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50_II_514

BGE 50 II 514

Bundesgericht (BGE) · 1994-12-09 · Italiano CH
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514

Obligationeurecht. N0 80.

mes dans ce sens que la demande est rejetee et que les

frais et depens des instances cantonales -

ä fIxer par

la Cour de Justice civile -

sont mis a la charge de la

partie demanderesse.

SO. Bentenza. a9 dicembre 1994 della 1a Belione civile

nella causa Allidi contro Cattori.

Contratto di appalto nel quale Ia merce fu somministrata

dal committente. A chi spetta la prova deI caso fortuito di

cui all'art. 376 eap. 1 CO? In quale ipotesi potrebbe all'ap-

paltatore ineombere l'obbligo di assieurare, per conto deI

committente, Ia meree ehe questi gli ha somministrata.

A. -

Nel novembre 1922 l'attore Emilio Allidi in

Lugano, commereiante in legnami e in forniture di

pavimentazioni in legno, incaricava Massimo Cattori,

segheria meccanica e fabbrica di pavimenti d'abete e

larice in Bellinzona, dellalavorazione e dell'essiccazione di

una partita di listoni pavimenti « pichpine-rift greggi ll,

da fornirgli dal committente. Intesesi le parti sulle

condizioni deI negozio (mercede ecc.), un primo vagone

di pitchpine veniva spedito da Allidi al Cattori, il quale

iniziava, tosto il lavoro assunto ponendo parte della

merce neU'essiccatoio. Se non ehe, in segnito ad incendio

avvenuto il 26 novembre 1922, quella merce andava

perduta. Comunicato il sinistro ad AHidi, questi teneva

contabile deI danno il Cattori, il quale, pur deelinando

ogni responsabilita eomecebe l'ineendio fosse avvenuto

per mero caso fortuito, offriva di versargli la somma di

1500 fchi., per la quale egli aveva assicurato la merce

propria eontro l'incendio, nel caso in eui gIi fosse rie-

seito di ottenere detta somma dalla Soeieta assicuratrice

La «Basileese ll. La proposta fu respinta da Allidi, il quale,

eon petizione 13 dicembre 1922, introdotta direttamente

davanti il Tribunale di Appello in Lugano, ehiedeva a

Cattori il pagamento, a titolo di indennizzo, della somma

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Obligationeureeht.N° 80.

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di 8787 fchi. 22 eogli aecessori, contestando ehe l'ineen-

dio fosse dovuto a forza maggiore 0 easo fortuito e

allegando ehe il convenuto era incorso in gtave negIigenza

non assicurando eontro l'incendio la merce in questione,

come aveva fatto. per la propria.

B. -

Con sentenza 6 maggio 1924 il Tribunale di

Appello (dl'infuori di un punto ehe non e phi litigioso)

respingeva la domanda di . pagamento contenuta nella

petizione, donde l'appellazione attuale.

Considerando in diritto :

10 -

Nessun dubbio sulla natura deI contratto ehe

sta di base alla controversia. AVfmdo l'attore fomito

al convenuto 1a materia cui, contro mercede, questi

doveva prestare l'opera eonvenuta (art. 363 CO) di es-

siccazione, il negozio riveste il earattere dei eontratto

di appalto nella forma specialmente prevista dall'art.

365 CO : contratto di appalto eioe nel quale il eommit-

tente ha somministrato all'appaltatore la materla da

trasformare. Seeondo questo disposto (cap. 2°) l'ap-

paltatore e tenuto" ad adoperare con tutta diligenza

la materia fornitagli per poi restituirla al conunittente.

Da questo obbligo ~ deduce, anzitutto, ehe l'appaltatore

e tenuto con tutta diligenza a eonser vare e custodire

la merce. affidatagli, affineM possa adempiere all'opera

assunta.

Chiedesi, nel easo eonereto, in eui la materia e petita

per incendio, se il eonvenuto ha prestato ogni eura nel

custodirla, di modo ehe l'incendio signifieherebbe caso

meramente fortuito, ehe 10 svineola da ogni respon-

sabilita: ehiedesi, in seeondo luogo, se il eonvenuto

llon sia incorso in negligenza omettendo di assicurare

eontro l'incendio la merce in questione.

a) Contrariamente a quanto sembra ritenere l'istanza

cantonale, appare per 10 meno dubbio ehe l'onere della

prova, ehe la merce sia perita per easo fortuito asensi

dell'art. 376 CO, spettasse all'attore. Il eonvenuto era

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Obligationenrecht. NI> 80.

tenuto per legge a eustodire la merce per poi restituirla

trasformata. Se pretende di . non poter adempiere a

«pIest' obbligo di restituzione e contesta la responsabilita

. pel danno subito dall'attore per impossibilitä. dovuta a

caso fortuito, ad esso dovrebbe apettare il compito di

cio dimostrare (art. 97 CO e 365 CO). Comunque, sta

di fatto ehe, nel caso in esame, il eonvenuto ha assunto

l'onere della prova facendo sentire dei testi onde dimos-

trare la maneanza di ogni colpa da parte sua. E questa

Corte consente co] giudice cantonale nell'ammettere

ehe il convenuto questa prova ha raggiunto. n primo

punto della dimostrazione ehe gli incombeva -

la

distruzione della merce per l'opera dell'incendio -

non

venne contestata. n seeondo punto -

la mancanza di

colpa 0 di negligenza qualsiasi da parte deI eonvenuto

o dei suoi impiegati nell'evento dell'incendio -

(ehe

eostituisce prova negativa e ehe quindi non puo essere

sottomessa ad esigenze troppo severe) fu, a parere di

questa Corte, parimenti raggiunta (segne la dimostra-

zione di questa asserzione).

b) Indarno pure l'appellante sostiene ehe il convenuto

e incorso in negligenza non assieurando contro l'incendio

la merce in diseorso. Esso, tuttavia, non pretende nem-

meno e~e tale obbligo ineomtlesse al eonvenuto per

preeiso e diretto disposto di legge. I casi in eui il posses-

sore di eosa altrui e tenuto, per tassativo precetto legale,

di assieurarla, sono quelli degliart. 201, 300, 332 al. 3,

767 CCS (v. OSTERTAG, eommento alla legge sul eontratto

di assieurazione oss. 6 all'art. 17); quelli, cioe, in eui il

possessore risponde della eosa eome se ne fosse usufrut-

tuario: ipotesi ehe non ha riseontro nella fattispecie.

PUO ehiedersi invece se l'obbligo per l'appaltatore di

assieurare la meree eonsegnatagli, non possa venir

dedotto, in via indiretta, dal precetto ehe gli fa earieo

«di adoperare eon tutta diligenza la merce sommini-

stratagli » (art. 365 cap. 20 CO) e quindi anehe di eusto-

dirla con ogni diligenza, eioe di preservarla da mano-

Obligationenrecht. N° 80.

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missioni, da distruzione 0 danni di qualsiasi sorta (v.

BECKER, comm. al CO oss. 2 all'art. 365 p. 468 e seg.).

Ma per quanto si voglia estendere il eoneetto di diligenza

e di eura ehe I'appaltatore deve prestare, da esso non e

lecito inferire ehe, in modo generieo e in ogni easo, gli

incomba anehe l'obbligo di assicurare, .di sua propria

iniziativa, la materia contro ogni possibile danno eui

sarebbe esposta (v. BECKER 1. C. p" 469). Siffatto obbligo

potrebbe tutt'al piil risultare da eireostanze affatto

speciali, le quali potrebbero indurre l'appaltatore a

rendere attento il eommittente sull'opportunita di un'as-

sicurazione, 0, forse, in casi estremamente urgenti, a

provvedervi direttamente esso stesso per eonto deI

committente. Cosi quando l'appaltatore, ehe eonosce i

pericoli CUl la meree viene esposta per il lavoro di

trasformazione assunto, avesse da fare eon una persona

della quale esso deve supporre ehe di questi pericoli sia

affatto ignara. Ma nel easo in esame siffatta ipotesi non

si verifiea. L'attore, eommerciante in legnami e forniture

di pavimentazioni in legno, e uomo deI mestiere e non pUO

essere eonsiderato eome ignaro dei metodi di Iavorazione

e trasformazione della materia di eui fa eommercio. Il

eonvenuto poteva quindi ritenere ehe eonoscesse i pericoli,

cüfmalgrado la prestazione di ogni diligenza, l'operazione

dell'essiecazione la esponeva e poteva quindi astenersi di

provvedere esso stesso per una assieurazione e anche di av-

visare il committente della pretesa opportunitä. di tale

misura. Infine, l'attore intende dedurre l'obbligo; la cui

omissione esso imputa al eonvenuto, dalla eonsuetudine,

ehe a suo dire esisterebbe presso i proprietari di fomi

essiecatori. Ma esso non ha raggiunto la prova dell'as-

sunto. E bensi vero ehe eerto Hochschild, . eommerciante

in Zurigo, depone che per quanto esso sappia, i proprietari

di forniessiccatori si assieurano eontro i danni deI fuoco.

Ma il teste non specifiea, se trattisi di assicurazione di

roba loro propria 0 di mercealtrui.n convenutoha,

per contro, fornito Ia prova ehe, in caso analogo, altro

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Obligationenrecht. N0 81.

committente aveva, esso stesso e direttam.ente, provve-

duto aIl'assicurazione della merce contrO l'incendio

prima di consegnarla all'appaltatore.

1l Tribunale federale prQnuncia:

L'appellazione e respinta.

~1. Urteü der I. Zlvilabt8Uung,.om 22. Dezember 1914

L S. Imch A eie gegen Schweizer.lldgenossensch&ft

un4 Staat Soloib12l'1l.

1. S c h u 1 d übe r nah m e. Stillschweigende Annahme

durch den Gläubiger, insbesondere bei übernahme grund-

pfandversicherter Forderungen. Art. 176 Abs. 2 und 3 OR

832 und 834 ZGB.

'

2. B ü r g s c h.~ f t: Erstreckt sich eine bei einem Liegen-

schaf~kauf fur _ dIe Kaufsumme eingegangene Bürgschaft

auf die vom .Kaufer auf Rechnung der Kaufsumme über-

nommenen Pfandforderungen (Subventionsdarlehen) 'I

. A. -

Niklaus Wigger, Uhrmacher in Grenchen, liess

un Sommer 1919 durch die Beklagten Emch & Oe auf

dem i~ Grenchen gelegenen G~ndstück Grundbuch-Nr.

5036 el~ Wohnhaus errichten. Unter Berufung auf den

Bundesratsbeschluss vom 15. Juli 1919 betreffend För-

derung der Hochbautätigkeit und die hiezu vom Regie-

rungsrat des Kantons Solotburn am 25. Juli 1919 er-

lassene Verordnung bewarb er sich um Staats beiträge .

er er~ielt solche vom Bund, vom Kanton und von de;

Gememde Grenchen im Betrag von zusammen 5200 F

und überdies folgende zu 4% verzinsliche Darlehe:';

vom ~und 3900 Fr., vom Kanton 2600 Fr., von der

~memde 1300 Fr. Die Beiträge waren in einem be-

stimmten Verhältnis zur Bauvoranschlagssunune von

26,000 Fr. berechnet. Die Darlehen wurden durch Grund-

pfand auf der Bauliegenschaft sichergestellt.

B. -

,Am 19. August 1920 verkaufte Wigger die

ObUgationenrecht. N° 81.

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Liegenschaft (die er am 15. Dezember 19191von den

Beklagten als bisherigen Eigentümern des Grundstücks

erWorben hatte) an Albert Fluri, Uhrmacher in Lommis-

wil, zum Preis von 23,500 Fr. Auf der Liegenschaft

hafteten: eine Schuldbriefschuld an die Solothurner

Kantonalbank von 15,000 Fr., die oben genannten Sub-

ventionsdarlehen. und ein «Vorschuss» des Verkäufers

von 517 Fr. 90 Cts., alles mit aufgelaufenen Zinsen.

Laut dem Kaufakt hat der Käufer diese sämtlichen

Pfandforderungen « auf Rechnung der Kaufsumme über-

nommen ». Ferner findet sich am Schluss der Kaufbe-

dingungen der Vermerk: «Als Solidarbürgen verpflich-

ten sich für die Kaufsumme, nebst gesetzlichen Zinsen

und Folgen: EIDch & Oe, Baugeschäft, Grenchen.

Der Solidarbürge : sig. Emch & Oe. »

Vom Eigentumsübergang und der Schuldübernahme

hat der instrumentierende Amtsschreiber und Grund-

buchverwalter am 22. Dezember 1920, dem Tage des

Grundbucheintrages, der Eidgenossenschaft und dem

Kanton Solothurn Anzeige gemacht, mit dem Beifügen,

dass im Akt « als Solidarbürge die Firma Emch & Oe,

Baugeschäft in Grenchen, unterzeichnet habe » •.

C. -

Da der Käufer seinen Verpflichtungen nicht

nachkam, gelangte das Grundstück auf dem Pfandbetrei-

bungswege zur Versteigerung. Die Beklagten erwarben

es zum Preis von 9000 Fr., sodass nicht einmal die

erste Hypothek gedeckt wurde und Bund und Kanton

Solothurn mit ihren gesamten Forderungen zu Verlust

kamen.

Sie erhoben daher im Mai 1923 die vorliegende Klage

gegen Emch & Oe, mit den Rechtsbegehren :

«1. Die Beklagten haben anzuerkennen, dass sie an

Stelle des Niklaus Wigger bezw. Albert Fluri für die

gemäss BRB betreffend Förderung der Hochbautätig-

keit vom 15. Juli 1919 und kantonaler Verordnung vom

25. Juli 1919 gewährten Subventionsdarlehen :

a) der Schweiz. Eidgenossenschaft von 3900 Fr. laut