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49_I_409

BGE 49 I 409

Bundesgericht (BGE) · 1923-01-01 · Italiano CH
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Staatsrecht.

nazionali, vale a dire a favore dei ticinesi all'estero.

D'altro canto, non e dimostrato ehe, nei rapporti di

questi ultimi, il disposto non sia applicato in modo uni-

forme. Dalle diehiarazioni precitate dell'Ufficio eantonale

delle eontribuzioni edel Municipio di Loearno (v. stato

di fatto lette E) emerge inveee, ehe rart. 17 della legge

e applieato normalmente. L'asserzione, ehe i Dito dei tiei-

nesi residenti all'estero vadano esenti dall'imposta in

patria vien formalmente eontestata dal Consiglio di

Stato e non oeeorrono maggiori indagini su questo punto,

poiehe, eonformemente agli interessi stessi fiseali deI

Cantone e dei Comuni, bisogna ritenere, ehe l'imposi-

zione sia applicata realmente in modo uniforme e ehe

solo le inevitabili diffieolta pratiehe deU'ineasso di tributi

verso persone residentl all'estero possano condurre.

forse, a qualehe disparitä. di applieazione non voluta,

ma subita.

I ricorrenti obbiettano aneora, ehe il disposto e anti-

quato e piu non corrisponde alle idee moderne. Ma questo

quesito e di eompetenza eantonale. In altri termini, e

eompito deI Cantone interessato e non delle autorita

federali di adattare le sue istituzioni di diritto cantonale

alle idee moderne ed alle eondizioni economiehe dell'e-

poea. La mozione Soldini e Consorti sembra tendere a

questo seopo : ma, contrariamente a quanto i ricorrenti

asseriseono, essa non mira ad esonerare eompletamente

gli emigranti ticinesi, ma solo a eonseguire « una equa e

sensibile attenuazione dei « tributi» eui sono soggetti.

L'ingerenza di autorita federali in quest'ordinamento

fiscale sarebbe deI resto tanto meno giustifieata in quanto

ehe, eome risulta dalla eommunicazione deI Municipio

di Locarno (v.lett. E qui sopra), la pratiea tende a miti-

gare le asprezze deI sistema e ehe, secondo l'affermazione

deI Consiglio di Stato, l'abolizione dell'imposta degli

emigranti all'estero avrebbe ripercussione grave sulle

finanze deI Cantone e dei Comuni meno abbienti. Quest'as-

serzione, resa plausibile dall'importanza notoria dell'emi-

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grazione ticinese an' estero e corroborata da un . estratto

da! registro tributario deI Comune di Malvaglia, nel

quale i ticinesi residenti in paese figurano per una

rendita imponibile di 256,200 fehi., quelli all'estero di

320,100 franehi.

II Tribunale federale pronuncia :

Il rieorso e rispinto.

50. Sentenza. m. dicembre lSaS

nella causa Gabani contro 'ricino.

Un istituto baneario ehe ha una sueeursale in un eomune

e la sua sede sociale principale in altro, e. eonsiderato come

domiciliato anehe in quello agli effetti dell'arte 33 legge

tributaria ticinese 11 die. 1907. Il diffalco dei debiti previsti

da quel disposto deve quindi essere ammesso anehe eomu-

nalmente.

A. -

La legge tributaria 11 dicembre 1907 dispone:

Art. 8 : « DaUa sostanza si deducono i debiti eomprovati

»verso individui od enti morali, ehe soggiaeiono alla

» imposta sulla sostanza nel Cantone 0 ehe ne sono

» esentuati per legge. »

Questo disposto vale per l'imposta eantonaie.

Per l'imposta eomunale la Iegge preserive :

Art. 33: « DaUa sostanza si deducono i debiti verso

» creditori ehe sono' domieiliati e soggiaeiono all'imposta

» eomunale nel Comune. »

E piu sotto:

Art. 40: « Le ditte eommereiali e le societa anonime ed in

» accomandita per azioni ehe oltre alla sede, hanno

» suceursali, agenzie, rappresentanze, eorrispondenti 0

» depositi di merci dove si eompiono operazioni di earatte-

»re eommereiale in altri Comuni, Bono eolpiti dall'im-

»posta eomunale per due terzi nel Comune dove esiste

» la sede e per un terzo in parti eguali nei Comuni dove

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Staatsrecht.

» esistono le succursali, agenzie, rappresentanze, corris-

» pondenti 0 depositi di merci. »

B. -

Ettore Gabani, domieiliato in Bellinzona, vi

possiede una sostanza stabile gravato da un debito

ipotecario di 40,000 fchi. verso la Banea popolare di

Lugano, la quale gestisce una sueeursale in Bellinzona.

n diffalco di questo debito, ammesso per l'imposta

cantonale deI 1923, fu rifiutato dal Municipio di Bellin-

zona rispetto all'imposta comunale. Un rieorso interposto

dal ricorrente al Consiglio di Stato fu respinto con

risoluzione 3 Iuglio 1923 per i motivi seguenti : L'art. 33

Iegge tributaria p.on e applicabile percM non si verifi-

cano le sue due premesse: domieilio deI ereditore nel

Comune deI debitore e pagamento da parte deI ereditore

dell'imposta comunale in detto Comune. La ereditrice

Banea popolare di Lugano e domiciliata in Lugano,

dove paga per intero l'imposta comunale, riservato il

riparto deI terze al Comune dove esiste una suecursale

(art. 40 precitato). Basta la eonstatazione che il creditore

non e domiciliato nel Comune di Bellinzona per escludere

l'applicazione dell'art. 33.

C. -

Da questa decisione il rieorrente ha prodotto

gravame di diritto pubblieo basato sull'art. 4 CF (diniego

di giustizia e disparita di trattamento). Esso afferma e

da opera a dimostrare :

a) L'art. 33 e eome tale, eioe rispetto al principio

stesso che contiene (secondo il quale non possono esser

dedotti i debiti se non quando il ereditore e domiciliato

nello stesso Comune dal debitore) ineonciliabile col prin-

cipio dell'eguaglianza dei cittadini davanti allegge.

b) In ogni easo, arbitraria e l'interpretazione -ehe ne

da il Consiglio di Stato. Se la Banca popolare non ha in

Bellinzona la sua sede sodale principale, vi possiede

indubbiamente un domieilio· fiscale seeondario in ragione

della succursale che essa vi tiene. La ereditrice e soggetta

all'imposta in Bellinzona non solamente per la sostanza

stabile che vi possiede, ma anche per una parte della

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sostanza della Sociem. L'art. 33 e dunque applicabile

eilnon averio applieato costituisce un diniego di giusti-

zia.

D. -:- Con risposta 12 ottobre 1923 il Consiglio di Stato

conchiude domandando il rigetto deI rieorso. Degli

argomenti invoeati si dira in seguito, ove occorra.

L'insufficienza delle emergenze dall'incarto ha reso

necessario un complemento d'incbiesta, ehe fu chiuso

addi 3 dicemhre u. s. colla produzione, da parte deI

Consiglio di Stato, dei documenti riehiesti.

Considerando in diritlo :

1°-A torto sostiene anzitutto il rieorrente ehe l'art. 33

legge tributaria sia, come tale, inconciliabile coll' art. 4

CF perehe involvente, in tesi, una disparita di tratta-

mento.

A siffatta questione questa Corte ha gia dato risposta

negativa in pareeebie decisioni (cfr. Moroni e. Lugano,

24 novembre 1923; Ritsehard c. Calprino, 19 ottobre

1923; Vögeli e. Loearno, 22 dieembre 1923). A queste

sentenze si puo senz'altro far riferimento.

2° -

Diversa e la questione di sapere, se l'interpreta-

zione ehe nel easo in esame il Consiglio di Stato ha dato

a questo disposto, sia sostenibile di fronte all'art. 4 CF.

In altri termini : ehiedesi se, affermando ehe la ereditrice

Banea popolare con sede sociale in Lugano, non abbia, in

ragione della sueeursale (ehe, come e paeifieo in atti,

essa possiede in Bellinzona), un domieilio fiseale anehe

in quel luogo, la querelata sentenza non sia ineorsa in

violazione den'art. 4 CF per giudizio arbitrario 0 viola-

zione deI principio della parita di trattamento.

30 -

La circostanza ehe la Banca popolare di Lugano

paga l'imposta in Bellinzona per gli stabili ehe vi possiede

e evidentemente insufficiente per farIe attribuire un

domieilio speeiale in quella citta. L'assoggettamento

degli immobili all'imposta deI luogo ove si trovano

e indipendente dal domieilio fiscale deI loro proprietario.

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Staatsrecht.

Esso ha Iuogo in forza di altro prinClplo, e eioe deI

principio tributario fondamentale, accolto anche dalla

legge ticinese (art. 40 § 1), secondo il quale gli stabili

sono in ogni easo sottoposti all'imposta deI Iuogo ove

giaeiono. Ma un domieilio fiscale speciale in Bellinzona

deIla Banca popolare di Lugano per la succursale ehe ivi

si trova, e da ammettersi per i motivi seguenti: Secondo

la pratica costante deI Tribunale federale, basata sui prin-

cipi generali di diritto tributario, un ente giuridico pos-

siede domicilio fiscale 0 di affari in ogni luogo dove tiene

una succursale. La legge tributaria ticinese, la quale non

definisce la nozione deI domieilio fiseale, non contiene

precetto diverso~ Non e quindi Iecito ammettere ehe

rinneghi questo principio generale e ehe ove nelle leggi

t?b~tarie ticinesi e parola di domici1io in modo generieo

Sla mtesa altra cosa all'infuori deI domicilio fiscale.

Che per l'imposta comunale una persona morale od ente

giuridieo abbia un domicilio fiscaIe, oltre ehe alla sua

sede principale, altresi al Iuogo dove tiene una succursale

risulta deI resto dalla legge tributaria ticinese stessa, art. 40:

il quale dichiara ehe gli enti giuridici (ditte eommerciali,

societa anonime ece.) sono eolpiti dall'imposta eomunale

per due terzi nel Comune dove esiste la sede e per un

terzo dove si trovano Ie suceursali. Se Ia Banca

~on avesse domicilio fiscale anche nel luogo dove

tiene una succursale, non si saprebbe per qual motivo

una parte dell'imposta comunale deve essere devoluta

al Comune dove la suceursale' ha la sua sede. Nella sua

risposta al ricorso (p. 1 eif. 3) il Consiglio di Stato stesso

ammette

ehe l'assoggettamento

dell'ente

ereditore

all'imposta e la conseguenza deI suo domieilio nel Comune.

n disposto dell'art. 40 legge tributaria, ehe sottomette

la Banea popolare di Lugano per un terzo all'imposta

eomunale nei Comuni ove possiede delle suecursali,

e dunque basato sull'ammissione dell'esistenza, in questi

~omuni,,. di un domicilio fiscale sufficiente per giusti-

flcare IlIDposta. La tesi contraria prospettata dal

,I

j

1

,.)

..

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Consiglio di Stato e insostenibile di fronte ai principi

generali di diritto e all'art. 40 precitato.

40 -

Obbietta il Consiglio di Stato anzitutto ehe,

quantunque una parte dell'imposta deve essere attri-

buita ai Comuni dove esistono succursali (art. 40).

nondimeno un ente morale non pub avere uno speeiale

domieilio nel Comune della sueeursale, perehe in realtä

l'imposta e pagata solo al Comunp. dove esso ha la sua

sede soeiale (nelle fattispeeie Lugano), il quale solo prov-

vede alle operazioni tributarie, alle indagini fiscali, alla

elassificazione ed all'ineasso (art. 40 § 2). Il ragionamento

non vale. Se, per legge, il Comune della sede e tenuto a

versare una parte dell'imposta ineassata ad altri Comuni,

eio vuol dire ehe essi hanno un diritto proprio d'imposta

per le sueeursali stabilite sulloro territorio. Provvedendo

all'aeeertamento della sostanza dellabanea soggetta

all'imposta ed alle ulteriori operazioni fiscali, il comune

della sede principale agisce, per quanta vi e interessato

(2/3), in nome proprio e per il resto quale rappresentante

o mandatario degli altri eomuni. Il fatto quindi ehe,

in realta e direttamente, la Banea popolare paga le sue

imposte a Lugano anche per quella parte ehe spetta

ad altri Comuni, non osta anche, per le suceursali, possa

essere considerata come domieiliata anche in quelli.

5° -

Resta da esaminare se il modo uniforme (due

terzi dell'imposta al Comune della sede, un terzo al Comuni

della suceursale, qualunque sia l'importanza di esse),

eon cui la legge ticiilese ripartisce l'imposta tra i Comuni

interessati, sia motivo sufficiente per contestare il

diffalco dei debiti a quei contribuenti ehe sono domici-

liati, dove la banca tiene solo un domicilio fiseale se-

eondario. n Consiglio di Stato sembra sostenere questo

modo di vedere, poiche rileva nella sua risposta ehe,

in quest'ipotesi, il diffalco potrebbe raggiungere somme

superiori all'ammontare della sostanza rappresentato

dalla parte d'imposta attribuita al Comune seeondario

in forza dell'art. 40. Argomentando in siffatto modo il

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Staatsrecht.

Consiglio di Stato riconosce, implicitamente, ehe se

l'imposta pagata dalla Banca popolare in Bellinzona

fosse proporzionata aHa cifra degli affari di detta suc-

eursale, il diffalco dei debiti professati dai eontribuenti

domiciliati in Bellinzona verso Ia banca 0 la sua suc-

cursale sarebbe fondato e potrebbe essere ammesso.

E fuori di dubbio ehe, ove si avesse voluto tener conto

esatto deHa situazione dei diversi Comuni interessati,

si e in base all'importanza economica delle succursali

esistenti in quei luoghi in relazione alla sede principale,

ehe il riparto avrebbe dovuto essere fatto. La questione

fu oggetto di esame in oecasione della diseussione della

Iegge in senD al Gran Consiglio ticinese (tornata dei

28 novembre 1907). La proposta, ehe all'art. 40 (nel

progetto art. 39) Ia parte d'imposta spettante ai Comuni

delle suceursali non fosse determinata empirieamente

in una frazione. ma dovesse eorrispondere, easo per caso,

all'importanza reale degli affari delle sedi secondarie

(proposte Fusoni eRossi), non trovo il eonsenso deI

Gran Consiglio per i motivi seguenti riassunti dal relatore :

{(Teoricamente», disse egli, « tutti sono d'aecordo eon

» questo modo di vedere : ma Ia questione delle diffieolta

» per stabilire Ie proporzioni trattenne Ia Commissione

» di aceettare Ia proposta. Non e possibile stabilire

» eriteri esatti per determinare l'importanza delle azien-

» de ... » (proeesso verbale della sessione ordinaria autun-

nale deI 1907 p.179 e seg.). -I difetti deI sistema della

Iegge fiscale ticinese, previsti, eome risulta da quanto

precede, dal Iegislatore, ma da Iui nondimeno aceolti

per motivi di opportunita (semplificazione e facilitazione

delle misure di aceertamento e di classificazione ecc.),

non costituiscono motivo sufficiente per privare i contri-

buenti dei Comuni secondari deI beneficio deI diffaleo,

ehe la legge statuisce in favore di ogni debitore in eui

il creditore sia domiciliato nello stesso Comune. Il ehe

questa Corte ha gia dichiarato in altre sentenze (perrig

e. VaUese e Weinmann c. Berna, RU 48 I p. 328 e 49 I

p. 1 e seg.), Ie quali, invero, eoncernono l'imposta canto-

1

, I

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nale, ma il eui ragionamento vale anehe per la questione

. in discorso concernente l'imposta comunale.

60 -

Da quanto preeede risulta ehe l'interpretazione

ehe il Consiglio di Stato ha dato nella fattispecie all'art. 34

e evidentemente e incontestabilmente troppo ristretta.

Essa involve anche una disparita di trattamento, tra i

contribuenti, ehe versanD neHe eondizioni in cui si trova

il ricorrente, e quelli. i cui ereditori sono soggetti aU'im-

posta in Bellinzona, e anehe di fronte a quelli in Lugano,

ai quali il diffalco vien coneesso perchC Ia banea ereditriee

ha il suo domieilio legale e paga l'imposta in quella citta.

Dal momento ehe la legge attribuisce a tutti i Comuni,

ove risiedono delle succursali, il diritto di percepire

l'imposta in ragione della residenza delle succursali

in quei Comuni e ehe, d'altra parte, essa ammette in modo

generico il principio deI diffalco dei debiti, ogni qualvolta

il creditore e domieiliato nel Comune deI debitore,

non si puo, senza ineorrere in interpretazione arbitraria

e senza commettere una disparita di trattamento,

subordinare il diffalco all'esistenza nel Comune della

sede principale dell'ezienda. Interpretando la Iegge

in siffatto modo, si aggiunge alla stessa e se ne fa dipendere

gli effetti da una premessa ehe essa non contiene.

Asostegno della sua opinione il Consiglio di Stato fa

capo alle sentenza di questa Corte nelle eause Mantel

(RU 48 I p. 390) e Meyer c. Ticino deI 22 settembre 1922.

A torto. In quelle cause si trattava di sapere se l'art. 8

(rispettivamente, per l'imposta comunale, l'art. 33)

della legge ticinese fosse conciliabile eoll'art. 46 al. 2 CF

(divieto intercantonale di doppia imposta). Attual-

mente, la questione e prospettata sotto un punto di vista

diverso, eioe sotto quello dell'art. 4 CF. Non e dunque

vero ehe quelle sentenze costituiscano un preeedente

in favore del modo di vedere propugnato dal Consiglio

di Stato.

11 Tribunale federale pronuncia :

Il ricorso e amesso.