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41_I_110

BGE 41 I 110

Bundesgericht (BGE) · 1915-01-01 · Italiano CH
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110

Staatsrecht.

im Sinne der letzteren Vorschrift und damit auch die Fä-

higkeit, einen eigenen Wohnsitz zu begründen, seit dem

Wegfall des frühereu Scheidungsprozesses nicht mehr zu-

stand. Ist dem so, so muss sie aber die Scheidungsklage

nach Art. 1441. c. in Lugano anheben, weil in diesem Falle

der Wohnsitz des Ehemanns auch als der ihre gilt.

Es braucht daher auf die weitere Frage, ob die sons-

tigen Voraussetzungen für die Begründung eines W ohn-

sitzes in Zürich nach Massgabe von Art. 23 ZGB -

Auf-

enthalt mit der Absicht dauernden Verbleibens (vgl. dazu

EGGER zu Art. 25 Nr. 2 litt. d letzter Absatz) -

gegeben

wären, nicht eingetreten zu werden.

Demnach hat das Bundesgericht

e_r k a n nt :

Der Rekurs wird gutgeheissen und es werden dem-

gemäss die zürcherischen Gerichte als zu Behandlung der

vorliegenden Ehescheidungsklage unzuständig erklärt.

16. Sentenza 18 ma.rzo 1915. Causa Balestra.-Binda

contro De Agostini.

Negata esecuzione di sentenze estere prolate in confronto di

cittadini svizzeri aventi il loro domiciUo in Isvizzera. -

Facolta deI giudice di exequatur di controllare I'esistenza

dei requisiti dell'art. 59 CF e l'invocazione di eventuali

contratti di revoca di foro. -

Competenza deI Tribunale

federale per esaminare simili ricorsi.

A. -

Con istanza 16 giugno 1914 Ia Ditta Balestra-

Binda chiedeva aHa Camera civile di Appello deI Can-

tone Ticino ehe venisse aceordata forza eseeutiva nel

Ticino ad una sentenza 26 febbraio-5 marzo 1914 deI

Tribunale civile epenale di Milano, colla quale l'impie-

gato deHa Ditta istante e suo rappresentante per il Sud

dell'America, De Agostini Augusto, era stato rico-

Gerichtsstand. N° 16.

111

noseiuto debitore e condannato a pagare a Balestra la

somma di lire 3220.29, oltre gli interessi e let spese,

somma dipendente da liquidazione di conti. Davanti

il Tribunale di Milano il eonvenuto aveva opposto, oltre

all'impugnativa deI credito, l'eecezione di incompetenza

deI giudice adito, afiermando di avere il proprio domi-

cilio in Bellinzona e di non poter quindi essere conve-

nuto davanti il giudiee italiano. n Tribunale civile di

Milano respingeva tale eecezione faeendo capo, prima

al disposto dell'art. 105 della Proc. eiv. it., il quale sta-

bilisce che

«Lo straniero ehe non ha residenza nel regno pub

» essere eonvenuto davanti le autorita giudiziarie del

» regno, aneorehe non vi si trovi :

)} 1°.

)} 20 Se si tratti di obbligazioni, ehe abbiano ongme

» da eontratti 0 fatti seguiti nel regno, 0 che debbano

» avere eseeuzione nel regno »,

ed invoeando in seeondo luogo una clausola di eompe-

tenza eonvenzionale eontenuta nel contratto di rappre-

sentanza, conehiuso a suo tempo fra la Ditta Balestra-

Binda ed il proprio impiegato. A proposito di questo

contratto (ehe non figura in atti) il Tribunale di Milano

aggiungeva, essere vero bens! ehe 10 stesso era stato

revocato eon stipulazione sueeessiva eonchiusa a Cara-

cos, ma ehe eio nondimeno la clausola di competenza

continuava a spiegare i suoi effetti ai fini della liquida-

zione delle reciproche partite di dare ed avere, ne aveva

quindi cessato di determinare la competenza deI giudiee

italiano.

Chiamata a statuire sulla domanda di exequatur, la

Camera eivile deI Tribunale di Appello deI Ticino si

rifiutava di aeeordare al giudizio forza eseeutiva ed

invoeava in favore di questa sua tesi gli argomenti

seguenti:

Vart. 59 CF garantisce al debitore solvibile, avente

domicilio stabile in Isvizzera, il diritto di essere conve-

112

Staatsrecht.

nuto per pretese personali davanti il giudice dei Iuogo

deI suo domicili9. üra, la materialita deI domieilio

De Agostini in Bellinzona e rieonosciuta implicitamente

tanto dalla sentenza deI Tribunale di Milan 0, quanto

dalla. Ditta Balestra nella propria domanda di exe-

quatur.

Fuori di discussione e pure la solvabilita del debitore

ed il fatto ehe trattasi in concreto di pretese personali.

In virtu di questa garanzia costituzionale non puö

quindi venir diehiarata eseeutiva la sentenza deI Tri-

bunale di Milano, ostandovi il disposto dell'art. 528,

al. 1°, C P eiv. tie., per ragione di rieonoseiuta incompe-

tenza deI giudice estero ehe ha pronunciato. La deci-

sione eontraria deI giudiee di Milano non vineoia questa

Corte. I1 Tribunale di .Milano si e pronunciato eompe-

tente basandosi sui disposti degli art. 105 e 107 della

Proe. eiv. it., in forza dei quali 10 straniero, aneorehe

non residente nel regno, puö essere ivi eonvenuto

quando trattasi di obbligazioni, ehe abbiano origine da

contratti 0 fatti seguiti nel regno. Ma questa deeisione

non puö essere rieonosciuta efficaee nel Cantone, perehe

i disposti d~lla legge proc. ital., sui quali si appoggia,

so no in urto coll'imperante art; 59 deI nostro diritto

eost. fed. Il giudiee italiano sLe diehiarato inoltre eom-

petente per effetto di una pretesa clausola eontrattuale

stipulata fra le parti col eontratto di rappresentanza

21 febbraio 1911, ehe avrebbe stabilito fra le parti il

foro convenzionale nel regno. Ma Ia sentenza in que-

stione aeeenna essa stessa al fatto della revoea di tale

eontratto in seguito a stipulazione posteriore di Caraeos

dei 5 marzo 1912 e quantunque non attribuisea a tale

revoca un effetto risolutivo per la questione di foro,

pure, dovendo questa Corte pronunciare· un giudizio di

delibazione sugli .atti, sarebbe stato obbligo deIl'istante

di produrre tutti quei documenti ehe comprovassero

r esistenza fra le parti di una convenzione di deroga di

ioro,per mettere il giudiee in istato di pronuneiarsi

Gerichtsstand. N° 16.

113

sulla domanda di exequatur. In difetto di questi eIe..;

menti, non puö ritenersi ehe il De Agostini· abbia fatto

rinuneia al foro di domieilio, garantitogli dall'art. 59,

e non puö di conseguenza la sentenza prodotta riguar-

darsi eome corrispondente al requisito dell'art. 528,

al. 1°, C. P. civ. tie.

B. -

E eontto questa decisione, in data 26 giugno

1914, intimata alle parti il 19 gennaio 1915, ehe la

Ditta Balestra ricorre attualmente, eon rieorso di diritto

pubblieo, al Tribunale federale. Essa afferina : Non

essere esatto ehe il De Agostini il quale, come i com-

ponenti della Ditta Balestra, e eittadino ticinese, avesse

il suo domicilio effettivo a Bellinzona. Quivi egli non

era ehe residente, ma all'apertura della causa il suo

domicilio e quello della famiglia era a Milano. Ciö risulta

dalla sentenza deI Tribunale di Milano e da questa sen-

tenza risulta pure ehe il De Agostini e tutt'altro ehe

persona solvibile. In ogni caso questi due fatti avrebbero

dovuto essere provati dall'eccipiente per poter far capo

aHa garanzia di cui all'art. 59 CF. Checche ne sia, il

Tribunale di Milano aver ritenuto la propria competenza

anehe perehe a Milano era, i1 foro convenzionale flssato

dalle parti. Ora, l'art. 59 CF non e invocabile quando le

parti hanno fissato un foro speciale per liquidare giudi-

ziahnente i loro rapporti commerciali; anzi e molto

discutibile se rart. 59 possa essere invocato nei rapporti

commerciali dipendenti da operazioni compiute e da

liquidare in uno Stato estero. Il giudizio quereiato

sopprime il foro eontratluale col dire ehe non furono

prodotti gli atti relativi a tale stipulazione, i1 giudice

di delibazione avendo il diritto di eontrollare i fatti e

le deduzioni stabilite dal giudice estero per giustificare

la propria competenza. Ma questa motivazione non e

·consona ne alla dottrina ne alla legge. La dottrina e la

giurisprudenza insegnano ehe il giudice di delibazione

non puö entrare nella disamiua deI merito della sentenza,

ne controllare i documenti ed i mezzi di prova ehe ser-

AS 41 I -

1915

8

114

_ Staatsrecht.

virono per formare il convineimento deI giudiee estero.

ma- deve puramente rilevare dalle emergenze della sen-

tenza, se si riscontrano gli estremi di cui aU'art. 528_

C. P. eiv. tie. La sentenza diehiarava in fatto ehe era

stato _ deposto un contratto ehe portava un domieilio

eonvenzionale. Ora questo fatto e vineolante, ne pub:

essere diseusso dal giudiee di delibazione. L'art. 529 PC

seonfessa la pretesa iseritta nel giudizio querelato, poiehe

stabilisee ehe il petente deve solo produrre: la sentenza

e la diehiarazione ehe questa e eresciuta in eosa giudi-

eata, non gli altri atti dell'inearto. Stabilito un domi-

eilio eonvenzionale, non puö il De Agostini far eapo

all'art. 59 CF ed in base all'art. 528 PC la domanda di

exequatur non poteva quindi essere rifiutata. La Ditta

rieorrente eonehiude - di eonseguenza aHa riforma in

questo sense della deeisione querelata, eventualmente

al rinvio degli atti per nuovo giudizio aHa Camera

eivile

di Appello deI Ticino, eolla eondanna del-

I' Agostini neUe spese.

C. -

Rispondendo, il De Agostini eonehiude al

rigetto deI ricorso.

Considerando-in diritto:

10

-

La rieorrente non eontesta ed a ragione, ehe

pet giudiee svizzero la questione di eompetenza 0 di foro

dovesse essere esaminata. a stregua deI disposto del-

l'art. 59 CF. L'argomento primo sul quale si fonda il

rieorso e anzi quello di una falsa applieazione dei di-

sposto saneito in questo articolo. E eiö per piu motivi :

a) per maneanza di un domieilio effeLtivo in Isvizzera

deI debitore; b) per non provata, anzi dubbia solvibi-

lita deI medesimo; c) per eOllstatata deroga al foro di

domieilio mediante clausola inserita nel eontratto fra le

parti 21 febbraio 1911. Ora e pratiea e giulisprudenza

eostante di questa Corte ehe rart. 59 CF eOlltenga solo

una garanzia in favore deI debitore e non possa di con-

seguenza essere invocato dal eredHore in un rieorso a

Gerichtsstand. No 16.

115

questa Corte. Ma indipendentemente da ClO, I titoli

invoeati dalla rieorrente sono anche infondati. Ne l'in-

solvibilita, ne il domieilio dei debitore in Milano risultano

dalla sentenza prodotta 0 dagli atti delI'inearto. La

solvibilita deve essere presunta fino a prova eontraria,

ehe non puö essere eostituita da un semplice dubbio

desunto dalle peripezie della causa, ma deve essere di-

mostrata eon fatti speciali, fallimento, atto di earenza

di beni eee. Il domicilio effettivo deI debitore in Milano

e non solo negato nella sentenza deI giudiee di Milano,

nella quale e detto ehe il debitore e residente in Bellin-

zona e solo elettivamente, per gli effetti di proeedura,

domieiliato presso il suo proeuratore in Milano, ma e

formalmente smentito anche daUa diehiarazione figurante

in atti deI Municipio di Bellinzona, in data 4 giugno

1914, nella quale si dichiara ehe iI De Agostini tenne

prima per ragioni d'impiego alternativamente il suo domi-

eilio in Bellinzona, ma ehe da oltre d ue anni vi

risiede ora stabilmente; dichiarazione ehe collima eolle

allegazioni dell'opponente, il quale afferma di non aver

mai dovuto avere domieilio in Milano, nella sua qualita

di rappresentante solo per le Ameriehe, ma di aver sem-

pre conservato il suo domicilio e la sua f amiglia in Bel-

linzona, alla quale la Ditta istante, Iui assente, spediva

anzi una parte deI suo onorario. Quanto alla pretesa

deroga eontrattuale, non vi e dubbio, in tesi, ehe possa

esservi rinuneia alla garanzia dell'art. 59; ma gIi appunti

mossi a tale riguardo eontro la sentenza querelata si

eonfondono coIl'altro argomento invocato nel ricorso di

una falsa applieazione degli art. 528 e 529 deI C. P.

eiv. tie.

20 -

Contemporaneamente eolla pretesa lesione dei

prineipi stabiliti all'art. 59, la Iieorrente sostiene eioe ehe

gli art. 528 e 529 della Proe. civ. tie. siano stati applieati

dal giudiee di appello in senso non « eonsono ne eolla

dottrina, ne eolla legge&. Questi artieoli dispon-

gono:

116

Staatsrecht.

Art. 528. « La forza esecutiva alle sentenze di autorita

» giudiziaric dei cantoni confederati 0 di Stati stranieri,

» ~uando non s~a applieabile l'art. 81 della citata legge,

» e data dal tribunale d'appello, premesso un giudizio

» di delibazione in cui si esamina : 1° Se la sentenza sia

» stata pronunciata da un'autorita giudiziaria compe-

» tente; 2° Se sia stata pronuneiata eitate regolarmente

» le parti; 3° Se Ie parti sieno state legalmente rap-

l) presentate 0

legalmente giudieate in contumaeia;

» 4° Se la sentenza eontenga disposizioni eontrarie

li all'ordine pubblico 0 al diritto pubblieo federale 0

)'f eantonale. §. Le eondanne civili dipendenti da eon-

l) danne penali in processi di earattere poIitieo 0 di

» stampa non possono ottenere l'esecuzione. »

Art. 529. ({ n giudiziö di delibazione e trattato in

l) camera di consiglio. La parte ehe 10 promuove deve

» presentare una eopia autentica della sentenza ed

»una diehiarazione

autentiea della eaneelleria deI

» Tribunale da eui emana, nel senso ehe la sentenza e

)} passata in giudicato e nOll e pendente aIcun ricorso,

» 0 mezzo di impugnazione contro la stessa. »

Ora, l'ammissione all'exequatur di sentenze straniere

in un Cantone eonfederato dipende bensi in prima linea

dai disposti deI diritto cantonale, cosieehe in difetto di

trattati internazionali un ricorso di diritto pubblieo al

Tribunale federale, per negata eseeuzione, pub uniea-

mente formularsi in base al disposto delI'art. 175, n° 3,

L. org. giud. fed., vale a dire di rtgola solo in quanto si sia

in grado di affermare -

(ciö ehe non avvenne nel easo

eonereto) -

ehe il giudiee di delibazione abbia leso in

modo manifesto ed arbitrario le norme sancite in ma-

teria dal diritto eailtonale. NeU'interesse di una giuri-

sprudenza uniforme devesi tuttavia preseindere da tale

principio. laddove l'e~eguibilitä. della sentenza proIata

d~~ gmdlee estero dlpenda da questioni regolate dal

dmLto federale, eome nel fattispecie da una questione di

foro regolata dall'art. 59 CF. Ma anehe esaminato da

Gerichtsstand. N° 16.

117

questo punto di vista, il rieorso e necessariamente da

respingere siceome infondato.

L'argomento prineipale sul quale si fonda la Ditta

rieorrente e ehe il giudice di appello non aveva qualitä.

per esaminare se la deroga eonvenzionale al foro di

domicilio, ammessa dal Tribunale di Milano, fosse 0

meno giustificata. Con altre parole il giudiee di deliba-

zione avrebbe, seeondo la rieorrente, dovuto ritenere

eome eostante il fatto stabilito dal giudiee italiano ehe

Ie parti avevano per mutuo eonsenso ammesso una

deroga di foro in favore deI foro di Milano, senza esigere

~ senza diritto di esigere Ia produzione di altri docu-

menti. Il ehe non e. Anzitutto l'esistenza di un foro

eonvenzionale non e un fatto, ma una deduzione od

apprezzazione giuridiea ehe deve poter essere esaminata

dal giudiee di delibazione, il quale ha appunto da sin-

daeare la eompetenza deI giudiee straniero in vista delle

garanzie di foro vigenti nella legislazione del proprio

Stato. E 10 e tanto piil nel easo eonereto in eui si di-

seute non solo sulla esistenza primitiva - di una simile

deroga, ma anehe sulla questione meramente giuridiea

di una revoea di tale convenzione avvenu1 a posterior-

mente, vale 0 dire sugli effetti relativi a tale stipula-

zione prodotti da un eontratto posteriore. Oltre a ciö,

ne la dottrina, ne la legge escludono un simile esame.

La dottrina (ved. BAR, Intern. Privatrecht, vol. II p. 467

e seg.; ROGUIN, Conflitsdeslois, p. 802) ammette, almeno

in tesi, tale faeolta in favore deI giudiee chiamato a sta-

tuire sulla domanda di exequatur. Quanto alla legge,

rart 528 C. P. civ. tic. imponendo al giudice ticinese un

esame preventivo di diverse questioni, dalle quali deve

essere fatta dipendere l'ammissione all'exequatur delle

sentenze straniere, fra Ie altre deUa questione di compe-

tenza deI Tribunale dal quale emana la sentenza da

eseguirsi, gli da evidentem ente il diritto di esigere ehe

gli vengano forniti gli dementi 0 dati necessari per for-

marsi un eriterio sull'osservallza 0 meno di questi requi-

118

Staatsrecht.

sitL Ora, sulla questione di deroga di foro ammessa

daI giudice di Milano non poteva iI giudice di appello

formarsi un concetto predso, dal momento ehe le clau-

sole relative deI primo edel secondo contratto non

sono ne testualmente, nesintetieamente riprodotte nella

sentenza deI Tribunale di Milano. E quindi naturale che

egli ritenesse la ciausola di deroga de1 foro e quindi la

tesi deI giudice di Milano come non dimostrata e respin-

gesse di conseguenza la domanda di exequatur. E vero

ehe rart. 529

della Proc.

succitata non parIa,

all'infuori della sentenza eseguenda e di un certificato

di definitivita, della produzione di nessun altro docu-

mento da parte dell'istante. Ma il disposto di tale arti-

cola deve essere interpretato in relazione al contenuto

delI' articolo precedente e l'indicazione in esso fatta non

pUD riguardarsi come -restrittiva. Checche ne sia, 10

stabilire quali documenti debbano e possano essere

prodotti, implica Ulla questione puramente di diritto

eantomde, sulla quale non va e non pUD in ogni caso

essere esteso il limite di competenza di questa Corte

anche in base alla riserva piu sopra sancita in materia

internazionale.

Per questi motivi,

il Tribunale federale

pronuncia:

Il ricorso e respinto.

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Vollziehung ausserkantonaler Zivilurteile. N° 17.

119

VIII. VOLLZIEHUNG

AUSSERKANTONALER ZIVILURTEILE

EXECUTION DE JUGEMENTS CIVILS

D'AUTRES CANTONS

17. tJrteil vom U. März 1911 i. S. Heer gegen !leer.

Der Entscheid über die Alimentationspßicht eines Ehegatten

gemäss Art. 170, Abs. 3 ZGB ist ein vollstreckbares Zivil- .

urteil im Sinne von Art. 61 BVund 81 SchKG. -

Verteilung

der Beweislast im Rechtsöffnungsverfahren. Wer hat die

Gesetzmässigkeit der Vorladung vor den Sachrichter zu

beweisen und wie ?

.1. -

Frau Anna Heer in Wallenstadt erwirkte am

10. November 1913 beim Bezirksgerichtspräsidenten von

Sargans eine Verfügung wonach ihr gemäss Art. 169

und 170 ZGB das Getrenntleben von ihrem Ehemann

Jost Heer bewilligt wurde. Zugleich wurde mit Bezug

auf den Unterhalt des aus der Ehe entsprossenen Kindes

Margrit verfügt, dass für die Zeit wo es bei der Mutter

in Pflege stehen sollte, der Vater einen zum voraus

zahlbaren monatlichen Unterhaltsbeitrag von 15 Fr. zu

leisten habe.

Am 31. Dezember 1913 erliess der nämliche Richter

eine neue ~ Verfügung punkto Ehescheidung in Anwen-

dung von Art ..., ZGB und ... EG zum GB & (die

Artikelnummern sind nicht angegeben), die an

die

Stelle der ersten trat. Diese zweite Verfügung lautet :

~ 1. Der Klägerin ist das Getrenntleben von ihrem

) Ehemanne gestattet.)

«(2. Es ist das Kind Margerita der Mutter für die

) Dauer des Ehescheidungsprozesses zur Erziehung und

t) Pflege zu überlassen. &

(; 3. Es hat die Klägerin das Alimentationsbeitrags-

• recht für sich und für das Kind auf 30 Fr. pro

• Monat, 'lialbmonatlich vorauszahlbar.)}