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50_III_115

BGE 50 III 115

Bundesgericht (BGE) · 1924-01-01 · Italiano CH
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Schuldbetreibungs- und Konkursrecbt. No 26.

beschwerdebeklagte Betreibungsamt bei der Aufstellung

des Kollokationsplanes gemäss Art. 146 SchKG in erster

Linie den Rekurrenten mit der geltend gemachten re-

tentionsversicherten Mietzinsforderung berücksichtigen

müssen (ohne sie auf ihre Begründetheit prüfen zu dür-

fen, vgL JAEGER I S. 494 oben) und es dann Sache der

Rekursgegnerin sein, den Kollokationsplan gemäss Art.

148 SchKG durch gerichtliche Klage anzufechten, wenn

sie den Vorzugsanspruch des Rekurrenten nicht aner-

kennen will. Sollte alsdann das Retentionsrecht des

Rekurrenten nicht für einen den Kaufpreis erreichenden

Betrag bejaht werden, so müsste er die Differenz an das

Betreibungsamt zur Verteilung unter die Gruppengläu-

biger einbezahlen, während es freilich sinnlos wäre,

auch für den Betrag Zählung zu verlangen, welcher ihm

als bevorrechtigtem Gläubiger sofort wieder überlassen.

werden müsste.

Demnach erkennt die Schuldbetr.- und Konkurskammer :

Der Rekurs wird begründet erklärt und die Anordnung

einer neuen Verwertung der gepfändeten Gegenstände

aufgehoben.

SeJmkIbetrelbun und KonkwSiecbt. N° 27.

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27. SenteDza 13 giugno lSa4

nella causa Cassa di Biaparmio e Preatiti in lern&.

Costituzione di pegni di diritto privato sul fondo da realiz-

zarsi dopo ehe fu annotata neI registro fondiario la restri-

zione della facolta di disporre a sensi degli art. 960. e 97

RRF e dopo ehe l'ufficio E e F si e fatto rilasciare dal

registro fondiario l'estratto di cui aU'art. 99 RRF. -

Effetti

del1'annotazion~ della restrizione sui nuovi diritti di pegno

e effetti ehe ne derivano in riguardo alla realizzazione in

eorso. -

I nuovi oneri non saranno iscritti d'ufficio

ne1l'elenco oneri, ma solo dietro istanza dell'interessato,

il quale deve provvedere ehe l'ufficio E e F ne sia edotto

e li iscriva, se la fase deI procedimento ancora 10 consente.

In easo d'iscrizione. i1 complemento dell'elenco oneri deve

di nuovo essere deposto e rilasciato agli interessati l'avviso

speciale di cui all'art. 139 LEF.

Ricorso: tardivita (art. 139 e 140 LEF: 28, 29 37, 65, 97,

99, 102 RRF).

A. -

Nell'esecuzione N° 26573 promossa dalla Banca

dello Stato deI Cantone Ticino contro Zanoli Virginia

e successori per l'esazione di 19,722 frehi. ed accessori

venne, il 20 giugno 1921, annotata nel registro fon-

diario la restrizione della facolta di disporre secondo

l'art. 960 CCS (art. 97 ROF). L'eleneo oneri fu allestito

e comunieato agli interessati, una prima volta, il 9 no-

vembre 1921. La realizzazione, indetta per il 24 novem-

bre 1921, Cu poi sospesa in seguito a eontestazione

dell'eleneo. 11 15 novembre 1921 venne inseritta a re-

gistro una nuova pretesa ipotecaria a favore della ven-

ditrice deI fondo e di tale iscrizione il registro fondiario,

dietro istanza della nuova ereditriee, dave eomunieazione

all'Ufficio, il quale iseriveva nell'eleneo oneri la nuova

pretesa (sorta dopo l'annotazione della restrizione. della

faeoita di disporre), ma non comunieava questa modi-

ficazione dell'eleneo oneri agli interessati, limitandosi

amenzionare, nella pubblieazione di incanto deI 15 feb-

raio 1924. ehe l'elenco era stato di nuovo allestito e

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Schuldbetreibungs- und Konkursrecht. No 27.

deposto sino dal 3 febbraio 1924. Ne} frattempo, e pre-

cisamente il 10 dieembre 1921, anche Ia ricorrente Cassa

di Risparmio e Praestiti in Berna aveva fatto iscrivere

a registro un credito di 50,000 fchi. garantito sugli

stabili da realizzarsi; non risulta dagli atti ehe all'atto

di questa iscrizione essa abbia chiesto all'Ufficio dei

registri di darne communieazione all'Ufficio 'di ese-

euzione.

n pri~o ineanto, indetto per il 7 marzo 1924 e andato

deserto, ebbe luogo in base all'eieneo \meri eompletato

eoll'agigunta dell'ipoteca predetta a favore della vendi-

trice, ma non eontenente la menzione di quella della

Cassa di Risparmio e Prestiti.

B. -

Si e solo contro l'avviso di secondo ineanto,

fissato pel 28 aprile 1924, ehe Ia Cassa, di Risparmio e

Prestiti ricorreva all'Autorita cantonale di Vigilanza

domandando che all'Ufficio' di esecuzione fosse ingiunta

Ia eompletazione den'eleneo oneri coll'iserizione della

ipoteea di 50,000 a suo favore. La· pubblieazione del-

l'avviso di seeondo ineanto data deIl'11 marzo, il

"ricorso deI 24 aprile u. s. In seguito deI gravame. il se-

condo ineanto venne sospeso.

C. -

Colla quereiata decisione l'Aut 0 rita cantonale

di Vigilanza respinse il rieorso anzitutto in ordine, per

tardivita. Donde l'attuale gravame inoltrato nei modi

e nei termini di legge.

Considerando in diritto :

1. -

Chledesi se a ragione l'istanza eantonale abbia

dichiarato il ricorso tardivo allegando che esso doveva

venir interposto entro dieci giorni a datare da que1lo

in cui gli interessati, con pubblieazione deI 15 febbraio

1924, furono avvisati ehe l'eleneo oneriera stato allestito

e deposto per l'esame gia da13 febbraio 1924. La risposta

sara affermativa solo nel easo in cui debba ritenersi

ehe Ia rieorrente, avvenuta Ia pubblieazione ufficiale

deI 15 lebraio, era tenuta ad informarsi presso l'Ufficio

Schuldbetreibungs- und Konkursrecht. N° 27.

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se il suo credito figurasse nel nuovo eleneo; in altri

termini, nel easo ehe, non esisteva obbligo per l'Uffieiale

di eseeuzione di iserivere d'ufficio Ia nuova ipoteea.

a) A sensi dell'art. 140 LEF, completato dall'art. 37

RRF, l'eleneo oneri deve essere notifieato ad ogni in-

teressato, vale a dire a tutti i ereditori pignoratizi ed

ai titolari di diritti annotati. Il Regolamento sulla reaIiz-

zazione forzata di fondi dispone ehe, rieevuta Ia do-

manda di vendita, l'Ufficio deve far annotare sul re-

gistro fondiario Ia restrizione della faeoita di disporre,

e farsi rilasciare un estratto dal registro fondiario

(art. 99 RRF), di eui verifiehera i dati interrogando il

debitore sul nome e domicilio dei ereditori pignoratizi

(art. 97, 99, 102 e 28 RRF). Interessati nel senso den'art.

i40 LEF e 37 RRF so no dunque tutti i ereditori pigno-

ratizi, ehe a mezzo di tali indagini hamio potuto essere

aceertati.

Protraendosi pero la vendita per motivi facilmente

eoneepibili (proeedimento di rieorso, cause coneernenti

l'eleneo, neeessita di un seeondo ineanto eec.), e possibile

ehe, nel frattempo, sorgano e siano iscritti a registro

fondiario nuovi oneri, i quali non saranno invalidi 0

nulli, come a torto ritiene l'Ufficio, ma solo non ponno

incagliare l'esecuzione in corso 0 sminuire i diritti dei

creditori pignoratizi iseritti prima dell'annotazione. Se

la vendita da ricavo sufficiente per tacitare, in tutto

od in parte, anche i nuovi oneri, essi pure saranno presi

in considerazione all'atto deI riparto. I diritti dei cre-

ditori precedenti si trovano sufficientemente salva-

guardati per il fatto ehe gli oneri posteriori non .entra~o

in linea di conto per il computo del prezzo dl aggm-

dieazione.

b) Cio posto, chiedesi se questi nuovi .oneri ipot~ea~

(non menzionati nell'estratto deI

re~tr~. fondiano,

rilasciato in precedenza) debbano

d ufflclO' essere

presi in considerazione; in altri termini, se l'Ufficiale

sia tenuto d'ufficio a prendere le informazioni idonee

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SehUIdbetre1bungs- und Konkursreeht. N° 27.

per accertarsi della costituzione di nuovi oneri per poi

iscriverli. d'ufficio, nel nuovo eleneo oneri da commu-

nicarSi di nuovo agli interessati a sensi delI'art. 37 RRF.

Le legge non prevede questa ipotesi. Ma argomento

di soluzione pub essere dedotto dall'art. 65 RRF, se-

condo il quale, se tra il primo ed il secondo incanto

vengono a conoscenza dell'Ufficiale nuovi oneri di dirilto

pubblico sorti neU'intervallo, esso ne dovra tener conto

d'ufficio. Argomentando e contrario, e lecito ritenere

che seeondo l'intento dellegislatore, all'Ufficio non

eo~ l'obbligo di informarsi di nuovo in occasione di

ogni operazione di vendita, se sia ancora completo

l'estratto deI registro fondiario ehe gli fu consegnato e

che ha controllato in seguito aUa domanda di realizza-

zione (art. 28 RRF) 9 se nell'intervallo siano stati is-

eritti a registro nuovi pegni di diritto privato. Questa

soluzione risponde alle pratiche necessita, ne pub presen-

tare inconvenienti gravi, in quanto che, chi faccia re-

gistrare un nuovo diritto di pegno. dopo l'annotazione

della restrizione della facolta di disporre, puö agevol-

mente desumere dall'annotazione stessa ehe e pendente

un procedimento di realizzazione. Se gli importa di

essere considerato come creditore pignoratizio nel pro-

cedimento esecutivo pendente, fara istanza presso

l'ufficio dei registri affineM informi immediatemente

l'ufficio di esecuzione della nuova iscrizione, cui do-

mandera di iscriverlo nell'elenco oneri. In. questo caso

l'ufficio dovra senz'altro dar seguito aU'istanza (se

ancora 10 permette la fase nella quale si trova il proce-

dimento di realizzazione), deponendo di nuovo l'elenco,

a:ffinehe gli interessati possano impugnarlo, e notifi-

cando in seguito al nuovo creditore l'avviso speciale

d'incanto percM possa parteciparvi (art. 139 LEF). In

questo senso ha agito l'Ufficio a proposito dell'ipote~

iscritta a registro il 15 novembre 1921 a favore deI vendl-

tore deI fondo, iscrivendola ad istanza del titolare nel-

l'elenco oneri. Incorrettamente invece esso agi in segnito,

Sehuldbetreibungs- und Konkursreeht. N° 27.

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Jimitandosi a publicare nuovamente nel foglio ufficiale il

deposito delle condizioni di incanti invece di comunicare

ü complemento dell'elenco oneri stesso agli interessati

per mettem in grado di agire.

La rieorrente invece ha tralasciato di prendere j

provvedimenti necessarl affinche l'Ufficio fosse edotto

dell'esistenza di un'iscrizione nuova, quella appunto

dell'ipoteca di fr. 50,000 a suo favore. E poiche il BUO

diritto di pegno era sorto popo 1'annotazione della re-

strizione della facolta di disporre, la ricorrente non

poteva presumere che il BUO credito fosse iscritto d'uf-

ficio, nell'elenco, ma doveva provvedere essa stessa

che l'Ufficio di esecuzione ne avesse conoBcenza e l'i-

scrivesse. Per il fatto che non conteneva l'ipoteca sorta

e iscritta a registrofondario posticipamente, l'elenco oneri

non era nullo di pieno diritto, ma tutt'al piil annullabile,

perche incompleto. diefro ricorso. E questo ricorso doveva

essere interposto entro i dieci giorni dal momento in

cui la ricorrente, usando Ia neeessaria diligenza, poteva

accertarsi ehe il nuovo elenco oneri era incompleto;

nella fattispecie, dal momento in cui fu pubblicato il

prima avviso d'incanto colla menzione che l'elenco oneri

era di nuovo deposto per l'esame (15 febbraio 1924).

Il reclamo introdotto sole il 24 aprile, lungo tempo

dopo Ia pubblicazione dei secondo incanto (avvenuta

1'11 marzo, era quindi tardivo.

Ne si obbiettera che il diritto della ricorrente a

figurare colla sua "ipoteca nell'elenco oneri fosse tale

ehe non poteva estinguersi per il decorso infruttuoso

deI termine. Questo diritto era meramente privato;

di esso Ia ricorrente poteva disporre e quindi anche

rinunciarvi; siffatto diritto e quindi perento, se non e

fatto valore nei termini e nei modi di legge.

La Camera Esecuzioni e Fallimenfi pronuncia :

II ricorso e respinto.

AS 50 III -

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