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43_III_179

BGE 43 III 179

Bundesgericht (BGE) · 1915-07-02 · Italiano CH
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Entscheidungen der Schuldbetreibungs-

über die Person der betreibenden Gläubiger nicht den

erforderlichen klaren Aufschluss gibt. Wie das Bundes-

gericht im Entscheid i. S. Moroni vom 2. Juli 1915 (AS

41 III N0 50) ausgeführt hat, ist eine derartige Kollektiv-

. bezeichnung für eine Mehrheit von Gläubigern in einer

Betreibung nur dann zulässig, wenn es sich um eine Ge-

seIlschaftsfirma handelt, unter der die in Frage stehenden

Gläubiger nach dem Zivilrechte als Inhaber eines beson-

dern Gesellschaftsvermögens Rechte erwerben. und Ver- .

bindlichkeiten eingehen, vor Gericht klagen und verklagt

werden können. Eine derartige Firma, unter der die

Mitglieder von Gesellschaften als Inhaber des Gesell-

schaftsvermögens rechtlich eine besondere, von ihren

übrigen Beziehungen getrennte Existenz führen, besteht

aber nach dem schweizerischen Obligationenrecht nur

für die Kollektiv- und Kommandit-, nicht für die einfache

Gesellschaft. Bloss bei jenen Handelsgesellschaften gibt

denn auch das Handelsregister authentischen Aufschluss

darüber, welche einzelnen Personen mit der Gesellschafts-

firma bezeichnet werden. Eine einfache Gesellschaft kann

daher im Rechtsleben, insbesondere im Prozess- und

Betreibungsverfahren formell nicht als solche, sondern

nur unter dem Namen der einzelnen Mitglieder, aus denen

sie besteht, auftreten. Die von der Reklamekommission

des zugerischen kantonalen Verkehrsverbandes einge-

leitete Betreibung ist demg~mäss absolut nichtig.

Demilach hat die Schuldbetreibungs- u. Konkurskammer

erkannt:

Der Rekurs wird gutgeheissen und der vom Betreibungs-

amt Zug in der Betreibung N° 1304 am 25. November

1916 erlassene Zahlungsbefehl aufgehoben.

und Konkurskammer. N° 37

179'

37. Stntenza 16 giupo 1917 nelle cause IItorganti e SalvL

L'usufrutto spettante- al marito su beni di proprieta della

mogUe e. come tale, e cioe come diritto, incessibile e quindi

inoppignorabile. Nullita radicale deI pignoramento. -

Le

spese di cancelleria della deeisione di un' autorita di vigi-·

lanza non possono venir messe a carico deI ricorrente se-

non in caso di ricorso abusivo.

A. -

Nell'esecuzione No. 1838 promossa dalle sorelle

Morganti in Someo contro Tomasini Erminio da Someo

in California, l'ufficio di Vallemaggia pignorava il 15

~prile 1916 i beni seguenti :

1. I diritti spettanti al debitore sui beni di proprieta

della di lui moglie Onorina nata Muscio provenienti

dall'eredita· relitta dal di lei genitore Mattia Muscio,

eioe I ' u s u f r u t t 0 di 1/6 di detta sostanza;

2. L ' u s u f ru t t 0 di 1/6 dei beni appartenenti alla

suceessione materna fu Maddalena Museio, spettanti -alla

moglie dell'escusso e consistenti solo in easeggiati e ter-

reni, goduti nella Ioro totalita dalla signora Romilda

Salvi nata Muscio in Someo, eoerede nelle successioni

Mattia e Maddalena Muscio;

3. I diritti

(I come sopra I} e eioe I' u s u f r u t t 0

sulla quota di 1/5 dei titoli deposti presso la Banca Sviz-

zera-Americana e specificati nel verbale di sequ~stro

deI 12 gennaio 1916 in odio di Epi Morganti in California.

B. -

Entrata l'esecuzione No. 1838 nella fase della

realizzazione - il pignoramento non era stato impugnato

-

l'ufficio chiese all'autoritä di vigilanza di. determ.i-

narne il modo gi~sta rart. 132 LEF. Davanti al Pretore

di Vallemaggia, ehe aveva ricevuto l'inearieo dall'auto-

rita di vigilanza di sentire gli interessati, Valente

Morganti, eoerede di Epi Morganti e coproprietario dei

beni pignorati sotto il No. 3, chiese la divisione dell'ere-

dita Morganti onde determinare, previo pagamento dei

beni che la gIavano, la parte suecessorale di ogni coerede :.

110

Entscheidungen der Schuldbetreibungs-

Romilda Salvi, usufruente dei beni menzionati al No. 2,

,eontesto ehe al debitore spettasse diritto qualsiasi sui

beni staggiti : el'avvoeato Bezz.ola in Locarno domando,

in nome delle ereditrici, ehe si vendesse all'ineanto la quota

parte pro indiviso dei beni pignorati spettanti al debitore.

n Pretore, eonstatato ehe la moglie deI debitore era erede

per 1/6 delle sostanze materne e paterne, si pronuneiava

in favore della loro divisione prima ehe si proeedesse aHa

realizzazione dei diritti staggiti.

Di queste avviso fu pure l'autorit!\ di vigilanza, la

quale, con sentenza deI 28 marzo 1917 deeretava :

1. E ordinata la divisione neUe forme di Iegge « dei beni

oggetto deI pignoramento No. 1838 ».

2. Le spese della sentenzain 18 fr. 40 ct. sono a earieo

dell'eseeuzione No. 1838.

C. -

Da questa deeisione si aggravano l'avvocato

Bezzola quale rappresentante delle creditriei e Salvi

Romilda.

Il primo conehiude domandando ehe, in riforma deI

querelato giudizio :

1. I beni siano venduti all'ineanto nelle quote come

furono pignorati.

2. Subordinatamente : le ereditrici vengano autorizzate

a far valere le ragioni spettanti all'escusso sui beni

staggiti come all'art. 131 LEF.,

3. In ogni caso, le spese della decisione eantonale non

siano messe a earieo dell'esecuzione 1838, eioe delle

, creditriei.

-

La seconda chiede :

1. L'annullamento della decisione querelata per quant.o

eoncerne la sostanza laseiata dai conjugi Musci.o.

2. Venga .ordinata la vendita pro indiviso dei diritti

pign.orati all'escusso Tomasini sulla quota spettante a sua

m.oglie On.orina nata Musci.o nelle eredit!\ dei di leigenitori.

C.onsiderand.o in diritt.o'

.

.

1. -

Il pignoramento porta esclusivamente s u 11 ' u s u-

und Konkurskammer. N° 37.

181

f r u t t () spettante al debit.ore come eonjuge di On.orina

Museio sui beni ad essa pervenuti per effetto di diverse

suecessi.oni. Ciö vale anche a riguard.o dei beni ehe figu~

ran.o nel verbale di pignorament.o al N.o. 3, in eui e staggito

s.ol.o I ' u s u f r u t t .0 e non la pr.opriet!\ di una qu.ota

parte determinata di beni appartenenti alla sueeessi.one

di Eustachi.o M.organti, pr.ozi.o di On.orina Musci.o.

Chiedesi anzitutto se sifl'att.o pign.oramente sia valid.o

e, in caso negativ.o, se la nullitä sia ass.oluta e radicale,

.oppure solamente relativa e ei.oe sanabile per la deeorrenza

infruttu.osa dei termini ehe la legge prevede ad impu-

gnarlo : questione questa non indifferente, percbe il pigno-

ramento non fu contestato da nessuno degli interessati

nei termini di legge e non 10 e neppure attualmente. Con

decisione deI 5 aprile 1913 nella causa Steiger (RU 39 I

No. 42: ed. sep. 18 No. 20), iI Tribunale federale, rife-

rendosi alla dottrina ed aHa sua eostante giurisprudenza,

ha dichiarato ehe l'enumerazione dei diritti non pigno-

rabili contenuta nell'art. 92 LEF non e limitativa : che

l'inoppignorabilita di un bene puo dedursi, oltre ehe da

quel disposto, anche da precetti di diritto civile, e che,

~n i~~eeial modo, il pignoramento e inammissibile, quando

Il dmtto da pignorarsi nonsia cessibile e non possa quindi

venir realizzato. Ora, tra codesti diritti e da annoverarsi

l'usufrutto, iI quale, per principio (art. 758 CCS), e diritto

ftrettamente personale: come tale e eioe c 0 m e d i -

r i t t 0, esso non e cessibile ed e quindi escluso dal pigno-

ramento. Solo il suo e s e r ci z i 0 puö essere ceduto e

anehe queste solamente nei casi eccezionali in eui il diritto

stesso non abbia un carattere strettamente personale (art.

758 CCS : commentario Wieland a questo disposto): e che

l'usufrutto maritale abbia appunt.o queste carattere in-

segnano parecehi aut.ori. (CURTI commento 10 e 20 all'art.

758.) Comunque, la questione di sapere se, nel caso in

esame, l'esercizio dell'usufrutto spettante al debitore sui

beni della moglie avrebbe potuto essere pignorato, e se

allora l'uffieio, amministrando i beni dell'usufrutto inveee

AS 43 1Il -

1917

13

182 Entscheidg. der Schuldbetreibungs- u. Konkurskammer. N° 37.

dell'usufruttario in virtil. deU'avvenuto pignoramento,

avrebbe potuto sottomettere all'eseeuzione i loro redditi

(interessi, affitti, frutti separati eee.) e in quale misura

(vedi sulla questione JAEGER, osserv. No. 1 B all 'art. 92

e osserv. 2 all'art. 93; osserv. 1, 5 e 6 all'art. 104 LEF;

WIELAND, osserv. 1 e 2 all'art. 758 CCS; LEHMANN,

diritti reali deI CCS, eommento all 'art. 758 CCS, No. 4e 11),

deve essere riservata e non oeeorre venga decisa nel ca so

attuale, per la eui soluzione basta eonstatare ehe oggetto

deI pignoramento non fu l'usufrutto quoad esercizio

e neanehe i suoi redditi, sibbene il diritto di usufrutto eome

tale. Ond'e ehe l'attuale pignoramento deI 15 aprile 1916

e nulle e ehe questa nullitä. eradicale, assoluta e deve

pronunciarsi d'ufficio, perehe e insita nella natura stessa

deI bene pignorato eorn'essa e determinata dalla legge,

ovvio deI reste essendo ehe un bene per sua essenza non

eessibile, non sia neppure realizzabile e debba quindi venir

escluso d'ufficio dall'eseeuzione.

Da queste eonsiderazioni risulta ehe, eaduto il pigno-

ramento, eade pure il dispositivo primo della querelata

sentenza, ehe ordina la divisione dei « beni pignorati»

e ehe si appalesano inammissibili anehe le eonclusioni dei

rieorrenti tendenti adeterminare il 'modo di vendita

o l'esereizio delle ragioni « pignorate)}a mente dell'art. 131

LEF.

3. -

Ma la denunciata sel]tenza e inammissibile anche

nel suo dispositive secOndo eoneernente le spese. Le spese

di cancelleria non possono venir messe a carico di un

ricorrente se non ove il ricorso sia abusive (art. 57 della

Tariffa), circostanza questa evidentemente esclusa nella

fattispecie in cui la. decisione cantonale dovette essere

presa d'ufficio in virtil dell'art. 132 LEF, e non in seguito

a ricorso di parte.

La Camera Esecuzioni e Fallumenti

pronuncia:

La querelata decisione viene annullata.

Entscheidun~en der

Schuldhetreibun~s. und Konkurskammer.

ArrAts de Ia Chambre des poursuites et des failütes.

38. Sentenza 3 aprile 1917

nelIa causa Amm;nistramone dei fallimento S. Ac

Stabilimento tipolitografico Colombi e consorti.

(Art. 239 LEF.) Anche il rivendicante e legittimatoaricorrere

contro r~soluzioni delI' adunanza dei creditori, quando

quest' ultlme implicano una disposizione in merito alla riven-

dicazione sollevata.

Inalienabilita di eose rivendieate prima delI' esaurimento

della procedura dell'alinea 20 delI' art. 242.

La S. A. Stabilimento tipo-litografico gia Colombi in

Bellinzona essende stata dichiarata in fallimento con de-

creto 17 ottobre 1916, la Ditta Carlo Grassi e C. a Lugano

si presentava il giorno stesso all'Uffieio di fallimento

diehiarando di rivendicare la proprietä. di tutte le attivita

mobiliari della S. A. falIita. eccetto i crediti, e cio in base

a due contratti 0 eompromessi in data 15 e 18 settembre

1916 per effetto dei quali le attivita in questione. quali

risultavano da due inventari 31 maggio-17 giugno 1916

e 17 settembre 1916, erano state cedute alla Ditta riven-

dicante pel prezzo eomplessivo di 132,000 fr., sul quale

si pretendeva essere stato ver&ato un acconto di 20,000 fr.

presso la Banca Popolare di Lugano.

La situazione ereata da questa rivendieazione si

eomplicava, a seeonda delle dichiarazioni delI' Ufficio,

anche pel fatto ehe, nonostante la deficienza di un vero

e proprio contratto di eessione, la Ditta Grassi, ehe si

AS 43 IH -

1917