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44_III_104

BGE 44 III 104

Bundesgericht (BGE) · 1918-01-01 · Italiano CH
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Entscheidungen der Schuldbetreibungs-

(voir JAEGER, Comm. ad. art. 67 notes 6 et 18), et e'est

ä, elle meme, et non a l'offiee que I'Union vaudoise du

eredit doit s'en prendre si elle subit un prejudiee du fait

que les poursuites requises n'ont pas eneore ete notifiees.

La Chambre des Poursuites et des Faillites prononce:

Le reeours est eearte.

30. Sentenza 16 luglio 1918 nella causa A. Pedrazzini.

Onde far stabilire, in via di ma,ssima, la responsabilita del-

l'amministratore di un fa.llimimto ehe 11a deposto le attiviHt

della massa presso un istituto non designato dallo Stato co me

ca*sa di deposito a sensi dell'art. 24 LEF, i ereditori lesi

debbono adire la. via. giudiziaria. Quest'azione spetta, non

aHa. massa come tale, ma ai singoli creditori lesi; essa non

e quindi soggetta aHa Iegge della maggioranza.

La misura deI danno sofferto dai singoli creditoti deve

risultare dal piano di riparto, sottoposto alla sorveglianza

delle AutoriU di Vigilanza. Modo di determinazione deI

danno nello stato di riparto.

A. -

Nel fallimento di Paolina Schal1~r, gia in Loeamo,

l'amministrazione fu affidata ·ad Amoldo Pedrazzini.

avvocato in Loeamo, il quale,. nel riparto e eonto fmale

da esso deposto il 14 maggio 1918 espose 4122 fr. 60

per ricavo di vendita dei m9bili, ma poi conteggiö, per

il riparto, solo 1484 fr. 40, addueendo ehe avendo de-

posto la somma di 4122 fr. 60 presso la Banea canto-

nale ticinese, poseia caduta in fallimento, non ne aveva

rioovuto ehe una pereentuale di 1484 fr. 40.

B. -

Con ricorso 22 e 23 maggio 1918 i ereditori

Margherita Stoffel in Muralto e Giovanni Bezzola in

Locamo, per se e quale rappresentante di diversi altri,

domandavano Ia. modificazione deI riparto e conto

fmale nel senso ehe vi venisse iscritto l'intiero rieavo

della vendita dei mobili nella cifra effettiva di 4122 fr. 60

cogli interessi al 3 % fino al deposito dello stato di ripar-

und Konkurskammer~ No' 30.

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tizione. Essi adduoovano ehe l'amministratore avrebbe

dovuto deporre Ia SOmma precitata, non presso la Banca

cantona1e ticinese, ma presso il Credito tieinese in· Lo-

camo, solo stabilimento designato dallo Stato come sta-

bilimento di deposito per il distretto di Locarno. Ciö

facendo, 1a massa non avrebbe subito alcun danno

data Ia responsabilita deUo Stato per gli istituti di de:

posito da esso seelti.

C. -

Con decisione 13 giugno 1918 l'Atitorita canto-

nale di Vigilanza ammise il ricorso per i motivi seguenti :

Secondo il decreto governativo 29 settembre 1891 la

Banea eantonale tieinese non era stabilimento di depo-

sito autorizzato dallo Stato per il distretto di Locamo :

tale istituto era inveee il Credito ticinese. Pur non es-

sendo il caso di esaminare se 10 Stato avrebbe dovuto

rispondere dell'intiera somma se essa fosse stata de-

posta presso il Credito tieinese, pure fallito, e fuori di

dubbio ehe l'amministratore A. Pedraizini deve dar

scarico alla massa deUa somma totale di 4122 fr. 60:

tale sua obbligazione e di diritto pubblico eseeutivo

e non di natura eivile, onde· ineombe aU' Autorita di

Vigilanza il preserlvere ehe egli abbia ad adempiere a

questo suo obbligo, riservata ai ereditori ogni ulteriore

eventuale azione.a sensi dell'art. 5 LEF. Conchiudendo,

l'Autorita di Vigilanza faeeva obbligo all'amministra-

tore di allestire e deporre nuovamente 10 stato di riparto

e eonto fimile conteggiando nell'attivo da dividere Ia

somma di 4122 fr. 60 e relativi interessi al 3% dalla

data dell'incasso sino al riparto.

.

D. - Da questa decisione A. Pedrazzini ha ricorso al Tri-

bunale federale domandandone 1 'annullamento. Esso affer-

ma in sostanza: Lo stato di riparto non puö indicare

come ripartibili in contanti ehe le somme ehe effetti-

vamente stanno a disPQsizione dei ereditori: dunque,

per quanta concerne il ricavo dei mobili, ehe 1484 fr. 40.

Se vi sono perdite imputabili all'amministrazione esse

non potranno venir comprese nelI'attuale stato di ri-

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Entscheidungen d~r Schuldbetreibungs-

parto. D'altro canto, l'Autorita di Vigilanza non e

competente per decidere della respönsabilitä dell'am-

ministratore, azione che deve essere proposta al giudice

e alla quale, deI re sto, la maggioranza dei creditori

puo rinunciare.

Considerando in diritto:

10 In virtiJ. degli art. 9, 24 e 241 LEF, 22 e 97 deI

regolaIIlento 11 Iuglio 1911 sull'amministrazione degli

uffici dei fallimenti non sembra dubbio che il ricorrente

debba sopportare Ie conseguenze di aver deposto la

somma in questione presso un istituto che 10 Stato

non aveva designato come cassa dei depositi (Banca

cantonale ticinese anzicche presso il Credito ticinese).

A eio nulla muta la circostanza ehe anehe il Credito

ticinese sia in -seguito caduto in fallimento: che 10

Stato e responsabile degli istituti ehe esso designa come

istituti di deposito.

Ma poiche nella fattispeeie l'amministrazione deI

fallimento non era stata affidata all'ufficio ma a per-

sona ad hoc (appunto al rieorrente), nel senso degli

art. 237 e 241 LEF, 10 Stato non puo .essere dichiarato

senz'altro responsabile delle somme percepite dall'am-

ministratore : i creditori lesidovranno anzitutto pro-

cedere eontro l'amministratore a stregua dell'art. 5 LEF

onde far stabilire, in via dL massima, la sua responsa-

biJita. Invece e di competenza dell'Autoritä di Vigi-

lanza, e quindi di questa Corte eildeterminare la misura

deI danno subito dai singoli ereditori: il ehe non puo

~ar~i se non in base aregolare piano di riparto (di cui

11 neavo della vendita dei mobili non e ehe un elemento).

l'allestimento deI quale e sottoposto aHa sorveglianza

dell'Autontä di Vigilanza. E poiehe l'azione di respon-

sabilitä non spetta alla massa eome tale, ma ai singoli

creditori nella misura deI danno patito (e di quest'azione

quindi non puo disporre la maggioranza dei ereditori

come erroneamente ritiene il ricorrente, RU 43 IH.

und Konkurskammer. N° 31.

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p. 285), oeeorre ehe risulti dallo stato di riparto quale

~mina ~petterebbe ai singoli ereditori ove l'importo

In quesbone fosse stato deposto in modo regolare e

restituito all'amministratore nella sua totalitä. Do-

v~nno dunque venir allestiti due stati di riparto 0,

PlUttosto, 10 stato di riparto dovra eontenere due eo-

lonne: nella prima sam menzionato cio ehe dovrebbe

pertoccare ai singoli creditori ove la SOmma in· ques-

tione fosse stata regolannente deposta e restituita, e,

ne~a. seconda. la somma che pertocea ai singoli eredi-

ton In base a quello ehe attualmente c'e da ripartire'

(dunque sulla base di 1484 fr. 40). Tale edel resto anehe

il senso della querelata decisione quantunque espresso

forse in modo insufficiente. Evidentemente l'istanza

cantonale non ha ordinato un nuovo stato di riparto

o?,de de~idere definitivamente essa stessa Ia questione

dl maSSlilla della responsabilita deI rieorrente: altri-

menU non avrebbe riservato ai ereditori l'azione di

cui all'art. 5 LEF. Essa l'ha ordinato solamente allo

seopo di fissare l'importo ehe spetterebbe ai singoli

ered~tori se il deposito fosse stato regolare e quindi

la mIsura nella quale i singoli ereditori possono ehiedere

risareimento dall'amministratore, posto ehe il giudice

ne afIenni Ia responsabilita.

La camera esccuzioni e lallimenti pronuncia:

Il ricorso e respinto nei sensi dei consider~ndi.

31. Entscheid vom 16. August 1918

i. S. ltonsumgenossenschaft Birseck.

Art. 153 Abs. 2 SchKG in der Retentionsbetreibung nicht

anwendbar. Dritteigentümer von Retentionsgegenständen

ist nicht berechtigt Recht vorzuschlagen.

A. - Am 17. Mai 1918liess die heutige Rekurrentin die

Konsumgenossenschaft Birseck in Oberwil bei Josef