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41_II_467

BGE 41 II 467

Bundesgericht (BGE) · 1915-01-01 · Deutsch CH
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Obligationenrecht. N° 58.

geben, wenn es inzwischen nicht verkauft sei. Ob Um-

bricht, der unbestrittenermassen der Bevollmächtigte der

Beklagten zur Vornahme der Stallrevision war, vom Kläger

auch als Ag e n t angesehen werden konnte, weil ihm ein

Erlöschen seiner Agenten vollmacht nicht mitgeteiltworden

war, kann dahingestellt bleiben. Denn auch auf die

Ratschläge eines Agenten darf sich der Versicherungs-

nehmer jedenfalls dan n nicht verlassen, wenn diese mit

unverkennbaren VertragspfliclIten im Widerspruch stehen.

Im vorliegenden Falle aber konnte nicht zweifelhaft sein,

dass die Ratschläge des Umbricht dem Vertrag direkt

zuwiderliefen. Hätte der Kläger allenfalls noch die Auf-

fassung haben können, dass er berechtigt sei, mit der

Anmeldung eines Tieres zuzuwarten, bis das Resultat ob-

schwebender Verkaufsverhandlungen feststehe, so konnte

er doch in guten Treuen nicht annehmen. dass ihm

gestattet sei, mit Rücksicht auf VerkaufsverhandlungeIl,

die vielleicht einige Tage Gder höchstens Wochen gedauert

baben mochten, eine ganze Jahresprämie zu um-

gehen. Nachdem er mehrmals auf seine Pflicht zu ge-

treuer Angabe aufmerksam gemacht worden war, konnte

er sich nicht mehr durch die Konnivenz des Umbricht für

gedeckt erachten. Unrichtig ist auch die Auffassung des

Klägers, dass schon die K e n nt n i s des Umbricht von

der Anwesenheit des Tieres ihn. den Kläger, entlastelhabe.

Es handelt sich hier, wie berei~s in anderm ZusaJ1lmenhang

konstatiert wurde, nicht um eine A n z e i g e pflicht.

-

bei welcher übrigens die schriftliche Anzeige sei-

tens des Versicherungsnehmers an den Versicherer

selbst nicht durch die blos~e Kenntnis eines Agenten

ersetzt werden könnte, -

sondern verletzt \vurde die

dem Versicherungsnehmer kraft einer besondern Vertrags-

bestimmung obliegende Ver sie her u n g s pflicht; diese

Verletzung wurde aber nicht dadurch entschuldbar, dass

sie im Einverständnis mit dem Tierarzt erfolgte, selbst

wenn dieser vom Kläger einem Agenten gleichgestellt

werden konnte.

Obligationenrecht. No 59.

Demnach hat das Bundesgerifht

erkannt:

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Die Berufung wird abgewiesen und das Urteil des

Handelsgerichts des Kantons Aargau vom 18. März 1915

bestätigt.

59. Sentenza. 30 giugno 19l5 della. IIa sezione civile

nella causa Cristini e Consorti, attori,

contro «La. Genevoise» e Buzzini, convenuti.

Causa in annullazione di contratti di assicurazione e in

restituzione dei premi pagati alla societa. -

Determinazione

del valore litigioso. -

Contratti di assicurazione viziati. _

Relazione t1"a rart. 12 deUa Iegge sul contratto di assicu-

.'azionc 2 aprile 1908 ed i motivi generali di annuIlabiIita

dei contratti di cui agli art. 23 e seg. CO. Errore essenziale

o dolo? Responsabilita della Societa per l'errore causato

dal suo agente generale.

A. -

n 17 dicembre 1909 Cristini Giovanni in

Giarnico, elettricista, contraeva con la societa di assi-

curazione «La Genevoise» un' assicurazione sulla vita

di fr. 5000 col premio annuale di fr. 197. Nello stesso

giorno stipulava simile contratto (fr. 5000, premio

fr. 195.70) anche Umberto Bertolini, fabbro, pure in

Giornico. Giovannina Romerio-Giudici, commerciante in

Giornico, conchiudeva il 25 novembre 1911 analogo

contratto, ma per la somma di fr. 10000 (premio annuale

fr. 386.50) eil 5 dicembre 1911 anche Ernesto Maffes-

santi, fabbro in Giornico, si assicurava presso Ia detta

societä per una somma di fr. 10000 (premio fr. 384.80).

Le proposte di assicurazione, che stanno alIa base di

questi contratti, contengono la clausola seguente :

« Dietro domanda degli assicurati la compagnia riscatta

» i suoi contratti purcM siano stati pagati almeno tre

» premi annuali. Il valore deI riscatto e calcolato sulla

AS 41 Il -

1915

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468

Obligationenrecht. N° 59.

» base della riserva matematica al giorno deI riscatto"

I) sotto deduzione di una somma che non oltrepassera

}) il 3 % deI capitale assicurato. 11 valore deI riscatto

» non potra essere inferiore al 60 % della riserva».

Questa clausola si ritrova sostanzialmente identiea neHe

polizze· e cioe colla sola differenza ehe neUe polizze si

stabilisee una scala per il prezzo di riscatto seeondo

ehe esso vien ehiesto dopo tre 0 piiI anni dalla stipu-

Iazione deI contratto, restando invariato che il prezzo

deI riscatto non deve essere in nessun caso inferiore

deI 60 % della « riserva deI eontratto »

Trascorsi tre anni dalla conclusione deI contratto, gli

assieurati Cristini e Bertolini notifieavano aU'assicura-

zione di volersi vaiere deI diritto di riseatto e chiede-

vano il rimborso dei premi pagati nei tre anni (fr. 596

e fr. 581.30). Eliseo Buzzini, agente generale della

societa assicuratrice, eomunieava allora agli istanti ehe

iI valore deI riscalto delle polizze era stabilito in fr. 205

ciaseuna, Ia qual somma sarebbe Ioro versata a saldo

ed in annullazione dei contratti.

B. -

Con petizione 24gennaio 1910 Cristini Giovanni,

Bertolini Umberto, Giovanna Romerio-Giudici ed Ernesto

Maffessanti convennero iu giudizio « La Genevoise» ed

Eliseo Buzzini colle seguenti domande;

10 I contratti di assieurazione sulla vita conchiusi

dagli attori colla convenuta « La Genevoise) sono

annullati.

.

2° I convenuti sono solidalmente tenuti a rifondere

agIi attori l'importo integrale dei premi pagati

eoll'interesse deI 5 % dalla data della petizione ed

a indennizzarli con fr. 300 per ulteriori danni, Ie

spese a carico dei convenuti.

I eonvenuti, dal canto Ioro, conchiudevano nella

Ioro risposta:

1 ° Le domande della petizione sono respinte.

2° In via riconvenzionale : Gli attori sono solidal-

mente tenuti a rifondere ai eonvenuti fr. 1000 a

Obligationenrecht. N° 59.

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titolo di risarcimento, restando riservate ed im-

pregiudicate le ragioni ulteriori deUa Compagnia

conseguenti all'inadempimento degli obblighi legali

e contrattuali degli attori, protestate le spese.

C. -

La prima istanza (il Pretore di Bellinzona)

respinse tanto la petizione quanto Ia reeonvenzionale.

Il Tribunale di Appello invece, con sentenza 18 set-

tembre 1914, respinta la riconvenzionale, annullava i

contratti in questione e condannava la eonvenuta a

rifondere agli attori i premi da loro pagati (fr. 596 a

Cristini, fr. 581.30 a Bertolini, fr. 386.80 aHa Romerio

e fr. 384.80 a Maffessanti), le spese giudiziarie di prima

e seconda istanza a earieo della convenuta, compensat e

le ripetibili. Questo giudizio poggia sulle considerazio ni

seguenti : Emerge dagli atti ehe le cireostanze di fatto

preeedenti la conclusione dei eontratti sono in sostanza

identiehe in tutti in easi, quantunque i contratti siano

stati stipulati in epoche diverse. Ora il teste Vella,

sotto-agente deHa convenuta in Giornico, il quale ha

messo gli attori in relazione col Buzzini, depone ehe,

all'atto della firma della proposta, l'agente Buzzini ebbe

a dichiarare agli attori che

(i passati i primi tre an ni

» essi avrebbero potuto reeedere dal eontratto rieevendo

» i premi pagati meno una piccola deduzione I). Il teste

aggiunge ehe egli per propria conto non eomprende bene

neppur oggi l'articolo della polizza di eui si tratta.

Queste diehiarazioni dell'agente generale Buzzini, ehe

risultarono poi fallaci, poicM gli at tori, per poter

reeedere dal contratto dovrebbero consentire non sola-

mente in una pieeola deduzione, ma nel sacrifieio deI

60 % circa dei loro versamenti, erano tali, conchiude

l'istanza cantonale, da indurre gli attori in errore sulla

portata degli obblighi da loro assunti : e queste errore

deve venir considerato come essenziale a mente del-

l'art. 19 COv, poicM gli assicurati, di modesta condi-

zione finanzaria e ridotti, per il pagamento dei premi.

ad un guadagno professionale incerto e limitato, dove-

470

Obligationenrecht. N° 59.

vano annettere importanza decisiva alla presunta facoltä

di recedere dal contratto senz' altro rischio se non quello

della perdita di una piccola parte deI capitale versato.

Ammesso cosi l'errore essenziale, l'istanza eantonale

respinge Ia tesi sostenuta dagli attori, ehe Buzzini,

dando Ioro le suaccennate spiegazioni sulla clausola di

riseatto, avesse agito con mala fede : essa esclude quindi

il dolo e respinge l'azione in suo. eonfronto e la somma

di fr. 300 vantata dagli attori a titolo di indennizzo.

quest'ultima per il motivo che gli attori non hanno

fornito la prova di aver suhito danno qualsiasi.

D. -

Contro questa sentenza i eonvenuti si appellano

per via di arringa al Tribunale federale riproponendogli

a giudieare le domande sottoposte al giudice di prima

istanza.

Gli attori contestano che il valore della causa rag-

giunga fr. 4000 e ehe in virtil delI'art. 67 lemma 4

OG sia ammissibile l'appellazione per via di arringa :

eventualmente dichiarano di aderire al rimedio e pro-

pongono l'ammissione della petizione nel suo integrale

tenore.

Considerando ion didtto:

10 A torto la parte attrice sostiene l'inammissibilita

dei rimedio in ordine pretendendo che il valore della

causa non raggiunga illimite previsto dalla OG per la

procedura in via di arringa {art. 67 al. 1 e 2, 71 al. 3

OG). Vero e ehe se illitigio non concernesse se non le

somme versate dagli attori aHa convenuta in eseeuzione

dei contratti e sul risarcimento di un preteso danno di

fr. 300, questo valore non sarebbe raggiunto (fr. 596 +

581.30 + 386.80 + 384.80 + 300 = fr. 2248.90), pure.

considerando gli attori quali lite-eonsorti a mente del-

l'art. 60 OG, come ammise la sentenza appellata, in base

al diritto cantonale (e quindi in modo vincolativo per

il Tribunale federale; vedi RU 23 pag. 1680; 25 II p.

980; Weiss, die Berufung an das Bundesgericht in Zivil-

Obligationenrecht. N° 59.

sachen, p. 63 e 64) Ma la domanda di restituzione dei

premi pagati dagli attori non e se non il corollario

della domanda principale tendente all'an null az ion e

dei eontratti e, se la rifusione di quei premi e la conse-

gnenza immediata dell'annullamento deI eontratto,

non e la sola che entri in linea di conto a stabilire il

valore dellitigio. E ovvio infatti ehe se il eontratto sani

annullato la convenuta

«(Genevoise) non solo dovra

restituire le somme percepite in eseeuzione deHo stesso,

ma perdera il diritto di esigere il versamento dei premi

futuri. D'altro canto, se I'azione venisse respinta e

quindi i1 contratto dichiarato valido, nulla fa supporre

che gli attori persisterebbero nel prevalersi della clau-

sola di riscatto in eondizioni tanto diverse e molto piil

onerose di quello ehe supponevano : e dunque possibile

ehe, inveee, essi preferiscano adempire il contratto

continu3ndo aversare i premi. Donde risulta che il

valore della ca usa e uguale ai premi per c e p i ti e da

per c ep i r si dalla convenuta. Esso supera dunque la

somma di fr. 4000.

20 Altra questione preliminare e quella di sapere

quali disposti di legge siano applicabih al caso in

esame. I primi due contratti, stipulati nel 1909, cadono

sotto l'antico CO: gli altri due (Romerio e Maffessanti),

conchiusi nel novembre e nel dicembre 1911, dipen-

dono daHa legge federale sul eontratto di assicurazione

deI 2 aprile 1908, entrata in vigore il 10 gennaio 1910.

Ora l'art. 100 di quella legge riserva il CO «(per tutto

quello ehe non sia previsto» nella nuova legge,. ~ la

nuova legge non eontiene disposti speciali sul VlZI deI

contratto e quindi non deroga ai relativi disposti deI

CO (art. 19 e seg. CO v; 21 e seg. CO n; ROELLI, Com-

mentario della legge sul eontratto di assicurazione vss.

4 agli, art. 11-13 pag. 179). Indarno i convenuti obbiet-

tano che il caso in esame cade sotto la sanzione del-

rart. 12 della legge speciale dei 1908 (discordanza tra il

contenuto della polizza e le convenzioni intervenute) e

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Obligationenrecht. N° 59.

~he in :ix:tiI di questo disposto l'azione si appalesa

msostemblle, almeno per quanto essa eoneeme i eon-

tratti retti da quella legge. La speeie non ha nulla di

eomune eol easo previsto da quell' artieolo. poiebe la

clausola di riseatto della proposta e perfettamente

eonforme all'analogo artieolo 7 della polizza e non

esiste divergenza tra la polizza ed altre « eonvenzioni

intervenute ».

Si tratta, nel easo in esame, non

di « rettifiea ~ della polizza (ved. art. 12 leg. eiL) e

di mantenere pOl il contratto rettifieato, ma di

sapere se esso sia affetto da vizio (dolo od errore essen-

ziale) deI eonsenso ehe 10 renda an null a b il e.

40 Su questo punto il Tribunale federale eondivide

l'opinione e approva, in sostanza, i motivi della sentenza

denunciata. Che Buzzini, dando agli assicurati una

spiegazione oggettivamente falsa sul senso della clausola

di riseatto, abbia agito senza intenzione dolosa, suppone

ehe esso stesso non ne abbia eonosc:uto la vera portata;

eosa ehe invero sarebbe diffieile ad ammettersi se fosse

provato ehe Buzzini avesse gia liquidato altri riscatti

di polizze aHa base di quel disposto 0 almeno ehe esso fosse

gia da qualehe tempo agente di societa di assicurazioni

o se altro indizio di simile natura risultasse dagli atti.

Ma gli attori nulla addusseroin proposito (vedi le 10ro

eonelusioni). di modo ehe non e punto inconc:Iiabile

coUe risultanze proeessuali l'ammettere, eome fa l'istanza

eantonale. ehe l'inearto non otfre prova assoluta ed

irrefragabile di un inganno da parte deI Buzzini. E

inv~ee evidente ehe dopo le spiegazioni deI Buzzilli, gli

asslCurati credettero ehe, eessando essi di pagare i

premi dopo tre anni. altra eonseguenza non avrebbero

dovuto subire se non quella della perdita di una pi c-

e 0 I a parte dei premi versati, mentre invece risulto ehe

faeendo uso deI diritto di riseatto, essi perderebber~

circa il 60 % e eioe la mag g i 0 r parte dei loro versa-

menti. Ricorre dunque il disposto deU'art. 19, 4 v CO :

l'el'rore e essenziale quando una prestazione. che una

Obligationenrecht. N° 59.

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parte ha promesso 0 si e fatta prornettere. sia di una

estensione notevolmente maggiore di quella eui era

diretta la sua volonta. Nel caso in esame questa diffe-

renza. avuto riguardo alle somme di eui si tratta ed alle

eondizioni deg i assicurati, e certamente notevole :

l'errore sta in rapporto di causa col consenso da loro

dato ai contratti poiche e da ammettersi ehe senza

questo errore. il consenso non si sarebbe manifestato.

I contratti sono dunque viziati da errore essenziale.

Da queste considerazioni risulta :

a) Che l'errore nel quale gli attori furono indotti

vizia il loro consenso al eontratto : i contratti sono

dunque annullabili, donde l'obbligo della societa di

restituire agli attori tutto quello che eSS:l ha percepito

in forza delle annullate convenzionL Non oeeorre invece

ricercare se aHa societa appartenga il diritto di dedurre

e ritenere una parte dei premi per il rischio sopportato

fino all'annullazione dei contratti, perehe essa non ha

fatto capo a questo argomento neanche in via subordinata.

b) Che invece l'azione e da respingrrsi nei rapporti

dei Buzzini, il quale, agendo non in suo norne ma in

norne della societa da Iui rappresentata. non si e

obbligato ne poteva obbligarsi personalmente. mentre,

escluso il dolo, non si puo rinvenire nei fatti della

speeie gli estremi di un atto illecito fuori contra tto che

potrebbe dare origine ad una responsabilita estra-eon-

trattuale di Buzzini a mente dtgli art. 50 e seg. v CO

(art. 41 e seg. n CO).

50 La domanda di indennizzo di fr. 300 degli attori

verso i eonvenuti e quella reconvenzionale di fr. 1000

dei convenuti verso gli attori risultano infondate per il

semplice riflesso ehe ne gli uni ne gli altri hanno fornito

la prova di un danno.

Inveee v'ha luogo di accordare agli attori gli interessi

moratori deI 5 % sul somme loro aggiudicate, come

emerge senz'altro dai disposti di legge sulla mora deI

debitore (art. 104 e <:eg. CO);

.74

Obligationenrecht. No 60.

il Tribun ale federale

pronuncia:

L'appellazione principale dei convenuti e respinta~

ammessa invece l'adesiva degli attori neI senso che agli

attori vit-n accordato l'interesse deI 5 % apartire dal

28 gennaio 1913 sul somme loro dovute a mente della

querelata, sentenza, la quale viene deI resto confermata

su tutti gli altri punti.

60. 'Urteil der I. Zivilabtellung vom 3. Juli 1915

i. S. Dr.lIaass, Beklagter, gegen Leopold Wyler, Kläger.

Rechtsverhältnis zwischen Anwnlt und Klient =

ist regelmässig das des zivilrechtlichen Auftrages.

Befugnis der K an ton e, es zu regeln, soweit die In te-

ressen der Rechtspfl ege in Betracht kommen, nament-

lich betreffend die H 0 n 0 r i er u n g des Anwaltes. Begriff

der An w al ts t ä ti gk ei t; Verhältnis zur Tätigkeit des

M ä k I e r s bei der aussergerichtlichen Geltendmachung

bestrittener Ansprüche. -

Kantonales Verbot des pa c-

tu m d e q u 0 tal it i s. Die ftechtsfolgen der Ucbertre-

tung kantonaler Verbotsgesetze richten sich

grundsätzlich nach Art. 20 0 R. -

Rückforderung nach

Ar t. 63 0 R der vom Klienten indebite bezahlten quota

litis. Frage, ob Art. 66 0 R entgegenstehe.

A. -

Der Ehefrau des Beklagten Dr. Haass-Sterchi,

Frieda Sterchi, waren während ihrer Minderjährigkeit

zwei Erbschaften angefallen: im Jahre 1901 die ihrer

Tante ElisabethSeiler-Sterchi zu '/6 und im Jahre 1904 die

des Rudolf Sterchi zu 1/3. Nach Anfall der ersten bestellte

die Vormundschaftsbehörde der Frieda Sterchi einen

Vogt in der Person des Wilhelm Stoll-Sttrchi. Die bei-

den Erbschaftsmassen verwaltete ein Miterbe, Gustav

Reber-Sterchi, Handelsmann in Interlaken. Am 4. August

1908 verheiratete sich Frieda Sterchi mit dem Beklagten.

Dieser drang auf Teilung der Erbschaften, begegnete-

Obligationenrecht. N° 60.

aber bedeutenden Schwierigkeiten, indem der Erbschafts-

verwalter Reber dazu nicht Hand bieten wollte und der

frühere Vogt mit der Rechnungsabiegung säumte. Mit

der Wahrung seiner und seiner Ehefrau Interessen be-

traute der Beklagte zunächst Fürsprecher Lohnerund

dann Fürsprecher Scheurer, und nachdem beide infolge

ihrer Wabl in den Regierungsrat ihr Mandat nicht mehr

erfüllen konnten, den heutigen Kläger, Fürsprecher

WyJer in Bem. Nach verschiedenen Verhandlungen er-

strebte man eine Erledigung der Angelegenheit durch

Verkauf der Erbschaftsansprüche des Beklagten und

seiner Ehefrau an den Miterben Reber. Es fanden mehr-

fach Erörterungen hierüber statt. Nachdem dann ab~r

Reber die von ihm verlangte Offerte nicht innert Frist

gestellt hatte, drohte der Kläger am 19. September 1910

mit einem Prozesse. Reber antwortete durch seinen An-

walt mit einem Auskaufsangebot von 300,000 Fr., das

nicht angenommen wurde. Bei dieser Gelegenheit machte

auch der Kläger dem Beklagten eine Offerte und

zwar von 301,000 Fr. und es wurde zwischen ihnen

sogar ein Kaufvertrag über den Erbteil abgeschlossen.

Die Parteien machten aber diesen Vertrag wieder rück-

gängig und es schlug nach weitem Verhandlungen der

Beklagte dem Kläger mit Brief vom 28. September 1910

vor, ihm, wenn ein Prozess gegen Reber vermieden

würde, für Vermittlung des mit diesem abzuschliessenden

Auskaufes 331/'11 % Provision von dem 340,000 Fr. über-

steigenden Betrage der Auskaufssumme zu bezahlen, also

z. B. bei einer Auskaufssumme von 400,000 Fr. eine

Provision von 20,000 Fr. Der Kläger scheint diesen Vor-

schlag nicht angenommen zu haben. Am 7. Oktober

machte ihm nämJich der Beklagte einen andern, wonach

dem Kläger bei einer Auskaufssumme von 330,000 Fr.

20,000 Fr. zukommen sollten, bei einer 340,000 Fr. über-

steigenden Auskaufssumme die Hälfte des 300,000 Fr.

übersteigenden Betrages, ebenso bei einer Auskaufs-

summe unter 330,000 Fr., letzteres falls der Beklagte