opencaselaw.ch

42_II_325

BGE 42 II 325

Bundesgericht (BGE) · 1916-01-01 · Deutsch CH
Quelle Original Export Word PDF BibTeX RIS
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

324

Personenrecht. ]\;:0 411.

instanz hat darauf nur bei Prüfung der von ihr verneinten

Frage abgestellt, ob, wie die Rekurrentin behauptet, die

Voraussetzungen des Art. 71 i t t. a NAG gegeben seien,

wonach Personen, für die keine Heimatangehörigkeit und

kein Wohnsitz nachgewiesen werden kann, unter dem

sehweizerischen Rechte stehen.

2. -

Fraglich könnte bloss sein, ob die Vorinstanz die

Art. 8 und 7a NAG verletzt habe. Abgesehen davon, dass

die Rekurrentill die Beschwerde ausdrücklich nur auf

Art. 87 Ziff. 1 gestützt und nicht wegen Verletzung des

NAG gemäss Art. 87 Ziff. 2 OG erhoben hat, wäre jedoch

auch diese Frage zu verneinen. Art. 8 NAG bestimmt,

dass der Familienstand einer Person sich nach dem hei-

matlichen Rechte richtet und der Gerichtsbarkeit der Hei-

mat unterliegt. Voraussetzung für die Zuständigkeit der

Sehweizer Gerichte zur Verscholienerklärung des Bühler

ist daher, dass Bühler in der Schweiz heimatberechtigt

sei. Das trifft nicht zu. Nach der Yerbindlichen tatsäch-

lichen Feststellung der Vorillstallz ist Bühler im Jahre

1877 aus dem Bürgerrecht des Kantons Zürich entlassen

worden. Diese Entlassung hat gemäss Art. 6 des BG betl'.

die Erteilung des Schweizerbürgerrechts und den Verzicht

auf dasselbe vom 3. Juli 1876, unter welchem sie erfolgte,

erst auf den Nachweis hin stattfinden können, dass Büh-

leI' das Bürgerrecht eines andern Staates d. h. der Ver-

einigten Staaten VOll Norda1l}erika erworben habe. Seit

dieser Entlassung aus dem Kantons- und Gemeindebür-

gerrecht, welche nach Art. 8 Abs. 2 des genannten Ge-

setzes auch den Verlust des S c h w e i zer b ü r g e r-

r e c h t s in sich schloss, ist Bühler, da eine Wiedereill-

bÜfgerung in der Schweiz weder nachgewiesen noch be-

hauptet worden ist, als Ausländer zu betrachten, so dass,

da er auch nicht in der Schweiz wohnt, von einer Anwen-

dung schweizerischen Rechtes in Bezug auf ihn keine Rede

sein kann. Eine Verletzung von Art. 7 litt. a NAG liegt

aber schon deshalb nicht vor, weil diese Gesetzesbestim-

mung überhaupt nicht zur Anwendung kommt. Der dem

Familienrecht. No 49.

325

NAG durch Art. 59 SchlT ZGB hinzugefügte Art. 7 litt. a

muss im Zusammenhang mit dem NAG bisheriger Fas-

sung ausgelegt werden, in welchem er unter dem .Titel

« Persönliche Handlungsfähigkeit » steht. Daraus folgt,

dass Personen, für die keine Heimatallgehörigkeit und

kein Wohnsitz nachgewiesen werden kann, nur in Bezug

auf die von der Frage der Verschollenerklärung verschie-

dene Frage der per s ö n I ich e n

H a n d 1 u n g s-

f ä h i g k e i t dem schweizerischen Rechte unterstehen.

Aus diesem Grund braucht auch auf die im Rekurs an das

Obergericht enthaltenen Ausführungen über Staats- und

Heimatsangehörigkeit nicht näher eingetreten und den

in der Beschwerde an das Bundesgericht gestellten Be-

weisanträgen keine Folge gegeben zu werden; denn eine

Gesetzesvorschrift, wonach der Schweizer Richter einen

wenn auch heimatlosen Fremden verschollen erklären

könnte, ist überhaupt nicht nachzuweisen.

Demnach hat das Bundesgericht

erkannt:

Die Beschwerde wird abgewiesen.

II. FAMILIENRECHT

DROIT DE LA FAMILLE

49. Sentenza aa giugno 1916 della IIa sezione civile

llella causa Bagnis, attrice contro Tettamanti, convenuto.

La madre ehe non ha rieonosciuto il suo figlio naturale (eid

ehe e lecito a stregua di eerte legislazioni estere, per e~. di

quel1a italiana), non ha veste per esercitare in norne suo

l'azione di paternita a sensi delI'art. 309 ces, ne pud prc-

tendere per se, in base solo di quest'azione, aBe indennita

di cui agli art. 317 e 318 ces.

A. -

Nell'estate deI 1912 la sedicenne attrice Maria

Bagnis da Schignano (ItaUa), in quel tempo dimorante a

Sagno (Canton Ticino) quale domestica, ebbe rapporti

carnali col convenuto Pietro Tettamanti in Sagno. n

3 rnaggio 1910 in Schignano essa diede aUa luee una barn-

bina, ehe fu iseritta nel registro delle nascite di Schignano

sotto ilnome di Giovannini Giovanna come « figlia di una

donna ehe nonconsente di essere nominata *, e, per eura

di quell'ufficio di stato eiviIe, ricoverata immediatamente

nel brefotrofio provinciale di Corno.-

B. -

Con petizione 4 febbraio 1914 Bagnis Maria « in

norne proprio e neH'interesse della propria figlia » eitava

Pietro Tettamanti davanti il Pretore di Mendrisio doman-

dando

1 ° ehe la bambina Giovanna fosse attribuita al con-

venuto con effetti di statoeivile a sensi delI'art. 323 CCS;

20 subordinatamente, . ehe i1 convenuto fosse condan-

nato a contribuire alle spese necessarie di allevamento e

di mantenirnento didetta bambina con una somma di

40 fr. al mese, a datare dal maggio 1913, fino a ehe essa

non avn\ raggiunto l'eta di 18 anni;

30 in ogni caso, ehe il convenuto fosse eondannato a

pagare aUa madre 200 fr. per rifusione delle spese di parto

eee. nonehe 1000 fr. par danno morale:

NeUe conclusioni queste sonime venivano elevate a

400 fr. e 3000 fr.

In appoggio di queste domande l'attriee, facendo capo

al disposto degli art. 307 ~ seg. e specialmente degli

art. 317 e 318 CCS, pretendeva di essere stata sedotta dal

eonvenuto, il quaIe, prima dei eoneubito, le avrebbe pro-

messo il matrimonio.

Questi si opponeva alle domande. Esso ammetteva di

avere avuto rapporti sessuali eoll'attrice all'epoea eritiea,

ma contestava di averle mai fatto prornessa di matri-

monio. Allegava inoltre ehe l'attriee, all'epoea deI eon-

eepimento, aveva teuuto condotta scostumata ed avute

relazioni eon altri (art. 314 cap. 2 e 315 CCS).

C. -

Con sentenza 12 febbraio 1916 il Tribunale di

AppeUo, confermando il giudizio di prima istanza, aceo-

Familienrecht. No 49.

327

glieva l'eccezione liberatoria della vita scostumata di cui

all'art. 315 CCS e respingeva l'azione.

,

?: - I?a qu~ta sentenza l'attrice si appella nei ter-

mIllI e nel modi di legge al Tribunale federale riconfer-

mandosi neUe conclusioni prese davanti le istanze can-

tonali.

Considerando in diritto:

1. -

L'~ttrice. e di nationalita italiana ed il puerperio

ebbe luogo III Italm. Le relazioni sessuali eon Pietro Tetta·

manti, al quale essa attribuisce la paternita, ebbero invece

luogo in,Is,,?zzer~. Potrebbe quindi chiedersi in primo

luogo se I aZlOne Sla retta dal diritto svizzero 0 dal diritto

italrnno, ~he ~on. ammettendo l'indagine della paternita

se non nel casl dl ratto e di stupro, la farebbe senz'altro

apparire eome infondata.

~on o~c~rre tuttavia risolvere questa delicata questione,

pOlehe I aZlOne deve essere respinta per altri motivi.

2. -

A stregua deI diritto italiano (art. 179 CCS), il

rapporto giuridico di filiazione tra la prote nata fuori di

matrimonio e la rnadre non sorge, eome in diritto svizzero,

dal fatto stesso della nascita, ma solo dal rieonoscimento

o da sentenza dei giudiee che 10 diclIiari. Nel caso in

esame, l'a~tri~e non ha riconosciuto la figliaGiovanna, la

q~ale fu l~entta .nei registri di stato civile come figlia

dl madre. Ig~lota e cui fu dato norne diverso di quello

delIa gemtnce. Nello stato attuale degli atti, l'attrice

H?n e quin~i,. legalmente-, madre illegittima della bam-

?ma, nel CUl mteresse essa pretende agire : essa non ne

e se non la madre nel senso fisiologico della parola ossia

la procreatriee, libera verso la sua creatura da ogni vin-

eolo giuridico.

. Chiedesi quale influenza questa circostanza possa eser-

cl.t~r~ ~ull'arpI.icabilita degli;:trt. 307 e seg. e sulla propo-

mbllita delI aZlOne reUa da qllesti disposti.

3. -

A mente dell'art. 309 CCS l'azione di paternita

ha per oggetto « delle prestazioni pecunarie alla madre ed

I> al figlio ed inoItre, quando se 11e verifichino le eondi-

328

Familienreeht. N° 49.

» zioni, l'attribuzione deI figlio eon effeti di stato eivile)}.

Nel easo attuale l'attriee fa valere tutti questi diritti ehe

• si esereitano eoll'azione generiea di paternita: per Gio-

vannini Giovanna, l'attribuzione al eonvenuto eon effetti

di stato civile ed eventualmente gli alimenti: per se,

un'indemnita di parto eee. (art. 317) ed a titolo di ripara-

zione morale (art. 318).

a) Per quanta concerne le pretese ehe l'attriee aeeampa

nell'interesse ed in norne di Giovanna Giovannini (attri-

buzione dello stato eivile dei padre, subordinatamente,

alimenti), la soluzione deI quesito proposto non puo essere

dubbia. Se l'attriee, eome fu dimostrato, non e madre

illegittima della bambina nel senso giuridieo della parola,

se tra essa e Ia figlia non esiste rapporto giuridieo qual-

siasi, e ovvio ehe viene a mancarle ogni veste per agire in

norne e nell'interesse della figIia. Non puo infatti ammet-

tersi ehe a norma delI'art. 307 la madre nel senso pura-

mente fisiologieo possa introdUlTe l'azione di paternita,

poiehe e fuod di dubbio ehe sotto la designazione di madre

rart. eitato ha inteso designare Ia madre naturale, non

Hel senso fisiologieo, ma nel senso giuridieo della parola.

seeondo il diritto svizzero, quella eioe Gui per Iegge spet-

tano i diritti ed i doveri della madre naturale. Non oeeorre

quindi neppure esaminare quale sarebbe la situazione giu-

ridica, se~ anzieche dalla madre, l'azione fosse stata intro-

dotta dall'autorita tutoria a norne di Giovannini Gio-

vanna, questa eventualita nOll'avendo riseontro negli atti.

b) Quanto alle conclusioni formulate dall'attrice in

norne proprio, e da notarsi ehe esse non sono basate sopra

una pretesa respollsabilita per fatto illecito e sul disposto

degli art. 41 e seg. CO, ma unicamente su quello degli

art. 317 e 318, e costituiseono qUilldi un elemento dell'a-

zione di paternita. Esse non potrebbero dunque essere

ammesse se non nel caso in cui, secondo il diritto svizzero,

l'azione di paternita, in questo ambito ristretto, spet-

tasse anehe aHa madre naturale nel solo senso fisiologico

della parola, il ehe non e. Non avvi motivo per ammettere

Familienrecht. No 49.

329

ehe il coneetto di

« madre », col quale gli art. 317

e 318 designano Ja persona Iegittimata a far valere i

diritti. i:vi

previsti~ abbia significato diverso di quello

che gli SI deve attnbuire nell'art. 307 CCS, in forza deI

principio sancito nell'art. 302 CCS. Nessun cenno ne !lei

lavori preparatori deI ces, ne nelle diseussioni 'in senn

alle Camere federali milita per la eontraria opinione,

meutre in favore di:)lla tesi suesposta sta il fatto ehe iI

prineipio dell'art. 302 (rapporto necessario di fiiiazione

naturale tra Ia madre ed il figlio), oltreeehe essere quello

~el diritto germanico (ENDEMANN, Lehrbuch des bürger-

hchen Rechtes, H, 2 p. 636), era cardine giuridico deI

diritto di famiglia dei codiei eantonali anteriori al ces;

anche di quelli ehe, dei resto, in materia di filiazione e di

paternita, seguivano i eoncetti deI eodice eivile franeese

ed italiano (vedi EGGER, eommentario deI ces, ossery.

2° all'art. 302). Quelle pertal1to fra dette leggi (ed erano il

maggior numero), ehe ammettevano l'indagine sulla

paternita e, in base aHa stessa, indennita alla « madre))

per le spese di parto od a titolo di danno morale

eolla designazione di « madre)} aItro non intendeval!~

significare, se nOIl la persona ehe stesse col figlio in

rapporto giuridico di filiazione naturale. Ond' e ehe

l'ipotesi secondo. la quale l'azione in risarcimento di

spese e danni in dipendenza dell'azione di paternita possa

spettare anehe ad una persona ehe non e madre nel senso

d~lla .leg.g~, e affattu estranea al diritto svizzero e ripugna

m prmClpl fondamentali da esso ammessi in matm'ia di

filiaziolle illegittima.

4. -

Si giunge deI resto aHo stesso risultato qualora

si consideri 1a natura giuridica dell'azione di paternita e

delle pretese ehe ne derivano. La dottrina prevalente

(v. EGGER I. c. n. 1 b all'art. 307, STAUDINGER, Commen-

tario deI codice civile germa'nieo, osserv. 2 all'art. 1708)

(' 1a giurisprudenza ammettono eoncordemente (RU 39 Il

p. 500; 41 H. p. 424, 649 e seg.), ehe l'azione di paternita

eolle ragioni ehe ne dipendono (somministrazione di ali-

330

Familienreeht. N° 49.

menU al fIglio e di indennita alla madre) abbia Ia sua ori~

gine nel diritto di famiglia e il suo fondamento giuridico

nel legame di quasi parentela ehe la nascita di un fIglio

illegittimo crea tra esso e coloro ehe l'hanno,procreato.

Cia premesso, non e dubbio che questo vincoIo, origine

e fondamento anche dell'azione speciale e per se stante in

risarcimento di spese ed indemnita aHa madre, non venga

deI tutto a mancarequando la madre illegittima abbia

potuto validamente ripudiare la sua prole : manea allora

il rapporto di filiazione naturale tra essa ed il fIglio che

forma solo la base giuridica delle sue ragioni verso il

padre. Indarno si invocherebbe in eontrario il disposto

dell'art. 309 capov. 2 CCS,' che ammette le prestazioni

pecuniarie aHa madre previste dagli art. 317 e 318, an-

corche il fIglio sia nato morto, dunque anche quando non

sia sorto il rapporto di fIliazione tra la madre naturale ed

il fIglio. Il Tribunale federale ha diehiarato (RU 41 II

p. 649) che questo disposto signifIca estensione eecezio-

nale dell'azione di paternita: esso non pua quindi venir

invocato a determinarne la natura eil contelluto giuridico.

5°. -

Da quanto preeede risulta che le domande dell'at- '

trice sono ineoneiliabili eOll prineipi . fondamelltali deI

CCS : ma non meno inammissibili esse appaiono dal punto

di vista dell'equita. Infatti, l'-obbligo a sommillistrazioni

peeuniarie da parte deI padre deriva insomma da uu con-

cetto di equita e tende a rip.,artire equamente tra esso e la

madre le conseguenze di atto comune, ehe altrimenti rica-

drebbero solo su quest'ultima. Anche le prestazioni peeu-

niarie, che in base all'azione di paternita spettano diret-

t~mente alla madre verso il padre (indennita per spese

dl parto eee.), hanno, in certo qual modo, il earattere di

contributo agli obblighi materni verso la prole, inquan-

toche, migliorando materialmente la sorte della madre,

glie ne facilitano' l'adempimento. Ripugnerebbe pertanto

ad ogni sentimellto di equita il condannare il padre natu-

rale a somministrazioni pecuniarie verso colei ehe, dal

canto suo, ha ripudiato ogni obbligo legale verso la prole.

Familienreeht. ND 50.

331

Pronuncia:

L'appellazione e respinta e vien quindi confermata la

sentenza 12 febbraio 1916 deI Tribunale di Appello deI

Cantone Ticino.

50. Urteil der D. ZivilabteUung vom 6. Juli 1916

1. S. Briiderlin, Klägerinnen, gegen Keyer, Beklagter.

Art. 8 NAG; Anwendung schweizerischen Rechts

bei Beurteilung einer auf Zusprechung des Kindes mit

St a ndesf 01 gen

gerichteten

Va t ers chaft s klage,

obschon die Parteien zur Zeit der Konzeption im Aus-

la n d gewohnt haben.

Art. 308 ZGB; Berechnung der einjährigen Klage-

frist.

A. -

Am 19. Januar 1914 morgens 9% Uhr gebar die

in Liestal heimatberechtigte Klägerin Anna Brüderlin in

Paris ein uneheliches Kind Frida Johanna Brüderlin. Am

18. Januar 1915 reichten die Klägerinnen die vorliegende

Vaterschaftsklage gegen den in Turtmann wohn haften

und heimatberechtigten Beklagten ein, mit den Begehren,

das Kind Frida Johanna sei dem Beklagten mit Standes-

folgen zuzusprechen und der Beklagte zur Zahlung ange-

messener Beträge gestützt auf Art. 317 und 318 ZGB an

die Mutter zu verurteilen. Diese Klage gelangte noch glei-

chen Tags in den Besitz des Einleitungsrichters des Be-

zirks Lenk und wurde dem Vater des im Militärdienst ab-

wesenden Beklagten am 19. Januar 2 Uhr nachmittags

angezeigt. Der Beklagte hat auf Abweisung der Klage

geschlossen, indem er geltend machte, die Klage sei

verspätet eingereicht worden und auch materiell unbe-

gründet.

B. -

Durch Entscheid vom 7. März 1916 hat das Kau-

tonsgerieht des Kantons Wallis die Einrede der Verspä-

tung gutgeheissen und die Klage abgewiesen. Das Kan-

AI) 42 11 -

1916