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41_III_252

BGE 41 III 252

Bundesgericht (BGE) · 1915-01-01 · Italiano CH
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Entscheidungen der Schuldbetreibungs-

2. -

Le moyen consistant ä. dire que le delai de

40 jours prevu par l'art. 111 LP pour Jes demandes da

participation des creanciers priviIegies aurait He suspendu

pendant la duree du proces en contestation de la reven-

dication est dt'mue de fondeI.llent. La disposition nouvelle

d'apres Jaquelle « Ia dun~e d'un proces ou d'une poursuite

n'entre pas en ligne de compte~) ne s'applique qu'au

delai d'un an dont il est question dans le mema article,

et non pas au delai de participation de 40 jours. Aux

termes de rart. 111 LP, le droit du conjoint du debi-

teur de participer ä. la saisie sans poursuite prealable

ne peut etre t;xerce que si la saisie a ete operee pen-

dant la duree du mariage, ou dans l'annee qui a suivi

sa dissolution. C'est uniquement ce deIai d'un an qui se

trouve suspendu par une poursuite ou un proces intro-

duits contre le debiteur et ayant pour objet la creance

pour laquelle la participation est requise.

Par ces motifs,

la Chambre des poursuites et des faillites

prononce:

Le recours est ecarte.

52. Sentenza S luglio 1915, nella causa Administra.zione

fallim.entare deI Credito 'ricinese.

Dovendo un' amministrazione fal1imentare decidere dell'am-

missione in graduatoria di un credito insinuato sotto condi-

zione e cioe per il caso in eui una data rivendicazione

fosse respinta, essa non potra liquidare le due questioni

nella graduatoria, ma dovra eonoseere anzitutto della

rivendicazione, proeedendo, se deI easo, a stregua deJl'art.

242 LEF e poi pronunciarsi sulla eollocazione in graduato-

ria delle somme rappresentanti i beni ehe il creditore

intendeva rivend1eare.

A. -

I signori Luciano Antognini in Bellinzona, Eredi

fu Catterina Sciaroni in Brione sopra Minusio e Giovanni

und Konkurskammer. N° 52.

e Franceseo Veglio in Corzorleso avevano deposto dei

titoli presso la Banca il Credito Ticinese in Loearno, ora

in fallimento. Questi titoli furono poi distratti e cioe dati

abusivamente a pegno dagli organi di detta Banca.

L'Amministrazione falliment are deI Credito, rispon-

dendo a richiesta di revendicazione dei titoli da parte

dei deponenti, eomunicava loro di aver collocato in

quinta classe il valore rappresentante i titoli distratti

,{ ritenuto ehe la somma riconosciuta sostituisee i titoli, i

quali restano avoeati aHa massa .•

B. -

Con gravame 23 aprile 1915 i surreferiti depo-

nenti domandavano all'Autoritä. di Vigilanza di sosti-

tuire detta clausola colla seguente; ({ II credito e am:i:nesso

» in e per il caso l'eventuale azione di revendicazione

» avesse ad essere respinta.»

L'Autorita di Vigilanza ammise il rieorso nel senso·

ehe eliminö puramen te e semplicemente r aggiunta appostP.

dall'Amministrazione fallimentare all'ammissione dei

crediti dei deponenti « ritenuto ehe eee. ». Donde il pre-

sente riCOfSO dell'Amministrazione del fallimento deI

Credito Tieinese al Tribunale feder ale, col quale si

domanda ehe, dichiarato infondato il rieorso dei depo-

nenti all'istanza cantonale, venga ripristinata nel suo

integrale tenore la clausola eliminata;

Considerando in diritto:

1. -

I sunnominati deponenti hanno rivendicato in

primo luogo la proprieta dei. titoli deposti presso ]a

Banca : la col1oeazione deI valore corrispondente ai titoli

era subordinata all'eventualitä. ehe I'Amministrazione

fallimentare non fosse in grado di restituirli. L'Amminis-

trazione avrebbe dovuto eonoseere anzitutto del1a

domanda di r.vendicazione; se essa credeva ehe la reven-

dicazione non fosse ammissibile nei rapporti della massa,

non piiI in possesfO dei titoli e quindi non piiI in grado

di restituirli, l'Amministrazione avrebbe dovuto contes-

tarla ed impartire ai rivendicanti il termine delI'art.

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Entscheidungen der Schuldbetreibungs-

242 LEF per promuovere l'azione. Traseorso infruttuo.

samente questo termine le pretese dei rivendieanti sareb-

bero decadute in confronto della massa. Liquidata eosi

la questione delle rivendicazioni, r Amministrazione

avrebbe dovuto pronunciarsi sulla collocazione in gra-

duatoria delle somme rappresentanti il valore dei titoli

distratti per ammetterle totalmente 0 in parte 0 per eon-

testarle. Inveee di procedere in questo modo l'Amminis-

trazione preferi risolvere queste due questioni nella gra-

duatoria, ammettendo la somma equivalente ai titoli

distratti, ed aggiungendovi la elausola ehe i titoli diver-

rebbero proprieh\ della massa; il ehe neU'intento della

massa vuol evidentemente signifieare ehe aeeettando una

colloeazione eosi fatta i rivendicanti rinuneerebbero alla

proprieta dei titoli non solamente nei rapporti della

massa, ma anche in quelli dei terzi detentori perehe, i

titoli avoeati alla massa, non spetterebbe loro veste

qualsiasi per procedere contro ehicchessia.

2. -

Questo modo di procedere e evidentemente illegale.

Le rivendicazione non ponno venir definite neUo 8tato di

eoUocazione e la graduatoria, di eui l'unieo seopo e di

stabilire il passivo della massa$ non puo regolare le pos-

sibili eonseguenze giuridiche dell'ammissione di un cre-

dito. Nel easo in esame I'Amministrazione deI faUimento,

allestendo la graduatoria, avrebbe dovuto limitarsi a

dichiarare se ammetteva i crediti dei deponenti a titolo

eventuale, 0 se li contestava, ma non le spettava la

facolta di risolvere, nella graduatoria medesima, la ques-

tione se l'ammissione dei credito rendesse poi la massa

proprietaria dei titoli e privasse cosi gli intervenienti deI

diritto di procedere eontro i terzi detentori. Da quanto

precede risulta ehe a ragione l'istanza eantonale ha

,eliminato dalla eolloeazione la elausola, eoUa quale

l'Amministrazione ha creduto di poter decidere questa

,questione.

3. -

Resta ad esaminare se questa eliminazione basti a

ristabiIire una situazione eorretta e eonforme alla legge

und Konkurskammer • N° 52.

255-

"Ü se invece, a quest'uopo, non sia necessario annullare

le colloeazioni in toto, ingiungendo all'Amminislrazione

,di procedere nella maniera suindicata e eioe di risolvere

prima la questione delle riveDdieazioni in conformita

-deU'art. 242 LEF e di statuire solamente in seguito sulla

domanda di eollocazione deI eredito, procedendo poi

eventualmente al deposito di una graduatoria comple-

mentare. E ovvio infatti ehe la eoilocazione quale fu

.ammessa dalI' Administrazione

eostituisee un tutto

inscindibile. L'Amministrazione ha inteso di non ammet-

tere le eollocazioni se non nel senso della sua menzione

esplieativa e eioe partendo dal concetto ehe l'ammis-

sione deI eredito rappresentante il valore dei titoli

avrebbe per neeessaria conseguenza l'avocazione,dei titoli

alla massa ~ ehe avrebbe escluso la loro rivendicazione da

parte dei ereditori in modo assoluto e eioe tanto nei

rapporti della massa ehe nei rapportti dei terzi detentori.

L'eliminazione pura e semplice della clau80la «ritenuto

ehe eee.)} avrebbe dunque per effetto di alterare la por-

tata giuridiea della eollocazione : il creditore, quantunque

colloeato per il valore dei titoli distolti, potrebbe pre-

tendere di revendicarli sia verso la massa, sia verso le

persone ehe li detengono. E d'altro canto, e evidente ehe

l'ammissione pura e semplice di detti crediti nella gra-

duatoria non e giustificata neUo stato attuale della liqui-

dazione. Infatti. la domanda eventuale di collocazione

in realta altro non e se non la domanda di rifacimento

di danno basato sull'inadempimento deI contratto di

deposito da parte della Banca e l'atto illecito eommesso

dai suoi organi eolla sottrazione dei titoli. Quest'azione

suppone neeessariamente ehe il deponente non abbia

potuto ottenere la restituzione dei titoli in natura eser-

citando l'azione di rivendicazione verso il terzo deten-

tore. Ne segue ehe i crediti di eui i deponenti doman-

dann la colloeazione non potranno venir ammessi se non

ove essi rinuncino alla rivendicazione 0 per il caso ehe

la rivendicazione sorta esito sfavorevole ai rivendieanti.

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Entscheidungen der Schuldbetrcibungs-

Questivi motivi dovrebbero logicamente eondurre'

all'annullazione pura e semplice della eolloeazione ed al

rinvio delJa eausa all'Amministrazione affineM essa pro--

eeda nel modo indieato. Se non ehe, anehe a prescindere

dalla circostanza ehe una domanda tendente all'annul-

lazione totale della collocazione non venne sottoposta

alle Autorita di vigilanza, la ricorrente osserva a ragione

ehe i deponenti (i quali non hanno rieorso contro 1a

deeisione dell'Autorita eantonale), ammettendo la eollo-

eazione dei erediti corrispondenti a1 valore dei titoli

rivendieati per il easo ehe la massa non potesse lorD

restituirli, hanno impIieitamente rinunciato a rivendi-

carli inconfronto della massa: il ehe e tanto piu ammis--

sibile in quanto ehe l'azione di revendieazione (eioe di

restituzione) verso la massa di una eosa ehe essa non

possiede sarebbe necessariamente destinata a fallire.

n rinvio altro scopo non potrebbe dunque avere se

non quello di perrnettere aHa massa di procedere ad

una nuova collocazione nella quale i erediti rappresen-

tanti il valore dei titoli non sarebbero ammessi se non

aHa eondizione ehe l'azione di rivendicazione dei tiloli

verso i -terzi detentori non venisse intentata 0 avesse

esito negativo. Ora, un rinvio -a quest'unico intento e

certamente superfluo, perche i deponenti hanno gia chia-

ramente consentito a subordinare l'ammissione deI cre-

dito in graduatoria a questa.condizione, come risulta dal

loro ricorso all'Autorita eantonale di vigilanza, nel quale

essi domandano espressamente ehe la clausola apposta

alla eolloeazione deI loro eredito venga annullata e ehe

il eredito venga ammesso <dn e pel caso ehe l'azione di

rivendieazione avesse ad essere respinta».

In queste condizioni bastera dunque a ristabilire una

situazione eorretta e legale ehe si prenda atto di questa

dichiarazione dei deponenti, la quale determina il senso

e la portata della eollocazione eome essa fu rettificata

dall'istanza cantonale. Per evitare ogni equivoco eonverra

~agiungere ehe la rinuncia dei deponenti aU'esereizio-

und Konkurskammer • N° 53.

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-<lell'azione di revendicazione verso il terzo, avra le mede-

sime conseguenee deI rigetto deIl'azione e rendera la col-

locazione definitiva;

pro nunei a :

n ricorso e respinto nel senso dei considerandi.

53. Entscheid vom S. Juli 19l6 i. S. Schmidt.

Art. 153 f. SchKG. In der Betreibung auf Verwertung eines

im Dritteigentum stehenden Pfandes ist eine Verwertung

und bei einer Betreibung auf Grundpfandverwertung auch

die amtliche Verwaltung und Bewirtschaftung der Liegen-

schaft unzulässig, solange nicht der Dritteigentümer einen

Zahlungsbefehl erhalten, die Rechtsvorschlagsfrist abgelau-

fen und ein allfälliger Rechtsvorschlag beseitigt worden ist.

Ist die verwertung aber zulässig, bevor für den Drittei-

gentümer die Zahlungsfrist des Art, 152 Ziff. 1 SchKG

abgelaufen ist?

A. -

Der Rekurrent Kar! Sehmidt in Frick ist Eigen-

tümer einer Liegenschaft, die er von Heinrich Schaltell-

brand in Zürich erworben hatte. Beim Kauf wurde ihm

eine Hypothekarschuld zu Gunsten der Rekursgegnerin,

der Schweiz. Volksbank in Zürich, überbunden. Diese lei-

tete im Januar 1913 gegen Schaltenbrand für ihre grund-

versicherte Forderung die Betreibung auf Grundpfand-

verwertung ein. Dem Rekurrenten wurde eine Ausferti-

gung des Zahlungsbefehls nicht zugestellt. Erst im Juli

1913, als die Rekursgegllerin zum en,tenmal das Verwer-

tungsbegehren stellte, wurde ihm, wie er in einem Schrei-

ben vom 11. Juli 1913 an den Vertreter der Volksbank

zugibt, von d"r Betreibung Kenntnis gegeben. Die Ver-

wertung wurde dann immer hinausgeschoben. bis sie im

Frühjahr 1915 auf Anordnung des Betreibungsamtes

Frick endgültig stattfinden sollte.

B. -

Nunmehr erhob der Rekurrent Beschwerde mit

dem Begehren, die Betreibung sei aufzuheben.