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55_I_332

BGE 55 I 332

Bundesgericht (BGE) · 1929-01-01 · Italiano CH
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Verwaltungs. und Disziplinarreehtspflege.

dieser frühere Entscheid Gegenstand einer Beschwerde an

das Bundesgericht bilden. Wenn der Ersatzpflichtige

deshalb, anstatt zu rekurrieren, ein Wiedererwägungsge-

such an die entscheidende kantonale Behörde richtet,

so versäumt er unter Umständen die gesetzliche Frist

für die Anfechtung des kantonalen Rekursentscheides

beim Bundesgericht.

So verhält es sich im vorliegenden Falle. Ein Grund,

der trotz der Verspätung ein Eintreten auf die Beschwerde

rechtfertigen würde, liegt nicht vor. Dem Beschwerde-

führer war übrigens bei der Eröffnung des für die Frist-

berechnung massgebenden Entscheides eine formularmäs-

sige Steuerberechnung zugestellt worden, die eine Rechts-

mittelbelehrung enthielt mit Angabe der Beschwerdefrist

und der Instanz, an die eine allfällige Beschwerde zu

richten war.

Demna.ck erkennt das Bmulesgeri.ckt :

Auf die Beschwerde wird wegen· Verspätung nicht

eingetreten.

54. Sentenza. del 16 dicembre 1929 nella causa F. C.

contro Ticino.

La. nonna deI diritto cantonale ticinese, per cui un contribuante

puo essere tasssto soltanto ~ base al tenore di vita., non e

applicabile alla procedura di daterminazione dalla tassa mili.

tara essendo incompatibile col sistema della tassazione del

l'eddito, quale fu istituito dalla legge deI 28 giugno 1878.

A. -

Dal 1923 al 1928 i1 ricorrente ha pagato Ia tassa

militare supplementare soltanto su una sostanza di

102000 fchi. Nel 1929, l'Ufficio tasse militari deI Cantone

Tieino 10 tasso inoltre su un reddito di 15 000 fehi.

11 C. r1corse al Dipartimento cantonale delle Finanze

chiedendo 10 stralcio completo di questa posta.

B. -

Con deeisione 13 settembre 1929 i1 Dipartimento

ammetteva i1 ricorso soltanto in parte riducendo i1 reddito

ßundesrechtliche Abgaben. N° 5i.

tassatoa 6000 fchi. Lo stralcio eompleto fu rifiutato

perche « il tenore di vita deI ricorrente presuppone l'esis-

tenza di un reddito superiore a quello ehe potrebbe e puo

verosimilmente dare i1 patrimonio posseduto e colpito di

tassa I).

O. -

Contro questa decisione i1 C. ha interposto un

rieorso di diritto amministrativo col quale ripropone al

Tribunale federale la domanda gia dedotta avanti l'auto-

rita cantonale. TI ricorrente fa valere ehe le sue condizioni

di salute non gli hanno permesso finora d'avere un'occu-

pazione luerativa e ehe, dall'altro Iato, non fruisee deI

prodotto, ne di rendite vitalizie, ne di pensioni 0 d'altri

guadagni analoghi. Esser bensi vero che da alcune setti-

mane egli aveva aperta uno studio per impianti radiofonicL

ma non essere questa sua oceupazione lucrativa almeno

per i1 momento e potersene, caso mai, tener conto solo agli

effetti dena tassazione deI 1930. L'imposizione di un

reddito di 6000 fchi. apparir quindi illegale e arbitraria

nei suoi eonfronti.

TI Dipartimento cantonale delle Finanze propone la

reiezione deI ricorso osservando ehe i1 ricorrente fu tassato

sul reddito in base aHa massima, sancita da] diritto

cantonale, secondo eui, quando apparisse che la rendita

Ilotificata da un eontribuente non sia in relazione con

quella che consuma realmente, egli sara colpito per una

rendita suppletoria adeguata. La, comunione tributaria,

della quale il ricorrente fa parte, e eolpita, ai fini delI 'im-

posta cantonale, per' un reddito complessivo di 14 000 fehL

dei quali e equo attribuire almeno 6000 fchi. al ricorrente.

Questi esercita inoltre un commereio dal quale trae

presumibilmente un reddito.

L'Amministrazione federale delle Contribuzioni osserva

ehe, seeondo Ia prassi eostante, la tassazione dei contri-

buenti domieiliati in Isvizzera e fatta in base al reddito

dell'anno pel quale Ia tassa militare e dovuta. Se I'appli-

eazione d'una norma deI diritto tributario cantonale alla

determinazione deUa tassa militare non pare ammissihile

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Verwaltungs- und Disziplinarrechtspflege.

e pero Ieeito eonsiderare il tenore di vita deI contribuente

corne un'indice dell'esistenza d'un determinato guadagno,

quando eontemporaneamente la sostanza non diminuisce.

, Nella fattispeeie la decisione eantonale pare perö fondata

su aeeertamenti di fatto ineompleti e sarebbe quindi

opportuno invitare il rieorrente a produrre un estratto

dei suoi libri, un eonto profitti e· perdite od altri documenti

di prova da eui si possa inferire eon eertezza il guadagno

eonseguito nel 1929.

Gonsiderando in diritto :

2. -

L'autorita eantonale ha diehiarato, inoltre, d'es-

sersi ispirata ad una norma deI diritto eantonale tassando

il rieorrente su un reddito eorrispondente al suo tenore

di vita. Questo suo modo di fare non e eonciliabile eol

sistema deUa tassazione deI reddito quale fu istituito

daUa legge deI 28 giugno 1878. Dal tenore delI 'art. 5 B

di questa legge risulta infatti in modo tassativo ehe

debbono pagare la tassa supplementare sul reddito solo

eoloro ehe hanno un'oceupazione luerativa 0 eoloro ehe

fruiseono di rendite vitalizie, di pensioni 0 di « altri

simili utili I). In una deeisione deI 18 agosto 1919 (v. rivista

trimestrale di diritto fiseale svizzero vol. I pag. 311) il

Consiglio federale ha diehiara to ehe eoUe parole « altri

simili utili) s'intendono i redditi risultanti da rapporti

giuridiei analoghi al eontratt~ di rendita vita1izia od al

vitalizio.

Per se stesso, il fatto ehe un contribuente spende

annualmente una determinata somma per vivere non

signifiea q~di necessariamente eh 'egli rientri neUa eate-

goria di coloro ehe in forza deU'art. 5 B debbono la tassa

supplementare sul reddito. E infatti possibile eh'egli

tragga le sue risorse da beni ehe sono, 0 dovrebbero

essere, eolpiti daUa tassa sulla sostanza (nel qual easo Ia

tassazione deI patrimonio potra essere riveduta· per gli

anni prossirni) 0 ehe viva di sussidi esenti da irnposta.

Registersachen. No 55.

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Non e quindi ammissibile ehe l'autorita fiseale tassi un

eontribuente sul reddito, basandosi unieamente sul fatto

ehe presumibilmente spende ogni anno una determinata

somma per vivere; occorre eziandio ehe, sulla scorta della

dichiarazione deI contribuente e dei risultati delle sue

indagini, essa decida se questi riempie le condizioni da

cui l'art. 5 B fa dipendere l'obbligo di pagare la tassa

suppiementare sul reddito.

JE Tribunale lederale pronuncia :

La decisione 13 settembre 1929 deI Dipartimento delle

Finanze deI Cantone Ticino e annullata e la causa rinviata

per un nuovo giudizio all'autorita cantonale.

H. REGISTERSACHEN

RE GISTRES

55. Urteil der I. Zivilabtei1llng vom 23. Oktober 1929

i. S. Apothekervetein des Itantons St. Gallen

gegen Aufsichtsbehörd.e für Schuldbetreibung und Konkurs

des ICantons St. Gallen (lIa.a.delsregisterwesen).

Der Eintrag einer Apothekerfirma [ins Handelsregister, in der als

Geschäftsinhaber eine Person aufgeführt ist, die kein eidg_

Apothekerdiplom besitzt, kann nicht unt~r Hinweis auf Art. 1

der rev. Verordnuqg TI betr. Ergänzung der Handelsregister-

verordnung verweigert werden.

A. -

Am 19. Juli 1929 stellte der Apothekerverein des

Kantons St. Gallen bei der Aufsichtsbehörde über das

Handelsregister des Kantons St. Gallen das Begehren, es

sei die gemäss Publikation vom 15. Juni 1929 erfolgte

Eintragung der Firma « Otto Braun, Kronenapotheke &

Sanitätsgeschäft ») in Rorschach im Handelsregister zu

löschen, da Braun kein eidgenössisches Apothekerdiplom

besitze und deshalb zum Betriebe einer Apotheke nicht