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52_III_149

BGE 52 III 149

Bundesgericht (BGE) · 1926-01-01 · Italiano CH
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148 Schuldbetr.- und Konkursrecht (Zivilabteilungen). ~o 36.

et ne peuvent, des 10rs, benefieier du privilege de rart.

219 LP bien qu'elles soient liees au failli par un contrat

de travail et qu'elles soient revetues, juridiquement,

de la qualite d'employe, au sens large des dispositions

du CO (Blätter für zürcherische Rechtssprechung, tome

9 n° 19; cf. Enzyklopädie der Rechts- und Staatswissen-

schaft; Konkursreeht, par Ernst JAEGER, p. 46).

Ce rapport de subordination fait egalement defaut.

en l'espece. Le commerce de dame Pau n'avait point

ete constitue avec les ressourees de cette dernh~re. Il

reposait, principalement, sur l'aetivite du mari et n'avait

ete ouvert sous eette forme que pour permettre a sieur

Pau (tombe precedemment en faillite) de continuer a

exercer sa profession aussi librement que s'il travaillait

sous son propre nom. Sans doute est-il des eas OU run

des conjoints apparait veritablement comme l'employe

de l'autre. Mais il n'en est point ainsi dans la presente

affaire. Le demandeur a declare lui-meme qu'il «dirigeait n,

en qualite de te chnicien, la fabrique de sa fernrne,

dont il avait « toute la responsabilite». Les enquHes

ont demontre, d'autre part, que Pau etait generalement

considere par le personnel et par les clients comme le

principal sinon l'unique chef de la maison. Enfin la

Cour eorrectionnelle a condanme l'interesse, eomme pe-

nalement responsable, avec dame. Pau, des pertes subies

par les ereanciers de cette derniere. Dans ees cireons-

tanees, le demandeur ne saurait se prevaloir de sa qualite

juridique d'employe pour reclamer la protection specinJe

que la loi n'accorde qll'aux personnes travaillant, en

lait, dans 1a eondition d'uu commis ou employe de bureau

ou dans des condi tions que l'on puisse considerer eomme

similaircs.

Le Tribunal IMb'al prononce:

Le recours est admis et le jugement de la Cour de

Justiee civile du canto 11 de Geneve, du 7 juillet 1925,

reforme dans Ie sens du rejet de l'action de sieur Pau.

Schuldbetr-. und Konkursrecht (Zivilabteilullgell). N<> 37.

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37. Sentenza,23 settembre 1926 della,na sezione civile

in causa Berdez eontro Patuzzo.

I.a questione (leU'impignorabilitit di beni 0 deI loro rieavo

e di eompetenza assoluta delle Autoritä. di Vigilanza anehe

quando e proposta neUa forma di contesa intorno ad una

menzione dell'elenco-oneri. -

Nullitä. radicale di pronunciato

delI' Autorita giudiziaria ehe misconosce questo principio.

A. -

Nel marzo 1924 Alessandro Patuzzo in Lugano

procedeva contro A. Berdez in Ponte-Tresa in via di

realizzazione di pegno immobiliare per il pagamento

di interessi dipendenti da una ipoteea di 10.000 fchi.,

accesa su eerti fondi da lui venduti nel 1922 al debitore.

Secondo le constatazioni delle istanze eantonali, nel-

l'elenco-oneri di quest'esecuzione figura Ia menzione,

fattaVi ad istanza deI debitore, ehe il rieavo dalla vendita

degli stabili fosse da ritenersi impignorabile fino aHa

eoneorrenza di 7000 fehi., a sensi dell'art. 15 della legge

federale sull'assicurazione militare. Il tenore di questa

iscrizione non risulta dagli atti, eui l'elenco-oneri non

fu allegato ne in originale ne in copia : ma, evidentemente

e eome ammette an ehe l'istanza eantonale, quella men-

zione altro non poteva e puö significare, se non la pretesa

dei debitore, ehe, sul prodotto della vendita, 7000 fehi.

gli fossero attribuiti di preferenza.

Il creditore Patuzzo avendo contestato questa menzione,

l'Ufficio di Esecuzione,con provvedimento deI 28 settem-

bre 1925, impartiva al debitore Berdez un termine di

10 giorni per far valere le sue ragioni in giudizio a mente

delI'art. 107 LEF.

B. -

Dando seguito a quest'ingiunzione, Berdez, eon

petizione 9 ottobre 1925, conchiudeva letteralmente :

« La eontestazione e respinta », asserendo, in appoggio di

tale domanda, ehe la somma di 7000 fehL, da lui versata

al Patuzzo nel 1922 quale prezzo parziale della compera

dei fondi in discorso, derivava da una pensione militare

di annui 785 fchi. 50, riscattata in quel tllrno di tempo

eon 12.200 fehL, dalla Commissione federale delle pen-

sioni: ehe, quindi, data l'origine dell'importo investito

150 Schuldbetr.- und Konkursrecllt (Zi"ilabteilungen). N° 37.

nella eompera deibeni in questione,la somma di 7000 fehi.

era da ritenersi impignorabile a sensi delI'art. 15 della

legge federale sull'assicurazione militare.

. C. -

Le due sentenze cantonali entrarono nel merito

dell'azione e la respinsero, quantunque, in sede di appello,

il eonvenuto avesse contestato Ia eompetenza delle

Autorita di ordine giudiziario ad occuparsi della vertenza.

Il pronunciato deI Tribunale di AppeUo assevera in

sostanza : L'eccezione di incompetenza, ehe il convenuto

ha proposto solo davanti il giudiee di secondo grado,

e infondata, poiche egli non e insorto contro la diffida

colla quale, il 28 settembre 1925, I'Ufficio di Esecuzione

invitava l'attore a procedere in giudizio. Con cio la diffida

e diventata definitiva anche nei confronti dell'eceipiente

(Patuzzo), ne puo essere investita con postuma eccezione

prodotta soltanto in grado di appello. D'altronde, conti-

nua il Tribunale cantonale, la questione va esaminata

da un duplice punto di vista: quello dell'impignorabilita

della somma investita nell'aequisto degli stabili in Ponte-

Tresa, e quella degli effetti di tale asserta impigno-

rabiIita nei confronti deI creditore pignoratizio Patuzzo.

Almeno sotto quest'ultimo aspetto, la natura prettamente

giudiziale dell'azione e indubbia. L'eccezione dev'essere

respinta anche in virtu deI disposto dell'art. 140 LEF,

secondo il quale all'azione di verifica dell'elenco-oneri

e applicabile la procedura degli art. 10 e 107 LEF.

Nel merito l'istanza cantonale ba respinto la domanda

dell'attore per diversi motivi, di cui non occorre occuparsi.

D. -

Da questa sentenza Berdez si e appellato al

Tribunale federale nei termini e nei modi di legge. 11

convenuto ha conchiuso riproponendo, in ordine, I'ecce-

zione di incompetenza delle Autorita giudiziarie e, ne]

merito, il rigetto dell'appello edella petizione.

Considerando in diritto :

10 La questione di sapere se, come sostiene il convenuto

anehe in questa sede, il Tribunale federale sia incompe-

tente ratione materiae, va decisa in senso affermativo:

Schuldbetr.- und Konkursrecht (Zivilabteilungen). N° 37. 151

seeondo il tenore e 10 spirito della LEF, non solo a questa

Corte, ma all'Autorita giudiziaria in genere fa difetto la

eompetenza per decidere, se sia fondata la domanda

della petizione diretta ad invalidare l'opposizione deI

convenuto contro la clausola di impignorabilita dell'im-

porto di 7000 fehi., ehe l'attore ha fatto inserire nel-

l'elenco-oneri. E poiehe si tratta della delimitazione

delle competenze che spettano alle Autorita giudiziarie

di fronte a quelle di altra Autorita coordinata (Autorita

di Vigilanza in materia di Esecuzione e Fallimento),

non monta in quale stadio della procedura il eonvenuto

abbia sollevato l'eeeezione di ineompetenza, ovvio

essendo, ehe l'Autorita giudiziaria non puo essere eostret-

ta, per consenso tacito ed espresso delle parti 0 per

un'ommissione di una di Ioro, a conoseere di vertenze

ehe, per legge, soggiaciono ad altro ordine di magistratura.

Si tratta dunque di questione, che puo e dev'essere

esaminata d'uffieio in ogni fase della causa.

20 U na soluzione diversa nel senso propugnato dalla

Corte cantonale, a seconda eioe ehe si tratterebbe di

impignorabilita in se della somma in discorso, oppure

degli effetti di tale impignorabilita in confronto di terzi,

potrebbe essere accolta solo nel caso in cui il debitore

potesse invocare ed avesse realmente invoeato, quale

conseguenza della pretesa impignorabilita, un onere

fondiario sugli stabili in discorso 0 ove poi si trattasse

solo di determinare l'estensione di siffatto onere, la sua

causa piu non essendo eontestabile. Ma tale non e l'ipotesi

deI caso. L'attore non ha preteso di possedere, sui fondi

da vendersi, un pegno immobiliare od un onere fondiario,

ma solo che il Ioro ricavo fosse da ritenersi « impigno-

rahile» fino ad una data somma. Si tratta quindi,

indubbiamente, di una pretesa di impignorabilita, sia

essa diretta contro l'oggetto stesso dell'esecuzione 0

contro una parte di esso 0 deI suo ricavo. Ma quest~ e

appunto questione ehe soggiaee aHa competenza e~c1uslva

delI' Autorita di Vigilanza, cui non puo essere dlstratt~

eollo strano procedimento usato dall'attore, quello dl

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Schuldbetl'.- und Konkursrecht (Zivilabteilungen). N° 37.

fat'la iserivere nell'eleneo-oneri (confronta la sentenza

26 novembre 1923 nella causa Banea eantonale d,i

Soletta eontro Soletta, RU III 1923, pag. 190).

3° L'istanza eantonale afferma ehe il ereditore avrebbe

dovuto aggravarsi presso l'Autorita di Vigilanza contro

la diffida 28 settembre 1925 intimata dall'Ufficio al

debitore. Questa opinione e erronea, poiche il ereditorc

poteva benissimo ignorare una diffida ehe non 10 eoneer-

neva. Ben vero e inveee, ehe egli avrebbe potuto aggra-

varsi giä contro il fatto, ehe, ad istanza delI'attore,

I'Uffieio aveva inserito nell'elenco-oneri una clausola

non di natura reale e ehe quindi non doveva figurarvi

(vedi sentenza predetta pag. 192). Ma e ovvio, ehe

siffatta ommissione deI ereditore non puo indurre l'Auto-

ritä giudiziaria ad oeeuparsi di un quesito ehe sfugge

ratione materiae alla sua eompetenza, ne puo rendere

definitiva una menzione llell'eleneo-oneri ehe, per legge,

a quell'atto doveva essere eompletamente estranea

(art. 36 e 102 deI Regolamento 23 aprile 1920 eoneernente

Ia realizzazione forzata di fondi). Questa menzione non

pUD quindi spiegare alcun effetto giuridico ed e da rite-

nersi eome nulla e non avvenuta.

4° Da quanta preeede risulta, ehe la sentellza cantonak

viola una norma fondamentale di diritto federale, vale

a dire i limiti cui soggiace la cogniziolle di Autorih\

eoordillate. Essa deve quindi essere annul1ata nel suo

prima dispositivo e la petiziohe stessa diehiarata irrice-

vibile in ordine per incompetenza delle Autorita giudi-

ziarie. Nel suo seeondo dispositivo inveee (spese), il

giudizio eantonale va mantenuto, poichC il procedimento

e quindi le spese furono provoc.ate dell'attore, il quale ha

proposto un'azione irrimediabilmente viziata in ordine sin

dall'inizio.

ilTribunale jederale pronuncia:

1° Il prima dispositivo della sentenza querelata e

annullato.

20 Non si entra nelmerito della petizione 9 ottobre 1925

e delle dOlD8llde delI' appellazione.

Schuldbetreibungs- und KonkursrechL.

PoursuiLe et faillite.

I. ENTSCHEIDUNGEN DER SCHULDBETREmUNGS-

UND KONKURSKAMMER

ARR)';;TS DE LA CHAMBRE DES POURSUITES

ET DES F AILLITES

38. Entscheid vom 6. Oktober 1926 i. S. Pellas.

Im Pfandverwertungsverfahren muss (im Gegensatz zur

Betreibung auf Pfändung) nur ein e Schätzung des Ver-

wertungsgegenstandes vorgenommen werden.

Das Schätzungsergebnis ist den Beteiligten im Anschluss

an die Steigerungsausschreibung mitzuteilen; die Steige-

rungsauskündigung hat stattzufinden, ohne dass erst der

Ablauf der Frist zur Anfechtung der Schätzung oder die

Erledigung einer erhobenen Beschwerde abgewartet werden

muss. VZG Art. 99 Abs. 1 und 2; 29 Abs. 2; 30 und 9

Abs. 2 : SchKG Art. 155 und 156, 97 Abs. 1 und 140 Abs. 3.

\Venn jedoch nach Durchführung des Lastenbereinigungs-

verfahrens eine neue Schätzung sich als notwendig erweist,

ist diese von Amtes wegen vorzunehmen gemäss Art. 44

VZG, der auch für die Pfandverwertung anwendbar ist.

Art. 102 VZG ist in diesem Sinne zu ergänzen.

A. -

In den gegen die Rekurrentin als Eigentümerin

der Liegenschaft Nr. 795 in Luzern angehobenen Be-

treibungen auf Grundpfandverwertung beauftragte das

Betreibungsamt Luzern anfangs August 1926 das Kon-

kursamt Luzern mit der Anordnung der Verwertung

der Liegenschaft. Die Rekurrentin verlangte darauf die

Verschiebung der Steigerungsausschreibung bis zum

19. August, doch wurde ihr Gesuch mit Verfügung

vom 10. August abgelehnt. Hiergegen beschwerte sie

AS 52 III -

1926

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