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48_III_111

BGE 48 III 111

Bundesgericht (BGE) · 1922-01-01 · Italiano CH
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110 Schuldbetreibungs- und Konkursrecht (Kreisschrei~n). N° 29.

prüfen. in welcher Höhe sie ihm begründet erscheint

(wobei der Schuldner verpflichtet ist, ihm Auskunft

über alle hiefür in Betracht .fallenden Verhältnisse zu

erteilen), und dem Verkäufer eine kurze Frist zur Hinter-

leguug dieser Summe (bezw. Zahlung des anerkannten

Teiles derselben) gegen Herausgabe der Sache anzusetzen.

mit der Androhung, dass nach unbenütztem Ablauf der-

selben die Betreibung ungeachtet der Geltendmachung

seines Eigentums ihren Fortgang nähme, sein Anspruch

auf Herausgabe der Sache in dieser Betreibung. also nicht

mehr berücksichtigt würde. Soweit der vom Schuldner

oder allfällig vt?m Gläubiger erhobene Rückforderungs-

anspruch den vom Verkäufer anerkannten Betrag über-

steigt, ist er als bestrittene Forderung zu verwerten,

wobei dem Erwerber eine angemessene Frist zur gericht-

lichen Geltendmachung anzusetzen ist, mit der An-

drohung, dass nach deren unbenütztem Ablauf das

Depositum dem Verkäufer zurückgegeben werde. Er-

achtet das Betreibungsamt den Rückforderungsanspruch

nur im Umfange des vom Verkäufer anerkannten Be-

trages für begründet und sieht es daher von der AnorG-

nung der Hinterlegung eines höheren Betrages ab. so

besteht natürlich keine Veranlassung zur Fristansetzung

an den Erwerber des Rückfo~derungsanspruches.

Sanierung von Hoteluntemehmungen. No 30.

111

B. SanierungYOn Hotelunternehmungen.

AssainissemenL des enLreprises höLeli~res.

[30. Sentenza 14 aprile 192a

neUa causa Banoa popolare svizzera e Consorti.

Ordinanza 18 dicembre 1920 sul concordato ipotecario per gli

stabili destinati ad uso albergo. -

Imprenditori beneficiarl

di ipoteca legale secondo l'art. 837 eil. 3 CCS, i cui crediti

non sono coperti dalla stima e, in seguito di cio, subiscono

perdita secondo gli art. 6 cap. 1 e 14 dell'ordinanza. -

La

questione, se

questi imprenditori debbano venir posti

in grade di rivalersi per queste perdite, alle condizioni

previste dall'art. 841 CCS sui creditori ipotecari coperti,

e prematura, se il concordato non e ancora omologato e,

in ogni caso, di competenza deI giudice. -

I crediti degli

imprenditori garantiti da ipoteca legale devono essere collo-

cati, per i1 computo dello scoperto, come gli altri pegni

secondo i1 grade ehe hanno in ordine di data e imputati

sul valore totale degli stabili gravati. -

E quind in am-

missibile un complemento distima per opera della Com-

missione di stima, onde determinare l'aumento di valore

ehe gli stabili possono aver conseguito per le prestazioni

degli imprenditori e alle scopo di assegnare loro un privi-

legio su tale aumento a meute dell'art. 841 CCS.

A. -

Con decisione 27 giugno 1921 la Camera Ese-

cuzioni e Fallimenti deI Cantone Ticino accordava

alla ditta G. L. Siebenmann, proprietaria deU'albergo

e pensione omonimi in Orselina, il beneficio della mo-

ratoria ai fini deI concordato COlllune ed ipotecario

secondo l'ordinanza 18 dicembre 1920 deI Consiglio

federale. Tra i creditori figurano le ditte « Fratelli Mer-

lini I), impresari in Minusio, ed « I Figli fu Alessandro

Broggini», fabbricanti di mobili in Losone. L'ipoteca

che assiste i loro crediti e l'ipoteca legale degli impren-

ditori (art. 837 cÜ. 3 CCS) per lavori eseguiti e mobilio

112

Sanierung von Hotelunternehmungen. N0 30.

fornito ad uno degli stabili (l'albergo, stabile prin-

eipale) eostituenti la prima categoria dei beni formanti

il pegno ipotecario. Questi stabili di Ia eategoria furono,

eon perizia 10 novembre 1921

istitu~ta in ~ase .~li

art. 27 e relativi delI' ordinanza preCltata, sbmatl In

fehl. 260,000 (fabricato ad uso albergo eoi terrern aeees-

sori fehi. 200,000, mobili ed annessi fehl. 60,000) e le

ipoteche' ehe li gravano e ehe preeedono q.uelle. delle

ditte Merlini e Broggini vennero dal COIllIlllssano deI

coneordato,

eon

deereto 11 giugno 1922,

elassifi-

eate in ordine di data per un ammontare di fehl. 270,000

in eapitali, piu 44,502 fchi. 60 in interessi. Fra queste

ipoteche figura la Banea popolare svizzera in Zurigo per

tre prestiti (10 a IIlo grado) di complessivi fehl. 200,000

in capitali e 36,666 .fehL 70 in interessi e gli cred~ fu

R. Zuber-Bcesch iIi Rorsehach (IVo grado) per obbliga-

zione ipoteearia di fehl. 30,000 in capitale e 4228 fehl. 35

in interessi ed, infine. la Spar- und Leihkasse di

Berna, con obbligazione ipoteearia di fehi 40.000 (in-

teressi 3627 fehl. SO). Vengone in seguito, in ordine

di data, i figli Merlini eolla loro ipoteca legale deI 31

luglio /6 oetobre 1915 deI eapitale di fehl. 15,381

(interessi 1217 fchi. 65) e la' ditta Broggini, parimenti

con ipoteca legale degli imprenditori, in data deI 17 e 18

marzo 1916, eon fehl. 66,500 (interessi 309 fehi. 65)

Queste due ipoteche legali non sono dunque coperte

dalla stima.

.

B. -

Con rieorso 18 gennaio 1922 'Ie ditte Merlini

e Broggini domandavano alla Camera Eseeuzioni e

Fallimenti deI Cantone Tieino, quale autorita cantonale

in materia, di coneordati, ehe in riforma deI deereto

deI Commissario avesse a pronunciare :

10 I crediti dei ricorrenti devono essere iseritti ante-

riormente a tutti i erediti ipoteeari eonvenzionali e

diehlarati intieramente eoperti.

20 Subordinatamente: E ordinato un supplemento

di stima uffieiale aglieffetti di una separata valuta-

Sanierung von }Jotelunternehmungen. N° 30.

113

zione deI suolo, nonehe di tutte le opere dovute al fatto

degli imprenditori rieorrenti; i quali sono rieonoseiuti

ereditori per privilegio sull'importo di queste ultime.

I ereditori ipoteeari antecedenti, la Banca popolare

svizzera in Zurigo e gli credi fu R. Zuber in Rorsehach.

si opposero ad ogni modifieazione deI prefato decreto.

C. -

Con decisione, 11 marzo 1922 Ia Camera

cantonale Eseeuzioni e Fallimenti, ammessa la domanda

subordinata, invitava il Commissario deI concordato

a procedere ad un supplemento della perizia ufficiale

nel senso ehlesto dai rieorrenti. Motivi: rart. 841 CCS

non entra in linea di conto, poiehe Ia sua applieazione

e subordinata alla realizzazione deI pegno ehe la pro-

eedura deI eoncordato ipoteeario ha appunto per ef-

fetto di evitare. Se la debitri<;e non avesse ottenuto il

eoneordato, i sigg. Merlini e Broggini avrebbero potuto

ehledere la realizzazione deI pegno. Tale faeol1;a resta

paralizzata e non pub essere esercitata per tutta la

durata de11a moratoria. Ma Ia moratoria tiene luogo

della realizzazione e deve essere a questa equiparata.

Non oeeorre quindi aspettare la realizzazione dei pegno

per vedere se i erediti degli imprenditeri Merlini e Brog-

gini subiseono una perdita. La prova e fornita dall~

graduatoria allestita dal Commissario, ehe mette dettl

erediti a110 scoperto e la perdita e certa per la falcidio

cui detti crediti soggiaciono in virtu degli art. 6, 7 e

14 dell'ordinanza. D'altro canto, non essendo con-

testabile ehe il va]ore dei pegno per i lavori prestati

dai Merlini e l'arredamento fornito dai Broggini, non

abbia subito notevolo aumento, senza deI quale taluni

dei creditori precedenti si troverebbero anch'essi all~

scoperto, occorre trovare il modo di conciliare gli. opposti

interessi ed il sistema piu equo per ottenere questo

scopo sara quello di calcolare separatamente il valore

dell'alzamento, ampliamente ed arredamento

dell'al~

bergo

proeurati eselusivamente

dall'opera

~.

dall~

prestazioni degli imprenditori Merlini e Broggml e dl

AS 48 IIJ -

1922

8

114

Sanierung von ltotelunternehmungen. No SO.

colloeare i crediti loro iseritti tempestivamente aU'ipo-

teea eon grado e privilegio sul detto maggior valore.

D. -

La Banea popolare svizzera in Zurigo egli

eredi fu R. Zuber-Breseh rieorrono da questa decisiona

al Tribunale federale nei termini di Iegge domandan-

done l'annullamento.

Considerando in diritto :

1 ° -

E fuori di dubbio ehe il eoneordato ipotecario

fa subire agli operai ed imprenditori, i eui erediti non

sono coperti daUa stirna, un pregiudizio definitiva; subira-

ranno anzitutto una perdita sui erediti in interessi

ehe si trasformano, in virtu deI eoneordato, in ere-

d~ti. chirografari e soggiaeiono quindi aUa legge dei

dIVIdendo (art. 6 al. 1°, dell'ordinanza); ne subiranno

altra in base all'art. 14 per la eessazione della eorris-

ponsione di interessi durante Ia moratoria. Potrebbe

quindi ehiedersi se non dovrebbero questi ereditori

essere messi in grado di rivalersi per queste perdite,

alle condizioni previste dall'art. 841 CCS, sui credi-

tori ipotecari anteriori eoperti dalla stirna. Analol;a-

mente a quanta prevede queste disposto, i creditori

precedenti sarebbere tenuti a risarcire gli imprenditori

seoperti nel sense ehe dovrebbere devolvere a questi

ultimi i vantaggi Ioro derivanti dalla cireostanza ehe i

101'0. c~editi ~ono coperti. (versamento dei tre quarti

degli mteressI arretrati ad estinzione degli interessi,

art. 16 dell'ordinanza).

.

Ma tale decisione, ehe suppone l'omologazione del

eoncordato, e evidentemente prematura in fase di mo-

ratoria; inoltre, essa non pub spettare alle Autorita

di concordato. Tutt'al piu si potrebbe ammettere ehe

nel giudizio di omologazione venisse ingiunto al commis-

sano di applicare per analogia l'art. 117 deI Regola-

mento 23 aprile 1920 deI Tribunale federale eoncernente

Ia realizzazione forzata dei fondi. La vertenza dovrebbe

dunque essere portata davanti al giudiee ordinario

Sanierung von Hotelunternehmungen. N° 30.

115

al quale spetterebbe di decidere se, per prineipio, I'art.

841 CCS possa essere applieato in tema di eoneordato

ipotecario e, in easo affermativo, se si verifiehino le

eondizioni alle qualiquel disposto sottopone l'esereizio deI

privilegio da esso contemplato a favore deU'ipoteea

legale degli operai ed imprenditori. Donde segue ehe

l'istanza eantonale avrebbe dovuto respingere il gra-

vame Merlini e Broggini riservando 10ro Ia faeolta,

omologato il coneordato, di adire il giudiee per sotto-

porgli la questione dell'applieazione per analogia deI

disposto dell'art. 841 CCS nel sense suindicato.

20 -

Per Ie operazioni stesse deI eoneordato inveee

e affatto indifferente ehe i titolari di ipoteehe legali

a sensi delI'art. 837 eif. 3 CCS possano 0 non possano

prevalersi dell'art. 841 CCS. Per allestire 10 stato dei

crediti coperti e di quelli scoperti a mente dell'art. 38

delI'ordinanza 18 dieembre 1920 il commissario deve

classifieare i diritti di pegno neU'ordine legale eome

se si trattasse di allestire l'eleneo oneri (in una pro-

cedura di realizzazione di pegno) 0 uno stato di collo-

cazione (nel fallimento). Le ipoteehe di imprenditori

ed operai devono quindi essere eolJoeate, eome avvenne

nel easo in esame, seeondo il grado ehe hanno nel registro

fondiario. Ove esistano piu ipoteehe legali di tal genere,

il Commissario deve tuttavia tener conto deI disposto

dell'art. 840, il quale prevede ehe nei rapporti tra loro

(ma non di fronte

agli ~ altri

creditori ipotecari),

gli operai ed imprenditori hanno diritti eguali, anche se

l'iserizione delle loro ipoteche sia di data diversa. Nel

easo in esame tuttavia il disposto dell'art. 840 ces

non potrebbe entrare in linea di conto perehe le due

ipoteehe legali in coneorrenza sono completamente

seoperte. DeI rimanente, per determinare l'importo

scoperto, i crediti devono essere imputati sul valore

totale di stima degli stabili gravati nell'ordine deUa

loro elassifieazione, nella stessa guisa ehe, in caso di

realizzazione, si imputerebbero sull'intiero rieavo. La

116

Sanierung von Hotelunternehmungen. N0 31.

decisione deI COlnmissario deveessere basata

come 10 fu nella fattispecie -

sul prezzo di stima de-

terminato dalla 'Commis.sione federale. Quindi e ehe,

contrariamente all'avviso dell'istanza cantonale, non

e ammissibile un complemento della stima per deter-

minare l'aumento di valore che i fondi possano aver

conseguito per le prestazioni delle ditte Merlini e Brog-

gini e allo scopo di assegnare ai loro crediti un privi-

legio su tale aumento. Questa operazione e in ogni

modo prematura e non puo spettare alle Commissioni

di stima istituite dall'ordinanza. Potra spettare solo,

omologato il ~0!lcordato, al giudice, premesso ehe esso

abbia, per giudizio, riconosciuto agli imprenditori il

diritto di opporre· ai creditori pignoratizi anteriori in

grado I'azione prevista dall'art. 841 CCS.

La Camera Esecuzioni e Fallimenti pronuncia:

I ricorsi sono ammessi, e vien quindi annullata la

querelata decisione 11 marzo 1922 della Camera Ese-

cuzioni e Fallimenti dei Cantone Ticino.

31. Entscheid vom 22. Mai 1922 i. S. Häfiiger c. Stelgerfonda,

Rekurslegitimation des Sachwalters im Nachlassverfahren

(Erw. 2).

Die Wirkungen der Pfandstundung gem der PfStV vom

27. Oktober 1917 fallen dahin, sobald an deren Stelle ein

Pfandnachlass gemäss der HPfNV vom 18. Dezember 1920

tritt. Hierauf ist schon im Laufe des Pfandnachlassver-

fahrens Rücksicht zu nehmen (Erw. 3).

SchKG Art. 31 U. gelten auch für die Fristen des Nachlass-

und Pfandnachlassverfahrens (Erw. 4).

A. -

Im Pfandnachlassverfahrenüber Emil Meyer,

Hotel Rössli, Luzern, liess der Sachwalter Häfliger als

ungedeckte Forderungen u. a. zu: 11 Gülten des Steiger-

Sanierung von Hotelunternehmungen. N° 31.

11 7

fonds im Betrage von je 5000 Fr., welche sic~. nach

der SchätzuI1g in dem im Jahre 1918 durchgefuhrten

Pfandstundungsverfahren gemäss der Verordnung vorn

27. Oktober 1917 (PfStV) als ungedeckt erwiesen hatten

und daher als bis Ende 1922 unverzinslich erklärt worden

waren nebst den im September 1915, 1916, 1917 und

1918;erfallenen Zinsen mit 9900 Fr., sowie dem Mark-

zins bis 23. November 1918 mit 474 Fr. 66 Cts., unter

Ausschluss der im September 1919, 1920 und 1921 ver-

fallenen Zinsen. Die betreffende Verfügung wurde dem

Steigerfonds am 24. Februar zugestellt. Durch am 6. März

nach 6 Uhr abends· zur Post gegebene Beschwerde ver-

langte der Steigerfond auch die Zulassung dieser dre~

Jahreszinse mit 8250 Fr., mit der Begründung, ?eI

Durchführung des Pfandnachlassverfahrens könne SICh

der Schuldner nicht mehr auf die infolge der Pfand-

stundung eingetretene Unverzinslic~eit be:men.

B. -

Durch Entscheid vom 26. Apnl hat die Nachlass-

behörde (der Vizepräsident des Amtsgerichts von Luzern-

Stadt) die Beschwerde begründet erklärt.

.

.

C. -

Diesen am 5. Mai zugestellten EntscheId hat,..

Häfliger am 10. Mai « als Sachwalter bezw. Vertreter

der Gläubigergesamtheit und im Auftrage des Schuld-

ners » an das Bundesgericht weitergezogen.

Die Schuldbetreibungs- und Konkurskammer zieht

in Erwägung:

1

• . • • . . . . . . . . • . . .

2: .:.-' I~d~m'd~reh den Entscheid der Nachlass':

behörde die am Nachlassvertrag teilnehmende Schulden-

masse vergrössert wird, gefährdet er die gemeinsamen

Interessen der Gläubiger. Infolgedessen kann dem Sach-

walter die Rekurslegitimation nicht abgesprochen wer-

den (vgl. AS 39 I S. 280 f. Erw. 1 = Sep.-Ausg. 18

S. 96 f. Erw. 1 und besonders AS 41 III S. 97~. Erw.1).

3. -

Sachlich erweist sich die EntscheIdung der

Vorinstanz ohne weiteres als zutreffend. GemässArt. 12