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ObligationenreclIt. Na 26.
26. Estratto dalla. sentenza. della Ia Sezione civile deI
24 Aprile 1926 l1ella causa Binaldi contro Boechat.
Clausola di garanzia della cosa venduta : « La macchina sana
garantita sei mesi. » Sua significazione. -
Eccezione di
tardivita deI reclamo sui düeUi della cosa venduta ammessa.
A .• -
Il 28 maggio 1923 Rinaldi Ireneo, proprietario
di un garage in Locarno, stipulava col Dr. C. Boechat
il contratto seguente:
«(Il sig. Rinaldi vel1de un'auto Bianchi con motore
10 HP, illuminazione elettrica ecc. La carrozzeria sani
fatta a seeonda deI disegno convenuto con materiale
di primo ordine. La macchina sara garantita sei mesi. .... »
La maeehina munita della earrozzeria fu consegnata
il 28 settembre 1923 al Boechat, il quale, dopo averla
usata per oltre dieei settimane, eon lettera raceomandata
deI 19 dieembre 1923, ne segnalava diversi difetti al
venditore, la metteva a sua disposizione e; non avendola
questi accettata, la deponeva al garage Bianchetti di
Locarno.
B. -
Nella causa tendente aHa rescissione deI con-
tratto (azione redibitoria, art. 205 CO) ehe ne segui,
il venditore Rinaldi sostenne ehe il reclamo 19 dicembre
1923 sui difetti della eosa venduta era tardivo a sensi
delI'art. 201 CO perche inoltrato solo dieci settimane
dopo la consegna deHa macehina.
Quest' fccezione essendo stata contestata dal compra-
tore, il quale, faeendo ca po aHa clausola contrattuale
di garanzia (sei mesi), riteneva il reclamo tempestivo, il
Trib. fed. si pronuneio sulla controversia nel modo
seguente:
Basandosi sulla clausola dei eontratto : «(la macchina
e garantita per sei mesi», I'attore sostiene ehe questo
patto 10 dispensava dal reclamare prima, dovendosi per-
tanto considerare eome tempestivo il reclamo intervenuto
entro questo termine, eioe entro 10 settimane dalla
consegna della merce.
Obligatiollenrecht. N° 26.
Quest'argomento e infondato. La giurisprudenza e Ia
dottrina prevalenti sono d'aceordo nel ritenere ehe patto
siffatto di garanzia non significa senz'altro un prohm-
gamento deI termine di esame della cosa e dell'obbligo
di reclamare (RU 24 II p. 602 e le sentenze ivi citate;
Zeitschrift des bern. Juristenvereins, 1912 pag. 41 e la
sentenza menzionata; OSER, Commento 6 beBEcKER,
Commento 3 all'art. 201 CO; STAUB, Commento al
codice comm. germanico, 8 ed. osservazione 193 al
par. 373). Esso avra questo significato solo· in circons-
tanze speciali, da dimostrarsi da chi le invoca: neHa
fattispecie, si e dunque l'attore che avrebbe dovuto
assumere e assolvere questa prova. A difetto di circo-
stanze speciali, atte a dimostrare Ia eoneorde volonta
delle parti di protrarre il termine legale di reclamo,
la stipulazione di un termine eontrattuale di « garanzia »
potra avere significazione e portata diversa. Se, ad
esempio, il termine eontrattuale di garanzia e piu lungo
di quello previsto dall'art. 210 CO per Ia prescizione
dell'azione di garanzia, es so potra signifieare un prolunga-
mento deI termine legale: se piu eOrtO, potra singnificarne
l'abbreviazione 0 anehe, se la garanzia fu apposta a favore
deI eompratore, il di Iui diritto di far riparare, a spese
e carieo deI venditore, i guasti verifieatisi entro il termine
di garanzia, a meno ehe il venditore fomisea la prova,
ehe essi sono dovuti a eolpa deI eompratore (inversione
delI'onere deHa prova).