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51_III_164

BGE 51 III 164

Bundesgericht (BGE) · 1925-01-01 · Italiano CH
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Schuldbetreibungs- und Konkursrecht. N° 45.

Prozesshandlungen vornehmen bezw. vornehmen lassen;

deren Unterbleiben für die Konkursmasse von nicht

wieder gut zu machendem Nachteil wäre. hat er also

insbesondere nach der bereits vorstehend gutgeheissenen

Anordnung der Vorinstanz um Sistierung des Prozesses

nachzusuchen. Vorerst aber hat der Konkursverwalter

nach den Instruktionen der Vorinsta~ über welche

sich a~usprechen dem Bundesgericht nicht zusteht,

da sie nicht zum Gegenstand eines Rekurses gemacht

worden sind, zur Abklärung zu bringen, ob die Gläubiger-

schaft die im Gläubigera~huss eingetretene Lücke

zu ergänzen wünsche; sollte dies der Fall sein, so wäre

eine neue Beschlussfassung auch schon nach der Anord-

nung der Vorinstanz unerlässlich, der nur noch beizu-

fügen ist, dass die Beschlussfassung nicht ohne Heran-

ziehung des Rekurrenten zur Verhandlung erfolgen

darf.

Demnach erkennt die Schuldbetr.- und Konkurskammer :

Der Rekurs wird im Sinne der Erwägungen begründet

erklart.

45. Santenza 9 ottobre 1925 neUa causa l1ntermiible Zug.

n titolare di una ditta individuale e Ja ditta stessa (iscritta

a registro) costituiscono un solo ed unico soggetto di diritto.

Esso e quindi da escutersi in via di fallimento.

Con precetto esecutivo N° 29 179 la ditta S. A. Unter-

mühle Zug es~uteva «Antonio Gurgo-Nicora di Antonio,

prestinaio in Orselina » per il pagamento di 7178 fehl. 65

ed accessori. Nella comminatoria di fallimento ü debitore

e indicato coDa designazione: .. Antonio Gurgo-Ni~ra,

Locarno ».

Con ricorso 13 luglio 1925 il debitore domandava

l'annullamento della comminatoria di fallimento alle-

gando ehe una ditta Antonio Gurgo-Nicora in Locarno

non esisteva, sibbene solo una ditta Gurgo Antonio in

Sebuklbetreibl:tBP- DDd Kookurvec.bt. N° 45.

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Orselina. n gravame fu ammesso colla querelata decisione

per i seguenti motivi : Secondo. il registro di oommercio,

titolare della ditta Gm"go Antonio, prestinaio in Orse-

lina e Gnmo Antonio di Autonio, domiciliato in Or-

,

:0:

.,

selina. La mtta commerciale Gurgo Antorno non puo

essere confusa ooll'cscusso personalmente Antonio Gnrgo--

Nicora fu Antonio in Locarno: tm i due esiste una

differenza sostanziale. La comminatoria di fallimento

deve quindi essere annullata.

Donde l'attuale ricorso inoltrato dalla creditrice nei

. tennini e nei modi di legge.

Considerando in dirüto :

n riCOI'SO e fondato. n debitore non ha neancbe pre-

teso ehe esistessero due ditte Antonio Gurgo, prestinaio,

l'una in Locarno, raltm in Orselina. ne ha mai contestato,

da quando gli fu notificato il precetto esewtivo, la sua

identitä colla persona escu5Sa. Dal mpporto dcll'Ufficio

di Llcarno 21 lugIio t 925 risulta invece, ehe si tratta

indubbiamente della medesima mtta, ehe ora gerisce

a Loeamo il presti no gerito altre volte dal Gurgo in

Orselina. Cio posto, la decisione deU'Autoritä di Vigila~

e manifestamente erronea. L'escu5.o;o e il titolare della

ditta indiuiduale Gurgo. Questa ditta e Antonio Gurgo

costituiscono un solo ed unico soggetto di diritto. Gli

obblialli della ditta sono obblighi personali di Antonio

o

Gurgo e, giuridicamente. non e lecito fare distinzione

veruna tm la ditta 'commerciale ed il suo titolare. Non

si comprende quindi come l'Autoritä cantonale di

Vigilanza abbia potuto annullare la comminatoria di

fallimento ritenendo. ehe fra la ditta ed il suo proprie-

tario . esistesse una differenza sostanziale, vale a rure

ammettendo ehe la ditta ed il suo titolare fossero due

soggetti di diritto distinti.

La Camera Esecuzioni e Fallimenti pronuncia:

n ricorso e ammesso.