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Obligationeurecht. N0 80.
mes dans ce sens que la demande est rejetee et que les
frais et depens des instances cantonales -
ä fIxer par
la Cour de Justice civile -
sont mis a la charge de la
partie demanderesse.
SO. Bentenza. a9 dicembre 1994 della 1a Belione civile
nella causa Allidi contro Cattori.
Contratto di appalto nel quale Ia merce fu somministrata
dal committente. A chi spetta la prova deI caso fortuito di
cui all'art. 376 eap. 1 CO? In quale ipotesi potrebbe all'ap-
paltatore ineombere l'obbligo di assieurare, per conto deI
committente, Ia meree ehe questi gli ha somministrata.
A. -
Nel novembre 1922 l'attore Emilio Allidi in
Lugano, commereiante in legnami e in forniture di
pavimentazioni in legno, incaricava Massimo Cattori,
segheria meccanica e fabbrica di pavimenti d'abete e
larice in Bellinzona, dellalavorazione e dell'essiccazione di
una partita di listoni pavimenti « pichpine-rift greggi ll,
da fornirgli dal committente. Intesesi le parti sulle
condizioni deI negozio (mercede ecc.), un primo vagone
di pitchpine veniva spedito da Allidi al Cattori, il quale
iniziava, tosto il lavoro assunto ponendo parte della
merce neU'essiccatoio. Se non ehe, in segnito ad incendio
avvenuto il 26 novembre 1922, quella merce andava
perduta. Comunicato il sinistro ad AHidi, questi teneva
contabile deI danno il Cattori, il quale, pur deelinando
ogni responsabilita eomecebe l'ineendio fosse avvenuto
per mero caso fortuito, offriva di versargli la somma di
1500 fchi., per la quale egli aveva assicurato la merce
propria eontro l'incendio, nel caso in eui gIi fosse rie-
seito di ottenere detta somma dalla Soeieta assicuratrice
La «Basileese ll. La proposta fu respinta da Allidi, il quale,
eon petizione 13 dicembre 1922, introdotta direttamente
davanti il Tribunale di Appello in Lugano, ehiedeva a
Cattori il pagamento, a titolo di indennizzo, della somma
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di 8787 fchi. 22 eogli aecessori, contestando ehe l'ineen-
dio fosse dovuto a forza maggiore 0 easo fortuito e
allegando ehe il convenuto era incorso in gtave negIigenza
non assicurando eontro l'incendio la merce in questione,
come aveva fatto. per la propria.
B. -
Con sentenza 6 maggio 1924 il Tribunale di
Appello (dl'infuori di un punto ehe non e phi litigioso)
respingeva la domanda di . pagamento contenuta nella
petizione, donde l'appellazione attuale.
Considerando in diritto :
10 -
Nessun dubbio sulla natura deI contratto ehe
sta di base alla controversia. AVfmdo l'attore fomito
al convenuto 1a materia cui, contro mercede, questi
doveva prestare l'opera eonvenuta (art. 363 CO) di es-
siccazione, il negozio riveste il earattere dei eontratto
di appalto nella forma specialmente prevista dall'art.
365 CO : contratto di appalto eioe nel quale il eommit-
tente ha somministrato all'appaltatore la materla da
trasformare. Seeondo questo disposto (cap. 2°) l'ap-
paltatore e tenuto" ad adoperare con tutta diligenza
la materia fornitagli per poi restituirla al conunittente.
Da questo obbligo ~ deduce, anzitutto, ehe l'appaltatore
e tenuto con tutta diligenza a eonser vare e custodire
la merce. affidatagli, affineM possa adempiere all'opera
assunta.
Chiedesi, nel easo eonereto, in eui la materia e petita
per incendio, se il eonvenuto ha prestato ogni eura nel
custodirla, di modo ehe l'incendio signifieherebbe caso
meramente fortuito, ehe 10 svineola da ogni respon-
sabilita: ehiedesi, in seeondo luogo, se il eonvenuto
llon sia incorso in negligenza omettendo di assicurare
eontro l'incendio la merce in questione.
a) Contrariamente a quanto sembra ritenere l'istanza
cantonale, appare per 10 meno dubbio ehe l'onere della
prova, ehe la merce sia perita per easo fortuito asensi
dell'art. 376 CO, spettasse all'attore. Il eonvenuto era
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tenuto per legge a eustodire la merce per poi restituirla
trasformata. Se pretende di . non poter adempiere a
«pIest' obbligo di restituzione e contesta la responsabilita
. pel danno subito dall'attore per impossibilitä. dovuta a
caso fortuito, ad esso dovrebbe apettare il compito di
cio dimostrare (art. 97 CO e 365 CO). Comunque, sta
di fatto ehe, nel caso in esame, il eonvenuto ha assunto
l'onere della prova facendo sentire dei testi onde dimos-
trare la maneanza di ogni colpa da parte sua. E questa
Corte consente co] giudice cantonale nell'ammettere
ehe il convenuto questa prova ha raggiunto. n primo
punto della dimostrazione ehe gli incombeva -
la
distruzione della merce per l'opera dell'incendio -
non
venne contestata. n seeondo punto -
la mancanza di
colpa 0 di negligenza qualsiasi da parte deI eonvenuto
o dei suoi impiegati nell'evento dell'incendio -
(ehe
eostituisce prova negativa e ehe quindi non puo essere
sottomessa ad esigenze troppo severe) fu, a parere di
questa Corte, parimenti raggiunta (segne la dimostra-
zione di questa asserzione).
b) Indarno pure l'appellante sostiene ehe il convenuto
e incorso in negligenza non assieurando contro l'incendio
la merce in diseorso. Esso, tuttavia, non pretende nem-
meno e~e tale obbligo ineomtlesse al eonvenuto per
preeiso e diretto disposto di legge. I casi in eui il posses-
sore di eosa altrui e tenuto, per tassativo precetto legale,
di assieurarla, sono quelli degliart. 201, 300, 332 al. 3,
767 CCS (v. OSTERTAG, eommento alla legge sul eontratto
di assieurazione oss. 6 all'art. 17); quelli, cioe, in eui il
possessore risponde della eosa eome se ne fosse usufrut-
tuario: ipotesi ehe non ha riseontro nella fattispecie.
PUO ehiedersi invece se l'obbligo per l'appaltatore di
assieurare la meree eonsegnatagli, non possa venir
dedotto, in via indiretta, dal precetto ehe gli fa earieo
«di adoperare eon tutta diligenza la merce sommini-
stratagli » (art. 365 cap. 20 CO) e quindi anehe di eusto-
dirla con ogni diligenza, eioe di preservarla da mano-
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missioni, da distruzione 0 danni di qualsiasi sorta (v.
BECKER, comm. al CO oss. 2 all'art. 365 p. 468 e seg.).
Ma per quanto si voglia estendere il eoneetto di diligenza
e di eura ehe I'appaltatore deve prestare, da esso non e
lecito inferire ehe, in modo generieo e in ogni easo, gli
incomba anehe l'obbligo di assicurare, .di sua propria
iniziativa, la materia contro ogni possibile danno eui
sarebbe esposta (v. BECKER 1. C. p" 469). Siffatto obbligo
potrebbe tutt'al piil risultare da eireostanze affatto
speciali, le quali potrebbero indurre l'appaltatore a
rendere attento il eommittente sull'opportunita di un'as-
sicurazione, 0, forse, in casi estremamente urgenti, a
provvedervi direttamente esso stesso per eonto deI
committente. Cosi quando l'appaltatore, ehe eonosce i
pericoli CUl la meree viene esposta per il lavoro di
trasformazione assunto, avesse da fare eon una persona
della quale esso deve supporre ehe di questi pericoli sia
affatto ignara. Ma nel easo in esame siffatta ipotesi non
si verifiea. L'attore, eommerciante in legnami e forniture
di pavimentazioni in legno, e uomo deI mestiere e non pUO
essere eonsiderato eome ignaro dei metodi di Iavorazione
e trasformazione della materia di eui fa eommercio. Il
eonvenuto poteva quindi ritenere ehe eonoscesse i pericoli,
cüfmalgrado la prestazione di ogni diligenza, l'operazione
dell'essiecazione la esponeva e poteva quindi astenersi di
provvedere esso stesso per una assieurazione e anche di av-
visare il committente della pretesa opportunitä. di tale
misura. Infine, l'attore intende dedurre l'obbligo; la cui
omissione esso imputa al eonvenuto, dalla eonsuetudine,
ehe a suo dire esisterebbe presso i proprietari di fomi
essiecatori. Ma esso non ha raggiunto la prova dell'as-
sunto. E bensi vero ehe eerto Hochschild, . eommerciante
in Zurigo, depone che per quanto esso sappia, i proprietari
di forniessiccatori si assieurano eontro i danni deI fuoco.
Ma il teste non specifiea, se trattisi di assicurazione di
roba loro propria 0 di mercealtrui.n convenutoha,
per contro, fornito Ia prova ehe, in caso analogo, altro
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committente aveva, esso stesso e direttam.ente, provve-
duto aIl'assicurazione della merce contrO l'incendio
prima di consegnarla all'appaltatore.
1l Tribunale federale prQnuncia:
L'appellazione e respinta.
~1. Urteü der I. Zlvilabt8Uung,.om 22. Dezember 1914
L S. Imch A eie gegen Schweizer.lldgenossensch&ft
un4 Staat Soloib12l'1l.
1. S c h u 1 d übe r nah m e. Stillschweigende Annahme
durch den Gläubiger, insbesondere bei übernahme grund-
pfandversicherter Forderungen. Art. 176 Abs. 2 und 3 OR
832 und 834 ZGB.
'
2. B ü r g s c h.~ f t: Erstreckt sich eine bei einem Liegen-
schaf~kauf fur _ dIe Kaufsumme eingegangene Bürgschaft
auf die vom .Kaufer auf Rechnung der Kaufsumme über-
nommenen Pfandforderungen (Subventionsdarlehen) 'I
. A. -
Niklaus Wigger, Uhrmacher in Grenchen, liess
un Sommer 1919 durch die Beklagten Emch & Oe auf
dem i~ Grenchen gelegenen G~ndstück Grundbuch-Nr.
5036 el~ Wohnhaus errichten. Unter Berufung auf den
Bundesratsbeschluss vom 15. Juli 1919 betreffend För-
derung der Hochbautätigkeit und die hiezu vom Regie-
rungsrat des Kantons Solotburn am 25. Juli 1919 er-
lassene Verordnung bewarb er sich um Staats beiträge .
er er~ielt solche vom Bund, vom Kanton und von de;
Gememde Grenchen im Betrag von zusammen 5200 F
und überdies folgende zu 4% verzinsliche Darlehe:';
vom ~und 3900 Fr., vom Kanton 2600 Fr., von der
~memde 1300 Fr. Die Beiträge waren in einem be-
stimmten Verhältnis zur Bauvoranschlagssunune von
26,000 Fr. berechnet. Die Darlehen wurden durch Grund-
pfand auf der Bauliegenschaft sichergestellt.
B. -
,Am 19. August 1920 verkaufte Wigger die
ObUgationenrecht. N° 81.
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Liegenschaft (die er am 15. Dezember 19191von den
Beklagten als bisherigen Eigentümern des Grundstücks
erWorben hatte) an Albert Fluri, Uhrmacher in Lommis-
wil, zum Preis von 23,500 Fr. Auf der Liegenschaft
hafteten: eine Schuldbriefschuld an die Solothurner
Kantonalbank von 15,000 Fr., die oben genannten Sub-
ventionsdarlehen. und ein «Vorschuss» des Verkäufers
von 517 Fr. 90 Cts., alles mit aufgelaufenen Zinsen.
Laut dem Kaufakt hat der Käufer diese sämtlichen
Pfandforderungen « auf Rechnung der Kaufsumme über-
nommen ». Ferner findet sich am Schluss der Kaufbe-
dingungen der Vermerk: «Als Solidarbürgen verpflich-
ten sich für die Kaufsumme, nebst gesetzlichen Zinsen
und Folgen: EIDch & Oe, Baugeschäft, Grenchen.
Der Solidarbürge : sig. Emch & Oe. »
Vom Eigentumsübergang und der Schuldübernahme
hat der instrumentierende Amtsschreiber und Grund-
buchverwalter am 22. Dezember 1920, dem Tage des
Grundbucheintrages, der Eidgenossenschaft und dem
Kanton Solothurn Anzeige gemacht, mit dem Beifügen,
dass im Akt « als Solidarbürge die Firma Emch & Oe,
Baugeschäft in Grenchen, unterzeichnet habe » •.
C. -
Da der Käufer seinen Verpflichtungen nicht
nachkam, gelangte das Grundstück auf dem Pfandbetrei-
bungswege zur Versteigerung. Die Beklagten erwarben
es zum Preis von 9000 Fr., sodass nicht einmal die
erste Hypothek gedeckt wurde und Bund und Kanton
Solothurn mit ihren gesamten Forderungen zu Verlust
kamen.
Sie erhoben daher im Mai 1923 die vorliegende Klage
gegen Emch & Oe, mit den Rechtsbegehren :
«1. Die Beklagten haben anzuerkennen, dass sie an
Stelle des Niklaus Wigger bezw. Albert Fluri für die
gemäss BRB betreffend Förderung der Hochbautätig-
keit vom 15. Juli 1919 und kantonaler Verordnung vom
25. Juli 1919 gewährten Subventionsdarlehen :
a) der Schweiz. Eidgenossenschaft von 3900 Fr. laut