opencaselaw.ch

41_III_424

BGE 41 III 424

Bundesgericht (BGE) · 1915-01-01 · Italiano CH
Fonte Original Esporta Word PDF BibTeX RIS
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

424

Entscheidungen der Schuldhetreibungs-

lückenhaft war, kann er mit einem solchen Begehren

heute nicht mehr gehört werden und ist somit die Ver-

teilungsIiste auf Grund des rechtskräftig gewordenen KoI ..

lokationsplanes zu erstellen.

4. -

Dass das Urteil, das zwischen den Kindern

Tschannen und der Konkursmasse Frau Tschannen &

Sohn erging und das den ersteren ein Pfandrecht am

Hotelmobiliar zusprach, nicht auch für den Rekurrenten

das gleiche Resultat haben konnte, hat die Vorinstanz

bereits ausgeführt. Auch war natürlich, da er einen Pfand-

anspruch am Hotelmobiliar nicht angemeldet hatte und

für ihn auch keine Eintragung im Grundbuch vorlag,

eine Anzeige gemäss Art. 249 SchKG an ihn gar nicht

zu erlassen.

Demnach hat die Schuldbetreibungs- u. Konkurskammer

erkannt:

Der Rekurs wird abgewiesen.

94. Sentenza. 13 dicembre 1915 nella 'causa KoroI/i.

Quando il credito escusso appartiene a eoeredi in comune

nel senso delI'art. 602 ces l'eseeuzione sara uniea. -

Il

debitore potra sollevare solo i mezzi e le eccezioni ehe ten-

dono a eontestare l'esistenza 0 l'importo deI eredito della

comunione sueeessorale 0 ehe gli competono nei rapporti di

tutti i creditori istanti come eomunione suceessorale.

A. -

In un'esecuzione contro Marianna Moroni nata

Lucchini per fr. 360 in dipendenza di spese processuaIi

incorse in una causa contro gIi Eredi fu Pietro ed Emilia

Lucchini, il Tribunale federale, eon sentenza 2 luglio

1915 *, annullava il precetto esecutivo perehe esso si

limitava ad indicare come parte istante gli Eredi Luc-

chini fu Pietro ed Emilia, senza specificare individual-

• Vedi RU 41 UI, p. 246 e seg.

mente le persone ehe componevano la successione in

DOlDe della quale si proeedeva.

In seguito, e eioe il 13 agosto 1915, i ereditori face-

'VaDo notiflcare aUa debitrice, per i1 medesimo eredito,

UD nuovo preeetto esecutivo. Questo preeetto indica

come ereditori : «Luecmni Emilio, Riccardo, Chiara ma-

)) ritata Monieo, Pia marltata Lucchini. frateIli e soreHe fu

• Pietro ». E sotto la rubrica «Titolo e causa deI eredito I;

il precetto eseeutivo menziona : «Spese ripetibili in forza

• di aentenza 10 magqio 1914 deUa Pretura di Lugano-

» Cittä., 12 settembre 1914 001 Tribunale di Appello e 15

• aprile 1914 deI Tribunale federale.))

B. -

Con ricorso 23 agosto 1915 Marianna Moroni

ehiedeva all'Autorita cantonale di Vigilanza l'annulla-

zione di questo precetto eseeutivo, sostenendo ehe in

forza dell'art. 67 eil. 1 l'Uffieio avrebbe dovuto iniziare

tante esecuzioni quanti er8no i creditori istanti e ehe la

notifica di un precetto esecutivo unieo, ehe non indiea

nemmeno se gli istanti si ritengono creditori solidaIi 0 so-

lamente pro parte, mette la debitrice nell'impossibilita

di salvaguardare i suoi diritti. Infatti, continua la debi-

trice, se gli istanti si considerano creditori solidali, essa

potra opporre a tutti la stessaeccezione : se invece essi

illtendono procedere pro parte, non le sam leeito far va-

Iere contro il singolo creditore se non le eccezioni che

hanno origine nei rapporti particolari verso di esso.

C. -

Con decisione 23 settembre/22 novembre 1915

l'Autorita cantonale di Vigilanza respinse il gravame :

donde il presente rieorso deI 10 dicembre 1915 col quale

la debitrice rinnova le domande sottoposto al giudice

cantonale;

Considerando in diritto:

11 precetto esecutivo di cui la rieorrente domanda ran-

nullazione eontiene una lacilna in quanto non indiea

espressamente ehe l'esecuzione e introdotta dagli istanti

neUa loro qualita di eredi indivisi di Pietro ed Emilia

AS 4\ 111 -

19\5

30

Entscheidungen "erSehUt I tnAUJigs-

Lucchini. Tale intenzione risulta perö in modo non dubbio

dal fatto ehe come titolo 0 causa deI credito sono indicate

nel preeetto tre sentenze pronunciate in causa vertita

tra • gli Eredi Luechini e la debitrice, e ehe dal precetto

poteva COS! eruirsi ehe la somma di cui si ehiedeva il

-pagamento rappresentava un credito degIi Eredi fu Pietro

ed Emilia Luechini.

Donde risulta ehe ogni singolo creditore menzio-

.nato nel precetto esecutivo si trova nell'impossibilitä

giuridica di promuovere singolarmente e personalmente

l'esecuzionein questione. A mente del disposto dell'arti-

colo 602 ces infatti il credito escusso appartiene ai

eoeredi in comune non a titolo di eoproprietil indivisa.

ma a titolo di proprietä. eomune. Ne segne ehe ai coeredi

non compete individualmente il diritto di disporne ne

per il tutto, ne per una quota parte (art. 652 e 653 ces;

.RU 41 II p. 21 e seg.) : questo diritto appartiene solo a

tutti i eoeredi in eomune ai quali quindi spetta in co-

mune e non singolarmente anehe la faeolta di esigerne il

pagamento per la via dell'eseeuzione. Donde derivano

due conseguenze : anzitutto ehe quest'esecuzione pro-

mossa dalla comunione suceess9rale non puo essere ehe

~niea. dunque iniziata eon un solo preeetto eseeutivo; e

In seeondo luogo ehe la rieorrente potra opporre a

quest'esecuzione solo i mezzi e le eecezioni ehe tendono

a eontestare l'esistenza e l'importo deI eredito della

eomunione e ehe le eompetono nei rapporti di tutti i ere-

ditori come eomunione suceessora]e e non quelli ehe le

possono spettare dai suoi rapporti partieolari verso i sin-

goli istanti;

pronuncia :

II rieorso e respinto.

und ·J{onkurskammer. N° 95.

427

95. Senten. 14 c1icembre 1915 neUa causa A. Pedraaini

e Consorti.

11 termineabbreviato di 5 giorni di cui all'art. 239 LEF per

introdurre reclamo contro una deliberazione dell'adunanza

dei creditori valeanche per deferire la relativa decisione

da un'autorita inferiore di vigilanza a quella superiore.

1. -

Il 28 ottobre 1915 ebbe luogo in Bel1inzona la

prima assemblea dei ereditori deI fallimento Giuseppe

Stoffel, aHa quale intervennero 31 ereditori sopra 34

eonosciuti e dall'ufficio dei fallimenti particolannente

invitati a parteciparvi. Constatata la presenza deI nu-

mero legale e dichiarata costituita l'assemblea, l'ufficiale

dei fallimenti di Bellinzona, che la presiedeva, invitava

i creditori a scegliere

l'amministr~zione a sen si del-

l'art. 237 LEF. Stavano di fronte !iue proposte : L'avv.

Attilio Pedrazzini proponeva di nominare ad amminis-

tratore speciale}' avv. Amileare Remonda in BelJinzona

ed il dott. R. Rossi di affidme Ia liquidazione aU'uf-

fieio EF di Bellinzona. Al momento di procedere alla

votazione la presidenza delI'assemblea (composta a

stregua dell'art. 235 LEF) dichiarava di ritenere" che sui

31 ueditori presenti soltanto 7 di essi fossero veri ere-

ditori di Giuseppe Stoffel ed ammissibili al voto. Pro-

cedutosi poi alla votazione ed aHa costatazione deI riml-

tato, la presidenza tenne calcol0 solo dei voto dei 7

creditori riconoseiuti eome tali e non di quello degli

altri 24 e proclamö quindi. malgrado le proteste degli

esclusi, ehe l'amministrazione deI fallimento rimaneva

affidata all'uffieio EF per iI voto espresso in tal senso

da 4 creditori ammessi contro 27 contrari. tra i quall i

24 eselusi.

In segnito si mise aparte la proposta di autorizzare

l'amministrazione fallimentare a vendere i mobili del

fallito a trattative private qualora le offerte raggiunges-

lefO i1 presso dell'inventario. Questa proposta raccolse 4