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45_II_124

BGE 45 II 124

Bundesgericht (BGE) · 1919-01-01 · Italiano CH
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Familienrecht. No 20.

20. Sentenza. 9 a.prile 1919 d.ella. seconda. sezione civile

neUa ca.usa lra.polli contro lra.polli.

L'azione di attribuziolle al padre con effetti di stato civile di

figlio illegittimo nato prima delI' entrata in vigore deI CCS

e retta dal diritto di famiglia anteIiore (art 13 cap. 2 tU.

!in.); invcce l'azione tendent\.' a far constatare 1a fiIiazione

legittima e sottoposta. al CCS anche se il figlio e nato sotto

l'antico regime (art. 12 tit. fin). -- L'inesattezza. di ull'inscri-

zione nel registro di stato civile puo essere proposta auche

incidentalmente. Condizioni e limiti deUa forza probatoria

di questi rcgistri, specialmente deI registro B. Il vaIore pro-.

batorio de1 possesso di stato e determinato dal dil'itto can-

tonale.

A. -

Maria Frapolli e nata il 12 noyembre 1877 naUa

citta di Messico. La sua fede di battesimo, rilasciata dal

parroco della chiesa deI Sagrario, certifica che e figlia

legittima di Giuseppe Frapolli e di Carmen Saint-Amad :

ma da quell' atto non risulta, da chi r officiante avesse

quelle indicaziolli, ne se iJ padre della neonata fosse

presente al battesimo. Giuseppe Fr apolli, oriundo di

Lopagno, Cantone Ticino, tenore di grido. era allora

congiunto in legittiIno matrimouio eon altra donna,

Lucia Ricca, dalla quale, nelle sue peregrinazioni artistiche

attraverso il mondo, 'viveva separato, eouvivendo marital-

mente colla Saint-Amad, pure ealltatriee, ehe esso dava

dapertutto come propria mogJie. La morte di Carmen

Saint-Amad avvenne in Milano nel 1880 : fn iseritta nel

registro dei decessi di quella citta eome persona nuhile.

Nel 1886 fu pronunciato in Lugano i1 divorzio tta Lucia

Ricea e Giuseppe Frapolli, il quale passo ad altre nozze.

Nel frattempo Maria Frapolli, trasportata da piccina

in Italia, veniva allevata ed educata per cura ed a carieo

di Giuseppe Frapolli, il quale le lascio sempre eredere

ehe era sua figlia Iegittima. Maria Frapo~li, ereseiuta in

eU, diedesi essa pure all'arte vivendo all'estero, ultima-

mente in Italia ed in Francia. I buoni rapporti col

Familienrecht. ",0 2u.

padre cessarono poscia ehe ella intese passare a nozze

contro la di lui volonta. In quel turno di tempo essa, per

il tramite della Legazione S,·izzera in Parigi, ebbe eono-

seenza della sua fede di battesimo sopracitata, la quale,

sempre ver l'intervento di detta legazione, fu iscritta il

10 gennaio 1915 nel registro B di stato civile di Lopagno

nei termini seguenti: « Il 12 llo\'embre 1877 e llata a

Messieo Frapolli Maria del Carmine, figJia legittima di

Giuseppe Frapolli e di Anna Carmen Saint-Amad, sua

moglie. »

B. -

Con petizione 3 ottobre 1916 Mana Frapolh con-

venne in giudizio Giuseppe Frapolli davanti il Tribunale

di Appello in Lugano domandando :

.

10 L'attriee e rieonosciuta e confennata <{uale figlia

legittima deI COllve]luto COll tutti i diritti inerenti.

20 Subordinatamel1te: Il eonvenuto e condannato

a pagare all'attriee una somma di 100000fr. ed accessori.

C. -

Il 22 novembre 1918 i1 Tribunale di Appello deI

Calltone Ticino respinse Ia petizione : donde il presente

appello interposto 11ei termini e nei modi di legge.

Considerando in dirilto :

10 -

Ollde determinare i limiti della competenza di

questa Corte, occorre anzitutto stabilire la nat.ura dell'a:

zione e 10 scopo cuitende : compito questo assa! arduo nel

confronti della domanda prineipale, data la posizione

alquanto ambigua assunta dall'attrice nel oo1'so della ea~sa:

incertezza ehe si ripercuote persino nelle concluslOID

della petizione (vedi sotto lette1'a B). Stando aUe alle-

gazioni della petizione, non sembra ehe l'attrice avesse

inteso propolTe un' azione in cOllstatazione. ~i uno. stat~

di figlia legittima gia esistente: la pebzlOlle lllfatb

(pagina 18) diehiara ehe l'attrice e una figlia ad~~erina ~l

beneficio di una falsa dichiarazione di stato clVlle (evl-

denternente, le iserizioni nel Messico ed in Lopagno) :

essa chiede ehe il eonvenuto la ricollosca figlia legittima.

lametta al beneficio di figlia legittima, metta in ordine

Familienreeht. ~o 20.

il suo stato civile ecc.,se pur vuol sfuggire alt' aziolle per

risarcimento dei danni, proposta subordinatamente. Ma

anche compreso in questo senso l'intento dell'attriee e

assai dubbio : dubblo e infatti se l'attriee intende ehe il

convenuto le rieonosca e attribuisea direttamente 10 stato

di fIglia legittima ed i diritti inerenti 0 ehe il giudice l'abbia

ad attribuire al padre cogli efietti di stato civile analoga-

mente a quanto dispone I'art. 323 CC per i figJi illegittimi.

Compresa in quest'ultimo senso, sotto il quale aspetto fu

specialmente considerata dall'istanza cantonale, l'azione

non sarebbe proponibile in questa sede perehe da giudi-

carsi, come rettamente ritiensi in sede cantonale, seeondo

il diriUo anteriore al ce, dunque secondo il diritto eanto-

nale (art. 13 al. 2 tit. fin. CC). A eio nnIla potrebbe mutare

la circonstanza ehe nei rapporti internazionali tale azione

sarebbe reUa dal diritto del paese d'origine: pereM,

appunto. in forza dell'art. 13 tit. fin. CC, questo diritto

sarebbe pur sempre il diritto ticinese vigente prima del-

1'entrata in vigore deI ce.

NeUe conclusioni l'attrice 11a assullto ulla posizione

alquanto diversa. Essa sembra benst voler ammettere

ehe dalle emergenze proeessuali. non risulterebbe dimo-

8trato un matrimonio tra il eonvenuto e la Saint-Amad :

ma aggiunge poi subito, avere Ia « convinzione morale ~

deI eontrario (pag. 7 e 8 delle conclusioni) e da opera a

dimostrarlo. Non puossi pretendere ehe questo muta-

mento nel fondamento dell'azione sia inammissibile per

motivi d'ordine, poiche l'instanza cantonale, sola inter-

prete delta procedura, ne ha discusso i presupposti e eioe

quelli di valido matrimonio tra il eonvenuto e la Saint-

Amad ed ha respinta l'ipotesi per maneanza di prova. Ora,

sotto quest'ultimo aspetto, la domanda delI' attrice si

presenterebbe come azione tendente a far eonstatare la

liliazione legittima dell'attrice, vale a dire il faUo ehe essa

sarebbe nata dalle giuste nozze deI eonvenuto colla Saint-

Amad : si tratterebbe quindi di una azione di stato sotto-

posta, secondo rart. S delta legge federale 25 giugno IS9t

FamUienrecht. N° 20.

127

sui rapporti di diritto eivile dei domiciliati e dei dimo:a~ti,

alla legislazione ed aHa giurisdizione delluogo d'ongme.

Per riguardo poi al diritto transitorio ~ceorrere?b~ !a~

eapo all'art. 12 deI tit. fin. ce, secondo il,quale 1 dlflttl

dei genitori e dei figli sono soggetti al~a legge nuova anc~e

ove fossero sorti prima di essa. Ma, m realta, nel easo 1Il

esame non sono in litigio gli effeUi di un rapporto di filia-

ziOlle esistente, sebbene solo Ia questione pregiudiziale,

se tra il eonvenuto e Ia Saint-Amad siasi mai addivenuto

a valido matrimonio: questione quesla ehe, ove questo

preteso matrimonio esistesse tuttora e non fosse stato

sciolto dalla morte delI'uno dei pretesi conjugi (Saint-

Amad) prima dell'entrata in vigore deI CC, non .sar~bbe

reua solo dall'antieo diritto ma da quella combmazlOne

deI diritto antieo edel nuovo piiI efficace per Ia validita

di esso (art. 8 lemma 3lit. fIn. CC), di modo ehe la ques-

tione dovrebbe soggiacere, entro questi limiti, alla eonos-

cenza di questa Corte. Se non ehe e paeifIeo in a~ti ~he la

Saint-Amad venne amorire gia nel 1880 e con elO 11 pre-

teso matrimonio Iu sciolto. Quindi e ehe anche questa

questione sIugge all'indagine di questa Corte e solo resta

ad esaminare quali siano gli effetti giuridici dell'iscrizione

della fede di battesimo dell'attrice nel registro delle nascite

(registro B) di Lopagno : in altri termini, occorre indagare

se 1a mellzione ivi faUa, ehe l'attrice e fIglia Iegittima deI

eonvenuto costituisea prova illvincibile ed inoppugnabile

e, subordinatamente, se Ia prova contraria sia ammis-

sibile anche all'in~uori di un procedimento inteso ad una

vera e propria rettifica di un'iscrizione a registro di stato

ei"il{; nel senso dell'art. 45 CC.

A ({uesto proposito occorre osservare: I limiti della forza

probatoria degli atti di stato civile eostituiscono ~ontro­

versia assai complessa e la questiolle e risolta dlvers~:

mente neUe diverse legislazioni (cfr. GAUTSCHl, Effetb

delle iscrizioni 11el registro di stato civile, p. 58 e seg}

Pal punto di vista deI diritto federale nulla SI op~one a ehe

l'inesattezza di un'iscrizione non possa essere dlmostrata

Familienrecht.. N0 2(1.

an ehe illeidentalmente, cioe nel eorso di una causa tendente

ad altro scopo (per es. causa testamentaria eee.) e punto

non oeeorre ehe a tal uopo sia istituita pro~edura apposita

di rettifiea (art. 45 CC), la quale non e riehiesta se non

quando l'azione tenda direttamente ad una modifiea

formale deU'iserizione od al suo annullamento : il ehe non

si veriftea nella fattispecie (efr. RU 8 p. 307 eseg; 9 p. 567

e seg). Quanto edella forza probatoria di un'iscrizione, la

dottrina fa distinzione di va10re eapitale tra quelle ehe si

riferiseono direttamente aU'alto da testimoniare (per es.

fatto e data della naseita, nelI'atto di naseita, fatto e data

della 1I1Orte. nell'atto di decesso) eIe menzioni puramente

aeeessorie, ehe sogliono essere iseritte negli atti di stato

civile solo per maggiol' chiarez~a e preeisione (ad es. men-

zione deI matrimonio dei parenti nell'atto di naseita, deI

norne del padre edella madre neU'atto di morte ece.) :

solo alle prime la dottrina prevalente attribuisee in

genere (e salvo qualeheeceezione) forza probatoria di

doeumento pubblico (cfl'. GAUTSCHI, 1. e. p. 67; EGGER,

Comm. osserv. 10 all'art: 33). N el easo in esame, la

menzione della filiazione dell'attriee e eontenuta nen'atto

di nascita (precisamente nella fede di battesimo) deU'at-

iriee ': essa e quindi di natura aeeessori~. A suo riguardo

dunque quest'iseriziolle non avrebbe, seeondo la dottrina

. sopraccennata, valor~ di publico documento a sellSO deI ...

'l'art.9 CC. Giova inoltre osservare ehe, eomunque, il nos-

tro diritto positiva non· eScltide la prova eontraria

anche se si trattasse di doeumento pubblico nel senso

dell'art. 9 CC (art. 9 lemma 2, 33 e 34 CC). La questione

poi di sapere se questa eontroprova, ehe seeondo il dispo~to

delI' art. 9 al. 2 ce non dipende da forma speciale,sia stahl

rag@iunta nel caso in esame, e questione di valutazione

delle prove fornite, ehe' dipende nel suo eomplesso da]

dirittoeantonale . e dal criterlo deI giudiee eantonale e

sfugge all'indagine di ~Iuesta Corte. Oceorre de] resto ri-

levare ehe l'iseriziolle dieu:i si tratfa e contenuta nel re-

gistro B, di ~ui i. per principio, diseutibile la forza pro-

Familienrecht. ~o 20.

129

batoria, poiehe non contiene ehe constatazioni fatte da

terzi e non direttamente dall'ufficiale di Stato civile ehe

ha proceduto a1l'iserizione

(art.

40

deU'ordinanza

federale 25 febbraio 1910 sui registri di stato eivile) : e

ehe, pur ammettendoehe, in virtiI deU'al't. 100 di detta

ordinanza, la fede di battesimo dell'attrice trascritta nel

registro di Lopa~no tenga luogo di atto di nascita, e giuo-

eoforza ritenere ehe essa non costituisce se non debole

indizio o'va~o prlneipio di prova per le eirconstanze ehe

non era destinata a documentare (dunque anche per 1a

menzione della filiazione delIa neonata) : tanto piiIehe

nel caso in esame non risulta nepp ure da chi l'officiante

avesse avuto quell'iudicazione. Aggiungasi, ehe il conte-

nuto di questa fede di battesimo si trova in aperta contra-

dizione eoll' atto di deeesso della Saint-Am ad, nel quale

essa e diehiarata « Hubile;) e ehe l'attriee stessa ammette

essere riescita vaua oglli ricerca dell'atto di matrimonio

(petizione p. 14 et 15) e non sostiene neanche in modo

ne conseguellte ne recisola legittimita della sua flliazione'

(cfl'. petizione p. 18, p. 14 ece.). Se finalmente si considera,

ehe anche il possesso di 8tato, cioe il posse8so della '

qualita di figlia legittima vautato dall'attriee, non· puo

costituire che un,principio di prova, il cui valore non e

regolato da] diritto federale ma da quello cantonale,

oyvia ne risulta la eonclusione ehe la deduzione implicita

dell'istanza cantonale,che l'attrice non ha l'aggiunto la

prova della sua .filiazione legittima, non lede il diritto

federale (cfr. art. 81 OG) e ehe quindi il lieorso sulla

prima eonclusione, per quanta ricevibile in ordine, deve

essere respinto come sostallzialmente infondato.

'20

-

•••••••••

Pronuncia:

Il ricorso, per' qU~llto eS$O e ricevibiIe in ordine, e.

respinto eome infond~to nel merito e "ien cOllfennata 'la

querelata sentenza 22110vembre 1918 dei Tribu;q.aJe di

Appello deI Cautone Ticin~.