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41_III_427

BGE 41 III 427

Bundesgericht (BGE) · 1915-01-01 · Italiano CH
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Entscbeidl,lngen der,sd'll'db I beil.gs-

Lucchini. Tale intenzione risulta perö in modo non dubbio

dal fatto ehe eome titolo 0 causa deI credito sono indieate

Ael precetto tre sentenze pronuneiate in causa vertita

tra . gli Eredi Lucehini e la debitrice. e ehe dal preeetto

poteva cosl eruirsi ehe Ia somma di cui si chiedeva il

.pagamento rappresentava un credito degli Eredi fu Pietro

ed Emilia Lucchini.

Donde risulta ehe ogni. singolo creditore menzio-

.nato nel precetto esecutivo si trova nell'impossibilitä

giuridiea di promuovere singolarmente e personalmente

reseeuzione in questione. A mente del disposto deIl'arti-

cola 602 CCS infatti il credito escusso appartiene Bi

coeredi in comune non a titolo di coproprieta indivisa.

ma a titolo di proprieta comune. Ne segue ehe Bi coeredi

non eompete individualmente il diritto di disporne ne

per il tutto, ne per una quota parte (art. 652 e 653 CCS;

;RU 41 11 p. 21 e seg.) : questo diritto appartiene s610 a

tutti i eoeredi in eomune ai quali quindi spetta in co-

mune e non singolarmente anche la facolta di esigerne il

pagamento per Ia via dell'esecuzione. Donde derivano

due conseguenze : anzitutto ehe quest' esecuzione pro-

mossa daUa eomunione succesSQrale n(}n pub essere ehe

uniea. dunque iniziata eon un solo precetto esecutivo; e

in seeondo Juogo ehe la rieorrente potra opporre a

quest' esecuzione solo i mezzi e Ie eccezioni ehe tendono

a contestare l'esistenza e l'importo del eredito della

eomunione e ehe le eompetono nei rapporti di tutti i ere-

ditori come eomunione successorale e non quelli ehe le

possono spettare dai suoi rapporti partieolari verso i sin-

goli istanti;

pronuneia :

Il ricorso e respinto.

und ·Konkurskammer. N° 95.

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95. Sentenza 14 aicembre 1916 nella causa A. PeäraZBini

e Consorti.

11 termineabbreviato di 5 giorni di cni aIl'art. 239 LEF per

introdurre reclamo contro una deliberazione dell'adunanza

dei creditori valeanche per deferire Ja relativa decisione

da un'autorita inferiore di vigilanza a quella superiore.

1. -

11 28 ottobre 1915 ebbe luogo in BeUinzona la

.pdma assemblea dei ereditori deI falIimento Giuseppe

Stoffel, alla quale intervennero 31 creditori sopra 34

eonosciuti e daU'ufficio dei faJIimentiparticolarmente

invitati a parteciparvi. Constatata la presenza deI nu-

mero legale e dichiarata costituita l'assemblea, l'ufficiale

dei fallimenti di Bellinzona, che Ia presiedeva. invitava

i ereditori a scegJiere l'amministrazione a sensj del-

I'art. 237 LEF. Stavano di fronte ~ue proposte : L'avv.

Attilio Pedrazzini proponeva di nominare ad amminis-

tratore speciale l'avv. Amileare Remonda in Bel1inzona

ed il dott. R. Rossi di affidale la liquidazione all'uf-

ficio EF di Bellinzona. Al momento di procedere aUa

votazione la presidenza deU'assemblea (eomposta a

stregua dell'art. 235 LEF) diehiarava di ritenere~ ehe sui

31 {.reditori presenti soltanto 7 di essi fossero veri cre-

ditori di Giuseppe Stoffel ed ammissibili al voto. Pro-

cedutosi poi aUa votazione ed alla costatazione deI ri~ul­

tato, Ja presidenza tenne caleol0 solo deI voto dei 7

ereditori riconoseiuti come tali e non di quello degli

altri 24 e proelamö quindi, malgrado le proteste degli

esclusi, che l'amministrazione dei fallimento rimaneva

affidata all'ufficio EF per iI voto espresso in tal senso

da 4 ereditori ammessi contro 27 contrari, tra i quall i

24 esclusi.

In seguito si mise aparte la proposta di autorizzare

l'amministrazione fallimentare a vendere i mobili del

fallito a trattative private qualora le offerte raggiunges-

sero il presso dell"inventario. Questa proposta raccolse 4

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Entscbeidungen der ScbuldbeUeibunga-

voti favorevoli e 27 contrari : ma persistendo la presi-

denza nel eonsiderare non validi 24 voti sui 27 negativi.

la proposta venne dichiarata come accettata dalla mag-

gioranza dei creditori (4 voti).

2. -

I creditori esclusi e cioe AttiJio Pedrazzini in

Bellinzona. per 56 e suoi rappresentati. Plinio Rondi. per

se e rappresentato, avv. Silvio Molo, Cesare Simone,

per se e rappresentato, Guelfo Stoffel. per la ditta Figli

di Celestino Stoffel, e Celestino Stoffel. per se e rappre-

sentati, rieorsero eon gravami 30 ottobre 1915 all'Au-

torita di vigilanza domandando :

In via principale: .1° ehe sia annullata la diehia-

I) razione del1a presidenza della prima adunanza dei ere-

• ditori deI fallimento Stoffel ehe l'amministrazione dei

• fallimento e affidata aU'uffieio d'eseeuzione di Bellin-

• zona e diehiarato inveee ehe l'amministrazione e affi-

I) data all'avv. Amilcare Remonda. 2° Sia deI pari

» annullata la diehiarazione eome sopra, di aecettazione

» della proposta di vendita immediata dell'attivo mobi-

» liare a trattative private e dichiarato inveee ehe tale

• proposta e respinta.

I) In via subordinata: ehe questa decisione dell'a-

I> dunanza venga annullata. ~

3. - Con decisione 20 novembre, intimata i1 2 dicem-

bre 1915, l'Autorita cantonale respinse il rieorso, donde

il presente gravame al Tribunale federale.

Considerando in diritto:

10 La decisione querelata fu eommunicata ai rieor-

renti il 2 dicembre ed essi non interposero ricorso se non

il 10 dieembre 1915.

Chiedesi anzitutto se il rimedio non sia tardivo 0, in

altri termini, se il disposto delI' art. 239 al. 1, a stregua

deI quale il reclamo contro le deliberazioni dell'assemblea

dei creditori deve venir introdotto entr05 giorni, valga

anche per il r i c 0 r s 0 contro le relative decisioni di

un' Autoritä inferiore di vigiJanza an' Autorita superiore;

und Konkunkammer. Ne 96.

429

Se non si dovesse tener conto se non dell'art. 239 al. 1

la risposta del quesito dovrebbe essere afiermativa poiche

sarebbe logico ammettere ehe i motivi che hanno in-

dotto il legislatore ad abbreviare a 5 giorni il termine

di cui aU'art. 239 in confronto deI termine di ricorso

ordj~ario siapplicano anehe ove si tratti di deferire la

questione da una Autorita inferiore di vigilanza a quella

superiore. Tuttavia per Ia soluzione eontraria milita

I'art. 20 LEF, il quale statuisce 6~pressamente ehe nelle

esecuzioni cambiarie i termini per i1 reelamo e d i 1 r i-

co rso sono ridotti a 5 giorni, donde e lecito dedurre che

ove Ja legge ha inteso abbreviare anche il termine per il

l'i corso essa l'ha stabilito tassativamente e ehe quindi,

ove ciö non sia avvenuto, debba valere il termine ordi-

nario. In favore di questo ragionamento sta la conside-

razione ehe i disposti di legge tendenti alla preclusione

di un rimedio di diritto devono venir interpretati res-

trittivamente e che rapplieazione per analogia di tali

precetti deve essere possibilmente evitata. Ne segue che

il ricorso non pub eonsiderarsi tardivo.

20 e 30 omissis.

Pronuncia:

11 rieorso e ammesso nel senso dei considerandi.. ..

96. Arrit du 97 clicembre 1916 dans la cause Metra!.

Le falt que le creancier, apres avoir requis la realisation des

biens saisis, accorde au debitem un delai pour se liberer,

implique forcement retralt de la requisition de vente et ce

retrait ne peut pas ~trc falt conditionnellement.

En date du 12 aoftt 1913 une saisie a ete pratiquee a

Geneve sur les biens de Charles Alphonse Metral a rins-

tance de J. Lutowski a Vienne. Cfeancier d'une somme

de 498 fr. 65 c. Le 5 aoftt 1914 le creancier a requis ]a