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I. ERBRECHT
DROIT DES SUCCESSIONS
83. Sentenza aa dicembre 19a1 deUa. seconda. sezione civUe
nella causa J3ezzola. e Consorti contre Pa.squa.li e COnsorti.
La eonstatazione, ehe nel linguaggio eomune Ticinese l'es-
pressione «nipoti» eomprende anche i figli dei figli di fra-
telli e sorelle deI testatore (~pronipoti » in senso proprio)
e una questione di fatto ehe sfugge all'esame deI Tribu-
nale federale. -
Quesito di diritto e inveee, se, in un {'aso
speeiale, esistallo motivi per ritenere, ehe, malgrado quell'es-
pressione di senso generieo, il testatore abbia inteso es-
c1udere dalla sueeessione i pronipoti. -
Nella fatispeeie
la risposta e negativa.
A. -
Il 4 febbraio 1920 moriva in Comologno l'Ing.
Modesto Bezzola quondam Giacomo lasciando un tes-
tamento deI seguente tenore:
« COMOLOGNO, 13 ottobre 1919.
» Memore di quanto feee per la famiglia lascio aHa
.» signorina Tersilia Tonacini in assoluta proprietä. qU8nto
» posseggo nel monte Telengo Ni di mappa 2080, 2080a,
» 346, 347 %.
» AHa medesima in usufrutto sua vita
natural
» durante quanto posseggo nel monte Ligunei Ni di
» mappa 1129, 1242, 251, 254, il boseo sotto Cortella
» N° di mappa 2218.
» Avra pure diritto ad un appartemento nella easa
» della Barea eon relativo appezzamento di orto.
) Potra seegliere tra i miei vestiti, bianeheria, eal-
» zature quanto le eonvenga (eompresa la pezza di
» panno ehe si trova eucita nei giornali).
» Cappella Ronehetti 1571.
AS 47 II -
1921
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Erbrecht. ~o 83.
» AHa terra di Spruga cedo ogni mio diritto su quella
)) Cappellania.
.
») Il rimanente della mia sostanza ai nipoti.))
Eredi Iegittimi delde cuius a sensi dell'art. 458 al. 3 CCS
sarebbero stati i discendenti di un fratello (Federico)
e di due sorelle (Clara e Costantinta) premorti, vale
a dire 6 nipoti (gli attuali convenuti) e 8 pronipoti
(gli attuali attori). I quali ultimi, con petizione dell'8
febbraio 1921, citavano i primi direttamente davanti
il Tribunale di Appello deI Cantone Ticino proponendo
si giudicasse:
« 10 E riconosciuta negli attori Ia qualita di eredi
») deI fu Ing. Modesto Bezzola, gia in Comologno.
) 20 Il riparto dell'eredita sara fatto per stirpe, tra
) i discendenti delle sorelle edel fratello deI de cuius,
)) premorti.
» 30 Subordinatamente: Detto riparto sara fatto per
) teste, tra gli attori e i convenuti.
») 40 Piu subordinatamente: Il riparto sara fatto
)) per teste tra i nipoti viventi e decessi, quest'ultimi
)) rappresentati dai Ioro discendenti.»
La tesi principale sostenuta dagli attori consiste nel
dire ehe tanto essi, pronipoti, che i convenuti (nipoti)
devono ritenersi eredi testamentari, l'asse ereditario
dovendo anzi1:utto essere diviso in stirpi, vale a dire
in tre parti eguali tra gli ere!ii del fratello (Federico)
e delle sorelle· (Clara e Costantina) premorti.
Con risposta deI 15 febbraio 1921 i convenuti con-
chiudevano domandando il rigetto della petizione. A
Ioro modo di vedere,essi soli hanno diritto a succedere
secondo il tenore letterale deI testamento.
B. -
Con sentenza deI 18 maggio u. s. il Tribunale
di Appello deI Cantone Ticino giudicava:
10 La petizione di causa e ammessa nel senso ehe
e ricor;osciuta agli attori Ia qualita di eredi deI testa-
tore.
20 L'eredita deve essere divisa per stirpe secondo
Erbreo.:hL N° 83.
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Ie norme den'art. 458 ces, spese e ripetibili a carico
dei convenuti.
I motivi della sentenza sono in sostanza i seguenti :
Seeondo il linguaggio comune ticinese l'espressionc
« nipoti) significa non solo i figli e le figIie di sorelle
e fratelli,ma anche i discendenti dei primi (pronipoti
maschiIi e femminili). Che nel caso in esame il testatore
non abbia avuto motivo speciale per escludere dalla
sueeessione i pronipoti, e dimostrato dagli atti e prin-
cipalmente dalle deposizioni dei testi Pedrotta e Ter-
silia Tonaeini.
C. -
Da questa sentenza i eonvenuti hanno pro-
dotto appellazione al Tribunale federale nei termini
e nei modi di legge.
Considerando in diriltl) :
10
-
(Questioni di forma).
20
-
Nel merito il punto cardinale della causa, vale
a dire la questione di sapere se nel linguaggio volgare
tieinese l'espressione
« nipoti II eomprenda non solo
i figIi di fratelli e sorelle (nipoti in senso strettamente
proprio), ma anehe i figli di questi figli (pronipoti in
senso teenieo e proprio) e una questione di mero fatto
• ehe sfugge all'esame di questa Corte in virtu dell'art.
81 OCF. Ma anche a prescindere da questo preciso
disposto di legge ehe, su questo punto, obbliga la Corte
ad accettare senz'altro l'opinione deI primo giudice,
e evidente ehe il Tribunale federale non potrebbe seos-
tarsene poiche si tratta di determinare Ia portata di
una espressione seeondo il senso attribuitole dal lin-
guaggio Ioeale, ovvio essendo ehe dell'uso Ioeale niuno
e meglio in grado di eonoscere ehe appunto il giudice
deI luogo.
Ci6 pasto, la sola questione da decidersi e quella di
sapere se nel easo particolare il testatore abbia inteso
usare il termine « nipoti» nel senso comunemente ae-
eettato nel Cantone Ticino (vale a dire in sense esten-
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Erbrecht. N° 83.
sivo) 0 piuttosto l'abbia inteso in senso restrittivo. eioe
eonforme alla lettera : in altri termini, oeeorre deeidere
se esistono motivi eoneludenti per ammettere ehe il
• testatore abbia voluto avvantaggiare solo una parte·
delle persone ehe nel linguaggio eomune eadono sotto
l'espressione in questione (vale a dire i nipoti propria-
mente detti) ed eseluderne l'altra (eioe gli attori, pro-
nipoti).
Di tale questione, ehe e questione di diritto come
quella ehe eoneerne l'interpretazione della volonta deI
testatore, questa Corte pub invero eonoseere libera-
mente e sovranamente: ma anehe su questo punto
non ha motivo per dissentire dalla soluzione aceolta
in sede eantonale. Dato infatti ehe, secondo una inter-
pretazione insindacabile, il termine
« nipoti» usato
dal testatore abbraeeerebbe tanto i discendenti di primo
corne quelli di seeondo grado di fratelli 0 sorelle, spet-
tava aHa parte ehe intendeva eseludere l'altra dall'ere-
dita (vale a dire ai nipoti eonvenuti) il dimostrare ehe
malgrado il termine di senso generieo usato, il testatore,
per motivi speeiali, aveva inteso favorire solo i nipoti e
privare della sueeessione i pronipoti. Ma tale prova i
eonvenuti non pure non hanno raggiunto, ma nemmeno
seriamente tentata. Per il eonverso, oeeorre ritenere
ehe agli attori e rieseita la prova ehe il testatore ha·
voluto favorire in egual modo gli uni e gli altri. De-
pongono infatti i testi Vittore Pedrotta e Tersilia To-
naeini, assunti dalla parte attriee, ehe il de euius, per-
sona 10ro ben nota, affezionava egualmente nipoti
e pronipoti e se pure qual ehe preferenza aveva, era a
favore di alcuni dei «piceolinil>, eioe dei pronipoti. M-
serisee inoltre il teste Gamboni, pure assunto dagli
attori, ehe all'epoea della morte deI testatore tutti
i parenti si trovavano in buone relazioni seeo lui, cir-
eostanza questa ehe pure sta a conforto dell'opinione
deI giudiee cantonale ehe nessuna emergenza proeessuale
permette di asserire ehe il testatore abbia inteso esclu-
Erbrecht. No 83.
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dere i pronipoti dalla sueeessione per devolverIa uni-
eamente ai nipoti.
Meno eerta e la soIuzione deI quesito se l'istanza
cantonale abbia fatto della legge buon governo di-
ehiarando ehe il riparto della suecessione dovesse av-
venire per stirpi a senso dell'art. 458 CCS. Ma questa
questione sfugge all'indagine di questa Corte per volonta
delle parti. Gli attori infatti hanno proposto eome do-
manda prineipale questo rnodo di divisione ehe, aecet-
tatoldall'istanza cantonale, non hanno fatto ne pote-
vano fare oggetto di rieorso. I eonvenuti dal canto loro
si,sono limitati a proporre 1a reiezione pura e sernplice
della petizione, senza proporre la questione subordi-
nata deI modo di divisione della suecessione per il easo
in cui gli attori dovessero venir ritenuti coeredi;
11 Tribunale federale prononcia:
L'appellazione e respinta.