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Entscheidungen der Schuldhetreibungs-
lückenhaft war, kann er mit einem solchen Begehren
heute nicht mehr gehört werden und ist somit die Ver-
teilungsIiste auf Grund des rechtskräftig gewordenen KoI ..
lokationsplanes zu erstellen.
4. -
Dass das Urteil, das zwischen den Kindern
Tschannen und der Konkursmasse Frau Tschannen &
Sohn erging und das den ersteren ein Pfandrecht am
Hotelmobiliar zusprach, nicht auch für den Rekurrenten
das gleiche Resultat haben konnte, hat die Vorinstanz
bereits ausgeführt. Auch war natürlich, da er einen Pfand-
anspruch am Hotelmobiliar nicht angemeldet hatte und
für ihn auch keine Eintragung im Grundbuch vorlag,
eine Anzeige gemäss Art. 249 SchKG an ihn gar nicht
zu erlassen.
Demnach hat die Schuldbetreibungs- u. Konkurskammer
erkannt:
Der Rekurs wird abgewiesen.
94. Sentenza. 13 dicembre 1915 nella 'causa KoroI/i.
Quando il credito escusso appartiene a eoeredi in comune
nel senso delI'art. 602 ces l'eseeuzione sara uniea. -
Il
debitore potra sollevare solo i mezzi e le eccezioni ehe ten-
dono a eontestare l'esistenza 0 l'importo deI eredito della
comunione sueeessorale 0 ehe gli competono nei rapporti di
tutti i creditori istanti come eomunione suceessorale.
A. -
In un'esecuzione contro Marianna Moroni nata
Lucchini per fr. 360 in dipendenza di spese processuaIi
incorse in una causa contro gIi Eredi fu Pietro ed Emilia
Lucchini, il Tribunale federale, eon sentenza 2 luglio
1915 *, annullava il precetto esecutivo perehe esso si
limitava ad indicare come parte istante gli Eredi Luc-
chini fu Pietro ed Emilia, senza specificare individual-
• Vedi RU 41 UI, p. 246 e seg.
mente le persone ehe componevano la successione in
DOlDe della quale si proeedeva.
In seguito, e eioe il 13 agosto 1915, i ereditori face-
'VaDo notiflcare aUa debitrice, per i1 medesimo eredito,
UD nuovo preeetto esecutivo. Questo preeetto indica
come ereditori : «Luecmni Emilio, Riccardo, Chiara ma-
)) ritata Monieo, Pia marltata Lucchini. frateIli e soreHe fu
• Pietro ». E sotto la rubrica «Titolo e causa deI eredito I;
il precetto eseeutivo menziona : «Spese ripetibili in forza
• di aentenza 10 magqio 1914 deUa Pretura di Lugano-
» Cittä., 12 settembre 1914 001 Tribunale di Appello e 15
• aprile 1914 deI Tribunale federale.))
B. -
Con ricorso 23 agosto 1915 Marianna Moroni
ehiedeva all'Autorita cantonale di Vigilanza l'annulla-
zione di questo precetto eseeutivo, sostenendo ehe in
forza dell'art. 67 eil. 1 l'Uffieio avrebbe dovuto iniziare
tante esecuzioni quanti er8no i creditori istanti e ehe la
notifica di un precetto esecutivo unieo, ehe non indiea
nemmeno se gli istanti si ritengono creditori solidaIi 0 so-
lamente pro parte, mette la debitrice nell'impossibilita
di salvaguardare i suoi diritti. Infatti, continua la debi-
trice, se gli istanti si considerano creditori solidali, essa
potra opporre a tutti la stessaeccezione : se invece essi
illtendono procedere pro parte, non le sam leeito far va-
Iere contro il singolo creditore se non le eccezioni che
hanno origine nei rapporti particolari verso di esso.
C. -
Con decisione 23 settembre/22 novembre 1915
l'Autorita cantonale di Vigilanza respinse il gravame :
donde il presente rieorso deI 10 dicembre 1915 col quale
la debitrice rinnova le domande sottoposto al giudice
cantonale;
Considerando in diritto:
11 precetto esecutivo di cui la rieorrente domanda ran-
nullazione eontiene una lacilna in quanto non indiea
espressamente ehe l'esecuzione e introdotta dagli istanti
neUa loro qualita di eredi indivisi di Pietro ed Emilia
AS 4\ 111 -
19\5
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Entscheidungen "erSehUt I tnAUJigs-
Lucchini. Tale intenzione risulta perö in modo non dubbio
dal fatto ehe come titolo 0 causa deI credito sono indicate
nel preeetto tre sentenze pronunciate in causa vertita
tra • gli Eredi Luechini e la debitrice, e ehe dal precetto
poteva COS! eruirsi ehe la somma di cui si ehiedeva il
-pagamento rappresentava un credito degIi Eredi fu Pietro
ed Emilia Luechini.
Donde risulta ehe ogni singolo creditore menzio-
.nato nel precetto esecutivo si trova nell'impossibilitä
giuridica di promuovere singolarmente e personalmente
l'esecuzionein questione. A mente del disposto dell'arti-
colo 602 ces infatti il credito escusso appartiene ai
eoeredi in comune non a titolo di eoproprietil indivisa.
ma a titolo di proprietä. eomune. Ne segne ehe ai coeredi
non compete individualmente il diritto di disporne ne
per il tutto, ne per una quota parte (art. 652 e 653 ces;
.RU 41 II p. 21 e seg.) : questo diritto appartiene solo a
tutti i eoeredi in eomune ai quali quindi spetta in co-
mune e non singolarmente anehe la faeolta di esigerne il
pagamento per la via dell'eseeuzione. Donde derivano
due conseguenze : anzitutto ehe quest'esecuzione pro-
mossa dalla comunione suceess9rale non puo essere ehe
~niea. dunque iniziata eon un solo preeetto eseeutivo; e
In seeondo luogo ehe la rieorrente potra opporre a
quest'esecuzione solo i mezzi e le eecezioni ehe tendono
a eontestare l'esistenza e l'importo deI eredito della
eomunione e ehe le eompetono nei rapporti di tutti i ere-
ditori come eomunione suceessora]e e non quelli ehe le
possono spettare dai suoi rapporti partieolari verso i sin-
goli istanti;
pronuncia :
II rieorso e respinto.
und ·J{onkurskammer. N° 95.
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95. Senten. 14 c1icembre 1915 neUa causa A. Pedraaini
e Consorti.
11 termineabbreviato di 5 giorni di cui all'art. 239 LEF per
introdurre reclamo contro una deliberazione dell'adunanza
dei creditori valeanche per deferire la relativa decisione
da un'autorita inferiore di vigilanza a quella superiore.
1. -
Il 28 ottobre 1915 ebbe luogo in Bel1inzona la
prima assemblea dei ereditori deI fallimento Giuseppe
Stoffel, aHa quale intervennero 31 ereditori sopra 34
eonosciuti e dall'ufficio dei fallimenti particolannente
invitati a parteciparvi. Constatata la presenza deI nu-
mero legale e dichiarata costituita l'assemblea, l'ufficiale
dei fallimenti di Bellinzona, che la presiedeva, invitava
i creditori a scegliere
l'amministr~zione a sen si del-
l'art. 237 LEF. Stavano di fronte !iue proposte : L'avv.
Attilio Pedrazzini proponeva di nominare ad amminis-
tratore speciale}' avv. Amileare Remonda in BelJinzona
ed il dott. R. Rossi di affidme Ia liquidazione aU'uf-
fieio EF di Bellinzona. Al momento di procedere alla
votazione la presidenza delI'assemblea (composta a
stregua dell'art. 235 LEF) dichiarava di ritenere" che sui
31 ueditori presenti soltanto 7 di essi fossero veri ere-
ditori di Giuseppe Stoffel ed ammissibili al voto. Pro-
cedutosi poi alla votazione ed aHa costatazione deI riml-
tato, la presidenza tenne calcol0 solo dei voto dei 7
creditori riconoseiuti eome tali e non di quello degli
altri 24 e proclamö quindi. malgrado le proteste degli
esclusi, ehe l'amministrazione deI fallimento rimaneva
affidata all'uffieio EF per iI voto espresso in tal senso
da 4 creditori ammessi contro 27 contrari. tra i quall i
24 eselusi.
In segnito si mise aparte la proposta di autorizzare
l'amministrazione fallimentare a vendere i mobili del
fallito a trattative private qualora le offerte raggiunges-
lefO i1 presso dell'inventario. Questa proposta raccolse 4