Volltext (verifizierbarer Originaltext)
390
Staatsrecht.
45. Sentenza. ~2 settembre 1922 nella causa
Mantel contro 'ricino.
Ove la legge tributaria eantonale dispone ehe un debito e
diffaleabile dalla sostanza deI contribuente quando il credi-
tore soggiace alt' imposta nel Cantone, tale principio e,
in forza dell'art. 46 aI. 2 CF, applicabile, intercantonal-
mente, anche se il creditore dimora in altro cantone. Cio
vale anche nei rapporti dell'imposta ticinese di guerra.
A. -
Giorgio Mantel, albergatore in Locarno, soggiace
all'imposta ticinese di guerra secondo la Iegge can-
tonale 22 gennaio 1919, la. quale dispone all'art. 4 ehe
le classificazioni sono da farsi
« tenuto ealcolo della
« reale situazione dei contribuenti e applieando i eriteri
« di apprezzamento della sostanza edella rendita pre-
« visti nella vigente legge tributaria.» Seeondo quest'-
ultima legge (dell'll dicembre 1907, art. 8), non sono
defalcabili dalla sostanza ehe i debiti professati dal
contribuente verso individui od enti obbligad all'im-
posta sulla sostanza nel Cantone.
B. -
Con decisione 1° dieembre 1921 la Commissiolle
cantonale di tassazione stabiliva la sostanza imponibile
dei Mantel in 188,600 fchi. e la ßua rendita in 6,400 fchi.
Da questa decisione Mantel si aggravb alla Commissione
cantonale di ricorso allegando: Data I'imperante crisi
nell'industria deg1i alberghi. l'azienda ehe esso gerisce
(Hötel du Lac in Loearno) eben lunSi da} fruttargli
un reddito di annui 6400 fehi. E bensi vero ehe la sua
sostanza e di 200,000 fchi. circa, ma a prescindere da
un debito di 40,000 fchi. (che non e in contestazione).
a detta sostanza sta di fronte un debito ipotecario di
150,000 fchi. professa.to verso rUnione di Banche Sviz-
zere, sede di Locarno. Questo debito di 150,000 fehi.
deve quindi essere defalcato dalla sostanza imponibile.
Il reclamo essendo stato respinto dalla Commissione
di ricorso con decisione 16 marzo 1922, Mantel si aggrava
Doppelbesteuerung. No 45.
391
presso il Tribunale federale chiedendo ehe latassazione
della sua sostanza venga modifieata. defalcandone il
debito di 150,000 fehi. e quella della sua rendita ridotta
da 6400 fchi. a 4000 fchi. Il ricorrente investe la de-
cisione di incostituzionalitä. in generale ed in parti-
colare. diincompatibilitä. coll'art. 4 CF.
C. -
Nella sua risposta al ricorso la Conmlissione
allega: Quanto all'importo della rendita. si tratta di.
un puro apprezzamento, poiehe Ia crisi degli alberghi
fu diversa in intesitä. da regione a regione, da albergo
ad alb ergo. La tassazione si riferisce all'esercizio fiscale
deI 1919. In quest'anno rUnione di Banehe Svizzere
non aveva ancora sede od agenzia in Locarno. Cib es-
sendo, il debito ipotecario professato verso un ente ehe
nel 1919 aveva il suo domicilio in altro Cantone, non
puö essere dedotto (art. 4 legge speciale sull'imposta
di guerra, art. 8 Iegge trib. comune).
Dietro speciale richiesta, il ricorso fu comunicato
anche al Consiglio di Stato deI Cantone Ticino, il quale
conchiuse per il rigetto affermando in sostanza: Ii
principio secondo il quale sono defalcabili solo i debiti
professati verso persone od enti obbligati all'imposta
nel Cantone e antieo diritto tributario ticinese e ne
costituisce uno dei punti cardinali. E importante 80-
pratutto perehe, secondo l'art. 35 della legge tributaria
comune, esso vale anche nei riguardi dell'imposta co-
munale, tra Comune e Comune. Se si ammette Ia de-
duzione dei debiti sugli stabili quando i crediti eorres-
pondenti non sono soggetti ad imposta nello Stato e
nel Comune, una parte deI valore della sostanza stabile,
ehe potrebbe essere anche la parte maggiore, sfuggirebbe
all'imposta. Non si comprende come il ricorrente possa
invocare l'art. 4 CF. Non esiste disparitA di trattamento.
Se per effetto di uu debito, il cui importo non e dedu-
cibile seeondo una Iegge ehe e applicata indistintamente
a tutti i cittadini, Mantel viene effettivamente colpito
per una riechezza ehe non possiede, esso· deve essere
,392
Staatsrecht.,
considerato eome eon,tribuente per . eonto dei ereditori
ehe domiciliati in . altro Cantone, 10 Stato tieinese non
pu6 assoggettare direttamenteall~imposta~L'Unione
di Banehe Svizzere ha il suo domi .. · sarebbe,da defalcars1
1ß
forza dell'art. 8
deHa~, J,egge; triputaria comune e 4
Doppelbesteuerung. N° 45.
393
della legge speciale. Se invece non l'aveva. la defal-
eazione deve essere. pronunciata in base aHa
giuris~
prudenza deI Tribunale federale gia sancita in diversi
easi (sentenze nelle cause Zufferey contro Vallese e Meyer
contro Ticino delI 0 Iuglio u~ s. ecc.), nei qualiil Tribunale
federale ha dichiarato essere ineompatibile eoll'art. 46
al. 2 CF UD disposto che in materia d'imposta sulla
sostanza limiti Ia . defalcazione d,ei debiti deI eontri-
buente a quelli professati verso persone 0 enti obbli-
gati all'imposta nel Cantone. I motivi della sentem;a,
Meyer eontro Tieino, deI 10 lugJio u. s. applicabili anehe
alla fattispeeie, sono i seguenti :
« a) Astregua della giurisprudenza deI Tribunale
« federale i erediti. compresi quelli garantili da pegno
« immobiliare, sono da assegnarsi alla sostanza mobiliare
« e vanno soggetti all'imposta deI Iuogo dove e domiei-
Cl liato il creditore. Ne segue· che al' Cantone ove dimora
« il debitore e dove giace il pegno non spetta diritto
« qualsiasi ad imporli. Equesto principio ammesso
« gia dal Consiglio federale (risoluzione 28 ottobre 1864
« neUa eausa Paris e 18 luglio 1866 nella causa Tavel)
«e che il Tribunale federale ha eostantemente consi-
« derato eome nonna
fondam~lltale nelle questioni
« intereantonali di doppia imposta (cfr. ad es. RU 4
« p. 338 motiv disposto,l'attuale
deeisione, ehe ha· tratt<> solo ai rapporti intercantonali,
non vale nei rapporti intereomunali, vale a dire tra
Comune e Comune (v. risposta deI Consiglio di Stato).
Nei rapporti internazionali la questione, ehe non e
da decidersi nel easo in esame, rimane riservata.
Epossibile ehe questa decisione di prineipio causi
qualche perturbazione nel sistema fiscale ticinese, come
rilevail Consiglio di Stato e come aveva giS. rilevato
il Consiglio di Stato deI Cantone di Vallese nella causa
analoga Zuffere.y. Ma siffatte eo~siderazioni di oppor-
tunits. non ponno prevalere sulle ragioni di diritto
sopraindicate. DeI resto, Ie ripereussioni della sentenza
sul sistema fiscale cantonale appaiono di· molto mitigate
peril fatto ehe, eome e detto piu soprs.y essa non trova
applicazione nei rapporti comunali.
11 Tribunale /ederale pronuncia :
Per quanto concerne la tassazione della sostanza il
ricorso e ammesso.
Dalla sostanza deI ricorrente deve qui~di essere dedotto
il debito ipotecario di 150,OOO.fchi.verso l'Unione di
Banche Svizzere.
Il ricorso e respinto per quanto ha tratt 0 aHa rendita
Doppelbesteuerung. N° 46.
46. Urteil vom 14. Oktober 1929 i. S. Bra.nn A.-G. -
gegen Landessteuerkommjssjon Appenzell A.-Bh.
397
Beschwerde aus Art. 46 Abs. 2 BV. Rekursfähige kantonale
Entscheide.
Bestimmung
eines
kantonalen
Steuerge-
setzes, wonach Begehren um Ermässigung der bisherigen
Einschätzung für das neue Steuerjahr bis zum August
des laufenden Jahres einzureichen sind.
Die daraus sich
ergebende Folge, dass das Ergebnis eines mit dem Ka-
lenderjahr zusammenfallenden Geschäftsjahres erst im
zweitfolgenden Jahre für die Steuereinschätzung berück-
sichtigt werden kann, verstösst nicht gegen das Doppel-
besteuerungsverbot, auch dann nicht, wenn für die Ein-
schätzung in den übrigen Kantonen, wo das Unternehmen
noch Niederlassungen hat, auf eine andere Geschäfts-
periode abgestellt wird.
A. -
Nach der Vollziehungsverordnung zum Steuer-·
gesetz von Appenzell A.-Rh. findet eine eigentliche
Selbsttaxation der Pflichtigen nicht statt, wohl aber,
und zwar im Herbst jedes Jahres, eine amtliche Revision
der Steuerregister mit Wirkung für das folgende Jaht.
Nur diejenigen Pflichtigen, deren Ansätze verändert
werden, ·erhalten eine Taxationsanzeige, wobei innert
14 Tagen der Rekurs an den Regierungsrat ergriffen
werden kann (§ 4). In § 5 Vollziehungsverordnung ist
bestimmt:
((Wünscht ein Steuerpflichtiger eine Re-
duktion seines Steueransatzes für das neue Steuerjahr,
so hat er sein Gesuch bis Ende August dem Haupt-
mannamte einzureichen. Wird diese Frist versäumt,
so kann nachher eine Veränderung des Ansatzes nur
dann vorgenommen werden, wenn die Vermögens- und
Erwerbsverhältnisse erheblich andere geworden sind.»
B. -
Die Rekurrentin Firma Brann A.-G., hat ihren.
Hauptsitz in Zürich. Sie betreibt Warenhäuser in Zürich
und in verschiedenen anderen Kantonen~ Eine solche
Niederlassung findet sich auch in Herisau. Für das
Steuerjahr 1921 wurde die Rekurrentin in Herisau
auf 60,000 Fr. Vermögen und 8000 Fr. Einkommen