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52_II_148

BGE 52 II 148

Bundesgericht (BGE) · 1926-04-24 · Italiano CH
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148

ObligationenreclIt. Na 26.

26. Estratto dalla. sentenza. della Ia Sezione civile deI

24 Aprile 1926 l1ella causa Binaldi contro Boechat.

Clausola di garanzia della cosa venduta : « La macchina sana

garantita sei mesi. » Sua significazione. -

Eccezione di

tardivita deI reclamo sui düeUi della cosa venduta ammessa.

A .• -

Il 28 maggio 1923 Rinaldi Ireneo, proprietario

di un garage in Locarno, stipulava col Dr. C. Boechat

il contratto seguente:

«(Il sig. Rinaldi vel1de un'auto Bianchi con motore

10 HP, illuminazione elettrica ecc. La carrozzeria sani

fatta a seeonda deI disegno convenuto con materiale

di primo ordine. La macchina sara garantita sei mesi. .... »

La maeehina munita della earrozzeria fu consegnata

il 28 settembre 1923 al Boechat, il quale, dopo averla

usata per oltre dieei settimane, eon lettera raceomandata

deI 19 dieembre 1923, ne segnalava diversi difetti al

venditore, la metteva a sua disposizione e; non avendola

questi accettata, la deponeva al garage Bianchetti di

Locarno.

B. -

Nella causa tendente aHa rescissione deI con-

tratto (azione redibitoria, art. 205 CO) ehe ne segui,

il venditore Rinaldi sostenne ehe il reclamo 19 dicembre

1923 sui difetti della eosa venduta era tardivo a sensi

delI'art. 201 CO perche inoltrato solo dieci settimane

dopo la consegna deHa macehina.

Quest' fccezione essendo stata contestata dal compra-

tore, il quale, faeendo ca po aHa clausola contrattuale

di garanzia (sei mesi), riteneva il reclamo tempestivo, il

Trib. fed. si pronuneio sulla controversia nel modo

seguente:

Basandosi sulla clausola dei eontratto : «(la macchina

e garantita per sei mesi», I'attore sostiene ehe questo

patto 10 dispensava dal reclamare prima, dovendosi per-

tanto considerare eome tempestivo il reclamo intervenuto

entro questo termine, eioe entro 10 settimane dalla

consegna della merce.

Obligatiollenrecht. N° 26.

Quest'argomento e infondato. La giurisprudenza e Ia

dottrina prevalenti sono d'aceordo nel ritenere ehe patto

siffatto di garanzia non significa senz'altro un prohm-

gamento deI termine di esame della cosa e dell'obbligo

di reclamare (RU 24 II p. 602 e le sentenze ivi citate;

Zeitschrift des bern. Juristenvereins, 1912 pag. 41 e la

sentenza menzionata; OSER, Commento 6 beBEcKER,

Commento 3 all'art. 201 CO; STAUB, Commento al

codice comm. germanico, 8 ed. osservazione 193 al

par. 373). Esso avra questo significato solo· in circons-

tanze speciali, da dimostrarsi da chi le invoca: neHa

fattispecie, si e dunque l'attore che avrebbe dovuto

assumere e assolvere questa prova. A difetto di circo-

stanze speciali, atte a dimostrare Ia eoneorde volonta

delle parti di protrarre il termine legale di reclamo,

la stipulazione di un termine eontrattuale di « garanzia »

potra avere significazione e portata diversa. Se, ad

esempio, il termine eontrattuale di garanzia e piu lungo

di quello previsto dall'art. 210 CO per Ia prescizione

dell'azione di garanzia, es so potra signifieare un prolunga-

mento deI termine legale: se piu eOrtO, potra singnificarne

l'abbreviazione 0 anehe, se la garanzia fu apposta a favore

deI eompratore, il di Iui diritto di far riparare, a spese

e carieo deI venditore, i guasti verifieatisi entro il termine

di garanzia, a meno ehe il venditore fomisea la prova,

ehe essi sono dovuti a eolpa deI eompratore (inversione

delI'onere deHa prova).