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sowie die von ihm unterzeichneten Erklärungen und
Rechtsschriften~ als von den SBB selbst ausgehend
anzuerkennen und also insbesondere auf die von ihm
namens der SBB ergriffenen Appellation einzutreten hat.
Demnach hat das Bundesgericht
erkannt:
Die Beschwerde wird als im Sinne der Erwägungen
begründet erklärt.
20. Sentenza. 14 mlrzo 1917 de11& IIa sezione civile
nella causa Lampugna.ni, attore
contro Kunicipio di 'Lugano, convenuto,
Una contestazione concernente I'organizzazione di una fou-
dazione di cui agli Art. 80 e seg, ces non e una causa di
diritto civile a meute delI'art. 56 OGF : la decisione canto-
nale ehe la riguarda non e dunque suscettibile di appella-
zione al Tribunale federale giusta gli art. 56 e seg. OGF.
A. -
Con testamento pubblicato il 18 febbraio 1893
Antonio Caccia di Morcote legava aHa ciUä. di Lugano
la villa detta la Malpensata col fondo annesso, tutte le
masserizie, quadri ecc., coll'onere di istituirvi un museo
pubblico di belle arti e di nominare a prima suo direttore
l'esecutore testamentario sig. -Dr Virgilio Lampugnani
in Sorengo. Il museo fu eretto nel 1904 in ente giuridico
autonomo sotto la forma di una fondazione, di cui l'am-
ministrazione venne devoluta alla Municipalitä. di Lugano
coll'obbligo di darne scarieo annualmente al Consiglio
eomunale: ad una eommissione speciale ne fu affidata
Ia direzione e il sig. Lampugnani nominato a direttore
a vita.
Entrato in vigore il nuovo CCS e poscia ehe la legge
ticinese di attuazione di delto codiee ebbe istituite le
Municipalitä. ad autoritä. inferiori di vigilanza sulle fon-
dazioni destinate ai eomuni, il sig. Lampugnani, agendo
quale eseeutore deI testamento Caeeia e direttore deI
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museo, presentava il 30 giugno 1914 alla Municipalitä.
risp. al Consiglio comunale di Lugano un memor~le
col quale esso domandava anzitutto ehe l'amministrll-
zione della fondazione fosse tolta alla Municipalitä e
devoluta ad una commissione speciale, non potendo
un'autorita di vigilanza (municipalitä) essere in pari
tempo organa amministrativo : esso chiedeva, in secondo
luogo, che fossero sospese nei loro effetti fino a decisione
della vertenza certe deliberazioni dell'amministrazione
relative al trasloco deI museo ed alla vendita della pro-
prieta della Malpensata e, finalmente, ehe Ja Munici-
palita die Lugano provedesse ad iscrivere la fondazione
nel registro di commercio svizzero.
B. -
COll risoluzione deI 28 dicembre 1914 il Con-
siglio comunale di Lugano respinse il ricorso. Lo accolse
invece il Consiglio di Stato quale autoritä. superiore di
vigilallza sulle fondazioni (art. 16 legge di attuaziolle deI
CCS), il quale, eon risoluzione deI 14 maggio 1915, pri-
vava la Municipalita dell'amministrazione della fonda-
zione, le faceva obbligo quale autorita inferiore di vigi-
lanza di provvederla di « sufficienti)} organi amminis-
trativi, sospendeva l'esecuzione delle decisioni concernenti
il trasloco deI museo ece. e dava alla amministrazione
istituenda la facoltä di procedere all'iscrizione della [on-
dazione nel registro di commercio. Contro questa decisione
la Municipalitä di Lugano ricorreva alla Commissione
deH' Amministrativo, la quale il 17 ottobre 1916 pronun-
ciava:
10 La Commissione si dichiara competente, essendo
la vertenza (U carattere amministrativo.
20 La risoluzione governativa e annullala in lutti i
suoi dispositivi, tranne quello concernente l'iscrizione
della fondazione nel registro di commercio.
Sull'eccezione di incompetenza proposta dal sig. Lam-
pugnal1i la Commissione osserva che se nella sua forma
esteriore il decreto deI Consiglio di Stato 3ppare come una
risoluzione in tema di vigilanza sulle fondazioni, nella
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Bua portata intrinseca e nelle sue conseguenze esso eon-
cerne piuttosto una questione di diritto amministrativo.
Nel merito opina non esistere motivi di diritto dai
quali risulti l'inconciliabilita della qualita di amminis-
tratriee, la quale compete alla municipalita in base a
diritti regolarmente e legittimamente aequisiti, eon
quella di autorita di vigilanza eonferitale da] nuovo
codice. Essere pratieamente preferibile l'amministrazione
della municipalitä.. eontrollata dal eonsiglio comunale e
vigilata dal Consiglio di Stato, a quella di una commis-
sione ad hoe propugnata dal direttore sig. Lampugnani.
C. -
Contro questa decisione e diretta la presente
appellazione interposta da! sig. Lampugnani nei termini
e nei modi di legge. L'appellante fa capo, in ordine, agli
art. 56-57 e 58 e seg. OGF e, nel merito, agli art. 83-84
CCS, 12, 14, 15 e 161egge di att. nonehe aHa legge 21 mag-
gio 1906 sulla eommissione dell'amministrativo. L'appel-
lante eonehiude domandando la riforma della querelata
decisione nel senso ehe :
10 in ordine, la eommissione
dell'amministrativo
venga diehiarata ineompetente;
20 nel merito, la risoluzione governativa deI 14 maggio
1915 venga eonfermata in tutti i suoi dispositivi; -
Considerando in diritto:
L'organizzazione della fondazione Caecia e sorta sotto
l'impero delI'antieo diritto e eioe deI eessato codiee eivile
ticinese. Chiedesi quindi anzitutto se la domanda delI'ap-
pellante tendente, aHa riforma di detta organizzazione nel
senso di affidarne l'amministrazione ad organo dive'rso
di quello istituito sotto l'antieo regime, sia retta dall'an-
tieo diritto 0 dal nuovo : questione assai dubbia,
poiehe a mente dell'art. 7 tit. fiu. CCS solo ({ i diritti
I) inerenti alle personalita giuridiehe gia esistenti (l'etendue
)) de la personnalite, der Inhalt der Persönlichkeit)>>
sono determinati dal nuovo eodiee e poiehe non e affatto
ovvio, ehe l'organizzazione di una fondazione abbia
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tratto ai (! diritti inerenti alla sua personalita giuridica })
nel sense di quel disposto. Ma anche a preseindere da
<Juesta questione il Tribunale federale deve dichiararsi
ineompetente. L'appellante infatti ha adita l'autoritä
di vigilanza in materia di fondazioni e l'ha riehiesta di
<lare alla fondazione Caecia una nuova organizzazione,
quella esistente essende illegale 0 piuttosto « insuffi,-
eiente }) a meute delI'art. 83 al. 2 CCS :al Tribunale fede-
rale eome Corte suprema di diritto civile esso domanda
anzitutto ehe prol1uuei l'ineompetenza della Commissione
dell'Amministrativo poiche la vertenza era da decidersi
in ultima sede dal Consiglio di Stato quale autorita supe-
riore di vigilanza in tema di fondazioni. Ma tutto ciö ehe
ha tratto aHa vigilanza di Ulla fondazione eade nell'ambito,
non deI eontenzioso amministrativo, sibbene dell'ammi-
nistrativo semplice 0, semplieemente, dell'amministra-
zione. La questiolle di sapere se la Commissione dell'a~
ministrativo fosse giuridizione eompetente non fu e non
poteva quindi venir decisa da essa come organa giudi-
ziario, ma eome istanza puramente amministrativa.
Il CCS (art. 84), ehe sottopone tutte le fondazioni alla
vigilanza di enti publici ne afferma e aecentua l'elementQ
<li diritto pubblieQ, il quale e prevalente nelle fondazioni
ehe, eome 1a fondazione Caecia, so no destinate al bene
od all'utile deI pubblico 0 della eomunitä.. Ne eonsegue
ehe una eontestazione coneernente la loro organizza-
zione non e una causa di diritto civile nel sen so dell'art.
56 OGF; -
il Tribunale federale
pronuneia:
Non si entra nel merito dell'appellazione.