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43_II_130

BGE 43 II 130

Bundesgericht (BGE) · 1917-01-01 · Italiano CH
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Prozessrecht: N° 20.

sowie die von ihm unterzeichneten Erklärungen und

Rechtsschriften~ als von den SBB selbst ausgehend

anzuerkennen und also insbesondere auf die von ihm

namens der SBB ergriffenen Appellation einzutreten hat.

Demnach hat das Bundesgericht

erkannt:

Die Beschwerde wird als im Sinne der Erwägungen

begründet erklärt.

20. Sentenza. 14 mlrzo 1917 de11& IIa sezione civile

nella causa Lampugna.ni, attore

contro Kunicipio di 'Lugano, convenuto,

Una contestazione concernente I'organizzazione di una fou-

dazione di cui agli Art. 80 e seg, ces non e una causa di

diritto civile a meute delI'art. 56 OGF : la decisione canto-

nale ehe la riguarda non e dunque suscettibile di appella-

zione al Tribunale federale giusta gli art. 56 e seg. OGF.

A. -

Con testamento pubblicato il 18 febbraio 1893

Antonio Caccia di Morcote legava aHa ciUä. di Lugano

la villa detta la Malpensata col fondo annesso, tutte le

masserizie, quadri ecc., coll'onere di istituirvi un museo

pubblico di belle arti e di nominare a prima suo direttore

l'esecutore testamentario sig. -Dr Virgilio Lampugnani

in Sorengo. Il museo fu eretto nel 1904 in ente giuridico

autonomo sotto la forma di una fondazione, di cui l'am-

ministrazione venne devoluta alla Municipalitä. di Lugano

coll'obbligo di darne scarieo annualmente al Consiglio

eomunale: ad una eommissione speciale ne fu affidata

Ia direzione e il sig. Lampugnani nominato a direttore

a vita.

Entrato in vigore il nuovo CCS e poscia ehe la legge

ticinese di attuazione di delto codiee ebbe istituite le

Municipalitä. ad autoritä. inferiori di vigilanza sulle fon-

dazioni destinate ai eomuni, il sig. Lampugnani, agendo

quale eseeutore deI testamento Caeeia e direttore deI

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museo, presentava il 30 giugno 1914 alla Municipalitä.

risp. al Consiglio comunale di Lugano un memor~le

col quale esso domandava anzitutto ehe l'amministrll-

zione della fondazione fosse tolta alla Municipalitä e

devoluta ad una commissione speciale, non potendo

un'autorita di vigilanza (municipalitä) essere in pari

tempo organa amministrativo : esso chiedeva, in secondo

luogo, che fossero sospese nei loro effetti fino a decisione

della vertenza certe deliberazioni dell'amministrazione

relative al trasloco deI museo ed alla vendita della pro-

prieta della Malpensata e, finalmente, ehe Ja Munici-

palita die Lugano provedesse ad iscrivere la fondazione

nel registro di commercio svizzero.

B. -

COll risoluzione deI 28 dicembre 1914 il Con-

siglio comunale di Lugano respinse il ricorso. Lo accolse

invece il Consiglio di Stato quale autoritä. superiore di

vigilallza sulle fondazioni (art. 16 legge di attuaziolle deI

CCS), il quale, eon risoluzione deI 14 maggio 1915, pri-

vava la Municipalita dell'amministrazione della fonda-

zione, le faceva obbligo quale autorita inferiore di vigi-

lanza di provvederla di « sufficienti)} organi amminis-

trativi, sospendeva l'esecuzione delle decisioni concernenti

il trasloco deI museo ece. e dava alla amministrazione

istituenda la facoltä di procedere all'iscrizione della [on-

dazione nel registro di commercio. Contro questa decisione

la Municipalitä di Lugano ricorreva alla Commissione

deH' Amministrativo, la quale il 17 ottobre 1916 pronun-

ciava:

10 La Commissione si dichiara competente, essendo

la vertenza (U carattere amministrativo.

20 La risoluzione governativa e annullala in lutti i

suoi dispositivi, tranne quello concernente l'iscrizione

della fondazione nel registro di commercio.

Sull'eccezione di incompetenza proposta dal sig. Lam-

pugnal1i la Commissione osserva che se nella sua forma

esteriore il decreto deI Consiglio di Stato 3ppare come una

risoluzione in tema di vigilanza sulle fondazioni, nella

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Bua portata intrinseca e nelle sue conseguenze esso eon-

cerne piuttosto una questione di diritto amministrativo.

Nel merito opina non esistere motivi di diritto dai

quali risulti l'inconciliabilita della qualita di amminis-

tratriee, la quale compete alla municipalita in base a

diritti regolarmente e legittimamente aequisiti, eon

quella di autorita di vigilanza eonferitale da] nuovo

codice. Essere pratieamente preferibile l'amministrazione

della municipalitä.. eontrollata dal eonsiglio comunale e

vigilata dal Consiglio di Stato, a quella di una commis-

sione ad hoe propugnata dal direttore sig. Lampugnani.

C. -

Contro questa decisione e diretta la presente

appellazione interposta da! sig. Lampugnani nei termini

e nei modi di legge. L'appellante fa capo, in ordine, agli

art. 56-57 e 58 e seg. OGF e, nel merito, agli art. 83-84

CCS, 12, 14, 15 e 161egge di att. nonehe aHa legge 21 mag-

gio 1906 sulla eommissione dell'amministrativo. L'appel-

lante eonehiude domandando la riforma della querelata

decisione nel senso ehe :

10 in ordine, la eommissione

dell'amministrativo

venga diehiarata ineompetente;

20 nel merito, la risoluzione governativa deI 14 maggio

1915 venga eonfermata in tutti i suoi dispositivi; -

Considerando in diritto:

L'organizzazione della fondazione Caecia e sorta sotto

l'impero delI'antieo diritto e eioe deI eessato codiee eivile

ticinese. Chiedesi quindi anzitutto se la domanda delI'ap-

pellante tendente, aHa riforma di detta organizzazione nel

senso di affidarne l'amministrazione ad organo dive'rso

di quello istituito sotto l'antieo regime, sia retta dall'an-

tieo diritto 0 dal nuovo : questione assai dubbia,

poiehe a mente dell'art. 7 tit. fiu. CCS solo ({ i diritti

I) inerenti alle personalita giuridiehe gia esistenti (l'etendue

)) de la personnalite, der Inhalt der Persönlichkeit)>>

sono determinati dal nuovo eodiee e poiehe non e affatto

ovvio, ehe l'organizzazione di una fondazione abbia

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tratto ai (! diritti inerenti alla sua personalita giuridica })

nel sense di quel disposto. Ma anche a preseindere da

<Juesta questione il Tribunale federale deve dichiararsi

ineompetente. L'appellante infatti ha adita l'autoritä

di vigilanza in materia di fondazioni e l'ha riehiesta di

<lare alla fondazione Caecia una nuova organizzazione,

quella esistente essende illegale 0 piuttosto « insuffi,-

eiente }) a meute delI'art. 83 al. 2 CCS :al Tribunale fede-

rale eome Corte suprema di diritto civile esso domanda

anzitutto ehe prol1uuei l'ineompetenza della Commissione

dell'Amministrativo poiche la vertenza era da decidersi

in ultima sede dal Consiglio di Stato quale autorita supe-

riore di vigilanza in tema di fondazioni. Ma tutto ciö ehe

ha tratto aHa vigilanza di Ulla fondazione eade nell'ambito,

non deI eontenzioso amministrativo, sibbene dell'ammi-

nistrativo semplice 0, semplieemente, dell'amministra-

zione. La questiolle di sapere se la Commissione dell'a~­

ministrativo fosse giuridizione eompetente non fu e non

poteva quindi venir decisa da essa come organa giudi-

ziario, ma eome istanza puramente amministrativa.

Il CCS (art. 84), ehe sottopone tutte le fondazioni alla

vigilanza di enti publici ne afferma e aecentua l'elementQ

<li diritto pubblieQ, il quale e prevalente nelle fondazioni

ehe, eome 1a fondazione Caecia, so no destinate al bene

od all'utile deI pubblico 0 della eomunitä.. Ne eonsegue

ehe una eontestazione coneernente la loro organizza-

zione non e una causa di diritto civile nel sen so dell'art.

56 OGF; -

il Tribunale federale

pronuneia:

Non si entra nel merito dell'appellazione.