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43_II_341

BGE 43 II 341

Bundesgericht (BGE) · 1917-01-01 · Italiano CH
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Obligationenrecht. N° 48.

14,162 Mk. 50 zu überweisen haben. Allein wenn . der

Sinn des Briefes der gewesen wäre, die Beklagte aus ihrer

Verpflichtung zu entlassen, so hätte der Kläger gewiss

den Auslieferungsschein, der das Recht, die Verfügung

über die ·Ware darstellt, zurückverlangt. Der Brief vom

25. August könnte nur dann gegen den Kläger ausgelegt

werden, wenn man· annehmen wollte, es habe sich um

eine absichtliche Täuschung der Beklagten gehandelt;

doch liegt, jedenfalls auf seiten des Klägers, hiefür nichts

\'01". Auch der spätere Brief des Klägers vom 8. Septem-

ber, worin er der Beklagten mitteilte, er höre, das Ge-

schäft über die 11 Ballen sei annulliert, ändert an der

Haftung der Beklagten nichts. Denn wenn der Kauf

aufgehoben war, so musste der Auslieferungsschein wieder

erlüHtlich sein. Allein die Ware ist von Hartenstein tat-

si\ehlich in Empfang genommen worden, so dass dieser

sie erhalten hat, ohm' dass der Gegenwert in der verein-

hnrlen \\Teise geleistet worden würe, wodur('h die Annul-

lieruug unmöglich geworden ist.

:l.

Also haftet die Beklagte dem Kläger nadl wie

Y'l/ aus dem Zahlungsvl'rsprechen vom 5./7. August 1915.

Sie hatte sich zu der Zahlung VOll 14,162 Mk. 50 an ihn

wrp;"Jkhtet, soklld das Bereitliegen der 11 B:1llen für

H:l rlellsteill in Feldkireh festgestellt wäre; nun steh t

I"esl. dass die \Vare an Hartenstein g-elangtund von ihm

he zogen worden ist. was auf das nämliche hinauskommt.

Es geht nicht an, auf die übrigen Vertragsverhältnisse

zwjschen den Kaufkolltrahenten selber einzutreten. Der

j(I:i.).';N ist dem Yerkilufel" Singel' die 14,162 Mk. 50 Pt.

schuldig, naehdt'm er deH Auslieferungsschein an die

Beklagte her~lllsgegeben hat und infolgedessen die Wart'

;\ il den Klüger Hartenstein abgegeben worden ist. Ab-

zl!WeiStll ist l'lIdlich der Eimvand, dieser sei zu zahlen

hereit, da er ja Schadenersatzforderungen geltend macht.

I las Hauplbernfungsbegehreu, die Klage sei im vollen

[~:nfang(> gutzuheissen, ist somit begründet.

"oligationClll'echt. N Q 49.

• Demnach hat das Bundesgericht

erkannt:

3·1J

Die Berufung wird begründet erklärt und damit in

Abänderung des Urteils des Handelsgerichts des Kan;ons

Zwich vom 2. März 1917, die Beklagte zur Zahlung von

14,162 Mk. 50 nebst 5% Zins seit 1. August 1916 an den

Kläger verurteilt.

49. Sentenza. 5 luglio 1917 della. I1e sezione oivile

neUa causa Banoa. oa.ntona.le vodese, attriee,

oontro Societä. Na.vigazione e ferrovie pel La.go di Lugano,

convenuta.

L'obbligo di chi emette un prestito, stipulato in confronto

deI consorzio delle banche di emissione di non con-

trarre altri debiti senza il Ioro consenso ~ un obblicro in

favore di t~rzi (portat?ri futuri delle ohbligazioni) ~ ma

pud essere mvocato eZlandio dalla Banca direttrice deI

consorzio, anche seq~esto, nel frattempo, si e sciolt~ e se

essa banca. non possiede nessuna obbligazione. -

Inter-

pretazione di detta clausola e sua validita di fronte ai

dis~osti degli art. 27 ces e 20 co. -

Inapplicabilita

delI art. 812 aI. 1 ces. -

AmmissibiIita dclla domanda

tendente a precludere aHa convenuta il registro fondiario

per l'iscrizione di ipoteca in favore deI prestito illecito.

A. -

In base a convenzione 15 novembre 1894, la

convenuta Societa Navigazione e Ferrovie pel Lago di

Lugano contraeva, eoll' intervento di un consorzio di

banche (Banca cantonale vodese in Losanna, Banea della

Svizzera italiana in Lugano, Banea Cantonale Ticinese in

Bellinzona e Banca Popolare Ticinese in Bellinzona) un

prestito di 2,600,000 fr., diviso in 2600 obbligazioni al

portatore, di 1000 fr. aI 4 %' rimborsabili mediante

sorteggio in 73 annuita a datare dalla fine dicembre 1901.

A garanzia deI prestito Ia debitrice concedeva al consorzio

delle banche emittenti Ia facolta di costituire ipoteea di 10

AS 43 Il -

1917

!3

342

Obligationenrecht. N° 49.

rango sulle ferrovie Porlezza-Menaggio e Ponte-Tresa-

Luino di sua proprieta, site su territorio italiano. Tut-

tavia il eonsorzio non feee uso di questa faeolta per le

condizioni inaeeettabili eui il fisco italiano intendeva

sottoporre l'autorizzazione di eostituire l'ipoteca. Le

obbligazioni deI prestito furono assunte ferme. in propor-

zioni prestabilite e al 98 % dalle banche sindicate, ~e

quali si obbligarono altre si aI servizio degli interessi e al

rimborso dei titoli scaduti per sorteggio. Questi titoH

contengono la menzione che Ia Societa di navigazione e

debitrice verso il portatm'e della somma di fr. 1000 « alle

condizioni deHa eonvenzione 15 novembre 1894 >}.

L'art. 3 di questa convenzione, Ia eui illterpretazionc

forma l'oggetto deI presente litigio, ha, neHa lillgua in eui

fu rcdatta, il seguente tenore: «La SociHe s'interdit de

'} eontracter d'autres dettes que l'emprunt dont nest ici

l) question, sans le consentement de Ia Banque ealltonale

'} vaudoise repn?sentant 1e groupe des banques contrac-

» tantes. l}

B. - Poscia ehe il Consiglio i'ederaIe, con deereto 11

aprile] 016, ebbe a diehiarare Ia Iegge federale 24 giugno

lR74 eoncernente le ipoteche sulle strade ferrate appli-

cabile anrhc alle soricta allonime'svizzere di navigazioIlt, .

(rcndcn n1l'nto di questo materiale compreso quello dei docks,

»dei eantieri, delle istallazioni dei porti>} ecc.e eome

meglio a delta pubblieazione. La Banca cantonale vodese

avcndo sollevato opposizione contro questa domanda

Obllgationenrecht. N° 49.

343

e ottenuto dal Consiglio federa~e termine fino al 17 marzo

1917 per introdurre, direttamente davanti il Tribunale

federale, l'azione in contestazione di eui all'art. 2 della

legge precitata 24 giugno 1874, eon petizione 5 marzo 1917

chiede:

10 ehe l'opposizione interposta contro la eostituzione

d'ipoteca sollecitata dalla eonvenuta sia ammessa;

20 ehe quindi il Dipartimento federale.delle strade ferrate

sia tenuto a rifiutare l'iscrizione di detta ipoteca nel

registro fondiario.

A sostegno di queste domande l'attrice invoca in so-

stanza l'art. 3 precitato della conveIizione 15 novembre

1894. Essa allega inoitre: delle 3 banehe ticinesi, ehe

assunsero il prestito deI 1894, due, e eioe la Banca eanto-

nale ticinese e la Banca popolare ticinese, piiI non esistono

e la terza (Banca della Svizzera italiana) e direttamente

interessata all'operazione progettata ehe tende al eonso-

lidamento di debiti della convenuta verso quell' istituto.

L'attriee e dunque sola a rappresentare gli interessi

dei portatori delle obbligazioni emesse nel 1894. Al 31 di-

eembre 1916 il prestito costituito a quell' epoca era

diminuito, per sorteggio e rimborso di .titoli, di soli

143,000 Ir. L'attrice riconosce ehe il prestito di consoli-

damento proposto dalla convenuta sia reso necessario

dalle conseguenza della guerra, ma dichiara di non poter

consentire a «(ehe si costituisca su tutte le attivita sile

»in Isvizzera un privilegio a tutto scapito dei portatOl'i

» dei titoli deI 1894 sugli interessi dei quali essa, attric ere tanto i r,ingoli istituti bancari quali

possessori di titoli, quanta ogni al~ro futuro detento~e

dei medesimi. L'attrice ammette dl non possedere PIU

ncssun3 obbligazione deI 1894 e dichiara espressamente

di non agire in qualita di portatrice di detti titoli. Ma

ciö nulla muta aHa natura della clausola in discorso :

essa permane un obbligo assunto in favore di terzi e cioe

degli attuali detentori delle obbligazioni. Donde segne

senz' aItro e per preciso disposto di legge. ehe l'attrice

e legittimata ad opporsi ad una violazione di quel patto.

perehe giusta l'art. 128 vCO. sotto il cui regime sorsero

i rapporti di diritto in cau.sa, «chi, agenda in proprio

» norne, stipulo una prestazione in favore di un terzo, ha

» diritto di chiedere ehe Ia prestazione al terzo sia fatta »

(confr. anche neo art. 112 al. 10).

DeI resto Ia veste deli' attrice deriva anche dalla

I'csponsabilita da essa assunta emettendo Ie obbligazioni

in parola. Come risulta dal titolo stesso, in cui vien ram-

mentato espressamente che esso e emesso alle condizioni

della convenzione deI 1894, Ie banche assulltrici dei

prestito avevano garantito ai futuri detentori delle obbli-

gazioni i vantaggi loro accordati daHa soeieta nella

convenzione dei 1894, dunque Ia prestazione di un terzo.

Ora, I'art. 127 vCO (art. 111 neO) dbpone ehe chi pro-

mette Ia prestazione di un terzo e tenuto ai danni, se

questa non segua : ond' e che'in base a questo disposto

l'attrice ha interesse legittimo suffieiente ad intentare

la presente aziolle, ehe tende appunto ad evitare questi

danni. Essa agisee direttamente a saIvaguardia della

propria responsabilita, assunta coII' emissione dei titoti

deI 1894 e eolla promessa della prestazione di un terzo

fatta allora ai Ioro futuri detentori : e pertanto affatto

indifferente ehe essa non sia piil in possesso di obbligazioni

deI 1894.

Da questi motivi risulta ancora l'inefficacia deli' ar-

gomento dedotto dallo scioglimento della soeieta eomposta

ObIigationenrecht. No 49.

347

dal consorzio delle banche .. Questa circostanza non ha

nessuna importanza. ovvio essendo ehe eollo scioglimento

di una societil non si estinguono i diritti acquisiti da essa,

o piuttosto, poiche si tratta di una soeieta semplice (RU41

II p. 188) dai singoli soci. Ne} caso in esame l'obbligo

assunto dalla convenuta era un 0 b b li go d i non fa re

(obligatio non faeendi), che spettava di singoli sod diretta-

mente (art. 544 al. 2 vCO) e a eiaseuno per il tutto, poiche

I'obbligo a non fare e per sua natura indivisi~ile ~ sensi

delI' art. 79 vCO: quindi e che ad onta dello sClOghmento

della socieU l'attricee legittimata a proporre I'attuale

azione ed a rivendicare il diritto di opporsi ad una viola-

zione deU' art. 3 della convenzione 1894. E questo diritto

ehe, come fu detto, e esercitato anche agaranzia dei

detentori delle obbligazioni, e indipendente dalla durata

deI consorzio delle banche di emissione,ma deve esis-

tere finehe esistono le obbligazioni stesse, eioe fino al

loro totale rimborso.

20 -' Nel merito Ia convenuta investe anzitutto di

nullita il patto in discorso diehiarandolo Iimitativo deHa

capacita civile e quindi Hullo giusta l'arL 17 vCO,

20 nCO e 27 CCS. Ad infirmare quest' eccezzione non

giovano le restrizioni e eoncessioni cui l'attrice e seesa

nell'odierna discussione della causa, diehiarando, tra

altro, ehe non intenderebbe opporsi ad .una costitu-

zione di ipotec3, purehe fosse in favore a n ehe

deI veechio prestito deI 1894. Questa proposta puo fare

oggetto di trattative tra le pm·ti, m~ e. indiffer~nt~ per

conoseere dei fondamento delI' obbleZlone, polche, se

essa fosse ammissibile, Ia nullita sarebbe radicale ed

insanabile erenderebbe la clausola deI tutto inesistente

e quindi ItOn suscettibile di modifieazioni per eoneessi~ne

di parte. Ma l'argomente invocato dalla convenuta denva

da una interpretazione deI patto troppo sehiav~ deI suo

tenore letterale e non ammissibile perche non hen conto

della sua interpretazione logica e deI fine· cui Ia stipula-

zione mirava. Se dai termini: «la societe s'interdit de

ObIigationenreeht. N° 49.

contracter d'autres dettes que I'emprunt dont il s'agit »

dovesse neeessariamente dedursi ehe si intese privare Ia

convenuta deHa faeoIta di eontrarre 0 g ni debito, di

qua I unq u e natura esso dosse, Ia clausola sarebbe

invero eontraria ai buoni eostumi, giusta i disposti delle

leggi precitate e secondo i principi accettati dalla dotfrina

e dalla giurisprudenza. Ma non e'e chi non veda che tale

interpretazione non pUD esserc ammessa poiche, eompreso

in queste senso, i1 divieto avrebbe dovuto condurre

necessariamente aUa cessazione dell'esereizio della eon-

venuta, attesoeehe il eontrarre dei debiti ed il sobbarcarsi

ad obblighi di ogni specie e condizione essenziale e gior-

naliera di ogni industria e certo di azienda eosi moIteplice

ed importante quale e quella di un' impresa di navigazione.

Sarebbe quindi addirittura assurdo il supporre ehe sti-

puIando I'art. 3 della convenzione 15 novembre 1894 le

banche avessero inteso imporre e Ia convenuta accettare

un vincolo di questa natura contrario al loro propIio

interesse, meutre, per eontro, 10 scopo della convenzione

era quel10 di risanare il bilancio deHa convenuta, dunque

di rendede possibiIe una proficua c 0 n tin u a z ion e

deHa sua attivita. La clausola in questione non pUD dunque

venir interpretata nel senso di divieto assoluto a contrarre

nuovi debiti, ma soIamente ad assumere un nuovo

p I' e s t i t 0 e, in ogni caso, acreare, come intende fare

Ia convenuta, un privilegio in suo favore. Interpretato in

questo senso, ehe eil solo ammissibile, iI patto impugnato

e bensi restrittivo deHa liberta di contraue, ma non 10

e in modo tale ehe poteva far dipendm'e l'esistenza eeo-

nomica delIa convenuta dal beneplacito di un terze e possa

quindi dichiararsi ineompatibile colla morale giusta

I'art. 17 vCO 0 eonsiderarsi come rinuncia alli eapaeita

civi!e (vedi OSER, Diritto delle obbligazioni, pag. 160

e ..,eg.; FICK, Diritto delle obbligazioni eommenti agli

art. 19 ~ 20 nCO e Ie sentenze ivi citate : EGGER, com,,:,

menti all'art. 27 CCS). A que&to proposito non e superfluo

osservare ehe cJausoie simili a quella di eui si tratta e.

Obligationenrecht. N° 49.

349

tendenti ad impedire ehe privilegi da aceord3rsi ad una

eerta eategoria di creditori possano diminuire Ie garanzie

di un prestito preeedente, non sono cIausoie rare, ma si

riscontrano assai sovente in operazioni bancarie di qualche

importanza (vedi FREUND, trattato sui prestiti pubblici.

pag. 157 /8).

30

-

In quest' ordine di idee Ia convenuta ha fatto

capo anche aIl' art. 812 al. 10 CCS, ehe eolpisee di nullita

Ia rinuncia deI proprietario di un fondo e 0 s t i t u i t 0

in pegno al diritto di imporre alt r i oneri su di esso.

Quantunque questo disposto, ehe e d'ordine pubblico

a sensi dell'art. 2 tit. fin. CCS, sia applicabile anche a

rapporti di diritto sorti sotto I'antieo regime, non di meno

esso non pub trovare applicazione nel caso in esame, nel

q"tlale non si verifiea un suo pressuposto essenziale .' eioe

l'esistenza di ipoteca precedente sui beni da costi-

tuirsi in pegno. DeI resto, queste precetto e di diritto

singolare ed eccezionale, perehe limitativo deHa liberla di .

contrarre; esso non pub quindi ricevere interpretazione

esten!!iva e venir applicato a casi non tassativamente

previsti.

40

-

Infondata si appalesa pure l'obbiezione ehe

l'attriee abbia rinunciato a prevalersi dell'art. 3 deHa

convenziOlle aveIido essa avuto regolarmente conoscenza

dei debiti ehe, senza iI suo consenso, la convenuta andava

assumendo. Come fu,dimostrato (vedi eons. 2)quella

clausola non poteva tendere a vietare aHa eonvenuta I'as-

sUllzione di 0 g ni debito, ma soIamente di un vero e

proprio pre:.tito 0 di altra operazione simile ehe potesse

diminuirc sostanzialmcntc le garanzie dei portatori delle

6bbligazion~ del 1894. Ond' e ehe tollerando ehe Ia eon-

venuta eontraessc gli obblighi eorrenti necessari al suo

esercizio, l'attrice non tollerD violazione di quel patto ne

ammise implicitamente di eonsiderario come desueto 0

di rinunciarvi, anehe se, negli ultimi anni e per le conse-

guenze inevatibili deHa guerra i debiti baneari dena con- .

venuta avessero assunti delle proporzioni inusitate.

Obligationenrecht. N° '9.

E, parimenti, non oeeorre dilungarsi per dimostrare

l'inanita delI' argomento secondo il quale l'art. 3 permet-

terebbe aU' attriee solo di opporsi all'emissione di un

• nuovo prestito, ma non aHa costituzione di un diritto

di pegno in: suo favore. Chi puo il piu. puo il meno: chi

puo vietare Ia stipulazione di un prestito deve poter

opporsi anche a quei negozi giuridiei, di llatura acces-

soda, ehe tendano a garantirlo : la facoIta di interdire

l'assurizione di un obbligo contiene anche queUa di

_ opporsi aHa costituzione di garanzie speciali cd acces-

. sorie in suo favore .

. 5° -

Da queste cOllsiderazioni si evillce che la prima

domanda deUa petizione tendente aU'ammissione del-

l'opposiziolle interpostadaU; atrice contro Ia domanda di

eostituzionc di ipoteca pubblicata uel fogJio uffieia)e

federale deI 22 novembre f916 resiste ad ogni censura mOb-

sa dalla convenuta.

SuUa seconda domanda deHa pe tizione, colla quale

l'attricl' chiede che venga ingiunto al Dipartimento

federale delIa str·ade ferrate di rifiutare l'iscrizione del-

l'ipoleca uel registro fondiario, Ia convenuta non solleva

obbiezione particolare. Tuttavia giova osservare : questa

domanda e il corollario delIa prima, come conclusione

tendenle ad un provvedimento eseeutivo deI divjeto di

cDstituzione di ipoteca. Vero e ehe, in se, essa significa

domanda di preclusione dal registro fondiario : essa tende

pertanto a conferire efIetti di diritto reale ad un obbligo

di natura meramente personale, quale e quello ehe

scaturisee da uu'obbligaziolle e 0 II t rat tu ale restrit-

tiva della faeolta di disporre nel sellSO delI' art. 3 dei

contratto 15 novembre 1894 (vedi STAUDINGER, comm.

deI CC germanico, oss. 1 e 2 al. § 137). Ma la questione

puo essere considerata anche sotto altro aspetto. Nel

(·.aso in esame il Tribunale federale non c giudice diappello

() di ricorso, ma istanza uniea di medto : ad esso spetta

quindi l'ordinare quelle misure che tendano a salvaguar-

dare 10 stato quo in causa od a. prevenire un danno futuro.

Obligationenrecht. N° 49.

351

Il provvedimento chiesto dall'attrice ha iI carattere di

esecuzione reale ehe al giudiee eompete. L'attriee non ha

mezzi per impedire ehe, ad onta deli' art. 3 deI eontratto

edel presente giudizio, la eonvenuta emetta nuovo

prestito, promettendo anche ai sottoserittori lagaranzia

ipotecaria in questione : la violazione deI divieto, di natura

personale, non potendo poi avere altra sanzione fuorche

quella, illusoria assai nella fattispecie, di rendere la eon-

venuta passibile dei danni: onde prevenire i quali al

giudiee deve spettare la faeolta di prendere i provvedi-

menti opportnni, eui appunto mira la conclusione seeonda

della petizione. Oeeorre deI resto tener presente ehe in

. tema di ipoteehe snl patrimonio di una societa di navi-

gazione vigono precetti speciali di diritto (legge 24 giugno

1874), secondo i quali la faeolta stessa di costituire ipoteca

dipende da autorizzazione di diritto pubblico (art. 1, 3 e 1

della legge precitata), autorizzazione. ehe, dopo l'esito

della presente causa, l'autorita competente non puo eon-

eedere (art. 2 e 31. e.). Ond'c ehe nel easo in esame un' is-

crizione delI' ipoteea in favore dei sottoscrittori di Ull

eventuale seeondo prestito non sembrerebbe possibile t·

sat·ebbe, in ogni easo, totalmente nulla perehe priva di un

elemento essenziale aHa costituzione deI pegno : l'auto-

rizzazione delI' autorita competente; -

Il Tribunale federaIe

pronuncia:

Le domande della petizione S0110 ammesse.