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50_I_106

BGE 50 I 106

Bundesgericht (BGE) · 1924-01-01 · Italiano CH
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Staatsrecht.

pflichtigkeit gegenüber dem Kanton Zürich für die

Rekurrentin festgestanden habe, was eben nicht der

Fall ist. Übrigens hätte, auch wenn es der Fall wäre,

die nachträgliche Besteuerung nur in den Formen von

Art. 78 StG unter den dortigen Voraussetzungen vor-

genommen werden können.

Demnach erkennt das Bundesgericht,'

Das Rekursbegehren II wird gutgeheissen und die

Entscheide der Finanzdirektion und der Ober-Rekurs-

kommission von Zürich soweit aufgehoben, als sie die

Steuern der Jahre 1919 und 1920 betreffen. Im Übrigen

wird der Rekurs abgewiesen.

21. Sentenza. 27 Giugno 1924 nella causa

Monti contro Zungo e 'ricino.

La tassa sulla cireolaziollc dei veicoli a motore e uua imposta

la quale, per principio, e soggetta al divieto costituzionale

di doppia imposta e non puö quindi essere percepita ehe da

un solo Cantone per 10 stesso periodo di tempo. -

Modo

di ripartizione di quesl'imposta tra i Cantoni interessati;

esso non dipende dai disposti della 0 delle leggi cantollaU

in conflitto.

A. -

11 § 8 a1. 10 della legge zUlighese 18 febbraio 1923

sulla circolazione dC'i veicoli a motore dispone:

((I

» veicoli a motore ehe durante l'anno entrano nel Cantone

» e vi sono messi in circolazione e ehe sono gia forniti

» da un permesso, dO\TannO pagare la tassa di circola-

» zione per il trimestre corrente ed i seguenti.))

B. -

Per tutto il 1923 Pio Monti in Cademario ha

soluto al Cantone Ticino la tassa di circolazione (480 fr.)

per un autocarro che possiede. Verso la meta 0 la fine di

aprile 1923 il veicolo fu trasferito a Zurigo, dove rimase

fino a dicembre 1923. In base al disposto precitato della

legge zurighese 18 febbraio 1923, Monti fu sottoposto a

Doppelbesteuerung. No 21. .

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Zurigo alla tassaveicoliamotore dal1°aprile a fine 1923

eon 367 fchi. 50, che versö: Dietro istanza, il Cantone

Ticino restituiva all'interessato la tassa per il secondo

semestro 1923 (1 0 luglio-31 dicembre). Indarno invece

Monti adiva le competenti Autorita zurighesi domandando

loro la restituzione dellatassa per il secondo trimestre

1923 (10 aprile-30 giugno), pagata nei due Cantoni. La

sua domanda fu respinta definitivamente con ufficio 17

marzo 1924, indirizzato al Dipartimento delle pubbliche

costruzioni deI Cantone Ticino, che si era intromesso in

favore di Monti.

C. -

Con istanza 8 maggio 1924 certo Ferretti Bona-

ventura in Bellinzona, che pretende agire « per conto »

deI Monti, si lagna presso il Tribunale federale deI rifiuto

deI Cantone di Zurigo di restituire al Monti la tassa in

discorso per il periodo 10 aprile-30 giugno 1923.

Successivamente (il 23 maggio 1924), Ferretti ha pro-

dotto, ad istanza deI giudice istruttore, una procura a

firma 1\1onti, eolla quale il Ferretti viene autorizzato a

rappresentare il ricorrente nell'attuale vertenza.

D. -

Nella sua risposta 12 giugno 1924 il Cantone

di Zurigo conchiude domaüdando la reiezione. deI gra-

vame. Allega: L'imposta di circolazione per veicoli a

motore rappresenta, eome e generalmente ammesso,

un indennizzo allo Stato per l'usura delle strade che

trae seco il loro impiego. Donde ad ogni Cantone la

facoltil di pretenderla per il pericdo di tempo in cui il

veicolo ha circolato sul proprio territorio. 11 principio

posto dalla sentenza 18 febbraio 1918 nella causa Guil-

lermin c. Vaud e Ginevra (cfr.,RU 14 I N° 3) non puö

trovare applicazioneche nei ca'si in cui il Cantone, Hel

quale fu trasferito ilveicolo nel corso di un esercizio fi-

scale, non abbia promtilgato disposizione speciaIe con-

cernente questa ipotesi. Zurigo possiede tale disposizione

nel precitato § 8 della legge cantonale 18 febbraio 1923,

ehe essodoveva applicare ed ha:crettamente applicata

anehe nei confronti deI ricorrente, assoggettandolo aIla

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Staatsrecht.

tassa per il trimestre corrente a datare dal momento in

eui il suo veieolo fu trasferito sul territorio zurighese

. (trimestre 10 aprile-30 giugno 1923). La validita di questo

disposto anehe nei rapporti intereantonali risulta dal

eoneordato intereantonale 7 aprile 1914 sugli automobili,

seeondo il quale (v. art. 20 al. 3) l'importo delle imposte

e delle tasse relative ai veieoli a motore e stabilito dai

Cantoni in base alle loro leggi. E bensi vero ehe, per i1

seeondo trimestre 1923, Monti ha soluto l'imposta nei

due Cantoni. Ma ciö e eosa giusta poiehe, di fatto, in

quellasso di tempo Monti ha fatto correre il veieolo sulle

strade dei due Cantoni. Il momento in eui un veicolo

a motore vien trasferito da un Cantone in un altro non

e sempre facilmente eonstatabile. Oeeorre dunque pre-

seindere dal determinare-esattamente a giorni il momento

in eui il veieolo eomineia ad essere soggetto all'imposta

dei nuovo Cantone; oeeorre fissarlo per trimestri ed e

lecito includervi un trimestre iniziato.

CQnsiderando in diritto :

1.-

2. -

A torto il Cantone di Zurigo ravvisa differenza

giuridica essenziale tra il easo attuale e quello giudieato

nella citata causa Guillermin e. Vaud e Ginevra (RU 4i

I. p. 11 e seg.). L'ipotesi odierna si diversifiea da quella

solo in un punto: i Cantoni attualmente in eonflitto

hanno ambedue aderito al' eoneordato intereantonale

7 aprile 1914 sui veieoli a motore e sui velocipedi. Ma

questa divergenza tra i due easi e giuridieamente indif-

ferente, avvegnaeehe nessuna delle parti pretende ehe

questo eoneordato preveda una delimitazione inter-

cantonale dell'imposta di cireolazione nel easo in eui,

durante un esercizio fiscale, il veieolo abbia trasferito il

suo stazionamento da un Cantone in un altro (cfr. sen-

tenza Guillermin p. 16). Non v'ha dunque motivo alcuno

per respingere nella fattispecie la soluzione aeeolta nel

easo Guillermin; nel quale venne diehiarato, ehe una tassa

sulla cireolazione dei veieoli a motore altro non e ehe

Doppelbesteuerung. N° 21.

10~

una imposta, la quale, per prineipio, e soggetta al divieto

intereantonale di doppia imposta e non pu quindi essere

pereepita ehe da un solo Cantone per 10 stesso periodo

di tempo. Per quanto edel eonflitto intercantonale ehe

sorge ove il veieolo venga trasferito da un Cantone all'altro

durante I'esercizio fiseale, si ritenne in quel easo ehe,

dopo 90 giorni di stazionamento nel nuovo Cantone,

la sovranita fiseale passa a quest'ultimo. Ma il diritto a

pereepire l'imposta tra i due Cantoni non sara determi-

nato a giorni, ma a trimestri; nel sen so, eioe, ehe il

Cantone dove il veieolo era primitivamente stazionato

-pu riseuotere 0 conservare, se l'ha gia riseossa, l'imposta

per il trimestre gia iniziato e il nuovo Canto ne non pu

esigerla ehe per quello susseguente al mutamento di

stazione. Il veicolo Monti restö per oltri 90 giorni a Zurigo.

Il eambiamento di stazione ebbe luogo verso la meta

o la fine di aprile 1923. Zurigo aveva dunque il diritto di

pereepire l'imposta dal 10 luglio 1923 in avanti, il Ticino

10 ebbe fino al 30 giugno. Si e quindi a torto ehe Zurigo

ha riseosso l'imposta per il seeondo trimestre. Che la sua

legge interna a ci I'abbia legittimato (§ 8 precitato,

vedi sub A), non monta. Il principio adottato neUa causa

Guillermin e ribadito nell'attuale, e di diritto federale.

Esso tende a dirimere un eonflitto intereantonale di

doppia imposta seeondo il divieto eostituzionale del-

I'art. 46 al. 2 CF, e prevale quindi di fronte alle leggi

interne eantonali. E possibile ehe, in eerti easi (non nel-

l'attuale), sia difficile determinare la data esatta in eui

un veieolo fu trasferito da un Cantone in un altro. Ma

l'onere della prova della data ineombe al detentore dei

veieolo, il quale, lagnandosi di essere assoggettato da due

Cantoni all'imposta per il medesimo periodo di tempo,

assume l'obbligo di dimostrare la data dei trasferimento.

11 Tribunale tederale pronuncia :

Il rieorso e ammesso nel senso dei eonsiderandi.