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Ent8dteldlU18eD der Schuldbet.relbunp-
Forderung· fällt, für den er im günstigsten Falle aus den
Pfändern Deckung erhalten kann, bei der Gerichtskasse
hinterlegt. Das Bundesgericht ist allerdings :nicht in der
• Lage, den genauen Betrag anzugeben, der nunmehr dem
Rekurrenten ausgehändigt werden muss, da die Forde-
rungssumme in Franken-. die Summe der Guthaben in
Markwährung ausgedrückt ist. Es muss daher dem Kon-
kursamte obliegen, die Umrechnung vorzunehmen.
Kann der Rekurrent die arrestierten Forderungen in
vollem Umfange eintreiben, so hat er keinen Anspruch
mehr, aus dem inländischen Konkurs eine Dividende zu
beziehen; erleidet er jedoch einen Pfandausfall, so kann
er dafür in der V. Klasse verhältnismässige Befriedigung
erlangen.
Ob das Pfand im In- oder Auslande liegt, ist demnach
für die Höhe der Gesamtdividende ohne Belang; denn,
wenn auch das Pfand im inländischen Konkurse nicht
liquidiert werden kann, weil es vom schweizerischen Kon-
kursbeschlag nicht erfasst wird, so ist es nichtsdesto-
weniger grundsätzlich Bestandteil der inländischen Masse
(Art. 27 KV) nnd das Ergebnis ist das nämliche, '\\'ie wenn
der Gläubiger mit seiner ganzen Forderung als pfandver-
sichert kolloziert worden wäre; denn auch dann hätte er
aus dem Pfanderlös vorweg Befriedigung erhalten und
wäre fÜr den Ausfall in die V. Klasse verwiesen worden.
Der einzige Unterschied besteht ·darin, dass, so lange als
nur der Höchstbetrag des Pfanderlöses und damit der
Mindestbetrag des Pfandausfalls feststeht, nur die diesem
entsprechende Dividende ausgerichtet werden darf und
der Rest der Dividende zurückbehalten werden muss, bis
die Pfänder liquidiert sind, weil erst dann ersichtlich ist,,
ob sich noch ein weiterer Ausfall ergibt.
'
Gestützt auf diese Erwägungen bedarf es daher, um zu
entscheiden, ob die Dividende zu Recht hinterlegt worden
ist -
entgegen der Ansicht der kantonalen Aufsichts-
behörde -
keiner Nachtragskollokation; denn es han-
delt sich dabei um eine blosse Verteilungsfrage.
und Konkuniulmmer. N° 1:>3.
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Demnach hat die Schuldbetreibungs- u. Konkurskammer
erkannt:
Der Rekurs wird im Sinne der Erwägnngen teilweise
gutgeheissen.
•
83. Sentenza a1 c1icembre 1916 nella causa
maasaCrec1ito Tioinese.
Nel fallimento dei fideiussore semplice il credito derivante
dalia fideiussione deve essere iscrltto in graduatoria e men-
zionato anche nello stato di riparto, ma il creditore non
potra esigere il versamento della percentuale se non dopo
aver escusso infruttuosamente il debitore principale (0
realizzati i pegni) a sensi dell'art. 495 CO.
A. -
Con istromento 25 febbraio 1909, i sigg. Angelo
Mauri, Giovanni Paleari ed Emilio Conti, avvocati in
Milano, si professavano debitori solidali verso la signo-
rina Agnese Pasta, in Mendrisio, di 225,000 fr. A garan-
ziadi questo loro debito, i debitori costituivano in pegno
N0 2250 azioni della Societä deI Monte Generoso in Ca-
polago; inoltre la Banca Credito Ticinese in Locarno as-
sumeva l~ fideiussione semplice dei debitori, ma limita-
tamente alla somma di 100,000 fr.
B. -
In dipendenza di questa fideiussione, la signorina
Pasta notificava nel fallimento deI Credito Ticinese il
credito di 100,000 fr., che dall'amministrazione non fu
ammesso in graduatoria (i perehe non sufficientemente
provato » : onde la creditrice, con petizione 20 aprile 1915,
promuoveva azione di contestazione della graduatoria
domandando ehe delto eredito fosse iseritto in va classe.
In questa causa la convenuta amministrazione aveva,
tra altro, opposto aHa domanda d'iserizione ehe l'attrice
non aveva fornito laprova che i debitori prineipali non
avessero soddisfatto ai Ioro obblighi 0 non fossero in
grado di farIo. Ma quest'eccezione venne respinta, in sede
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Entscheidungen der Schuldbetreibungs-
di appello eon sentenza 10 febbraio 1916, per il motivo
ehe, nel fallimento, rart. 215 LEF permette di far va-
lero senz' altro, eioe senza eseussione pre1iminare deI
debitore principale, i crediti per i quall il fallito si e por-
tato fideiussore. Il Tribunale di Appello ordinava
quindi l'iscrizione incondizionata in va cIasse deI cre-
dito di 100,000 fr.
e. - Avendo nel frattempo l'amministrazione proce-
duto ad un riparto provvisorio deI 40 %. la creditrice le
ehiedeva, eon lettera deI 22 luglio 1916, ir versamento
della percentuale spettante al suo credito, ed avendo
ottenuta 1a risposta ehe. malgrado l'iserizione deI credito
in graduatoria, il dividendo non le sarebbe stato pagato
prima ehe avesse fornito la prova di aver escusso
infruttuosamente i debitori principali, la creditrice, eon
reclamo deI 13 settembre 1916, domandava all'Autoritä.
di vigilanza ehe venisse ordinato all'amministrazione
de1 fallimento:
a) la ineondizionata iserizione deI credito eapitale di
100,000 fr. tanto nella graduatoria ehe neUo stato di
riparto provvisorio;
b) l'immediato versamento della relativa pereentuale
nella somma di 40,000 cog:i interessi legali dal 22 marzo
1916.
A sostegno di queste domande la signorina Pasta fa-
ceva capo alla succitata selltenza deI 10 febbraio 1916
dedueendone ehe, poirhe il giudice aveva ordinata l'iscri-
zione deI credito in graduatoria. l'amministrazione
fosse senz'altro tenuta ad iscriverlo an ehe nel riparto
provvisorio e qüindi a versarle il dividendo ehe Ie spet-
tava.
D. -- eon deeisione deI 16 novembre 1916, l'autoritä
eantonale di vigilanza ammise il reelamo sulla seorta dei
seguenti motivi: L'iscrizione deI credito di 100,000 fr.
della creditriee Pasta, quale fu ordinata coDa sentenza
deI Tribunale di Appello deI 10 febbraio 1916, ha carat-
tere definitivo nel senso ehe comporta senz'altro tutti i
und Konkurskammer. NI> 83.
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diritti ehe possono derivate ad un creditore dall'ammis-
sione deI suo eredito e quindi an ehe quello di parteeipare
ai riparti provvisori 0 definitivi. E' erroneo far capoin
eO:ltrario all'eeeezione di pag~mento 0 d'inesistenza de1
eredito principale ~llevat8 dall'amministrazione: quest' ec-
cezione ur ta direttamente co11a sentenza ~el Tribunale di
Appello ehe ha stabilito l'esistenza deI eredito Pasta' in
confronto della massa falliment are.
E. -
Contro questa deeizione l'amministrazione deI
fallimento rieorre al Tribunale federale domandandone
l'annullazione. Essa allega: Una pretesa dipendente da
fideiussione semplice non puö, quantunque iscritta in
graduatoria, eomportare l'obbligo di iserizione ineondi-
zionata ne110 stato di riparto, perehe non havvi ragione
aleUlla ehe il fallito abbia ad essere privato deI benefi-
eium exeussionis di cui all'art. 495 CO. Ma quan-
d'anche fosse ordinata l'iserizione della pretesa nello
stato di riparto dovrebbesi non di meno respingere la da-
manda di immediato pagamento della percentuale. Il
prlneipio ehe l'iscrizione in graduatoria comporti iscri-
zione neUo stato di riparto deve sofirire le eccezioni im-
poste da motivi di equitä. : allorehe per es. i1 eredito iseritto
in graduatoria sia in seguito estinto parzialmente 0 total-
mente. Nel caso in esame l'ammbistrazione e venuta a
sapere ehe il credito della signorina Pasta verso i debi-
tori principali fu in parte soluto, e ehe, per l'altra parte,
quest'uHima feee espressa rinuncia; -
Considerando in diritto:
10
-
La questione di sapere se alla iscrizione in gra-
dualoria della pretesa della signorina Pasta derivante
dalla fideiussione sia di ostaeolo la circostanza ehe la
creditriee non ha ancora eseussi infruttuosamente i debi-
tori principali (e realizzati i pegni) fu definitivamente
decisa dal giudiee colla sentenza deI 10 febbraio 1916.
Infatti
l'eccezione deI beneficium excussionis
(art. 495 CO) fu ivi sollevata dalla convenuta ammi-
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Entscheidungen der Schuldbetrelbungs-
nistrazione appunto per opporsi aHa domanda di colloca-
zione vantata dall'attriee: l'eccezione fu respinta. la sen-
tenza non fu appellata e divenne definitiva. Si e dunque
a ragione ehe l'Autorita eantonale di vigilanza ha ordi-
nata l'iserizione ineondizionata deI eredito di 100,000 fra
nella graduatoria: donde segue ehe esso deve altres) ve-
nir menzionato nello st8to di riparto.
2° -
Chiedesi, in seeondo luogo, se Ia eol1oeazione deI
eredito nelIa graduatoria e la sua menzione nello stato
di riparto eomporti sellz'altro l'obbligo della massa di
vers are alla creditrice Ia percentuale corrispondente al
8UO eredito.
La ricorrente 10 contesta, ed a suffragio delIa sua tesi
pretende anzitutto essere venuta a eOnoseenza ehe il de-
bito e estinto, in parte per pagamento diretto dei debi-
tori Paleari e Cons., in parte per rinunzia della credi-
trice; Ia ricorrente ne deduce ehe Ia Cl editriee, a pro-
vare la sussistenza deI suo eredito, debba essere rinviata
davanti il giudiee e ehe, pendente il giudizio, spetti ad
essa, rieorrente, il diritto di ritenere la pereentuale di eui
la ereditrice domanda l'immediata eonsegna. Questa tesi
e erronea. 11 Tribunale feder ale ha bensi deeiso a diverse
riprese (vedi sentenza 19 maggio '1904 nella causa ufficio
dei fallimenti di Olten, RU 30 p. 438; ed sep. 7 p. 138)
ehe la massima secondo Ia quale la graduatoria forma la
base dello stato di riparto edel diritto deI ereditore col-
Ioeato al dividendo, non e applicabile ove la massa sia
in istato, se non di fornire la prova ass01uta ed inecee-
pibile (il ehe non potrebbe farsi se non davanti al giu-
dice), almeno di dimostrare in modo verosimile ehe il
credito iseritto e estinto in tutto od in parte dopo ehe la
graduatoria e diventata definitiva. In questo caso si fara
luogo ad un procedimento giudiziario speciale allo scopo
di aecertare l'estinzione 0 Ia modificazione deI eredito
iscritto e la massa potra sospendere il versamento deI
dividendo spettante al eredito eontestato fino a deci-
sione. Ma nel easo in esame l'allegazione della rieorrente
und Konkurskammer. N° 83.
. ·17~
coneeruente l'inesistenza deI credito principale e affatlo
sfornita di prova; essa non ha nemmeno tentata di ren-
derla verosimile e non indica neanehe se la pretesa estin-
zione deI debit. prineipale sia avvenuta prima 0 dopo la
sentenza deI 10 febbraio 1916 colla quale vt;niva ordinata
Ia sua iscrizione al passiva deI fallimento: circoatanza
questa decisiva ad esc1udere il procedimento suaccennato
tendente alla modificazione deUa graduatoria, il quale
suppone appunto ehe Ia massa abbia reso verosimile, non
solo l'estinzione totale e parziale deI credito iscritto, ma
anche ehe questa estinzione sia avvenuta dopo elle la gra-
duatoria e diventata definitiva.
30 -
Resta ad esaminare se il rifiuto dell'immediato
pagamento deI dividendo non sia ammissibile per altri
motivi. Sorge infatti nel caso in esame Ia questiolle
se il creditore iscritto in graduatoria per un eredito
dipendente da fideiussione semplice prestata dal faUito
possa esigere dalla massa il versamento deI- dividendo
spettantegIi prima di avere escusso il debitore princi-
pale a mente dell'art. 495 nCO, 0 se inveee la massa
possa opporsi alla eonsegna deI dividendo e ritenerlo a
sensi dell'art: 264 LEF finche il creditore non abbia ot-
temperato alla prescrizione di detto disposto. Questa
questione e di eselusiva eompetenza delI' Autorita di
Vigilanza come quella ehe ha tratto soltanto al riparto
delle attivitä. della massa: essa quindi non fu ne poteva
venir decisa dal giudiee eoUa sentenza dal! 0 febbraio 1916.
Se in quel procedimento iJ giudiee ebbe arespingere l'ec-
eezione dei beneficio di escussione accampata dalla
massa, esso non 10 feee ne poteva farlo se non nell'ambito
ed ai fini di quella causa, ehe era una pura contesa di
graduatoria e verliva solo sull'ammissibilita deI credito
Pasta. Nel merito si osserva: A mente deU'art. 264 LEF
i riparti spettanti acrediti sottoposti a condizione sospen-
siva od a scadenza ineerta sono da depositarsi presso 10
stabilimento dei depositi: essi non saranno versati al ere-
ditore se non al verifiearsi deUa condizione od a termine
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Entscheidungen der Schuldbetreibungs-
scaduto. E' quindi fuor di dubbio ehe se i1 debito prinei-
pale garantito dalla fideiussione semplice fosse sottoposto
a condizione sospensiva, il creditore non potrebbe recIa-
• mare il versamento deI riparto prima deIl'adempimento
della condizione. Chiedesi se Ia stessa soluzione sia da
ammettersi per analogia nella fattispecie e 1a risposta non
pub essere che affermativa. A men~e infatti deli' art. 495 CO
il credito derivante da fideiussione semplice non e, per se
slesso, titolo liquido ed esecutivo: il creditore non puö
chiederne il pagamento se non dopo avere escusso infrut-
tuosamente il debitore principale a stregua di quel
disposto. Il suo diritto verso iI fideiussore dipende dun-
que da un avvenimento futuro -l'escussione deI debi-
tore principale - ed ineerto -l'infruttuosita della stessa;
esso puo quindi, giuridieamente, venir considerato come
sottoposto ad una vera e propria condizione sospensiva
od a termine incerto nel sense dell'art. 264 LEF (vedi
anche art. 210). Indarno la creditriee fa capo in contra-
rio aU'art. 215 LEF. Preserivendo ehe i crediti derivanti
da fideiussioni deI fallito possano, ancorche non scaduti,
essere « fatti valere nel fallimento)} quel disposto a
null'altro tende se non a ordinarne l'iserizione in gra-
duatoria, affinche l'amministrazione deI fallimento non
li ignori nelle susseguenti operl!zioni fallimentari e in
ispecial modo riservi Ia percentuale Ioro' spettante in
easo di scadenza (vedi la sentenza succitata nella cauSa
contro l'ufficio dei fallimenti Olten, RU 30 p. 447); per
contro, l'art. 215 non tocca aHa questione ben diversa
di sapere se Ia pereentuale riservata debba venir versata
a1 creditore anehe prima della scadenza deI termine 0 del-
l'adt'mpimento della condizione.
A suffragio di questa interpretazione delI' art. 215 sta
la circostanza ehe il suo 1 enore « i crediti derivanti da
fideiussione deI fallito)) e affatto generico; esso eomprende
quindi tanto il caso in cui l'obbligo a fideiussione non
sia ancora seaduto perehe iI debito prineipale e sotto-
messo a condizione non aneora avverata, quanta quello
und Konkl11'Skammer. N° 83.
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in cui il eredito verso il fideiussore nop. sia ancora eSIgI-
bile per non l\rvenuta escussione deI debitore principale.
Ne segue ehe, se la tesi avversa fosst' ammissibile, anche
nel primo caso la massa dovrebbe versare a1 creditore
il dividendo spettante al ('redito iscritto senza attendere
l'avveramento della eondizione dalla .quale dipende la
sua esistenza : eonseguenza questa siffattamente eontraria
ai principi generali di diritto ehe reggono i rapporti deI
creditore verso il fideiussore da appalesarsi manifesta-
mente inaccettabile.
Si obbietta ancora in eontrario ehe, interpretato nel .
senso suesposto, I'art. 215 sarebbe superfluo, Ia legge
avendo gia saneito all'art. 210 il principio dell'ammis-
sione in graduatoria dei crediti sottoposti a condizione
sospensiva od a scadenza ineerta. Ma anche quest'argo-
menta non e convincente. Non e infatti eseluso ehe il
legislatore abbia inte:>so riaffermare neU'art. 215, a pro-
posito dei crediti derivanti da fideiussione, un principio
da esso gia sancito in via di massima in altri disposti,
non per dettare 11el caso speciale una soluzione diversa
dalla. comune, ma per la sua importanza pratiea,la
questione non essendo deI resto affatto ovvia, se un cre-
dito derivante da fideiussione deI fallito debba essere
trattato nella graduatoria nella stessa guisa di un cre-
dito sottomesso a condizione sospensiva od a scadenza
ineerta. E, finalmente, se illegisiatore avesse inteso adot-
tare la soluzione propugnata dalla ereditricc (e non
accettata da nessuna legge straniera), ehe significherebbe
modifieazione radicale e oltremodo sfavorevole aHa massa
dei diritti spettanti al fideiussore semplice prima deI suo
fallimento, e fuor di dubbio ehe si troverebbe traccia di
questa sua intenzione nei lavori preparatori della legge:
il ehe non e.
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-
Da queste eonsiderazioni risulta ehe aHa ricor-
rente e leeito ritenere il dividendo spettante al credito di
100,000 fr. finche la creditrice non abbia dimostrato
ehe i debitori principali Paleari e Consorti siano caduti
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Entscheidungen der Sehuldbetrelbunga-
in fallimento 0 siano stati escusl>i infruttuosamente 0
ehe non sia possibile convenirli giudizialmente in Isviz-
zera. e non abbia proceduto sui pegni ai sensi del-
rart. 495 nCO; -
La Camera esecuzioni e fallimenti
pronuncia:
II ricorso e ammesso parzialmente nel senso dei coo·
siderandi.
84. Entscheid. vom as. Dezember 1916
i. S. Weiss und GrämJger.
Der Verzicht der Konkursverwaltung auf die Bestreitung der
an einem Gegenstand geltend gemachten Eigentumsan-
sprache berührt den Bestand an ihm angemeldeter Pfand-
rechte nicht. Erstreiten einzelne Gläubiger auf Grund eIner
Abtretung nach Art. 260 SchKG den Gegenstand ftlr die
Masse, so steht ihnen ein Vorrecht im Sinne von Ahs.2
ebenda auf dessen Erlös nur hinsichtlich des Ueberschusses
über den zur Deckung der darauf kollozierten Pfandrechte
erforderlichen Betrag zu.
A. -
Die heutigen Rekurrenten, Paul Weiss in Ess-
lingen und Jakob Grämiger in Bazenheid, sind Gläubiger
eines im vierten Range stehenden Versicherungsbriefes
N° 11124 von 1300 Fr., hafterrd auf der Liegenschaft des
Konkursiten Traugott Spörry in
Ba~nheid. Ihrem
Pfandrechte gehen vor: 1. ein Pfandbrief N0 11106 von
6500 Fr. zu Gunsten der Spar- und Leihkasse Kirchberg;
2. ein Versicherungsbrief von 1300 Fr. zu Gunsten der
gleichen Gläubigerin; 3. ein Versicherungsbrief von 1900
Franken zu Gunsten des Martin Weibel in Uznach. Nach
der Errichtung dieser Grundpfandrechte hatte der Ge-.
meinschuldner in der verpfändeten Liegenschaft eine
Stickmaschine aufgestellt, welche sich zur Zeit der Kon-
kurseröffnung noch dort befand. Da zwei Schwäger des
und Konkurskammer. ND 84.
" 483
Kridaren, die Brüder Vollenweider, an der Maschine einen
Eigentumsvorbehalt zu ihren Gunsten geltend machten,
führte das Konkursamt diese im Kollokationsplan nicht
als Pfandgegenstand auf. Infolgedessen erhoben die Spar-
und Leihkasse Kirchberg und die heutigen Rekurrenten
Klage nach Art. 250 SchKG mit dem Antrage, ihr Grund-
pfandrecht sei auch auf die Stickmaschine zu erstrecken.
Der Prozess endete im Vermittlungsvorstand durch Aner-
kennung der Klage seitens der Konkursverwaltung,
worauf diese im Kollokationsplan bei den Titeln 1. und 4.
Ranges die Bemerkung beifügte: «Ins Pfand gehört
neb"en der Liegenschaft (lnv. N° 1) auch die mech. Stick-
maschine samt Zugehör.)} Auf ein -
ob vor oder nach
diesen Vorgängen ist aus den Akten nicht ersichtlich -
vom Konkursamt erlassenes Zirkular, womit es den Gläu-
bigern anzeigte, dass es unter Vorbehalt ihrer Rechte aus
Art. 260 SchKG auf die Bestreitung der Eigentumsan-
sprache der Brüder Vollenweider verzichte, erwirkten die
Spar- und Leihkasse Kirchberg und die heutigen Rekur-
renten für sich die Abtretung der Ansprüche der Masse im
Sinne des zitierten Artikels. Die darauf den Ansprechern
Gebr. Vollenweider vom Konkursamt gemäss Art. 242
SchKG angesetzte Frist zur Klage gegen die Zessionare
lief unbenützt ab. An der am 22. Mai 1915 abgehaltenen
Steigerung bot das Konkursamt die Liegenschaft und die
Maschine zunächst gesondert und sodann zusammen aus
und schlug, da das Angebot beim Gesamtausruf (10,050
Franken) die Summe der Einzelangebote (8600 Fr. für
die Liegenschaft + 800 Fr. für die Maschine = 9400 Fr.)
überstieg, auf Grund jenes zu. Am 2./3. Juni teilte es
dem Hypothekargläubiger 3. Ranges M. Weibel mit,
dass es den für die Liegenschaft allein gebotenen Betrag
von 8600 Fr. allen Grundpfandgläubigern nach ihrem
Range, den Mehrbetrag von 1450 Fr. dagegen nur den
Hypothekargläubigern zuweisen werde, welche seiner-
zeit den Kollokationsplan angefochten und sich damit ein
Pfandrecht an der Maschine erstritten hätten, sodass auf .