Sachverhalt
Giorgio Mantel, albergatore in Locarno, soggiace
all'imposta ticinese di guerra secondo la Iegge can-
tonale 22 gennaio 1919, la. quale dispone all'art. 4 ehe
le classificazioni sono da farsi
« tenuto ealcolo della
« reale situazione dei contribuenti e applieando i eriteri
« di apprezzamento della sostanza edella rendita pre-
« visti nella vigente legge tributaria.» Seeondo quest'-
ultima legge (dell'll dicembre 1907, art. 8), non sono
defalcabili dalla sostanza ehe i debiti professati dal
contribuente verso individui od enti obbligad all'im-
posta sulla sostanza nel Cantone.
B. -
Con decisione 1° dieembre 1921 la Commissiolle
cantonale di tassazione stabiliva la sostanza imponibile
dei Mantel in 188,600 fchi. e la ßua rendita in 6,400 fchi.
Da questa decisione Mantel si aggravb alla Commissione
cantonale di ricorso allegando: Data I'imperante crisi
nell'industria deg1i alberghi. l'azienda ehe esso gerisce
(Hötel du Lac in Loearno) eben lunSi da} fruttargli
un reddito di annui 6400 fehi. E bensi vero ehe la sua
sostanza e di 200,000 fchi. circa, ma a prescindere da
un debito di 40,000 fchi. (che non e in contestazione).
a detta sostanza sta di fronte un debito ipotecario di
150,000 fchi. professa.to verso rUnione di Banche Sviz-
zere, sede di Locarno. Questo debito di 150,000 fehi.
deve quindi essere defalcato dalla sostanza imponibile.
Il reclamo essendo stato respinto dalla Commissione
di ricorso con decisione 16 marzo 1922, Mantel si aggrava
Doppelbesteuerung. No 45.
391
presso il Tribunale federale chiedendo ehe latassazione
della sua sostanza venga modifieata. defalcandone il
debito di 150,000 fehi. e quella della sua rendita ridotta
da 6400 fchi. a 4000 fchi. Il ricorrente investe la de-
cisione di incostituzionalitä. in generale ed in parti-
colare. diincompatibilitä. coll'art. 4 CF.
C. -
Nella sua risposta al ricorso la Conmlissione
allega: Quanto all'importo della rendita. si tratta di.
un puro apprezzamento, poiehe Ia crisi degli alberghi
fu diversa in intesitä. da regione a regione, da albergo
ad alb ergo. La tassazione si riferisce all'esercizio fiscale
deI 1919. In quest'anno rUnione di Banehe Svizzere
non aveva ancora sede od agenzia in Locarno. Cib es-
sendo, il debito ipotecario professato verso un ente ehe
nel 1919 aveva il suo domicilio in altro Cantone, non
puö essere dedotto (art. 4 legge speciale sull'imposta
di guerra, art. 8 Iegge trib. comune).
Dietro speciale richiesta, il ricorso fu comunicato
anche al Consiglio di Stato deI Cantone Ticino, il quale
conchiuse per il rigetto affermando in sostanza: Ii
principio secondo il quale sono defalcabili solo i debiti
professati verso persone od enti obbligati all'imposta
nel Cantone e antieo diritto tributario ticinese e ne
costituisce uno dei punti cardinali. E importante 80-
pratutto perehe, secondo l'art. 35 della legge tributaria
comune, esso vale anche nei riguardi dell'imposta co-
munale, tra Comune e Comune. Se si ammette Ia de-
duzione dei debiti sugli stabili quando i crediti eorres-
pondenti non sono soggetti ad imposta nello Stato e
nel Comune, una parte deI valore della sostanza stabile,
ehe potrebbe essere anche la parte maggiore, sfuggirebbe
all'imposta. Non si comprende come il ricorrente possa
invocare l'art. 4 CF. Non esiste disparitA di trattamento.
Se per effetto di uu debito, il cui importo non e dedu-
cibile seeondo una Iegge ehe e applicata indistintamente
a tutti i cittadini, Mantel viene effettivamente colpito
per una riechezza ehe non possiede, esso· deve essere
,392
Staatsrecht.,
considerato eome eon,tribuente per . eonto dei ereditori
ehe domiciliati in . altro Cantone, 10 Stato tieinese non
pu6 assoggettare direttamenteall~imposta~L'Unione
di Banehe Svizzere ha il suo domi<;illo in' altJ;'o Cantone.
dove soggiaee all'imposta. E benst vero ehe h~ due
suecursali nel Tic.ino,a Loearno ed a Lugano. Ma
esse vi pagano imposta per soli 900,000 fehi. di sostanza
mobile, eioe,per .una minima parte dei erediti ehe esse
posseggono verso persone
domi~iliate nel
,c.:anton~.
Se fosse alnmissibile. la tesi deI riceorrente, scompan-
rebbero par~cehi milioni di enti impombili. ~ ~ostegn~
deUa sua tesi, .ehe dichiara affatto eompatIbile 'eogb
art. 4 e 46 CF, il Consiglio di Stato. invoea le sentenze
deI Tribunale federale nelle cause Vicques contro Berna
dell'8 febbraio 1905, Curti del30settembre 1881 e Bau-
mann deI 23 aprile 1880.
Erwägungen (3 Absätze)
E. 10 -
Sul primo punto (riduzione della rendita da
6400 fchi. a 4000 fchi.) il gravame per diniego di gius-
tizia e manifestamente infondato. Che per il proprieta-
rio 0 gerente dell'Hotel du Lac una tassazione ~ 6~0 fe~i.
di rendita sia eosl esagerata da, sembrare arbitrana,
non e verosimile" e il ricorrente non l'ha dimostrato.
Il ricorso non contiene neanche un prineipio di prova
ehe nel 1919, anno cui l'imnosta di guerra si riferisce,
esso non abbia conseguito Ia,modesta rendita di 6400 fchi.
. 20 -
Per quanta edella deducibilitil deI debito ipo-
tecario di 150,000, fehi. (questo: importo non e contes-
tato, come tale, ne dal Consiglio di Stato ne dallJ:!. Com-
missione di ricorso), non oeeorre ricercare se, nel 1919,
eioe . nell'anno al quale l'imposta. di guerra si riferisce.
l'Unione di Bauche Svizzere con domicilio central~ nella
Svizzera interna '. aveva, gia· una sede . secondaria nel
Cantone soggetta alnntposta
can:to~ale.
Infatt~.
~e
essa l'aveva." il debit<> .. · sarebbe,da defalcars1
1ß
forza dell'art. 8
deHa~, J,egge; triputaria comune e 4
Doppelbesteuerung. N° 45.
393
della legge speciale. Se invece non l'aveva. la defal-
eazione deve essere. pronunciata in base aHa
giuris~
prudenza deI Tribunale federale gia sancita in diversi
easi (sentenze nelle cause Zufferey contro Vallese e Meyer
contro Ticino delI 0 Iuglio u~ s. ecc.), nei qualiil Tribunale
federale ha dichiarato essere ineompatibile eoll'art. 46
al. 2 CF UD disposto che in materia d'imposta sulla
sostanza limiti Ia . defalcazione d,ei debiti deI eontri-
buente a quelli professati verso persone 0 enti obbli-
gati all'imposta nel Cantone. I motivi della sentem;a,
Meyer eontro Tieino, deI 10 lugJio u. s. applicabili anehe
alla fattispeeie, sono i seguenti :
« a) Astregua della giurisprudenza deI Tribunale
« federale i erediti. compresi quelli garantili da pegno
« immobiliare, sono da assegnarsi alla sostanza mobiliare
« e vanno soggetti all'imposta deI Iuogo dove e domiei-
Cl liato il creditore. Ne segue· che al' Cantone ove dimora
« il debitore e dove giace il pegno non spetta diritto
« qualsiasi ad imporli. Equesto principio ammesso
« gia dal Consiglio federale (risoluzione 28 ottobre 1864
« neUa eausa Paris e 18 luglio 1866 nella causa Tavel)
«e che il Tribunale federale ha eostantemente consi-
« derato eome nonna
fondam~lltale nelle questioni
« intereantonali di doppia imposta (cfr. ad es. RU 4
« p. 338 motiv<) 20; p. 529; 5 p. 150; 6 p. 345; 9 p. 16;
« 41 I p. 181 e 187). 'Da questa nonna risulta anzitutto
« ehe ilcreditore dimorante in. altro CMtOlle non puo
« essere assoggettato all'imposta nel Cantone di domicilio
« deI debitore. Ma essa mira, inoltre, a salvaguardare
« il debitore da un aggravio ingiustificato. In altri ter-
« mini: se detta norma libera il creditore domiciliato
({ in altro Cantone da una doppia i~posta. cio non
« deve avvenire a carico deI debitore domieiliato nel
« Cantone dove giace il pegno. Per soddisfare 8H'art. 46
« al. 2 CF non basta quindi ehe H Cantone di domi-
({ eilio deI debitore si astenga dall'imporre H, creditore
« e rispetti in tal modo Ia sovranita .fiscale del Cantone di
Staatsrecht.
« domicilio: occorre, inoltre,che rinunci a pretendere
«l'importo fiscale, ehe gli sfugge, dal debitore soggetto
« alla sua sovranita. Esso e tenuto,. in altri termini,·
«a defalcare . d311a sostanza di quest'ultimo i debiti
« anche se professati di fronte ad un ereditore domici-
« Iiato in altro Cantone. Decidendo altrimenti si giunge-
(I rebbe, praticamente, a rendere il debitore responsabile.
« a guisa di un terzo. di un importQ non dovuto dal
« creditore a1 Cantone dove giace 10 stabile ipotecato,
« inasprimento questo dell'onere fiscale deI debitore
« ehe si appalesa inconciliabile coll' art. 46. poiche cos-·
« tituisce vioiazione deI divieto di doppia imposizione
« nei rapporti intercantonali.))
« b) Questa. soluzione che e, come fu detto, una eon-
{(seguenza. Iogica e necessaria della norma di diritto
« federale secondo 1a quale, nei rapporti intercantonali,
« Ia sovranita fiscale spetta al Cantone di domicilio
(I deI creditore. non e in urto neanehe con altre sen-
I(tenze, che pur non concernendo direttamente l'ipotesi
(I deI caso, sono dirette ad interpretare l'art. 46 CF e
{(a determinarne il contenuto giuridico. Nella sentenza
« Bucher e Durrer 16 maggio 1878 (RU 4 p. 333 e seg.) il
«Tribunale federale ravvisa una viola,zione della so-
l(vranita fiscale deI Cantone di domieilio deI creditore
« ipotecario nel tentativo fatto dal Cantone di domicilio
« deI debitore di assoggettar~ i crediti aIl'imposta sulla
« sostanza nella persona di quest'ultimo. Nella sentenza
« Hauser (RU G p. 348) il Tribunale· federale, nuova-
~(mente dietro ricorso deI debitore ipotecario, diehiara :
« In base al divieto costituzionale di doppia imposta
(I non e lecito al Cantone di domicilio deI debitore ipo-
« tecario di esigere da questi, in quallta di proprietario
« deI fondo, il pagamento dell'imposta; e ciö neanche
« ove il debitore. secondo la legislazione interna canto-
\{ nale, non fosse da considerarsi che come rappresen-
(I tante deI ereditore, vale a dire dovesse solvere l'im-
I(posta, non per proprio conto. ma a spese deI creditore
Doppelbl".steuerung. N° 45.
395
« e . gli . fosse lecito dedurla dall'interesse ipotec1lfio.
« Questa giurisprudenza, ehe fu applica,ta anche in
« altri casi (sehtenza Stadlin, RU 4, p. 526). il Tribunale
« federale ha pure mantenuto nella causa piiJ. recente.
« Hautle contro Appenzello Esteriori, dichiarando; .La
« quota d'imposta corrispondente al credito ipotecarionon
« pUD essere messa, a carico deI proprietario dello stabile
« anchequando secondo il diritto cantonale qllesti
« avesse la· facoita di dedurla daU'interesse ipotecario.
« Decidendo altrimenti l'imposta finirebbe per cadere
« a carico del debitore proprietario dello stabile poiche.
« secolldo il diritto federale, il creditore ipotecario non
« ha l'obbligo di lasciarsela imputare sugli interessi
« ecc. (RU 43 I p. 196, motivo 20). II
« c) Indarno obbietta il Consiglio di Stato deI Cantone
« TicillO che la decisione che precede e inconciliabil~
« colla sentenza deI Tribunale federale nella causa,
« Comune di Vicques contro Berna dell'8 febbraio 1005
« (RU 31 I p. 45) ed altre simili. Quella sentenza non
« h3 valore pregiudiziale dall'attuale perche .. diverse
{(ne sono in punti essenziall le condizioni difa,tto. III
« quel caso si trattava dell'imposta jondiaria, chiesta
« al debitore ipotecario, e non, come nel caso in esame.
« di un'imposta ehe porta sull'insieme della sostanza,
« Ma anche a prescindereda questa differenza di fatto,
« la selltenza Vicques e basata ancora sulla massima
« della sovranita illimitata deI Cantone dove si trova
« 10 stabile. Ma la giurisprudenza pift recente deI Tri-
« bunale federale ha essenzialmente ristretta quella
« sovranita a favore deI Cantone di domicilio deI cre-
« ditore ed ha delimitato gli attributi dei Cantoni in
{(conflitto in un modo che meglio soddisfa al prineipio
« dell'art. 46 al. 2 CF ed ai legittimi interessi delle parti. »
30 -
Da quanta preeede risulta ehe, nei rappofti inter-
canlonali, il principio insito neU'art. 8 deUa legge tri~
butaria ticinese, secondo il quale la defalcazione dl
debiti e limitata a quelli di eui il creditore sia obbliga~o
A": 'tB T -
1\:\22
396
Staatsrecht.
ruI'imposta sulla sostanza nel Canf:one, e ineompatibile
eoll'art. 46 al. 2 CF. Dedotta da quest<> disposto,l'attuale
deeisione, ehe ha· tratt<> solo ai rapporti intercantonali,
non vale nei rapporti intereomunali, vale a dire tra
Comune e Comune (v. risposta deI Consiglio di Stato).
Nei rapporti internazionali la questione, ehe non e
da decidersi nel easo in esame, rimane riservata.
Epossibile ehe questa decisione di prineipio causi
qualche perturbazione nel sistema fiscale ticinese, come
rilevail Consiglio di Stato e come aveva giS. rilevato
il Consiglio di Stato deI Cantone di Vallese nella causa
analoga Zuffere.y. Ma siffatte eo~siderazioni di oppor-
tunits. non ponno prevalere sulle ragioni di diritto
sopraindicate. DeI resto, Ie ripereussioni della sentenza
sul sistema fiscale cantonale appaiono di· molto mitigate
peril fatto ehe, eome e detto piu soprs.y essa non trova
applicazione nei rapporti comunali.
E. 11 Tribunale /ederale pronuncia : Per quanto concerne la tassazione della sostanza il ricorso e ammesso. Dalla sostanza deI ricorrente deve qui~di essere dedotto il debito ipotecario di 150,OOO.fchi.verso l'Unione di Banche Svizzere. Il ricorso e respinto per quanto ha tratt 0 aHa rendita Doppelbesteuerung. N° 46.
46. Urteil vom 14. Oktober 1929 i. S. Bra.nn A.-G. - gegen Landessteuerkommjssjon Appenzell A.-Bh. 397 Beschwerde aus Art. 46 Abs. 2 BV. Rekursfähige kantonale Entscheide. Bestimmung eines kantonalen Steuerge- setzes, wonach Begehren um Ermässigung der bisherigen Einschätzung für das neue Steuerjahr bis zum August des laufenden Jahres einzureichen sind. Die daraus sich ergebende Folge, dass das Ergebnis eines mit dem Ka- lenderjahr zusammenfallenden Geschäftsjahres erst im zweitfolgenden Jahre für die Steuereinschätzung berück- sichtigt werden kann, verstösst nicht gegen das Doppel- besteuerungsverbot, auch dann nicht, wenn für die Ein- schätzung in den übrigen Kantonen, wo das Unternehmen noch Niederlassungen hat, auf eine andere Geschäfts- periode abgestellt wird. A. - Nach der Vollziehungsverordnung zum Steuer-· gesetz von Appenzell A.-Rh. findet eine eigentliche Selbsttaxation der Pflichtigen nicht statt, wohl aber, und zwar im Herbst jedes Jahres, eine amtliche Revision der Steuerregister mit Wirkung für das folgende Jaht. Nur diejenigen Pflichtigen, deren Ansätze verändert werden, ·erhalten eine Taxationsanzeige, wobei innert
E. 14 Tagen der Rekurs an den Regierungsrat ergriffen werden kann (§ 4). In § 5 Vollziehungsverordnung ist bestimmt: ((Wünscht ein Steuerpflichtiger eine Re- duktion seines Steueransatzes für das neue Steuerjahr, so hat er sein Gesuch bis Ende August dem Haupt- mannamte einzureichen. Wird diese Frist versäumt, so kann nachher eine Veränderung des Ansatzes nur dann vorgenommen werden, wenn die Vermögens- und Erwerbsverhältnisse erheblich andere geworden sind.» B. - Die Rekurrentin Firma Brann A.-G., hat ihren. Hauptsitz in Zürich. Sie betreibt Warenhäuser in Zürich und in verschiedenen anderen Kantonen~ Eine solche Niederlassung findet sich auch in Herisau. Für das Steuerjahr 1921 wurde die Rekurrentin in Herisau auf 60,000 Fr. Vermögen und 8000 Fr. Einkommen
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
390
Staatsrecht.
45. Sentenza. ~2 settembre 1922 nella causa
Mantel contro 'ricino.
Ove la legge tributaria eantonale dispone ehe un debito e
diffaleabile dalla sostanza deI contribuente quando il credi-
tore soggiace alt' imposta nel Cantone, tale principio e,
in forza dell'art. 46 aI. 2 CF, applicabile, intercantonal-
mente, anche se il creditore dimora in altro cantone. Cio
vale anche nei rapporti dell'imposta ticinese di guerra.
A. -
Giorgio Mantel, albergatore in Locarno, soggiace
all'imposta ticinese di guerra secondo la Iegge can-
tonale 22 gennaio 1919, la. quale dispone all'art. 4 ehe
le classificazioni sono da farsi
« tenuto ealcolo della
« reale situazione dei contribuenti e applieando i eriteri
« di apprezzamento della sostanza edella rendita pre-
« visti nella vigente legge tributaria.» Seeondo quest'-
ultima legge (dell'll dicembre 1907, art. 8), non sono
defalcabili dalla sostanza ehe i debiti professati dal
contribuente verso individui od enti obbligad all'im-
posta sulla sostanza nel Cantone.
B. -
Con decisione 1° dieembre 1921 la Commissiolle
cantonale di tassazione stabiliva la sostanza imponibile
dei Mantel in 188,600 fchi. e la ßua rendita in 6,400 fchi.
Da questa decisione Mantel si aggravb alla Commissione
cantonale di ricorso allegando: Data I'imperante crisi
nell'industria deg1i alberghi. l'azienda ehe esso gerisce
(Hötel du Lac in Loearno) eben lunSi da} fruttargli
un reddito di annui 6400 fehi. E bensi vero ehe la sua
sostanza e di 200,000 fchi. circa, ma a prescindere da
un debito di 40,000 fchi. (che non e in contestazione).
a detta sostanza sta di fronte un debito ipotecario di
150,000 fchi. professa.to verso rUnione di Banche Sviz-
zere, sede di Locarno. Questo debito di 150,000 fehi.
deve quindi essere defalcato dalla sostanza imponibile.
Il reclamo essendo stato respinto dalla Commissione
di ricorso con decisione 16 marzo 1922, Mantel si aggrava
Doppelbesteuerung. No 45.
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presso il Tribunale federale chiedendo ehe latassazione
della sua sostanza venga modifieata. defalcandone il
debito di 150,000 fehi. e quella della sua rendita ridotta
da 6400 fchi. a 4000 fchi. Il ricorrente investe la de-
cisione di incostituzionalitä. in generale ed in parti-
colare. diincompatibilitä. coll'art. 4 CF.
C. -
Nella sua risposta al ricorso la Conmlissione
allega: Quanto all'importo della rendita. si tratta di.
un puro apprezzamento, poiehe Ia crisi degli alberghi
fu diversa in intesitä. da regione a regione, da albergo
ad alb ergo. La tassazione si riferisce all'esercizio fiscale
deI 1919. In quest'anno rUnione di Banehe Svizzere
non aveva ancora sede od agenzia in Locarno. Cib es-
sendo, il debito ipotecario professato verso un ente ehe
nel 1919 aveva il suo domicilio in altro Cantone, non
puö essere dedotto (art. 4 legge speciale sull'imposta
di guerra, art. 8 Iegge trib. comune).
Dietro speciale richiesta, il ricorso fu comunicato
anche al Consiglio di Stato deI Cantone Ticino, il quale
conchiuse per il rigetto affermando in sostanza: Ii
principio secondo il quale sono defalcabili solo i debiti
professati verso persone od enti obbligati all'imposta
nel Cantone e antieo diritto tributario ticinese e ne
costituisce uno dei punti cardinali. E importante 80-
pratutto perehe, secondo l'art. 35 della legge tributaria
comune, esso vale anche nei riguardi dell'imposta co-
munale, tra Comune e Comune. Se si ammette Ia de-
duzione dei debiti sugli stabili quando i crediti eorres-
pondenti non sono soggetti ad imposta nello Stato e
nel Comune, una parte deI valore della sostanza stabile,
ehe potrebbe essere anche la parte maggiore, sfuggirebbe
all'imposta. Non si comprende come il ricorrente possa
invocare l'art. 4 CF. Non esiste disparitA di trattamento.
Se per effetto di uu debito, il cui importo non e dedu-
cibile seeondo una Iegge ehe e applicata indistintamente
a tutti i cittadini, Mantel viene effettivamente colpito
per una riechezza ehe non possiede, esso· deve essere
,392
Staatsrecht.,
considerato eome eon,tribuente per . eonto dei ereditori
ehe domiciliati in . altro Cantone, 10 Stato tieinese non
pu6 assoggettare direttamenteall~imposta~L'Unione
di Banehe Svizzere ha il suo domi<;illo in' altJ;'o Cantone.
dove soggiaee all'imposta. E benst vero ehe h~ due
suecursali nel Tic.ino,a Loearno ed a Lugano. Ma
esse vi pagano imposta per soli 900,000 fehi. di sostanza
mobile, eioe,per .una minima parte dei erediti ehe esse
posseggono verso persone
domi~iliate nel
,c.:anton~.
Se fosse alnmissibile. la tesi deI riceorrente, scompan-
rebbero par~cehi milioni di enti impombili. ~ ~ostegn~
deUa sua tesi, .ehe dichiara affatto eompatIbile 'eogb
art. 4 e 46 CF, il Consiglio di Stato. invoea le sentenze
deI Tribunale federale nelle cause Vicques contro Berna
dell'8 febbraio 1905, Curti del30settembre 1881 e Bau-
mann deI 23 aprile 1880.
Considerando in diritto :
10
-
Sul primo punto (riduzione della rendita da
6400 fchi. a 4000 fchi.) il gravame per diniego di gius-
tizia e manifestamente infondato. Che per il proprieta-
rio 0 gerente dell'Hotel du Lac una tassazione ~ 6~0 fe~i.
di rendita sia eosl esagerata da, sembrare arbitrana,
non e verosimile" e il ricorrente non l'ha dimostrato.
Il ricorso non contiene neanche un prineipio di prova
ehe nel 1919, anno cui l'imnosta di guerra si riferisce,
esso non abbia conseguito Ia,modesta rendita di 6400 fchi.
. 20 -
Per quanta edella deducibilitil deI debito ipo-
tecario di 150,000, fehi. (questo: importo non e contes-
tato, come tale, ne dal Consiglio di Stato ne dallJ:!. Com-
missione di ricorso), non oeeorre ricercare se, nel 1919,
eioe . nell'anno al quale l'imposta. di guerra si riferisce.
l'Unione di Bauche Svizzere con domicilio central~ nella
Svizzera interna '. aveva, gia· una sede . secondaria nel
Cantone soggetta alnntposta
can:to~ale.
Infatt~.
~e
essa l'aveva." il debit<> .. · sarebbe,da defalcars1
1ß
forza dell'art. 8
deHa~, J,egge; triputaria comune e 4
Doppelbesteuerung. N° 45.
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della legge speciale. Se invece non l'aveva. la defal-
eazione deve essere. pronunciata in base aHa
giuris~
prudenza deI Tribunale federale gia sancita in diversi
easi (sentenze nelle cause Zufferey contro Vallese e Meyer
contro Ticino delI 0 Iuglio u~ s. ecc.), nei qualiil Tribunale
federale ha dichiarato essere ineompatibile eoll'art. 46
al. 2 CF UD disposto che in materia d'imposta sulla
sostanza limiti Ia . defalcazione d,ei debiti deI eontri-
buente a quelli professati verso persone 0 enti obbli-
gati all'imposta nel Cantone. I motivi della sentem;a,
Meyer eontro Tieino, deI 10 lugJio u. s. applicabili anehe
alla fattispeeie, sono i seguenti :
« a) Astregua della giurisprudenza deI Tribunale
« federale i erediti. compresi quelli garantili da pegno
« immobiliare, sono da assegnarsi alla sostanza mobiliare
« e vanno soggetti all'imposta deI Iuogo dove e domiei-
Cl liato il creditore. Ne segue· che al' Cantone ove dimora
« il debitore e dove giace il pegno non spetta diritto
« qualsiasi ad imporli. Equesto principio ammesso
« gia dal Consiglio federale (risoluzione 28 ottobre 1864
« neUa eausa Paris e 18 luglio 1866 nella causa Tavel)
«e che il Tribunale federale ha eostantemente consi-
« derato eome nonna
fondam~lltale nelle questioni
« intereantonali di doppia imposta (cfr. ad es. RU 4
« p. 338 motiv<) 20; p. 529; 5 p. 150; 6 p. 345; 9 p. 16;
« 41 I p. 181 e 187). 'Da questa nonna risulta anzitutto
« ehe ilcreditore dimorante in. altro CMtOlle non puo
« essere assoggettato all'imposta nel Cantone di domicilio
« deI debitore. Ma essa mira, inoltre, a salvaguardare
« il debitore da un aggravio ingiustificato. In altri ter-
« mini: se detta norma libera il creditore domiciliato
({ in altro Cantone da una doppia i~posta. cio non
« deve avvenire a carico deI debitore domieiliato nel
« Cantone dove giace il pegno. Per soddisfare 8H'art. 46
« al. 2 CF non basta quindi ehe H Cantone di domi-
({ eilio deI debitore si astenga dall'imporre H, creditore
« e rispetti in tal modo Ia sovranita .fiscale del Cantone di
Staatsrecht.
« domicilio: occorre, inoltre,che rinunci a pretendere
«l'importo fiscale, ehe gli sfugge, dal debitore soggetto
« alla sua sovranita. Esso e tenuto,. in altri termini,·
«a defalcare . d311a sostanza di quest'ultimo i debiti
« anche se professati di fronte ad un ereditore domici-
« Iiato in altro Cantone. Decidendo altrimenti si giunge-
(I rebbe, praticamente, a rendere il debitore responsabile.
« a guisa di un terzo. di un importQ non dovuto dal
« creditore a1 Cantone dove giace 10 stabile ipotecato,
« inasprimento questo dell'onere fiscale deI debitore
« ehe si appalesa inconciliabile coll' art. 46. poiche cos-·
« tituisce vioiazione deI divieto di doppia imposizione
« nei rapporti intercantonali.))
« b) Questa. soluzione che e, come fu detto, una eon-
{(seguenza. Iogica e necessaria della norma di diritto
« federale secondo 1a quale, nei rapporti intercantonali,
« Ia sovranita fiscale spetta al Cantone di domicilio
(I deI creditore. non e in urto neanehe con altre sen-
I(tenze, che pur non concernendo direttamente l'ipotesi
(I deI caso, sono dirette ad interpretare l'art. 46 CF e
{(a determinarne il contenuto giuridico. Nella sentenza
« Bucher e Durrer 16 maggio 1878 (RU 4 p. 333 e seg.) il
«Tribunale federale ravvisa una viola,zione della so-
l(vranita fiscale deI Cantone di domieilio deI creditore
« ipotecario nel tentativo fatto dal Cantone di domicilio
« deI debitore di assoggettar~ i crediti aIl'imposta sulla
« sostanza nella persona di quest'ultimo. Nella sentenza
« Hauser (RU G p. 348) il Tribunale· federale, nuova-
~(mente dietro ricorso deI debitore ipotecario, diehiara :
« In base al divieto costituzionale di doppia imposta
(I non e lecito al Cantone di domicilio deI debitore ipo-
« tecario di esigere da questi, in quallta di proprietario
« deI fondo, il pagamento dell'imposta; e ciö neanche
« ove il debitore. secondo la legislazione interna canto-
\{ nale, non fosse da considerarsi che come rappresen-
(I tante deI ereditore, vale a dire dovesse solvere l'im-
I(posta, non per proprio conto. ma a spese deI creditore
Doppelbl".steuerung. N° 45.
395
« e . gli . fosse lecito dedurla dall'interesse ipotec1lfio.
« Questa giurisprudenza, ehe fu applica,ta anche in
« altri casi (sehtenza Stadlin, RU 4, p. 526). il Tribunale
« federale ha pure mantenuto nella causa piiJ. recente.
« Hautle contro Appenzello Esteriori, dichiarando; .La
« quota d'imposta corrispondente al credito ipotecarionon
« pUD essere messa, a carico deI proprietario dello stabile
« anchequando secondo il diritto cantonale qllesti
« avesse la· facoita di dedurla daU'interesse ipotecario.
« Decidendo altrimenti l'imposta finirebbe per cadere
« a carico del debitore proprietario dello stabile poiche.
« secolldo il diritto federale, il creditore ipotecario non
« ha l'obbligo di lasciarsela imputare sugli interessi
« ecc. (RU 43 I p. 196, motivo 20). II
« c) Indarno obbietta il Consiglio di Stato deI Cantone
« TicillO che la decisione che precede e inconciliabil~
« colla sentenza deI Tribunale federale nella causa,
« Comune di Vicques contro Berna dell'8 febbraio 1005
« (RU 31 I p. 45) ed altre simili. Quella sentenza non
« h3 valore pregiudiziale dall'attuale perche .. diverse
{(ne sono in punti essenziall le condizioni difa,tto. III
« quel caso si trattava dell'imposta jondiaria, chiesta
« al debitore ipotecario, e non, come nel caso in esame.
« di un'imposta ehe porta sull'insieme della sostanza,
« Ma anche a prescindereda questa differenza di fatto,
« la selltenza Vicques e basata ancora sulla massima
« della sovranita illimitata deI Cantone dove si trova
« 10 stabile. Ma la giurisprudenza pift recente deI Tri-
« bunale federale ha essenzialmente ristretta quella
« sovranita a favore deI Cantone di domicilio deI cre-
« ditore ed ha delimitato gli attributi dei Cantoni in
{(conflitto in un modo che meglio soddisfa al prineipio
« dell'art. 46 al. 2 CF ed ai legittimi interessi delle parti. »
30 -
Da quanta preeede risulta ehe, nei rappofti inter-
canlonali, il principio insito neU'art. 8 deUa legge tri~
butaria ticinese, secondo il quale la defalcazione dl
debiti e limitata a quelli di eui il creditore sia obbliga~o
A": 'tB T -
1\:\22
396
Staatsrecht.
ruI'imposta sulla sostanza nel Canf:one, e ineompatibile
eoll'art. 46 al. 2 CF. Dedotta da quest<> disposto,l'attuale
deeisione, ehe ha· tratt<> solo ai rapporti intercantonali,
non vale nei rapporti intereomunali, vale a dire tra
Comune e Comune (v. risposta deI Consiglio di Stato).
Nei rapporti internazionali la questione, ehe non e
da decidersi nel easo in esame, rimane riservata.
Epossibile ehe questa decisione di prineipio causi
qualche perturbazione nel sistema fiscale ticinese, come
rilevail Consiglio di Stato e come aveva giS. rilevato
il Consiglio di Stato deI Cantone di Vallese nella causa
analoga Zuffere.y. Ma siffatte eo~siderazioni di oppor-
tunits. non ponno prevalere sulle ragioni di diritto
sopraindicate. DeI resto, Ie ripereussioni della sentenza
sul sistema fiscale cantonale appaiono di· molto mitigate
peril fatto ehe, eome e detto piu soprs.y essa non trova
applicazione nei rapporti comunali.
11 Tribunale /ederale pronuncia :
Per quanto concerne la tassazione della sostanza il
ricorso e ammesso.
Dalla sostanza deI ricorrente deve qui~di essere dedotto
il debito ipotecario di 150,OOO.fchi.verso l'Unione di
Banche Svizzere.
Il ricorso e respinto per quanto ha tratt 0 aHa rendita
Doppelbesteuerung. N° 46.
46. Urteil vom 14. Oktober 1929 i. S. Bra.nn A.-G. -
gegen Landessteuerkommjssjon Appenzell A.-Bh.
397
Beschwerde aus Art. 46 Abs. 2 BV. Rekursfähige kantonale
Entscheide.
Bestimmung
eines
kantonalen
Steuerge-
setzes, wonach Begehren um Ermässigung der bisherigen
Einschätzung für das neue Steuerjahr bis zum August
des laufenden Jahres einzureichen sind.
Die daraus sich
ergebende Folge, dass das Ergebnis eines mit dem Ka-
lenderjahr zusammenfallenden Geschäftsjahres erst im
zweitfolgenden Jahre für die Steuereinschätzung berück-
sichtigt werden kann, verstösst nicht gegen das Doppel-
besteuerungsverbot, auch dann nicht, wenn für die Ein-
schätzung in den übrigen Kantonen, wo das Unternehmen
noch Niederlassungen hat, auf eine andere Geschäfts-
periode abgestellt wird.
A. -
Nach der Vollziehungsverordnung zum Steuer-·
gesetz von Appenzell A.-Rh. findet eine eigentliche
Selbsttaxation der Pflichtigen nicht statt, wohl aber,
und zwar im Herbst jedes Jahres, eine amtliche Revision
der Steuerregister mit Wirkung für das folgende Jaht.
Nur diejenigen Pflichtigen, deren Ansätze verändert
werden, ·erhalten eine Taxationsanzeige, wobei innert
14 Tagen der Rekurs an den Regierungsrat ergriffen
werden kann (§ 4). In § 5 Vollziehungsverordnung ist
bestimmt:
((Wünscht ein Steuerpflichtiger eine Re-
duktion seines Steueransatzes für das neue Steuerjahr,
so hat er sein Gesuch bis Ende August dem Haupt-
mannamte einzureichen. Wird diese Frist versäumt,
so kann nachher eine Veränderung des Ansatzes nur
dann vorgenommen werden, wenn die Vermögens- und
Erwerbsverhältnisse erheblich andere geworden sind.»
B. -
Die Rekurrentin Firma Brann A.-G., hat ihren.
Hauptsitz in Zürich. Sie betreibt Warenhäuser in Zürich
und in verschiedenen anderen Kantonen~ Eine solche
Niederlassung findet sich auch in Herisau. Für das
Steuerjahr 1921 wurde die Rekurrentin in Herisau
auf 60,000 Fr. Vermögen und 8000 Fr. Einkommen