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43_III_183

BGE 43 III 183

Bundesgericht (BGE) · 1917-01-01 · Italiano CH
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182 Entscheidg. der Schuldbetreibungs- u. Konkurskammer. N° 37.

deU'usufruttario in virtil dell'avvenuto pignoramento,

avrebbe potuto sottomettere all'eseeuzione i loro redditi

(interessi, affitti, frutti separati eee.) e in quale misura

(vedi sulla questione JAEGER, osserv. No. 1 B all 'art. 92

e osserv. 2 all 'art. 93; osserV. 1, 5 e 6 all'art. 104 LEF;

WIELAND, osserv. 1 e 2 all'art. 758 CCS; LEHMANN,

diritti reali deI CCS, eommento aU'art. 758 CCS, No. 4e 11),

deve essere riservata e non oeeorre venga decisa nel easo

attuale, per Ia eui soluzione basta eonstatare ehe oggetto

deI pignoramento non fu l'usufrutto quoad esercizio

e neanehe i suoi redditi, sibbene il diritto di usufrutto eome

tale. Ond'e ehe l'attuale pignoramento deI 15 aprile 1916

e nullo e ehe questa nullita. e radieaIe, assoluta e deve

pronunciarsi d'ufficio, perehe e insita nella natura stessa

deI bene pignorato com'essa e determinata dalla legge,

ovvio deI resto essendo ehe un bene per sua essenza non

eessibile, non sia neppure realizzabile e debba quindi venir

escluso d'ufficio dall'eseeuzione.

Da queste considerazioni risulta ehe, caduto il pigno-

ramento, eade pure il dispositivo prima della querelata

sentenza, ehe ordina la divisione dei « beni pignorati»

e ehe si appalesano inammissibili anehe le eonelusioni dei

rieorrenti tendenti adeterminare il "modo di vendita

o l'esercizio delle ragioni « pignorate » a mente delI 'art. 131

LEF.

3. -

Ma la denunciata sel\tenza e inammissibile anehe

nel suo dispositivo seeOndo eoneernente le spese. Le spese

di eaneelleria non possono venir messe a earieo di un

rieorrente se non ove il ricorso sia abusivo (art. 57 della

Tariffa), cireostanza questa evidentemente esclusa nella

fattispecie in cui la" decisione eantonale dovette essere

"presa d'ufflCio in virtil. delI'art. 132 LEF, e non in seguito

.a ricorso di parte.

La Camera Eseeuzioni e Fallumenti

pronuneia:

La querelata decisione viene annullata.

Entscheidungen dar SchuIdbetreilJungs- und Konkurskammer.

ArrAts da la Chamhre des poursuites et des faUßtes.

38. Sentenza S aprile 1917

nella causa Ämmin;strazione deI fallimento S. A.

Stabillmento tipolitografico Colombi e consorti.

(Art. 239 LEF.) Anche il rivendicante e legittimato aricorrere

contro ~soluzioni den' adunanza dei creditori, quando

quest' ultIme implicano una disposizione in merito alla riven-

dicazione sollevata.

Inalienabilita di cose rivendicate prima den' esaurimento

della procedura delI' alinea 20 delI' art. 242.

La S. A. Stabilimento tipo-litografico ghi Colombi in

Bellinzona essendo stata diehiarata in fallimento con de-

ereto 17 ottobre 1916, la Ditta Carlo Grassi e C. a Lugano

si presentava il giorno stesso all'Uffieio di faHimento

dichiarando di rivendieare la proprietä. di tutte le attivita

mobiliari deHa S. A. fallita, eccetto i erediti, e cio in base

a due eontratti 0 eompromessi in data 15 e 18 settembre

1916 per effetto dei quali le attivita in questione, quali

risultavano da due inventari 31 maggio-17 giugno 1916

e 17 settembre 1916, erano state cedute aHa Ditta riven-

dieante pel prezzo complessivo di 132,000 fr., sul quale

si pretendeva essere stato ver&ato un aeeonto di 20,000 fr.

presso la Banea Popolare di Lugano .

La situazione eleata da questa rivendieazione si

complicava, a seconda delle diehiarazioni delI' Uffieio,

anche pel fatto ehe, nonostante la deficienza di un vero

e proprio eontratto di cessione,la Ditta Grassi, ehe si

AS 43 111 -

1917

184

Entscheidungen der Schuldbetreibungs-

affermava affittuaria dello stabilimento, era effettiva-

mente al possesso della quasi totalita dei beni mobili,

di eui essa si diceva proprietaria. Per ovviare a queste

diffieolta, l'Uffieio addiveniva ad un aecordo colla Ditta

Grassi nel senso ehe, impregiudicate Ie ragioni delle parti,

yeniva affidata aHa Ditta n;.edesima la continuazione

delI' esereizio delI' azienda, in via provvisoria, fino alla

prima riunione dei creditori. In quest' ultima, in' data

25 ottobre, l'Ufficio veniva designato quale Amministra-

zione deI fallin;.ento, assistito da una Delegazione di tre

membri, di eoncerto colla quale egli yeniva autorizzato

aHa vendita delle. attivita fallimentari anche a trattath-e

private, a condizione ehe venissero raggiunti dei prezzi

non inferiori a q1,1elli di stima e sotto le eautele dei disposti

degli articoli 238 e 256 LEF. In eonformita di questa

decisione l'Amministrazione deI fallin:ento risolveva di

provocate, mediante cireolari alle tipografie prineipali deI

Cantone, delle offerte per la vendita delle attivita falli-

mentari, parzialmente odin blocco. Furono introdottetre

offerte: Elia Colombi, Arturo Salvioni e Grassi e C. La

prima venne scartata perehe riferentesi ad una sola casa.

Sulle altre due offerte, ossia sulla preferenza da darsi all'una

od all'altra, sorgevadissenso tra I'Ufficio e la maggioranza

della Delegazione dei ereditori: L'Ufficio proponeva di

aceettare l'offerta Salvioni, secondo lui la migliore; la

Delegazione proponeva invece l'aceettazione dell'offerta

Grassi. In vista di tl:!.li div\)rgenze la soluzione veniva

rimessa all'adunanza dei creditori, aHa quale per

voto concorde deli' Ufficio edella Delegazione veniva

anche deferita la decisione sulla rivendicazione della

Ditta Grassi. Questa seconda adunanza dei ereditori

avvenne il28 dicembre 1916 ed in essa, con voti 35 contro

8, veniva aecettata la proposta dell'Ufficio di vendita

delle attivita fallimentari aHa Ditta Arturo Salvioni e, con

voti 34 contro 10, veniva pure risolto, ehe la questione

della rivendicazione dovesse ritenersi implicitamente

decisa colla votazione sulla delibera delle attivita.

und Konkurskammer. N° 38.

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La Ditta Grassi e C. ed ungruppo di ereditori eostituiti

daUa Fabbrica di prodotti ehimici in Brugg, J. M. Neher

et fils, a Berna, dalla S. A. Franeo-Suisse, in Aarau,

e dalla S. A. Cartiere di Locarno, insorgevano contro

queste risoluzioni con rieorso all'Autorita cantonale di

vigilanza domandando :

a) La D i t taG r as si, ehe fosse annullata Ia risolu-

zione dell'assemblea dei creditori in quanto aveva per

oggetto la vendita aHa Ditta Salvioni dei beni da essa

rivendicati ed in via provvisionale fosse dato ordine

all'amministrazione deI fallimento diastenersi dal dare

esecuzione aHa predetta risoluzione;

b) La fabbriea di prodotti chimiei e

I i t e c 0 n S 0 r t i, ehe fossero annullate le risoluzioni

della 2a adunanza dei ereditori; subordinatamente annul-

lata la delibera delle attivita fallimentari alla Ditta

Salvioni ed ordinata la realizzazione a mezzo di pubblico

incanto; eventualmente, nel easo venisse arnmessa la

regolarita di una vendita a trattative private, ehe l'arn-

ministrazione avesse a provoeare nuove offerte, con

divieto aHa medesima, in via provvisionale, di dar eorso

alle deliberazioni delI' assemblea fino ad evasione deI

rieorso.

Statuendo in materia, l'Autorita eantonale di vigilanza

decideva eon sentenza 23 gennaio 1917 :

« 1 0 E annullata la vendita deI macehinario, scorte,

ece. e meglio come all'eleneo annesso all'inventario deI

Fallimento S. A. Stabilimento Colornbi, stati rivendicati

dalla Ditta Grassi e C.

2° Le altre domande non sono arnmesse.

3° L'Arnministrazione deI fallimento, di cOl1seguenza,

esperira la procedura di Iegge in confronto dellarivendica-

zione, e neU' infrattempo, prendera tutti quei provvedi-

menti cautelanti che deI caso. »

La decisione dell'Autorita eantonale e motivata

brevemente corne segue :

L'eecezione sollevata dalle parti opponenti di maneanza

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Entscheidungen der Schuldbetreibungs-

di legittimazione ad insorgere contro le decisioni dell'adu-

nanza dei creditori, nella Ditta Grassi e C., perehe semplice

rivendicante e non creditrice (vedi art. 239 LEF), dipende

sostanziahnente dal vedere se le decisioni suddette impli-

cano una semplice ratifica di un provvedimento delI' Uf-

fieio,

0 siano state prese invece dall'assemblea dei

creditori in luogo e vece dell'amministrazione deI falli-

mento, in deroga aHa regola generale ehe la realizzazione

dei beni avviene per cura dell'amministrazione (art. 253

e 256). Ora e precisamente quest' ultima ipotesi ehe si

verifica, donde l'illazione ehe perehe alla Ditta Grassi non

pub essere negata Ia qualita ad insorgere contro ladelibera

dei beni rivendicati, ehe essa ritiene ed afferma Iesiva

dei propri interessi, non potra la stessa essere privata di

tale diritto dal fatto elle la delibera avvenne per eura

dell'assemblea dei creditori, inveee ehe della amministra-

zione fallimentare.

Infondata e deI pari l'eecezione di tardivita deI ricorso.

Quest' ultimo e diretto non eontro le deliberazioni della

prima adunanza dei creditori, colla quale non venne data

ehe un'autorizzazione generica a vendere a trattative

private e a riguardo della quale sarebbero spirati i termini

fatali di legge, ma contro Ia risoluzione della seconda

adunanza dei creditori, involvel).te una delibera in favore

della Ditta Salvioni.

Quanto aHa terza eccezione, ehe il rieorso sia senza

oggetto, perehe Ia Ditta deliberataria Salvioni si e assunto

l'obbligo di fronteggiare la rivendieazione Grassi, in luogo

e vece deI fallimento, e ehe di eonseguenza Ie ragioni

Grassi restano in realta impregiudieate, la soluzione e

intimamente connessa aHa decisione di merito sulla

esistenza 0 meno di una rivendicazione, eventualmente

sulla legalita delle deeisioni querelate.

Ora in proposito e da osservare :

Non e eompito den' Autorita di vigilanza, ma deI

giudice, quelle di vedere se la rivendicazione Grassi riveste

i earatteri di una sempliee pretesa in adempimento di un

I

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contratto e quindi di una pretesa concorsuale da farsi

valere in conformita delI' art. 221, e non di una propria

e vera rivendicazione implicante un diritto reale sui beni

fallimentari. Tale questione si riferisce all'intrinseeo della

causa ed e quindi da decidere in altra sede. All'Autorita

di vigilanza basta di eonstatare :

a) ehe an' atto deU' erezione den' inventario la Ditta

Grassi ha nettamente formulato una rivendieazione delle

attivita mobiliari;

b) ehe tale rivendieazione fu riservata in tutti gli atti

indicati posteriormente;

c) ehe l'amministrazione deI fallimento non si e mai

pronuneiata su detta rivendicazione a mente delI' art. 242,

ma ne rimise la decisione aHa 2& assemblea dei creditori,

la quale volle eonsiderarla implicitamente risolta col voto

sulla delibera delle attivita.

L'esistenza di una rivendicazione della Ditta Grassi

e C. non pub quindi essere l1egata. Il giudiee ne vagliera

la sua consistenza ed efficienza giuridiea; ma prima ehe la

stessa sia spurgata e giudicata, la Massa non ha il diritto

di disporre dei beni rivendieati dal terzo, deI quale l'adu-

nanza dei ereditori non puo ledere i diritti, passando sopra

aHa procedura prevista dall'art. 242. Con cio si elimina

anehe l'eeeezione di maneanza di oggetto nel ricorso,

imperoeehe se la legge vieta la vendita dei beni rivendicati,

non e eon una eonvenzione intervenuta tra la Massa e la

Ditta deliberataria ehe possa derogarsi a questa regola.

Per eib ehe coneerne da ultimo la domanda in annulla-

zione della 23. assemblea dei ereditori, inoltrata dalla

fabbriea di prodotti ehimici a Brugg, perehe l'assemblea

per iI modo col quale fu eostituita non rappresentava piil

gli interessi dei ereditori, ma quelli della Ditta coneorrente

A. Salvioni, non eonsta ehe vi siano state manovre di

aceaparramento di votL Se l'avvocato Molo rappresenta-

va da solo 25 su 45creditori intervenuti, non risulta a

carico di tale mandato nessuna frode 0 irregolarita.

L'avvoeato Molo ha votato per quella soluzione ehe a lui

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Entscheidungen der Schuldbetreibungs-

sembrava piu favorevole ai ereditori e nulla permette di

dubitare sulla volonta dell'assemblea.

Contro questa decisione delI' Autorita eantonale inter-

pongono ora rieorso a questa Camera Eseeuzioni e Falli-

menti deI Tribunale federale :

10 L'amministrazione deI falliment~ S. A. Colombi,

mantenendo le eceezioni sollevate davanti l'Autorita

cantonale

a) di mancanza di Iegittimazione neiIa Ditta Grass!,

b) di tardivita deI ricorso Grassi,

c) di mancanza di oggetto nel medesimo,

d) di abbandono ed in ogni easo di deficienza dei

carat~eri di una vera e propria rivendicazione neHa pretesa

Grass!;

.

20 La Ditta A. SaIvio·ni, in Bellinzona, ehe ripropone

essa pure le stesse eecezioni;

30 La Ditta fabrique de produits ehimiques, a Brugg

e L. L. C. C. ehe riprendono Ie proprie obbiezioni eontro la

regolarita den' assemblea e ehiedono in via provvisionale

l'annullazione pura e semplice dell'operato della mede-

sima, subordinatamente l'annullazione della delibera in

favore della Ditta A. Salvioni e Ia realizzazione a mezzo

di pubblieo ineanto.

La rieorrente fa osservare in ispecie ehe, passando diret-

tamente aHa delibera dei beni fallimentari, l'assemblea

ha usurpato dei poteri ehe spettano eselusivamente

all'amministrazione deI fallimento (art. 253-256 LEF)

e ehe Ia distinzione fatta dall'Autorita eantonale fra

immobili e maeehinario e seorte e non solo in opposizione

eolla situazione ereata dal fatto ehe per la vendita venne

convenuto un prezzo in bloceo. ma ha altresi la eonse-

guenza ehe il maeehinario. essendo diventato un immobile

per destinazione, non potra asportarsi nel easo ehe la

Ditta Grassi fosse rieonoseiuta proprietaria.

40 La Ditta Grassi e C.,la quale eonehiudedomandando

ehe venga annullata nel suo eomplesso Ia vendita faUa

aUa Ditta Salvioni, eomprendelldo Ia stessa mobili ed

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und Konkurskammer. N° 38.

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immobili per un solo ed unieo prezzo e parte dei mobili

essendo divenuti immobili per destinazione, e ehe sia

faUo obbligo all'amministrazione fallimentare di restituire

Ia Ditta Grassi e C. nel possesso dei beni da essa rivendi-

eati.

Consideralldo in diritto:

1° -

Il rieorso all'Autorita ealltonale venne insinuato,

oltre ehe daHa Ditta Grassi e C., anehe da Ha fabbriea di

prodotti ehimici di Brugg e lite-eonsorti, figurante fra

i creditori ammessi e parteeipanti all'assemblea dei

cl'editori. Ora le eonclusioni dei eo-rieorrenti in annulla-

zione della delibera in favore della Ditta Salvioni esselldo

essenzialmente identiehe a quelle della Ditta Grassi, e

dovendosi di eonseguenza il rieorso esaminare in ogni ea&o

di fronte aHa fabbrica di prodotti ehimici, ne risulta ehe

anehe in riguardo aHa Ditta Grassi la questione di legitti-

~nazione a ricorrere non avrebbe per se stessa piu grande

lmportanza. La stessa non potrebbesi tuttavia risolvere

altrimenti ehe 10 feee l'istanza eantonaie. Quantunque

la decisione per la vendita degli oggetti rivendicati emani

dall'assemblea dei ereditori, non dall'amministrazione

deI fallimento, quest' ultima vi ha tuttavia aderito taci-

tamente ed ha quindi preso implicite una disposizione

eontraria aHa rivendieazione, eosicehe il rivendicante ha

in ogni easo qualita per rieorrere onde salvaguardare i

diritti scatenti in suo favore dall'art. 242, tornando con

dö inapplicabile l'art. 239.

Non fondate deI pari sono le altre eccezioni d'ordine

sollevate davanti l'Autorita eantonale e mantellute in

questa sede.

La pretesa tardivita deI rieorso non regge, una qualsiasi

decisione sulla rivendicazione Grassi essendo intervenuta

solo alla 2& Assemblea dei ereditori, ne avendo pereiö

la Ditta Grassi avuto aleuna ragione di rieorrere prima.

rieorso ehe in caso di aeeettazione della propria offerta

non avrebbe probabilmente piu presentato aleun interesse

pratieo.

190

Entscheidungen der Schuldbetreibungs-

Ne regge deI pari l'eecezioneehe il ricorso sia divenuto

senza oggetto dal momento ehe la Ditta deliberataria

Salvioni si e assunto l'obbligo di rispondere di fronte al

rivendicante. Le obbiezioni invoeate dal deliberatario

possono eventualmente difierire da quelle ehe speftano

aHa Massa edel re8to l'eventuale alienazione di beni

eontestati non puö in ogni caso distruggere i principi ehe

regolano la procedura ordinaria di eseeuzione.

Da ultimo non eonsta in nessun modo ehe la Ditta Grassi

abbia abbandonato le proprie pretese. L'ofierta per una

compera in bloeeo non implica una rinuneia aHa riven-

dieazione,o non l'impliea almeno se non nel caso d'aecetta-

zione dell'ofierta. Ne una simile rinuneia puö derivarsi da!

fatto delI' aeeordo eonehiuso eoIl' Ufficio per l'esereizio

provvisorio dell'azienda, la Ditta Grassi avendo espressa-

mente formulate delle riserve pei diritti da essa vantati

sugli oggetti rieevuti in eonsegna.

2° - La questione principale relativa all'alienabilita

di eose rivendicate deveessere essa pure risolta nel senso

dell'Autorita eantonale.

Meno poehi casi speeiali, ai quali si riferiseono i pre-

giudizi eontrari di questa Carnera Eseeuzioni e Fallimenti

(Ved. RU vol. 11 n° 58 e vol. 12 n° 46*), easi aventi per

oggetto delle eose diffteili a eonservare (art. 243 LEF),

oppure semplici riserve di proprietä., la regola dominante

nella Legge Eseeuzioni e Fallirnenti e ehe la procedura di

eui alI' art. 242, al. 20, debba precedere la realizzazione dei

beni, e ciö per motivi ispirati tanto aHa natura dei diritti

in questione, quanto agli interessi evidenti dei rivendi-

canti edella Massa. Ciö risulta per analogia anche dal

disposto delI' alinea 2 delI' art. 107, I diritti possessori

deI fallito non sono per se stessi degli enti realizzabili nel

eoneorso e la presunzione di proprieta ehe esiste in favore

deI possesso non ha per conseguenza di permettere di

tenere in non cale le insinuazioni dei -lerzi e di rendere cosi

impossibile eolla vendita l'esereizio delI'azione rivendica-

• Ed. gen. vol. H I n° 137 e vol. 3ö n° 106.

und Konkurskammer. N° 38.

191

toria. Ne questo prineipio puö subire una modifteazione

dai pieni poteri accordati aH'adunanza dei ereditori

dall'art. 253, al. 2. Che questi pieni poteri non sono da

interpretarsi in senso assoluto (ved.JAEGER, na 3, pag. 246)

e non possono ledere in ogni easo i diritti dei terzi e le

norme di diritto pubblico sancite per la procedura

esecutiva. La questione di rivendicazione una volta

pendente davanti al giudiee, sara nella competenza di

quest' ultimo, qualora 10 creda opportuno 0 neeessario,

di ordinare in via provvisionale, prima della deftnizione

della causa, ehe si debba procedere aHa realizzazione.

Ciö ehe non e amrnissibile e ehe l'arnrninistrazione dei

fallimento possa, evitando di iniziare la proeedura di

rivendicazione, rendere impossibile al rivendieante di

ottenere una disposizione giudiziaria avente per iscopo

di far sospendere la vendita.

Ora e fuori di dubbio ehe la Ditta Grassi ha formulato

aU' apertura deI fallimento una rivendicazione formale sui

beni mobili, meno i erediti, eomponenti l'attivo della

massa, eh'essa l'ha mantenuta nel eorso delle operazioni

eonseeutive e,che mai l'Ufficio, ne la Massa, hanno esperito

la proeedura di eui all'art. 242. Tanto e vero ehe, invitata

dall'Ufficio a prendere una risoluzione in proposito, anche

la 2& adunanza dei ereditori non fece ehe dichiarare ehe

la rivendicazione Grassi doveva ritenersi definita colla

decisione di delibera.

30

-

Sta quindi ehe la risoluzione dell'assemblea dei

ereditori autorizzante I'Ufficio a procedere senz' altro alla

realizzazione dei mobili rivendicati. non e in arrnonia colle

disposiziolli e collo spirito ehe regolano la legge federale

Esecuzioni e Fallimenti. A vuto tuttavia riguardo al fatto,

ehe esiste la possibilita nelle circostanze attuali ehe il

giudice possa, una volta pendente Ia causa di proprieta.

permettere ehe si faccia luogo aHa vendita, non sembra

il easo di annullare completamente la decisione sopradetta,

ma basta di statuire ehe no.n abbia la stessa a sortire

efietto, fintanto ehe non sia stata data un'autorizzazione

192

Entscheidungen der Schuldbetreibungs-

dal giudice in questo senso. Se l'autorizzazione vem\

rifiutata, va da se ehe la risoluzione di eui sopra diverra

• senz' altro eaduea. Con ciö potranno evitarsi ie diffieolta

inerenti alla questione deI prezzo unieo e per conseguenza

, all'indivisibilita della vendita, nonehe quelle derivanti

dal faUo ehe, a quanto sembra. diversi beni rivendieati

sono per loro destinazione passati da beni mobili. in

immobili. Il giudice chiamato a statuire suUa causa di

rivendicazione sara nella miglior posizione per apprezzare

e tener eonto di queste eireostanze giuridiehe e di faUo.

4° -

Le altre domande sollevate neU'uno 0 neU' altro

rieorso, sono senz'altro da respingere. La domanda in

annullazione totale delle risoluzioni della 2a assemblea dei

creditori per pretesa irregolarita 0 aeeaparramento di

voti, non puö accogliersi perehe non suffieientementc

documentata.

Quella relativa aHa riconsegna aHa DiUa Grassi degli

oggetti rivendicati, oggetti dal possesso dei quali essa

venne espulsa brevi manu e non colle forme dovute"

non puö piil essere esaminata da questa Camera Ese-

cuzioni e Fallimenti, dopo ehe la Ditta Grassi non ebbe

a reagire davanti le istanze cantonali, ne con un'azione

possessoria, ne con rieorso all'Autoritä. di sorveglianza.

Di conseguenza spettera anehe aHa Ditta Grassi nella

procedura di rivendieazione il eompito di attrice.

Quanto aHa domanda

d~lla Fabbrica di prodotti

ehimici a Brugg ehe Ia nuova vendita avvenga a pubblieo

ineanto, 0 quanto meno sia provveduto a nuove offerte

in via privata, essa e pel momento prematura, le nuove

disposizioni da prendersi in vista della realizzazione

dipendendo anzitutto dall'esito dell'azione di rivendi-

cazione.

Per questi motivi, Ia Camera Esecuzioni e Fallimenti

deI Tribunale federaJe

pronuneia:

I rieorsi di cui sopra sono respinti nel senso ehe, nel

i:

"J Konkurskammer. N° 39.

periodo di tempo necessario per introdurre l'azione d~ cui

all'art. 242, dovra provvisoriamente sospendersl la

vendita dei beni mobili e non potra anche dopo effettuarsi,

se non in virtil di un' autorizzazione giudiziaria, da

accordarsi eventualmente mediante provvisionale.

39. Arr6t du SO mal 1917 dans la eause Lousba.ronian.

N'a pas droit au sursis general aux poursuites un debiteur

qui s'est etabli en pI eine guerre et qui, en realite, n'est pas

insolvable.

A. -

En date du 19 avril 1917, le sieur David Lous-

baronian, fabricant de cigarettes a Geneve, adressa an

Tribunal de premiere instance de Geneve une demande

de sursis general aux poursuites jusqu'au 30 juin 1917.

Le Tribunal, par decision du 16 mai 1917, le debouta

des fins de sa demande, par les motifs suivants : Les

creallciers opposants ont articule que sieur Lousbaronian

n:a ouvert son eommerce qu'apres Ia declaration de

guerre. L'exaetitude de cette allegation est etablie ta nt

par l'aveu du demandeur que par les pieces produites,

car e'est eu date du 10 septembre 1915 que le Conseil

d'Etat l'a autorise a ouvrir une fabrique de cigarettes,

et e'est le 12 janvier 1916 qu'il s'est fait inserire au

Registre du Commerce. Dans ces circonstances il n'est

pas fonde a se mettre au benefice de l'ordonllance fede-

rale du 16 decembre 1916; puisque le commerce de Lous-

baronian n'existait pas avant la guerre, il n'est pas

possible de dire que la guerre a eu une influence sur sa

marche, ni de determiner quelle a ete cette influence.

Le but du sursis general est d'accorder des facilite.<; aux

commer~ants etablis anterieurement a la guerre, ct non

pas ades personnes qui out ouvert leur commerce pos-

teneurement a la deelaration de guerre, e'est-a-dire en

parfaite connaissance de la situation politique et de ses