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52_II_434

BGE 52 II 434

Bundesgericht (BGE) · 1926-01-01 · Italiano CH
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Sachenrecht. N° 73.

ressee rec;oive, en tout etat de cause, les versements

prescrits.

Palmie semble, du reste, avoir prevu d'emblee la

possibilite d'une reduction dc l'actif par suite du paie-

me nt de la rente. Eu tout cas, il n'a pas pu ne pas se

rendre compte, plus tard, que le revenu de sa fortune

serait insuffisant pour acquitter les legs. Peut-etre,

comme l'admet l'instance cantonale, a-t-il pense que

ses biens ne seraient pas entierement absorbes par la

creanee de Dlle Nottez. Mais il a necessairement du se

rendre eompte que le eapital serait entame. En laissant

subsister tel quelle testament, il a, des lors, marque de

fa~on tres nette sa volonte de voir, en cas de eonflit, les

droits de DUe Nottez primer eeux des heritiers institues.

Le Tribunal tidiral prononce:

Le recours est rejete et le jugement eantonal eonfirme.

IH. SACHENRECHT

DROITS REELS

73. Sentenza 15 dicembre 1926 deIla IIa sezione civile

neHa causa 'O'ntermiihle Zug c. GineUa.

Art. 900 CC. -

Dazione in pegno di un eredito. Contratto

redatto per iscritto: sua validita, non esistendo titolo

di eredito, poiche eome tale non puö esse re considerato

un contratto bilaterale ed oneroso di vendita di stabili,

contenente diverse cIausole a carico di ambedue i eontraenti.

-

Caducil adel diritto di pegno, il credito impegnato essendo

stato venduto ai pubblici incanti franeo e libero da ogni

aggravio. Fino a prova contraria, e da presumersi ehe

}'asta sia stata regolarmente pubblieata.

Con istrumento 20 maggio 1913 la signora

Martina Medici-Fontana si professava debitrice di

Enrico Medici della somma di 4 500 franchi, prezzo

S,achenrecht. N° 73.

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residuo della cessione di alcuni stabili. Il credito era

gravato da usufrutto a favore di Luigi Medici, marito

della debitrice.

Mediante privata scrittura 8 gennaio 1918 Enrico

Medici dichiaravasi debitore verso la ditta Untermühle

in Zug della somma di 5 138 franchi 75, a garanzia

della quale le costituiva in pegno il credito di 4 500

franchi verso Martina Medici consegnando aHa creditrice,

non il titolo stesso di eredito (istrumento 20 maggio 1913),

ma una eopia in earta semplice di quell,atto cd autoriz-

zandola ad estrarre copia legale presso iI notaio ehe

l'aveva eretto.

-

In un'eseeuzione diretta contro Enrico Medici

il credito prefato di nominali 4500 franehi venne staggito,

venduto agli incanti e deliberato il 7 giugno 1920 a

certo Giulio Trivelli in Lugano.

-

Nell'ottobre deI 1923 anche la Ditta Unter-

mühle escuteva Medici Enrico in via di realizzazione

deI credito impegnatoie. A seguito della pubblicazione

dell'avviso di incanto, certo Giovanni Ginella rivendicava

il credito da realizzarsi per averio acquistato dal deli-

beratario Giulio Trivelli; ed avendo la creditrice contes-

tata questa pretesa, Ginella, con petizione 3 dicembre

1924, la citava davanti il Pretore di Mendrisio per fario

riconoseere legittimo titolare deI credito in discorso.

Il Pretore respinse l'azione, la quale invece con sentenza

13 marzo 1926 fu accolta dal Tribunale di Appello

sostanzialmente per i seguenti motivi : Perche un diritto

di pegno su 'di Ull credito sia validamente costituito

oceorre, oltre la redazione dei contratto per iscritto,

Ia consegna deI titoIo, se esiste (art. 900 CC). Nel easo

in esame, siffatto titolo esisteva: era l'atto notarile

20 maggio 1913, di eui, all'atto della costituzione deI

pegno solo una eopia in earta semplice fu riIasciata aBa

creditriee, la quale deI titolo autentico venne in possesso

soltanto il 13 settembre 1924, dopo ehe, il 7 giugno 1920,

il credito era stato validamente deliberato a Trivelli

e da questi eeduto all'attore Ginella.

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Sachenrecht. N° 73.

- Da questa sentenza avendo la Untermühle, inoltrato

ricorso al Tribunale federale, questa Corte, eon giudizio

deI 13 luglio u. s., 10 respinse.

Consideralldo in diritto;

1. -

A torto l'istanza cantonale ha ritenuto invalido

il contratto di pegno 8 gelmaio 1918 in base all'art.

900 CC. Il contratto e redatto per iscritto e cio basta

per la sua validitä., non esistendo titolo deI credito

dato a pegno ehe avrebbe dovuto essere eonsegnato al

ereditore pignoratizio. Il eontratto 20 maggio 1913,

col quale Enrico Medici cedeva aHa madre i suoi stabili

e un eontratto bilaterale, ehe, oltre l'obbligo dell'aequi-

rente di pagarne il prezzo, contiene diverse clausole

a carieo dell'una e dell'altra parte. Siffatto contratto

bilaterale ed oneroso per ambe le parti, non eostituisce

iI « titolo » di eui parIa I'art. 900 CC. Come tale puo

essere eonsiderato solo un rieonoscimento esplicito di

debito e non l'obbligo ad una prestazione, di fronte

aHa quale, eome nel contratto in discorso, stanno altre

prestazioni della controparte.

2° -

Ma se il diritto di pegno fu validamente costi-

tuito agli effetti dell'art. 900 CC,. esso ha indubbiamente

cessato di esistere. Il eredito f~l venduto all'asta senza

menzione deI pegno allora esistente a favore della rieor-

rente: fu dunque aequistato dal deliberatario Trivelli

fra neo e libero da ogni oneie, poiche trattavasi di un

diritto non risultante dai pubblici registri 0 dalle condi-

zioni d'ineanto (art. 234 CO). Non vale l'asserire in

eontrario, ehe la Untermühle non pote agire in quel

prima proeedimento eseeutivo e non pote rivendieal'e

i suoi diritti nella fase della realizzazione poiehe di quel

procedimento nulla seppe. Per legge, l'asta doveva

essere pubblicata e fino a prova contraria, ehe non venne

fornita, occorre dtenere ehe a quest'obbligo l'Ufficio

non veune meno. Ma se al1che una pubblieazione non fosse

avvenuta, l'omissione potrebbe tutt'al piiI eoinvolgere

Obligationenrecht. N° 74.

la responsabilitä. dell'Ufficio, ma non invalidare la

legittimitä. dell'acquisto per aggiudicazione (art. 229 CO).

Inammissibile e pure l'obbiezione dell'invalidita deHa

delibera, perehe l'Ufficio non avrebbe eonsegnato al

deliberatario Trivelli una eopia autentiea deI credito.

Un rieonoscimento deI eredito a sensi dell'art. 900

non esisteva: non poteva quindi

neanche essen'

eonsegnato al deliberatario. DeI resto se un titol0

fosse esistito, l'omissione di rimetterglielo non poteva

viziare Ia regolarita dell'acquisto per aggiudicazione :

all'aggiudieatario 0 al suo sueeessore Ginella spetterebbe

solo ancora iJ diritto di esigerne dall'Ufficio Iu eonsegna.

Il Tribunale tederale promlllcia :

Il rieorso c respinto.

IV.OBLIGATIONENRECHT

DROIT DES OBLIGATIONS

74. tJ'rteil der I. Zivilabteilung vom 19. Oktober 19aa

in Sachen Einwohnergemeinde 'rhun gegen Grütter, Sohneider

80 Co und Gen.

Wer k ver t I' ag über Erstellung eines Tiefbaus (Strassen-

brücke über Fluss). Angaben in den Plänen des Bestellers

über Verhältnisse des Baugrundes und des Wasserstandes.

Mehrforderungen des Unternehmers über den vereinbarten

\Verklohn mit Rücksicht darauf, dass diese Angaben teil-

weise unrichtig waren, grundsätzlich zugelasf.en, nicht in

Anwendung von Art. 365 Abs.- III oder 373 Abs. 11 OR,

sondern weil nach den Verhältnissen der Unternehmer

sich auf die Angaben sollte verlassen dürfen.

A. -

Zum Bau der neuen Bahnhofbrücke in Thun

reichten die Klägereil1eauL die aufgelegten Pläne

gegründete Offerte für die Eisenbetonkonsttuktionen

ein, worauf ihnen das Stadtbauamt Thun durch Vertrag