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nazionali, vale a dire a favore dei ticinesi all'estero.
D'altro canto, non e dimostrato ehe, nei rapporti di
questi ultimi, il disposto non sia applicato in modo uni-
forme. Dalle diehiarazioni precitate dell'Ufficio eantonale
delle eontribuzioni edel Municipio di Loearno (v. stato
di fatto lette E) emerge inveee, ehe rart. 17 della legge
e applieato normalmente. L'asserzione, ehe i Dito dei tiei-
nesi residenti all'estero vadano esenti dall'imposta in
patria vien formalmente eontestata dal Consiglio di
Stato e non oeeorrono maggiori indagini su questo punto,
poiehe, eonformemente agli interessi stessi fiseali deI
Cantone e dei Comuni, bisogna ritenere, ehe l'imposi-
zione sia applicata realmente in modo uniforme e ehe
solo le inevitabili diffieolta pratiehe deU'ineasso di tributi
verso persone residentl all'estero possano condurre.
forse, a qualehe disparitä. di applieazione non voluta,
ma subita.
I ricorrenti obbiettano aneora, ehe il disposto e anti-
quato e piu non corrisponde alle idee moderne. Ma questo
quesito e di eompetenza eantonale. In altri termini, e
eompito deI Cantone interessato e non delle autorita
federali di adattare le sue istituzioni di diritto cantonale
alle idee moderne ed alle eondizioni economiehe dell'e-
poea. La mozione Soldini e Consorti sembra tendere a
questo seopo : ma, contrariamente a quanto i ricorrenti
asseriseono, essa non mira ad esonerare eompletamente
gli emigranti ticinesi, ma solo a eonseguire « una equa e
sensibile attenuazione dei « tributi» eui sono soggetti.
L'ingerenza di autorita federali in quest'ordinamento
fiscale sarebbe deI resto tanto meno giustifieata in quanto
ehe, eome risulta dalla eommunicazione deI Municipio
di Locarno (v.lett. E qui sopra), la pratiea tende a miti-
gare le asprezze deI sistema e ehe, secondo l'affermazione
deI Consiglio di Stato, l'abolizione dell'imposta degli
emigranti all'estero avrebbe ripercussione grave sulle
finanze deI Cantone e dei Comuni meno abbienti. Quest'as-
serzione, resa plausibile dall'importanza notoria dell'emi-
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grazione ticinese an' estero e corroborata da un . estratto
da! registro tributario deI Comune di Malvaglia, nel
quale i ticinesi residenti in paese figurano per una
rendita imponibile di 256,200 fehi., quelli all'estero di
320,100 franehi.
II Tribunale federale pronuncia :
Il rieorso e rispinto.
50. Sentenza. m. dicembre lSaS
nella causa Gabani contro 'ricino.
Un istituto baneario ehe ha una sueeursale in un eomune
e la sua sede sociale principale in altro, e. eonsiderato come
domiciliato anehe in quello agli effetti dell'arte 33 legge
tributaria ticinese 11 die. 1907. Il diffalco dei debiti previsti
da quel disposto deve quindi essere ammesso anehe eomu-
nalmente.
A. -
La legge tributaria 11 dicembre 1907 dispone:
Art. 8 : « DaUa sostanza si deducono i debiti eomprovati
»verso individui od enti morali, ehe soggiaeiono alla
» imposta sulla sostanza nel Cantone 0 ehe ne sono
» esentuati per legge. »
Questo disposto vale per l'imposta eantonaie.
Per l'imposta eomunale la Iegge preserive :
Art. 33: « DaUa sostanza si deducono i debiti verso
» creditori ehe sono' domieiliati e soggiaeiono all'imposta
» eomunale nel Comune. »
E piu sotto:
Art. 40: « Le ditte eommereiali e le societa anonime ed in
» accomandita per azioni ehe oltre alla sede, hanno
» suceursali, agenzie, rappresentanze, eorrispondenti 0
» depositi di merci dove si eompiono operazioni di earatte-
»re eommereiale in altri Comuni, Bono eolpiti dall'im-
»posta eomunale per due terzi nel Comune dove esiste
» la sede e per un terzo in parti eguali nei Comuni dove
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» esistono le succursali, agenzie, rappresentanze, corris-
» pondenti 0 depositi di merci. »
B. -
Ettore Gabani, domieiliato in Bellinzona, vi
possiede una sostanza stabile gravato da un debito
ipotecario di 40,000 fchi. verso la Banea popolare di
Lugano, la quale gestisce una sueeursale in Bellinzona.
n diffalco di questo debito, ammesso per l'imposta
cantonale deI 1923, fu rifiutato dal Municipio di Bellin-
zona rispetto all'imposta comunale. Un rieorso interposto
dal ricorrente al Consiglio di Stato fu respinto con
risoluzione 3 Iuglio 1923 per i motivi seguenti : L'art. 33
Iegge tributaria p.on e applicabile percM non si verifi-
cano le sue due premesse: domieilio deI ereditore nel
Comune deI debitore e pagamento da parte deI ereditore
dell'imposta comunale in detto Comune. La ereditrice
Banea popolare di Lugano e domiciliata in Lugano,
dove paga per intero l'imposta comunale, riservato il
riparto deI terze al Comune dove esiste una suecursale
(art. 40 precitato). Basta la eonstatazione che il creditore
non e domiciliato nel Comune di Bellinzona per escludere
l'applicazione dell'art. 33.
C. -
Da questa decisione il rieorrente ha prodotto
gravame di diritto pubblieo basato sull'art. 4 CF (diniego
di giustizia e disparita di trattamento). Esso afferma e
da opera a dimostrare :
a) L'art. 33 e eome tale, eioe rispetto al principio
stesso che contiene (secondo il quale non possono esser
dedotti i debiti se non quando il ereditore e domiciliato
nello stesso Comune dal debitore) ineonciliabile col prin-
cipio dell'eguaglianza dei cittadini davanti allegge.
b) In ogni easo, arbitraria e l'interpretazione -ehe ne
da il Consiglio di Stato. Se la Banca popolare non ha in
Bellinzona la sua sede sodale principale, vi possiede
indubbiamente un domieilio· fiscale seeondario in ragione
della succursale che essa vi tiene. La ereditrice e soggetta
all'imposta in Bellinzona non solamente per la sostanza
stabile che vi possiede, ma anche per una parte della
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sostanza della Sociem. L'art. 33 e dunque applicabile
eilnon averio applieato costituisce un diniego di giusti-
zia.
D. -:- Con risposta 12 ottobre 1923 il Consiglio di Stato
conchiude domandando il rigetto deI rieorso. Degli
argomenti invoeati si dira in seguito, ove occorra.
L'insufficienza delle emergenze dall'incarto ha reso
necessario un complemento d'incbiesta, ehe fu chiuso
addi 3 dicemhre u. s. colla produzione, da parte deI
Consiglio di Stato, dei documenti riehiesti.
Considerando in diritlo :
1°-A torto sostiene anzitutto il rieorrente ehe l'art. 33
legge tributaria sia, come tale, inconciliabile coll' art. 4
CF perehe involvente, in tesi, una disparita di tratta-
mento.
A siffatta questione questa Corte ha gia dato risposta
negativa in pareeebie decisioni (cfr. Moroni e. Lugano,
24 novembre 1923; Ritsehard c. Calprino, 19 ottobre
1923; Vögeli e. Loearno, 22 dieembre 1923). A queste
sentenze si puo senz'altro far riferimento.
2° -
Diversa e la questione di sapere, se l'interpreta-
zione ehe nel easo in esame il Consiglio di Stato ha dato
a questo disposto, sia sostenibile di fronte all'art. 4 CF.
In altri termini : ehiedesi se, affermando ehe la ereditrice
Banea popolare con sede sociale in Lugano, non abbia, in
ragione della sueeursale (ehe, come e paeifieo in atti,
essa possiede in Bellinzona), un domieilio fiseale anehe
in quel luogo, la querelata sentenza non sia ineorsa in
violazione den'art. 4 CF per giudizio arbitrario 0 viola-
zione deI principio della parita di trattamento.
30 -
La circostanza ehe la Banca popolare di Lugano
paga l'imposta in Bellinzona per gli stabili ehe vi possiede
e evidentemente insufficiente per farIe attribuire un
domieilio speeiale in quella citta. L'assoggettamento
degli immobili all'imposta deI luogo ove si trovano
e indipendente dal domieilio fiscale deI loro proprietario.
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Esso ha Iuogo in forza di altro prinClplo, e eioe deI
principio tributario fondamentale, accolto anche dalla
legge ticinese (art. 40 § 1), secondo il quale gli stabili
sono in ogni easo sottoposti all'imposta deI Iuogo ove
giaeiono. Ma un domieilio fiscale speciale in Bellinzona
deIla Banca popolare di Lugano per la succursale ehe ivi
si trova, e da ammettersi per i motivi seguenti: Secondo
la pratica costante deI Tribunale federale, basata sui prin-
cipi generali di diritto tributario, un ente giuridico pos-
siede domicilio fiscale 0 di affari in ogni luogo dove tiene
una succursale. La legge tributaria ticinese, la quale non
definisce la nozione deI domieilio fiseale, non contiene
precetto diverso~ Non e quindi Iecito ammettere ehe
rinneghi questo principio generale e ehe ove nelle leggi
t?b~tarie ticinesi e parola di domici1io in modo generieo
Sla mtesa altra cosa all'infuori deI domicilio fiscale.
Che per l'imposta comunale una persona morale od ente
giuridieo abbia un domicilio fiscaIe, oltre ehe alla sua
sede principale, altresi al Iuogo dove tiene una succursale
risulta deI resto dalla legge tributaria ticinese stessa, art. 40:
il quale dichiara ehe gli enti giuridici (ditte eommerciali,
societa anonime ece.) sono eolpiti dall'imposta eomunale
per due terzi nel Comune dove esiste la sede e per un
terzo dove si trovano Ie suceursali. Se Ia Banca
~on avesse domicilio fiscale anche nel luogo dove
tiene una succursale, non si saprebbe per qual motivo
una parte dell'imposta comunale deve essere devoluta
al Comune dove la suceursale' ha la sua sede. Nella sua
risposta al ricorso (p. 1 eif. 3) il Consiglio di Stato stesso
ammette
ehe l'assoggettamento
dell'ente
ereditore
all'imposta e la conseguenza deI suo domieilio nel Comune.
n disposto dell'art. 40 legge tributaria, ehe sottomette
la Banea popolare di Lugano per un terzo all'imposta
eomunale nei Comuni ove possiede delle suecursali,
e dunque basato sull'ammissione dell'esistenza, in questi
~omuni,,. di un domicilio fiscale sufficiente per giusti-
flcare IlIDposta. La tesi contraria prospettata dal
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Consiglio di Stato e insostenibile di fronte ai principi
generali di diritto e all'art. 40 precitato.
40 -
Obbietta il Consiglio di Stato anzitutto ehe,
quantunque una parte dell'imposta deve essere attri-
buita ai Comuni dove esistono succursali (art. 40).
nondimeno un ente morale non pub avere uno speeiale
domieilio nel Comune della sueeursale, perehe in realtä
l'imposta e pagata solo al Comunp. dove esso ha la sua
sede soeiale (nelle fattispeeie Lugano), il quale solo prov-
vede alle operazioni tributarie, alle indagini fiscali, alla
elassificazione ed all'ineasso (art. 40 § 2). Il ragionamento
non vale. Se, per legge, il Comune della sede e tenuto a
versare una parte dell'imposta ineassata ad altri Comuni,
eio vuol dire ehe essi hanno un diritto proprio d'imposta
per le sueeursali stabilite sulloro territorio. Provvedendo
all'aeeertamento della sostanza dellabanea soggetta
all'imposta ed alle ulteriori operazioni fiscali, il comune
della sede principale agisce, per quanta vi e interessato
(2/3), in nome proprio e per il resto quale rappresentante
o mandatario degli altri eomuni. Il fatto quindi ehe,
in realta e direttamente, la Banea popolare paga le sue
imposte a Lugano anche per quella parte ehe spetta
ad altri Comuni, non osta anche, per le suceursali, possa
essere considerata come domieiliata anche in quelli.
5° -
Resta da esaminare se il modo uniforme (due
terzi dell'imposta al Comune della sede, un terzo al Comuni
della suceursale, qualunque sia l'importanza di esse),
eon cui la legge ticiilese ripartisce l'imposta tra i Comuni
interessati, sia motivo sufficiente per contestare il
diffalco dei debiti a quei contribuenti ehe sono domici-
liati, dove la banca tiene solo un domicilio fiseale se-
eondario. n Consiglio di Stato sembra sostenere questo
modo di vedere, poiche rileva nella sua risposta ehe,
in quest'ipotesi, il diffalco potrebbe raggiungere somme
superiori all'ammontare della sostanza rappresentato
dalla parte d'imposta attribuita al Comune seeondario
in forza dell'art. 40. Argomentando in siffatto modo il
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Consiglio di Stato riconosce, implicitamente, ehe se
l'imposta pagata dalla Banca popolare in Bellinzona
fosse proporzionata aHa cifra degli affari di detta suc-
eursale, il diffalco dei debiti professati dai eontribuenti
domiciliati in Bellinzona verso Ia banca 0 la sua suc-
cursale sarebbe fondato e potrebbe essere ammesso.
E fuori di dubbio ehe, ove si avesse voluto tener conto
esatto deHa situazione dei diversi Comuni interessati,
si e in base all'importanza economica delle succursali
esistenti in quei luoghi in relazione alla sede principale,
ehe il riparto avrebbe dovuto essere fatto. La questione
fu oggetto di esame in oecasione della diseussione della
Iegge in senD al Gran Consiglio ticinese (tornata dei
28 novembre 1907). La proposta, ehe all'art. 40 (nel
progetto art. 39) Ia parte d'imposta spettante ai Comuni
delle suceursali non fosse determinata empirieamente
in una frazione. ma dovesse eorrispondere, easo per caso,
all'importanza reale degli affari delle sedi secondarie
(proposte Fusoni eRossi), non trovo il eonsenso deI
Gran Consiglio per i motivi seguenti riassunti dal relatore :
{(Teoricamente», disse egli, « tutti sono d'aecordo eon
» questo modo di vedere : ma Ia questione delle diffieolta
» per stabilire Ie proporzioni trattenne Ia Commissione
» di aceettare Ia proposta. Non e possibile stabilire
» eriteri esatti per determinare l'importanza delle azien-
» de ... » (proeesso verbale della sessione ordinaria autun-
nale deI 1907 p.179 e seg.). -I difetti deI sistema della
Iegge fiscale ticinese, previsti, eome risulta da quanto
precede, dal Iegislatore, ma da Iui nondimeno aceolti
per motivi di opportunita (semplificazione e facilitazione
delle misure di aceertamento e di classificazione ecc.),
non costituiscono motivo sufficiente per privare i contri-
buenti dei Comuni secondari deI beneficio deI diffaleo,
ehe la legge statuisce in favore di ogni debitore in eui
il creditore sia domiciliato nello stesso Comune. Il ehe
questa Corte ha gia dichiarato in altre sentenze (perrig
e. VaUese e Weinmann c. Berna, RU 48 I p. 328 e 49 I
p. 1 e seg.), Ie quali, invero, eoncernono l'imposta canto-
1
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nale, ma il eui ragionamento vale anehe per la questione
. in discorso concernente l'imposta comunale.
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Da quanto preeede risulta ehe l'interpretazione
ehe il Consiglio di Stato ha dato nella fattispecie all'art. 34
e evidentemente e incontestabilmente troppo ristretta.
Essa involve anche una disparita di trattamento, tra i
contribuenti, ehe versanD neHe eondizioni in cui si trova
il ricorrente, e quelli. i cui ereditori sono soggetti aU'im-
posta in Bellinzona, e anehe di fronte a quelli in Lugano,
ai quali il diffalco vien coneesso perchC Ia banea ereditriee
ha il suo domieilio legale e paga l'imposta in quella citta.
Dal momento ehe la legge attribuisce a tutti i Comuni,
ove risiedono delle succursali, il diritto di percepire
l'imposta in ragione della residenza delle succursali
in quei Comuni e ehe, d'altra parte, essa ammette in modo
generico il principio deI diffalco dei debiti, ogni qualvolta
il creditore e domieiliato nel Comune deI debitore,
non si puo, senza ineorrere in interpretazione arbitraria
e senza commettere una disparita di trattamento,
subordinare il diffalco all'esistenza nel Comune della
sede principale dell'ezienda. Interpretando la Iegge
in siffatto modo, si aggiunge alla stessa e se ne fa dipendere
gli effetti da una premessa ehe essa non contiene.
Asostegno della sua opinione il Consiglio di Stato fa
capo alle sentenza di questa Corte nelle eause Mantel
(RU 48 I p. 390) e Meyer c. Ticino deI 22 settembre 1922.
A torto. In quelle cause si trattava di sapere se l'art. 8
(rispettivamente, per l'imposta comunale, l'art. 33)
della legge ticinese fosse conciliabile eoll'art. 46 al. 2 CF
(divieto intercantonale di doppia imposta). Attual-
mente, la questione e prospettata sotto un punto di vista
diverso, eioe sotto quello dell'art. 4 CF. Non e dunque
vero ehe quelle sentenze costituiscano un preeedente
in favore del modo di vedere propugnato dal Consiglio
di Stato.
11 Tribunale federale pronuncia :
Il ricorso e amesso.