Volltext (verifizierbarer Originaltext)
46 Verwaltungs. und Disziplinarrechtspflege.
8. Sentenn deUa. Cam.ra. del contenzioBo dei funzionari deI ae a.prile leae nella causa Ambrogini contro Amministrazione federale delle poste. II fu.nzionario ~a dirit.to a ehe nella determinazione dello stipen- dio e delle mdenmta, ehe devono essergli pagati sm rispet- tata la legge. In easo di violazione di questa gli e dato adito all'autoritä. giudiziaria giusta l'art. 60 cp. 1 J. f d f fed. (consid. 1). . or. unz. II ~ib~~e~~e~e .no~ puO pronunciarsi sul merito delle puni. Zlom ~sCl~linan infhtte dall'amministrazione prima dell'en. trata ~ VIgore della legge sull'ordinamento dei funzionari federali. Gius~ gli art. 31 ep. 1 eifra 7 I. f. ord. funz. fed. e 34 GAD il Trib~e fed~rale non puO sind.acare la riduzione 0 Ja sos. p.ellSlOn~ delI aumento ordinario di stipendio pronuneiata. a tltolo di pans rlisciplinare. Sunto dei fatti : A. - L'attore trovasi al servizio delle poste federali fin da11908. ~ 24.marzo 1927 la Direzione post~le dell'X1, Circon- darlO gh annunciava aver la Direzione generale deciso di sospendere. fin~ anuovo avviso l'aumento di stipendio di 400 fr. di CUl avrebbe dovuto fmire a contare dal 1.0 a!,~ile 1~2.'. ~ provvedi ment 0', motivato dalle presta- ZlOllI InSuffiClentl e dal contegno poco soddisfacente del- ~'attore.durante l'ultimo periodo di nomina, era ordinato In apphcazione dell'art. 4 cp.- 2 della legge federale con- cernente gli stipendi dei funzionari ed impiegati federali deI 2 luglio 1897. Con lettera 30 novembre 1927 alla Direzione postale dell'X1~ Cir.condario Ambrogini ehiedeva l'abrogazione delJa mIsura, ma la Direzione generale accoglieva la de- manda solo in parte decidendo il20 gennaio 1928 : « Die Probezeit ist n~ch zu kurz. Ferner könnten die Leistungen des Postkomnus Ambrogini nach dem Bericht des Post- amtes Bellinzona 1 noch besser sein. Es wird deshalb einstweilen nur eine Alterszulage von 200 Fr. gewährt »; Beamtenrecht. N° t;. 10 stipendio 001 rieorrente era eosi portato da 3600 fr. a 3800 fr., oltre l'indennita prineipale di rinearo, la quale da 2520 saliva di eonseguente a 2660 fr. L'aumento era concesso al ricorrente a far data da} 31 dicembre 1927. Ma ill° gennaio 1928 entrava in vigore la legge federale sull'ordinamento dei funzionari federali deI 30 giugno 1927, la quale aveva per conseguenza una nuova determinazione delle retribuzioni di tutti i funzio- nari federali (art. 701. f. ord. funz. fed.). La Direzione delle poste dell'Xlo Circondario, procedendo il 23. gennaio 1928 a questa nuova determinazione nei confronti dell'attore, 10 collocava, a contare dal1° gennaio 1928, e per il periodo amministrativo in eorso fino al 31 dicembre 1929, « in qualita. di funzionario, come commeS80 postale di 1a classe, nella 17a classe di stipendio ». Gli stipendi per i funzionari di questa classe vanno da un minimo di 3600 fr. ad un massimo di 6800 fr.; ma per Bellinzona, localita dove il costo della vita non raggiunge la media, l'aliquota minima della 17a classe e ridotta di 100 fr. e la massima di 120 Ir., vale a dire che le aliquote minima e massima di detta classe sono rispettivamente di 3500 fr. e di 6680 fr. Se non ehe per i funzionari in servizio all'atto dell'entrata in vigore della legge federale ord funz. fed., l'art. 71 di questa stabilisce che « il nuovo stipendio e composto dello stipendio anteriore e dell'jndennita. principale sempreche l'importo che ne risulta non superi il nuovo massimo. I1 funzionario ha in ogni caso diritto al massimo della nuova classe » (cp. 1) e che « se l'ammontare dello stipendio ante- riore e dell'indennita principale supera il nuovo massimo, i1 soprappiu spetta al funzionario come eccedenza, alle condizioni stabilite nel quarta capoverso» (cp. 3), vale a dire allaeondizione ehe l'eccedenza aia compensata, fino ad estinzione, con taluni aumenti ed assegni previsti dalla
1. f. ord. funz. fed. (cp. 4). In applicazione di queste norme e tenuto conto dell'aumento di 200 Ir. accordato ad Ambrogini col 31 dicembre 1927, la Direzione postale dell'Xlo Circondario ne determinava 10 stipendio in 6545 fr.,
48 Verwa!tungs. und Disziplinarrechtspflege. a far data dal1° gennaio 1928,somma superiore al minimo ed inferiore al massimo della 17a classe per Bellinzona. DI questa determinazione la Direzione postale dell'Xlo Circondario avvisava Ambrogini il 23 gennaio 1928, men- tre eon lettera deI 26 gennaio 1928 essa gli eomunicava la deeisione della Direzione generale delle poste deI 20 gen- naio 1928. L'attore diehlarava di non poter aeeettare tale determinazione deI suo stipendio. Con lettera deI 5 aprile 1928 egli precisava le sue pretese, chiedendo che fosse fissato il suo stipendio « contando dal 1° aprile corrente in 6800 fr., stipendio massimo previsto dalla vecehia legge e non raggiunto a causa della sospensione dell'aumento triennale deI 1927». La Direzione generale delle poste decise d'aecordare ad Ambrogini, in consie'era- zione della buona volonta da lui dimostrata negli ultimi tempi, a far data dall° ottobre 19281'aumento di cui era stato privato, fino a concorrenza dello stipendio mass'mo di 6680 fr. previ5to dalla nuova legge. Eßsa si rifiutava per contro sia di dar forza retroattiva a "questo aumento sia di portare Jo stipendio al masßimo di 6800 fr. previ.;;to dalla vecchia legge. Di questa decisione Ambrogini era edotto dalla Direzione postale dell'XIo Circondario con lettera deI 26 settembre 1928. B. - II 14 gennaio 1929 Ambrogini ha inoltrato al Tribunale federale, adito a termini dell'art. 60 della legge 30 giugno 1927, un rieorso col quale chiede d'essere ammesso a riseuotere {(apartire dal 1° gennaio 192810 stipendio massimo preseritto dalla legge sulla base di 6800 fr., anziehe solo di 6680 fr. ». II rieorrente contesta sia d'essersi dimostrato insuffi- eiente sia d'aver tenuto una condotta riprovevole e cri- tica di conseguente siccome ingiustifica.ta, a' sensi dell'art. 4 cp. 2 1. f. concernente gli stipendi dei funzionari ed im- piegati federali deI 2 luglio 1897, l~ punizione inflittagli sotto forma di sospensione dell'aumento triennale di sti- pendio maturato il 1° aprile 1927, misura alla quale egli si sarebbe sottoposto soltanto perche la legislazione di Beamtenrecht. N° 8. 49 quel tempo non gli dava alcun mezzo di ricorso; sostiene, Ambrogini pertanto aver egli acquisito « gia col 10 aprile 1927 il diritto ad ottenere l'aumento triennale tale da portare il suo stipendio alla somma massima prevista per i funzionari che abitano nella localita di Bellinzona, somma di 6800 fr., e non potergli» tale suo diritto acquisito ..... essere negato se non sotto forma d'una speciale pena dis- eiplinare») a' seilsi dell'art. 31 cp. 1, cifra 6, 1. f. ord. funz. fed., pena della quale non ricorrerebbero le condizioni ne materiali ne formali, un'inchlesta preliminare non avendo a vuto luogo ed il ricorrente non essendo stato posto in grado di difendersi. O. - Rispondendo, il 9 febbraio 1928, l'Amministra- zione federale delle poste ha proposto di respingere la domanda deI ricorrente e di mettere a suo carico le spes€'. Oonsiderando in diritto:
1. - Secondo l'art. 60 ep. 1 1. f. ord. funz. fed. « il Tri- bunale federale giudiea come istanza giudiziaria unica delle pretese pecunjarie contestate avanzate dalla Confede- razione 0 contro di essa, ehe derivano dal rapporto d'im- piego, comprese le pretese cODcernenti prestazioni di una cassa di assicurazione della Confederazione ad aventi diritto», Richiamandosi a tale disposizione di legge, il ricorrente cbiede al Tribunale federale di condannare l'Amministrazione federale delle poste a pagargli, a far data dall 0 gennaio 1928, uno stipendio annuo di 6800 fr., anziche di 6545 fr; come pagatogli in fatto daI1° gennaio 1928 al 30 settembre 1928 e di 6680 fr. come pagatogli in fatto dal 10 ottobre 1928. Sostiene preliminarmente l'amministrazione convenuta non rappresentare tale do- m~nda una pretesa pecuniaria contestata, avanzata contro la Confederazione e derivante dal contratto d'impiego, di modo che il Tribunale federale dovrebbe, a suo giudizio, dichiararsi incompetente : rart. 60 cp. 1 1. f. 000. flIDZ. fed., parlando di pretese contro la Confederazione, avrebbe in vista solo le domande d'indennita, per es. quelle deri- AB 55 I - 1929
50 Verwaltungs- und Disziplinarreehtspflege. vanti da licenziament,o ingiustifieato oppure da trasforma- zione illegale deI rapporto d'impiego da parte dell'auto~ rita eleggente; esso non avrebbe per eon.ro in vista la determinazione deI rapporto d'impiego, ehe all'autorita eleggente spetterebbe la faeolta eselusiva di deeidere quali prestazioni il funzionario debba fornire e quale stipendio debba essergli eorrisposto. Nel suo ragionamento l'Ammi- nistrazione federale delle poste eonfonde due questioni, ehe devono essere tenute rigorosamente distinte : eerto l'amministrazione ha l'esclusiva faeolta. di nominare 0 di non nominare up dderminato funzionario (art. 5 l. f. ord. funz. fed.), di promuoverlo 0 di non promuoverlo (art. 12
1. f. ord. funz. fed.); ma, una volta 11 funzionario nominato o promosso, egli ha diritto a ehe nella determinazione dello stipendio e delle _ indennita, ehe devono essergli pagati, sia rispettata la !egge e, in easo di violazione di questa (violazione la eui possibilita e naturalmente esclusa ove la legge si rimette all'arbitrio dell'amministrazione), gli e dato adito all'autorita giudiziaria:Ta.le soluzione e im- posta gilt dalla lettera dell'art. 60 cp. 11. f. ord. funz. fed., ov'e parola genericamente di pretese pecuniarie eonte- state, avanzate eontro Ia Confederazione, ehe derivano dal rapporto d'impiego: la domanda- di pagamento di uno stipendio superiore a quello in fatto eorrisposto e una pretesa peeuniaria ed una pretesa ehe deriva dal rapporto d'impiego : enumerando al suo eapitolo V, i diritti deI funzionario, la 1. f. ord. funz. fed. eomincia infatti eon gli art. 37 a 41, riuniti sotto il titolo « Stipendio e indennita di residenza ». Ma la soluzione e imposta anehe' dalla genesi della legge; ehe l'art. 60 ep. I 1. f. ord. funz. fed. riproduee, salvodifferenze di pura forma, l'art. 60 ep. 1 deI rispettivo disegno di legge presentato dal Consiglio federale alI'Assemblea federale eon messaggio deI 181uglio 1924, nel qual messaggio leggesi a pag. 191;« Per quanto riguarda le azioni ehe possono eompetere al funzionario contro la Confederazione, eiteremo: ...;. b) la domanda di pagamento del10 stipendioe delle indennita (art. 37 a 43 e 52) ..... I). Beamtenrecht. ~o 8 .. 51
2. - Se non pub essere seguita l'argomentazione con la quale l'amministrazione eonvenuta sos~iene l'i~eompe tenza deI Tl'ibunale federale, questo non e tuttaVla, e per un altro omine di considerazioni, eompete-nte ad esaminare la questione pregiudiziale, da eui dipende l'ammissione della domanda. L'attore non contesta imatti eh'egli riceveva al 31 di- eembre 1927, oome stipendio e come indennita pl'ineipale di rincaro Ja somma eomplessiva di 6460 fr. all 'anno; egli non i~pugna d'altra parte la sua assegnazi~ alla, 178 classe di stipendio, a far data dal 1° gennalo 19~8, ne che l'aliquota massima di questa classe sia, per ßellin- zona, di 6680 fr.; egli non puo di conseguente pretendere ehe sia stato violato nei suoi confronti l'art. 71 cp. 31. f. om. funz. fed., l'aliquota massima della classe, alla quale egli e stato a.ssegnato col 10 gennaio 1928, essendo supe- riore all'ammontare da esso percepito, fino a tale data, a titolo di stiprodio e d'indennita principale di rincaro. Taleviolazione esisterebbe soltanto, secondo l'attore, perche l'ammontare da e~so pe~pito,. ~I 3~ ~cembr~ 1927 a titolo di stipendio e d mdenruta prmClpale dl rinc:ro avrebbe dovuto essere, anziehe di 6460 fr., di 6800 fr: e sarebbe stato di 6800 fr. se non gli foase stat-o sospeso 'l'aumento triennale maturato coll 0 aprile 1927.in eonformita all'art. 4 cp. 1 1. f. 2 luglio 1897 : vale a due ehe la domanda d'Am brogini e in realta dirtltta contro tale sospensione decisa dalla Direzione gener~le delle poste in applicazione deU'art. 4 c~. ~ 1. f. 2 luglio 18;7 ~ eomunicata al ricorrente dalla DIreZIOne post.ale delI XI Circondario il 24 marzo 1927. L'ammissione deI ricorso presupporre bbe pertanto l'annuUamento. di t~le decisione. Ma a pronunciare tale annullamento Il TrIbunale fede- rale adito a' sensi dell'art. 60 cp. I 1. f. ord. funz. fed., non' e competente, gil1sta la massima sancita da q~est~ Camera nell'odierna sentenza Ackermann e. Cassa d AsSI- eurazione dei funzionari, impiegati cd operai federali, *
* Vec\i pag. 39 e !leg.
52 Verwaltungs. Ul'ld Disziplinarrechtspflege. perche Ia decisione in parola e stata presa prima d~ll'en trata in vigore della 1. f. ord. funz. fed. ed allorquando contro le punizioni disciplinari pronunciate dall'ammini- sttazione sopra il fondamento dell'art. 4 ap. 2 I. f. 2 luglio 1897 non era dato ricorso qualsiasi all'autorita giudiziaria. DeI resto, anche se il Tribunale federale potesse giudi- care della fondatezza delle misure disciplinari ordinate sotto l'impero della, legislazione anteriore alla l. f. ord. funz. fed. dell'll giugno 1928, la cognizione della pena ehe e stata inflitta all'attore con la sospensione dell'au- mento di stipendio, gli sarebbe cio nondimeno sottratta. Infatti nel sistema neUa 1. f. ord. funz. fed., il Tribunale federale, adito come istanza unica di rieorso a sensi dell'art. 60 di detta legge, non puo sindaeare « la riduzione o la sospensione dell'aumento ordinario di stipendio) pronunciata, a titolo di 'llenadisciplinare, in conformita all'art. 31 ep. 1 cifra 7 1. f. ord. funz. fed .. Il rieorso alla Camera deI eontenzioso dei funzionari e dato, dall'art. 34 cp. 1 l. f. sulla giurisdizione amministrativa e disClplinare soltanto contro le pene diseiplinari consistenti nellicen- ziamento 0 nel collocamento in posizione provvisoria, ossia contro le pene disciplinari dell'art. 31 cp. I eifre 8 e 9
l. f. ord. funz. fed. II Tribunale federale pmnuncia : La domanda e respinta. II. VERFAHRENSRECHT PROC:EDURE Vgl. Nr. 7 und 8. - Voir nOS 7 et 8. Lotteriegesetz. N0 9. C. STRAFRECHT '- DROIT PENAL - LOTTERIEGESETZ LOI SUR LES LOTERIES
9. Urteil des Xassationshofes vom 11. Februar 1929
i. S. !undesanwaltschaft gegen Obrecht. 53, Art, I 'Abs. 2 eidg. Lotteriegesetz: Unter den «ähnlichen auf Zufall gestellten Mitteln» sind nur solche zu verstehen, b~i denen wie bei Los- oder Nummernziehung der Zufall allem massgebend ist. A. - In ihrem Urteil vom 18. Mai 1928 hat die Erste Strafkammer des bernischen Obergerichts erkannt : ..... ' IH. Robert Obrecht, vorgenannt wird freigesprochen, ohne Entschädigung, von der Anschuldigung der Wider- handlung gegen das Lotteriegesetz, angeblich begangen dadurch, dass er
a) im August 1925 eine Lotterie veranstaltet und als Inserat mit der Ideal-Preisaufgabe: « Dem Mutigen ge- hört die Welt) im Emmenthaler-Blatt in Langnau i. E. in den Nummern vom 11. und 13. August 1925, im Land- freund in Bern in den Nummern vom 31. Juli, 7. und
21. August 1925, in den Zeitschriften « Blatt für Alle» vom 5. September 1925, « Der Sonntag» vom 9. August 1925 und in den « Emmentha.Ier Nachrichten)} vom
24. Juli 1925 ausgekündigt hat;
b) im Sommer 1925 eine Lotterie veranstaltet und im « Landfreund » in Bernvom 12., 19. und 26. Juni 1925 ein Inserat betitelt « Sommerpreisaufgabe »; Frisch ge- wagt ist halb gewonnen » hat erscheinen lassen;
c) im Frühjahr 1926 eine Lotterie veranstaltet und im « Badener Tagblatt) vom 13. April 1926 durch ein Inserat