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49_I_131

BGE 49 I 131

Bundesgericht (BGE) · 1923-01-01 · Deutsch CH
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Staatsrecht.

ist der Stadtkasse von Luzern im Jahre 1921 ein Netto-

ergebnis von rund 650,000 Fr. (nach Abzug aller Un-

kosten, Abschreibungen und der Verzinsung der Anlage-

kapitalien) zugeflossen. Daraus darf man schliessen,

dass hier noch Vermögenswerte vorhanden sind, die sich

in der Rechnung nicht zeigen, und die nach freier Ab-

schätzung gleichfalls auf das Zehnfache des genannten

Nettoertrages angesetzt werden können, d. h. auf zirka

6,5 Millionen Franken. So gelangt man zu einem Aktiven-

betrag, der annähernd das Doppelte der Passiven aus-

macht. Darnach würden die Aktiven der Rekurrentin

ungefähr zu 50 °/0 Reinvermögen darstellen, und es würde

sich daraus ergeben, dass auf die Liegenschaften in

Oberrickenbach Schulden in der halben Höhe ihres

Steuerwertes von 64,000 Fr. zu verlegen sind, ein Er-

gebnis, das auch aus allgemeinen Billigkeitserwägungen

als angemessen betrachtet werden kann. Es würde sich

nicht rechtfertigen, um zu einem genauern R~ultat zu

kommen, die -Rechnung der Rekurrentin etwa durch

Sachverständige nach steuerrechtlichen Grundsätzen

überprüfen zu lassen. Eine solche Expertise könnte zwar

in Einzelheiten genauere Ziffern liefern. Die ent-

scheidende Hauptfrage ist aber immer die Ermessensfrage,

wie dieSteuerkraft als Aktivum berechnet wird, und

hier ergeben sich daraus, dass man ~t einem etwas

höhern oder geringern Prozentsatz kapitalisiert. sofort

Verschiebungen um mehrere' Millionen, denen gegen-

über jene allfälligen Einzelergebnisse einer Expertise

in ihrer Wirkung zurücktreten. Unter diesen Umstän-

den darf der Schuldenabzug auf den Liegenschaften in

Oberrickenbach, auf den die Rekurrentin bundesrecht-

lich Anspruch hat, unbedenklich heute schon auf 50 0/0

festgesetzt werden, in der Meinung, dass das auch für .die

Zukunft gelten soll, solange nicht ganz wesentliche Ver-

änderungen in der allgemeinen finanziellen Lage der

Rekurrentin eintreten.

4. -

Für die eventuelle Beschwerde aus Art. 4 BV

fehlt irgendwelche besondere Begründung.

Doppelbesteuerung. N° 21.

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Demnach erkennt das Bundesgericht :

Der Rekurs wird unter Aufhebung des Entscheides

des Regierungsrates von Nidwalden vom 5. FeblUar

1923 dahin teilweise gutgeheissen, dass bei der Besteue-

rung der Rekurrentin für· ihre Liegenschaften in Ober-

rickenbach vom Steuerwert 50 °/0 Schulden in Abzug

kommen.

21. Sentenza aa giugne 19a5

nella causa Cantone 'l'icine contro U Cantcne dei Grigioni.

Tassa di soggiorno imposta dal Canto ne dei Grigioni ada1cuni

a1patori ticinesi, ehe a scopo di lavoro, soggiornano'nelle a1pi

griglonesi durante due 0 tre mesi d'estate. Sua ammissi-

bilita. -

Lo stato deI Cantone Ticino, non agendo neI caso

quale mandatario dei contribuenti, non ha veste per

chiedere la restituzione degli importi in discorso anche se

fossero stati pagati a torto.

A. -

Nella state deI 1921le Autorita deI Cantone dei

Grigioni reclamavano da un certo numero di' alpatori

domiciliati nel Cantone Ticino, ma recantesi a scopo di

Iavoro, dmante due 0 tre mesi estivi neUe alpi del

Cantone dei Grigioni, una tassa di 5 fchi. (1 fr. per il

permesso di soggiorno, 2 fehl. per tributo personale,

2 fchi. supplemento d'imposta). Quest'ultimo tributo

veniva esatto in virtiI delI'art. 2 della legge fiscale gri-

gionese deI

23 giugno 1918, ehe prevede, in certi

('asi, un supplemento al testatico di 2 fchi.

In seguito a reclamo da parte deI Dipartimento dell'-

Interno ticinese, il Dipartimeuto delle Finanze deI Can-

tone dei Grigioni dava ordine ai suoi organi fiscali di

rimborsare agli alpatori ticinesi soggiornanti alle alpi di

Medels Je tasse percepite.

Senoncbe, eon decreto deI 18 novembre 1921, il Gran

Consiglio deI Cantone dei Grigioni riformava rart. 19

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Staatsrecht.

deI regolamento sulla polizia dei forestieri e determinava

le tasse da percepirsi dai soggiornanti nel modo se-

guente:

10 Sono da solversi ai Commissario distrettuale di

polizia, alratto della coneessione di soggiorno: a) Per

la prima eonsegna deI permesso di soggiorno 2 fehi. 50;

per ogni rinnovaziolle dello stesso 1 fr.

20 AHa polizia locale: per il primo permesso 1 fr.;

per ogni rinnovazione 50 cent.

Con ufficio deI 27 settembre 1922, il Dipartimento

delI'Interno deI Cantone Ticino reclamava di nuovo, al-

legando ehe div,ersi alpeggianti erano stati di nuovo

tenuti a pagare al Cantone dei Grigioni delle tasse da

2 fehl. 50 a 7 fehl. 50 e ehiedeva ehe fossero Ioro rim-

b?rsate. Rispondeva l'Autorita grigione~e, ehe le tasse

di 2 frchl. 50 e. di 1 fr. erano tasse dovute per i1 per-

messo di soggiorno asensi della precitata riforma della

Iegge sulla polizia degli stranieri. L'importo rimanente,

percetto per errore, doveva essere restituito.

Con ufficio del 28 dicembre 1922 il DipartiJnento tici-

nese d~Il'Int~rno protestava poi anche contro la pretesa

tassa di soggIorno stessa, eontraria, a suo modo di vedere

~a pratica federale, che non permetterebbe, a quest~

titolo, ehe un modesto tributo. di cancelleria (SALIS II,

560 e 571). Il Dipartimento delle Finanze deI Cantone

dei Grigioni eontestava questo modo di vedere in base

a~li . arte 8 ~t 19 della nuova legge sulla polizia, ma

diehmrava di dare ordine affinche fosse restituito il

«testatico» pereepito a torto.

~m:a. iI ~lio di· Stato adiva il Piccolo Consiglio

deI Grigiom domandando ehe il decreto 18 novembre

1921 dei Gran Cositzlio grigionese non fosse applicato

a~a . categoria di cittadini ticinesi in discorso; sussidia-

n~te, c~e non fosse applieato almeno per l'esercizio

deI 1927 « nserv~te le ragioni di merlto d~li interessati

da farsl valere In avvEffiire davanti le competenti sedi ».

B. -

Essendosi il Piccol., Consiglio rifiutato di am.

Doppelbesteuerung. N° 21.

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metteIe tali pretese oon' risoluzione deI 3 febbraio u. s.,

il Consiglio di Stato inoltrava l'attuale petizione di diritto

pubblico, colla quale, faeendo capo ai fatti suesposti,

domanda al Tribunale federale di giudicare :

«10 TI decreto 18 novembre 1921 deI Gran Con-

» siglio deI Cantone dei Grigioni non e applieabile agli

» alpatori ticinesi in discorso.

« 20 Le Autoritä. grlgionesi sono tenuto a restituire

» le tasse indebitamente percette. »

Esso afferma : La sentenza 7 ottobre 1922 dei Tribunale

federale nella causa Pennati contro Grigioni (ehe le Au-

torita grigion~i avevano invocato) non e pertinente. Gli

alpatori in questione soggiomano nel Cantone dei Gri-

gioni meno di tre mesi. Non e lecito prelevare tasse di

soggiorno, di polizia e di cancelleria a carico di cittadini

svizzeri gia eol13iti d'imposta nel loro Cantone, per un

soggiorno cosi breve; ciö facendo le Autoritä. grigionesi

violano il divieto costituzionale della doppia imposta. Ad

ogni modo, la tassa di 3 fehl. 50 e eccessiva.

AI ricorso sono annessi i reclami degli interessati ed

i loro permessi di soggiorno.

Co -

Risponde il Piccolo Consiglio in data 8 giugno

u. s. conchludendo per il rigetto della petizione. Contesta

anzitutto la veste attiva dei Consiglio di Stato ticinese,

poiche la riscossione· dei diritti in litigio non tangerebbe

« la sfera di competenza delle Autorita ticinesi » e non

coneernerebbe ehe gli interessati personaImente. Nel

merito alIega: TI rimborso consentito nel 1921 concer.,

neva solo il testatico (Kopfsteuer) e il suo supplemento

e fu concesso dal punto di vista deI divieto della doppia

. imposta. Attualmente si tratta invece di una tassa per

permesso di soggiomo, che non e una imposta e la cui

riscossione non pub .costituire violazione dell'art. 46 CF 1

11 diritto dei Cantoni di assoggettare i soggiornanti ad

una tassa di soggiorno non pub essere revocato in dubbio.

Gli alpatori in discorso esercitano nel Cantone dei Grl-

gione « una professione ed industria». Si e a questo

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Staatsrecht.

titolo ehe sono assoggettati aHa tassa di soggiorno in

eonformita deI nuovo art. 19 della legge sulla polizia

degli stranieri. L'importo di questa tassa non e esagerato

e resta entro limiti eonsentiti dalla pratiea federale, ehe

ha valore di legge finche non sara promulgata queHa

prevista dall'art. 47 CF.

Considerando in diriito :

1. -

La questione dell'ammissibilita deI testatieo a

mente delI'art. 8 deHa legge fiseale grigionese deI 1918,

ventilata nei reclami anteriori, non eoneerne il presente

ricorso, il quale riguarda unieamente il decreto legisla-

tivo 18 novembre 1921 (art. 19 riformato dellal egge

grigionese sulla polizia), vale a dire la tassa di soggiorno

ehe quel deereto ha portato da 1 fr. a 2 fchi. 50 e da

50 cent. a 1 fr.

2° -

Ristretto l'esame entro questi limiti, ehe sono

quelli proposti daHa petizione stessa, Ia questione della

Iegittimazione deI Consiglio di Stato ticinese deve essere

risolta affermativamente per riguardo alla domanda

prineipale eoneernente la non applieabilita agli alpatori

in discorso della disposizione suecitata.

Infatti, quantunque provocato .dagli interessati, l'in-

tervento deI Con~iglio di Stato nel dibattito avviene non

come loro rappresentante, ma eome organo di un C~lll­

tone che si crede leso nei suoi attributi sovrani. L'istanza

deve essere considerata eome' una petizione di diritto

pubblico intesa a dirimere un dissidio di diritto pub-

blico tra Cantone e Cantone a sensi den'art. ·175 eif. 2

OGF concernente una questione interessante la sovra-

nita fiscale di un Cantone. Indarno il convenuto Cantone

dei Grigioni eiö contesta allegando ehe si tratta pura-

mente della tassa di soggiorno. Cosi ragionando esso

incorre in una petitio e principiis, in quanto ehe tale e

precisamente il punto contestato, trattandosi, infatti,

di sapere se Ia tassa stessa sia, per principio, compatibile

. i'

Doppelbesteuerung. N° 21.

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eoll'art. 46 CF; subordinatamente, se neUa misura essa

non eostituisca una doppia imposizione, velata sotto il

nome di una tassa di soggiorno (RU 3 page 5; 16 page

472; 24 I pag. 384 eCCe; recentemente, le sentenze Zurigo

contro Ticino deI 16 maggio 1919 e Zurigo contro St.

Moritz deI 19 febbraio 1921, eons. 2°).

Invece 10 Stato deI Cantone Ticino non e legittimato

per c~iedere la restituzione delle tasse pereette dal con-

venuto, perehe I'attore le reclama, non in base a preeetto

di diritto pubblico, cioe a titolo e a causa di pretesa di

diritto pubblieo, ma in base a prineipi di diritto privato,

peril conto eioe dt>gli interessati e in loro vece. Non si

tratta dunque di un rapporto di diritto pubblieo tra i

eontendenti e l'attore avrebbe a questo riguardo veste

per agire in nome delle persone lese solo in virtu di

mandato, ehe pero nella fattispeeie non fu neanehe in-

vocato (efr. eons. 2 deHa sentenza suceitata neUa causa

Zurigo contro St. Moritz).

La seeonda conclusione e quindi irricevibile in ordine

per mancanza di veste dell'attore.

30 -

Per quanto edella prima, essa tende a far con-

statare ehe il decreto grigionese dei 18 novembre 1921

non e applicabile agli alpatori ticinesi in discorso.

Ne segne ehe, ove la conclusione fosse ammessa,

quegli alpatori non sarebbero meno tenuti a munirsi di

un permesso di soggiorno. n Consiglio di Stato tieinese

non contesta, per tesi, tale obbligazione prevista dal-

rart. 10 cif. 2 deHa legge grigionese suecitata; di modo

ehe gli alpatori in questione non sarebbero, anehe ove

fosse ammessa l'inapplieabilita della Iegge attuale, non-

dimeno assoggettati al pagamento delI' antica tassa di

soggiorno determinata in 1 fr. 40 dal cessato art. 19,00-

porto ehe fu sempre pagato senza protesta fino al 1921.

Esula quindi dall'indagine (Ia quale, per prineipio fon-

damentale di diritto, deve eontenersi nei limiti delle con-

clusioni proposte dalle parti), Ia questione dell'ammis-

sibilita, in via di massOOa, di una tassa di soggiorno di

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Staatsrecht.

fronte al divieto di doppia imposta, questione ehe, deI

resto, se fosse sollevata, avrebbe dovuto esser deeisa

affermativamente, seeondo la giurisprudenza eostante

delle Autoritit federali. Di guisa ehe la sola questione da

risolversi eonsiste nel sapere se. sia ammissibile la tassa

in questione nella sua misura, vale a dire se, dato .l'im-

porto ehiesto ai eontrib.uenti i~ diseor~o, essa non Sla da

eonsiderarsi, malgrado 11 suo tItol0, pmttosto eome una

vera e propria imposta (la quale allora sarebbe vietata

dall'art. 46 CF); anzieehe una tassa di soggiorno, non

impugnabile in base aHa Costituzione federale .. A quest~

riguardo non e i,nfluente la cireosta~a e~e. gl~ alpatorl

non soggiornerebbero nel Cantone deI GngIom ehe due

o tre mesi. Spetta aHa legislazione eantonale di deter-

minare gli estremi della nozione deI soggiorno (tosto

ehe non si tratti deI sempliee passaggio attraverso un

Cantone) entro i Iimiti fissati dalla Costituzione fede-

rale. Ora, la Costituzione federale non determina la du-

rata di dimora oeeorrente a ereare un soggiorno. Basta

ehe si tratti di uno stato di fatto non escludente la no-

zione dei soggiorno e non eostituente aneora quello di

domieilio. Nel easo in esame, e fuori di dubbio ehe gli

alpatori in discorso devono ess~re eonside~ati alme~o

eome soggiornanti e non solo eome persone dl passaggIo,

perehe essi abitano il Cantone· dei Grigioni per tempo

assai lungo -

almeno due mesi -

a scopo di lavoro.

Sulla misura della tassa -

ehe, eome fu detto, e in 80S-

tanza la sola questione da decidersi-oeeorre osservare :

I diritti eonsistono al massimo in una tassa di 2 fchi. 50

da solversi al eommissariato distrettuale e di 1 fr.

aHa polizia loeale. Queste tasse devono essere solute da

ogni alpatore all'inizio della stagione di lavoro. La tassa e

indubbiamente assai elevata; ma non si seorge il motivo

perehe debba essere diehiarata ineompatib~e .eoi ~rin~

cipi eostituzionali di doppia imposta e dl hberta di

dimora. Infatti, per quanto eoneerne l'importo della

tassa di soggiorno e di quella di dimora, in maneanza di

Doppelbesteuerung. No 21.

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legge federale ehe le determini, la giurisprudenza eostante

ha fatto applieazione, per analogia, degli art. 2 e 3 della

legge federale 10 dieembre 1849 sulla durata e le tasse

dei permessi di dimora. Questi disposti fi8sano i relativi

diritti, tutto eompreso, ad un massimo di 6 fehi., senza

distinguere, in modo speeiale, tra il permesso di soggiorno

ed il permesso di dimora (SALIS II 591). In base a questa

pratiea la dottrina prevalente ammette (SALIS II 560 e

BURCKHARDT, pag. 445) ehe il solo limite traeciato in

questa materia aHa liberta dei Cantoni sia. ehe la tassa

per il permesso di soggiorno non superi quella dianzi

menzionata di 6 frehi. seeondo la legge federale 10 di-

eembre 1849; eoneede pero ehe, senza violare aleun

disposto eostituzionale federale, quella tassa di soggiorno

possa essere rinnovata periodieamente (SALIS II 571,

372).

Cio premesso, basta, nella fattispecie, il eonstatare

ehe la tassa di 3 fehi. 50 non sorpassa l'importo massimo

eonsentito, federalmente. per il permesso di soggiorilo.

Ne segue ehe la petizione e, anehe su questo punto, inam-

missibile, dovendosi del resto rilevare ehe l'aumento della

tassa di soggiorno deeretato dai Grigioni puo, in qualehe

modo, essere giustificato dal deprezzamento deI danaro

verifieatosi da parecehi anni.

11 Tribunale jederale pronuncia :

Per quanto ricevibile in ordine, la petizione e respinta

nel merito.

AS 49 I -1923

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