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Entscheidungen der Schuldbetreibungs-
2. -
Le moyen consistant ä. dire que le delai de
40 jours prevu par l'art. 111 LP pour Jes demandes da
participation des creanciers priviIegies aurait He suspendu
pendant la duree du proces en contestation de la reven-
dication est dt'mue de fondeI.llent. La disposition nouvelle
d'apres Jaquelle « Ia dun~e d'un proces ou d'une poursuite
n'entre pas en ligne de compte~) ne s'applique qu'au
delai d'un an dont il est question dans le mema article,
et non pas au delai de participation de 40 jours. Aux
termes de rart. 111 LP, le droit du conjoint du debi-
teur de participer ä. la saisie sans poursuite prealable
ne peut etre t;xerce que si la saisie a ete operee pen-
dant la duree du mariage, ou dans l'annee qui a suivi
sa dissolution. C'est uniquement ce deIai d'un an qui se
trouve suspendu par une poursuite ou un proces intro-
duits contre le debiteur et ayant pour objet la creance
pour laquelle la participation est requise.
Par ces motifs,
la Chambre des poursuites et des faillites
prononce:
Le recours est ecarte.
52. Sentenza S luglio 1915, nella causa Administra.zione
fallim.entare deI Credito 'ricinese.
Dovendo un' amministrazione fal1imentare decidere dell'am-
missione in graduatoria di un credito insinuato sotto condi-
zione e cioe per il caso in eui una data rivendicazione
fosse respinta, essa non potra liquidare le due questioni
nella graduatoria, ma dovra eonoseere anzitutto della
rivendicazione, proeedendo, se deI easo, a stregua deJl'art.
242 LEF e poi pronunciarsi sulla eollocazione in graduato-
ria delle somme rappresentanti i beni ehe il creditore
intendeva rivend1eare.
A. -
I signori Luciano Antognini in Bellinzona, Eredi
fu Catterina Sciaroni in Brione sopra Minusio e Giovanni
und Konkurskammer. N° 52.
e Franceseo Veglio in Corzorleso avevano deposto dei
titoli presso la Banca il Credito Ticinese in Loearno, ora
in fallimento. Questi titoli furono poi distratti e cioe dati
abusivamente a pegno dagli organi di detta Banca.
L'Amministrazione falliment are deI Credito, rispon-
dendo a richiesta di revendicazione dei titoli da parte
dei deponenti, eomunicava loro di aver collocato in
quinta classe il valore rappresentante i titoli distratti
,{ ritenuto ehe la somma riconosciuta sostituisee i titoli, i
quali restano avoeati aHa massa .•
B. -
Con gravame 23 aprile 1915 i surreferiti depo-
nenti domandavano all'Autoritä. di Vigilanza di sosti-
tuire detta clausola colla seguente; ({ II credito e am:i:nesso
» in e per il caso l'eventuale azione di revendicazione
» avesse ad essere respinta.»
L'Autorita di Vigilanza ammise il rieorso nel senso·
ehe eliminö puramen te e semplicemente r aggiunta appostP.
dall'Amministrazione fallimentare all'ammissione dei
crediti dei deponenti « ritenuto ehe eee. ». Donde il pre-
sente riCOfSO dell'Amministrazione del fallimento deI
Credito Tieinese al Tribunale feder ale, col quale si
domanda ehe, dichiarato infondato il rieorso dei depo-
nenti all'istanza cantonale, venga ripristinata nel suo
integrale tenore la clausola eliminata;
Considerando in diritto:
1. -
I sunnominati deponenti hanno rivendicato in
primo luogo la proprieta dei. titoli deposti presso ]a
Banca : la col1oeazione deI valore corrispondente ai titoli
era subordinata all'eventualitä. ehe I'Amministrazione
fallimentare non fosse in grado di restituirli. L'Amminis-
trazione avrebbe dovuto eonoseere anzitutto del1a
domanda di r.vendicazione; se essa credeva ehe la reven-
dicazione non fosse ammissibile nei rapporti della massa,
non piiI in possesfO dei titoli e quindi non piiI in grado
di restituirli, l'Amministrazione avrebbe dovuto contes-
tarla ed impartire ai rivendicanti il termine delI'art.
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242 LEF per promuovere l'azione. Traseorso infruttuo.
samente questo termine le pretese dei rivendieanti sareb-
bero decadute in confronto della massa. Liquidata eosi
la questione delle rivendicazioni, r Amministrazione
avrebbe dovuto pronunciarsi sulla collocazione in gra-
duatoria delle somme rappresentanti il valore dei titoli
distratti per ammetterle totalmente 0 in parte 0 per eon-
testarle. Inveee di procedere in questo modo l'Amminis-
trazione preferi risolvere queste due questioni nella gra-
duatoria, ammettendo la somma equivalente ai titoli
distratti, ed aggiungendovi la elausola ehe i titoli diver-
rebbero proprieh\ della massa; il ehe neU'intento della
massa vuol evidentemente signifieare ehe aeeettando una
colloeazione eosi fatta i rivendicanti rinuneerebbero alla
proprieta dei titoli non solamente nei rapporti della
massa, ma anche in quelli dei terzi detentori perehe, i
titoli avoeati alla massa, non spetterebbe loro veste
qualsiasi per procedere contro ehicchessia.
2. -
Questo modo di procedere e evidentemente illegale.
Le rivendicazione non ponno venir definite neUo 8tato di
eoUocazione e la graduatoria, di eui l'unieo seopo e di
stabilire il passivo della massa$ non puo regolare le pos-
sibili eonseguenze giuridiche dell'ammissione di un cre-
dito. Nel easo in esame I'Amministrazione deI faUimento,
allestendo la graduatoria, avrebbe dovuto limitarsi a
dichiarare se ammetteva i crediti dei deponenti a titolo
eventuale, 0 se li contestava, ma non le spettava la
facolta di risolvere, nella graduatoria medesima, la ques-
tione se l'ammissione dei credito rendesse poi la massa
proprietaria dei titoli e privasse cosi gli intervenienti deI
diritto di procedere eontro i terzi detentori. Da quanto
precede risulta ehe a ragione l'istanza eantonale ha
,eliminato dalla eolloeazione la elausola, eoUa quale
l'Amministrazione ha creduto di poter decidere questa
,questione.
3. -
Resta ad esaminare se questa eliminazione basti a
ristabiIire una situazione eorretta e eonforme alla legge
und Konkurskammer • N° 52.
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"Ü se invece, a quest'uopo, non sia necessario annullare
le colloeazioni in toto, ingiungendo all'Amminislrazione
,di procedere nella maniera suindicata e eioe di risolvere
prima la questione delle riveDdieazioni in conformita
-deU'art. 242 LEF e di statuire solamente in seguito sulla
domanda di eollocazione deI eredito, procedendo poi
eventualmente al deposito di una graduatoria comple-
mentare. E ovvio infatti ehe la eoilocazione quale fu
.ammessa dalI' Administrazione
eostituisee un tutto
inscindibile. L'Amministrazione ha inteso di non ammet-
tere le eollocazioni se non nel senso della sua menzione
esplieativa e eioe partendo dal concetto ehe l'ammis-
sione deI eredito rappresentante il valore dei titoli
avrebbe per neeessaria conseguenza l'avocazione,dei titoli
alla massa ~ ehe avrebbe escluso la loro rivendicazione da
parte dei ereditori in modo assoluto e eioe tanto nei
rapporti della massa ehe nei rapportti dei terzi detentori.
L'eliminazione pura e semplice della clau80la «ritenuto
ehe eee.)} avrebbe dunque per effetto di alterare la por-
tata giuridiea della eollocazione : il creditore, quantunque
colloeato per il valore dei titoli distolti, potrebbe pre-
tendere di revendicarli sia verso la massa, sia verso le
persone ehe li detengono. E d'altro canto, e evidente ehe
l'ammissione pura e semplice di detti crediti nella gra-
duatoria non e giustificata neUo stato attuale della liqui-
dazione. Infatti. la domanda eventuale di collocazione
in realta altro non e se non la domanda di rifacimento
di danno basato sull'inadempimento deI contratto di
deposito da parte della Banca e l'atto illecito eommesso
dai suoi organi eolla sottrazione dei titoli. Quest'azione
suppone neeessariamente ehe il deponente non abbia
potuto ottenere la restituzione dei titoli in natura eser-
citando l'azione di rivendicazione verso il terzo deten-
tore. Ne segue ehe i crediti di eui i deponenti doman-
dann la colloeazione non potranno venir ammessi se non
ove essi rinuncino alla rivendicazione 0 per il caso ehe
la rivendicazione sorta esito sfavorevole ai rivendieanti.
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Entscheidungen der Schuldbetrcibungs-
Questivi motivi dovrebbero logicamente eondurre'
all'annullazione pura e semplice della eolloeazione ed al
rinvio delJa eausa all'Amministrazione affineM essa pro--
eeda nel modo indieato. Se non ehe, anehe a prescindere
dalla circostanza ehe una domanda tendente all'annul-
lazione totale della collocazione non venne sottoposta
alle Autorita di vigilanza, la ricorrente osserva a ragione
ehe i deponenti (i quali non hanno rieorso contro 1a
deeisione dell'Autorita eantonale), ammettendo la eollo-
eazione dei erediti corrispondenti a1 valore dei titoli
rivendieati per il easo ehe la massa non potesse lorD
restituirli, hanno impIieitamente rinunciato a rivendi-
carli inconfronto della massa: il ehe e tanto piu ammis--
sibile in quanto ehe l'azione di revendieazione (eioe di
restituzione) verso la massa di una eosa ehe essa non
possiede sarebbe necessariamente destinata a fallire.
n rinvio altro scopo non potrebbe dunque avere se
non quello di perrnettere aHa massa di procedere ad
una nuova collocazione nella quale i erediti rappresen-
tanti il valore dei titoli non sarebbero ammessi se non
aHa eondizione ehe l'azione di rivendicazione dei tiloli
verso i -terzi detentori non venisse intentata 0 avesse
esito negativo. Ora, un rinvio -a quest'unico intento e
certamente superfluo, perche i deponenti hanno gia chia-
ramente consentito a subordinare l'ammissione deI cre-
dito in graduatoria a questa.condizione, come risulta dal
loro ricorso all'Autorita eantonale di vigilanza, nel quale
essi domandano espressamente ehe la clausola apposta
alla eolloeazione deI loro eredito venga annullata e ehe
il eredito venga ammesso <dn e pel caso ehe l'azione di
rivendieazione avesse ad essere respinta».
In queste condizioni bastera dunque a ristabilire una
situazione eorretta e legale ehe si prenda atto di questa
dichiarazione dei deponenti, la quale determina il senso
e la portata della eollocazione eome essa fu rettificata
dall'istanza cantonale. Per evitare ogni equivoco eonverra
~agiungere ehe la rinuncia dei deponenti aU'esereizio-
und Konkurskammer • N° 53.
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-<lell'azione di revendicazione verso il terzo, avra le mede-
sime conseguenee deI rigetto deIl'azione e rendera la col-
locazione definitiva;
pro nunei a :
n ricorso e respinto nel senso dei considerandi.
53. Entscheid vom S. Juli 19l6 i. S. Schmidt.
Art. 153 f. SchKG. In der Betreibung auf Verwertung eines
im Dritteigentum stehenden Pfandes ist eine Verwertung
und bei einer Betreibung auf Grundpfandverwertung auch
die amtliche Verwaltung und Bewirtschaftung der Liegen-
schaft unzulässig, solange nicht der Dritteigentümer einen
Zahlungsbefehl erhalten, die Rechtsvorschlagsfrist abgelau-
fen und ein allfälliger Rechtsvorschlag beseitigt worden ist.
Ist die verwertung aber zulässig, bevor für den Drittei-
gentümer die Zahlungsfrist des Art, 152 Ziff. 1 SchKG
abgelaufen ist?
A. -
Der Rekurrent Kar! Sehmidt in Frick ist Eigen-
tümer einer Liegenschaft, die er von Heinrich Schaltell-
brand in Zürich erworben hatte. Beim Kauf wurde ihm
eine Hypothekarschuld zu Gunsten der Rekursgegnerin,
der Schweiz. Volksbank in Zürich, überbunden. Diese lei-
tete im Januar 1913 gegen Schaltenbrand für ihre grund-
versicherte Forderung die Betreibung auf Grundpfand-
verwertung ein. Dem Rekurrenten wurde eine Ausferti-
gung des Zahlungsbefehls nicht zugestellt. Erst im Juli
1913, als die Rekursgegllerin zum en,tenmal das Verwer-
tungsbegehren stellte, wurde ihm, wie er in einem Schrei-
ben vom 11. Juli 1913 an den Vertreter der Volksbank
zugibt, von d"r Betreibung Kenntnis gegeben. Die Ver-
wertung wurde dann immer hinausgeschoben. bis sie im
Frühjahr 1915 auf Anordnung des Betreibungsamtes
Frick endgültig stattfinden sollte.
B. -
Nunmehr erhob der Rekurrent Beschwerde mit
dem Begehren, die Betreibung sei aufzuheben.