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47_II_529

BGE 47 II 529

Bundesgericht (BGE) · 1921-01-01 · Italiano CH
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I. ERBRECHT

DROIT DES SUCCESSIONS

83. Sentenza aa dicembre 19a1 deUa. seconda. sezione civUe

nella causa J3ezzola. e Consorti contre Pa.squa.li e COnsorti.

La eonstatazione, ehe nel linguaggio eomune Ticinese l'es-

pressione «nipoti» eomprende anche i figli dei figli di fra-

telli e sorelle deI testatore (~pronipoti » in senso proprio)

e una questione di fatto ehe sfugge all'esame deI Tribu-

nale federale. -

Quesito di diritto e inveee, se, in un {'aso

speeiale, esistallo motivi per ritenere, ehe, malgrado quell'es-

pressione di senso generieo, il testatore abbia inteso es-

c1udere dalla sueeessione i pronipoti. -

Nella fatispeeie

la risposta e negativa.

A. -

Il 4 febbraio 1920 moriva in Comologno l'Ing.

Modesto Bezzola quondam Giacomo lasciando un tes-

tamento deI seguente tenore:

« COMOLOGNO, 13 ottobre 1919.

» Memore di quanto feee per la famiglia lascio aHa

.» signorina Tersilia Tonacini in assoluta proprietä. qU8nto

» posseggo nel monte Telengo Ni di mappa 2080, 2080a,

» 346, 347 %.

» AHa medesima in usufrutto sua vita

natural

» durante quanto posseggo nel monte Ligunei Ni di

» mappa 1129, 1242, 251, 254, il boseo sotto Cortella

» N° di mappa 2218.

» Avra pure diritto ad un appartemento nella easa

» della Barea eon relativo appezzamento di orto.

) Potra seegliere tra i miei vestiti, bianeheria, eal-

» zature quanto le eonvenga (eompresa la pezza di

» panno ehe si trova eucita nei giornali).

» Cappella Ronehetti 1571.

AS 47 II -

1921

36

530

Erbrecht. ~o 83.

» AHa terra di Spruga cedo ogni mio diritto su quella

)) Cappellania.

.

») Il rimanente della mia sostanza ai nipoti.))

Eredi Iegittimi delde cuius a sensi dell'art. 458 al. 3 CCS

sarebbero stati i discendenti di un fratello (Federico)

e di due sorelle (Clara e Costantinta) premorti, vale

a dire 6 nipoti (gli attuali convenuti) e 8 pronipoti

(gli attuali attori). I quali ultimi, con petizione dell'8

febbraio 1921, citavano i primi direttamente davanti

il Tribunale di Appello deI Cantone Ticino proponendo

si giudicasse:

« 10 E riconosciuta negli attori Ia qualita di eredi

») deI fu Ing. Modesto Bezzola, gia in Comologno.

) 20 Il riparto dell'eredita sara fatto per stirpe, tra

) i discendenti delle sorelle edel fratello deI de cuius,

)) premorti.

» 30 Subordinatamente: Detto riparto sara fatto per

) teste, tra gli attori e i convenuti.

») 40 Piu subordinatamente: Il riparto sara fatto

)) per teste tra i nipoti viventi e decessi, quest'ultimi

)) rappresentati dai Ioro discendenti.»

La tesi principale sostenuta dagli attori consiste nel

dire ehe tanto essi, pronipoti, che i convenuti (nipoti)

devono ritenersi eredi testamentari, l'asse ereditario

dovendo anzi1:utto essere diviso in stirpi, vale a dire

in tre parti eguali tra gli ere!ii del fratello (Federico)

e delle sorelle· (Clara e Costantina) premorti.

Con risposta deI 15 febbraio 1921 i convenuti con-

chiudevano domandando il rigetto della petizione. A

Ioro modo di vedere,essi soli hanno diritto a succedere

secondo il tenore letterale deI testamento.

B. -

Con sentenza deI 18 maggio u. s. il Tribunale

di Appello deI Cantone Ticino giudicava:

10 La petizione di causa e ammessa nel senso ehe

e ricor;osciuta agli attori Ia qualita di eredi deI testa-

tore.

20 L'eredita deve essere divisa per stirpe secondo

Erbreo.:hL N° 83.

531

Ie norme den'art. 458 ces, spese e ripetibili a carico

dei convenuti.

I motivi della sentenza sono in sostanza i seguenti :

Seeondo il linguaggio comune ticinese l'espressionc

« nipoti) significa non solo i figli e le figIie di sorelle

e fratelli,ma anche i discendenti dei primi (pronipoti

maschiIi e femminili). Che nel caso in esame il testatore

non abbia avuto motivo speciale per escludere dalla

sueeessione i pronipoti, e dimostrato dagli atti e prin-

cipalmente dalle deposizioni dei testi Pedrotta e Ter-

silia Tonaeini.

C. -

Da questa sentenza i eonvenuti hanno pro-

dotto appellazione al Tribunale federale nei termini

e nei modi di legge.

Considerando in diriltl) :

10

-

(Questioni di forma).

20

-

Nel merito il punto cardinale della causa, vale

a dire la questione di sapere se nel linguaggio volgare

tieinese l'espressione

« nipoti II eomprenda non solo

i figIi di fratelli e sorelle (nipoti in senso strettamente

proprio), ma anehe i figli di questi figli (pronipoti in

senso teenieo e proprio) e una questione di mero fatto

• ehe sfugge all'esame di questa Corte in virtu dell'art.

81 OCF. Ma anche a prescindere da questo preciso

disposto di legge ehe, su questo punto, obbliga la Corte

ad accettare senz'altro l'opinione deI primo giudice,

e evidente ehe il Tribunale federale non potrebbe seos-

tarsene poiche si tratta di determinare Ia portata di

una espressione seeondo il senso attribuitole dal lin-

guaggio Ioeale, ovvio essendo ehe dell'uso Ioeale niuno

e meglio in grado di eonoscere ehe appunto il giudice

deI luogo.

Ci6 pasto, la sola questione da decidersi e quella di

sapere se nel easo particolare il testatore abbia inteso

usare il termine « nipoti» nel senso comunemente ae-

eettato nel Cantone Ticino (vale a dire in sense esten-

532

Erbrecht. N° 83.

sivo) 0 piuttosto l'abbia inteso in senso restrittivo. eioe

eonforme alla lettera : in altri termini, oeeorre deeidere

se esistono motivi eoneludenti per ammettere ehe il

• testatore abbia voluto avvantaggiare solo una parte·

delle persone ehe nel linguaggio eomune eadono sotto

l'espressione in questione (vale a dire i nipoti propria-

mente detti) ed eseluderne l'altra (eioe gli attori, pro-

nipoti).

Di tale questione, ehe e questione di diritto come

quella ehe eoneerne l'interpretazione della volonta deI

testatore, questa Corte pub invero eonoseere libera-

mente e sovranamente: ma anehe su questo punto

non ha motivo per dissentire dalla soluzione aceolta

in sede eantonale. Dato infatti ehe, secondo una inter-

pretazione insindacabile, il termine

« nipoti» usato

dal testatore abbraeeerebbe tanto i discendenti di primo

corne quelli di seeondo grado di fratelli 0 sorelle, spet-

tava aHa parte ehe intendeva eseludere l'altra dall'ere-

dita (vale a dire ai nipoti eonvenuti) il dimostrare ehe

malgrado il termine di senso generieo usato, il testatore,

per motivi speeiali, aveva inteso favorire solo i nipoti e

privare della sueeessione i pronipoti. Ma tale prova i

eonvenuti non pure non hanno raggiunto, ma nemmeno

seriamente tentata. Per il eonverso, oeeorre ritenere

ehe agli attori e rieseita la prova ehe il testatore ha·

voluto favorire in egual modo gli uni e gli altri. De-

pongono infatti i testi Vittore Pedrotta e Tersilia To-

naeini, assunti dalla parte attriee, ehe il de euius, per-

sona 10ro ben nota, affezionava egualmente nipoti

e pronipoti e se pure qual ehe preferenza aveva, era a

favore di alcuni dei «piceolinil>, eioe dei pronipoti. M-

serisee inoltre il teste Gamboni, pure assunto dagli

attori, ehe all'epoea della morte deI testatore tutti

i parenti si trovavano in buone relazioni seeo lui, cir-

eostanza questa ehe pure sta a conforto dell'opinione

deI giudiee cantonale ehe nessuna emergenza proeessuale

permette di asserire ehe il testatore abbia inteso esclu-

Erbrecht. No 83.

533

dere i pronipoti dalla sueeessione per devolverIa uni-

eamente ai nipoti.

Meno eerta e la soIuzione deI quesito se l'istanza

cantonale abbia fatto della legge buon governo di-

ehiarando ehe il riparto della suecessione dovesse av-

venire per stirpi a senso dell'art. 458 CCS. Ma questa

questione sfugge all'indagine di questa Corte per volonta

delle parti. Gli attori infatti hanno proposto eome do-

manda prineipale questo rnodo di divisione ehe, aecet-

tatoldall'istanza cantonale, non hanno fatto ne pote-

vano fare oggetto di rieorso. I eonvenuti dal canto loro

si,sono limitati a proporre 1a reiezione pura e sernplice

della petizione, senza proporre la questione subordi-

nata deI modo di divisione della suecessione per il easo

in cui gli attori dovessero venir ritenuti coeredi;

11 Tribunale federale prononcia:

L'appellazione e respinta.