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182 Entscheidg. der Schuldbetreibungs- u. Konkurskammer. N° 37.
deU'usufruttario in virtil dell'avvenuto pignoramento,
avrebbe potuto sottomettere all'eseeuzione i loro redditi
(interessi, affitti, frutti separati eee.) e in quale misura
(vedi sulla questione JAEGER, osserv. No. 1 B all 'art. 92
e osserv. 2 all 'art. 93; osserV. 1, 5 e 6 all'art. 104 LEF;
WIELAND, osserv. 1 e 2 all'art. 758 CCS; LEHMANN,
diritti reali deI CCS, eommento aU'art. 758 CCS, No. 4e 11),
deve essere riservata e non oeeorre venga decisa nel easo
attuale, per Ia eui soluzione basta eonstatare ehe oggetto
deI pignoramento non fu l'usufrutto quoad esercizio
e neanehe i suoi redditi, sibbene il diritto di usufrutto eome
tale. Ond'e ehe l'attuale pignoramento deI 15 aprile 1916
e nullo e ehe questa nullita. e radieaIe, assoluta e deve
pronunciarsi d'ufficio, perehe e insita nella natura stessa
deI bene pignorato com'essa e determinata dalla legge,
ovvio deI resto essendo ehe un bene per sua essenza non
eessibile, non sia neppure realizzabile e debba quindi venir
escluso d'ufficio dall'eseeuzione.
Da queste considerazioni risulta ehe, caduto il pigno-
ramento, eade pure il dispositivo prima della querelata
sentenza, ehe ordina la divisione dei « beni pignorati»
e ehe si appalesano inammissibili anehe le eonelusioni dei
rieorrenti tendenti adeterminare il "modo di vendita
o l'esercizio delle ragioni « pignorate » a mente delI 'art. 131
LEF.
3. -
Ma la denunciata sel\tenza e inammissibile anehe
nel suo dispositivo seeOndo eoneernente le spese. Le spese
di eaneelleria non possono venir messe a earieo di un
rieorrente se non ove il ricorso sia abusivo (art. 57 della
Tariffa), cireostanza questa evidentemente esclusa nella
fattispecie in cui la" decisione eantonale dovette essere
"presa d'ufflCio in virtil. delI'art. 132 LEF, e non in seguito
.a ricorso di parte.
La Camera Eseeuzioni e Fallumenti
pronuneia:
La querelata decisione viene annullata.
Entscheidungen dar SchuIdbetreilJungs- und Konkurskammer.
ArrAts da la Chamhre des poursuites et des faUßtes.
38. Sentenza S aprile 1917
nella causa Ämmin;strazione deI fallimento S. A.
Stabillmento tipolitografico Colombi e consorti.
(Art. 239 LEF.) Anche il rivendicante e legittimato aricorrere
contro ~soluzioni den' adunanza dei creditori, quando
quest' ultIme implicano una disposizione in merito alla riven-
dicazione sollevata.
Inalienabilita di cose rivendicate prima den' esaurimento
della procedura delI' alinea 20 delI' art. 242.
La S. A. Stabilimento tipo-litografico ghi Colombi in
Bellinzona essendo stata diehiarata in fallimento con de-
ereto 17 ottobre 1916, la Ditta Carlo Grassi e C. a Lugano
si presentava il giorno stesso all'Uffieio di faHimento
dichiarando di rivendieare la proprietä. di tutte le attivita
mobiliari deHa S. A. fallita, eccetto i erediti, e cio in base
a due eontratti 0 eompromessi in data 15 e 18 settembre
1916 per effetto dei quali le attivita in questione, quali
risultavano da due inventari 31 maggio-17 giugno 1916
e 17 settembre 1916, erano state cedute aHa Ditta riven-
dieante pel prezzo complessivo di 132,000 fr., sul quale
si pretendeva essere stato ver&ato un aeeonto di 20,000 fr.
presso la Banea Popolare di Lugano .
La situazione eleata da questa rivendieazione si
complicava, a seconda delle diehiarazioni delI' Uffieio,
anche pel fatto ehe, nonostante la deficienza di un vero
e proprio eontratto di cessione,la Ditta Grassi, ehe si
AS 43 111 -
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affermava affittuaria dello stabilimento, era effettiva-
mente al possesso della quasi totalita dei beni mobili,
di eui essa si diceva proprietaria. Per ovviare a queste
diffieolta, l'Uffieio addiveniva ad un aecordo colla Ditta
Grassi nel senso ehe, impregiudicate Ie ragioni delle parti,
yeniva affidata aHa Ditta n;.edesima la continuazione
delI' esereizio delI' azienda, in via provvisoria, fino alla
prima riunione dei creditori. In quest' ultima, in' data
25 ottobre, l'Ufficio veniva designato quale Amministra-
zione deI fallin;.ento, assistito da una Delegazione di tre
membri, di eoncerto colla quale egli yeniva autorizzato
aHa vendita delle. attivita fallimentari anche a trattath-e
private, a condizione ehe venissero raggiunti dei prezzi
non inferiori a q1,1elli di stima e sotto le eautele dei disposti
degli articoli 238 e 256 LEF. In eonformita di questa
decisione l'Amministrazione deI fallin:ento risolveva di
provocate, mediante cireolari alle tipografie prineipali deI
Cantone, delle offerte per la vendita delle attivita falli-
mentari, parzialmente odin blocco. Furono introdottetre
offerte: Elia Colombi, Arturo Salvioni e Grassi e C. La
prima venne scartata perehe riferentesi ad una sola casa.
Sulle altre due offerte, ossia sulla preferenza da darsi all'una
od all'altra, sorgevadissenso tra I'Ufficio e la maggioranza
della Delegazione dei ereditori: L'Ufficio proponeva di
aceettare l'offerta Salvioni, secondo lui la migliore; la
Delegazione proponeva invece l'aceettazione dell'offerta
Grassi. In vista di tl:!.li div\)rgenze la soluzione veniva
rimessa all'adunanza dei creditori, aHa quale per
voto concorde deli' Ufficio edella Delegazione veniva
anche deferita la decisione sulla rivendicazione della
Ditta Grassi. Questa seconda adunanza dei ereditori
avvenne il28 dicembre 1916 ed in essa, con voti 35 contro
8, veniva aecettata la proposta dell'Ufficio di vendita
delle attivita fallimentari aHa Ditta Arturo Salvioni e, con
voti 34 contro 10, veniva pure risolto, ehe la questione
della rivendicazione dovesse ritenersi implicitamente
decisa colla votazione sulla delibera delle attivita.
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La Ditta Grassi e C. ed ungruppo di ereditori eostituiti
daUa Fabbrica di prodotti ehimici in Brugg, J. M. Neher
et fils, a Berna, dalla S. A. Franeo-Suisse, in Aarau,
e dalla S. A. Cartiere di Locarno, insorgevano contro
queste risoluzioni con rieorso all'Autorita cantonale di
vigilanza domandando :
a) La D i t taG r as si, ehe fosse annullata Ia risolu-
zione dell'assemblea dei creditori in quanto aveva per
oggetto la vendita aHa Ditta Salvioni dei beni da essa
rivendicati ed in via provvisionale fosse dato ordine
all'amministrazione deI fallimento diastenersi dal dare
esecuzione aHa predetta risoluzione;
b) La fabbriea di prodotti chimiei e
I i t e c 0 n S 0 r t i, ehe fossero annullate le risoluzioni
della 2a adunanza dei ereditori; subordinatamente annul-
lata la delibera delle attivita fallimentari alla Ditta
Salvioni ed ordinata la realizzazione a mezzo di pubblico
incanto; eventualmente, nel easo venisse arnmessa la
regolarita di una vendita a trattative private, ehe l'arn-
ministrazione avesse a provoeare nuove offerte, con
divieto aHa medesima, in via provvisionale, di dar eorso
alle deliberazioni delI' assemblea fino ad evasione deI
rieorso.
Statuendo in materia, l'Autorita eantonale di vigilanza
decideva eon sentenza 23 gennaio 1917 :
« 1 0 E annullata la vendita deI macehinario, scorte,
ece. e meglio come all'eleneo annesso all'inventario deI
Fallimento S. A. Stabilimento Colornbi, stati rivendicati
dalla Ditta Grassi e C.
2° Le altre domande non sono arnmesse.
3° L'Arnministrazione deI fallimento, di cOl1seguenza,
esperira la procedura di Iegge in confronto dellarivendica-
zione, e neU' infrattempo, prendera tutti quei provvedi-
menti cautelanti che deI caso. »
La decisione dell'Autorita eantonale e motivata
brevemente corne segue :
L'eecezione sollevata dalle parti opponenti di maneanza
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di legittimazione ad insorgere contro le decisioni dell'adu-
nanza dei creditori, nella Ditta Grassi e C., perehe semplice
rivendicante e non creditrice (vedi art. 239 LEF), dipende
sostanziahnente dal vedere se le decisioni suddette impli-
cano una semplice ratifica di un provvedimento delI' Uf-
fieio,
0 siano state prese invece dall'assemblea dei
creditori in luogo e vece dell'amministrazione deI falli-
mento, in deroga aHa regola generale ehe la realizzazione
dei beni avviene per cura dell'amministrazione (art. 253
e 256). Ora e precisamente quest' ultima ipotesi ehe si
verifica, donde l'illazione ehe perehe alla Ditta Grassi non
pub essere negata Ia qualita ad insorgere contro ladelibera
dei beni rivendicati, ehe essa ritiene ed afferma Iesiva
dei propri interessi, non potra la stessa essere privata di
tale diritto dal fatto elle la delibera avvenne per eura
dell'assemblea dei creditori, inveee ehe della amministra-
zione fallimentare.
Infondata e deI pari l'eecezione di tardivita deI ricorso.
Quest' ultimo e diretto non eontro le deliberazioni della
prima adunanza dei creditori, colla quale non venne data
ehe un'autorizzazione generica a vendere a trattative
private e a riguardo della quale sarebbero spirati i termini
fatali di legge, ma contro Ia risoluzione della seconda
adunanza dei creditori, involvel).te una delibera in favore
della Ditta Salvioni.
Quanto aHa terza eccezione, ehe il rieorso sia senza
oggetto, perehe Ia Ditta deliberataria Salvioni si e assunto
l'obbligo di fronteggiare la rivendieazione Grassi, in luogo
e vece deI fallimento, e ehe di eonseguenza Ie ragioni
Grassi restano in realta impregiudieate, la soluzione e
intimamente connessa aHa decisione di merito sulla
esistenza 0 meno di una rivendicazione, eventualmente
sulla legalita delle deeisioni querelate.
Ora in proposito e da osservare :
Non e eompito den' Autorita di vigilanza, ma deI
giudice, quelle di vedere se la rivendicazione Grassi riveste
i earatteri di una sempliee pretesa in adempimento di un
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contratto e quindi di una pretesa concorsuale da farsi
valere in conformita delI' art. 221, e non di una propria
e vera rivendicazione implicante un diritto reale sui beni
fallimentari. Tale questione si riferisce all'intrinseeo della
causa ed e quindi da decidere in altra sede. All'Autorita
di vigilanza basta di eonstatare :
a) ehe an' atto deU' erezione den' inventario la Ditta
Grassi ha nettamente formulato una rivendieazione delle
attivita mobiliari;
b) ehe tale rivendieazione fu riservata in tutti gli atti
indicati posteriormente;
c) ehe l'amministrazione deI fallimento non si e mai
pronuneiata su detta rivendicazione a mente delI' art. 242,
ma ne rimise la decisione aHa 2& assemblea dei creditori,
la quale volle eonsiderarla implicitamente risolta col voto
sulla delibera delle attivita.
L'esistenza di una rivendicazione della Ditta Grassi
e C. non pub quindi essere l1egata. Il giudiee ne vagliera
la sua consistenza ed efficienza giuridiea; ma prima ehe la
stessa sia spurgata e giudicata, la Massa non ha il diritto
di disporre dei beni rivendieati dal terzo, deI quale l'adu-
nanza dei ereditori non puo ledere i diritti, passando sopra
aHa procedura prevista dall'art. 242. Con cio si elimina
anehe l'eeeezione di maneanza di oggetto nel ricorso,
imperoeehe se la legge vieta la vendita dei beni rivendicati,
non e eon una eonvenzione intervenuta tra la Massa e la
Ditta deliberataria ehe possa derogarsi a questa regola.
Per eib ehe coneerne da ultimo la domanda in annulla-
zione della 23. assemblea dei ereditori, inoltrata dalla
fabbriea di prodotti ehimici a Brugg, perehe l'assemblea
per iI modo col quale fu eostituita non rappresentava piil
gli interessi dei ereditori, ma quelli della Ditta coneorrente
A. Salvioni, non eonsta ehe vi siano state manovre di
aceaparramento di votL Se l'avvocato Molo rappresenta-
va da solo 25 su 45creditori intervenuti, non risulta a
carico di tale mandato nessuna frode 0 irregolarita.
L'avvoeato Molo ha votato per quella soluzione ehe a lui
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sembrava piu favorevole ai ereditori e nulla permette di
dubitare sulla volonta dell'assemblea.
Contro questa decisione delI' Autorita eantonale inter-
pongono ora rieorso a questa Camera Eseeuzioni e Falli-
menti deI Tribunale federale :
10 L'amministrazione deI falliment~ S. A. Colombi,
mantenendo le eceezioni sollevate davanti l'Autorita
cantonale
a) di mancanza di Iegittimazione neiIa Ditta Grass!,
b) di tardivita deI ricorso Grassi,
c) di mancanza di oggetto nel medesimo,
d) di abbandono ed in ogni easo di deficienza dei
carat~eri di una vera e propria rivendicazione neHa pretesa
Grass!;
.
20 La Ditta A. SaIvio·ni, in Bellinzona, ehe ripropone
essa pure le stesse eecezioni;
30 La Ditta fabrique de produits ehimiques, a Brugg
e L. L. C. C. ehe riprendono Ie proprie obbiezioni eontro la
regolarita den' assemblea e ehiedono in via provvisionale
l'annullazione pura e semplice dell'operato della mede-
sima, subordinatamente l'annullazione della delibera in
favore della Ditta A. Salvioni e Ia realizzazione a mezzo
di pubblieo ineanto.
La rieorrente fa osservare in ispecie ehe, passando diret-
tamente aHa delibera dei beni fallimentari, l'assemblea
ha usurpato dei poteri ehe spettano eselusivamente
all'amministrazione deI fallimento (art. 253-256 LEF)
e ehe Ia distinzione fatta dall'Autorita eantonale fra
immobili e maeehinario e seorte e non solo in opposizione
eolla situazione ereata dal fatto ehe per la vendita venne
convenuto un prezzo in bloceo. ma ha altresi la eonse-
guenza ehe il maeehinario. essendo diventato un immobile
per destinazione, non potra asportarsi nel easo ehe la
Ditta Grassi fosse rieonoseiuta proprietaria.
40 La Ditta Grassi e C.,la quale eonehiudedomandando
ehe venga annullata nel suo eomplesso Ia vendita faUa
aUa Ditta Salvioni, eomprendelldo Ia stessa mobili ed
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immobili per un solo ed unieo prezzo e parte dei mobili
essendo divenuti immobili per destinazione, e ehe sia
faUo obbligo all'amministrazione fallimentare di restituire
Ia Ditta Grassi e C. nel possesso dei beni da essa rivendi-
eati.
Consideralldo in diritto:
1° -
Il rieorso all'Autorita ealltonale venne insinuato,
oltre ehe daHa Ditta Grassi e C., anehe da Ha fabbriea di
prodotti ehimici di Brugg e lite-eonsorti, figurante fra
i creditori ammessi e parteeipanti all'assemblea dei
cl'editori. Ora le eonclusioni dei eo-rieorrenti in annulla-
zione della delibera in favore della Ditta Salvioni esselldo
essenzialmente identiehe a quelle della Ditta Grassi, e
dovendosi di eonseguenza il rieorso esaminare in ogni ea&o
di fronte aHa fabbrica di prodotti ehimici, ne risulta ehe
anehe in riguardo aHa Ditta Grassi la questione di legitti-
~nazione a ricorrere non avrebbe per se stessa piu grande
lmportanza. La stessa non potrebbesi tuttavia risolvere
altrimenti ehe 10 feee l'istanza eantonaie. Quantunque
la decisione per la vendita degli oggetti rivendicati emani
dall'assemblea dei ereditori, non dall'amministrazione
deI fallimento, quest' ultima vi ha tuttavia aderito taci-
tamente ed ha quindi preso implicite una disposizione
eontraria aHa rivendieazione, eosicehe il rivendicante ha
in ogni easo qualita per rieorrere onde salvaguardare i
diritti scatenti in suo favore dall'art. 242, tornando con
dö inapplicabile l'art. 239.
Non fondate deI pari sono le altre eccezioni d'ordine
sollevate davanti l'Autorita eantonale e mantellute in
questa sede.
La pretesa tardivita deI rieorso non regge, una qualsiasi
decisione sulla rivendicazione Grassi essendo intervenuta
solo alla 2& Assemblea dei ereditori, ne avendo pereiö
la Ditta Grassi avuto aleuna ragione di rieorrere prima.
rieorso ehe in caso di aeeettazione della propria offerta
non avrebbe probabilmente piu presentato aleun interesse
pratieo.
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Ne regge deI pari l'eecezioneehe il ricorso sia divenuto
senza oggetto dal momento ehe la Ditta deliberataria
Salvioni si e assunto l'obbligo di rispondere di fronte al
rivendicante. Le obbiezioni invoeate dal deliberatario
possono eventualmente difierire da quelle ehe speftano
aHa Massa edel re8to l'eventuale alienazione di beni
eontestati non puö in ogni caso distruggere i principi ehe
regolano la procedura ordinaria di eseeuzione.
Da ultimo non eonsta in nessun modo ehe la Ditta Grassi
abbia abbandonato le proprie pretese. L'ofierta per una
compera in bloeeo non implica una rinuneia aHa riven-
dieazione,o non l'impliea almeno se non nel caso d'aecetta-
zione dell'ofierta. Ne una simile rinuneia puö derivarsi da!
fatto delI' aeeordo eonehiuso eoIl' Ufficio per l'esereizio
provvisorio dell'azienda, la Ditta Grassi avendo espressa-
mente formulate delle riserve pei diritti da essa vantati
sugli oggetti rieevuti in eonsegna.
2° - La questione principale relativa all'alienabilita
di eose rivendicate deveessere essa pure risolta nel senso
dell'Autorita eantonale.
Meno poehi casi speeiali, ai quali si riferiseono i pre-
giudizi eontrari di questa Carnera Eseeuzioni e Fallimenti
(Ved. RU vol. 11 n° 58 e vol. 12 n° 46*), easi aventi per
oggetto delle eose diffteili a eonservare (art. 243 LEF),
oppure semplici riserve di proprietä., la regola dominante
nella Legge Eseeuzioni e Fallirnenti e ehe la procedura di
eui alI' art. 242, al. 20, debba precedere la realizzazione dei
beni, e ciö per motivi ispirati tanto aHa natura dei diritti
in questione, quanto agli interessi evidenti dei rivendi-
canti edella Massa. Ciö risulta per analogia anche dal
disposto delI' alinea 2 delI' art. 107, I diritti possessori
deI fallito non sono per se stessi degli enti realizzabili nel
eoneorso e la presunzione di proprieta ehe esiste in favore
deI possesso non ha per conseguenza di permettere di
tenere in non cale le insinuazioni dei -lerzi e di rendere cosi
impossibile eolla vendita l'esereizio delI'azione rivendica-
• Ed. gen. vol. H I n° 137 e vol. 3ö n° 106.
und Konkurskammer. N° 38.
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toria. Ne questo prineipio puö subire una modifteazione
dai pieni poteri accordati aH'adunanza dei ereditori
dall'art. 253, al. 2. Che questi pieni poteri non sono da
interpretarsi in senso assoluto (ved.JAEGER, na 3, pag. 246)
e non possono ledere in ogni easo i diritti dei terzi e le
norme di diritto pubblico sancite per la procedura
esecutiva. La questione di rivendicazione una volta
pendente davanti al giudiee, sara nella competenza di
quest' ultimo, qualora 10 creda opportuno 0 neeessario,
di ordinare in via provvisionale, prima della deftnizione
della causa, ehe si debba procedere aHa realizzazione.
Ciö ehe non e amrnissibile e ehe l'arnrninistrazione dei
fallimento possa, evitando di iniziare la proeedura di
rivendicazione, rendere impossibile al rivendieante di
ottenere una disposizione giudiziaria avente per iscopo
di far sospendere la vendita.
Ora e fuori di dubbio ehe la Ditta Grassi ha formulato
aU' apertura deI fallimento una rivendicazione formale sui
beni mobili, meno i erediti, eomponenti l'attivo della
massa, eh'essa l'ha mantenuta nel eorso delle operazioni
eonseeutive e,che mai l'Ufficio, ne la Massa, hanno esperito
la proeedura di eui all'art. 242. Tanto e vero ehe, invitata
dall'Ufficio a prendere una risoluzione in proposito, anche
la 2& adunanza dei ereditori non fece ehe dichiarare ehe
la rivendicazione Grassi doveva ritenersi definita colla
decisione di delibera.
30
-
Sta quindi ehe la risoluzione dell'assemblea dei
ereditori autorizzante I'Ufficio a procedere senz' altro alla
realizzazione dei mobili rivendicati. non e in arrnonia colle
disposiziolli e collo spirito ehe regolano la legge federale
Esecuzioni e Fallimenti. A vuto tuttavia riguardo al fatto,
ehe esiste la possibilita nelle circostanze attuali ehe il
giudice possa, una volta pendente Ia causa di proprieta.
permettere ehe si faccia luogo aHa vendita, non sembra
il easo di annullare completamente la decisione sopradetta,
ma basta di statuire ehe no.n abbia la stessa a sortire
efietto, fintanto ehe non sia stata data un'autorizzazione
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dal giudice in questo senso. Se l'autorizzazione vem\
rifiutata, va da se ehe la risoluzione di eui sopra diverra
• senz' altro eaduea. Con ciö potranno evitarsi ie diffieolta
inerenti alla questione deI prezzo unieo e per conseguenza
, all'indivisibilita della vendita, nonehe quelle derivanti
dal faUo ehe, a quanto sembra. diversi beni rivendieati
sono per loro destinazione passati da beni mobili. in
immobili. Il giudice chiamato a statuire suUa causa di
rivendicazione sara nella miglior posizione per apprezzare
e tener eonto di queste eireostanze giuridiehe e di faUo.
4° -
Le altre domande sollevate neU'uno 0 neU' altro
rieorso, sono senz'altro da respingere. La domanda in
annullazione totale delle risoluzioni della 2a assemblea dei
creditori per pretesa irregolarita 0 aeeaparramento di
voti, non puö accogliersi perehe non suffieientementc
documentata.
Quella relativa aHa riconsegna aHa DiUa Grassi degli
oggetti rivendicati, oggetti dal possesso dei quali essa
venne espulsa brevi manu e non colle forme dovute"
non puö piil essere esaminata da questa Camera Ese-
cuzioni e Fallimenti, dopo ehe la Ditta Grassi non ebbe
a reagire davanti le istanze cantonali, ne con un'azione
possessoria, ne con rieorso all'Autoritä. di sorveglianza.
Di conseguenza spettera anehe aHa Ditta Grassi nella
procedura di rivendieazione il eompito di attrice.
Quanto aHa domanda
d~lla Fabbrica di prodotti
ehimici a Brugg ehe Ia nuova vendita avvenga a pubblieo
ineanto, 0 quanto meno sia provveduto a nuove offerte
in via privata, essa e pel momento prematura, le nuove
disposizioni da prendersi in vista della realizzazione
dipendendo anzitutto dall'esito dell'azione di rivendi-
cazione.
Per questi motivi, Ia Camera Esecuzioni e Fallimenti
deI Tribunale federaJe
pronuneia:
I rieorsi di cui sopra sono respinti nel senso ehe, nel
i:
"J Konkurskammer. N° 39.
periodo di tempo necessario per introdurre l'azione d~ cui
all'art. 242, dovra provvisoriamente sospendersl la
vendita dei beni mobili e non potra anche dopo effettuarsi,
se non in virtil di un' autorizzazione giudiziaria, da
accordarsi eventualmente mediante provvisionale.
39. Arr6t du SO mal 1917 dans la eause Lousba.ronian.
N'a pas droit au sursis general aux poursuites un debiteur
qui s'est etabli en pI eine guerre et qui, en realite, n'est pas
insolvable.
A. -
En date du 19 avril 1917, le sieur David Lous-
baronian, fabricant de cigarettes a Geneve, adressa an
Tribunal de premiere instance de Geneve une demande
de sursis general aux poursuites jusqu'au 30 juin 1917.
Le Tribunal, par decision du 16 mai 1917, le debouta
des fins de sa demande, par les motifs suivants : Les
creallciers opposants ont articule que sieur Lousbaronian
n:a ouvert son eommerce qu'apres Ia declaration de
guerre. L'exaetitude de cette allegation est etablie ta nt
par l'aveu du demandeur que par les pieces produites,
car e'est eu date du 10 septembre 1915 que le Conseil
d'Etat l'a autorise a ouvrir une fabrique de cigarettes,
et e'est le 12 janvier 1916 qu'il s'est fait inserire au
Registre du Commerce. Dans ces circonstances il n'est
pas fonde a se mettre au benefice de l'ordonllance fede-
rale du 16 decembre 1916; puisque le commerce de Lous-
baronian n'existait pas avant la guerre, il n'est pas
possible de dire que la guerre a eu une influence sur sa
marche, ni de determiner quelle a ete cette influence.
Le but du sursis general est d'accorder des facilite.<; aux
commer~ants etablis anterieurement a la guerre, ct non
pas ades personnes qui out ouvert leur commerce pos-
teneurement a la deelaration de guerre, e'est-a-dire en
parfaite connaissance de la situation politique et de ses