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44_II_333

BGE 44 II 333

Bundesgericht (BGE) · 1918-01-01 · Français CH
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Familienrecbt. N° 56.

de ces griefs. le jugement attaque eonstate qu'au contraire

le defendeur I;l toujours He tres bon pour sa fllle et, si

aujourd'hui il se declare pret a la reeevoir de nouveau

ehez lui, Ie seul fait qu'elle manifeste a son egard des

sentiments fort peu filiaux ne saurait lui donner le droit de

refuser la forme d'assistauee qui lui est proposee et d'eIi

exiger une autre plus onereuse pour le defendeur. Aussi

bien il resulte de la correspondance echangee entre la

demanderesse et son avoeat avant le eommencement du

proces (v. lettre du 31 aout 1915) qu'elle-meme n'envi-

sageait nullement comme impossible la reprise de la vie

commune avec son pere; il ne semble doncpas qu'il existe

des raisons imperieuses d'ordre moral s'opposant acette

solution. Dans ces eonditions le Tribunal f€deral n'a pas

de motifs suffisant!l pour reformer la decisiou de l'instance

cantonale. Celle-ci doit toutefois etre modifiee sur deux

points: tout d'abord il y a lieu de donner expressement

acte a la demanderesse de l'offre qui lui est faite et eu

outre il eonvient de lui aecorder en argent l'assistance

qu'elle n'a pu recevoir en nature pendant la duree du

pro ces. une somme de 50 fr. par mois paraissant propor-

tionnee aux besoins de la re courante et aux ressources du

defendeur.

Le Tribunal fMeral prononce:

Le recours est partiellement admis et le jugement at-

taque est reforme en ce sens que :

a) il est donne acte a la demanderesse de roffre fLlli lui

est faite par son pere de fournir chez lui, a elle et a son

fils, le logement et l'entretien,

b) le defendeur est tenu de payer a la demanderesse

une somme de 50 fr. par mois depuis le 29 septembre 1915

jusqu'a la date du present arret.

Pour 1e surplus, le jugement attaque est confirme.

Famillenrecbt. N° 57.

57. Sentenza 17 ottobrs 1918 del1a n· sezions civile

nella cama Kirsch contro massa Kirsch.

Credito e privilegio vantati dal1a moglie nel fallimento deI

marito, i conjugi essendo soggetti, internamente, al regime

dell'antico diritto ticinese (separazione dei beni) e, in con-

fronto coi terzi, a quello delI' unione dei beni deI nuovo. -

I creditori 0 la loro massa sono dei terzi nel senso della legge.

-

Credito e privilegio sono retti dal nuovo.diritto (art. 209~

210 e 211 CC). Estensione ed onere della prova incombente

alla moglie.

A. - Nel fallimento di Luigi Hirsch in Lugano la moglie

deI fallit 0, Sofia Hirsch-Cremonini, insinuava i crediti

seguenti, eontestati poi dalla massa, per i quall essa chie-

deva il privilegio contemplato dall'art. 211 CC :

a) Per versati in eontanti al fallito . . . Fr. 5,000

b) Per obbligazioni deI Canto ne Tieino eon-

segnategli. . . . . . . . . . . . . . . .

)}

13,000

c) Per eontributo aHa loeazione contratta

dal marito verso certo Taddei, fr. 7900, ridotti in

seguito a . . . . . . . . . . . . . . . .

»

4,000

Con sentenza 15 maggio 1918 il Tribunale di Appel10

deI Cantone Ticino, statuer..do in secondo grado, rico-

nosceva all'attrice la somma di 5000 fr. suddetta, il

con'ispettivo delle obbligazioni in 11,910 fr e un credito

di 4000 fr. per i versamenti fatti a Taddei, le prime due

poste come apporti nel matrimonio e l'ultima eome

prestito fatto dall'attrice al marito durante il matri-

monio e, dedotto il valore di eerti stabili ritirati in natura

(2900 fr.) a sensi del1' art. 211 CC, la collocava per meta

degli apport i (9905 fr.) nella quarta e per l'altra meta piu

il eredito di 4000 fr. (13,905 fr.) nel1a quinta classe.

La sentenza e basata sui mezzi di prova e sulle emer-

genze processuaJi seguenti :

a) Contratto di matrimonio deI 20 luglio 1910, redatto

in serittura privata, quantunque l'angeo diritto eh'He

334

FamUienrecht. N° 57.

ticinese riehiedesse, per Ia sua validitä., Ia documentazione

notarile. Secondo questo contratto l'attrice avrebbe

apportato in matrimonio, oltre gli stabili ivi partita-

mente elencati, 13,000 fr. in obbligazioni dei Cantone

Ticino e 5000 fr. in contanti. Il contratto stabilisce tra

aItro : Art. 10 : « Les futurs epoux declarent adopter pour

» base de leur union le regime de la comunaute des biens,

;) tel qu'il est etabli par les art. 215 et suivants du CCS,

I) que les parties aceeptentd'ores et dejä. eomme pactui-

I) tion eontractuelle.); e nell'art. 3 : « La future epouse

I) a justifie son apport au futur epoux, qui ·Ie reconnait .

I) et consent ä. en demeurer charge; par le seld fait de la

» celebration du mariage iI en aura Ia jouissance et I'admi-

.)) nistration pendant le mariage.)) n matrimonio avvenne

il28 Iuglio 1910.

b) Il giudiee canton:aIe eonstata ehe, al momento deI

< matrimonio, le obbligazioni erano in possesso di certo

Attilio Ferrari in Milano, eui l'attrice le avcva date in

prestito, richiedendone poseia ripetutamente ]a restitu-

zione, onde sovvenire iI marito nelI' azienda. La restitu-

zione avvenne in danaro nell'ottobre 1910 « al falJito e

a! notaio .Lucchini in Lugano 1): la ricevuta di quest' uI~

tImo fu nmessa al Ferrari.

.

c) In data 2 Iuglio 1913 la co~venuta prelevava 4000 fr.

dal suo oonto corrente presso la Banea popolare di Lugano

e questa somma fu versata 10 stesso giorno da Hirsch al

rappresentante deI suo locafore Taddei.

B. -

Da questa sentenza Ia eonvenuta appella al

Tribunale federale nei modi e nei termini di legge eon-

ehiudendo al rigetto integrale delle ragioni vantate

dall'a ttrice.

Considerando in diritto:

1. -

Due sono Ie questioni da sciogliere: anzitutto.

quali pretcse spettino alI' attriee nel falJimento deI ma-

rHo e, in sceondo luogo, quali fruiscano deI privilegio da

essa vantato. Ambedue sono rette dal diritto federalc.

Infatti :

Familienrecht. N° 57.

335

0) Secondo l'art. 9 al. 2 tit. fin. CC i eoniugi Hirsch

sono sottoposti, in eonfronto eoi terzi, al diritto nuovo,

non avendo essi fatta Ia diehiarazione prevista da quel

disposto. ehe intendessero conservare l'antieo regime :

nei rapporti ~terni inveee, il regime ehe li regge il regime

legale dell'antieo CCT (separazione dei beni), poiehe Ja

oonvenzione matrimoniale conehiusa il 20 Iuglio era

informe e poiehe essi omisero anehe Ia notificazione di eui

aU 'art. 9 al. 3 suddetto. D'aItro canto, e fuori di dubbio

ehe i creditori deI madto -

e quindi la massa com;enuta

ehe Ii eompendia -

sono da eonsiderarsi quali dei terzi a

sensi deIla legge, perehe non si tratta,di una pretesa

deHa moglie verso il marito. aHa quaJe essi due soli

sarebbero interessati, sibbene deI diritto di soddisfaci-

mento ehe spetta ai creditori sulla sostanza coniugale

di fronte alle ragioni vantate dalla moglie. n coneetto

ehe i ereditori deI marito -

0 Ia « massa» -

altro non

siano ehe suoi suceessori, in altri termini, ehe essi si

sostituiscano puramente e semplieemente neHa situazione

giuridica deI faIlito, e sostanzia1mente errato : nel falli-

mento i creditori, sia singolarmente, sia nel Ioro insi€me

come unitä. hanno ragioni proprie, indipendenti e, tal-

volta, collidenti eon quelle deI fallit 0, eolle quali non

possono essere identifieate. 11 ehe risuIta. oltre ehe dalla

dottrina e giurisprudenza ormai prevalenti, dall'intento

'manifestodel Iegislatore, il quale. distinguendo, ove non

si tratta di rapporti matrimoniali retti uniformemente

dal nuovo diritto. tra UD regime interno ed un regime

esterno e opponendo Ia posizione giuridiea dei terzi a

quella dei eoniugi tra di l~o, mira a salvaguardare Ia

buona fede nel commercio, vale a dire a meglio tutelare

le ragioni di chi eoi eoniugi entra in rapporto di affari,

rendendo Ie di Iui ragioni indipendenti dalle pattuizioni

interne tra i eoniugi e sottoponendole ad un· regime eo-

munemente nota per legge: tendenza questa ehe si

manifesta anehe neUa legislazione federale anteriore al

ce, per es. nella legge federale sui rapporti di diritto

AS 4-1 11 -

1918

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Familienreeht. N° 57.

civile 25 giugno 1891, secondo la quale (art. 19) i rap-

porti dei coniugi coi terzi ed in ispeeie i diritti della mog1ie

di fronte ai creditori deI marito fallito od oppignorato,

non sono regolati in modo definitivo dalla legge deI primo

domicilio coniugale, ma da quella deI domicilio coniugale

al momento in cui sorsero (RU 38 11 p: 618).

b) Per quanto concerne il privilegio dedotto dall'a:rL

219 LEF, la convenuta e con essa il giudice di primo grado

invocano l'antico art. 219, senza por mente alla modifi-

cazione che esso subi in forza dell'art. 58 tit. fin. CC.Oc-

corre ricercare, se anehe al privilegio siano applieabili i

disposti di diritto federale, quantunque si tratti di UD

matrimonio conehiuso sotto il diritto anteriore, retto, nei

rapporti interni, dall'antieo regime(St'parazione dei beni),

in quelli esterni, dal nUQVo (unione dei b~ni, art. 1?~ C9·

Motivi prevalenti c;tanno per l'affermatIva. Il pnvIleglO

infatti di eui al disposto dell'art. 211 e l'equivalentl dei

diritto generale di amministrazione e di godunento, ehe

in quel regime spetta al marito sulla sostanza eoniugale:

ed e poi fuor di dubbio, ehe la questione di sapere, se ed

in quali limiti il marito possa anehe disporre, di fronte

ai terzi, degli apport i senza il eonsenso della moglie, e

retta dal nuovo diritto, incontestabile essendo ehe an-

ehe a questo riguardo si tratta di diritti eui questi ter~i

sono interessati. Üra, in forza dell'art. 202 cap. 2 CC, il

terzo puo presumere il eonsenso maritale, ove non trattisi

di beni rieonoscibili eome proprieta della moglie: faeolta

questa estesissima, ehe mette in balia deI marito l'avere

della moglie, a garanzia della quale deve stare, eome

equivalente, il privilegio di eui agli art. 21 ~ C~ e ?19

LEF : intuitivo, deI resto, essendo, ehe nella hqUldazlOne

delle ragioni spettanti alla moglie nel fallimento deI

marito, non possa il eredito eome tale esser retto da una

legislazione, e da un'altra i1 privilegio ehe 10 eonforta e

eui e, di sua natura, aeeessorio.

Da queste eonsiderazioni risulta ehe ambedue 1e que-

Fllmillenreeht. N0 57.

stioni da deeidersi soggiaeiono al diritto federale : donde

la oompetenza deI Tribunale federale di esaminarle sotto

tutti i loro aspetti.

20

-

Per quanto eoneerne la somma di 5000 fr. e le

obbligazioni deI valore nominale di 13,000 fr. liquidate,

secondo perizia, in 11,910 fr., l'istanza eantonale con ..

stata ehe questi va]ori eostituiseono apporti 'delI' attrice.

E questa, in sostanza, eonstatazione di fatto : deI fatto

eioe ehe quei vaJori erano in possesso delIa moglie al

momento deI matrimonio e ehe passarono in quello deI

marito : eonstatazioni ehe vineolano quindi il Tribunale

federale siccome eonformi agli atti e non involventi viola-

zione di diritto federale. Ne puossi ravvisare violazione di

diritto federale in eio ehe Ja Corte cantonale ha ammesso

quale prova deU' esistenza di quei valori edel loro tra-

passo neUe mani deI marito il eontratto di matrimonio

20luglio 1910, il quale, invalido come pattuizione matri-

moniale, puo ritenersi affatto efficaee a dimostrare fatti

giuridiei non soggetti a requisiti di torma, iJ gmdbio sul-

l'attendibilita e il valore di una prova essendo deI resto

eompito insir.daeabile del·giudiee cantonaie. Giova inoltre

osserva\ e, ehe la proeedura eantonale ticinese am mette

espressamente il principio, che sul valore delle prove il

giudiee deeide seeondo il 5UO libero eonvincimento

(art. 146 p. c. t.); e ehe, nel easo in esame, l'apporto

delle obbligazioni e dimostrato, non solo dall'atto 20 Iu-

Q:lio 1910, ma anehe dal costituto testimoniale (tp.stt'

Solari). Il quesito di sapere, se il giudice cantonale

abbia rettamente avvisato, eontestando valore deeisivo

alla cireonstanza, ehe gli apporti non sono stati iseritti

nei registri deI marito, e questione ehe sfugge all'esame

di questa Corte, poiehe coneerne appunto Ia valutazione

dei mezzi di prova : irrilevante essendo poi anehe, ehe

qaelle obbligazioni al portatore non passarono nel pos-

sesso deI maritö se non qual ehe mese dopo la eelebrazione

deI matrimonio, poiehe esso ne divenne proprietario gia

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Famillenrecht. N° 57.

in quel momento, possedendole, longamanu 0 indiretta·

mente, per mezzo deI detentore Ferrari, che le deteneva

per illoro proprietario.

.

3° -

Meno ovvio e invece il quesito della eonsistenza

deI credito di 4000 fr. vantato dall'attrice edall' instanza

cantonale co11oeato in quinta classe. Perlegge (art. 210 CC),

Ja inoglie soggetta di fronte ai terzi al regime dell'unione

pub far valere nel fallimento deI marito un credito per i

suoi beni apportati, ehe piilnon vi si rinvenissero : e rart.

195 CC statuisce, che beni apportati sono quelli che appar-

tengono aHa moglie al momento delIa eelebrazione dei ma-

trimonio 0 ehe le pervengono per eredita od altro titolo dU-·.

rante il matrimonio. Ben evero ehe, a stregua dell'art. 209

CC, Ia moglie ha diritto a compenso qualora, durante il ma~

trimonio, abbia, eol prQprio, estinti dei debiti deI marito :

ma questa ragione a compenso non si verifica se non ove

il tacitamento sia avvenuto con beni apportati a sensi del-

l'art. 195. Onde esista titolo a compenso, non basta quindi

dimostrare che il debito deI marito sia stato estinto con

valori intestati aHa moglie in un conto corrente suo per-

sonale; occorre, inoItre, provare che quei valori abbiano

il carattere giuridico di apporti a sensi di Iegge e eioe le

siano appartenuti al momento deI matrimonio 0 le siano

pervenuti in seguito per eredita 0 per aItro titolo gratuito;

10 stesso valore apportato daHa moglie non potendo, come

e palese senz'altro, costitui!'e ragione a compenso, una

prima volta come apporto (art. 210), ed una seeonda volta

a titolo di pagamento di debito deI marito (art. 209). La

moglie ehe si prevale dell'art. 209 CC deve quindi di-

mostrare, ehe i1 debito deI marito fu estinto eon un bene

«apportato)) (nel senso proprio deHa Iegge) e che questo

valore non eostituisee ragione a compenso gia in forza

dell'art. 210· CC. In questo senso, la prova non fu rag-

giunta e, puossi dire, neanehe tentata. Che aU'attrice

alcunche sia pervenuto durante il matrimonio per eredita

e a titolo gratuito, non fu neppure asserito. Sta bene che

come constata l'istanza cantonaIe, i 4000 fr. in questione

Familienrecht. N° 57.

33U

furono prelevati nel luglio 1913 da un conto corrente

intestato all'attrice presso la Banea Popolare di Lugano

e ehe, per le constatazioni cantonali, debba ritenersi asso-

dato, ehe il prele~amento servi a tacitare il Taddei : ma

nulla dimostra, ehe il danm 0 investito nel conto corrente

non fosse identieo a quei 5000 fr. in contanti apportati in

matrimonio 0 non sia parte deI va lore delle obbligazioni

che furono restituite a11' attriee, non in natura, ma in

danaro (cheque),appunto sulla Banea Popolare di Lugano,

presso la quale essa aveva un conto corrente personale

(vedi teste Solari e diehiarazioni 22 e 24 maggio d€l1a

Banca Popolare). Il conto corrente stesso non fu versato

agli atti : non si sa quindi da quali valori sia stato costi-

tuito. Non edel resto verosimile ehe, al momento deI

matrimonio, l'attrice aItro possedesse all'infuori dei

valori enumerati nell'atto dei 20 luglio 1910, poiehe essa

conferi nella sostanza coniugale persino i poehi stabili moi

e poiche i coniugi intendevano sottoporsi al regime ddla

comunione dei beni a stregua 'delI'art. 215 CC, nel quale

tutti i beni dei eoniugi formano una sostanza indivisa : e

leeito quindi ammettere ehe neU'atto 20 luglio l'attrice

indicasse tutti i beni da essa aHora posseduti.

II Tribunale jederale pronuncia :

L'appello e accolto parzialmente e la sentenza querelata

vien riformata nel senso che il credito dell'attriee am-

messo in V· classe per 13,905 fr. vien ridotto a 9905 fr. : nel

resto il querelato giudizio e confermato.