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Entscheidungen der Schuldbetreibungs-
60. Sentenza. 6 agosto 1915 neUa causa Bodinoli.
La notificazione di atti esecutivi mediante pubbJicazione non·
pUD avvenire, se non quando il domicilio deI debitore non
e conosciuto (Art. 66). Una semplice assenza momentanea
e l'ignoranza della dimora deI debitore all'atto deI precetto,
non bastano per giustificarla.
A .. -
Con preeetto eseeutivo 12luglio 1913 I'Avvoeato
G. B. Piazza, in OIivone, quale rappresentante Bodinoli
Tranquillo fu CarIo, in Ponto Valentino, faeeva notifi-
eare agli Eredi Bodinoli Elisabetta vedOV2 fu CarIo e,
per essi, a Bodinoli Luigia vedova Iu Anselmo, pre-
cetto esecutivo N° 2175 dell'Ufficio deI Circondario di
Blenio, col quale si' domandava agli eredi prefati il
pagarnento della somma di fr. 4938.80, piiI interessi, a
dipendenza di contraddizione aHa grida stata pubblieata
sulla sostanza relitta dalla fu Bodinoli Elisabetta, nOll
stata eontesf ata dagli eseussi. La Luigia Bodinoli,
trovandosi a quell' epoea assente da! paese, il precetl 0
venne daH'Ufficio fatto pubblieare sul bollettino degli
atti esecutivi N° 58 deI 22 luglio 1913, e al preeetto non
essendo stata interposta opposizione, I'Ufficio, addi 22
agosto succo, rilasciava analoga dichiarazione al credi-
tore procedente. Questi, con istanza 7 luglio 1914, do-
mandava iI proseguimento dell'eseeuzione e l'Ufficio
staeeava avviso di pignoramento i1 15 stesso mese, il
quale ritornava all'Ufficio colla indieazione « Partita '} e
con a tergo Ia dichiarazione dcll'ufficiale postale di
Ponto Valentino : »Non ha rappresentante in paese e
non si sa dove essa sia domiciliata 0 dimorante; da
informazioni avute eredesi sia nell'interno deHa Sviz-
zera.» Il pignoramento fu effettuato il 21 Iuglio ed i
beni venivano inclusi nello stesso sopra indicazione ehe
crano proprietä della debitrice, fatta al cursore proce-
dente da certa Rosa Bodinoli e da uni! figIia deHa
debitriee di norne Gabliella (vcggasi verbale di pigno-.
und Konkurskamml'f. N° 60.
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ramento). Si fu in seguito aHa dom{lnda di vendita 12
febbraio 1915 ed all'invito diretto dall'Uffieio alla debi-
triee di tenersi a sua disposizione per indicazione piiI
esatta dei beni, ehe Bodinoli Luigia fu Anselrno insor-
geva eon rieorso 23 maggio presso l'Autorita eantonale
di vigilanza domandando l'annullazione degli atti ese-
-cutivi esperiti in suo confronto, perehe fatti a sua
insaputa ed in opposizione ai disposti degli art. 64 e
seg. LE e F.
L'Autoritä cantonale amrnetteva il rieorso osservando:
ehe, in eseeuzioni promosse a domieilio seonosciuto deI
debitore, eome nel easo eoncreto, l'Ufficio, proeedendo
aUa pubblieazione di un atto esecutivo, non puo accon-
tentarsi de1l'eventuale affermazione deI creditore di non
conoseere il domieilio deI debitore, ma deve rifiutarsi
di far luogo aUa pubblicazione fino a tanto ehe il ere-
ditore non gli fornisea la prova, in ossequio deI disposto
n° 2 dell'art. 67, ehe il debitore ha lasciato il suo
precedente domicilio nel luogo di sua ordinaria dirnora.
senza ehe si sappia dove si sia reeato e senza Iaseiarvi
a1cun rappresentante. Üra, nel caso eonereto, ne I'Uf-
ficio ne il ereditore si sono dati ]a benehe minima eura
per aeeertare od indagare Ia nuova residenza in Basilea
deHa debitrice Bodinoli, cio ehe sarebbe stato faeile
ottenere a mezzo di una figlia rimasta a Ponto Valen-
tino, cosicche gli atti eseeutivi non pervennero a conos-
eenza ne della debitrice, ne di alcuno di lei rappre-
sentante e l'escussa fu messa nell'impossibilita di prov-
vedere in tempo debito aUa tutela dei suoi illteressi.
Doversi pereio dichiarare nuHa l'esecuzione e di neSSUll
va:ore.
B. - A norne deI creditore proeedente, Bodinoli Tran-
quillo. l'A vvocato Attilio ZanoIini ricorre contro questa
deeisione aUa Carnera Esecuzioni e Fallirnenti deI Tri-
bunale federale, domandando il mantenimento degli
atti esecutivi e il rigetto deI ricorso Bodinoli Luigia.
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Considerando in diritto :
Nonostante Ia sua assenza momentanea a Basilea, Ia
debitrice mantenne sempre il suo domicilio e la sua
economia domestica a Ponto Valentino, e eiö era nota
tanto al rieorrente ehe all'Ufficio. Rispondendo al
ricorso introdotto davanti I'Autorita cantonale di vigi-
lanza, il creditore osservava infatti « ehe 1a debitrice fu
» sempre domieiIiata a Ponto Valentino, anche se ebbe
». ad emigrare temporaneamente, e ehe in ogni modo ·sem-
» pre eonvisse coi suoi parenti e colla sua figIia, eostante-
J) mente dimoranti a Ponto Valentino I). Dal canto SUD,
l'Uffieio dichiarava, neHa sua risposta al rieorso, ehe
avrebbe sospeso l'esecuzione « qualora al domieilio .j
(vale a dire a Ponto Valentino) « non si fosse trovato chi
» rappresentasse la debitrice, eioe la Rosa Bodinoli e la
.) figlia Gabriella. Queste due persone convivono eolla
» Luigia Bodinoli e sapendo ehe quest'ultima era momen-
» taneamente assente a Basilea, avrebbero dovuto
» avvertirla degli atti pratieati in suo odio,). Da queste
diehiarazioni eoneordi risulta in modo ineontestabile
ehe la debitriee, nonostante la sua assenza momentanea,
fu sempre domiciliata a Ponto Valentino e ehe l'Ufficio
ed il rieorrente 10 sapevano.-
Ciö dato, Ia notifiea degli atti esecutivi mediante
pubblicazione era manifestpmente illegale, questo modo
di notifica essendo ammesso dall'art. 66 solo quando il
debitore non ha domieilio conoseiuto. Una semplice sua
assenza momentanea e l'ignoranza della sua dimora
all'atto deI preeetto, non bastano, quando e noto il suo
domicilio, per giustificare la notifiea degli atti eseeutivi
in via di pubblicazione. Nel caso eonereto, la notifiea
avrebbe dovuto farsi quindi, in base all'art. 64, ad una
persona aduIta della famiglia deHa debitriee 0 ad un
funzionario eomunale, con inearico di renderne edotta
la debitrice.
L'eceezione di tardivita opposta al ricorso deUa debi-
und Konkurskammer. N° 61.
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trice da parte deI creditore per la prima volta nel suo
ricorso a questa Camera Eseeuzioni e Fallimenti, non
e fondata. Imperocche non e punto provato ehe la
sigra Bodinoli Luigia abbia conosciuto l'eseeuzione prima
deI 22 maggio 1915 e non vi e nulla in atti ehe
stabilisca ehe essa abbia ricevuto il 12 febbraio 1915
ravviso di vendita. Se, come pretende il ricorrente,
questo avviso le fu dato al mezzo di lettera raccom-
mandata, sarebbe 8tato facHe fornirne la prova pro du-
eendo il bollettino postale di ricevuta. Ma questa prova
non e stata j'atta.
Pronuneia:
11 rieorso e respinto.
61. Arret du 12 aout 1915
dans la cause dame Berde de Laborfalu.
La saisic de biens corporels ne peut etre pratiquee que sur
des objets se trouvant en Suisse et a la portee du fonc-
tionnaire operant la saisie, de maniere qu'il puisse proceder
aux actes prevus aux articles 97 et suiv. LP.
A. -
Au cours d'une poursuite exercee a Geneve par
les sieurs Strahm et Muri, negociants a Neuchätel, contre
la recourante, dame Rose Berde de Laborfalu, ci-devant
a Geneve, actuellement sans domicile connu, roffice des
poursuites de Geneve a fait saisir le 28 avril 1915, par
l'entremise de foffice des poursuites de La Chaux-de-
Fonds, quatre tableaux divers, dont il declare n'avoir
pu faire l'estimation, parce que ces tableaux se trouvaient
a Paris suivant les indications d'un sieur Jules Bloch
negociant en ceUe ville et qui avait ete indique comme
le detenteur de ces toiles.
B. -
Copie du pro ces-verb al de saisie ayant ete remis
par l'offiee des poursuites de Geneve au representant de .