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43_III_173

BGE 43 III 173

Bundesgericht (BGE) · 1910-12-19 · Deutsch CH
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Entscheidungen der Schuldbetreibungs-

sie nur durch Eintragung des Eigentumsvorbehalts

vorbeugen.

Die Schuldbetreibungs- und Konkurskammer zieht

in Erwägung:

1. -

Wie die kantonale Aufsichtsbehörde mit Recht

bemerkt hat, sieht weder Art. 715 ZGB noch die zuge-

hörige Verordnung des Bundesgerichts vom 19. Dezember

1910 die Eintragung von Eigentumsvorbeha.lten beim

Abschluss von Mi e t verträgen vor. Zweck des Eigen-

tumsvorbehalts und seiner Eintragung ist es, den Ver -

k ä u f e r gegen die sonst eintretenden Rechtsfolgen

der Besitzübertragung zu schützen. Ohne den Eigen-

tumsvorbehalt würde der Verkäufer in der Tat Gefahr

laufen, im Falle der Nichtzahlung des Kaufpreises die

Sache nicht mehr in natura zurücknehmen zu können;

denn das Eigentum wäre infolge der auf Grund des

Kaufvertrages erfolgten Trac:lition auf den Käufer über-

gegangen. Eine solche Gefallr läuft dagegen der Ver-

mi e t e r nicht, da er als solcher unter allen Umständen

das Eigentum behält.

Ist demnach die Eintragung. eines Eigentumsvorbe-

halts beim Mietvertrag weder gesetzlich vorgesehen,

noch überhaupt zweckdienlich, so kann der Vermieter

ein Recht auf eine solche Eintragung auch nicht dadurch

erwerben, dass er es sich durch den Mieter vertraglich

zusichern lässt. Das öffentliche Register ist nicht dazu

bestimmt, ausser den gesetzlich vorgesehenen, auch noch

beliebige andere, von Privatpersonen gewünschte Ein-

tragungen aufzunehmen.

2. -

Weniger liquid ist die Frage, ob im Falle eines

Kau f sau f Pro b e, bei welchem der Besitz bereits

übertragen und die Perfektion des Kaufvertrages nur

von einer bezüglichen Willenserklärung des Käufers

abhängig wäre, die Eintragung eines Eigentumsvor-

behalts verlangt werden könnte, oder ob der Verkäufer

nicht auch in diesem Falle bis zur Abgabe jener Willens-

und Konkurskammer. N° 35.

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erklärung als genügend geschützt zu betrachten, für die

spätere Zeit aber die Eintragung deshalb zu verweigern

wäre, weil es ja im Belieben des Verkäufers gestanden

hätte, die Perfektion des Kaufvertrages von der vor-

herigen oder gleichzeitigen Bezahlung des Kaufpreises

abhängig zu machen. Im vorliegenden Falle braucht

jedoch diese Frage deshalb nicht entschieden zu werden,

weil die Rekurrentin jene Vorsicht~massregel erfüllt hat,

indem sie dem Vertrag die unzweideutige Bestimmung

beifügte, dass, «bevor der Kaufpreis inkl. Zins bezahlt

oder gerichtlich hinterlegt» sei, der «Mieter kein Recht

auf käufliche Uebernahme des Mietobjektes » habe.

So lange also der Kaufpreis nicht bezahlt ist, liegt bloss

ein Mi e t vertrag vor. Der Vermieter aber bedarf, wie

bereits bemerkt, keines Eigentumsvorbehalts.

Demnach hat die Schuldbetreibungs- u. Konkurskammer

erkannt:

Der Rekurs wird abgewiesen.

35. Sentenza aa ma.ggio 1917 nella causa Piaoni.'

Il debitore, che. voglia eccepire della ma,ncanza di veste di

colui che ha promosso l'esecuzione asserendosi mandatario

deI creditore, deve farlo sollevando opposizione. -

In

un 'esecuzione in via di realizzazione di ipoteca, il deposito

deI titolo ipotecario non e necessario per procedere aHa

vendita. -

Applicabilita anche in tema di esecuzione per

realizzazione di pegno immobiliare dell'art. 74 deI regola-

mento 13 luglio 1911.

NeU' esecuzione in via di realizzazione di ipoteca pro-

mossa da Edoardo PiSOlli in Ascona contro Paolo Gunzel

in Ascona. nella quale il creditore era rappresentato.

secondo il precetto esecutivo deI 18 maggio 1916, dalI'av-

vocato Bezzola in Locarno, I'Ufficio di Locarno dichiaro

di non poter dar seguito aHa domanda di realizzazione

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Entscheidungen der Schuldbeuelbungs-

finche il creditore istante non avesse deposto iI titolo

Ipotecario di credito, che si trovava presso il Procura-

tore pubblico sopracenerino.

Il creditore sollevo reclamo contro questo rifiuto. Nella

risposta il debitore sosteneva, tra altro, che il rappre-

sentante deI creditore avvoeato Be'zzoIa non aveva veste

per introdurre I'esecuzione.

Con decisione deI ~4 aprile 1917, di cui e rieorso.

l'autorita. di vigilanza respinse il reclamo per ~ seguenti

motivi: essere pratica eostante degli uffici di esecuzioni

e fallimenti deI Cantone (praticadel resto conforme ai

disposti degli art. 156 e 157 LEF), di non dar corso ad

una domanda di realizzazione di pegno se non corredata

,dal relativa titolo di credito : nel caso in esame essere

inoltre il rifiuto dell'ufficio giustificato dalla eontestazione

della veste dell'avvocato Bezzola sollevata dal debitore.

Considerando in diritto:

1. -

Secondo il sistema della nostra legge, l'ufficio

delle esecuzioni non ha il eompito di indigare se chi

promuove esecuzione, asserendosi il rappresentante deI

creditore, 10 sia realmente : se ildebitore intende contes-

tarIo, dovra. sollevare I'eccezione di carenza di mandato

facendo opposizione. Nella faJtispecie il sig. Bezzola si

:a.sserl mandatario deI creditore gia. nel precetto esecutivo :

ma il debitore non interpose opposizione. Invero non e

escluso il caso incui il mandatario di un creditore cessi

di esserlo nel corso dell'eseeuzione : e allora. al debitore

<competera. senza dubbio il diritto di far valere questo

fatto nuovo nella fase dell'eseeuzione nella quale esso si

e prodotto. Quale via esso dovra. scegliere a quest'uopo

(quella deI gravame all'Autorita di Vigilanza odell'oppo-

sizione tardiva in omaggio all'art. 77 LEF), e superfluo

indagare, poiche non si pretende nemmeno ehe l'avvocato

Bezzola, ehe ha richiesto l'esecuzione, abbia cessato di

.essere il rappresentante deI creditore dopo che il precetto

.e diventato definitivo.

und Konkurskammer. N° 36.

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Che se il debitore, 0 piuttosto il suo asserto proeuratore

avvocato Modini, pretendendo che la vertenza sia liqui-

data, intende dire che il debito escusso e estinto; il debitore

dovra. procedere a stregua delI 'art. 85 LEF: finche. non

avra. ottenuto la sospensione dell'esecuzione ivi prevista

anche quest'affermazione non varra. a motivare il rifiuto

dell 'uf ficio.

2. -

Ma es so non e ammissibile neanche per il non

susseguito deposito deI titolo ipotecario, la consegna deI

quale non potrebbe validamente essere richiesta se non

a110 scopo di far cancellare l'ipoteca dai registri pubbIici

a sensi dell'art. 157 LEF. Se poi, invece di una ipoteca, si

trattasse di una cartella ipotecaria 0 di tma rendita fon-

diaria, questi titoli dovrebbero venir consegnati all'uf-

ficio affinehe siano altresi annullati prima della loro

cancellazione dal registro fondiario. Ma tutte queste

operazioni debbono avvenire d 0 P 0 la vendita degli

stabili : ond'e ehe il deposito deI titolo non puo essere

requisito di realizzazione. Se, avvenuta la realizzazione,

il creditore si rifiuta di produrre il titolo ipoteeario,

l'ufficio potra astringervelo, ritenendo il ricavo della'

realizzazione e procedendo dei resto nel senso deIl'art. 74

deI regolamento 13 luglio 1911 sull'amministrazione degli

ufficii dei fallinieilti, ehe non vi ha motivo di non osser-

vare, per quanta oecorra, anche in tema di esecuzione per

realizzazione di pegno immobiliare.

Il ricorso deve dunque venir ammesso e l'ufficio invi-

tato a dar seguito aHa domanda di realizzazione senza

farla dipendere dalla consegna deI titolo ipotecario, la

quale dovra avvenire solo dopo la vendita.

La Camera Esecuzioni e Fallimenti

pronuneia:

Il ricorso e ammesso.