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92 Staatsrecht. Niklaus Kiser zur Zeit der Geburt des Rekursbeklagten d~s e~ähnte Bürgerrecht besessen und ausgeübt habe, WIe es ihre nachehelichen Kinder auch als in Sarnen _ dem ursprünglichen Bürgerort ihres· Mannes - als kor- porationsgenössig betrachtet. Nun steht aber fest, dass das Korporationsbürgerrecht von Alpnach auf die ehe- lichen Nachkommen der Eheleute Kiser nur unter gewisseI}. Bedingungen übergehen konnte, während es dem Rekursbeklagten unbedingt zuerkannt worden ist. Nach dem obergerichtlichen Urteil vom 17. Februar 1924 kann also dieser, obwohl er unehelicher Sohn der Witwe Kiser ist, nicht bloss unter den gleichen Voraus- setzungen wie deren eheliche Kinder in das von ihrem Ehemann auf Grund eines Einkaufs erworbene Bürger- recht eintreten; sondern er wird in Beziehung auf diesen Eintritt noch besser gestellt als jene, indem die hiebei f~ die ehelichen Kinder geltenden Bedingungen für ihn keme Geltung haben sollen. Diese Auffassung des Ober- gerichts ist völlig unhaltbar. Es bedarf keiner weitern . Erörterung, dass das obwaldnische Recht die unehelichen Kinder nicht günstiger als die ehelichen behandeln, sondern höchstens jene diesen - in gewissen Bezie- hungen - gleichstellen wollte; das ist so selbstver- ständlich. dass es bei der Auslegung des Art. 20 Abs. 3
d. Ges. über die unehelichen Kinder notwendig beachtet werden muss. Wenn daher, wie das Obergericht annimmt, nach dieser Gesetzesbestimmung die der Witwe Kiser kraft ihrer Verheiratung zukommende korporations- bürgerrechtliche Stellung auch diejenige ihres unehe- lichen Sohnes Alois, des Rekursbeklagten, bestimmt, so kann dieser höchstens unter den gleichen Vorausset- zungen wie die ehelichen Kinder seiner Mutter, also nur unter gewissen Bedingungen, Korporationsbürger von Alpnach werden, und ist es daher offensichtliche Ge- setzesverletzung, ihm unbedingt dieSes Bürgerrecht zu- zuerkennen. Der Appellationsentscheid des Obergerichtes muss· daher wegen Verletzung des Art. 4: BV aufgehoben werden. Gle1chheit vor dem Gesetz. N° 17. 93 Damit wird nicht ausgeschlossen, dass die Klage von einem andern Standpunkt 'aus gutgeheissen werden könnte; dann nämlich, wenn, was mit der gesetzlichen Ordnung des Rechts des unehelichen Kindes nicht un- vereinbar schiene, angenommen würde, dass der Ver- ehelichung der Mutter in Beziehung auf das Korpora- tionsbürgerrecht ihres unehelichen SoJmes keine Be- deutung zukomme, und dass somit der Rekursbeklagte nicht in die durch Heirat erworbene, sondern in die an- gestammte, vor der Heirat bestehende bürgerrechtliche Stellung seiner Mutter eingetreten sei. Diese Frage kann aber nicht vom Bundesgericht gelöst, sondern sie muss dem neuen Entscheide des Obergerichts vorbe- halten werden.
2. - Das Kassationsurteil ist nicht aufzuheben, weil die Rekurrentin das in ihrem Antrag nicht verlangt hat und ihm eine selbständige Bedeutung nicht zukommt. Demnach erkennt das Bundesgericht : Der Rekurs wird im Sinne der Erwägungen gutge- heissen und demgemäss das Urteil des Obergerichts des Kantons Unterwaiden ob dem Wald vom 17. Fe- bruar 1924 aufgehoben.
17. Selltenza 7 aprile 1925 nella causa Calzolari contro TiciDo. Secondo la legge tributaria ticinese sono imponibili come rendita i tantiemes percepiti da consiglieri di amministra- zione di una S. A~ anche se questi sono domiciliati all'estero. Art. 17 b § 1 legge tributaria ticinese; Art. 4 e 46 CF; art. 1 e 3 trattato italo-svizzei'o 22 luglio 1868. A. - L'art. 17 della legge tributaria ticinese dispone : « Sono tenuti al pagamento dell'imposta sulla sostanza » e sulla rendita : » a) coloro che sono domiciliati nel Cantone. » §. I ticinesi residenti all'estero, inscritti nei cata- » loghi elettorali 0 nei registri dei fuochi, sono conside- » rati come domiciliati.
94 Staatsrecht. » b) le societä. eivili e eommereiali, industriali e finan- » ziarie, le associazioni, corporazioni, fondazioni, i » benefici ed in genere tutte le persone giuridiehe » aventi sede nel Cantone. . » § 1. Le persone. le ditte eommerciali e gIi enti » morall in genere ehe non hanno il loro domieilio 0 » la loro sede n~l Cantone, vi tengono uno stabilimento, » una s~eeursale, un'agenzia od una rappresentanza, » 0 vi esercitano un'industria od una professione indi- » pendente, oppure vi posseggono beni 0 rendite, paghe- » ranno l'imposta in ragione della sostanza e della rendi~ » ehe hanno 0 ehe guadagnano nel Cantone.)} § 2. Leditte eommerciali e gli enti morali in genere .» ehe, avendo illoro domicillo 0 la loro sede nel Cantone, » t,~ngono filiali . .Iuori dei Cantone non pagheranno » Ilmposta nel Cantone sul eapitale impiegato in. dette . » filiali e sul relativo reddito nelle porzioni effettiva .. » mente colpite all'estero.» . B. - Giuseppe Calzohlri-Fornioni, cittadino italiano domiciliato a Milano, fa parte da molti anni deI Con- siglio di amministrazione della Banca delIa Svizzera Italirum in Lugano. Secondo gli statuti, gli amministra- tori non sono stipendiati; percepiscono una partecipa:- zione agli utili dell'istituto (tantieme) per Ia quale (8500 fehi.) il fisco dei Cantone Tieino impose il rieor- rente per la prima volta nel 1924 (per l'esereizio fiscale deI 1923). Contro tale provyedimento Giuseppe Calzo- lari-Fornioni ricorse alla Commissione cantonale dei ricorsi e, da questa, al Consiglio di Stato il quale pure respinse il gravame per i seguenti motivi: ". 1 0 Il Consiglio di Stato non ha mai applieato il dis- posto delI'art. 17 lett. b § 10 in modo diverso dal easo presente. ' 2° Anche secondo il diritto ticinese, la sostanza mo- biliare e la rendita personale. sono, di regola, impo~ili al solo domicilio deI contribuente. Ma a questa regola generale la legge ha statuito delle eccezioni, ehe dei Gleichheit vor dem Gesetz. N0 17. 95 reste so no perfettamente eonformi aHa Costituzione federale; queste eceezioni eoncernono i tieinesi residenti all'estero (art. 17 lett.a §) e icasi previsti dal § 1° dei- rart. 17 (lett. b), ehe riflettono persone fisiehe 0 giuri- diehe domieiliate all'estero e nondimeno soggette alle imposte nel Cantone. DeI resto, i tantiemes eostituiseono dei redditi di natura particolare e non sono assimilabili agli onorari, stipendi 0 salari nel vero sense delIa parola. Essi rappresentano una parteeipazione, sotto forma di premio agli utili della Societä., eorrisposta, non alle sin- gole persone, ma al Consiglio di amministrazione come tale, per una attivitä non sporadiea, ma eontinua, di un corpo ehe risiede nel Cantone 0 per 10 meno ehe svolge la sua attivitä. nelCantone. Le singole persone ehe eom- . pongono il Consiglio in tanto parteeipano ai tantiemes in quanto fanno parte deI Consiglio stesso. Non tratta,;, si quindi, in loroconfronto, di un guadagno assimilabile a quello di un operaio, di un commesso viaggiatore. di un semplice eommerciante, ehe, avendo il proprio domi- eilio all'estero. eonehiude degli affari nel Cantone, ma di una rendita speciale posseduta nel Cantone, la quale e imponibile seeondo il § 10 deU' art. 17 legge trib. anehe se va a beneficio di persone domieiliate all'estero. 30 - Trattandosi di un eonflitto tributario inter- cantonale. si e a torto ehe il rieorrente ha invoeato rart. 46 C Feil divieto di doppia imposta ivi previsto; 40 - A torto pure il rieorrente eontesta ehe la parte- eipazione agli utili sotto la forma di tantieme non possa venir eonsiderata eome une « rendita » a sensi den'art. 17 § 10 precitato. e. inoltre, erroneamente egli rimpro- vera al fiseo tieinese di sorpassare . i limiti della sovranitä fiscale ticinese, di eolpire una seconda volta una parte deI reddito della BaIica 0 di incorrere in una disparitä. di trattamento. Tutti questi addebiti sono infondati. C. - Controquesta risoluzione Calzolari ha inter- posto ricorso di dirittopubblieo per violazione del- l'ad.4 CF (atto arbitrarioe dispatitädi trattamento)
96 Staatsrecht. edel trattato italo-svizzero deI 22 luglio 1868. Affenna in sostanza : A sensi dell'art. 17 Iegge trib. tie., chi ha domicilio fuori deI Cantone e imponibile nel Cantone in ragione di quello ehe vi guadagna soltanto se vi tiene uno stabilimento eommerciale od industriale 0 vi eser- cita una professione indipendente (dr. anche arte 37 Iegge trib.). E fuori di dubbio ehe il ricorrente non versa in nessqna di queste ipotesi. Esso e avvocato in Milano, non esercita nel Cantone e la carica di membro dell'am- ministrazione di una soeieta anonima non e una profes- sione e tanto meno una professione indipendente. Non. tutte le rendite conseguite nel Cantone da persone non domiciliate sono soggette all'imposta, altrimenti non avrebbe senso il principio generale della Iegge, san- cito speeialmente dall'art. 17 lette a, ehe, per massima, sono soggette al pagämento di imposte nel Cantone solo le persone ivi domiciliate. La rifonna dell'art. 17 della Iegge, attuata per decreto 3 Iuglio 1912, non aveva di mira ehe di assoggettare all'imposta il reddito di pro- fessioni indipendenti esercitate nel Cantone da esteri, non perö di sottomettervi ogni guadagno 0 lucro, fattovi da forestieri domiciliati all'estero. In tal senso fu sempre interpretata la legge. Prima deI 1924, eioe dei caso attuale, i tantiemes spettanti ad esteri 0 a confederati domiciliati fuori deI Canto ne hon vennero mai imposti, eome non 10 furono i guadagni od i lueri d'ogni genere, ehe persone non residenti nel Cantone vi conseguono per una carica ehe vi rivestono od un mestiere ehe vi esercitano. Da questa pratica costaIite sola eccezione e la risoluzione querelata, la quale costituisce quindi una disparita di trattamento vietata dall'art. 4 CF. E, dei resto, parimenti arbitrario il sostenere ehe i tan- tiemes non siano degli onorari 0 utili a favore di singole persone, ma una parteeipazione agli utili della soeieta a favore dei Consiglio di amministrazione eome tale, eioe di uneorpo residente nel Cantone, quale eoriispet- tivo di una attivita non sporadiea, ma continua. Questa definizione dei tantiemes e insostenibile. Ne si obbietti Gleichheit vor dem Gesetz. N° 17. 97 ehe si tratta di utili eonseguiti da una banca ehe lavora nel Cantone. Tali utili,sono gia eolpiti dall'imposta eome tali. Esistono a Lugano, Chiasso ed altre loealita immerosi impiegati domieiliati all'estero, i quali non sono soggetti all'imposta. Non vi dovrebbero essere due pesi e due misure, a seeonda ehe si tratta di amministratori ° di impiegati salariati ordinari. Se l'amministratore in discorso, invece di essere domieiliato all'estero fosse un eonfederato domiciliato in un Cantone confederato, egli non potrebbe venir eoipito dal fisco e non 10 sarebbe. Ora il trattato di domieilio italo-svizzero deI 22 Iuglio 1868 (art. 10, 30 e relativi) assieura in materia d'imposta al eittadino italiano il medesimo trattamento fatto ai nazionali. D. - Degli argomenti addotti dal Consiglio di Stato nella sua risposta al rieorso si dira, per quanta oecorra, nei seguenti considerandi. Colla risposta, il Consiglio di Stato ha deposto due sue risoluzioni 6 dieembre 1924, colle quali altri ammi- nistratori della banea (i Signori Comelli e Maraini), domiciliati all'estero, furono assoggettati all'imposta ticinese deI 1923 per i tantiemes da essi pereepiti; in- oltre, una dichiarazione 20 marzo 1925 dell'Ufficio cantonale delle pubbliehe eontribuzioni secondo 18 quale « da infonnazioni assunte presso le singole Com- rnissioni eircondariali di tassazione non risulta ehe nessun altro contribuente siasi trovato, per il 1923, nelle condizioni dei Signori Calzolari, Cornelli e Maraini ». Considerando in diritto : 10 - Come fu rilevato dianzi, il ricorrente si Iagria di diniego di giustizia per atto arbitrario (art. 4 CFj, di vioiazione deI prineipio della parita di trattamento edel trattato italo-svizzero di domicilio.
a) Per quanto coneerne il primo punto, non e super- fluo il rilevare ehe non si tratta di sapere, se la querelata sentenza sia ineceepibile, non presti deI tutto il fianco alla critiea 0 se il giudice non avrebbe potuto giungere
98 Staatsrecht. a risultato diverso. Secondo la natura deI rimedio di diritto pubblieo per violazione dell'art. 4 CF oeeorre ricercare, se ~sssa involva un propria e vero diniego di giustizia, vale a dire sia siffattamente insostenibile e cosi evidentemente priva di ragionevoli motivi da costituire addirittura un atto arbitrario. Questa Corte ammette anzitutto col rieorrente ehe Ia eari~ di un eonsigliere di amministrazione di una soeietä. anonima non puo venir eonsiderata eome una professione indipendente a sensi dell'art. 17 § 10 • n ehe e ovvio e non abbisogna di ulteriori dimostrazioni. E, parimenti, quella eariea non puo venir equiparata ad uno stabilimento commerciale (come suecursale, agenzia 0 rapprensentanza) di cui parIa il § 10 dell'art. 17 legge trib. Ma il punto, sul quale il ricorrente non insiste, e ehe la legge parIa non solo di queste due ipo- tesi, ma anche di quella in cui le persone « ehe non hanno il Ioro domicilio 0 la loro sede nel Cantone... ... vi pos- seggono beni 0 rendite ». Üra, e cer-tamente sostenibile che anche i tanth~mes di un amministratore siano, al- meno in senso Iato, una rendita; una rendita dunque che, nel easo in esame, il ricorrente. domieiliato all'estero, eonsegue nel Cantone. I1 ogni caso. quest'interpretazione della nozione rendita secondo la legge tributaria ticinese non pUO essere considerata eome arbitraria e trova conforto anche nell'art. 11 lette b, il quale assoggetta al eoneetto. di rendita « tutti gli onorari. salari 0 gua- dagni d'ogni impiego, professione. arte 0 mestiere qua- lunque ne sia la natura 0 la provenienza ». Di fronte all'ampiezza di questa definizione e opera vana il volerne restringere il significato traendo argomento dalla genesi della legge (deereto 3 luglio 1912) 0 dalla posizione deI § 10 dell'art. 17 nel contesto. E, speeialmente, e errato il sostenere che il termine «rendita» non eom ... prenda ehe i eespiti d'entrata enumerati alla lett. c dell'art. 11 (pensioni. assegni vitalizi. usufrutto) 0 ehe. se la Iegge fosse da interpretarsi seeondo l'opinione deI Consiglio di.: Stato, sarebbe stato inutile proclamare: Gleichheit vor dem Gesetz. N° 17. 99 nell'art.17 lette a, che. per prineipio, sono soggette all'imposta sulla rendita solo le persone domiciliate nel . Cantone. n ragionamento non vale. La lettera a dell'art. 17 eontiene l'enunciazione deI principio, Ia lettera b eol § 10 l'enumerazione delle eeeezioni. Non esiste tra questi disposti contraddizione nei termini o ineompatibilitä. di eoneetto: il sistema della legge e ehiaro e logieo.
b) Ebensi, vero ehe, per ammissione deI Consiglio di Stato stesso, le Autoritä. fiseale ticinesi non hanno. fino al 1923, fatto uso della facolÜl che Ioro spettava di imporre i eonsiglieri di amministrazione domiciliati all'estero, facoltä. di eui si prevalgono ora, non solo di fronte al ricorrente, ma di altri due membri deI Con- siglio di amministrazione di quella banca. Si tratta quin~i di una giurisprudenza nuova, la quale pero non costl- tuisce violazione dell'art. 4 CF, perche e suffragata da motivi oggettivi, seri e plausibili. Come fu rilevato, la nuova pratica trova anzitutto appoggio nei termini stessi della legge. Inoltre, l'imposizione dei tantiemes eome red dito 0 rendita corrisponde ad un principio fiscale ehe fu a phi riprese ammesso dal Tribunale fede- rale (efr. sentenza 29 settembre 1910 nella caua Pernseh; Bandfabrik c. Basilea-Cittä. deI 21 maggio 1920; Scheuchzer C. Berna deI 23 gennaio 1923). Anehe Ia legge federale sull'imposta di guerra deI 28 settembre 1920 ha sancito questo principio (art. 6 e 22 cif. 3). 2" - Di fronte' all'addebito di disparitä. di tratta- mento, ehe il reeorrente deduce dal fatto ehe nel Cantone Tieino, di regola, non vengono assoggettate all'imposta Ie persone domiciliate all'estero per il guadagno ~~e fanno nel Cantone (se non vi posseggono uno stabili- mento commereiale 0 vi esercitano una professione indipendente), il Consiglio di Stato fa rilevare la natura partieolare dei tantiemes' ehe non rappresentereb- bero un salario deI singolo amministratore per Iavoro prestato, ma una partecipazione deI Consiglio di· amm~ nistrazione eome tale agli utili della societa.,La tesl,
100 Staatsrecht. eh~. i tantie~es non possono essere· percepiti . ehe sugli utili della socletä. e comunemente accettata ed e sancita espre~~en~e dalle nostre leggi (art. 630 CO). Anche nel dmtto flscale federale, i tantiemes sono considerati c?m~ p~~e degli utili, « che sotto diverse forme sono dlS~ribUltI ~ membri dei Consiglio di amministrazione o dl sorveglianza 0 ad impiegati di un'impresa di natura ec~n?m~ea» (~fr. BLUMENSTEIN, comm. dei decreti legis- latIvl fed~rah concernenti la nuova imposta di guerra 14 febbralO 1919 cif. 4; deereto federale sopraeitato 28 settembre 1920 art. 6, 20, 22, 38, 42 e 85). Il. diritto ~d u~ tantieme costituisce bensi, in se, una pretesa ad Ind~lll~~O ehe spetta al singolo membro per le sue pres- tazlOlll In favore della societä., ma si diversifiea dal gua- dagno 0 salario ordinario anzitutto in ciö, ehe i tantiemes non. sono proporzionati alle prestazioni fatte, ma variano e dipendono ~all'utile netto eonseguito e, in seeondo luogo, eh~. ~SSI rappresentano un risarcimento per la respons~Ili~ leg~le. ehe ineombe ·al relativo organo della sO~leta. E, l.nf~ne, i tantiemes vengono di regola ?ssegnatI al Conslglio di amministrazione in eorpore. il quale provvede a ripartirli a suo giudizio. Queste d~vers~~ d~ fatto basterebbero per giustifieare una dlversltä. dl trattamento fiseale tra i tantiemes da una, parte, ed i salari 0 guadagni di earattere ordi;ario. ?a~ altra. Ma anehe a prescindere da questa tesi ad Infl~are l'addebito di dispmitä. di trattamento a ~nsi den a:t. 4 ~.v: basterebbe il riflesso, ehe,quel rlmprovero ~on e suffICIentemente sostanziato, in quanto ehe il n.eorrente non fa un· nome, non cita un esempio di persona ehe, trovandosi nell'ipotesi deI easo f~sse stata diehiarata esente dall'imposta dal Consigli~ dl Stata. Per eontro, quest' Autoritä. ha dimostrato ehe tutti i Consiglieri di amministrazione dimorantl ~n' ~stero furono, per 1923, b:attati nel modo stesso eui il neorrente fu assoggettato. 30 ~ Infondato e parimenti l'addebito dedotto da! G1elehbeit vor dem Gesetz. N° 18. 101 trattato italo-svizzero dei 1868 e dal divieto di doppia imposta secondo rart. 46 CF. Per quanto concerne quest'ultima obbiezione. e risa- puto ehe il divieto derart. 46 CF in materia di sostanza mobile 0 di rendita trova applieazione solo nei rapporti intereantonali, non in quelli internazionali. E per quanto ha tratto alla eonvenzione preeitata. essa garantisee invero all'art. 10 ai cittadini italiani l'eguaglianza di trattamento in tema di imposte, di tasse 0 diritti di qualsiasi genere. Ma il principio vale solo per gli Italiani ehe sono domieiliati 0 intendono prendere domieilio in Isvizzera. Un cittadino italiano domiciliato in Italia non puö, sulla base deI trattato, pretendere altro ehe di essere trattato alla stessa guisa di uno svizzero domi- ciliato in ltalia (RU 24 I p. 175; 35 I p. 30). Ora il rieorrente non ha neanehe affermato ehe uno svizzero domiciliato in Italia, il quale nel Tieino avesse eonse- guito dei tantiemes, fosse stato dichiarato esente dal- l'imposta sulla rendita a sensi dell'art. 17 Iegge trib. Cade quindi anche l'argomento ehe il rieorrente ha inteso dedurre dal trattato italo-svizzero precitato. 11 Tribunale jederale pronuncia : n rieorso e respinto.
18. Urteil YOm 16. Kal1996
i. S. Arohi. Deutachtr Jerufayormbder . gegen Appe11aUoDabof lern. Art. 4 BV: Legitimation im Ausland wohnender Ausländer zur staatsrechtlichen Beschwerde. Erw. 1. _ Willkür liegt nicht schon im Abweichen von der bundes- gerichtlichen Rechtssprechung. Erw. 3. _ Armenrecht: Wann liegt Willkür in dessen Verweigerung wegen Aussichtslosigkeit des Prozesses '1 Erw. 3. A. - Irene Noaek wurde am 28. September 1923 als aussereheliehe Tochter der Frieda Noack in Jessnitz All 51 1-1925 8