opencaselaw.ch

44_III_112

BGE 44 III 112

Bundesgericht (BGE) · 1917-05-25 · Italiano CH
Fonte Original Esporta Word PDF BibTeX RIS
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

112

Entscheidungen der Sehuldbetreibungs-

32. Sentenza. 16 agOlto 1918 nella causa Feltrinelli.

Un'esecuzione promossa tra conjugi ad onta deI divieto

dell'art. 173 CC e annullabile d'ufficio dall'Autorita di

Vigilanza. in qualsiasi Sua fase. -

Questo divieto vale

anche in caso di sentenza di separazione dei beni ove eSsa

non sia stata iscritta e pubbIicata a sensi dell'art. 248 CC

(vedi art. 176 CC).

A. -

Con sentenza 25 maggio 1917, il Pretore di

Locamo pronunciava la separazione dei ben i tra i con-

jugi Emilio e Frida Schlatterer in Porto di Ronco s. As-

cona. Da una dichiarazione.20 giugno 1918 dell'ufficio

dei registri di Locamo risulta ehe questa sentenza non

, venne mai iscritta nei registri matrlmoniali.

Nel luglio 1917 la moglie Frida SchIa tterer promosse

esecuzione (nO 20666) contro i1 marito per i1 paga-

mento di oltre 25000 fr.; il pignoramento ebbe. luogo

il 3/4 settembre 1917.

Altro creditore, Feltrinelli Vincenzo in Caviano, aveva

ottenuto il 16 gennaio 1916 un sequestro contro ]0

stesso Schlatterer per un credito di ~irca 12000 fr.;

ne segui l'esecuzione n° 19222; nella quale il pignora-

men~o ebbe. luogo solo il 29- novembre 1917 e porto

suglI oggettI che erano stati sequestrati. Nondimeno

in virtil delI'art. 281 LEF il Feltrinelli era stato amme~

gia .in precedenza, a partecipare, a titolo provvisorio,

al plgnoramento deI 3/4 seUembre 1917 in favore della

moglie Schlatterer, participazione ehe divenne defuli-

tiva col pignoramento 29 novembre 1917 in favore

dell'esecuzione 19222.

Realizzati i mobili pignorati ad istanza di Feltri-

n~~li e quantunque rimanessero da realizzarsi gli immo-

bIli, venne eretta la graduatoria, neUa quale il credito

d~lla. moglie SchlaUerer di 25,684 fr. 50, per meta pri-

,:le~lato e collocato per questa parte in IV classe, fu

dlChlarato coperto per l'ammontare di 6353 fr., mentre

und Konkurskamm.er. N° 32.

113

jl credito Feltrinelli (circa 13,000 fr. cogli interessi)

rimaneva integralmente scoperto.

B. -

Entro il termine utile per la eontestazione. deUa

gmduatoria-riparto, Feltrinelli si· aggravopresso l'Auto-

rita eantonale di Vigilanza domandando Ia nullitä di

tutti gli atti deU'esecuzione n° 20666 della moglie

Schlatterer; subordlnatamente, la nullitä della gradua-

toria sopraeeennata e ancor piil subordimitamente, ehe

l'ufficio fosse invitato a diffidare la signora SchlaUerer

a procedere giudizialmente a sensi delI'art. 111 LEF

per far riconoseere il preteso suo eredito verso il marito.

In appoggio di queste domande il ricorrente osservava

in sostanza: L'Ufficio non avrebbe dovuto dar corso

all'eseeuzione promossa dalla moglie contro il marito

(art. 173 CC). Ma l'operato dell'ufficio e illegale anehe

sotto altro aspetto. FeltrineUi ha nel corso dell'esecu-

zione impugnato a piil riprese il eredito vantato della

moglii: l'ufficio avrebbe dunque dovuto diffidare

quest'ultima a far valere Ie sue pretese in giudizio e

non ammetterla in graduatoria senza ehe essa avesse

dimostrato ne il credito ne il privilegio.

C .. -

Con deeisione deI 23 maggio 1918 l'Autorit~

cantonale di Vigilanza, sentita la controparte, respinse

il ricorso in base. ai seguenti considerandi : La domanda

di nullita dell'esecuzione n° 20666 e basata sull'art.

173 CC; ma questo disposto non puo trovare appli-

cazione avendo la Pretura di Locamo pronu,nciato il

25 maggio 1917 la separazione dei beni tra i coniugi

SchlaUerer (art. 176 Ce). Non meno infondata e la

domanda di annullazione della graduatoria. Contraria-

mente a quanto avviene nella liquidazione per via di

fallimento, nella procedura in via di pignoramento

l'ufficio non ha il diritto di esaminare la consistenza

deI credito 0 deI privilegio; esso non poteva quindi

esaminarli d'ufficio. D'altro canto I'art. 111 LEF non

e applicabile perche non si tratta della partecipazione

della moglie ad un pignoramento ottenuto da un terzo;

114

Entscheidungen der Schuldbetreibungs-

il ricorrente, come estraneo all'esecuzione n° 20666,

non aveva alcun diritto a eontestare il credito della

moglie ne all'ufficio correva l'obbligo di assegnarIe i1

termine di 10 giorni per farsi attrice. Se il ricorrente,

ricevuta comunicazione della graduatoria ..)ntendeva

contestare il credito della moglie Schlatterer, avrebbe

dovuto fa rIo entro il 'termine e nelle vie di legge (art.

148 LEF). Non aveudolo fatto, quel eredito non puo

piiI essere oggetto di contestazione.

D. -

Da questa decisione Feltriuelli ricorre al Tri-

bunale federale.

Considerando in diritto :

1. -

A mente della giurisprudenza deI Tribunale

federale (RU 40 III, p. 7 e seg; 42 HI, p. 348), il dis-

posto delI'art. 173 ce, che dichiara inammissibile

durante il matrimonio ogni procedilnento esecutivo

per pretese tra i eoniugi, e un divieto di diritto pub-

blico; ne segue che un'esecuzione promossa ad onta

di esso sam da annullarsi d'ufficio in qualsiasi sua fase,

annullazione che deve essere pronunciata dall'autorita

di vigilanza e non dal giudice, come sostiene a torto la

parte Schlatterer.

2. -

In fatto e acquisito in causa (tanto per la dichia-

razione precitata 20 giugno· 1918 dell'Ufficio dei re-

gistri deI distretto di Locarno che per maneanza di

constatazione contraria), ehe la sentenza pretoriale

25 maggio 1917, colla quale fu pronunciata la sepa-

razione dei beni tra i coniugi Schlatterer, non venne

mai iscritta a registro e pubblicata. Chiedesi quindi

se il disposto dell'art. 248 ee (secondo il quale, ove

non siano iscritte a registro e pubblicate, le decisioni

giudiziarie relative al regime dei beni matrimoniali

non son~ opponibili ai terzi) non renda inopponibile

al ricorrente ed inefficace in suo coufronto l'esecuzione

promossa dalla moglie Schlatterer in base alla preeitata

sentenza di separazione dei beni, non iscritta ne pubblicata.

La risposta non puo essere ehe affermativa.

und Konkurskammer. N° 32.

Secondo l'art. 174 ee la moglie che non vive in

separa.ai.o.ne di beni col marito non pUO far valere le

sue pretese contro di esso in via esecutiva se non gio-

vandosi dell'esecuzione promossa da un te rzo, al pig-

noramento dei quale potra partecipare. Essa non

puo quindi parteeipare ehead esecuzione gia esistente

e se le sue ragioni vengono eontestate dal ereditore

pignorante, sara eostretta a promovere azione eon-

tro di esso per dimostrare l'esistenza deI proprio ere-

dito a sensi delI'art. 111 LEF. Di fronte a questo

terzo (ereditore pigno~ante) il coniuge procedente si

trova dunque in condizione molto meno vantaggiosa di

quella in cui si troverebbe dato ehe potesse agire eon

eseeuzione separata ed indipendente mettendo il terzo,

ehe intendesse conte stare il suo credito, nella necessita

di farIo in sede di graduatoria facendosi attore, al quale

incomberä. l'obbligo di provare l'insussistenza del cre-

dito vantato da un coniuge e riconosciuto dall'altro

non sollevando opposizione. A torto si obbietterebbe

trattarsi, nella questione dell'ammissibilita dell'esecu-

zione secondo rart. 174 ee, solo di effetti intemi tra i

coniugi; la questione interessa anche dei terzi e anzi-

tutto i creditori deI marito, a tutela dei quali e dei loro

interessi sul patrimonio conjugale la legge ha dettato

il divietodi cui all'art. 173 ce ed ha prevista la comu-

nicazione d'ufficio al registro, per esservi iscritta e pub-

blicata, della sentenza di separazione dei benL Sull'i-

stessa ragione e basata la massima della giurispru-

denza ehe l'osservazione deI precetto delI 'art. 173 e

da controllarsi d'ufficio.

3. -

.....

La Camera Esecuzioni e Fallimenti pronuncia :

Il ricorso e ammesso nel senso dei considerandi.