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102 Schuldbetreibungs- und Konkursrecbt'(ZivilabteUungen), No 28.
nichts zu rechtfertigender Weise erschweren. Dem
Schuldner kann nicht zugemutet werden, die Legitima-
tion desjenigen, der sich ihm auf dem Bureau des Be-
treibungsbeamten zur Entgegennahme von Mitteilungen
bereit erklärt, jeweilenerst noch näher zu untersuchen.
Demnach erkennt die Schultlbetr.- und KQnkurskammer:
Der Rekurs wird gutgeheissen, der Rechtsvorschlag
gültig erklärt und die Konkursandrohung aufgehoben.
II. URTEILE DER ZIVILABTEILUNGEN
ARMTS DES SECTIONS CIVILES
28. Estratto clella sentenza 99 marzo 1999
clena lI- Bezione einle nelIa causa Tononi contro J'urger.
Ipoteca 'degli imprenditori ed operai iscritta a favore deI
subappaltatore. -
TI concordato ottenuto dall'imprendi-
tore principale e opponibile al suo subappaltatore, il quale
dovra quindi, nei confronä dell'imprenditore, subire la
riduzione concordataria, quantunque il suo credito sia
validamente assistito dall'ipoteca sullo stabile 'costruito
a sensi delI'art. 837 elf. 3 ces.
A. -
Bernarda Guerino in Castione inearicava l'im-
presario Tononi della eostruzione di una easa ad uso
albergo seeondo i piani delI' Areh. Rusconi in Bellinzona,
in base ad un preventivo deI 24 marzo e ad un eapitolato
generale deI 10 aprile 1916. Tononi assumeva l'opera
« a forfait» per il prezzo globale di 25,000 fehi. Con
contratto 8 maggio 1916 basato, per eerte eategorie di
lavori, su prezzi unitari, Tononi subappaltava a Furger
Gaspare in Mesoceo l'eseeuzione delle opere da falegname.
Verso la fine di quell'anno, i lavori essendo quasi finiti,
Schuldbetrelbungs- und Konkursreeht (Zivilabte1lungen). No 28. 103
il proprietario oeeupava la parte ultimata, riell'altra
maneavano ancora, tra altri lavori meno importanti,
i pavimenti, i quali furono eollocati dal Furger solo nel
febbraio 1917.
In questo turno di tempo Tononi ehiedeva, sulla base
deI 20 0/0' un eoneordato ehe fu omologato il 2 aprile
1917 e al quale Furger non aderi; il suo eredito vi fu
iseritto per 4140 fchi. 45 dietro indieazioni deI debitore.
B. -
Con petizione 10 maggio 1917 Furger conveniva
in giudizio davanti il Pretore di Bellinzona l'impresario
Tononi ed il proprietario Bernarda, ehiedendo loro il
pagamento solidale di 5619 fehi. 92 cogli aecessori a
dipendenza dei lavori loro prestati. Contemporaneamente,
in via provvisionale, esso domandava ed otteneva l'auto-
rizzazione di far iserivere, per la somma suddetta, l'ipo-
teea legale degli imprenditori sullo stabile in base agli
art. 883 e 839 CCS. L'iserizione avvenne eon deereto
provvisionale deI 4 maggio 1917. Nel eorso dell'istanza,
l'attore modifiea.va le sue eonelusioni nel senso ehe,
rinunciando alla pretesa di solidarieta dei eonvenuti,
chiedeva ehe il eredito di complessivi 5619 fehi. 92 fosse
ripartito, per 5175 fehL 69 ~a earieo di lTononi, e per
444 fehi. 23 a earico di Bernarda.
Il eonvenuto Tononi ammetteva subito di dovere all'at-
tore 4140 fehi. 54, vale a dire l'importo rieonoseiuto nel
coneordato, ma domandava ehe questa somma dovesse
essere pagata solo nella ragione della pereen~uale eon-
eordataria deI 20 0/0; contestava in seeondo luogo ehe
il eredito Furger fosse validamente assistito dall'ipoteea
provvisoriamente iseritta il4 maggio 1917, di eui doman-
dava la eaneellazione asserendo, tra ~altro, ehe essa era
stata iseritta tardivamente a sensi dell'art. 839 CCS.
Bernarda, dal canto suo, rispondeva allegando :, A ver
esso nulla ordinato a Furger, ne aver mai eontritttato
eon lui ne per forniture ne per lavori; non essergli quindi
debitore di nulla. Conehiudeva domandando il rigetto
puro e sempliee della petizione.
104 Sehuldbetreibungs- und Konkursreeht (ZivUabteilungen). No 28.
C. --'- Con sentenza 14 dieembre 1920 il Pretore di
Bellinzona pronunciava :
10 La petizione 10 maggio 1917 e ammessa nei eon-
fronti di Tononi Iimitatamente aHa somma di 4140 fehi. 54,
da pagarsi in ragione dei 20 % previsto dal coneordato
Tononi.
20 Furger e riconosciuto creditore di Bernarda di
1479 fchi. 38 eogli interessi.
30 L'ipoteea aceesa sullo stabile Bernarda e ridotta
aHa somma di 1479 fehi. 38 ed accessori.
Dietro rieorso da parte dell'attore Furger edel conve-
nuto Bernarda,.il Tribunale di Appello deI Cantone Ticino,
eon sentenza 20 giugno 1921, in parziale riforma deI giu-
dizio di primo grado, statuiva :
10 Furger e riconoseiuto creditore verso Tononi Bat-
tista di 4888 fern. 29 e verso Guerino Bernarda di
731 fchi. 63, coll'interesse legale sulle due somme a datare
dal 10 maggio 1917 (data dell'intimazione della peti-
zione).
2
0 Entrambi i erediti sono assistiti dall'ipoteca aecesa
il 4 maggio 1917 a favore deIl'attore Furger.
D.- Solo il eonvenuto Tononi e l'attore Furger hanno
deferito questa sentenza al Tribunale federale. Il primo,.
eon appeHo principale, domanda ehe, nei suoi eonfronti, il
eredito Furger sia ridotto da 4888 fchi. 29 a 4140 fehi. 54;
seeondariamente, ehe quest'Jmporto sia da pagarsi solo
in ragione deI 20 0/0' eioe della pereentuale eoneordataria,
e, da ultimo, ehe l'ipoteea iseritta il 4 maggio 1917 a
favore dell'attore Furger sia diehiarata nulla e di nessun
effetto.
Questi conchiude domandando ehe, eonfermata in
tutto il resto, la sentenza eantonale, il suo credito verso
Tononi venga portato da 4888 fehi. 29 a 5175 fehi. 69.
Considerando in dirittQ :
1.
2 ..
Sehuldbetreibwats . und Konkurarecht (Zivllabtellungen). N0 28. 105
3. -'- Rimane da esaminare il quesito se, per effetto
deI .eoncordato da esso conseguito~ Tononi non possa
liberarsi verso Furger versandoglisul debito di 4888 fehi. 29
solo Ia percentuale eoneordataria deI 20 %'
n giudice cantonale non ha esaminato questa questione
ritenendola irrilevante. Ma a torto. Esso non ha posto
mente a distinguere tra i diritti spettanti al subappal-
tatore verso l'imprenditore principale in virtit deicon-
tratto di subappalto, e quelli ehe· gli competono di fronte
al proprietario in virtil dell'ipoteea legale aecesa in suo
favore.
A prescindere dall'ipotesi dell'art. 303 LEF concer-
nente i eondebitori deI debitore, i suoi fideiussori ecc.
(ipotesi che non entra in linea di conto) e di quella dell'art.
311 LEF (erediti garantiti da pegno), di eui si tratten\
in seguito, il eoncordato non e operativo di effetti se non
nei rapporti deI debitore e dei suoi creditori. n eoneordato
Tononi laseiava quindi intatti i diritti dell'attore Furger
verso il proprietario dipendenti dall'art. 837 eif. 3 CCS,
in virtil deI quale esso aveva la facoita di ottenere (eome
ha ottenuto) un pegno immobiliare sullo stabile edifieato
a garanzia di tutto l'importo deI suo credito e non solo
della percentuale eoneordataria. Ma l'istanza eantonale,
davanti alla quale rattore aveva proposto ehe ambedue
i convenuti (Tononi eBernarda) fossero tenuti al paga-
mento dell'intiero importo, non doveva statuire sola-
mente sui rapporti fra Furger e Bernarda ma altresi su
quelli tra il primo e l'imprenditore Tononi, nei eonfronti
deI quale Furger doveva essere eonsiderato indubbia-
mente come creditore ehlrografario, poiche il bene sul
quale esso possedeva l'ipoteea (il pegno), non spettava
al debitore ehe aveva eonseguito il coneordato (Tononi)
ma ad un terzo (Bernarda). Infatti gli art. 293 al. 2 e
305 al. 2 LEF, ehe eseludono i ereditori pignoratizi dal
computo delle maggioranze riehieste per l'ottenimento
della moratoria deI concordato (salvo per l'ammontare
scoperto, ove trattasi dell'omologazione) e l'art. 311
106 Schuldbetrelbungs- und Konkursrecht (ZlvUabteUungen). N° 28.
ibidem, che dichiara il coneordato obbligatorio per tutti
i creditori all'infuori di « quelli garantiti da pegno per
l'ammontare coperto da questo », non si riferiseono che
ai creditori garantiti da pegno spettante al debitore (JiEGER,
oss. 4 all'art. 311 in fine e oss. 7 all'art. 305). Ne segne ehe
se, invece. il pegno appartiene, non al debitore, ma ad
un terzo, il . credito da esso assistito sara eompreso nel
coneordato e dovra quindi subire, nei confronti deI
debitore che l'ha ottenuto, la riduzione eoncordataria,
riservati i diritti verso il proprietario deI pegno. In altri
termini: alla gnisa dei creditori assistiti da garanzia per-
sonale, i creditori garantiti da pegno' di proprieiO. di un
terzo partecipario al concordato in qualitä. di ereditori
chirografari. e non potranno pretendere dal debitore
(nella fattispecie Tononi) ehe la percentuale coneorda-
taria, la quale pel'Ö, dovra essere calcolata sull'intiero
credito, senza tener conto deli 'eventuale copertura deI
pegno. Analoga e, deI resto, la soluzione in caso di fal-
lirnento : ove il pegno appartenga ad un terzo, il credito
deve essere considerato come chirografario e colloeato
per tutto il suo importo in V. classe, la liquidazione deI
pegno dovendo avvenire separatarnente (art. 61 deI rego-
lamento 13 luglio 1911 sull'~inistrazione degli uffiei
di fallimento).
Da quanto precede risulta ehe la quereiata sentenza
dev'essere riformata nel senso che Tononi potra liberarsi
deI suo debito verso Furger versandogliene il 20 0/0' Non·
oceorre avvertire ehe questa deeisionenon vale se non
nei rapporti di Tononi eon Furger, cioe delle parti che
sole restano in causa. Di fronte a Bernarda il diritto di
Furger al pagamento dell'initiero suo eredito garantito
da ipoteca resta impregiudicato; corne e specialmente
e impregiudicata la questione di sapere se la riduzione
dell'80 %
sul credito Furger verso Tononi potra da
queseultimo essere opposta al proprietario Bernarda per
il easo in cui questi, in forza dell'ipoteea legale ehe grava
il flUO stabile, dovesse pagare a Furger anehe la parte di
Schuldbetreibungs- und Konkursrecht (Kreisschreiben). N0 29. 107
debito ehe ineombe a To~oni e intendesse poi esereitare
verso quest'ultimo l'azione di regresso dipendente dal
pagamento di debito altrui.
11 Tribunale federale pronuncia :
10 L'appellazione adesiva dell'attore e respinta.
20 L'appellazione principale deI eonvenuto e respinta
nel senso ehe esso vien diehiarato debitore verso Furger
della somma di 4888 fehi. 29 eoll'interesse legale a far
tempo dal 10 rnaggio 1917.
E invece ammessa nel senso ehe in virtil dei eoneor-
dato ottenuto da Tononi 10 stesso potra liberarsi nei
rapporti dell'attore Furger pagandogli il 20 %
della
comma precitata di 4888 fehi. 29 ed interessi.
Le altre eonelusioni dell'appellazione principale ven-
gono respinte.
111.
29. Xreisschreiben Nr 14 vom 11. Mai 199a.
Pfändung von dem betriebenen Schuldner unter Eigen-
tumsvorbehalt verkauftenLVermögensobjekten; Konkurrenz
des Pfändungspfandrechts und des Eigentums tdes Ver-
käufers.
Im Kreisschreiben INr 29 vom 31. März 1911 haben
wir angeordnet, dass die dem betriebenen Schuldner
unter Eigentumsvorbehalt verkauften'Sachen in analoger
Anwendung der für die Pfändung und Verwertung ver-
pfändeter Sachen geltenden ~estimmungen zu (pfänden
nnd zu verwerten sind. HieraUs. wurde fnun, wie wir
einem kürzlich an uns weitergezogenen Entscheid einer
kantonalen Aufsichtsbehörde entnehmen mussten, der
Schluss gezogen, dass durch die Pfändung solcher Gegen-