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Obligationenrecht. N° 53.
que les demandeurs n'aient pas execute leurs obligations
contractuelles. Ils s'etaient engages a proeurer au de-
fendeur 20 actions nominatives de la Societe Financiere;
ils ont accompli cette obligation; on ne saurait leur
en imposer une autre; rien ne permet de dire qu'ils aient
assume en outre I'obligation de faire en sorte que Ie
defendeur ou ses clients soient agrees par la Societe
et I'on ne voit pas pour quel motif la perfection du
contrat serait subordonnee a cet agrement. Pareille solu-
tion serait de nature a troubler et entraver considerable-
ment les operations de bourse, qui doivent pouvoir se
regler promptement et sans detours. Le defendeur sa-
vait ou devait savoir, en sa qualite de banquier de la
place. de Geneve, que I'autorisation du Conseil d'admi-
nistration etait necessaire, et il savait ou devait savoir
que, les actions n'etant liMrees que d'un cinquieme, le
titulaire repondait du non-verse. Dans cette situation,
il etait naturel que la Societe stipulat des garanties.
Or ces garanties devaient etre fournies par le defendeur
qui avait accepte sans reserve les titres; il lui appar-
tenait de s'entendre a ce sujet avec;es clients. On ne
peut mettre cette obligation a la charge des demandeurs
envers le defendeur et encore moins envers les appeles
en cause dont ils ignoraient l'existence. Faire tomber
toute I'operation parce que les tiers acquereurs des
actions ne sont point admis par la Societe est une solu-
tion inconciliable avec les exigences des operations de
bourse; Il faut bien plutöt admettre que c'est a celui
qui achete en bourse des actions nominatives dont le
transfert est soumis a l'agrement de la Sociele, qu'il
incombe de se faire agreer.
La Cour de Justice civile infere de la reprise des titres
par les demandeurs que ceux-ci auraient tacitement
acquiesce a la resolution du marche. Cette deduction
ne se justifie pas. La renonciation a un droit ne se pre-
sume point et iln'existe pas en l'espece de circonstances
concluantes dans ce sens. La correspondance montre
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au contraire que les demandeurs n'ont repris les actions
que pour exercer leur droit d'en disposer etant donne
que le defendeur n'avait pas regularise l'operation.
On se trouve donc bien dans l'hypothese visee a
I'art. 215 CO. Le defendeur, acheteur des actions, etait
en demeure; il a refuse en definitive les titres sous des
pretextes qui se sont reveles mal fondes. C'est lui par
consequent, et non les demandeun\, qui n'a pas execute
ses obligations. Il doit des lors a titre de dommagef-
interets la difference entre le prix du contrat (4000 fr.)
et le cours du jour au terme fixe pour l'execution (3600 fr.),
soit au total la somme de 8000 fr. 40, pour laquelle les
demandeurs ·ne re.clament pas d'interets.
Le litige elant ainsi liquide en application des regles
du CO, il est superflu de renvoyer l'affaire a I'instance
cantonale po ur examiner si l'usage invoque par les de-
mandeurs existe et s'il est opposable au defendeur.
Le present arret laisse intacte la question des droits
que le defendeur pourrait se croire fonde a faire valoir
a l'encontre de ses mandants.
Par ces molils, le Tribunal lidiral
admet le recours et, reformant l'arret cantonal, condamne
le defendeur Marti a payer aux demandeurs Miney & Oe
la somme de 8000 fr. 40.
54. Estra.tto da.1la. sentenza. 27 sett. 19S7 della. Ia Sezione civüe
nella causa Moneda. c. Stato del Cantone 'ricino e lite-consorte.
ResponsabiliUl dello Stato per difetti di manutenzione di
ulla strada aperta al pubblico. -- Natura dell'azione. -
Art. 58 CO. -
Condanna dello Stato.
A. -
La strada circolare ehe da Genestrerio conduce
a Mendrisio appartiene allo Stato deI Cantone Ticino,
cui ne incombe la manutenzione. La sua larghezza,
da ciglio a ciglio, e di metri 5,50, ma una parte deI corpo
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stradale e occupata dei binari deHa tramvia a eavallo
del1a Societa dei Laterizi di Boscherina, di modo ehe
10 spazio libero aHa viabilita e, in media, di soli metri
3,85-4,00.
Il 31 ottobre 1923, neHe ore pomeridiane, Moneda
Enrieo, rappresentante di commercio in Lugano, per-
correva con una vettura a quattro ruote eondotta dal
vetturale-proprietario Biagio Travaini la strada suddetta.
Raggiunta la loealita deHa Croce Grande, il vetturale,
volendo oltrepassare uu grosso carro earieo di patate,
ehe 10 precedeva al passo, sterzo a siIlistra. In questa
manovra, il mozzo della ruota anteriore destra della
vettura Travaini mto il mozzo della ruota posteriore
sinistra deI earro di patate. L'urto provoco il ribaltamento
della vettura, e tantQ Travaini ehe Moneda vennero
sbalzati violentemente a terra; Travaini rimase illeso,
non cosi il Moneda, ehe, gravemente ferito, dovette
venir rieoverato alI'ospedale civieo di Lugano. Usci
dall'ospedale sul principio di gennaio 1924 clinicamente
guarito, ma danneggiato fisicamente in modo permanente
per un raecorciamento deI braecio sinistro di 7 cm., una
diminuzione dei movimenti articolari della spalla sinistra
per 2/3 ed una notevole atrofift della spalla sinistra:
lesioni ehe gli hanno cagionatQ una diminuzione perma-
nente deHa eapacita allavoro deI 18 al 20%, l'ineapa~ita
essendo stata completa durante la cura di due mesi,
edel 50% pel mese susseguente.
B. -
Con petizione deI 10 gCl1l1aio 1924 l'infortunato
eitava in giudizio direttamente davanti al Tribunale
di Appello il vetturale Travaini per farIo condannare
al pagamento di 11,000 fehl., a tanto stimando il danno
sofferto per eolpa deI eonvenuto. Questi, eontestata
ogni eolpa ad. ogni obbligo a risareimento, asseriva ehe
causa delI 'i nfortunio fossero le pessime eOlldizioni della
strada e denunciava la lite aHo Stato, il quale intervenne
in causa.
C. -
Con sentenza d.eI 9 marzo 1927 il Tlibunale
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di Appello respingeva l'azione nei confronti di Tra-
vaini
ma l'ammetteva nei rapporti deHo Stato e
cond~nnava quest'ultimo a pagare all'attore 7000 fehi.
coll'interesse legale a datare dall'll gennaio 1924.
Ritiene, in sostonza, il Tribunale di Appell 0, ehe l'iJ:-
fortunio sia avvenuto senza eolpa aleuna del vetturale
Travaini, ma esclusivamente per eausa deI eattivo stato
di manutenzione della strada. Svincola anche l'atton',
cui il convenuto e 10 Stato avevano attribuito parte
di responsabilita nell'evento dannoso, da ogni eolpa
concomitante. Motivi: i1 vetturale aveva pienamente
il diritto di procedere al trotto per sorpassare il pesante
carro di patate ehe procedeva al passo. Travaini s! trov.ö
. nella necessita di entrare nel binario deHa tramvIa, POl-
ehe al punto in cui avvenne l'infortunio 10 spazio libero
della strada era di soli metIi 3,85-4.00. Ora, in quel
punto, eome in altri, la strada presentava pareeehi g~av~
difetti : i binari della tramvia erano sopra elevatI dl
aleuni eentimetri sul piano stradale; di fianco alle rotaie
esistavano, di tratto in tratto, delle eunette abbastanza
profonde per 10 seolo dei l'aequa; il terreno inter-
cedente tra binario e binario era alquanto avvallato e,
i noltre, al lato destra deHa strada, in direzione di
Mendrisio, esistevano aHa distanza di tre a quattro
metri numero si muechi di ghiaia, ehe riducevano ancora
sensibilmente il campo stradale libero. AU'atto in cui la
carrozza Travaini si sposto a sinistra per oltrepassare
il earro di patate, Ia ruota sinistra della vettura non
pote seguirela manovra: per causa della sopraele-
vazione della rotaia e delle buche per 10 seolo delle
acque, essa slitto di fianco al binario, donde il eozzo
inevitabile col carro ed il ribaltamento deHa vettura,
ribaltamento facilitato daHa posizione della ruota sinistra
affossa ta nell'avvallamento di seolo.
Considerando in diritto :
Nel merito la soluzione della controversia e dominata
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da questioni di fatto, per le quall fanno stato le consta-
tazioni dell 'istanza cantonale. Questione di fatto, 10
stato in eui si trovava la strada all'epoea dell'infortunio;
in qual modo la disgrazia sia avvenuta; quali siano
state le eonseguenze di essa, il grado di invaliditä parziale
o permanente risultato al danneggiato.
In merlto agli argomenti di diritto svolti dalle parti
neIl' odierna dibattimento, oeeorre rllevare:
a) Che 10 Stato, quale proprietario della strada in
diseorso, cada, per principio, sotto il disposto den'art.
58 CO, e fuori di dubbio (RU 45 II p. 332; 49 II p. 210
e le sentenze ivi citate).
La responsabilita prevista da questo disposto e mera-
mente eausale. Per una eondanna deI proprietario
delI 'opera non oecorre quindi, per principio, ehe il vizio
di eostruzione ed i1 difetto <ll manutenzionc gli sia da
attribuirsi a eolpa. Nondimeno, la questione della eolpa
poträ infIuire sulla misura dell'indennizzo, e, eventual-
mente, servire di compensazione con colpa concomitante
deI danneggiato 0 di un terzo.
Quale debba essere 10 stato di una strada perehe la
persona 0 l'ente che l'ha eostruita 0 debba curarne la
manutenzione non possa essere resa responsabile per
vizio di costruzione 0 difetto' di manutenzione a sensi
delI'art. 58 CO, non puo evidentemente essere deter-
minato una volta per tutte. La questione dipende dal-
l'importanza della strada, dalle condizioni deI terreno
ehe pereorre e sul quale e costruita, dalla sua vicinanza
o lontananza da eentri e dai saerifici, ehe, ragiollevol-
mente, possono essere riehiesti al' proprietario onde
mantenerla in buono stato. Nel caso in esame, si tratta
di una strada cireolare, dunque di importanza secon-
daria. Ma la sua manutenzione spettava aHo Stato,
quindi ad ente ehe poteva disporre dei mezzi oeeorrenti,
e ehe non sarebbero stati esorbitanti, per una regolare
mauutenzione. Comunque, seeondo le eonstatazioni del-
l'istanza eantonale eonformi alle testimonianze eoneordi
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dei testi unanimi, i düetti di manutenzione sopra mcn-
zionati la rendevano pericolosa per i veicoli. Lo Stato
avrebbe dovuto 0 ehiuderia al transito eon earri e vcieoli
o riattarla. Per principio 10 Stato e quindi responsahile
deI danno. Ma 10 Stato ha anche peccato di ineuria.
Risulta dall'inearto, ehe prima dell'attuale accidcnte
altri vi erano avvenuti ass ai importanti, quantunquc,
fortunamente, incruenti. Si e anzi per questo motivo
ehe, nei primi mesi deI 1923, 10 Stato a-voco a se, in
gran parte, la manutenzione della strada, che prima in-
eombeva per intiero an' Industria dei Laterizi in Bosehe-
rina. Ma 10 Stato, inveee di agire, lascio poi stare k
eose eome erano e sembra ehe non abbia dato opera a
rimuovere i difetti in questione, se non dopo la dis-
grazia di cui l'attore fn vittima. Non puo quindi
essergli risparmiato il rimprovero di non,wer agito
colla solerzia richiesta dalle cireostanze.
II Tribunale tederale pronuncia:
L'appello dello Stato vien respinto.
55. Auszug aus dem Urteil der I. Zivi1a.bteüung
vom 19. Oktober 1927
i. S. Erben IIä.fliger gegen Bainke.
Art. 20 OR. :--richtigkeit eines Vertrages wegen Verstosses
gegen die guten Sitten, liegend in ungebührlicher Beein-
trächtigung der wirtschaftlichen Freiheit einer Partei?
Eine Gefährdung der Rechte Dritter berechtigt nicht zur
Vertragsanfechtung wegen Unsittlichkeit.
Der Kläger Hainke wollte im Frühjahr 1923, um sich
eine Existenz zu schaffen, im Chalet Elisabethenruhe
in Immensee eine Kuranstalt mit Spezialmassage und
Bädern einrichten. Zu diesem Zwecke schloss er im
April 1923 mit. dem damaligen Besitzer des Chalet,