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54_III_137

BGE 54 III 137

Bundesgericht (BGE) · 1928-01-01 · Italiano CH
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Schuldbetreibungs- und Konkursrecht. N° 26.

Pfändungs- bezw. Arrestgläubigers gegen die Pfandunter-

schlagung, also um eine rein betreibungsrechtlichen

Gründen entspringende Massnahme, die weder die Sub-

. stanz der Sache trifft, noch an dem materiellen Rechts-

verhältnis etwas ändert (vgl. auch BGE 39 I S. 147 =

Sep.-Ausg. 16 S. 29). Ob das Betreibungsamt und die

Aufsichtsbehörden den bezüglichen Eigentumsanspruch

ihrerseits für begründet erachten oder nicht, spielt

hiebei keine Rolle, da darüber ja ausschliesslich die

Gerichte zu entscheiden haben. Von diesem Grundsatz

ist auch nicht deshalb eine Ausnahme zu machen,

weil das Betreibungsamt vorliegend seinerzeit selber

dem Ansprecher die fraglichen Objekte verkauft hat;

denn abgesehen von der iprinzipiellen Unzulässigkeit

derartiger Ausnahmen erscheint dies schon deshalb nicht

gerechtfertigt, weil ja das Betreibungsamt nicht wissen

kann, ob nicht (was die Vorinstanz übrigens selber nicht

für ausgeschlossen erachtet) das Eigentum inzwischen

wieder vom Erwerber auf die Arrestschuldnerin zurück-

übertragen worden sei. Die Verfügung des Betreibungs-

amtes betreffend die amtliche Verwahrung der Arrest-

objekte ist somit, entgegen dem Entscheide der Vor-

instanz, auch bezüglich der hier streitigen, von Huwyler

zu Eigentum angesprochenen Gegenstände zu bestätigen.

Schuldbetreibungs- und Konkursrecht. N° 27.

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27. Eatratto dalla Sentenza. 3 maggio 199B

nella causa Albrizzi.

L'autorita cantonale di vigilanza non PUO delegare ad altra auto-

rita (nella fattispecie, al Pretore) le pratiche stesse di conci~

liazione previste dagIi art. 9 e 10 deI regolamento 17 gennaio

1923 sulla realizzazione dei diritti in comunione (RDC);

potra delegarle tutt'al piu determinati atti di istruzione

(legge cantonale di attuazione. della LEF, art. 12).

Die Aufsichtsbehörde kann die Leitung der in Art. 9 und 10

der Verordnung über die Pfändung und Verwertung von

Anteilen an Gemeinschaftsvermögen voIi117.Januar

1923 vorgesehenen Einigungsverhandlungen nicht an eine

andere Behörde (z. B. im Kanton Tessin an den Prätor)

delegieren, sondern

~höchstens die Vornahme einzelner

bestimmter Instruktionsmassnahmen (vgl. Art. 12 des

Einführungsgesetzes des Kantons Tessin zum SchKG).

;~

L'autorite cantonale de surveillance ne peut pas charger une

autre autorite (en l'espece le Preteur) du soin de conduire les

pourparlers de conciliation prevus par les art. 9 et 10

de l'ordonnance du 17 janvier 1923 concernant la saisie

et la. realisation des· parts de communautes; tout au plus

peut-elle lui demander de proceder ades actes determines

d'information (cf art. 12 de la loi tessinoise d'introduction

de la LP).

Ritenuto in linea di fatto:

A. -

Nell'esecuzione N° 72 628, gruppo No 5678, a

carico dell'avvocato Giuseppe Albrizzi in Lugano, fu

staggita il 10 ottobre 1927 la quota ereditaria spettante

all'escusso nella successione indivisa della di lui consorte

Pia nata Primavesi. Giunta l'esecuzione aUa fase della

realizzazione, l'Ufficio faeeva stanza presso I'Autorita

di Vigilanza perehe detenninasse il modo di realizzazione

della quota pignorata: in seguito di ehe I'Autorita di

Vigilanza, con ufficio deI 10 febbraio u. s., incaricava

il Pretore di Lugano-Citta di procedere «agli incombenti

»ed alle pratiche conciliative di cui all'art: 9 deI regola-

»mento 17 gennaio 1923 sulla realizzazione dei diritti

» in comunione. » Comparse le. parti davanti il Pretore

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Schuldbetreibungs- und Konkursrecht. N° 27.

all'udienza deI 10 marzo u. s., l'avv. G. Noseda, agendo

per leeoeredi signore Albrizzi, impugnava la eompe-

tenza deI Pretore, asserendo ehe le pratiehe conciliative .

dovevano essere esperite 0 dall'Autorita di Vigilanza 0

dall'Ufficio stesso, non dal Pretore, il quale, secondo la

legge cantonale di attuazione della LEF, non e ne

organo di esecuzione ne Autorita di Vigilanza.

R -

Colla decisione querelata l'Autorita eantonale

di Vigilanza respingeva l'eeeezione sollevata dall'avv.

Noseda e manteneva il suo primo provvedimento in base

all 'art. 12 della legge cantonale di attuazione.

Donde

rieorsi attuali inoltrati nei termini e modi

di legge.

Considerando in diritto :

10

-

L'organizzazione delle Autorita di Vigilanza

spetta aUa legislazione eantonale (art. 13 LEF). Seeondo

l'art. 12 della legge di attuazione tieinese della LEF,

la vigilanza sugli uffiei di eseeuzione e fallimenti ineombe

ad una sezione dei Tribunale di Appe1lo eomposta da

tre membri, la quale (art. 12 in line) «puo delegare ai

» Pretori gli atti di vigilanza sugli uffiei 0 di istruzione

» dei rieorsi ehe eredesse eonveniente. » E evidente ehe,

parlando un po vagamente di « atti di vigilanza »,la legge

ha inteso delegare ai Pretori solamente il suo jus inspee-

tionis, vale a dire la faeolta di sarvegliare in modo

generieo la gestione degli uffiei, precedendo,ove oeeorra.

a delle ispezioni. Questo primo disposto dell'art. 12,

ehe la querelata decisione deI resto non invoca, non e

quindi applicabile nella fatispecie. Resta da' esam1nare

se possa trovare applicazione il seeondo idisposto, ehe

autorizza I'Autoritä. di Vigilanzaa delegare ai Pretori

«l'istruzione dei ricorsi ».

20 -

La risposta non puo essere ehe negativaof Occorre

anzitutto rilevare ehe nell'ipotesi prevista dall'art. 10

deI regolamento, 17 gennaio 11923 (non e parola di un

rieorso 0 non puo; quindi trattacsi deUa sua istruzione. '

L'Autorita cantonale di Vigilanza e adita direttamente

dall'ufficio, non mediante un rieorso, ma e01la semplice

Schuldbetreibungs- und Konkursrecht. N0 27.

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trasmissione dell'incartamento. A tenore di legge dunque,

anehe questa seeonda ipotesi dell'art. 12 non sarebbe

applicabile. Si potrebbe tutt'al piiI ammettere, ehe

all'Autorita di Vigilanza spetti 1a faeolta di delegare al

Pretore determinati atti di istruzione. Sarebbe infatti

eoneepibile ehe prima di iniziare altre trattative di

eoneiliazione 0 di determinare il modo di realizzazione,

l'Autoritä. di Vigilanza ritenesse opportuno di provoeare

dagli interessati nuove diehiarazioni 0 chiarimenti piiI

eompleti. Interpretando estensivamente l'art. 12 del1a

Iegge di attuazione si potrebbe quindi ammettere, ehe

I' Autorita di Vigilanza possa delegare ai Pretori la eura

di raeeogliere queste diehiarazioni e questi chiarimenti

eomplementari eome nuovi elementi d'istruzione. Oecorre

tuttavia rilevare ehe, se troppo generiea, siffatta delega

non sarebbe immune da ineonvenienti. Bisognerebbe,

ad ogni modo, che l'Autorita di Vigilanza determinasse,

nella sua decisione· esattamente i punti sui quali ritiene

neeessarie delle nuove indagini, il Pretore non potendo

essere inearieato, se non dei provvedimenti d'istruzione

considerati indispensabili dall'Autorita di Vigilanza, e

non potendo quindi essere questione ehe sia lasciato

libero di determinare esso stesso gli atti cui deve procedere

poiehe, secondo Ia legge, il Pretore non e e non dev' essere

ehe un semplice organo di esecuzione.

3° -

Ma nel easo in esame nulla di tutto ci<>.,Il

Pretore non e stato incaricato di determinate r .isure

d 'istruzione, sibbene di procedere alle pratiche stesse

di conciliazione, vale a dire ad un atto, da eui esula

ogni earattere di provvedimento d'istruzione. E bensi

vero ehe, a stregua dell'art. 10 deI eitato regolamento,

l'Autorita di Vigilanza non e tenuta a procedere a

nuove pratiche di conciliazione. Non ne ha ehe la facolta;

ma se ne fa uso, dovrä. procedervi essa stessa e non pu<>

delegarle ad altri.

La Camera Eseeuzioni e Fallimenti pronuncia:

I ricorsi sono ammessi.