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48_II_139

BGE 48 II 139

Bundesgericht (BGE) · 1913-07-14 · Italiano CH
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Prozessrecht. No 21.

sprochen hat, die Schwierigkeiten tatsächlicher und

rechtlicher Art, die der Prozess bot, und die Wichtig-

keit des Streitgegenstandes und so dann allfällig auch

besondere Bemühungen, die der Klient von seinem An-

walte verlangte, zu berücksichtigen (AS 33 I S. 366;

33 II S. 714, Urteil i. S. Vuille und Dunant gegen Stattel-

mann vom 14. Juli 1913).

Hievon ausgehend ist darauf hinzuweisen, dass

der vorliegende Fall einfacher Natur war, -

das Ur-

teil des Bundesgerichts wurde im wesentlichen beein-

flusst durch die Feststellung der Vorinstanz über den

Beweiswert des ärztlichen Gutachtens, -

und dass

das eingentliche Streitinteresse nur zirka 10,000 Fr.

ausmachte. Ein Grund, wesentlich über die in Art. 222

Abs. 1 OG enthaltenen Taxen hinauszugehen, besteht

unter diesen Umständen nicht. Vielmehr ist das eigent-

liche Honorar mit zirka 300 Fr. jedenfalls reichlich be-

messen. Dazu kommen für zweitägige Zeitversäumnis

je 50 Fr., Billetsauslagen von 54 Fr., Hotelkosten von

zirka 40 Fr., sodass die Rechnung auf 500 Fr. zu redu·

zieren ist.

Markenschutz. No 22.

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VII. MARKENSCHUTZ

PROTECTION DES MARQUES DE FABRIQUE.

22. Sentenza 7 marzo 19Sadella. prima. sezione civile

nella causa Säuberli contm Aeschbaoh.

Contraffazione di marca di fabbrica. -

Elementi distintivi

delle due marche. -

Indennizzo al titolare della marca

contraffatta per concorrenza sieale (art. 48 CO). -

Impiego

abusivo deI nome deI Iuogo di provenienza. -

Determina-

zione deI danno secondo il prudente apprezzamento deI

giudice (art. 43 CO).

La ditta fratelli Säuberli, che tiene una fabbrica di

sigari e sigarette in TeufenthaI, depose il 9 agosto 1913

una marca di fabbrica (No 33,945), composta dalla wla

parola Cl Castello » in lettere grandi. La applica special-

mente, sormontata da una corona ma senz'altra designa-'

zione, sugli involti per pacchi di sigarette.

Il convenuto si rese nel 1918 proprietario di una fab-

brica di prodotti analoghi in Castello S. Pietro nel Ticino,

azienda di poca entita. Nella pubblicita, che subito intra,.

prese, la designazione della ditta « E. Aeschbach, su L

di ..., a Cash'Uo S. Pietro (Ticino) » e apposta al piede

deI disegno, in oscuro, di UD castello medioevale, sul quale

risalta, in bianco, la parola « Castello ». Al disopra:

« Fabbrica di sigari ». Questa inserzione ha subito diverse

metamorfosi. L'indicazione « fabbrica di sigari » fu voltata

in fra.ncese; si aggiunse la specialita di ({ sigarette ll. Le

parole « S. Pietro Ticino » furono messe in lettere chiare

ma piccole nel corpo stesso deI disegno, direttamente

sotto il norne « Castello », che resta scritto in caratteri

grandi e chiari. Cade la menzione della suecessione e vi

si indicano le specialita della casa «(Helle Virginia.

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Markenschutz. N° 22.

Feinste handgearbeitete Cigaretten

aus rein orien-

taUschen Tabaken »).

Il 18 febbraio 1919 Aeschbach deponeva la marea

N° 43,428, composta da un globo (cireondato dalle parole

« marque de fabrique deposee», nel mezzo la parola

« Globus ») ornato da rami di pianta di tabacco in fiore

e sormontato, in nero, dalla silhouette di un castello come

sopra. Nel mezzo deI disegno, a caratteri grandi e bianchi~

Ia parola « Castello »; al di sotto, pure inbianco, ma in

caratteri molto piu pi('coli, « S. Pietro-Ticino». All'in-

earto si trovano altresi diversi involti di sigarette Aesch-

bach. Motivo centralt, in nero, il castello medioevale; aI

di sotto, in lettere meno grandi ma maggiori di quelle

t1ella marca deposta, « S. Pietro-Tessin ». Al di sopra le

pJl'ole

(e fabrique de cigarettes tabac d'orient» e al di

sotto : (e E. Aeschbach ». Due involti portano, in mezzo,

in raratteri dorati e grandi ((Eracos », piu sotto in caratteri

minori « Handarbeit». Le inserzior i sopr3citate furonG

fatte nel maggio deI 1918 e nel gennaio Ifebbraio 1919

nelI' organo ufficiale dei negozianti di tabacco svizzeri

«(Le tabac» che esce in Basilea. Il N° 7 deI 15 febbraio

1919 contiene la marca difabbrica deI convenuto quale

~ deposta e come venne descritta dianzi.

L'azione di Säuberli, tendente aHa eancellazione della

marca Aeschbaeh perebe costituente contraffazione ed

aHa prestazione di UD indenffi?;zo per eoncorrenza sileale,

respinta dal giudiee eantonale (Pretore di Mendrisio), fu

aceolta dal Tribunale federale per i seguenti

Considerandi :

10 -

Non e a torto che l'appellante rimpovera al @udice

di prima grado di aver ignorato 0 miseonosciuto i prin-

cipi fondamentali che, per comune eonsenso, vigono in

materia di imitazione di marche di fabbrica e di concor-

renza sieale. Descrivendo e mettendo a raffronto le due

marche, si e limitato a considerarne i dettagli e le

particolarita di seeondo ordine, anzi ehe dar opera ad

Markenschutz. N° 22.

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estrarne gli elementi essenziali dal punto di vista della

pubblicita, eioe quelli che si impongono agli oeehi ed

alla mente della clientela e ehe, pertanto, Ie devono restare

impressi. L'elemento deeisivo, anzi unico della mt>lea

dell'attrice, e Ia parola « Castello ». Ma sfrondato dagli

aeeessori di mera natura ornamentale, tale e snche il

segno caratteristieo di quella deI convenutG. Il modo in

cui e presentata, in Iettere bianehe piu grandi di tutte Ie

altre, su sfondo nero, la parola « Castelltl » e quella ehe

anche nella marca deI eonvenuto salta agli oechi deI

cliente, di modo ehe nella sua mente restera l'impressione

di aver acquistato dei sigari 0 delle sigarette della marea

« Castello ». A ciö nulla mutano gli ornamenti di dettaglio

ehe il convenuto ha ereduto aggiungervi; essi stanno

piuttosto a dimostrare ehe ha inteso, in modo non

privo di abilita, di sfuggire alle censure, ehe l'sttdee

poteva muoverg]i. Il g]obo ed i rami di piarta di tabaeeo

in fiore, nei quali i1 eonvenuto ravvisa differenziazione

sufficiente, non sono segni earatteristici e debbono essere

ritenuti insignifieanti se si considerano dal punto di vista

del compratore E, eonsiderato nell'insieme della marca,

non appare decisivo neanche il nome deI fabbricante

apposto sugli involueri dei prodotti Aesehbaeh. Sigari e

speeialmente sigarette· vengono comunemente aequistati

dal eonsumatore di dettaglio secondo la loro designazione

di pubblieita (Tumac, Nadir, Star, Helios, Krim, Nimrod,

la Nationale, ece.), non in riguardo al nome deI fabbri-

cante. Sta bene ehe su eerti scatolette il eonvenuto ha

. fatto stampare in lettere visibili la designazione « Eracos »;

ma essa figura solo su due delle pareechie scatole agli atti

e non e contenuta nella marea stessa. Il disegno deI

eastello, che forma la parte centrale della marca querelata,

quantunque oggettivamente potrebbe eostituire diffe-

renziazione non irrilevante delle due marehe, sta a rin-

forzare, non ad attenuare neUa mente deI eliente l'im-

pressione della parola « casteHo ». Se e vero ehe la marea

dell'attriee e solo verbale, mentre quella deI convenuto

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Markenschutz. N° 22.

eontiene elementi figurativi, questa differenza, dal punto

di vista della eontraffazione della marea edella eoneor-

renza sIe ale, non puo eadere in eonsiderazione inmodo

deeisivo perehe essa tende piuttosto a provocare ehe

non ad eliminare Ia possibilitA di un equivoeo. Maggiore

peso potrebbe avere l'indieazione della provenienza

(S. Pietro-Ticino), se essa meglio risaltasse nell'insieme

deUa marea. Ma non e certo a caso e senza intenzione

ehe vi e impressa in caratteri molto meno visibili dell'in-

dieazione centrale e per cosi dire assorbente tutte le

altre « CasteUo». L'atto oggettivamente illedto e Ia

eolpa deI eonvenuto -

ehe dell'illieeita deU'atto fu a phi

riprese avvisato'- essendo pertanto dimostrati, la marea

sua No 43,428 eostituisce una eontraffazione di quella

dell'attriee e l'uso ehe malgrado i moniti di quest'ultima

es so ne ha fatto neUa' sua pubblieitä (involncri, inser-

zioni eee.), un atto illeeito a sensi dell'art. 48 CO.

20 -

Il eonvenuto obbietta anzitutto -ehe egli ha il

diritto di impiegare neUa sua marea il norne deI paese

dove fabbriea i suoi prodotti. Cio e ineontestabile e

l'attrice glie 10 rieonosee esplieitamente. Ma dove Aeseh-

baeh eade in eolpa, si e nel modo in eui fa uso di questa

sua faeoita. In altri termini : .esso eommette atto di

eoneorrenza sleale e si rende eolpevole di imitazione di

marehio altrui usando deI norne deI paese «Castello S.

Pietro » in modo da indurre in errore il eompratore sulla

provenienza della meree, ehe puo essere ritenuta pro-

dotto dell'attriee. Che a questo riguardo l'agire deI con-

venuto non sia privo di artifido e palese. TI norne deI

paese dove tiene Ia sua eosidetta fabbriea eonsta di tre

parole (Castello San Pietro). Esse hanno eguaI' v810re

per Ia determinazione deI luogo, nessuna prevale sul-

l'altra; dovrebbero dunque, Iealmente e naturalmente,

figurare in lettere non diverse ed a egual titolo ove eon

esse si avesse anzitutto mirato a designare il luogo. Il

farne risaltare in modo eeeessivo nna di esse (<< Castello »)

e stampando le altre in modo meno appariscente, di

Markenschutz. N° 22.

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maniera ehe possano sfuggire all'attenzione deI ~onsu­

matore, speeialmente se si tratta di eonsumatore mmuto,

e atto artifieioso, eostituisee raggiro onde sorprendere I~

buona fede deI eliente e non puo sfuggire aHa eensnra dl

atto illeeito.

.

.,

Indarno, parimenti, il eon:venuto ril~va la poe~. enbta

deUa sua fabbrieazione di slgarette di fronte allimpor-

tanza dell'azienda dell'attriee. Pure ammette?d~ .Ia

verita di queste asserzioni esse appaiono, per pn~ClplO,

ineoncludenti in linea di diritto perehe non soppnmono

l'atto illedto, ma potrebbero venir solo eonsiderat~ nel~a

determinazione deUa misura deI danno. E ehe CIO Sla

risulta dal fatto ehe le due fabbriehe hanno, in parte, ia

stessa elientela. La eireostanza ehe il eonvenuto nell~

sua pnbblicita fatta anehe neU' ?rgano eentrale deI

tabaecai svizzeri usa parole francesl (ed anehe tedesehe)

dimostra ehe i suoi elienti non so no tutti nel Tieino.

Per quanto e deHa misura dell'indennizzo non v'ha

motivo per non aeeedere anehe su questo pnnto alla

domanda dell'attrice. Sta bene e~e l'importo,.del da~no

non fu matematieamente determmato. Ma 1 mdenmzzo

ehiesto dall'attrice e affatto modesto e il giudice ha Ia

faeolta di determinarlo (art. 43 CO) apprezzando equa-

mente le cireostanze del1a eausa e la gravita della coIpa,

ovvio dei resto essendo ehe in easi eome l'at~u~e sar~b?e

esigere dalla parte danneggiata prova quasI ImposSlbIle

se le si ehiedesse una determinazione esatta deI noeu-

mento subito ..

Il Tribunale federale pronuncia :

L'appello e ammesso.

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