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47_II_308

BGE 47 II 308

Bundesgericht (BGE) · 1921-03-01 · Italiano CH
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308

ObUgatlonenreeht. N· 53.

Verrechnungs einrede erhobenen Einwendungen sind des-

halb noch auf ihre Begründetheit zu untersuchen;

die Sache ist zu diesem Zwecke und zur Fällung eines

neuen Urteils unter Zugrundelegung der obigen Aus-

führungen an die Vorinstanz zurückzuweisen.

Demnach erkennt das Bundesgericht:

Die Berufung wird in dem Sinne begründet erldärt,

dass das Urteil des Appellationshofes des Kantons

Bern vom 1. März 1921 aufgehoben und die Sache zu

neuer Entscheidung im Sinne der Erwägungen an die

Vorinstanz zurückgewiesen wird.

53. Sentenza. 7 luglio 19S1 deUa. seconda. sezione civUe

neUa ca.usa. Cooperativa. di Bellinzona contro Xartignoni.

Risoluzione dell'assemblea generale di una cooperativa colla

quale essa faad nn socio non presente offerta di remissione

di un debito.

Distinzione tra la formazione e la manifestazione della vo-

lonta : nozione della manifestazione della volonta di una

persona morale 0 collettiva. ~ Invalidita delI' offerta di

remissione e susseguente nullita deIl'accettaziolle da parte

deI beneficiario.

A. -

La ({ Cooperativa di Consumo in Bellinzona » e

una societa costituita in conformita deI XXVIIo titolo

deI CO (delle societa cooperative), allo scopo di ({ promuo-

vere la prosperita sodale e migliorare le condizioni

economiche dei propri soci ») (art. 1 adello statuto). La

dirige un Consiglio di amministrazione cui incombe, tra

altro, di {(convocare l'assemblea generale e di dar seguito

alle decisioni di essa » (art. 32 cif. 10). Organo supremo

e l'assemblea generale, le cui deliberazioni vengono

consegnate a verbale, il quale deve essere firmato dal

presidente, dai segretari e dagli scrutatori (art. 25).

ObligaUonenrecht. N° 53.

30\)

Le pubblicazioni sociali vengono fatte sui giornali{{ La

Cooperazione » ed il {(Genossenschaftliches Volksblatt))

(art. 8 e 24).

B. -

Con sentenza deI 15 marzo 1918 il Tribunale di

Appello deI Cantone Ticino condannava solidalmente

Maria Martignoni di Arnoldo ed Anna Bolis-Vittuoni,

gia venditrici della Cooperativa, a rifondere alla societa

5562 franchi 58 centesimi ed accessori per ammanchi di

cassa. Arnoldo Martignoni, padre di Maria Martignoni,

veniva colla stessa sentenza ritenuto garante solidale

per tutto l'importo. Sulla base di questa sentenza la

Cooperativa promuoveva esecuzione contro Arnoldo

lVIartignoni, ottenendo a di lui carico il pignoramento

di diversi beni. In pendenza delle operazioni di esecu-

zione, ostacolata da diverse rivendicazioni dei beni

staggiti, intervennero delle trattative di transazione. Il

consiglio di amministrazione della creditrice pro pose a

Martignoni il pagamento a saldo di franehi 3800 e

questi consenti a deporre la summa alla condizione ehe

la transazione fosse sottoposta all'assemblea generale,

naUa quale egli sperava ottenere condizioni migliori.

L'assemblea fu convocata per il 16 dicembre 1918.

L'avviso di convocazione venne pubblicato nei giornali

sodali summenzionati : ma mentre « La Cooperazione),

• nel N° deI 5 dicembre 1918, indicava rettamente il 16 di-

eembre come giorno dell'assemblea, il {(Genossenschaft-

li~hes Volksblatt » 10 indicava per il 16 settembre 1918,

elOe per circa. due mesi prima della pubblicazione stessa.

Altro errore, di minor conto, concernente le trattande

era incorso nella pubblicazione della {(Cooperazione).

Tali errori vennern rilevati all'apertura dell'assemblea

dal Dr. Bobbia, membro deI Consiglio di amministrazione

scelto a presiederla, ma l'assemblea non sollevo obbie-

zioni e passo oltre. AHa trattanda va la proposta di con-

donare a Martignoni tutto il suo debito fu accolta a

maggioranza di voti (61 contre 23) ma lasciö, a quanta

pare, vivo malcontento nel seno dellaminoranza. Il

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ObUgatlonenrecht. N° 53.

verbale dell'assemblea e finnato solo dal segretario

(Lucehini). La risoluzione venne a eonoscenza di Marti-

gnoni, ehe non assisteva all'assemblea. non per il tramite

degli organi della soeieta, ma per eommunicazione privata

(Dr. Montemartini e Zeli) e per relazioni non uffieiali

sull'assemblea apparse nei giornali loeali. Con lettera

deI 24 dieembre Martignoni si affretto di prelldere atto

dell'offerta di eondollo e di aeeettarla. Ma il eOllsiglio

di amministrazione della Cooperativa gli rispolldeva il

29 seguente eontestando la validita dell'offerta, nessun

organo della Sodeta avendogliela eomunicata e aggiun-

gendo ehe nei prossimi giorni sarebbe stata eonvocata

una nuova assemblea generale per pronuneiare la nullita

della preeedente; non eonvoeata in conformita degli

statuti. Infatti una nuova assemblea dell'll gennaio

1919 con 258 voti eontro 44 diehiarava nulla l'assemblea

deI 16 dieembre annullando pertanto anehe la risoluzione

deI eondono di debito· a favore di Martignoni.

C. -

Con petizione 3 luglio 1919 Martiglloni eitava la

Cooperativa davanti il Pretore di Loearno per farIe

rieonoseere l'estinzione deI suo debito per remissione.

L'azione e basata sulla risoluzione deI 16 dicembre 1918,

ehe l'attore eonsidera vineoIati:va per la societa e quindi

non annullabile per dedsione posteriore.

La convenuta si oppone aHa domanda sostanzialmente

per i motivi seguenti; L'assemblea deI 16 dieembre e

. affetta da nullita per vizio di convocazione (aeeenna

agli errori precitati ineorsi nelle pubblieazioni). E nulla

ancora perehe il processo verbale dell'adunanza non fu

finnato ehe dal segretario e perehel'assembleaera com-

petente solo a transigere, non a condonare. Nel merito,

conehiudeva la convenuta, la risoluzione non fu ope-

rativa di effetti giuridiei e non poteva validamente essere

aeeettata da Martignoni, perehe non gli fu regolannente

notifieata dagli organi eompetenti della Societa.

D. -

Respinte queste eeeezioni, il giudice di prime

eure accolse la petizione in toto. La sentellza fu eonfennata

in appello con giudizio deI 14 marzo 1921 da eui e ricorso;

Obligationenrecht. N° 53.

311

Considerando in dirilto

10

-

Le ecceziollisollevate dalla eonvenuta sono quali

di forma e quali di sostanza. Quelle eoncernOllO la regola-

rita della convocaziolle e deI verbale dell'assemblea deI

16 dieembre 1918, i limiti delle sue eompetenze ecc.;

in Ulla parola, la validita in ordine della risoluzionc presa

daU'assemblea in quel giorno : queste, l'effieacia materiale

della eOlltrattazione di eondollo ehe, al dire dell'attore,

avvenne in seguito aHa precitata risoluzione. L'obbiezione

di ordine sostanziale appare, se fondata, decisiva

occorre dunque esaminarla in primo luogo, la sua ammis-

sione rendendo superflua ogni ulteriore indagine.

20

-

A ragione sostiene anzitutto l'attore ehe ove la

risoluzione di remissione deI debito deI 16 dieembre avesse

sortito effetti giuridici, la Cooperativa non avrebbe phi

avuta la facolta di annullarla in assemblea susseguente,

perehe, eiö faeendo, avrebbe leso un diritto aequisito e,

da parte sua, in·evocabile. La conclusione di questo

ragionamento e certamellte inoppugnabile. Ma la· COll-

venuta ne eontesta le premesse, sosteneudo ehe per

maneanza di regolare eomunicaziolle all'attore, la dso-

Iuzione precitata non pote formare base effieace di Ulla

contrattazione dalla quale l'attore possa ripetere il

condono deI suo debito. Occorre osservare : Il eondono

di un debito eostituisee atto di donazione e la donazione

e contratto bilaterale ehe per la sua costituzione esige

l'aceettazione di valida offerta. Il contratto non e perfetto

(art. 10 CO) s"e non quando i eontraenti abbiano mani-

jestato coneordemente la 10ro volonta. Da parte di chi

prende l'iniziativa di eontrarre, questa mallifestaziolle

della volonta consiste nell'offerta, la eui eomunieaziolle

all'altra parte deve parimenti procedere dalla volonta

delI'offerente, non bastando ehe sia l'effetto di caso

fortuito e ehe derivi da persona non legittimata a farla.

Chi, ad es., per proprio conto e pro memoria, eOllsegna

nelle sue earte la menzione di voler assumere un deter-

lninato obbligo verso una detenninata persona, non e

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ObIigationenreeht. N° 53

vincolato e non ha fatto offerta valida finehe tale atto di

volonta esso non abbia deliberatamente manifestato alla

persona verso eui intende obbligarsi. Occorre, in altri

termini, distinguere tra la formazione della volonta e la

sua manifestazione : solo questa, se regolarmente fatta,

eproduttiva di effetti giuridici e pUD essere validamente

aeeettata. Questa distinzione merita speciale rilievo ove

si tratti di offerta fatta da persona eollettiva 0 morale.

Nella persona fisica la formazione della volonta e proeesso

puramente interno ed ineontrollabile. La persona morale

o collettiva inveee, ehe non pUD agire se non per "'ezzo

dei suoi organiy non pUD formare la sua volonta se non

per atto esterno, eioe mediante decisione di una pluralita

di persone, per eonstatare la quale oceorre necessaria-

mente ehe la volonta. delle singole persone, da cui gli

organi sono composti, si appalesi esteriormente. Ma

questa formazione della volonta, quantunque palese, non

va confusa colla manifestazione della volonta a stregua

dell'art. 10 CO, ehe e atto di volonta suecessivo alla for-

mazione : quella (la formazione della volonta) rimane

affare meramente interno delI' assoeiazione, non ha earat-

tere di offerta e non e operativa di effetti guiridici finehe

non sia, deliberatamente e per il tramite degli organi

competenti, portata a conoscenza della persona eolla

quale la persona eollettiva intende contrarre.

Questo estremo di validit.a dell'offerta non si verifica

nella iattispecie. Coll' adozione della proposta della maggio-

ranza, la Cooperativa aveva bensi formata la volontil

di fare atto di eondono a favore dell'attore. Ma questo

atto non assunse il earattere di offerta perehe non venne

regolarmente eomunieato, ne gli organi eompetenti

intesero ehe venisse eommunieato a Martignoni. A stregua

delI'art. 55 CCS la volonta delle persone morali vien vali-

damente espressa solo dai suoi organi seeondo 10 eompe-

tenze ehe loro ineombono per virtit di legge 0 di statuto.

Questo principio vale anehe per le persone eollettive in

geIlere e per le soeieta eooperative in ispecie (efr. art. 695

Obligationenreeht. N° 53.

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CO). Lo statuto della eonvenuta (art. 32 eif. 10) attribuisce

eselusivamente al Consiglio di amministrazione la faeolta

di dar seguito alle deeisioni dell'assemblea. E dunqul'

per il tramite di questo organo ehe la risoluzione avrebbc

dovuto essere portata a eonoseenza delI' attore. Essendo

paeifieo in atti ehe ciD non avvenne, la risoluzione deI

16 dieembre non assunse il carattere di valida offerta,

Ia cui aeeettazione avrebbe potuto essere operativa di

eontrattazione di condono.

L'attore obbietta non potersi contestare la validita

dell'offerta per un dupliee motivo : anzitutto perehe, di

fatto, esso ebbe conoscenza della risoluzione di condono

e la aceettD prima ehe fosse ritirata e annullata e, in

secondo luogo, perebe, come membro della Cooperativa,

avrebbe potuto assistere all'assemblea deI 16 dieembre

e rendere la risoluzione definitiva eolla sua immediata

accettazione. Le obbiezioni non reggono. Non la prima

perebe -

e fu detto -

la comunieazione della risolu-

zione non iu l'opera della volonta dell'offerente neavven'ne

per i1 tramite delI'organo ehe solo era ehiamata a farla;

non la seeollda perehe la premessa ehe l'attore sia inter-

venuto all'assemblea ed abbia immediatamenteaderitoalla

risoluzione, e una pura ipotesi e ehe neU'opera deI giudice

e ozioso diseutere uno stato di fatto meramente supposto

• od immaginario 0 una eventualita ehe non trova riscontro

nel easo da decidersi.

Da quanta precede risulta ehe la risoluzione deI 16 di-

eembre 1918 non fu produttiva di un diritto aequisito

a favore deI convenuto : nulla dunque ostava a ehe fosse

annullata nella successiva assemblea dell'tl gennaio 1919.

Il Tribunale lederale pronuncia :

L'appello e accolto.