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42_III_475

BGE 42 III 475

Bundesgericht (BGE) · 1916-01-01 · Deutsch CH
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Ent8dteldlU18eD der Schuldbet.relbunp-

Forderung· fällt, für den er im günstigsten Falle aus den

Pfändern Deckung erhalten kann, bei der Gerichtskasse

hinterlegt. Das Bundesgericht ist allerdings :nicht in der

• Lage, den genauen Betrag anzugeben, der nunmehr dem

Rekurrenten ausgehändigt werden muss, da die Forde-

rungssumme in Franken-. die Summe der Guthaben in

Markwährung ausgedrückt ist. Es muss daher dem Kon-

kursamte obliegen, die Umrechnung vorzunehmen.

Kann der Rekurrent die arrestierten Forderungen in

vollem Umfange eintreiben, so hat er keinen Anspruch

mehr, aus dem inländischen Konkurs eine Dividende zu

beziehen; erleidet er jedoch einen Pfandausfall, so kann

er dafür in der V. Klasse verhältnismässige Befriedigung

erlangen.

Ob das Pfand im In- oder Auslande liegt, ist demnach

für die Höhe der Gesamtdividende ohne Belang; denn,

wenn auch das Pfand im inländischen Konkurse nicht

liquidiert werden kann, weil es vom schweizerischen Kon-

kursbeschlag nicht erfasst wird, so ist es nichtsdesto-

weniger grundsätzlich Bestandteil der inländischen Masse

(Art. 27 KV) nnd das Ergebnis ist das nämliche, '\\'ie wenn

der Gläubiger mit seiner ganzen Forderung als pfandver-

sichert kolloziert worden wäre; denn auch dann hätte er

aus dem Pfanderlös vorweg Befriedigung erhalten und

wäre fÜr den Ausfall in die V. Klasse verwiesen worden.

Der einzige Unterschied besteht ·darin, dass, so lange als

nur der Höchstbetrag des Pfanderlöses und damit der

Mindestbetrag des Pfandausfalls feststeht, nur die diesem

entsprechende Dividende ausgerichtet werden darf und

der Rest der Dividende zurückbehalten werden muss, bis

die Pfänder liquidiert sind, weil erst dann ersichtlich ist,,

ob sich noch ein weiterer Ausfall ergibt.

'

Gestützt auf diese Erwägungen bedarf es daher, um zu

entscheiden, ob die Dividende zu Recht hinterlegt worden

ist -

entgegen der Ansicht der kantonalen Aufsichts-

behörde -

keiner Nachtragskollokation; denn es han-

delt sich dabei um eine blosse Verteilungsfrage.

und Konkuniulmmer. N° 1:>3.

475

Demnach hat die Schuldbetreibungs- u. Konkurskammer

erkannt:

Der Rekurs wird im Sinne der Erwägnngen teilweise

gutgeheissen.

83. Sentenza a1 c1icembre 1916 nella causa

maasaCrec1ito Tioinese.

Nel fallimento dei fideiussore semplice il credito derivante

dalia fideiussione deve essere iscrltto in graduatoria e men-

zionato anche nello stato di riparto, ma il creditore non

potra esigere il versamento della percentuale se non dopo

aver escusso infruttuosamente il debitore principale (0

realizzati i pegni) a sensi dell'art. 495 CO.

A. -

Con istromento 25 febbraio 1909, i sigg. Angelo

Mauri, Giovanni Paleari ed Emilio Conti, avvocati in

Milano, si professavano debitori solidali verso la signo-

rina Agnese Pasta, in Mendrisio, di 225,000 fr. A garan-

ziadi questo loro debito, i debitori costituivano in pegno

N0 2250 azioni della Societä deI Monte Generoso in Ca-

polago; inoltre la Banca Credito Ticinese in Locarno as-

sumeva l~ fideiussione semplice dei debitori, ma limita-

tamente alla somma di 100,000 fr.

B. -

In dipendenza di questa fideiussione, la signorina

Pasta notificava nel fallimento deI Credito Ticinese il

credito di 100,000 fr., che dall'amministrazione non fu

ammesso in graduatoria (i perehe non sufficientemente

provato » : onde la creditrice, con petizione 20 aprile 1915,

promuoveva azione di contestazione della graduatoria

domandando ehe delto eredito fosse iseritto in va classe.

In questa causa la convenuta amministrazione aveva,

tra altro, opposto aHa domanda d'iserizione ehe l'attrice

non aveva fornito laprova che i debitori prineipali non

avessero soddisfatto ai Ioro obblighi 0 non fossero in

grado di farIo. Ma quest'eccezione venne respinta, in sede

476

Entscheidungen der Schuldbetreibungs-

di appello eon sentenza 10 febbraio 1916, per il motivo

ehe, nel fallimento, rart. 215 LEF permette di far va-

lero senz' altro, eioe senza eseussione pre1iminare deI

debitore principale, i crediti per i quall il fallito si e por-

tato fideiussore. Il Tribunale di Appello ordinava

quindi l'iscrizione incondizionata in va cIasse deI cre-

dito di 100,000 fr.

e. - Avendo nel frattempo l'amministrazione proce-

duto ad un riparto provvisorio deI 40 %. la creditrice le

ehiedeva, eon lettera deI 22 luglio 1916, ir versamento

della percentuale spettante al suo credito, ed avendo

ottenuta 1a risposta ehe. malgrado l'iserizione deI credito

in graduatoria, il dividendo non le sarebbe stato pagato

prima ehe avesse fornito la prova di aver escusso

infruttuosamente i debitori principali, la creditrice, eon

reclamo deI 13 settembre 1916, domandava all'Autoritä.

di vigilanza ehe venisse ordinato all'amministrazione

de1 fallimento:

a) la ineondizionata iserizione deI credito eapitale di

100,000 fr. tanto nella graduatoria ehe neUo stato di

riparto provvisorio;

b) l'immediato versamento della relativa pereentuale

nella somma di 40,000 cog:i interessi legali dal 22 marzo

1916.

A sostegno di queste domande la signorina Pasta fa-

ceva capo alla succitata selltenza deI 10 febbraio 1916

dedueendone ehe, poirhe il giudice aveva ordinata l'iscri-

zione deI credito in graduatoria. l'amministrazione

fosse senz'altro tenuta ad iscriverlo an ehe nel riparto

provvisorio e qüindi a versarle il dividendo ehe Ie spet-

tava.

D. -- eon deeisione deI 16 novembre 1916, l'autoritä

eantonale di vigilanza ammise il reelamo sulla seorta dei

seguenti motivi: L'iscrizione deI credito di 100,000 fr.

della creditriee Pasta, quale fu ordinata coDa sentenza

deI Tribunale di Appello deI 10 febbraio 1916, ha carat-

tere definitivo nel senso ehe comporta senz'altro tutti i

und Konkurskammer. NI> 83.

.477

diritti ehe possono derivate ad un creditore dall'ammis-

sione deI suo eredito e quindi an ehe quello di parteeipare

ai riparti provvisori 0 definitivi. E' erroneo far capoin

eO:ltrario all'eeeezione di pag~mento 0 d'inesistenza de1

eredito principale ~llevat8 dall'amministrazione: quest' ec-

cezione ur ta direttamente co11a sentenza ~el Tribunale di

Appello ehe ha stabilito l'esistenza deI eredito Pasta' in

confronto della massa falliment are.

E. -

Contro questa deeizione l'amministrazione deI

fallimento rieorre al Tribunale federale domandandone

l'annullazione. Essa allega: Una pretesa dipendente da

fideiussione semplice non puö, quantunque iscritta in

graduatoria, eomportare l'obbligo di iserizione ineondi-

zionata ne110 stato di riparto, perehe non havvi ragione

aleUlla ehe il fallito abbia ad essere privato deI benefi-

eium exeussionis di cui all'art. 495 CO. Ma quan-

d'anche fosse ordinata l'iserizione della pretesa nello

stato di riparto dovrebbesi non di meno respingere la da-

manda di immediato pagamento della percentuale. Il

prlneipio ehe l'iscrizione in graduatoria comporti iscri-

zione neUo stato di riparto deve sofirire le eccezioni im-

poste da motivi di equitä. : allorehe per es. i1 eredito iseritto

in graduatoria sia in seguito estinto parzialmente 0 total-

mente. Nel caso in esame l'ammbistrazione e venuta a

sapere ehe il credito della signorina Pasta verso i debi-

tori principali fu in parte soluto, e ehe, per l'altra parte,

quest'uHima feee espressa rinuncia; -

Considerando in diritto:

10

-

La questione di sapere se alla iscrizione in gra-

dualoria della pretesa della signorina Pasta derivante

dalla fideiussione sia di ostaeolo la circostanza ehe la

creditriee non ha ancora eseussi infruttuosamente i debi-

tori principali (e realizzati i pegni) fu definitivamente

decisa dal giudiee colla sentenza deI 10 febbraio 1916.

Infatti

l'eccezione deI beneficium excussionis

(art. 495 CO) fu ivi sollevata dalla convenuta ammi-

·78

Entscheidungen der Schuldbetrelbungs-

nistrazione appunto per opporsi aHa domanda di colloca-

zione vantata dall'attriee: l'eccezione fu respinta. la sen-

tenza non fu appellata e divenne definitiva. Si e dunque

a ragione ehe l'Autorita eantonale di vigilanza ha ordi-

nata l'iserizione ineondizionata deI eredito di 100,000 fra

nella graduatoria: donde segue ehe esso deve altres) ve-

nir menzionato nello st8to di riparto.

2° -

Chiedesi, in seeondo luogo, se Ia eol1oeazione deI

eredito nelIa graduatoria e la sua menzione nello stato

di riparto eomporti sellz'altro l'obbligo della massa di

vers are alla creditrice Ia percentuale corrispondente al

8UO eredito.

La ricorrente 10 contesta, ed a suffragio delIa sua tesi

pretende anzitutto essere venuta a eOnoseenza ehe il de-

bito e estinto, in parte per pagamento diretto dei debi-

tori Paleari e Cons., in parte per rinunzia della credi-

trice; Ia ricorrente ne deduce ehe Ia Cl editriee, a pro-

vare la sussistenza deI suo eredito, debba essere rinviata

davanti il giudiee e ehe, pendente il giudizio, spetti ad

essa, rieorrente, il diritto di ritenere la pereentuale di eui

la ereditrice domanda l'immediata eonsegna. Questa tesi

e erronea. 11 Tribunale feder ale ha bensi deeiso a diverse

riprese (vedi sentenza 19 maggio '1904 nella causa ufficio

dei fallimenti di Olten, RU 30 p. 438; ed sep. 7 p. 138)

ehe la massima secondo Ia quale la graduatoria forma la

base dello stato di riparto edel diritto deI ereditore col-

Ioeato al dividendo, non e applicabile ove la massa sia

in istato, se non di fornire la prova ass01uta ed inecee-

pibile (il ehe non potrebbe farsi se non davanti al giu-

dice), almeno di dimostrare in modo verosimile ehe il

credito iseritto e estinto in tutto od in parte dopo ehe la

graduatoria e diventata definitiva. In questo caso si fara

luogo ad un procedimento giudiziario speciale allo scopo

di aecertare l'estinzione 0 Ia modificazione deI eredito

iscritto e la massa potra sospendere il versamento deI

dividendo spettante al eredito eontestato fino a deci-

sione. Ma nel easo in esame l'allegazione della rieorrente

und Konkurskammer. N° 83.

. ·17~

coneeruente l'inesistenza deI credito principale e affatlo

sfornita di prova; essa non ha nemmeno tentata di ren-

derla verosimile e non indica neanehe se la pretesa estin-

zione deI debit. prineipale sia avvenuta prima 0 dopo la

sentenza deI 10 febbraio 1916 colla quale vt;niva ordinata

Ia sua iscrizione al passiva deI fallimento: circoatanza

questa decisiva ad esc1udere il procedimento suaccennato

tendente alla modificazione deUa graduatoria, il quale

suppone appunto ehe Ia massa abbia reso verosimile, non

solo l'estinzione totale e parziale deI credito iscritto, ma

anche ehe questa estinzione sia avvenuta dopo elle la gra-

duatoria e diventata definitiva.

30 -

Resta ad esaminare se il rifiuto dell'immediato

pagamento deI dividendo non sia ammissibile per altri

motivi. Sorge infatti nel caso in esame Ia questiolle

se il creditore iscritto in graduatoria per un eredito

dipendente da fideiussione semplice prestata dal faUito

possa esigere dalla massa il versamento deI- dividendo

spettantegIi prima di avere escusso il debitore princi-

pale a mente dell'art. 495 nCO, 0 se inveee la massa

possa opporsi alla eonsegna deI dividendo e ritenerlo a

sensi dell'art: 264 LEF finche il creditore non abbia ot-

temperato alla prescrizione di detto disposto. Questa

questione e di eselusiva eompetenza delI' Autorita di

Vigilanza come quella ehe ha tratto soltanto al riparto

delle attivitä. della massa: essa quindi non fu ne poteva

venir decisa dal giudiee eoUa sentenza dal! 0 febbraio 1916.

Se in quel procedimento iJ giudiee ebbe arespingere l'ec-

eezione dei beneficio di escussione accampata dalla

massa, esso non 10 feee ne poteva farlo se non nell'ambito

ed ai fini di quella causa, ehe era una pura contesa di

graduatoria e verliva solo sull'ammissibilita deI credito

Pasta. Nel merito si osserva: A mente deU'art. 264 LEF

i riparti spettanti acrediti sottoposti a condizione sospen-

siva od a scadenza ineerta sono da depositarsi presso 10

stabilimento dei depositi: essi non saranno versati al ere-

ditore se non al verifiearsi deUa condizione od a termine

480

Entscheidungen der Schuldbetreibungs-

scaduto. E' quindi fuor di dubbio ehe se i1 debito prinei-

pale garantito dalla fideiussione semplice fosse sottoposto

a condizione sospensiva, il creditore non potrebbe recIa-

• mare il versamento deI riparto prima deIl'adempimento

della condizione. Chiedesi se Ia stessa soluzione sia da

ammettersi per analogia nella fattispecie e 1a risposta non

pub essere che affermativa. A men~e infatti deli' art. 495 CO

il credito derivante da fideiussione semplice non e, per se

slesso, titolo liquido ed esecutivo: il creditore non puö

chiederne il pagamento se non dopo avere escusso infrut-

tuosamente il debitore principale a stregua di quel

disposto. Il suo diritto verso iI fideiussore dipende dun-

que da un avvenimento futuro -l'escussione deI debi-

tore principale - ed ineerto -l'infruttuosita della stessa;

esso puo quindi, giuridieamente, venir considerato come

sottoposto ad una vera e propria condizione sospensiva

od a termine incerto nel sense dell'art. 264 LEF (vedi

anche art. 210). Indarno la creditriee fa capo in contra-

rio aU'art. 215 LEF. Preserivendo ehe i crediti derivanti

da fideiussioni deI fallito possano, ancorche non scaduti,

essere « fatti valere nel fallimento)} quel disposto a

null'altro tende se non a ordinarne l'iserizione in gra-

duatoria, affinche l'amministrazione deI fallimento non

li ignori nelle susseguenti operl!zioni fallimentari e in

ispecial modo riservi Ia percentuale Ioro' spettante in

easo di scadenza (vedi la sentenza succitata nella cauSa

contro l'ufficio dei fallimenti Olten, RU 30 p. 447); per

contro, l'art. 215 non tocca aHa questione ben diversa

di sapere se Ia pereentuale riservata debba venir versata

a1 creditore anehe prima della scadenza deI termine 0 del-

l'adt'mpimento della condizione.

A suffragio di questa interpretazione delI' art. 215 sta

la circostanza ehe il suo 1 enore « i crediti derivanti da

fideiussione deI fallito)) e affatto generico; esso eomprende

quindi tanto il caso in cui l'obbligo a fideiussione non

sia ancora seaduto perehe iI debito prineipale e sotto-

messo a condizione non aneora avverata, quanta quello

und Konkl11'Skammer. N° 83.

. 481

in cui il eredito verso il fideiussore nop. sia ancora eSIgI-

bile per non l\rvenuta escussione deI debitore principale.

Ne segue ehe, se la tesi avversa fosst' ammissibile, anche

nel primo caso la massa dovrebbe versare a1 creditore

il dividendo spettante al ('redito iscritto senza attendere

l'avveramento della eondizione dalla .quale dipende la

sua esistenza : eonseguenza questa siffattamente eontraria

ai principi generali di diritto ehe reggono i rapporti deI

creditore verso il fideiussore da appalesarsi manifesta-

mente inaccettabile.

Si obbietta ancora in eontrario ehe, interpretato nel .

senso suesposto, I'art. 215 sarebbe superfluo, Ia legge

avendo gia saneito all'art. 210 il principio dell'ammis-

sione in graduatoria dei crediti sottoposti a condizione

sospensiva od a scadenza ineerta. Ma anche quest'argo-

menta non e convincente. Non e infatti eseluso ehe il

legislatore abbia inte:>so riaffermare neU'art. 215, a pro-

posito dei crediti derivanti da fideiussione, un principio

da esso gia sancito in via di massima in altri disposti,

non per dettare 11el caso speciale una soluzione diversa

dalla. comune, ma per la sua importanza pratiea,la

questione non essendo deI resto affatto ovvia, se un cre-

dito derivante da fideiussione deI fallito debba essere

trattato nella graduatoria nella stessa guisa di un cre-

dito sottomesso a condizione sospensiva od a scadenza

ineerta. E, finalmente, se illegisiatore avesse inteso adot-

tare la soluzione propugnata dalla ereditricc (e non

accettata da nessuna legge straniera), ehe significherebbe

modifieazione radicale e oltremodo sfavorevole aHa massa

dei diritti spettanti al fideiussore semplice prima deI suo

fallimento, e fuor di dubbio ehe si troverebbe traccia di

questa sua intenzione nei lavori preparatori della legge:

il ehe non e.

40

-

Da queste eonsiderazioni risulta ehe aHa ricor-

rente e leeito ritenere il dividendo spettante al credito di

100,000 fr. finche la creditrice non abbia dimostrato

ehe i debitori principali Paleari e Consorti siano caduti

482

Entscheidungen der Sehuldbetrelbunga-

in fallimento 0 siano stati escusl>i infruttuosamente 0

ehe non sia possibile convenirli giudizialmente in Isviz-

zera. e non abbia proceduto sui pegni ai sensi del-

rart. 495 nCO; -

La Camera esecuzioni e fallimenti

pronuncia:

II ricorso e ammesso parzialmente nel senso dei coo·

siderandi.

84. Entscheid. vom as. Dezember 1916

i. S. Weiss und GrämJger.

Der Verzicht der Konkursverwaltung auf die Bestreitung der

an einem Gegenstand geltend gemachten Eigentumsan-

sprache berührt den Bestand an ihm angemeldeter Pfand-

rechte nicht. Erstreiten einzelne Gläubiger auf Grund eIner

Abtretung nach Art. 260 SchKG den Gegenstand ftlr die

Masse, so steht ihnen ein Vorrecht im Sinne von Ahs.2

ebenda auf dessen Erlös nur hinsichtlich des Ueberschusses

über den zur Deckung der darauf kollozierten Pfandrechte

erforderlichen Betrag zu.

A. -

Die heutigen Rekurrenten, Paul Weiss in Ess-

lingen und Jakob Grämiger in Bazenheid, sind Gläubiger

eines im vierten Range stehenden Versicherungsbriefes

N° 11124 von 1300 Fr., hafterrd auf der Liegenschaft des

Konkursiten Traugott Spörry in

Ba~nheid. Ihrem

Pfandrechte gehen vor: 1. ein Pfandbrief N0 11106 von

6500 Fr. zu Gunsten der Spar- und Leihkasse Kirchberg;

2. ein Versicherungsbrief von 1300 Fr. zu Gunsten der

gleichen Gläubigerin; 3. ein Versicherungsbrief von 1900

Franken zu Gunsten des Martin Weibel in Uznach. Nach

der Errichtung dieser Grundpfandrechte hatte der Ge-.

meinschuldner in der verpfändeten Liegenschaft eine

Stickmaschine aufgestellt, welche sich zur Zeit der Kon-

kurseröffnung noch dort befand. Da zwei Schwäger des

und Konkurskammer. ND 84.

" 483

Kridaren, die Brüder Vollenweider, an der Maschine einen

Eigentumsvorbehalt zu ihren Gunsten geltend machten,

führte das Konkursamt diese im Kollokationsplan nicht

als Pfandgegenstand auf. Infolgedessen erhoben die Spar-

und Leihkasse Kirchberg und die heutigen Rekurrenten

Klage nach Art. 250 SchKG mit dem Antrage, ihr Grund-

pfandrecht sei auch auf die Stickmaschine zu erstrecken.

Der Prozess endete im Vermittlungsvorstand durch Aner-

kennung der Klage seitens der Konkursverwaltung,

worauf diese im Kollokationsplan bei den Titeln 1. und 4.

Ranges die Bemerkung beifügte: «Ins Pfand gehört

neb"en der Liegenschaft (lnv. N° 1) auch die mech. Stick-

maschine samt Zugehör.)} Auf ein -

ob vor oder nach

diesen Vorgängen ist aus den Akten nicht ersichtlich -

vom Konkursamt erlassenes Zirkular, womit es den Gläu-

bigern anzeigte, dass es unter Vorbehalt ihrer Rechte aus

Art. 260 SchKG auf die Bestreitung der Eigentumsan-

sprache der Brüder Vollenweider verzichte, erwirkten die

Spar- und Leihkasse Kirchberg und die heutigen Rekur-

renten für sich die Abtretung der Ansprüche der Masse im

Sinne des zitierten Artikels. Die darauf den Ansprechern

Gebr. Vollenweider vom Konkursamt gemäss Art. 242

SchKG angesetzte Frist zur Klage gegen die Zessionare

lief unbenützt ab. An der am 22. Mai 1915 abgehaltenen

Steigerung bot das Konkursamt die Liegenschaft und die

Maschine zunächst gesondert und sodann zusammen aus

und schlug, da das Angebot beim Gesamtausruf (10,050

Franken) die Summe der Einzelangebote (8600 Fr. für

die Liegenschaft + 800 Fr. für die Maschine = 9400 Fr.)

überstieg, auf Grund jenes zu. Am 2./3. Juni teilte es

dem Hypothekargläubiger 3. Ranges M. Weibel mit,

dass es den für die Liegenschaft allein gebotenen Betrag

von 8600 Fr. allen Grundpfandgläubigern nach ihrem

Range, den Mehrbetrag von 1450 Fr. dagegen nur den

Hypothekargläubigern zuweisen werde, welche seiner-

zeit den Kollokationsplan angefochten und sich damit ein

Pfandrecht an der Maschine erstritten hätten, sodass auf .