Volltext (verifizierbarer Originaltext)
308
ObUgatlonenreeht. N· 53.
Verrechnungs einrede erhobenen Einwendungen sind des-
halb noch auf ihre Begründetheit zu untersuchen;
die Sache ist zu diesem Zwecke und zur Fällung eines
neuen Urteils unter Zugrundelegung der obigen Aus-
führungen an die Vorinstanz zurückzuweisen.
Demnach erkennt das Bundesgericht:
Die Berufung wird in dem Sinne begründet erldärt,
dass das Urteil des Appellationshofes des Kantons
Bern vom 1. März 1921 aufgehoben und die Sache zu
neuer Entscheidung im Sinne der Erwägungen an die
Vorinstanz zurückgewiesen wird.
53. Sentenza. 7 luglio 19S1 deUa. seconda. sezione civUe
neUa ca.usa. Cooperativa. di Bellinzona contro Xartignoni.
Risoluzione dell'assemblea generale di una cooperativa colla
quale essa faad nn socio non presente offerta di remissione
di un debito.
Distinzione tra la formazione e la manifestazione della vo-
lonta : nozione della manifestazione della volonta di una
persona morale 0 collettiva. ~ Invalidita delI' offerta di
remissione e susseguente nullita deIl'accettaziolle da parte
deI beneficiario.
A. -
La ({ Cooperativa di Consumo in Bellinzona » e
una societa costituita in conformita deI XXVIIo titolo
deI CO (delle societa cooperative), allo scopo di ({ promuo-
vere la prosperita sodale e migliorare le condizioni
economiche dei propri soci ») (art. 1 adello statuto). La
dirige un Consiglio di amministrazione cui incombe, tra
altro, di {(convocare l'assemblea generale e di dar seguito
alle decisioni di essa » (art. 32 cif. 10). Organo supremo
e l'assemblea generale, le cui deliberazioni vengono
consegnate a verbale, il quale deve essere firmato dal
presidente, dai segretari e dagli scrutatori (art. 25).
ObligaUonenrecht. N° 53.
30\)
Le pubblicazioni sociali vengono fatte sui giornali{{ La
Cooperazione » ed il {(Genossenschaftliches Volksblatt))
(art. 8 e 24).
B. -
Con sentenza deI 15 marzo 1918 il Tribunale di
Appello deI Cantone Ticino condannava solidalmente
Maria Martignoni di Arnoldo ed Anna Bolis-Vittuoni,
gia venditrici della Cooperativa, a rifondere alla societa
5562 franchi 58 centesimi ed accessori per ammanchi di
cassa. Arnoldo Martignoni, padre di Maria Martignoni,
veniva colla stessa sentenza ritenuto garante solidale
per tutto l'importo. Sulla base di questa sentenza la
Cooperativa promuoveva esecuzione contro Arnoldo
lVIartignoni, ottenendo a di lui carico il pignoramento
di diversi beni. In pendenza delle operazioni di esecu-
zione, ostacolata da diverse rivendicazioni dei beni
staggiti, intervennero delle trattative di transazione. Il
consiglio di amministrazione della creditrice pro pose a
Martignoni il pagamento a saldo di franehi 3800 e
questi consenti a deporre la summa alla condizione ehe
la transazione fosse sottoposta all'assemblea generale,
naUa quale egli sperava ottenere condizioni migliori.
L'assemblea fu convocata per il 16 dicembre 1918.
L'avviso di convocazione venne pubblicato nei giornali
sodali summenzionati : ma mentre « La Cooperazione),
• nel N° deI 5 dicembre 1918, indicava rettamente il 16 di-
eembre come giorno dell'assemblea, il {(Genossenschaft-
li~hes Volksblatt » 10 indicava per il 16 settembre 1918,
elOe per circa. due mesi prima della pubblicazione stessa.
Altro errore, di minor conto, concernente le trattande
era incorso nella pubblicazione della {(Cooperazione).
Tali errori vennern rilevati all'apertura dell'assemblea
dal Dr. Bobbia, membro deI Consiglio di amministrazione
scelto a presiederla, ma l'assemblea non sollevo obbie-
zioni e passo oltre. AHa trattanda va la proposta di con-
donare a Martignoni tutto il suo debito fu accolta a
maggioranza di voti (61 contre 23) ma lasciö, a quanta
pare, vivo malcontento nel seno dellaminoranza. Il
310
ObUgatlonenrecht. N° 53.
verbale dell'assemblea e finnato solo dal segretario
(Lucehini). La risoluzione venne a eonoscenza di Marti-
gnoni, ehe non assisteva all'assemblea. non per il tramite
degli organi della soeieta, ma per eommunicazione privata
(Dr. Montemartini e Zeli) e per relazioni non uffieiali
sull'assemblea apparse nei giornali loeali. Con lettera
deI 24 dieembre Martignoni si affretto di prelldere atto
dell'offerta di eondollo e di aeeettarla. Ma il eOllsiglio
di amministrazione della Cooperativa gli rispolldeva il
29 seguente eontestando la validita dell'offerta, nessun
organo della Sodeta avendogliela eomunicata e aggiun-
gendo ehe nei prossimi giorni sarebbe stata eonvocata
una nuova assemblea generale per pronuneiare la nullita
della preeedente; non eonvoeata in conformita degli
statuti. Infatti una nuova assemblea dell'll gennaio
1919 con 258 voti eontro 44 diehiarava nulla l'assemblea
deI 16 dieembre annullando pertanto anehe la risoluzione
deI eondono di debito· a favore di Martignoni.
C. -
Con petizione 3 luglio 1919 Martiglloni eitava la
Cooperativa davanti il Pretore di Loearno per farIe
rieonoseere l'estinzione deI suo debito per remissione.
L'azione e basata sulla risoluzione deI 16 dicembre 1918,
ehe l'attore eonsidera vineoIati:va per la societa e quindi
non annullabile per dedsione posteriore.
La convenuta si oppone aHa domanda sostanzialmente
per i motivi seguenti; L'assemblea deI 16 dieembre e
. affetta da nullita per vizio di convocazione (aeeenna
agli errori precitati ineorsi nelle pubblieazioni). E nulla
ancora perehe il processo verbale dell'adunanza non fu
finnato ehe dal segretario e perehel'assembleaera com-
petente solo a transigere, non a condonare. Nel merito,
conehiudeva la convenuta, la risoluzione non fu ope-
rativa di effetti giuridiei e non poteva validamente essere
aeeettata da Martignoni, perehe non gli fu regolannente
notifieata dagli organi eompetenti della Societa.
D. -
Respinte queste eeeezioni, il giudice di prime
eure accolse la petizione in toto. La sentellza fu eonfennata
in appello con giudizio deI 14 marzo 1921 da eui e ricorso;
Obligationenrecht. N° 53.
311
Considerando in dirilto
10
-
Le ecceziollisollevate dalla eonvenuta sono quali
di forma e quali di sostanza. Quelle eoncernOllO la regola-
rita della convocaziolle e deI verbale dell'assemblea deI
16 dieembre 1918, i limiti delle sue eompetenze ecc.;
in Ulla parola, la validita in ordine della risoluzionc presa
daU'assemblea in quel giorno : queste, l'effieacia materiale
della eOlltrattazione di eondollo ehe, al dire dell'attore,
avvenne in seguito aHa precitata risoluzione. L'obbiezione
di ordine sostanziale appare, se fondata, decisiva
occorre dunque esaminarla in primo luogo, la sua ammis-
sione rendendo superflua ogni ulteriore indagine.
20
-
A ragione sostiene anzitutto l'attore ehe ove la
risoluzione di remissione deI debito deI 16 dieembre avesse
sortito effetti giuridici, la Cooperativa non avrebbe phi
avuta la facolta di annullarla in assemblea susseguente,
perehe, eiö faeendo, avrebbe leso un diritto aequisito e,
da parte sua, in·evocabile. La conclusione di questo
ragionamento e certamellte inoppugnabile. Ma la· COll-
venuta ne eontesta le premesse, sosteneudo ehe per
maneanza di regolare eomunicaziolle all'attore, la dso-
Iuzione precitata non pote formare base effieace di Ulla
contrattazione dalla quale l'attore possa ripetere il
condono deI suo debito. Occorre osservare : Il eondono
di un debito eostituisee atto di donazione e la donazione
e contratto bilaterale ehe per la sua costituzione esige
l'aceettazione di valida offerta. Il contratto non e perfetto
(art. 10 CO) s"e non quando i eontraenti abbiano mani-
jestato coneordemente la 10ro volonta. Da parte di chi
prende l'iniziativa di eontrarre, questa mallifestaziolle
della volonta consiste nell'offerta, la eui eomunieaziolle
all'altra parte deve parimenti procedere dalla volonta
delI'offerente, non bastando ehe sia l'effetto di caso
fortuito e ehe derivi da persona non legittimata a farla.
Chi, ad es., per proprio conto e pro memoria, eOllsegna
nelle sue earte la menzione di voler assumere un deter-
lninato obbligo verso una detenninata persona, non e
312
ObIigationenreeht. N° 53
vincolato e non ha fatto offerta valida finehe tale atto di
volonta esso non abbia deliberatamente manifestato alla
persona verso eui intende obbligarsi. Occorre, in altri
termini, distinguere tra la formazione della volonta e la
sua manifestazione : solo questa, se regolarmente fatta,
eproduttiva di effetti giuridici e pUD essere validamente
aeeettata. Questa distinzione merita speciale rilievo ove
si tratti di offerta fatta da persona eollettiva 0 morale.
Nella persona fisica la formazione della volonta e proeesso
puramente interno ed ineontrollabile. La persona morale
o collettiva inveee, ehe non pUD agire se non per "'ezzo
dei suoi organiy non pUD formare la sua volonta se non
per atto esterno, eioe mediante decisione di una pluralita
di persone, per eonstatare la quale oceorre necessaria-
mente ehe la volonta. delle singole persone, da cui gli
organi sono composti, si appalesi esteriormente. Ma
questa formazione della volonta, quantunque palese, non
va confusa colla manifestazione della volonta a stregua
dell'art. 10 CO, ehe e atto di volonta suecessivo alla for-
mazione : quella (la formazione della volonta) rimane
affare meramente interno delI' assoeiazione, non ha earat-
tere di offerta e non e operativa di effetti guiridici finehe
non sia, deliberatamente e per il tramite degli organi
competenti, portata a conoscenza della persona eolla
quale la persona eollettiva intende contrarre.
Questo estremo di validit.a dell'offerta non si verifica
nella iattispecie. Coll' adozione della proposta della maggio-
ranza, la Cooperativa aveva bensi formata la volontil
di fare atto di eondono a favore dell'attore. Ma questo
atto non assunse il earattere di offerta perehe non venne
regolarmente eomunieato, ne gli organi eompetenti
intesero ehe venisse eommunieato a Martignoni. A stregua
delI'art. 55 CCS la volonta delle persone morali vien vali-
damente espressa solo dai suoi organi seeondo 10 eompe-
tenze ehe loro ineombono per virtit di legge 0 di statuto.
Questo principio vale anehe per le persone eollettive in
geIlere e per le soeieta eooperative in ispecie (efr. art. 695
Obligationenreeht. N° 53.
313
CO). Lo statuto della eonvenuta (art. 32 eif. 10) attribuisce
eselusivamente al Consiglio di amministrazione la faeolta
di dar seguito alle deeisioni dell'assemblea. E dunqul'
per il tramite di questo organo ehe la risoluzione avrebbc
dovuto essere portata a eonoseenza delI' attore. Essendo
paeifieo in atti ehe ciD non avvenne, la risoluzione deI
16 dieembre non assunse il carattere di valida offerta,
Ia cui aeeettazione avrebbe potuto essere operativa di
eontrattazione di condono.
L'attore obbietta non potersi contestare la validita
dell'offerta per un dupliee motivo : anzitutto perehe, di
fatto, esso ebbe conoscenza della risoluzione di condono
e la aceettD prima ehe fosse ritirata e annullata e, in
secondo luogo, perebe, come membro della Cooperativa,
avrebbe potuto assistere all'assemblea deI 16 dieembre
e rendere la risoluzione definitiva eolla sua immediata
accettazione. Le obbiezioni non reggono. Non la prima
perebe -
e fu detto -
la comunieazione della risolu-
zione non iu l'opera della volonta dell'offerente neavven'ne
per i1 tramite delI'organo ehe solo era ehiamata a farla;
non la seeollda perehe la premessa ehe l'attore sia inter-
venuto all'assemblea ed abbia immediatamenteaderitoalla
risoluzione, e una pura ipotesi e ehe neU'opera deI giudice
e ozioso diseutere uno stato di fatto meramente supposto
• od immaginario 0 una eventualita ehe non trova riscontro
nel easo da decidersi.
Da quanta precede risulta ehe la risoluzione deI 16 di-
eembre 1918 non fu produttiva di un diritto aequisito
a favore deI convenuto : nulla dunque ostava a ehe fosse
annullata nella successiva assemblea dell'tl gennaio 1919.
Il Tribunale lederale pronuncia :
L'appello e accolto.