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50_I_6

BGE 50 I 6

Bundesgericht (BGE) · 1912-08-23 · Italiano CH
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6 Staatsrecht.

2. Sentenza 19 gennajo 1924 llella causa Amrh1D contro Ticino. Concordato intercantonale 23 agosto 1912 concernente la reci- proca garanzia per l'esecuzione di pretese di diritto pubblico. _ A questo concordato ba aderito, pel Ticino, il Consiglio di Stato senza adire il Gran Consiglio. - Ancbe se quest'ade- sione fosse censurabile di incostituzionalita per violazione deI principio della separazione dei poteri, il tribunale ticinese non e incorso in atto arbitrario 0 diniego di giustizia, accor- dando forza esecutiva a decreto amministrativo fondato sul diritto pUbblico, (imposta successorale) di autorita compe- tente di altro cantone (Art. 80 al. 2 LEF). A. - Il concordato intercantonale 23 agosto 1912 con- cernente la reciproca garanzia per l'esecuzione forzata delle pretese di diritto publico ecc. dispone all'art. 1°: Cl I cantoni concordatari si garantiscono reciproca- » mente l'esecuzione forzata di pretese fondate sul di- » ritto pubblico in favore dello Stato; dei Comuni e delle » corporazioni pubbliche pareggiate a questi ultimi. » Queste pretese so no : » 1 ° ................. . » 20 Le tasse sulle successioni e donazioni. » 30 Le sovraimposte e le multe relative alle imposte » di cui ai Ni 1 e 2. » Con officio 18 dicembre 1912 il Consiglio di Stato deI Cantone Ticino dichiarava l'~desione al predetto con- cordato. Questa dichiarazione venne pubblicata il 24 di- cembre 1912 nella RaccoIta delle leggi federali ed it. 1912

p. 842 con effetto dal 31dicembre seguente. Per l'ade- sione il Gran Consiglio ticinese non era stato adito e non ebbe quindi ad occuparsene: la quale pertanto non venne pubblicata nel foglio ufficiale ticinese. B. - Spiccato, il 16 novembre 1922, un procetto ese- cutivo a mezzo dell'Ufficio di Locarno contro Marta Amrhyn-Nötzli, allora in Brissago, anteriormente in Zurigo, per l'esazione di 14,079 fchi. 15 dipendenti da Gleichheit vor dem Gesetz. N0 2. 7 tasse, sovratasse e muIte successorali in base a regolari decreti amministrativi, I'Ufficio fiscale della Cittä di Zurigo chiedeva al Pretore di Locarno il rigetto dell'op- posizione interposta dalla debitrice. All'istanza questa si opponeva, facendo valere diversi argomenti, dei quali solo i seguenti concernono l'attuale controversia: Il concordato, sul quale il creditore si basa onde ottenere l'esecuzione (il rigetto dell'opposizione) per il suo credito di diritto pubblico, non ha forza di legge : a) perche non fu diramato e pubblicato nel folglio ufficiale ticinese, come esige la legge cantonale 27 settembre 1837; b) per- che la dichiarazione di adesione al concordato emana solo dal Consiglio di Stato, potere esecutivo, non fu sotto- messa al Gran Consiglio e non venne quindi ratificata da quell' Autoritä, sola competellte, come suprema sede legislativa, ad aderire a concordati, che sono da equi- pararsi ad atti legislativi propriamente detti. C. - La sentenza 2 maggio 1923, colla quale il Pre- tore di Locarno toglieva l'opposizione in via definitiva in base all'art. 80 LEF, fu confermata in appello col querelato giudizia per i motivi seguenti: Il concordato intercantonale, di cui e parola, e una legge intercantonale retta da norme communemente adottate e basata al prin- cipio della reciprocitä assoluta. La questione di sapere se l'adesione deI Cantone Ticino sia avvenuta giusta le norme costituzionali sfugge all'indagine della Corte cantonale. D. - Da questa sentenza la Amrhyn-Nötzli ha pro- dotto ricorso di diritto pubblico. Ripetuti gli argomenti addotti in sede cantonale e respinta la tesi di incompe- tenza deI Tribunale cantonale ad esaminare la costitu- zionalitä delle leggi (concordati) che esso e chiamato ad applicare, la ricorrente asserisce : L'art. 61 CF accorda la propria garanzia e riconosce esecutivitä intercantonale solo ai giudizi di natura civile, cioe di carattere privato. Pretese di diritto pubblico (quali tasse, sopratasse e multe successorali) S0110 eseguibili nei rapporti intercan-

8 Staatsrecht. tonali solo in forza di valido coneordato, ehe nel caso in esame non esiste. La senrenza querelata sancisce una usurpazione di competeDza da parte 001 Consiglio di Stato ed UR diniego di giustizia per interpretazione ar- bitraria degli art. 80 e 81 LEF e 61 CF. E. - Con risposta 17 novembre 1923 I'Ufficio fiscale di Zurigo conchinde domandando il rigetto deI gravame, spese e ripetibili a CaTICO della ricorrente. Considerando in diritto : 10 L'errore fondamentale, in cui versa la ricorrente, concerne l'interpretazione degli art. 80 e 81 LEF, che costituiscono l'attuazione delI'art. 61 CF per quanto riguarda le sentenze da eseguirsi in base ai disposti della legge sull'esecuzione e snl fallimento. Ritiene 1a ricorrente che I'art. 80 LEF contenga un divieto ai Cantoni di ammettere all'esecuzione le sen- tenze di altri Cantoni, che non siano quelle tassativa- mente previste nel primo capoverso e le altre, ad esse parificate nel primo periodo deI capoverso secondo. In altri termini : essa avvisa ehe i tribimali di un Cantone, che non abbia aderito al concoroato in discorso 0 la di cui adesione non sia regolare, non abbiano la facoltä di dichiarare esecutive (levando l'opposizione al precetto eseeutivo) decisiooi amministrative di altri Cantoni, rart. 80 a.l. 2 LEF disponendo ehe siffatte decisioni sono esecutive « entro il territorio deI Cantone)). Questo modo di vedere e errato. La pratica eostante di questa Corte e. la dottrina prevalente sono concordi nell'ammettere che rart. 80 LEF contiene un prtcetto, non un divieto. In altre parole: Conformemente alrart. 61 CF, che ne e la base costituzionale, esso obbliga i Cantoni ad eseguire le sentenze di diritto civile 0 pri- vato di altri Cantoni e le transazioni e le ricognizioni giudiziali ad esse parificate dal 2° capoverso; ma non vieta loro di andare oltre e di ammettere quindi volontaria- menle all'esecuzione anche i decreti e le decisioni di au- Gleichheit vor dem Gesetz. N0 2. 9 toritä amministrativa di cui parIa in seguito il disposto precitato (RU 23 I. p. 142; 32 I p. 645; BRÜSTLEIN, archivio vol. IV p. 321; KIRCHHOFER, L'aiuto giuridico intercantonale, Zeitschrift für schweizer. Recht vol. 48 anno 1907 p. 514; JAEGER, commento 13 all'art. 80 LEF; dissenziente solo SALIS, archivio IV p. 89 e seg.). Statuendo su caso affatto analogo all'attuale (causa Truttmann 12 giugno 1902, RU 23 I p. 138 e seg.), il Tribunale federale ebbe a dichiarare : « Un Cantone ha)) la facoltä (non I'obbligo) di ammettere all'esecuzione)) decisioni amministrative di altri Cantoni come se fos- »sero proprie, poiche le parole dell'art. 80 al. 2 « entro »il territorio del Cantone» sono da interpretarsi nel)) senso, che il diritto dei Cantoni a riconoscere rese-

l) cutivitä di decisioni amministrative e limitato al terri- ») torio deI proprio Cantone, ma non alle proprie deci-)) sioni. Se nessun Cantone pUO essere obbligato (come e il ») caso per le sentenze di diritto privato, art. 61 CF), a)) far eseguire giudicati amministrativi, ciö non vuol dire »che esso non possa, volontariamente, estendere l'aiuto)) giuridico a siffatte pretese di altri Cantoni. Tale facoltä)) dei Cantoni non e limitata ne dalla Costituzione fede-

l) rale, ne da altro disposto federale qualsiasi, e deve essere }) senz'altro loro riconosciuta come corollario della so-

l) vranitä cantonale garantita dall'art. 3 CF.)) Questi mo-· tivi valgono pure pel caso in esame; ond'e che, anche a prescindere dalla questione della validiHt dell'adesione governativa al concordato intercantonale 23 agosto 1912, occorre ritenere, che la Camera Esecuzioni e Fallimenti aveva la facoltä, non censurabile per incostituzionalitä, di dare forza esecutiva, levando l'opposizione, alla de- cisione amministrativa in discorso, colla quale la ricor- rente era stata condannata· aversare al fisco zurighese la somma di 14,079 fehi. 15 par tasse, sovratasse e multe successorali. Ne si obbietterä, che cosi statuendo il Tribunale can- tonale abbia prc:munciato senza che esistesse, nel diritto

10 Staatsrecht. ticinese, norma giuridica ehe potesse servirgli di vallda base. Norma giuridiea sufficiente puo ravvisarsi nella sua pratiea, basata sul eoneordato in diseorso, da rite- nersi valido; pratiea ehe eostituisee, se di qual ehe durata, diritto cOllsuetudinario, il quale e sorgente di diritto come la legge stessa. Se illvece, a questo riguardo. la giurisprudenza dei giudice cantonale non fosse costante o solo recente, il giudice avrebbe potuto decidere « se- condo la regola ehe egli adotterebbe come legislatore)) (art. 10 al. 20 CCS). Dei resto, anche se non fosse valido come dichiarazione di adesione al concordato, il decreto governativo potrebbe giustamente venir considerato, come rettamente afferma l'istanza cantonale, quale di- chiarazione di reciprocita. Siffatte dichiarazioni, rilas- ciate da parte di autorita amministrative intomo aHa giurisprudenza dei loro tribunali, se non vincolano il giudice in modo assoluto, formano tuttavia base legale sufficiente e incensurabile di giudizio dal punto di vista di atto arbitrario per diniego di giustizia (art. 4 CF). Per questi motivi iI ricorso va respinto, senza ehe occorra esaminare la questiolle deHa validita dell'adesione governativa in discorso. II Tribunale federale pronuncia : Il ricofso e respinto.

3. Arrtt d.u 4 fhrier 1994 dans la cause cla.me Eumbert contre CODseil d.'Etat neuchateloia. Loi cantonale instituant un droit de mutation sur les dona- tions: en I'absence d'une disposition sptkiale, ce droit ne peut @tre preleve, avant l'avenement de la condition, sur une donation subordonnee ä une condition suspensive (usufruit donne a une femme pour le cas oi! elle survivrait a son mari). Par acte du 4 aout 1923 Paul Humbert et sa fille ont procede au partage des biens de la communaute ayant Gleichheit vor dem Gesetz. No 3. 11 existe entre Paul Humbert et sa premiere femme, dame Humbert-Favre; par le meme acte demoiselle Humbert a reconnu a son pere un droit d'usufruit legal sur un capital de 125000 fr. et a constitue en faveur de la seconde femme de Paul Humbert, dame Humbert- Badertscher, pour le cas Oll ceHe-ci survivrait a son mari, un usufruit viager sur la moitie de ce capital. Le Departement des Finances neuchatelois a exige de dame Humbert le paiement de 5248 fr. 60 representant le droit du, eIl vertu. de la loi du 21 mai 1912, sur la donation de l'usufruit constitue en sa faveur (la valeur actuelle de cet usufruit etant calculee d'apres les tables de probabilite de vie). Dame Humbert a recouru contre cette decision en sou- tenant que le droit ne pourra etre per~u que si la dona- tion devient effective, c'est-a-dire seulement au deces de Paul Humbert et si son epouse lui survit. Par amte du 23 novembre 1923 le Conseil d'Etat a rejete ce recours .. Il expose que l'usufruit constitue gra- tuitement en faveur de la recourante est une donation entre vifs soumise au paiement du droit prevu par la loi du 21 mai 1912 « concernant la perception d'un droit sur les successions et sur les donations entre vifs» et que la valeur de cette donation peut etre etablie des maintenant conformement a rart. 9 de la loi. Renvoyer la perception du droit au moment du deces du mari serait exiger des autorites fiscales une surveillance cons- tante et si les epoux Humbert transferaient leur domi- eile ailleurs le fisc ignorerait le deces donnant ouverture au paiement du droit et serait frustre de ce qui lui est du. Toutefois il peut etre reserve aux ayants droit de dame Humbert de redamer restitution du droit per~u dans le cas Oll, ensuite du 'predeces de dame Humbert a son mari. rusufruit constitue en sa faveur ne prendrait pas cours. Dame Humbert ayant en outre recouru au sujet de la quotite du droit re dame (en pretendant que la valeur