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Schuldbetreibungs- und Konkursrecbt. No 26.
beschwerdebeklagte Betreibungsamt bei der Aufstellung
des Kollokationsplanes gemäss Art. 146 SchKG in erster
Linie den Rekurrenten mit der geltend gemachten re-
tentionsversicherten Mietzinsforderung berücksichtigen
müssen (ohne sie auf ihre Begründetheit prüfen zu dür-
fen, vgL JAEGER I S. 494 oben) und es dann Sache der
Rekursgegnerin sein, den Kollokationsplan gemäss Art.
148 SchKG durch gerichtliche Klage anzufechten, wenn
sie den Vorzugsanspruch des Rekurrenten nicht aner-
kennen will. Sollte alsdann das Retentionsrecht des
Rekurrenten nicht für einen den Kaufpreis erreichenden
Betrag bejaht werden, so müsste er die Differenz an das
Betreibungsamt zur Verteilung unter die Gruppengläu-
biger einbezahlen, während es freilich sinnlos wäre,
auch für den Betrag Zählung zu verlangen, welcher ihm
als bevorrechtigtem Gläubiger sofort wieder überlassen.
werden müsste.
Demnach erkennt die Schuldbetr.- und Konkurskammer :
Der Rekurs wird begründet erklärt und die Anordnung
einer neuen Verwertung der gepfändeten Gegenstände
aufgehoben.
SeJmkIbetrelbun und KonkwSiecbt. N° 27.
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27. SenteDza 13 giugno lSa4
nella causa Cassa di Biaparmio e Preatiti in lern&.
Costituzione di pegni di diritto privato sul fondo da realiz-
zarsi dopo ehe fu annotata neI registro fondiario la restri-
zione della facolta di disporre a sensi degli art. 960. e 97
RRF e dopo ehe l'ufficio E e F si e fatto rilasciare dal
registro fondiario l'estratto di cui aU'art. 99 RRF. -
Effetti
del1'annotazion~ della restrizione sui nuovi diritti di pegno
e effetti ehe ne derivano in riguardo alla realizzazione in
eorso. -
I nuovi oneri non saranno iscritti d'ufficio
ne1l'elenco oneri, ma solo dietro istanza dell'interessato,
il quale deve provvedere ehe l'ufficio E e F ne sia edotto
e li iscriva, se la fase deI procedimento ancora 10 consente.
In easo d'iscrizione. i1 complemento dell'elenco oneri deve
di nuovo essere deposto e rilasciato agli interessati l'avviso
speciale di cui all'art. 139 LEF.
Ricorso: tardivita (art. 139 e 140 LEF: 28, 29 37, 65, 97,
99, 102 RRF).
A. -
Nell'esecuzione N° 26573 promossa dalla Banca
dello Stato deI Cantone Ticino contro Zanoli Virginia
e successori per l'esazione di 19,722 frehi. ed accessori
venne, il 20 giugno 1921, annotata nel registro fon-
diario la restrizione della facolta di disporre secondo
l'art. 960 CCS (art. 97 ROF). L'eleneo oneri fu allestito
e comunieato agli interessati, una prima volta, il 9 no-
vembre 1921. La realizzazione, indetta per il 24 novem-
bre 1921, Cu poi sospesa in seguito a eontestazione
dell'eleneo. 11 15 novembre 1921 venne inseritta a re-
gistro una nuova pretesa ipotecaria a favore della ven-
ditrice deI fondo e di tale iscrizione il registro fondiario,
dietro istanza della nuova ereditriee, dave eomunieazione
all'Ufficio, il quale iseriveva nell'eleneo oneri la nuova
pretesa (sorta dopo l'annotazione della restrizione. della
faeoita di disporre), ma non comunieava questa modi-
ficazione dell'eleneo oneri agli interessati, limitandosi
amenzionare, nella pubblieazione di incanto deI 15 feb-
raio 1924. ehe l'elenco era stato di nuovo allestito e
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Schuldbetreibungs- und Konkursrecht. No 27.
deposto sino dal 3 febbraio 1924. Ne} frattempo, e pre-
cisamente il 10 dieembre 1921, anche Ia ricorrente Cassa
di Risparmio e Praestiti in Berna aveva fatto iscrivere
a registro un credito di 50,000 fchi. garantito sugli
stabili da realizzarsi; non risulta dagli atti ehe all'atto
di questa iscrizione essa abbia chiesto all'Ufficio dei
registri di darne communieazione all'Ufficio 'di ese-
euzione.
n pri~o ineanto, indetto per il 7 marzo 1924 e andato
deserto, ebbe luogo in base all'eieneo \meri eompletato
eoll'agigunta dell'ipoteca predetta a favore della vendi-
trice, ma non eontenente la menzione di quella della
Cassa di Risparmio e Prestiti.
B. -
Si e solo contro l'avviso di secondo ineanto,
fissato pel 28 aprile 1924, ehe Ia Cassa, di Risparmio e
Prestiti ricorreva all'Autorita cantonale di Vigilanza
domandando che all'Ufficio' di esecuzione fosse ingiunta
Ia eompletazione den'eleneo oneri coll'iserizione della
ipoteea di 50,000 a suo favore. La· pubblieazione del-
l'avviso di seeondo ineanto data deIl'11 marzo, il
"ricorso deI 24 aprile u. s. In seguito deI gravame. il se-
condo ineanto venne sospeso.
C. -
Colla quereiata decisione l'Aut 0 rita cantonale
di Vigilanza respinse il rieorso anzitutto in ordine, per
tardivita. Donde l'attuale gravame inoltrato nei modi
e nei termini di legge.
Considerando in diritto :
1. -
Chledesi se a ragione l'istanza eantonale abbia
dichiarato il ricorso tardivo allegando che esso doveva
venir interposto entro dieci giorni a datare da que1lo
in cui gli interessati, con pubblieazione deI 15 febbraio
1924, furono avvisati ehe l'eleneo oneriera stato allestito
e deposto per l'esame gia da13 febbraio 1924. La risposta
sara affermativa solo nel easo in cui debba ritenersi
ehe Ia rieorrente, avvenuta Ia pubblieazione ufficiale
deI 15 lebraio, era tenuta ad informarsi presso l'Ufficio
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se il suo credito figurasse nel nuovo eleneo; in altri
termini, nel easo ehe, non esisteva obbligo per l'Uffieiale
di eseeuzione di iserivere d'ufficio Ia nuova ipoteea.
a) A sensi dell'art. 140 LEF, completato dall'art. 37
RRF, l'eleneo oneri deve essere notifieato ad ogni in-
teressato, vale a dire a tutti i ereditori pignoratizi ed
ai titolari di diritti annotati. Il Regolamento sulla reaIiz-
zazione forzata di fondi dispone ehe, rieevuta Ia do-
manda di vendita, l'Ufficio deve far annotare sul re-
gistro fondiario Ia restrizione della faeoita di disporre,
e farsi rilasciare un estratto dal registro fondiario
(art. 99 RRF), di eui verifiehera i dati interrogando il
debitore sul nome e domicilio dei ereditori pignoratizi
(art. 97, 99, 102 e 28 RRF). Interessati nel senso den'art.
i40 LEF e 37 RRF so no dunque tutti i ereditori pigno-
ratizi, ehe a mezzo di tali indagini hamio potuto essere
aceertati.
Protraendosi pero la vendita per motivi facilmente
eoneepibili (proeedimento di rieorso, cause coneernenti
l'eleneo, neeessita di un seeondo ineanto eec.), e possibile
ehe, nel frattempo, sorgano e siano iscritti a registro
fondiario nuovi oneri, i quali non saranno invalidi 0
nulli, come a torto ritiene l'Ufficio, ma solo non ponno
incagliare l'esecuzione in corso 0 sminuire i diritti dei
creditori pignoratizi iseritti prima dell'annotazione. Se
la vendita da ricavo sufficiente per tacitare, in tutto
od in parte, anche i nuovi oneri, essi pure saranno presi
in considerazione all'atto deI riparto. I diritti dei cre-
ditori precedenti si trovano sufficientemente salva-
guardati per il fatto ehe gli oneri posteriori non .entra~o
in linea di conto per il computo del prezzo dl aggm-
dieazione.
b) Cio posto, chiedesi se questi nuovi .oneri ipot~ea~
(non menzionati nell'estratto deI
re~tr~. fondiano,
rilasciato in precedenza) debbano
d ufflclO' essere
presi in considerazione; in altri termini, se l'Ufficiale
sia tenuto d'ufficio a prendere le informazioni idonee
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SehUIdbetre1bungs- und Konkursreeht. N° 27.
per accertarsi della costituzione di nuovi oneri per poi
iscriverli. d'ufficio, nel nuovo eleneo oneri da commu-
nicarSi di nuovo agli interessati a sensi delI'art. 37 RRF.
Le legge non prevede questa ipotesi. Ma argomento
di soluzione pub essere dedotto dall'art. 65 RRF, se-
condo il quale, se tra il primo ed il secondo incanto
vengono a conoscenza dell'Ufficiale nuovi oneri di dirilto
pubblico sorti neU'intervallo, esso ne dovra tener conto
d'ufficio. Argomentando e contrario, e lecito ritenere
che seeondo l'intento dellegislatore, all'Ufficio non
eo~ l'obbligo di informarsi di nuovo in occasione di
ogni operazione di vendita, se sia ancora completo
l'estratto deI registro fondiario ehe gli fu consegnato e
che ha controllato in seguito aUa domanda di realizza-
zione (art. 28 RRF) 9 se nell'intervallo siano stati is-
eritti a registro nuovi pegni di diritto privato. Questa
soluzione risponde alle pratiche necessita, ne pub presen-
tare inconvenienti gravi, in quanto che, chi faccia re-
gistrare un nuovo diritto di pegno. dopo l'annotazione
della restrizione della facolta di disporre, puö agevol-
mente desumere dall'annotazione stessa ehe e pendente
un procedimento di realizzazione. Se gli importa di
essere considerato come creditore pignoratizio nel pro-
cedimento esecutivo pendente, fara istanza presso
l'ufficio dei registri affineM informi immediatemente
l'ufficio di esecuzione della nuova iscrizione, cui do-
mandera di iscriverlo nell'elenco oneri. In. questo caso
l'ufficio dovra senz'altro dar seguito aU'istanza (se
ancora 10 permette la fase nella quale si trova il proce-
dimento di realizzazione), deponendo di nuovo l'elenco,
a:ffinehe gli interessati possano impugnarlo, e notifi-
cando in seguito al nuovo creditore l'avviso speciale
d'incanto percM possa parteciparvi (art. 139 LEF). In
questo senso ha agito l'Ufficio a proposito dell'ipote~
iscritta a registro il 15 novembre 1921 a favore deI vendl-
tore deI fondo, iscrivendola ad istanza del titolare nel-
l'elenco oneri. Incorrettamente invece esso agi in segnito,
Sehuldbetreibungs- und Konkursreeht. N° 27.
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Jimitandosi a publicare nuovamente nel foglio ufficiale il
deposito delle condizioni di incanti invece di comunicare
ü complemento dell'elenco oneri stesso agli interessati
per mettem in grado di agire.
La rieorrente invece ha tralasciato di prendere j
provvedimenti necessarl affinche l'Ufficio fosse edotto
dell'esistenza di un'iscrizione nuova, quella appunto
dell'ipoteca di fr. 50,000 a suo favore. E poiche il BUO
diritto di pegno era sorto popo 1'annotazione della re-
strizione della facolta di disporre, la ricorrente non
poteva presumere che il BUO credito fosse iscritto d'uf-
ficio, nell'elenco, ma doveva provvedere essa stessa
che l'Ufficio di esecuzione ne avesse conoBcenza e l'i-
scrivesse. Per il fatto che non conteneva l'ipoteca sorta
e iscritta a registrofondario posticipamente, l'elenco oneri
non era nullo di pieno diritto, ma tutt'al piil annullabile,
perche incompleto. diefro ricorso. E questo ricorso doveva
essere interposto entro i dieci giorni dal momento in
cui la ricorrente, usando Ia neeessaria diligenza, poteva
accertarsi ehe il nuovo elenco oneri era incompleto;
nella fattispecie, dal momento in cui fu pubblicato il
prima avviso d'incanto colla menzione che l'elenco oneri
era di nuovo deposto per l'esame (15 febbraio 1924).
Il reclamo introdotto sole il 24 aprile, lungo tempo
dopo Ia pubblicazione dei secondo incanto (avvenuta
1'11 marzo, era quindi tardivo.
Ne si obbiettera che il diritto della ricorrente a
figurare colla sua "ipoteca nell'elenco oneri fosse tale
ehe non poteva estinguersi per il decorso infruttuoso
deI termine. Questo diritto era meramente privato;
di esso Ia ricorrente poteva disporre e quindi anche
rinunciarvi; siffatto diritto e quindi perento, se non e
fatto valore nei termini e nei modi di legge.
La Camera Esecuzioni e Fallimenfi pronuncia :
II ricorso e respinto.
AS 50 III -
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