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43_III_350

BGE 43 III 350

Bundesgericht (BGE) · 1917-11-02 · Italiano CH
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350

Entscheidungen

71. Sentenza. ~2 novembre 1917 della seeonda. sezione civile

nella causa Banea. Cantonale di Zurigo, attrice,

cOlltro Milli Credito ':5cinese, convenuta.

Di fronte acl azione di graduazione la massa eonvenuta non

puö ehe contestare od ammettere il eredito in tutto od in

parte e non le e lecito rieonoseerlo solo a eerte eondiziolli

o sotto dcterminate modalita. -

L'azione in rettifiea di

graduatoria passata in giudieato non e ammissibile se non

ove i pagamenti, ehe a parere della massa hanno seemato il

eredito eolloeato, siano intervenuti posteriormente al-

l'entrata in vigore della graduatoria. Ove non abbia ehiesto

rango diverso per diversi erediti, il ereditore non puö insor-

gere contro la loro colloeazione nei medesimo rango. Ad onta

deipagamenti fatti da terzi eoobbligati i erediti di regresso

verso la massa sono da ammettersi in graduatoria nel loro

importo originario, il computo di eui all'art. 217 LFF do-

vcndosi fare, separatamente per ogni .eredito, in fase di

ripartizione.

Ritenuto in fatto:

A. -

Con no ti fiche 23 e 27 febbraio 1914, la Banea

eantonale di Zurigo insinuava nel fallimento deI Credito

Ticinese in Locarno diversi crediti, i ewali furono iscritti

in graduatoria comme segue :

Per conto cheques .

Per .conto speciale .

Per' conto Lombard .

Per diritto regresso .

Totale

Fr. 316,809 80

»

55,666 20

»

345,133 90

»

134,383 25

Fr. 851,993 15

Per tutti questi crediti, « piu interessi e spese come

» anche per le spese ehe risultano dai provvedimenti

» giudiziari verso i coobbligati I), la creditrice valltava U11

diritto di pegno su diversi titoli sillgolarmellte elellcati,

giusta le costituziolli di pegno 20 settembre 1911, 13 marzo

1912, 18 e 22 settembre 1913 ehe contengono le clausole

seguellti : ({ A garanzia deI saldo COlltO, compresi gli inte-

» ressi, le commissioni e le spese, come anelle di ogni ulte-

der Zivilkammern. N°,1.

351

.1) riore credito della Banca cantonale di Zurigo ehe gia

>} esiste in suo favore 0 potra ancora sorgere, la sottoscritta

I) costituisce inpegno : 1) •••

Non risulta dall'incarto quanto precisamente 10 stato

di graduazione sia stato deposto e pubblicato : ma sta

in fatto ehe in data dei 10 giugno 1915 l'amministrazione

deI fallimento eomunieava alla ereditrice ehe la realizza-

zione dei titoli di pegno aveva prodotto 741,435 fr. 75 e

ehe 10 scoperto di 110,557 fr. 40 ({ sara ammesso in Va

classe della graduatoria. »

Con lette.ta deI 22 giUgllO 1915 l'amministrazione retti-

ficava sotto il titolo ({ estratto della graduatoria » la comu-

nicazione precedente nel senso ehe indieava l'importo della

realizzazione dei pegni in 740,576 fr. 20 e dichiarava ehe

il residuo di 111,416 fr. 95 (851,993 Ir. 15 -

740,576 Ir. 20

= 111,416 fr. 95) era ammesso in Va classe aggiungendo:

({ Vogliate considerare questo seritto co me estratto dello

»stato di riparto (Verteilungsliste). Vi spetta il diritto di

» ricorrere al Tribunale eontro questo provvedimento e

» l'ammissione degli altri creditori nel piano di riparto.,)

Il 24 seguente la creditrice rispondeva : ({ Vi ringraziamo

» delle dettagliate informazioni e non solleviamo obbie-

}} zione ehe la somma di 111,416 Ir. 95 sia ammessa in

,) Va classe.,}

B. -

Il 6 luglio 1915 l'amministrazione scriveva aHa

creditrice :

({ Seeondo 10 stato di r i par t 0 eresciuto in forza, voi

,) possedete i seguenti erediti :

» Conto cheques

Fr. 316,809 80

» Conto speciale . .

»

55,666 20

» Conto Lombard .

»

345,133 90

» Diritti di regresso

»

134,383 25

» Al vostro credito totale di

Fr. 851,993 15

({ sta di eontro i1 ricavo dei pegni 740,476 fr. 20.

,) DeI vostro eredito totale e pel'tanto eoperto dai pegni

» 1'86.922%, resta scoperto il 13,078%.

352

Entscheidungen

I} Curne esposto piü sopra, i vostri crediti cornportano :

)} Conto cheques.

Fr. 316,809 80

)}

)}

speciale.

)}

55,666 20

.,

»

Lombard

»

345,133 90

I) Totale

. . . .

Fr. 717,609 90

}} da cui deducendo 1'86,922%. . . . .

»

623,760 90

)} restano scoperti ......... Fr. 93,849-

» per i quali vi bonificheremo il dividendo dei 40 %.

)} Per i vostri diritti di regresso per eambiali seontate

)} restano come ricavo dei pegni

. Fr. 740,576 20

» meno ............

)}

623,760 90

» Fr. 116,815 30

I) ossia 86.922% di 134,383 fr. 25. >}

Contro questa comunieazione considerata eome U11

provvedimento dell'amministrazione insorse Ia Banea

eantonale di Zurigo eon reclamo 15luglio 1915 domandall-

done all'Autorita di Viliganza l'anllullazione e ehiedendo

ehe le venisse riconosciuto il diritto di partecipare al

dividendo deI Iallirnento (40%), garantito da Ha Banea

Svb~ra-Americana in Locarno, eon tutto il suo seoperto

di 111,416 Ir. 95. La ricorrente allega: Come am mette

l'a11lministrazione deI IallimentO 10 stato di riparto e

cresciuto in giudieato : non edunque possibile modifi-

carlo. Ma il provvedimento e inammissibile auche per

motivi di merito : i crediti delIa creditrice devono essere

considerati eome un sol tutto. In ogni caso non spetta

alla debitriee, sibbene aUa ereditrice il dire sn quali dei

erediti intende sia imputato il rieavo dei pegl1i (art. 85 CO).

La creditriee intende imputare questi saldi sulla parte deI

eredito per il quale non possiede eopertura e eioe sni conti

cheques, speeiale e Lombard e dal COl1to « regressi)

dedurre solo Ia r i m a 11 e n z adel rieavo dei pegni

(229,666 fr. 30).

A quest'argomen.tazione l'amministrazione dei Ialli-

m~nto opponeva : II modo di vedere deHa Banea eantollale

du Zurigo riposa su erronea interpretazione delIa lettera 22

der Zi'Vilkammttn. N° 71.

353

gi~gno 1915. Malgrado certe espressioni non esatte, e

eVIdente ehe l'Amministrazione non ha voluto e non ha

~otuto am11lettere ehe 10 stato di riparto fosse cresciuto

111 forza : tanto veto ehe esso non fu ancora allestito ne

pubblicato. Nel merito e fuor di dubbio ehe l'amminis-

ttazione ha diritto di rifiutare l'iserizione neUo stato di

riparto di un credito ehe sia estinto. La Banea eantonahc

di Zurigo ha notifieato un diritto di pegno estendentesi

a tutti indistintamente i suoierediti e quindi auehe al

credito « regressi)} di 134,383 Ir. 25. Questo diritto di

pegno fu iseritto nella graduatoria 11el senso delle nofi-

fiche e la graduatoria e passata in forza. Ne segne ehe

a~che il credito di regresso deve ritel1ersi estinto, propor-

zlOnahnente, dal ricavo dei pegno e eioe nella misura di

86.922 %. Lo seoperto di questo credito e dUllque di soli

17,567 fr. 95. Ma sul eredito regressi co~i residuatola

Banca eantonale ha illcassato dai terzi eoobbliaati divers!

.

.

0

unportI e precisamente Ia somma di 33,750 Ir. Il debito

(regressi)} e eos! non solamente esUnto, ma sulIo stesso 18

credibice ha pereepito 16,182 Ir. 05 in piü, ehe devoEo

neee~sariamellte vellir dedotti dallo scoperto dagli altri

contI (93,849 Ir.), di modo ehe il passiva da collocarsi in

Va classe e fruen te deI dividendo de 140 % e di 77,666 Ir. ~)5

Con decisione 2 dicembre 1915, Ia Camera Eseeuziolli

e FalUmenti deI Tribunale federale, giudicando in ultima

sede dietro rieOl'so dell'amministrazione deI fallimentü.

dichiarava ehe l'iserizione nella Va classe di 111,416 fr. 95

doveva essere mantenuta, poiehe la graduatoria era

passata in giudieato : ma ehe se dopo l'entrata in vigol't'

della graduatoria il credito ivi ammesso era stato estinto

in tutto od in parte e l'amministrazione intendeva ridtll'lo

neUo Stato di riparto neHa misura dei pagamenti dei terzi.

poteva, seeondo il procedimento aeeolto a quest'uopo

dalla giurisprudenza (RU 30 I p. 438 *), modifieare il

piano di colloeazione, impartendo aHa creditrice un tel'-

* Ed. Sl'p . ., p. 18:l.

354

Entscheidungen

mine di 10 giorni per impuguarlo davanti al giudice, (art.

250 LEF).

In data deI 22 agosto 1916 l'Amministrazione deI

• fallimento eomunieava aUa Banca cantonale di Zurigo :

« Vi notifiehiamo eoUa presente ehe, in seguito a sentenza

» 2 dieembre 1915 dell'al:t;o Tribunale federale, ed a riso-

» luzione deI 10 agosto 1916 della serivente amministra-

» zione abbiamo modificato Ia graduatoria in quanto

,) eonC:rne la iserizione in Va elasse deI vostro eredito.

» Aecludiamo alla presente un estratto di detta modifi-

» eazione di graduatoria, secondo la quale il vostro credito

» resta ridotto da 111,416 fr. 95 aUa somma di 77,595 fr. 75

» ammessa in Va classe, sulla quale avete il diritto di per-

» eepire il dividendo da ripartirsi fra i creditori ehirog~a­

» fad. A sensi delI'art. 250 LEF vi assegl1amo un termme

» di 10 giorni per la ev~ntuale eontestazione in giudizio

» della modifieazione sopra cennata. »

C. -

COl1 petizione 10 settembre 1916 la Banea eanto-

nale di Zurigo eOl1chiudeva davanti al Pretore. di Locarno

ehe, in annullazione deI querelato provvedimento 22 agosto

1916, l'importo da collocarsi in Va classe fosse stabilito

in 111,416 fr. 95 piiI 3,253 fr. 75 per una differenza sul

computo degli interessi. (Questu secolldo punto fu defi-

nito nel corso della causa per rieonoscimento da parte

dell'amministrazione.) L'attriee fa capo agli art. 85 CO

e 217 LEF e, invoeando in sostanza i motivi gia esposti

aU' Autorita di Vigilanza, presenta il seguente eonteggio :

II ricavo dei pegni (740,576 fr. 20) e da eomputarsi sui

crediti suoi meno garantiti (conto cheques 316,809 fr. SO,

speciale 55,666 fr. 20 e Lombard 345,133 fr. 90 =

717,609 fr. 90) e solo il saldo (740,576 fr. 20 -

717,609 fr.

90 ct. = 22,966 fr. 30) a deduziol1e deI conto regressi

(134,383 fr. 25), il quale deve essere iscritto in Va classe

coll'importo di 111,416 fr. 95 (134,383fr. 25 - 22,966fr. 30

= 111,416 fr. 95).

.

Con risposta deI 14 settembre 1916 Ia eonvenuta ehie-

deva il rigetto della petizione; Ia quale invece fn accolta

der Zivilkammern. N° 71

355

dal giudice di primo grado. In sede di appeHo essa pro-

poneva con ricorso 15 aprile 1917 fosse giudicato :

La petizione di causa e a m m e s s a e di conseguenza

ordinata l'iscrizione in graduatoIia di 111,416 fr. 95 a

favore deHa eonvenuta.

§. L'attriee rifondera aHa massa in sede di riparto

16,182 fr. 05, nonehe Ia pereentuale fallimentare percepita

in 17,567 fr. 95.

Subordinatamente : La petizione di causa e respinta.

Dagli atti all'inearto risulta ehe il cosidetto eonto

regressi dipende da effetti in favore deI Credito Ticinese

e seontati dalla creditrice. Esso consta delle seguenti

partite:

Ferrovia Biasca-Acquarossa

Fr. 27,009 35

Rusca Giovanni in Locarno .

»

21,509 30

Luciano Bacilieri in Locarno .

»

21,509 30

A. Beretta-Piccoli in Locarno

»

32,096 95

Eredi Contini in Brissago . .

»

32,258 35

Su quesli effetti furono effettuati i versamenti seguenti :

Partita Beretta :

20 febbraio 1914 ..

Fr. 15,000

3 aprile .....

»

3,895 95

1° maggio 1914 . ..

»

780 -

1° maggio 1915. . . .

»

1,500-

interessi aH'8 giugno 1915»

1,251 90

Partita Contini:

25 giugno 1914 .... Fr.

interrssi aI1'8 giugno 1915 »

8,250

470 25

Fr. 22,397 85

»

8,720 25

Partita Biasea-Acquarossa :

27 febbraio 1915 . . . Fr. 2,658 35

interessi all'8 giugno 1915»

44 75

»

2,703 10

Totale

'"

Fr.

33,821 20

356

Entscheidungen

D.

Con sentenzll 18 giugno 1917 il Tribunale di

Appello, cönfermando il giudiZio di prlnio grado; am:tt1ise

la petititme rt1ettendo le spese a carico della ~öIivenuta.

E. -

Dn questä sentenza Ia coIivenutä si appella nei

modi e termini di legg~ al Tribunale fedetale e conchittde

dottlandando che «vengano nccolte le doit1aIide formulate

!) coi propri allegati e segnntämente colla risposta 14 set-

) tembre 1916 e col ricorso 15 aprile 1917. »

Considerando in dilitto:

1. -

Mentre nella sua risposta deI 14 settembre 1916

1a convenuta aveva conchiuso al rigettopuro e semplice

della petizione, in sede di appello ed anche davanti

que9bl Corte essa ne propon~ in via principale, l'ammis-

sione e solo in linea suboFdinata il rigetto. AUa conclusione

prim~lpale essa aggiunge una clausola : ehe il giudice

ahbia a condannare l'attriee a rifondere in sede di riparto

ana convenuta 16,182 fr. 05, e la percenttul.le pereepita.

Ma e evidente ehe questa clausola non pUD essere presa

in. considerazione. Anzitutto per incompentellza, poiche

le contestazioni sullo stato di riparto concernono l'Auto-

rita di Vigilanza : e inoltre perehe, di fronte ad un'azione,

coUa quale la massa intende cullocare un credito per

somma minore di quella vantata dal cteditote, essa non

ha altra via se non quella di eontestare 0 d! ammettere il

credito insinuatö in tutto 04 in parte e non le e lecito

ricOIlöscerlo solo a eerte eondizioni e sotto eerte modalita :

e ci6 per le medesime ragioni peL' le quali non e ammissi-

bile una eollocazione solo in modo provvisorio 0 sotto-

pasta a condizioni (vedi JAEGER; eommento 2 all'art. 245

LEF; regolamellto sull'amministrazione degli uffici di

fallimento deI 13luglio 1911, art. 58 e 59). La prima eOll-

clusione della eonvenuta e quindi seorretta ed inammis-

sibile e per di piil irtconeiliabile eolla conclusione deHa

rispo~ta14 settembte 1916, ehe l'attrice mantielle anche

in questa sede eontemporaneamente a quelle dedotte

davanti al giudice di secoildo grado. Oceorre deI resto

der Zivilkammern. N° 71.

osservare, ehe 13 convenuta non intendeva evidentemente

ricoQ.Oscere le eoncIusioni della petizione se non aHa

condizifme, espmssa nell'aggiunta sopracennata e tendente

alla rifusione, in sede di riparto, delIa percentuale edella

somma di 16,182 fr. 05 : ma per i motivi esposti l'esaml'

di questa eondizione sfugge aHa eompetenza d311a Corte,

ond'e ehe Ia conclusione principale delIa convelluta eade

e resta quindi solo da esaminare, in base a qut'lla subor-

dinata, se l'azione sia ammissibile 0 debba venir respillto.

2° -- In ordine e quanta aHa forma l'attuale procedi-

mento ha indubbiamente il earattere di una eontesta-

zione di graduazione, eome quella ehe e sorta in seguito

ad una modifieazione della gl'aduatoria aUa quale la

eonvenuta addivenne invoeando la decisione della Camera

Eseeuzioni e Fallimenti deI 2 dicembre 1915. Ma giova

osservare ehe qvella decisiQue era hasata suna supposi-

zione (ammissibile aHora in base alle allegazioni delle

parti), ehe i pagamenti fatti da terzi a degrado deI credito

delI'attrice fossero avvenuti posteriormente all'entrata

in vigore della graduatoria originaria. Ora dan' odicmo

incarto emerge ehe qqesta supposizione era illfolldata

e ehe non si e verifleata neanehe in seguito. Quantunque

dagli atti ll.On ne risulti la data precisa, bisogna ritenec(

ehe 10 stato di gradua~ione non fu deposto prima deU'otto

giugno 1915, poiche ad istanza deUa convenuta stessa, gli

interessi delle somme pereepite dall'attrice dai eoobbligati,

e da mettersi a suo emico, furono eomputati fino a quel

giorllQ e poiche il 22 seguent~ l'attrk2 Vtlnne aVV1sata ehe

10 scoperto di 111,416 fr. 95 «sani iseritto in Va classe ~.

Ma al principio di giuguo 1915 (vedl smto di fatto C) i

ycrsamenti dei eoobbligati di 33,8~1 fr. 20 erano gift stati

effettqati: U:' segue ehe essi avvennero, non dopo ms prima

ehe il pillUO originario di collocazione fosse deposto e

passasae in giudieato. Comunque, se in via formale il

procedimento pu6 ßssere basato sulla precitata decisiOlle

2 diecmbre 1915 dell'Autoritil di Vigilanza, ehe e passata

in giudicato, e fuor di dubbio ehe, contrariamente a

358

Entscheldungen

quanto ammettono le istanze cantonali, essa non puo

plivare il giudiee deHa faeolta di esaminare, se le ragioni

• in litigio, eome furono dedotte in giudizio dalle parti,

siano, non solo in ordine, ma a.nehe nel merito e eioe

seeondo la loro indole giuridiea sostanziale, soggette alla

sua competenza.

3° -

A questo proposito si osserva: In sostanza il

dissidio verte su due punti : Le parti consentendo sul-

rammontare deI eredito e suU'importo della realizzazione

dei pegni, ehiedesi se l'attriee abbi8 il diritto di imputarlo

in prima luogo al tacitamento dei crediti delle prime tre

categorie (conto cheques, speeiale e Lombard) e solo per

il 'residuo (22,966 Ir. 30) al pagamento deI eredito per

«diritti di regresso l} : chiedesi inoltrc, se e eome debbano

eomputarsi i pagamenti fatti ml frattempo dai eoobbligati.

a) La prima questione e una questione di rango. Per

tutte le sue ragioni e neUa misura dell'importo che doveva

risultare daHa realizzazione dei pegni, l'attrice e stata

colloeata in anticlasse giusta il disposto dell'art. 219

lemma 1. Ora essa preteude ehe i diversi dementi deI suo

eredito non fruiscano in grado eguale deI diritto di pegno :

pretellde, in altri termini, ehe le tre prime categoiie

godano di uu grade poziore di garanzia in confronto deHa

quarta (diritto di regresso), e siano quindi da soddisfarsi di

preferenza sul prodotto deHa realizzazione sino a loro

completo taeitamento, dovendosi imputare solo il saldo

all'ultima categoria.

.

Posta in questi termini, la questione e facHe a risolver€.

Per quanto eoncerne la eompetenza ratione materiae, la

risposta vuol essere senz'altro aftermativa, avvegnaehe

le questioni ehe eoncernono il rango di diversi erediti,

anehe nella stessa classe, di rimpetto alle 10ro garanzie,

sono indubbiamente di diritto sostanziale, riguardano

eioe la graduatoria e soggiaeiono quindi aUa eompetenza

deI giudiee di graduazione (dunque, in ultima istanza, di

questa Corte). Per questo motivo si appalesa infondata

l'eecezione di mancanza di legittimo interesse ehe l'attriCe

der Zivilkammern, N° 71.

359

deduee dal fatto ehe la massa ha eedute le sue attivita alla

Banca Svizzera-Americana in Loearno contro l'obbligo

di versare ai ereditori ehirografari il 40 % dei loro erediti.

Questo patto non eselude, anzi suppone ehe l'amministra-

zione deI fallimento provveda per il corretto allestimento

deHa graduatoria, ehe sara la base deI piano di riparto,

in eonformitä deI quale devono commisurar&i le prestazioni

deUa Banea cessionaria. AHa eonvenuta non solo spetta il

diritto, ma l~ ineombe l'obbligo di opporsi a quelle azioni

-

e tale e Ia presente -

eolle quali un ereditore intende

vantare dei erediti ehe, a giudizio dell'amministrarione

fallimentare, appaiono infondati.

Ma se le pretes~ dell'attriee, nelloro prime punto, &ono

sindaeabili da questa Corte, esse risultano infondate nel

merito. La eollocazione dei erediti dell'attriee dell'ammon-

tare complessivo di 851,093 fr. 15 eome assistiti da pegno

senza distinzione di rango tra le diverse eategorie e

eonforme aUa illsinuazione dell'attrice stessa e inoltre

alle eosdtuzioni di pegno da essa invoeate all';tto dell~

notifica (vedi stato di fatto). Vero e ehe la somma di

851,993 fr. 15 eonsta di molti erediti diversi,,'iassunti, per

brevita di seritturazione, in 4 categorie : ma per nessuno

di e~si 0 di es.se I'attrice non ha mai chiesto un rango

speCIale per nguardo alle loro garanzie: ond'e ehe a

ragione la eonvenuta li ha considerati e doveva eonsiderarli

eome fruenti neUa stessa misura deI diritto di pegno :

in altri termini, si debbono ritenere eoordinati e di rango

~uale per riguardo al diritto di pegno ehe li assiste, non

potendosi distinguere, in base all'insinuazione stessa, tra

e~editi (0 eategorie di ered~ti), ehe godrebbero di un pegno

dl primo grade e erediti confortati solo da un pegno di

secondo grado. Indarno l'istanza cantonale avvisa in

eontrario ehe la modificazione della graduatoria deI

22 agosto 1916 aveva per eftetto di rimettere le eose nello

stato quo ante; eciö darebbe all'attriee la faeolta di

modificare la sua notifiea nel sense da essa attualmente

propugnato. Vero e ehe l'iserizione in graduatoria origi-

31)0

naria Iu ~ostituita roß quelhl deI 22 a8P~to 1916 :ma

qq~liW. modifi.cazimw. fatta solo ai fbü della deciaione,je!

2 dicembr(l 1915. mlIl pptev~ annuUar, au~lw la. pr~c~.

dentf uoüticp dell'attrice. ne concerncre in n~ItSUll mpdo

113 pretel;le ivj accampttte slli pesui 0 ~"l rauBP da attri·

bllirsi alle diverse eategprie dei crediti. "Ed jnfatti l'attrice

non pose mai meute P modific3re l'insinuaai<>ue originaria.,

ma pretese e pretende - ed ~,que!'ito il SU.P costante afllo~

mentp - ehe si debba OOllOCRfß i slloi cn~diti JlßI modo da

e!iSa propuQllQtO. non sUPPQnendo mpdificata la notißca

originaria, ma per altri motivi, e eipe in virtu dßgli art. 85

CO e 217 LEF. Invano I'istRn~ cantonale invoca anCQra

in eontrario, ehe al Ulomento delI' insinuazione i erediti

dipendenti dal diritto di regresso erano futuri ed illcerti

e eQnsidera inüoncludente il fatto ehe, insinuando i suoi

erediti, l'attriee 110n ha Illai accampato lln diritto di pri-

vilegio speciale per alcuni di loro, La-tesi emanifestaIllcnte

illsostenibile. L'attrice non ha mai notificato i suoi crediti

eome pretese future ed incerte : essa li ha designati sin

da principio come defillitivi quanto aUa IOfO esisteIlla cd

anehe l'importo da essa origülariamente indieato non sllb~

notevole modifica~ione (salvo i pasamenti intervlmuti

dai coobbligati). E probabile ehe l'attriee, procedendo aHa

notifiea, non ne abbia considerate tlltte le conseguellll;e :

ma cio non e motivo suffieiente per modificarla d'llfficio.

essendo fuori di dllbbio che eS,8a intese ehiedere il mede-

simo rango per tlltte le eategorie dei liuoi crediti : ciö ehe

deI resto, nel dubbio (se c.ivile. la ClÜ applica~iolle

es.sa ha ßsclllso illainuando i SUQj Qrediti n~l wodu IU~~­

post<>. Ma allf;he a presciudere da qllesta con~idera1;ioße,

der Ziv-iJkammern. N° 71.

3l;1

l'ipotesi den'art. 85 CO, ehe l'attriee invoea a suffragio

della sua tesi e ehe concerne il caso di versamenti a conto

di un credito ehe sia assistito solo in parte da garanzie

reali 0 personali, non trova riscontro neUa fattispecie, in

cui i peglli costituiti dovevano garantire, secondo Ia

clausola generale degli atti costitutivi, tutti i crediti

presenti e futuri delI' attriee neUa stessa misura.

b) Per quanto eoneerne l'applicabilitä delI'art. 217 LEF

e fuor di dubbio ehe l'attrice puo far valere nella gradua-

toria i suoi crediti di regresso verso la eonvenuta nelloro

im porto originario senza riguardo ai versamenti dei

eoobbligati. Ma, in realta, i1 dissidio non verte su questo

punto sebbene sul quesito, in quale misura sia da iseriversi

il residuo eredito nello stato di riparto, poscia ehe una

parte di esso e da eonsiderarsieoperta eolla pereentuale

pertoccallteIe dal rieavo dei pegni e ehe sui crediti dipen-

denti dai diritti di regresso i terzi coobbligati hanno fatto

dei versamenti. Questa questione ha esclusivamente

tratto aHo stato di riparto : essa dipende dall'ammontare

deI ricayo dei pegni e da quello dei versamenti, i quali

sono invero paeifiei tra le parti, ma non risulta dagli atti

ehe 10 siano allehe in eonfron.to degli altri ereditori, ehe

hanno diritto di eontestarli in fase di riparto, e non

diventeranl10 definitivi se non col creseere in giudieato

dello stato di ripartizione. Senza pregiudizio delle fu-

ture decisioni delle sedi eompetenti giova tuttaviu

osservare a questo riguardo, ehe a torto l'attriee eonsidera

il eonto « diritti di regresso » come una unitä e eioe come

un sol eredito. In realta esso consta di diversi erediti ben

distinti (Beretta-Piecoli, Contini, Rusca, Bacilieri e

Biasca-Aequarossa), tanto per riguardo aUa persona deI

debitore prineipale (traente delle eambiali), ehe per Ia loro

scadenza, il computo delle spese e degli interessi eee. e ehe

furono eonglobati in graduatoria in una sola eategoria solo

per brevita di seritturazione. Agli effetti dell'applicazione

dell'art. 217 LEF essi dovranno essere eonsiderati sepa-

ratamente e dovra essere computato distintamente per

AB 43 IJI -

1917

:362

Entscheidungen

ognuno di essi l'importo soluto dal eoobbligato e quindi

]0 seoperto, non potendosi evidentement~ amm~ttere~

• ehe i pagamenti parziali siano conteggiah a eaneo dl

eredito diverse da quello per eui furono fatti od a degrado

di obbligazioni per le quali non esistevano dei eondebitori

(conto cheques, speciale e Lombard).

4. - Da quanto precede risulta che l'appello deve essere

respinto in quanto ehe la somma di 111,416 fr. 95 deve

figurare nello stato di graduazione in Va classe : ma ch~,

contrariamente a quanta diehiarano le istanze eantonah,

e mestieri ritenere elle il ricavo dei pegni garantisee i

-1 gruppi di crediti in modo eguale e coordinato. e ehe

l'applicazione dell'art. 217 LEF deve ess~re f~tta.m sede

di riparto nei riguardi di ogni singolo credlt~ dl CUl const~

la categoria (~diritti di regresse ». Queste. flserve, che. d~

fronte ai giudicati delle istanze cantonab sono esse~ZIa~l

e tali da modificarne sostanzialmente la portata, gmstI-

ficano una adeguata ripartizione delle spese processuali;

Il Tribunale federale

pronuncia:

L'appello e respinto eil primo dispositivo della sentenza

18 giugno 1917 deI Tribunale di A~pello ~el Cantone

Ticino confermato nel sense dei· eonslderandl.

der Zivilkammern. ~o 7'2.

:;(;3

72. l1rteil aer II. Zivilabteilung vom as. November 1917

i. S. der Neuen Zürcher Xreditgenossenschaft, Beklagte,

Berufungsklägerin und Anschlussberufungsbeklagte,

gegen die A.-G. Ofenfabrik Sursee, KlägeI'in.

Berufungsbeklagte und Anschlussberufungsklägerin.

Vereinbarung zwischen Mieter und Vermieter, wonach eine

Forderung für späte1,"e Benützung der

M i e t 1 i e gen s c h a f t fällig gestellt wird und mit vom

Mieter zu machenden Waarenlieferungen zur Ver r e c 11 -

nun g gebracht werden soll. K 0 n kur s des Vermieter~.

E r s t e i ger u n g

der Mietliegenschaft durch einen

G run d p fan d g I ä u b i ger und U e b erb i n dun g

{I e s M i e t ver t rag e s. Klage des Mieters auf Heraus-

gabe der betreffenden, als streitig hinterlegten Mictzim-

beträge. Einwendung des Ersteigerers und seines Rechts-

nachfolgers nach Art. 2 60S c h K G als Beklagte und

die Mietzinsen einfordernde Widerkläger, dass die genannte

Vereinbarung und die vorgenommene Verrechnung für sie

unverbindlich seien nach Art. 8 0 6 A b s. :i Z G B .

Art. 2 3 4 Ab s. 2 0 R und den Art. 2 1 4 und 2 8 6 11.

S c h K G. Berechnung des S t r e i t wer t e s. Ergibt sieh

die Pro z e s sie g i tim a t ion der Beklagten aus dem

frühern Grundpfandrecht oder aus dem Steigerungserwerb?

Prüfung der sachlichen Anwendbarkeit der angerufenen

Bestimmungen. Z i f fe r m ä s s i g e Be r e c h nun g der

als Saldo zuzusprechenden Widerklageforderung.

1. -

L. Kunde vermietete als Eigentümer des im Bau

begriffenen Hauses Badenerstrasse N° 21 in Zürich dessen

Parterre- und SouterrainräumlichkeiteIl nebst einem

Kellerraum durch Vertrag vom 16./26. Juni 1910 an die

heutige KIägerin, die Ofenfabrik Sursee, Filiale Zürich.

Am 21. November 1910 wurde der Mietvertrag im Grund-

buche eingetragen und hiebei eine Abschrift davon zu den

Akten des (kantonalen) Grundprotokollsgenommen. Nach

dem Vertrag sollte die Miete am 1. Juli 1911 beginnen und

der Mietzins 9300 Fr. jährlich betragen, « zahlbar post-

numerando in vierteljährlichen Raten von je 2325 Fr. »

Im Juni 1911 traf die Klägerin mit ihrem Vermieter