dal diritto d'origine e di attinenza ». Fintanto che non sara domicj, liato nel Cantone Tieino, l'istante avra la facolta di far valere prevalentemente la cittadinanza bernese, ma nhn per questo perdera l'attinenza ticinese. O. - Da questa risoluzione Claudio Ceresole ricorre al Tribunale federale per atto arbitrario (violazione dell'art. 4 CF), domandandone l'annullamento ed aHegando : Giusta le informazioni assunte presso il Dipartimento ticinese delI'Interno (officio dei 25 febbraio 1929), la que- relata risoluzione governativa sarebbe basata su principi . derivanti da! Ce8sato codice civile ticinese : attualmente

Staatsrecht. non esisterebbe nessun disposto cantonale ehe regoli la materia. D'altl'o canto, la legge federale deI 25 giugno 1903 sull'acquisto della cittadinanza svizzera e la rinun- cia alla stessa non entra nella fattispecie in linea di conto, non trattandosi deH'indigenato svizzero. Non esistendo quindi nessun disposto di legge eoncernente la rinuncia aH'attinenza cantonale e comunale, una domanda di rinun- cia non pub essere respinta senza eommettere attoarbitrario, com'e evidentemente arbitrario poggiare il rifiuto sull'an- tico diritto ticinese ormai abolito. Anche la legge cantonale tieinese 19 gennaio 1918 sulla naturalizzazione eantonale non contiene disposto quaisiasi sulla rinuncia all'indige- nato ticinese. I.Ja querelata risoluzione e non solo arbitra- ria, ma inopportuna. Il ricorrcnte non ha piu nessun rap- porto col Cantone Ticino, ne motivi d'ordine eeonomieo l'hanno indotto a rinuneiare alla cittadinallza tieinese, ne ponno esSere d'ostaeolo aH'ammissione dell'istanza. Il ricorrente restera sempre cittadino svizzero deI Cantone di Berna : non si pub quindi pretendere ehe solo rinun- ciando aHa cittadinanza federale si possa spogliarsi dell'at- tinenza eantonale. D. - Il Consiglio di Stato si oppone al ricorso e l1e demanda il rigetto per motivi. d'ordine e di merito, di cui si dira, per quanta oeeorra, nelle seguenti eonsiderazioni. Gonsiderando in diritto :

1. - In ordine il Consiglio' 'di Stato oppone anzitutto aHa rieevibilita deI rieorso l'eecezione deI maneato esauri- mento delle instanze eantonali asserendo ehe « Ia Com- missione dell'Amministrativo od il Gran Consiglio aneb- bero potuto diehiararsi eompetenti ». La questione pub infatti essere diseussa : ma il Consiglio di Stato, ehe la solleva, non si fa earieo d'indieare di quali disposti di diritto eantonale bgJi intenda prevalersi. A stregua dell'art. 1 della legge eantonale deI 21 maggio 1906 (ora deI 13 giugno 1927) « tutte le deeisioni deI Con- siglio di Stato suscettive di appello al Gran Consiglio sono Gleichheit vor dem Gesetz. So 2. 9 devolute aHa cognizione od al giudizio di una eommi;3- sione ehe si chiamera dell'amministrativo, ad eceezione di quelle relative alI'esercizio dei diritti politiei in materia eantol1ale e federa.le I). In una &entenza deI 31 maggio 1919 (RU 45 I cOllsid. 2, p. 247), il Tribunale federale, faeendo capo alla pratica deHa Commissione dell'Amministrativo, ebbe a diehiarare ehe un rieorso aquella eommissione dehba ritenersi ammissibile « in tutte le 'questioni ammi- nistrative neHe quali la legge speeiale da applicare non saneisee espressamente l'esclusiva ed assoluta eompetenza deI Consiglio di Stato I). Non esistendo nella fattispecie nessuna legge ehe regoli la materia della rinuncia aHa cittadinal1za eantonale e eomunale e ehe pronunei Ia definitiva eompetenza in materia deI Consiglio di Stato, dal suaceennato prin- cipio seguirebbe la possibilita di un ricorso alla Commis- sione dell'Amminist.rativo e quindi l'inesaurimento delle istanze cantonali. Si pub tuttavia prescindere da questa questione perche anche nel merito il gravame appare infondato.

2. - Le parti sono d'aeeordc nell'ammettere ehe, nella fattispeeie, non possa trovare applieazione la legge fede- rale deI 25 giugno 1903 sull'acquisto della cittadinanza 8vizzera e la rinuncia aHa stessa : si tratta unicamente della rinuneia all'attinenza eomul1aIe e cantonale, rinuneia ehe non annullerebbe la cittadina-llza svizzera, poiehe i1 rieorrt:nte possiede altra cittadinanza eantonale, la, ber- nese. Sull'ammissibilita e !'lulle eondizioni dello svineolo dell'attinenza cantO'nale non esiste disposto qualsiasi di diritto federale. Trattasi deI re8to di materia in eui Ia Confederazione non puo legiferare (art. 44 eapoverso 2 CF). Sta bene ehe, ad impedire l'aumento dei casi di heimat- losato, illegislatore federale ha dichiarato nel primo eapo- verso di quest'artieolo eostituzionale ehe « nessun cantone puo espellere dal proprio territorio un suo cittadino ne diehiararlo decaouto dal diritto di origine od attinenza ».)f<t la rilluneia volontari(t alla eittadinanza eantonale non

10 Staatsrecht. e disciplinata dal diritto federale ed e materia soggetta esclusivamente al diritto eantonale eome ritengono con- eordemente dottrina e giurisprudenza (cfr. SIEBER: Il diritto di eittadinanza, p. 416 e 418; RIGERT : La legge federale sull'aequisto della cittadinanza svizzera, p. 41, nota 11; STOLL : La perdita della cittadinanza svizzera.,

p. 58; SAUSER-HALL: La nationalite cn droit suisse, p. 4 e 5; RU 18 p. 82; 35 I p. 453).

3. - Per quanto eoneerne il diritto tieinese e paeifieo ehe, attualmente, nella legislazione ticinese non esiste nessun disposto ancor valido ehe regoli la materia. Chiedesi se in queste condizioni sia ammissibile l'as- sunto, - il quale del ricorso e il eapobaldo - ehe finehe non esiste norma speciale in materia di rinuncia volontaria alla eittadinanza cantonale, il ricon08cimento di tale rinuncia non possa misere negato senz'incorrere in atto arbitrario. La rispo&ta e negativa. La tesi deI rieorrente non considera suffieientemente ehe il diritto di eittadi- nanza 0 di attinenza e un rapporto di diritto bilaterale, i(dal quale sorgono diritti, ma anche obblighi pubblici e che quindi l'annullamento di questo rapporto di diritto richiede, in mancanza di disposto eontrario di legge, la cooperazione delle due parti e non puo dipendere dalla volonta (Willkür) di una sola » (RU 35 I p. 457). Cantone e Comune debbono quindi consentire alla rinuncia. Indif- ferente si e se la rinU:ncia av~antaggi economicamente il Cantone (ev. il Comune) 0 gli porti pregiudizio : indiffe- rente e pure, che il rinunciante abbia relazioni personaIi maggiori coll'uno 0 coll'altro Cantone. Sotto il regime della costituzione federale deI 1848, dice Sieber nell'opera pre- citata (p. 416), i Cantoni erano liberi di escludere la pos- sibilita dello svincolo dalla cittadinanza. « Alcuni fecero uso di.questa facolta ». Quest'ordine di cose fu modificato della costituzione federale deI 1874 (art. 44) e dalla legge precitata deI 1903 solo nel senso ehe, sotto speciali condi- zioni fu dichiarataammissibile la rinuncia all'attinenza cantonale e comunale contemporaneamente aHa rinuncia Garantie des Bürgerrechts. :-;-0 3. 11 alla nazionalita svizzera. Ma in tema intercantonale, nei rapporti cioe da Cantone a Cantone e da Comune a Comune i Cantop.i rimasero sovrani : possono quindi ammettere ~ limitare od anche escludere in modo assoluto 10 svincolo dall'indigenato cantonale e comunale senza ledere il diritto federale od incorrere in atto arbitrario. 11 Tribunale federale pronuncia : Il ricorso e respinto. H. GARANTIE DES BÜRGERRECHTS GARANTIE DU DROIT DE CITE

3. Urteil vom 9. Februar 1929 i. S. Pa.ssa.va.nt gegen Ba.sel. Art. 44 B V. Kompetenz des Bundesgerichts znr yorfrags- weisen Prüfung der Bürgerrechtsfrage : - Rechtskraft des Bürgerrechtsentscheides : Erw. I. - Kognition inbezug auf kantonales Recht: Erw. 2. Zeitlicher Geltungsbereich des Bundesrechtsgrunclsatzes der Unverwirkbarkeit des Bürgerrechts: Erw. 2. A. - Der Rekurrent ist ein Nachkomme des 1641 in Basel als Sohn eines Basler Bürgers geborenen Rudolf Emanuel Passavant, der im Jahre 1666 als Kaufmann nach Hanau' und nachher nach Frankfurt a. M. aus- gewandert ist und dort im Jahre 1686 das Bürgerrecht erworben hat - ohne dass er oder einer seiner Nach- kommen je auf das Basler Bürgerrecht verzichtet hätte. Auf Grund dieses Tatbestandes ersuchte der R3kurrent den Bürgerrat von Basel am 2. Februar 1928, ihn mit- samt seiner Ehefrau und seinen vier minderjährigen Kindern in den Zivilstands- und Bürgerrechtsregistern von Basel nachzutragen und ihnen Heimatscheine von Baselstadt auszustellen. Der Bürgerrat wies am 10. Juli