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Entscheidungen der Sehuldbetreibungs-
32. Sentenza. 16 agOlto 1918 nella causa Feltrinelli.
Un'esecuzione promossa tra conjugi ad onta deI divieto
dell'art. 173 CC e annullabile d'ufficio dall'Autorita di
Vigilanza. in qualsiasi Sua fase. -
Questo divieto vale
anche in caso di sentenza di separazione dei beni ove eSsa
non sia stata iscritta e pubbIicata a sensi dell'art. 248 CC
(vedi art. 176 CC).
A. -
Con sentenza 25 maggio 1917, il Pretore di
Locamo pronunciava la separazione dei ben i tra i con-
jugi Emilio e Frida Schlatterer in Porto di Ronco s. As-
cona. Da una dichiarazione.20 giugno 1918 dell'ufficio
dei registri di Locamo risulta ehe questa sentenza non
, venne mai iscritta nei registri matrlmoniali.
Nel luglio 1917 la moglie Frida SchIa tterer promosse
esecuzione (nO 20666) contro i1 marito per i1 paga-
mento di oltre 25000 fr.; il pignoramento ebbe. luogo
il 3/4 settembre 1917.
Altro creditore, Feltrinelli Vincenzo in Caviano, aveva
ottenuto il 16 gennaio 1916 un sequestro contro ]0
stesso Schlatterer per un credito di ~irca 12000 fr.;
ne segui l'esecuzione n° 19222; nella quale il pignora-
men~o ebbe. luogo solo il 29- novembre 1917 e porto
suglI oggettI che erano stati sequestrati. Nondimeno
in virtil delI'art. 281 LEF il Feltrinelli era stato amme~
gia .in precedenza, a partecipare, a titolo provvisorio,
al plgnoramento deI 3/4 seUembre 1917 in favore della
moglie Schlatterer, participazione ehe divenne defuli-
tiva col pignoramento 29 novembre 1917 in favore
dell'esecuzione 19222.
Realizzati i mobili pignorati ad istanza di Feltri-
n~~li e quantunque rimanessero da realizzarsi gli immo-
bIli, venne eretta la graduatoria, neUa quale il credito
d~lla. moglie SchlaUerer di 25,684 fr. 50, per meta pri-
,:le~lato e collocato per questa parte in IV classe, fu
dlChlarato coperto per l'ammontare di 6353 fr., mentre
und Konkurskamm.er. N° 32.
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jl credito Feltrinelli (circa 13,000 fr. cogli interessi)
rimaneva integralmente scoperto.
B. -
Entro il termine utile per la eontestazione. deUa
gmduatoria-riparto, Feltrinelli si· aggravopresso l'Auto-
rita eantonale di Vigilanza domandando Ia nullitä di
tutti gli atti deU'esecuzione n° 20666 della moglie
Schlatterer; subordlnatamente, la nullitä della gradua-
toria sopraeeennata e ancor piil subordimitamente, ehe
l'ufficio fosse invitato a diffidare la signora SchlaUerer
a procedere giudizialmente a sensi delI'art. 111 LEF
per far riconoseere il preteso suo eredito verso il marito.
In appoggio di queste domande il ricorrente osservava
in sostanza: L'Ufficio non avrebbe dovuto dar corso
all'eseeuzione promossa dalla moglie contro il marito
(art. 173 CC). Ma l'operato dell'ufficio e illegale anehe
sotto altro aspetto. FeltrineUi ha nel corso dell'esecu-
zione impugnato a piil riprese il eredito vantato della
moglii: l'ufficio avrebbe dunque dovuto diffidare
quest'ultima a far valere Ie sue pretese in giudizio e
non ammetterla in graduatoria senza ehe essa avesse
dimostrato ne il credito ne il privilegio.
C .. -
Con deeisione deI 23 maggio 1918 l'Autorit~
cantonale di Vigilanza, sentita la controparte, respinse
il ricorso in base. ai seguenti considerandi : La domanda
di nullita dell'esecuzione n° 20666 e basata sull'art.
173 CC; ma questo disposto non puo trovare appli-
cazione avendo la Pretura di Locamo pronu,nciato il
25 maggio 1917 la separazione dei beni tra i coniugi
SchlaUerer (art. 176 Ce). Non meno infondata e la
domanda di annullazione della graduatoria. Contraria-
mente a quanto avviene nella liquidazione per via di
fallimento, nella procedura in via di pignoramento
l'ufficio non ha il diritto di esaminare la consistenza
deI credito 0 deI privilegio; esso non poteva quindi
esaminarli d'ufficio. D'altro canto I'art. 111 LEF non
e applicabile perche non si tratta della partecipazione
della moglie ad un pignoramento ottenuto da un terzo;
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il ricorrente, come estraneo all'esecuzione n° 20666,
non aveva alcun diritto a eontestare il credito della
moglie ne all'ufficio correva l'obbligo di assegnarIe i1
termine di 10 giorni per farsi attrice. Se il ricorrente,
ricevuta comunicazione della graduatoria ..)ntendeva
contestare il credito della moglie Schlatterer, avrebbe
dovuto fa rIo entro il 'termine e nelle vie di legge (art.
148 LEF). Non aveudolo fatto, quel eredito non puo
piiI essere oggetto di contestazione.
D. -
Da questa decisione Feltriuelli ricorre al Tri-
bunale federale.
Considerando in diritto :
1. -
A mente della giurisprudenza deI Tribunale
federale (RU 40 III, p. 7 e seg; 42 HI, p. 348), il dis-
posto delI'art. 173 ce, che dichiara inammissibile
durante il matrimonio ogni procedilnento esecutivo
per pretese tra i eoniugi, e un divieto di diritto pub-
blico; ne segue che un'esecuzione promossa ad onta
di esso sam da annullarsi d'ufficio in qualsiasi sua fase,
annullazione che deve essere pronunciata dall'autorita
di vigilanza e non dal giudice, come sostiene a torto la
parte Schlatterer.
2. -
In fatto e acquisito in causa (tanto per la dichia-
razione precitata 20 giugno· 1918 dell'Ufficio dei re-
gistri deI distretto di Locarno che per maneanza di
constatazione contraria), ehe la sentenza pretoriale
25 maggio 1917, colla quale fu pronunciata la sepa-
razione dei beni tra i coniugi Schlatterer, non venne
mai iscritta a registro e pubblicata. Chiedesi quindi
se il disposto dell'art. 248 ee (secondo il quale, ove
non siano iscritte a registro e pubblicate, le decisioni
giudiziarie relative al regime dei beni matrimoniali
non son~ opponibili ai terzi) non renda inopponibile
al ricorrente ed inefficace in suo coufronto l'esecuzione
promossa dalla moglie Schlatterer in base alla preeitata
sentenza di separazione dei beni, non iscritta ne pubblicata.
La risposta non puo essere ehe affermativa.
und Konkurskammer. N° 32.
Secondo l'art. 174 ee la moglie che non vive in
separa.ai.o.ne di beni col marito non pUO far valere le
sue pretese contro di esso in via esecutiva se non gio-
vandosi dell'esecuzione promossa da un te rzo, al pig-
noramento dei quale potra partecipare. Essa non
puo quindi parteeipare ehead esecuzione gia esistente
e se le sue ragioni vengono eontestate dal ereditore
pignorante, sara eostretta a promovere azione eon-
tro di esso per dimostrare l'esistenza deI proprio ere-
dito a sensi delI'art. 111 LEF. Di fronte a questo
terzo (ereditore pigno~ante) il coniuge procedente si
trova dunque in condizione molto meno vantaggiosa di
quella in cui si troverebbe dato ehe potesse agire eon
eseeuzione separata ed indipendente mettendo il terzo,
ehe intendesse conte stare il suo credito, nella necessita
di farIo in sede di graduatoria facendosi attore, al quale
incomberä. l'obbligo di provare l'insussistenza del cre-
dito vantato da un coniuge e riconosciuto dall'altro
non sollevando opposizione. A torto si obbietterebbe
trattarsi, nella questione dell'ammissibilita dell'esecu-
zione secondo rart. 174 ee, solo di effetti intemi tra i
coniugi; la questione interessa anche dei terzi e anzi-
tutto i creditori deI marito, a tutela dei quali e dei loro
interessi sul patrimonio conjugale la legge ha dettato
il divietodi cui all'art. 173 ce ed ha prevista la comu-
nicazione d'ufficio al registro, per esservi iscritta e pub-
blicata, della sentenza di separazione dei benL Sull'i-
stessa ragione e basata la massima della giurispru-
denza ehe l'osservazione deI precetto delI 'art. 173 e
da controllarsi d'ufficio.
3. -
.....
La Camera Esecuzioni e Fallimenti pronuncia :
Il ricorso e ammesso nel senso dei considerandi.