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49_I_401

BGE 49 I 401

Bundesgericht (BGE) · 1923-01-01 · Italiano CH
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A. STAATSRECHT -

DROIT PUBLIC

I. GLEICHHEIT VOR DEM GESETZ

(RECHTSVERWEIGERUNG)

EGALITE DEVANT LA LOI

(DENI DE JUSTICE)

49. Sentenza ao ottobre 19a3

nella causa Volonterio eontro '1'icino.

Ammissibilita costituzionaIe dell'imposta sulla rendita profes·

sionale cui sono assoggettati i ticinesi domiciliati all'estero.

Questa imposta non e oppugnabile in base degIi art. 46

al. 2 e 4 CF.

A. -

L'art. 17 della legge tributaria tieinese 11 di-

eembre 1907 dispone :

'

« So no tenuti al pagamento deU'imposta sulla sostanza

» e sulla rendita :

)l a) Coloro ehe sono domieiliati nel Cantone.

» § 10 I ticinesi residenti aU'estero, iseritti nei cata-

» loghi elettorali 0 nei registri dei fuoehi, sono diehiarati

» come domieiliati. »

B. -

Alfredo ed Alfonso Volonterio, attinenti di

Loearno, sono, da anni, domiciliati in ltalia, ove eserei-

tano la Ioro professione e sono soggetti all'imposta sul

reddito professionale. In virtil delI'art. 17 precitato,

sono sottoposti anche in Locarno all'imposta sulla ren-

dita, determinata, pel 1921, in 4000 fchi. per Alfredo, e

4500 fchi. per Alfonso Volonterio. Contro siffatta imposi-

zione essi ricorsero~ nelle forme di legge, alle competenti

autoritä tieinesi, allegando ehe si trattava di doppia

imposta e di un onere fiscale ingiustificato sopratutto

nel presente disagio economico generale.

AS 49 1-1923

28

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Staatsrecht.

Con risoluzione N° 3170 delI' 11 maggio 1923, il Con-

siglio di Stato, ultima istanza cantonale, respinse il

rieorso, riferendosi, in sostanza, all'art. 17 1. C., seeondo

iI quale sarebbe indifferente ehe i ticinesi residenti

all'estero vi siano tenuti al pagamento dei tributi

professionali.

C. -

Con ricorso 18 luglio 1923 i fratelli Volonterio

domandano al Tribunale federale ehe, annulIata la riso-

luzione querelata, essi vengano svincolati da ogni impo-

sizione sulla rendita nel Ticino. Motivi: Il Consiglio di

Stato e ineorso in violazione degli art. 46 al. 2 e 4 CF

saneendo una doppia imposta ed una disparita di tratta-

mento tra i ticinesi domieiliati nel Cantone 0 nei Cantoni

eonfederati e quelli residenti all'estero, e ereando per

questi ultimi, ai quali appartengono i rieorrenti, un

domicilio fiseale speciale e fittizio, mentre, per quelli.

deeisivo e solo il loro domicilio reale ed effettivo. Il

deereto Iegislativo 16 giugno 1893, ehe concede il diritto

di voto in materia cantonale e comunale ai ticinesi domi-

eiliati all'estero iseritti nei registri dei fuoehi di un Co-

mune deI Cantone, non ha nulla a ehe vedere eolla ques-

tione della loro imponibilita nel Cantone poiche, nella

mente dellegislatore, esso doveva costituire, per i tici-

nesi res~denti all'estero, un favore e non un aggravio

fiseale. Il disposto dell'art. 17 lett. a § 10 e antiquato e

le mutate eondizioni tributarie di ogni paese I'hanno

reso intollerabile. Il ehe risulta anche dalla discussione

avvenuta nel 1921 in senD della Commissione della Costi-

tuente, la quale ha aecettato la proposta di uno dei suoi

membri tendente a rendere possibile ai tieinesi all'estero

l'esonero dalle imposte professionali nel Cantone facen-

dosi radiare dal registro dei fuochi deI loro Comune. In

questa oceasione fu rilevato ehe, gia attualmente, 9ft.

degli emigranti « non pagano nulla, eccetto forse il

testatico». Indarno si addurrebbe in contrario, ehe

l'ammissione deI rieorso aggraverebbe sensibilmente la

situazione di molti Comuni; neU'ultima sessione deI

J

Gleichheit vor dem Gesetz. N° 49.

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Gran Consiglio, alcuni deputati (Soldini e Consorti) pre-

sentarono unamozione diretta all'esonero dall'imposta

cui attualmente soggiaeiono i tieinesi residenti all'estero.

D. -

Con risposta 20 agosto 1923 il Consiglio di Stato

domanda la reiezione deI ricorso. Il divieto della doppia

imposta e applieabile solo nei rapporti interealltonali;

nei rapporti internazionali esso e ammesso soltanto in

> via di eeeezione, in quanta coneerne gli immobili ed il

loro reddito. Non puö essere questione di violazione

dell'art. 4 CF, in quanto ehe i ricorrenti stessi riconos-

eono ehe, di fronte all'art. 17 legge tributaria, il giudizio

denuneiato non poteva essere diverso da quello ehe fu.

E. -

Il complemento d'inehiesta ordinato dal giudiee

istruttore ha provoeato :

a) Dn ufficio 25 settembre u. s., eol quale il Munieipio

di Loearno rileva ehe, in quel Comune, tutti i cittadini

all'estero iscritti nel eatalogo civico e nel registro dei

fuoehi sono inclusi nelle tabelle d'imposta e le tassazioni

di questi contribuenti si muovono, di regola, tra 1000 fchi.

e 2000 fehi. di rendita. « L'imposta eincassata regolar-

mente presso i relativi rappresentanti nominati dagli

assenti... »

b) La produzione, da parte deI Consiglio di Stato, dei

verbali delle discussioni della Commissione della Costi-

tuente (ehe si riferiseono alla predetta proposta in-

torno alla faeolta pei ticinesi residenti all'estero di farsi

radiare dal registro dei fuoehi) e di una eopia della

mozione Soldini e Gonsorti.

Deponendo questi atti il Consiglio di Stato fa rivelare :

La proporzione dei ticinesi all'estero non paganti l'im-

posta in patria. riferita dal verbale della discussione della

Costituente (9/10), e senza dubbio inesatta. Dall'unita

dichiarazione dell'Uffieio cantonale delle eontribuzioni

risulta ehe rart. 17 della legge enormalmente applieato.

L'esenzione dall'imposta dei tieinesi residenti all'estero

avrebbe una gravissima ripercussione sulle finanze deI

Cantone e sopratutto su quelle dei Comuni piu poveri

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Staa~t.

delle valli e delle campagne. Ne! Comune di Malvaglia

per es. (secondo l'estratto dalle tabelle d'imposta pari-

menti prodotto) risulterebbe che la maggior parte della

rendita imponibile deriva dai ticinesi all'estero.

Considerando in dirülo :

10 -

Giä. nelle leggi tributarie ticinesi di molto ante-

riori alla vigente, e sancito il principio dell'imponibilita

dei ticinesi residenti all'estero. L'art. 3 della legge tri-

butaria 7 dicembre 1863 dispone : «Tutti i ticinesi sono

soggetti all'imposto per la sostanza situata nel Cantone

e per le rendite e,capitali ovunque posti. » Questo ordina-

mento fiscale dipende ed e in certo modo addirittura

imposto daUe speciali condizioni deU'emigrazione nel

Ticino. E, mentre le ~orme federali sul divieto della

doppia imposta hanno sempre dichiarati esenti dall'impo-

sizione i tieinesi residenti nei Canto ni confederati, per

riguardo ai ticinesi residenti aU'estero il diritto federale

si limita ad eseludere l'imposta sugli stabili siti alI'estero

e sulla rendita degli stabili stessi, quando questi beni

sono gia imposti al luogo dove si trovano. Per contro,

il diritto federale ha finora lasciato intatto il diritto deI

Cantone di assoggettare i tieinesi residenti all'estero aUe

imposte in patria per la loro sos:tanza mobile e la rendita;

e eiö senza indagare se questi beni, in virtil di legge

straniera, siano giä soggetti all'imposta estera e se per

essi questa imposta venga reälmente percepita.

n eoneetto dell'art. 3 delle Iegge tributaria deI 1863

fu ribadito dall'art. 6 della legge deI 4 dieembre 1894,

nel quale, premesso (art. 6 a) che soggetti al pagamento

dell'imposta sulla rendita «sono tutti eoloro ehe hanno

domicilio nel Cantone », vien detto: « 1 ° Sono eonsiderati

« come domiciliati tutti i ticinesi e eonfederati iseritti

nei eataloghi elettorali. » In relazione a questo disposto

sta l'art. 10 al. 20 deI deereto legislativo 15 gennaio 1894

in modificazione della legge 5 dieembre 1892 sulla

eompilazione dei cataloghi civici, il quale diehiara:

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« Devono essere iscritti in catalogo i cittadini e confe-

» derati ehe hanno raggiunto reta di anni 20, e ehe da

»tre mesi mantengono il loro domieilio nel Comune,

»ed i cittadini tieinesi all'estero ehe fanno parte di un

}) fuoco iscritto sul registro dei fuoebi deI Comune mede-

» simo .•. » Questo disposto ha la sua base costituzionale

nel decreto di riforma costituzionale deI 16 giugno 1893,

il quale, in modificazione delI'art. 33 della Costituzione

ticinese, dispone: «I ticinesi residenti all'estero. ehe

» fanno parte di un fuoco iscritto sul registro dei fuoebi

» di un Comune deI Cantone, esercitano il diritto di vota

» in detto Comune, salvo i casi di esclusione previst i

II dalla Iegge.» Questa iserizione nel registro dei fuoehi

fu, in oeeasione della nota vertenza Lepori, ritenuta dal

Consiglio di Stato obbligatoria e indipendente dalla

volontä dell'attinente. E questo modo di vedere, non

eondiviso dal Tribunale di Appello tieinese (sentenza in

causa Lepori 23 marzo 1897, Giurisprudenza patria

97 p. 321 e seg.), fu approvato dal Consiglio federale, il

quale diebiarava espressamente (decisione 31 agosto

1897 nella causa Lepori, Giurisprudenza patria 1897

p. 775 e seg.), ehe il domicilio politieo dei cittadini tiei-

nesi residenti all'estero essendo un domieilio legale, e

coereitivo, per eui il tieinese all'estero non puö rinun-

ciarvi. Donde segue ehe tutti i tieinesi devono essere

iscritti in un registro dei fuoebi nel Tieino e, ove ab-

biano diritto di voto, in un catalogo elettorale ehe sani,

di regola, quello delluogo di attinenza.

Al disposto delI'art. 6 lett. a § 10 precitato della legge

tributaria deI 1894 e pure insito il concetto che i ticinesi

residenti all'estero soggiaciono, per la sostanza e la ren-

dita, alle imposte ticinesi e eiö per la ragione legislativa

ehe, malgrado la loro assenza, i rapporti di questi citta-

dini colloro paese d'origine non eessano. Nella sentenza

10. aprile 1907 (RU 23 p. 456 e seg.) il Tribunale federale,

esaminando la costituzionalitä di siffatto sistema, dopo

aver dichiarato ehe il quesito di sapere, se la radiazione

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Staatsrecht.

di un attinente tieinese dal registro dei fuoehi e dai cata-

loghi elettorali dipenda dalla sua volonta, e quesito di

mero diritto eantonale e sfugge all'indagine deI Tribunale

federale, rileva (motivo 30 p. 463 1. c.): « Il solo mezzo

» ehe rimarrebbe per far ammettere il rieorso » (Lepori)

» sarebbe quello di dimostrare ehe il disposto delI'art. 6

» lett. a § 10 della legge tributaria eantonale, ehe obbliga

» ogni eittadino iseritto nei eataloghi elettorali deI Can-

» tone al pagamento delle imposte in genere sulla sostanza

» e la rendita, eontiene, in se stesso, una norma eontraria

» aHa Costituzione federale. Una simile argomentazione

» apparirebbe pero a prima vista infondata. In quanta

» ehe e noto ehe la Costituzione federale non saneisce altri

» limiti aHa legislazione dei Cantoni in materia d'imposta

» ehe quelli risultanti dal divieto di doppia imposizione

» tra Cantone e Cantone. Nel resto, le autorita eantonali

» sono pienamente libere e sovrane di determinare le

» basi e le condizioni delloro sistema tributario e possono

» quindi far dipendere l'obbligo al pagamento dei pubblici

» tributi dei propri attinenti dal domieilio politico anzi

» ehe dal domieilio in senso ordinario. »

20 -

L'art. 17 lett. a § 10 deHa vigente legge tributaria

(v. stato di fatto lett. a) null'altro e ehe una redazione

piil aeeurata delI'art. 6 lett. a § 10 deHa legge anteriore,

eome quella ehe, piil precisamente, esprime il eoncetto,

ehe l'imponibilita dei ticinesi residenti all'estero per la

sostanza e la rendita e un obbligo inerente aHa loro qua-

lita di attinenti ticinesi, doeumentata dalla loro iserizione

nei registri dei fuoehi e nei eataloghi civici (cfr. la tesi di

laurea dei Dott. Torrieelli sulla istituzione deI fuoeo nel

Cantone Ticinop. 144 e seg). E bensi vero ehe siffatto

disposto pone alla base dell'ordinamento fiseale ticinese

un principio tributario diverso da quello eomunemente

aceettato; sostituisee, eioe, nei limiti della legge, il

principio delI'attinenza 0 dell'origine a quello deI domi-

eilio; in altri termini, erea per gli attinenti ticinesi resi-

denti all'estero un domicilio fittizio. Ma, per i motivi

Gleichheit vor dem Gesetz. N° 49.

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esposti nella sentenza Lepori 10 aprile 1897, cio non pub

essere considerato come anticostituzionale. II Tribunale

federale, da quell'epoca in poi, non e andato piil oltre

nell'applieazione dei divieto della doppia imposta nei

rapporti internazionali. Non mancherebbe invero qualehe

ragione in favore delia tesi di estendere ai rapporti inter-

nazionali i prineipi aeeolti in materia intercantonale.

Si potrebbe, ad. es., addurre ehe gJi oneri fiseali sono nel

frattempo ereseiuti ovunque in larga misura. Ma siffatta

estensione supporrebbe anzitutto la reeiproeita dei

paesi esteri 0, almeno, una certa uniformita, se non asso-

luta, relativa deUe diverse legislazioni; eondizioni queste

dalle quall si e aneora assai diseosti, forse piil diseosti

aneora ehe all'epoea da cui data il preeitato giudizio dei

Tribunale federale neUa causa Lepori. Non esiste quindi

motivo suffieiente per dissentire da quella sentenza.

30 -

Per quanto e dell'addebito, ehe l'art. 171ett. a

§ 10 della vigente legge tributaria ticinese costituisca

una violazione delI'art. 4 CF, eome quelIo ehe saneirebbe

una disparita di trattamento tra ticinesi domieiliati nei

Cantoni eonfederati e quelli residenti all'estero, oceorre

anzitutto rilevare, ehe Ia eombinazione deI prineipio deI

domieilio eon quello dell'attinenza in tema fiscale e giu-

stifieata nel Cantone Ticino dalla speciale intimita dei

rapporti ehe gli emigranti tieinesi eonservano eolloro can-

tone di origine e le sue istituzioni. Anehe l'elettorato, ehe

la legislazione eantonale eonferisee ai ticinesi all'estero,

e una partieolarita· di questo Cantone e sta in eonnes-

sione indissolubile colla loro imponibilita nel Cantone, e

questo sistema fu diehiarato compatibile eolla Costitu-

zione federale dalle Camere federali, le quali aeeordarono

la garanzia federale al decreto eostituzionale precitato

16 giugno 1893. Se, in fatto, questo stato di eose eonduee

ad una disparita di trattamento tra ticinesi residenti al-

l'estero e ticinesi domieiliati in Cantoni confederati, ciö

e dovuto al divieto eostituzionale di doppia imposta. il

quale pero non e operativo di effetti nei rapporti inter-

408

Staatsrecht.

nazionali, vale a dire a favore dei ticinesi all'estero.

D'altro canto, non e dimostrato ehe, nei rapporti di

questi ultimi, il disposto non sia applicato in modo uni-

forme. Dalle diehiarazioni precitate dell'Ufficio eantonale

delle eontribuzioni edel Munieipio di Loearno (v. stato

di fatto lett. E) emerge inveee, ehe l'art. 17 della legge

e applieato normalmente. L'asserzione, ehe i 9/10 dei tiei-

nesi residenti all'estero vadano esenti dall'imposta in

patria vien formalmente eontestata dal Consiglio di

Stato e non oceorrono maggiori indagini su questo punto,

poiehe, eonformemente agli interessi stessi fiscali deI

Canto ne e dei Comuni, bisogna ritenere, ehe l'imposi-

zione sia applieata realmente in modo uniforme e ehe

solo Ie inevitabili diffieolta pratiehe dell'incasso di tributi

verso persone residentt all'estero possano eondurre,

forse, a qualehe disparita di applieazione non voluta,

ma subita.

I rieorrenti obbiettano aneora, ehe il disposto e anti-

quato e piit non eorrisponde alle idee moderne. Ma questo

quesito e di eompetenza cantonale. In altri termini, e

eompito deI Cantone interessato e non delle autorita

federali di adattare Ie sue istituzioni di diritto cantonale

alle idee moderne ed alle eondizioni economiehe dell'e-

poca. La mozione Soldini e Consorti sembra tendere a

questo seopo : ma, eontrariamente a quanta i rieorrenti

asseriscono, essa non mira ad esonerare completamente

gli emigranti ticinesi, ma solo a conseguire « una equa e

sensibile attenuazione dei «tributi» cui sono soggetti.

L'ingerenza di autorita federali in quest'ordinamento

fiscale sarebbe deI resto tanto meno giustificata in quanto

ehe, eome risulta dalla communicazione deI Municipio

di Locarno (v.lett. E qui sopra), la pratiea tende a miti-

gare Ie asprezze deI sistema e ehe, secondo raffermazione

deI Consiglio di Stato, l'abolizione dell'imposta degli

emigranti all'estero avrebbe ripereussione grave sulle

finanze deI Cantone e dei Comuni meno abbienti. Quest'as-

serzione, resa plausibile dall'importanza notoria dell'emi-

1

..

400

grazione ticinese all'estero e eorroborata da un estratto

dal registro tributario deI Comune di Malvaglia~ nel

quale i ticinesi residenti in paese figurano per una

rendita imponibile di 256,200 fchi., quelli all'estero di

320,100 franehi.

Il Tribunale federale pronuncia :

n rieorso e rispinto.

50. Sentenza 21 dicembre 1923

nella causa Gabani contro 'ricino.

Un istituto bancario ehe ha una succursale in un comune

e la sua sede sociale principale in altro, e. considerato come

domiciliato anche in quello agli effetti delI'art. 33 legge

tributaria ticinese 11 dic.1907. Il diffalco dei debiti previsti

da quel disposto deve quindi essere ammesso anche comu-

nalmente.

A. -

La Iegge tributaria 11 dicembre 1907 dispone:

Art. 8 : « Dalla sostanza si deducono i debiti eomprovati

}) verso individui od enti morali, ehe soggiaciono aHa

» imposta sulla sostanza nel Cantone 0 ehe ne sono

» esentuati per legge. »

Questo disposto vale per l'imposta eantonale.

Per l'imposta eomunale Ia Iegge preserive :

Art. 33: « Dalla sostanza si dedueono i debiti verso

» creditori ehe sono' domieiliati e soggiaeiono all'imposta

» eomunale nel Comune. »

E piit sotto:

Art. 40: « Le ditte eommerciali e le societa anonime ed in

» aeeomandita per azioni ehe oltre alla sede, hanno

» sueeursali, agenzie, rappresentanze, eorrispondenti 0

» depositi di merci dove si eompiono operazioni di earatte-

» re eommerciale in altri Comuni, sono colpiti daH'im-

» posta comunale per due terzi nel Comune dove esiste

» Ia sede e per un terzo in parti eguali nei Comuni dove