opencaselaw.ch

41_I_270

BGE 41 I 270

Bundesgericht (BGE) · 1915-01-01 · Italiano CH
Fonte Original Esporta Word PDF BibTeX RIS
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

270 . Staatsrecht. dIt aux enfants t . t'A ' andlS que ceuX ' IOn etre conduits par leu -Cl peuvent sans restrie- de plaisir, tels que mena rs, parents dans d'autres lieux tacles de foire thAAt genes, baraques foraines s d .,,,ca re et concert L ' pec- H eJ~ fait justice de ce grief (RO;;' e Tribunal federaI a, va en effet sans rure u,I p. 17 consid. 2) et n, exer~ant pas sur 1a je!:;s;~S dI~erents etablissements clIlematographes et ne les a meme attraction que les gers, des conditions de fai:x~os.ant pas aux memes dan- gJementation differente. dIfferentes justifient une re- Par ces motifs, 1e Tribunal federal pronOllce Le recOurs est ecarte.

111. \'ERBOT DER DOPPELBESTEUERUNG INTERD ICTION DE LA POUBLE IMPOSITION 37 S ., entenza. a4 settembre 1915 11 • He a causa tloth

c. ZttrlgD e Ticino. "lI Doppia imposta, - eh' 1 'b'l 1 avora' d'fil I e per i1 reddito deI suo I In lpendeuza altrui e illlP e non al Iuogo deI gUadagno~voro al suo domicHio ordinarf; A. - 11 ricorrente; domiciliat ' d~l1a metä di marzo fino . 0,a, Zungo, soggiornö Blasca, dove era impie atoa prlIlc~plO giugno 1915 in F. S. 11 Comune di B' g ~rOvvlSoriamente daUe F r'J lasea 101mpose' . 1 e e maggio eon 5 fr. 40 ct er' ~er I mesi di ap- Roth non pagö ed 11 " P I eddlto professionale 'I a ora 11 comune r f . ] .suo salario e procedett . . g,I ece sequestrare e POl per VIa dl esecuzione contro I, i Verbot der Doppelbesteuerung. N° 37. 271 il debitore in Zurigo. Roth aventht fatto opposizione, il comune ne domando ed ottenne dal Giudice di Pace di Riviera il rigetto definitivo(sentenza 16 luglio 1915). B. - Con gravame 21 luglio 1915 Enrico Roth ricorre al Tribunale federale per doppia imposta, asserendo ehe il suo domieilio tributario e Zurigo e producendo bol- lette d'imposta deI Comune di Z':!rigo per tutto il 1915. C. - Il eapo dell'ufficio tribunario di Zurigo osserva: Il ricorrente ha deposto il 5 febbraio 1915 il suo eerti- ficato di orjgine ed abito dappoi senza interruzione presso i suoi genitori neUa Körnerstrasse 12, Zurigo 4. Roth, ehe era impiegato presso le F. F. S., direzione deI cir- condario di Zurigo, fu traslocato in prineipio deI mese di marzo per qual ehe tempo a Biasca in occasione di tras- porti di truppe nel Tieino. D. - Il Comune di Biasea domanda ehe il ricorso ven- ga respinto. Esso asserisce: La sentenza di rigetto di opposizione avrebbe potuto· aneora venir impugnata col mezzo d,i cassazione davanti alle Autoritä deI cantone: il rieorrente non ha dunque esaurite le istanie canton.ali. Nel merito il ricorso non e fondato: il ricorrente non ha provato di aver dovuto pagare imposte a Zurigo per il tempo passato in Biasca. Esso ha di fatto abitato il Comune di Biasea e non ha impugnato la sua imposi- zione davanti le autoritä eantonali eompetenti. E. - Dietro richiesta deI, giudice istruttore il ricor- rente ha prodotto una dichiarazione deUa direzione deI cireondario I Il delle F. F. S., 12 quale certifica ehe esso fu al servizio delle F. F. S. in Biasca dal 16 marzo al 5 giugno 1915 in qualiUl di apprendista conduttore; - Considerando in diritto :

1. - Le eccezioni sollevate dal Comune di Biasca si appalesano destituite di fondamento. A mente della cos- tante giurisprudenza di questo Tribunale, l'esperimento delle istanze cantonali non e requisito di proponibilitit di l'icorso di diritto pubblico per doppia imposta. Il ri-· 272 Staatsrecht. c~rso poi si dirige non solo contro Ia sentenza deI giu- dlce dl pace, ma aItres! contro l'imposizione d'imposta da parte deI Comune di Biasca. Ne si poträ sostenere Ia tardivita deI ricorso: l'imposta non fu evidentemente fatta vaiere prima deI principio di giugno 1915 (dala deI sequestro 4 giugno).

2. - E ovvio che esiste doppia imposizione. Il ricor- rente ha provato che Ia Citta di Zurigo l'ha imposto per tutto l'anno 1915: d'altro canto, il Comune di Biasca domanda il pagamento dell'imposta comunale per due mesi deHo stesso anno.

3. - A mente della giurisprudenza di questo Tribu- nale il reddito professionale di un impiegato 0 di un operaio che lavora in dipendenza altrui e imponibile al suo domicilio senza riguardo al luogo dove quell'impie- gato 0 quell'operaio ha- acquistato li guadagno per cui e impasto. Questa massima fu applicata regolarmente nei casi in cui Ia persona- imposta passava una parte dell'anno in calltone diverso da quello dove aveva il cen- tro dei suoi affari 0 delle sue relazionc personali e com- merciali (domicilio). In questi casi non si procede ud una divisione dei contributi Hella misura deI tempo passato da~ debitore !lei diversi canloni.: il diritto a percepirc le Imposle venne costalltemente ricollosciuto solamenle a quel cantonc dove iI debiLore ha il suo domicilio. Ora Rot h a,:eva il suo domicilio, anuhe per i mesi di aprile e magglO, nel eantone di Zllrigo, poiche in quel can- tone vivono i suoi parenti e poiehe vi ha abitato prima di reearsi a Biasca e dopo per assumere un servizio mera- mente provvisorio. Il Comune di Biasca non aveva dun- q.ue il diritto di imporre il ricorrente per reddito profes- sIOnale ehe ha guadagnato lavorando in dipendenza altrui nei mesi suddelt i. Jl Tribunale Federale pron uncia: Il ricorso e ammesso. Gerichtsstand. N° 38. IV. GERICHTSSTAND FOR 273

38. Arrit du 30 septembre 1915 dans Ja cause Aaachbacher eontre Societe da Laitene d'Onnens. Art. 59 C 0 n 5 t. fe d.: Le for choisi pour la nomination des arbitres ne doit pas necessairement etre indique dans Ie texte du compromis arbitral; iI peut resuIter de circonstances concluantes. .4. - Par contrat du 11 oetobre 1913, la Societe de laiterie d'Onnens (Fribourg) a vendu son lait pour 191<1 ä F. Aeschbacher, laitier a im Schachen pres Eggiwyl (Berne). Les conditions de la vente etaient celles stipu- lees entre parties le 7 decembre 1912 et modifiees le ·1 juin 1913. Suivant l'art. 10 de ce dernier contrat. « tout differend qui pourrait surgir entre les deux parties sera juge par un tribunal arbitral, qui prononcera sans recours ni appel). Aeschbacher offrait a la Societe «les memes garanties qu'a Xeyruz. ~ Vis-a-vis de Ja SociHe de laiterie de Neyruz, Aeschbacher engagea, par contrat du 30 octobre 1913, (t ses fromages et 1a generalite de ses biens». La SociHe d'Onnells louait ä. Aeschbacher sa hüterie ct ses caves. Les domestiques d'Aeschbacher etaient do- micilies ä. Onnens OU ils fabriquaient le fromage pour le compte de leur patron. Le 19 novembre 1914, la Laiterie d'Onnens fit HOti- fier ä. Aeschbacher a Eggiwyl un commandement de payer, poursuite en realisation de gage n° 6908, pour la somme de 25,507 fr. 65, representant le prix du lait fourni en aout, septembre. octobre et llovembre 1914. Comme objet du gag_e le commandement de payer illdi- quait 250 pieces de fromage se trouvant dans les caves