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Familienrecht. No 20.
20. Sentenza. 9 a.prile 1919 d.ella. seconda. sezione civile
neUa ca.usa lra.polli contro lra.polli.
L'azione di attribuziolle al padre con effetti di stato civile di
figlio illegittimo nato prima delI' entrata in vigore deI CCS
e retta dal diritto di famiglia anteIiore (art 13 cap. 2 tU.
!in.); invcce l'azione tendent\.' a far constatare 1a fiIiazione
legittima e sottoposta. al CCS anche se il figlio e nato sotto
l'antico regime (art. 12 tit. fin). -- L'inesattezza. di ull'inscri-
zione nel registro di stato civile puo essere proposta auche
incidentalmente. Condizioni e limiti deUa forza probatoria
di questi rcgistri, specialmente deI registro B. Il vaIore pro-.
batorio de1 possesso di stato e determinato dal dil'itto can-
tonale.
A. -
Maria Frapolli e nata il 12 noyembre 1877 naUa
citta di Messico. La sua fede di battesimo, rilasciata dal
parroco della chiesa deI Sagrario, certifica che e figlia
legittima di Giuseppe Frapolli e di Carmen Saint-Amad :
ma da quell' atto non risulta, da chi r officiante avesse
quelle indicaziolli, ne se iJ padre della neonata fosse
presente al battesimo. Giuseppe Fr apolli, oriundo di
Lopagno, Cantone Ticino, tenore di grido. era allora
congiunto in legittiIno matrimouio eon altra donna,
Lucia Ricca, dalla quale, nelle sue peregrinazioni artistiche
attraverso il mondo, 'viveva separato, eouvivendo marital-
mente colla Saint-Amad, pure ealltatriee, ehe esso dava
dapertutto come propria mogJie. La morte di Carmen
Saint-Amad avvenne in Milano nel 1880 : fn iseritta nel
registro dei decessi di quella citta eome persona nuhile.
Nel 1886 fu pronunciato in Lugano i1 divorzio tta Lucia
Ricea e Giuseppe Frapolli, il quale passo ad altre nozze.
Nel frattempo Maria Frapolli, trasportata da piccina
in Italia, veniva allevata ed educata per cura ed a carieo
di Giuseppe Frapolli, il quale le lascio sempre eredere
ehe era sua figlia Iegittima. Maria Frapo~li, ereseiuta in
eU, diedesi essa pure all'arte vivendo all'estero, ultima-
mente in Italia ed in Francia. I buoni rapporti col
Familienrecht. ",0 2u.
padre cessarono poscia ehe ella intese passare a nozze
contro la di lui volonta. In quel turno di tempo essa, per
il tramite della Legazione S,·izzera in Parigi, ebbe eono-
seenza della sua fede di battesimo sopracitata, la quale,
sempre ver l'intervento di detta legazione, fu iscritta il
10 gennaio 1915 nel registro B di stato civile di Lopagno
nei termini seguenti: « Il 12 llo\'embre 1877 e llata a
Messieo Frapolli Maria del Carmine, figJia legittima di
Giuseppe Frapolli e di Anna Carmen Saint-Amad, sua
moglie. »
•
•
B. -
Con petizione 3 ottobre 1916 Mana Frapolh con-
venne in giudizio Giuseppe Frapolli davanti il Tribunale
di Appello in Lugano domandando :
.
10 L'attriee e rieonosciuta e confennata <{uale figlia
legittima deI COllve]luto COll tutti i diritti inerenti.
20 Subordinatamel1te: Il eonvenuto e condannato
a pagare all'attriee una somma di 100000fr. ed accessori.
C. -
Il 22 novembre 1918 i1 Tribunale di Appello deI
Calltone Ticino respinse Ia petizione : donde il presente
appello interposto 11ei termini e nei modi di legge.
Considerando in dirilto :
10 -
Ollde determinare i limiti della competenza di
questa Corte, occorre anzitutto stabilire la nat.ura dell'a:
zione e 10 scopo cuitende : compito questo assa! arduo nel
confronti della domanda prineipale, data la posizione
alquanto ambigua assunta dall'attrice nel oo1'so della ea~sa:
incertezza ehe si ripercuote persino nelle concluslOID
della petizione (vedi sotto lette1'a B). Stando aUe alle-
gazioni della petizione, non sembra ehe l'attrice avesse
inteso propolTe un' azione in cOllstatazione. ~i uno. stat~
di figlia legittima gia esistente: la pebzlOlle lllfatb
(pagina 18) diehiara ehe l'attrice e una figlia ad~~erina ~l
beneficio di una falsa dichiarazione di stato clVlle (evl-
denternente, le iserizioni nel Messico ed in Lopagno) :
essa chiede ehe il eonvenuto la ricollosca figlia legittima.
lametta al beneficio di figlia legittima, metta in ordine
Familienreeht. ~o 20.
il suo stato civile ecc.,se pur vuol sfuggire alt' aziolle per
risarcimento dei danni, proposta subordinatamente. Ma
anche compreso in questo senso l'intento dell'attriee e
assai dubbio : dubblo e infatti se l'attriee intende ehe il
convenuto le rieonosca e attribuisea direttamente 10 stato
di fIglia legittima ed i diritti inerenti 0 ehe il giudice l'abbia
ad attribuire al padre cogli efietti di stato civile analoga-
mente a quanto dispone I'art. 323 CC per i figJi illegittimi.
Compresa in quest'ultimo senso, sotto il quale aspetto fu
specialmente considerata dall'istanza cantonale, l'azione
non sarebbe proponibile in questa sede perehe da giudi-
carsi, come rettamente ritiensi in sede cantonale, seeondo
il diriUo anteriore al ce, dunque secondo il diritto eanto-
nale (art. 13 al. 2 tit. fin. CC). A eio nnIla potrebbe mutare
la circonstanza ehe nei rapporti internazionali tale azione
sarebbe reUa dal diritto del paese d'origine: pereM,
appunto. in forza dell'art. 13 tit. fin. CC, questo diritto
sarebbe pur sempre il diritto ticinese vigente prima del-
1'entrata in vigore deI ce.
NeUe conclusioni l'attrice 11a assullto ulla posizione
alquanto diversa. Essa sembra benst voler ammettere
ehe dalle emergenze proeessuali. non risulterebbe dimo-
8trato un matrimonio tra il eonvenuto e la Saint-Amad :
ma aggiunge poi subito, avere Ia « convinzione morale ~
deI eontrario (pag. 7 e 8 delle conclusioni) e da opera a
dimostrarlo. Non puossi pretendere ehe questo muta-
mento nel fondamento dell'azione sia inammissibile per
motivi d'ordine, poiche l'instanza cantonale, sola inter-
prete delta procedura, ne ha discusso i presupposti e eioe
quelli di valido matrimonio tra il eonvenuto e la Saint-
Amad ed ha respinta l'ipotesi per maneanza di prova. Ora,
sotto quest'ultimo aspetto, la domanda delI' attrice si
presenterebbe come azione tendente a far eonstatare la
liliazione legittima dell'attrice, vale a dire il faUo ehe essa
sarebbe nata dalle giuste nozze deI eonvenuto colla Saint-
Amad : si tratterebbe quindi di una azione di stato sotto-
posta, secondo rart. S delta legge federale 25 giugno IS9t
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sui rapporti di diritto eivile dei domiciliati e dei dimo:a~ti,
alla legislazione ed aHa giurisdizione delluogo d'ongme.
Per riguardo poi al diritto transitorio ~ceorrere?b~ !a~
eapo all'art. 12 deI tit. fin. ce, secondo il,quale 1 dlflttl
dei genitori e dei figli sono soggetti al~a legge nuova anc~e
ove fossero sorti prima di essa. Ma, m realta, nel easo 1Il
esame non sono in litigio gli effeUi di un rapporto di filia-
ziOlle esistente, sebbene solo Ia questione pregiudiziale,
se tra il eonvenuto e Ia Saint-Amad siasi mai addivenuto
a valido matrimonio: questione quesla ehe, ove questo
preteso matrimonio esistesse tuttora e non fosse stato
sciolto dalla morte delI'uno dei pretesi conjugi (Saint-
Amad) prima dell'entrata in vigore deI CC, non .sar~bbe
reua solo dall'antieo diritto ma da quella combmazlOne
deI diritto antieo edel nuovo piiI efficace per Ia validita
di esso (art. 8 lemma 3lit. fIn. CC), di modo ehe la ques-
tione dovrebbe soggiacere, entro questi limiti, alla eonos-
cenza di questa Corte. Se non ehe e paeifIeo in a~ti ~he la
Saint-Amad venne amorire gia nel 1880 e con elO 11 pre-
teso matrimonio Iu sciolto. Quindi e ehe anche questa
questione sIugge all'indagine di questa Corte e solo resta
ad esaminare quali siano gli effetti giuridici dell'iscrizione
della fede di battesimo dell'attrice nel registro delle nascite
(registro B) di Lopagno : in altri termini, occorre indagare
se 1a mellzione ivi faUa, ehe l'attrice e fIglia Iegittima deI
eonvenuto costituisea prova illvincibile ed inoppugnabile
e, subordinatamente, se Ia prova contraria sia ammis-
sibile anche all'in~uori di un procedimento inteso ad una
vera e propria rettifica di un'iscrizione a registro di stato
ei"il{; nel senso dell'art. 45 CC.
A ({uesto proposito occorre osservare: I limiti della forza
probatoria degli atti di stato civile eostituiscono ~ontro
versia assai complessa e la questiolle e risolta dlvers~:
mente neUe diverse legislazioni (cfr. GAUTSCHl, Effetb
delle iscrizioni 11el registro di stato civile, p. 58 e seg}
Pal punto di vista deI diritto federale nulla SI op~one a ehe
l'inesattezza di un'iscrizione non possa essere dlmostrata
Familienrecht.. N0 2(1.
an ehe illeidentalmente, cioe nel eorso di una causa tendente
ad altro scopo (per es. causa testamentaria eee.) e punto
non oeeorre ehe a tal uopo sia istituita pro~edura apposita
di rettifiea (art. 45 CC), la quale non e riehiesta se non
quando l'azione tenda direttamente ad una modifiea
formale deU'iserizione od al suo annullamento : il ehe non
si veriftea nella fattispecie (efr. RU 8 p. 307 eseg; 9 p. 567
e seg). Quanto edella forza probatoria di un'iscrizione, la
dottrina fa distinzione di va10re eapitale tra quelle ehe si
riferiseono direttamente aU'alto da testimoniare (per es.
fatto e data della naseita, nelI'atto di naseita, fatto e data
della 1I1Orte. nell'atto di decesso) eIe menzioni puramente
aeeessorie, ehe sogliono essere iseritte negli atti di stato
civile solo per maggiol' chiarez~a e preeisione (ad es. men-
zione deI matrimonio dei parenti nell'atto di naseita, deI
norne del padre edella madre neU'atto di morte ece.) :
solo alle prime la dottrina prevalente attribuisee in
genere (e salvo qualeheeceezione) forza probatoria di
doeumento pubblico (cfl'. GAUTSCHI, 1. e. p. 67; EGGER,
Comm. osserv. 10 all'art: 33). N el easo in esame, la
menzione della filiazione dell'attriee e eontenuta nen'atto
di nascita (precisamente nella fede di battesimo) deU'at-
iriee ': essa e quindi di natura aeeessori~. A suo riguardo
dunque quest'iseriziolle non avrebbe, seeondo la dottrina
. sopraccennata, valor~ di publico documento a sellSO deI ...
'l'art.9 CC. Giova inoltre osservare ehe, eomunque, il nos-
tro diritto positiva non· eScltide la prova eontraria
anche se si trattasse di doeumento pubblico nel senso
dell'art. 9 CC (art. 9 lemma 2, 33 e 34 CC). La questione
poi di sapere se questa eontroprova, ehe seeondo il dispo~to
delI' art. 9 al. 2 ce non dipende da forma speciale,sia stahl
rag@iunta nel caso in esame, e questione di valutazione
delle prove fornite, ehe' dipende nel suo eomplesso da]
dirittoeantonale . e dal criterlo deI giudiee eantonale e
sfugge all'indagine di ~Iuesta Corte. Oceorre de] resto ri-
levare ehe l'iseriziolle dieu:i si tratfa e contenuta nel re-
gistro B, di ~ui i. per principio, diseutibile la forza pro-
Familienrecht. ~o 20.
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batoria, poiehe non contiene ehe constatazioni fatte da
terzi e non direttamente dall'ufficiale di Stato civile ehe
ha proceduto a1l'iserizione
(art.
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deU'ordinanza
federale 25 febbraio 1910 sui registri di stato eivile) : e
ehe, pur ammettendoehe, in virtiI deU'al't. 100 di detta
ordinanza, la fede di battesimo dell'attrice trascritta nel
registro di Lopa~no tenga luogo di atto di nascita, e giuo-
eoforza ritenere ehe essa non costituisce se non debole
indizio o'va~o prlneipio di prova per le eirconstanze ehe
non era destinata a documentare (dunque anche per 1a
menzione della filiazione delIa neonata) : tanto piiIehe
nel caso in esame non risulta nepp ure da chi l'officiante
avesse avuto quell'iudicazione. Aggiungasi, ehe il conte-
nuto di questa fede di battesimo si trova in aperta contra-
dizione eoll' atto di deeesso della Saint-Am ad, nel quale
essa e diehiarata « Hubile;) e ehe l'attriee stessa ammette
essere riescita vaua oglli ricerca dell'atto di matrimonio
(petizione p. 14 et 15) e non sostiene neanche in modo
ne conseguellte ne recisola legittimita della sua flliazione'
(cfl'. petizione p. 18, p. 14 ece.). Se finalmente si considera,
ehe anche il possesso di 8tato, cioe il posse8so della '
qualita di figlia legittima vautato dall'attriee, non· puo
costituire che un,principio di prova, il cui valore non e
regolato da] diritto federale ma da quello cantonale,
oyvia ne risulta la eonclusione ehe la deduzione implicita
dell'istanza cantonale,che l'attrice non ha l'aggiunto la
prova della sua .filiazione legittima, non lede il diritto
federale (cfr. art. 81 OG) e ehe quindi il lieorso sulla
prima eonclusione, per quanta ricevibile in ordine, deve
essere respinto come sostallzialmente infondato.
'20
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•••••••••
Pronuncia:
Il ricorso, per' qU~llto eS$O e ricevibiIe in ordine, e.
respinto eome infond~to nel merito e "ien cOllfennata 'la
querelata sentenza 22110vembre 1918 dei Tribu;q.aJe di
Appello deI Cautone Ticin~.