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39_II_519

BGE 39 II 519

Bundesgericht (BGE) · 1913-01-01 · Italiano CH
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51(5

Oberste Zivilgericbtsinstanz. -

I. Materiellrecbtliebe blltsCheidungen.

~t,mb:punlt baraulegen, fonnte bie im Wbminiftl'llti!)!)erfaijren unter~

{affene Wufforberung 3ur ~emeijmlaffun9 nidjt etfe~t werben. ~et~

geridjtIicfje merfetijren bilbet im .ttCtnton W:p:penaell

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§ 46 ff. b~ ~nfü~rung~gef~~ aum B@~ nid)t etltla einen ~eil

beß ~euormunbungß!)erfet~re~, in bem ai numeri 31, 32, 33, 34, 35, 37 e 38 dell'inventario delIa

> fallita S. A. Argentina. »

Appellanti dalla" sentenza di appello suddetta la Massa deI

Fallimento S. A. Argentina, la quale cou atto 9/15 settembre

1913 coocbiude domaodando Ia riforma deUa senteoza appel-

lata Bel senso delle cooc1usioni prese dall'appellante davanti

le istanze eantonali, ossia oel senso deI rigetto delIa petizione

di causa 20 novembre 1912.

COfMiderando in ratto :

A. -

L'Unionbrauerei Sehulein e C. di Monaco, nei cui

diritti e subentrata la ActienbrauereiBellinzona, concbiudeva

il10 novembre 1911 un eontratto colla S. A. Argentinß in

Lngano, in forza deI quale « consegnava » alla Societä. Ar-

gentina in Lugano, senza indicare per qual titolo, diversi eapi

600

Oberste ... ~dll'erichtsinstanz. -

I. "'d.ö.·1t~llrechtliehe Mll.tlcneidunten.

di mobiglio, per un valore complessivo di fr.2685, stipu-

lando:

(1) che l'amortamento ordinario restasse a carico delIa eon-

segnante; quello straordinario, eome rotture ece., a carico

delIa consegnataria che si obbligava di tenere il mobiglio in

perCetto ordine;

b) ehe la Societa Argentina non avesse a smerciare nei

snoi locali altra birra di Monaeo ehe quella dell'Unionbrau-

erei e dell'Actienbrauerei per Ia durata di 5 anni e, cedendo

il proprio esercizio ad altri, avesse a Car rispettare il con-

tratto;

c) ehe in easo di cessazione dello smercio della birra Mo-

naco, la Societa Argentina «sia alla seadenza deI eontratto

.. ehe prima, e tenuta a ritirare il mobiglio consegnatole ed

.. indicato qui sopra, al prezzo di costo indicato, salvo de-

.. duzione deI 7 0/0 di sconto per anno e pro rata temporis,

.. e cio se l'Unionbrauerei non preCerisce ritirare il mobiglio

» per eonto proprio. ..

d) che la Unionbrauerei si riserva di consegnare al!' Argen-

tins a scopo di reclame nn dato numero (non indicato) di

tazze da birra « a titolo di nolo .., il cni prezzo restava .st&-

bilito in fr. (eifra non indicata).

n 20 aprile 1912 la Societa Argentina ~ecideva la propria

liqnidazione e il 20 settembre deUo stesso anno veniva dichia-

rata in fallimento. Prima di tale data, il17 settembre, il con-

tratto 15 novembre veniva notificato per iserizione al registro

delle riservedi proprieta.

Nel fallimento della Societa: Argentina, l'Actienbrauerei di

Bellinzona rivendicava la proprietä degli oggetti figuranti al

eontratto 15 novembre 1911 e di altri tre capi che si preten-

devano stati consegoati alle stesse eondizioni, vale a dire di

un mobile cassa deI valore di Cr. 180, di nn ghiaeciaiolo

(fr. 400) e di una panadora (fr. 120). Questi altri tre capi fi-

gurano nella lista degli oggetti ehe l'Aetienbrauerei notificava

come sua proprietä. al proprietario deI loeale occupato dal-

r Argentina. I testi invocati dalla rivendicante, fra i quali nn

membro deI Consiglio di Amministrazione dell'Argentina,

3. Sachenrecht. N° 9!.

521

senza specifieare i mobili eonsegnati, dichiaravano che tntto

iI mobiglio foroito daIl' Actienbrauerei era rimasto proprietäl

di quest'ultima, essendo stato dato solo in deposito, ne aven-

dolo l'Argentina mai aequistato. E inoltre incontestato ehe,

eome tutto l'altro mobiglio, anche questi tre capi furono ae-

quistati dalla Birreria da AI. Broggini in Losone, sulla cui

fattura essi si trovano menzionati.

La rivendicazione essendo stata contestata, l'Actienbrauerei

spiegava azione davanti il Pretore di Lugano, azione alla

quale si opponeva la massa eonvenuta obbiettando: il con-

tratto 15 novembre 1911 non essere un contratto di deposito,

ma un vero e proprio contratto di compra-vendita; in ogni

caso iL pactum reservati dominii, per essere prodnttivo di

effetti di fronte alla eonvenuta, avrebbe dovuto essere iseritto

prima deI 10 luglio 1912, come al decreto 19gennaio 1912

deI Consiglio federale ed all'art. 715 CCS .

Ambedue le istanze cantonali ammisero la rivendieazione.

La Camera civile deI Tribunale di Appello dichiara ehe il

mobiglio fudato alla Societä Argentina non in pieno dominio

e godimento e dietro corrisponsione di UD prezzo eonvennto,

ma solo a titolo di uso e per un titolo determinato, che Ia

Societa Argentina non si rese di eonseguenza aequisitrice dei

mobiglio, ma solo comodataria, ehe eio risulta tanto dalla

clausola Va

(c dei fattispeeie) deI contratto 15 novembre,

quanto .dallanotDica:di proprietä. al proprietario dei locali

dell'Argentina indata 4gennaio e ehe non essendovi vendita.

non vi fu trasmissione di proprietä. e ehe il diritto deli' Ac-

tienbrauerei non e menomato dal fatto dell'iscrizione nellibro

delle riserve di proprieta, perehe questo Cu un atto abbon-

danziale, inutile, non potendosi concepire la riserva di nua

proprietä. che non Cu mai trasmessa ad altri; ehe sebbene

gli oggetti sotto i ni 34, 35 e 58 non siano indicati nel eon-

tratto 15 novembre, essi pure devono eonsiderarsi pro-

priem den' Aetienbrauerei e cio per concorde diehiarazione

dei membri deI Consiglio di Ämministrazione delI' Argentina.

sentiti come testi.

B. -

:E contro questo giudizio ehe e diretta l'attuale ap-

Oberste Zivilgerichtsinstanz. -

I. Materiellrechtliche Entscheidungen.

pellazione. NeHe JOTa memorie scritte nulla di nuovo e di sa-

Hente viene allegato dalle parti; -

In diritto:

Decisiva per la questione di sapere se si tratti 0 meno dl

un pactum reservati dominii, e difatti Ia circostanza se aceor-

dando aHa controparte il possesso sul mobiglio, il contratto

15 novembre abbia avuto essenzialmente per iseopo, espresso

o tacito, di ereare a riguardo deI suddetto possesso un rap-

porto di rappresentanza, oppure di trasferire, anehe solo piu

tardi, il detto mobiglio in proprieta dell'Argentina. La deno-

minazione ehe venne data al eontratto non e rilevante. Anehe

se iI eontratto fosse stato eonchiuso neUa forma di nolo ma

,

coll'intenzione di trasferire poi al uoleggiante Ia proprieta

degli oggeti couseguatigli, appena le prestazioni pattoite sotto

forma di nolo raggiungessero il valore od iI prezzo stabilito

per gli oggetti summenziati, il eontratto sarebbe naturaI-

mente da eousiderarsi come un paetum reservati dominii, ap-

punto perehe 10 seopo prineipale non sarebbe il nolo 0 il

rapporto inerentevi di rappresentanza nel possesso, ma il

trasferimento di proprieta; il possesso non sarebbe un pos-

sesso per pura rappresentanza, a nome altrui, ma un possesso

per conto proprio in attesa della futura proprietä.

Nel fattispeeie maneano tuttavia i eriteri neeessari per far

ritenere ehe il trasferimento della proprieta abbia eostituito

10 seopo e il eontenuto deI eontratto. L'attrice non si obbliga

in nessun CRSO a trasferire la proprieta aHa eontroparte; an-

che cessando 10 spaccio della birra di Monaco, non era I'at-

trice tenuta aHa tradizione deI mobiglio, ma si riservava solo

il diritto di obbligare Ia controparte a rendersene aequisitriee,

oppure, se meglio 1e aggradiva, di ritirare il mobiglio essa

stessa. E in quest'ultima eventualitä, come in tutte le altre

eontinuando 10 spaeeio della birra sia (la parte della Societa

Argentina, ehe da parte di un suo suecessore, non era pre-

visto pel possesso ehe un rap porto di rappresentanza, nolo

o comodato, a seeonda ehe nel prezzo per Ia birra fornita si

ravvisi ° meno un compenso pel mobiglio. Come seopo princi-

pale deI eontratto deve quindi riguardarsi pel possesso il

3. Sachenrecht. NO 92.

528

rap porto di rappresentanza (nol0 0 comodato), accompagnato

da un diritto unilaterale di opzione in favore dell'attrice per

Ia eessione in prop-rieta di delto mobiglio, pattuita come una

speeie di pena eonvenzionale nel easo ehe Ia Soeietä Argen-

tina eessasse di provvedersi della birra. Non avendo Ia eon-

troparte il diritto di esigere l'aequisto 0 Ia proprieta deI mo-

biglio, non puo il trasferimento della proprieta riguardars~

come scopo e eontenuto degli obbligbi bilaterali deI eontratto.

Cio ehe Ie parti hanno voluto anzitutto ed in via prineipale, e

eio ehe appare eome eonseguenza piu naturale deI~eontratto,

e un possesso esercitato per rappresentanza, eomodato, e 1a

fornitura ulteriore della birra, e solo pel easo non voluto,

anormale e eonsiderato anzi eome una violazione contrattuale,

della eessazione di tale fornitura, si e pattuito eventualmente,

in via secondaria, il trasferimento della proprieta.. Di conse-

guenza, non pub neppure sostenersi ehe a quest'ultima even-

tualitä sia devoluta una prevalenza eeonomica e ehe non possa

I'altra previsione riguardarsi ehe eome una speeie di pallia-

tivo 0 sotterfugio per mascherare un negozio eonchiuso sotto

altra forma. Cosiecbe non e applieabile 1'art. 715 CCS. L'e-

ventualita. di un'anormale eessazione dei rapporto di rappre-

sentanza, eoUa cessazione della fornitura della birra, e bensi

subentrata, ma essa non ha per corollario assoluto iI trasferi-

menta della proprietä; l'attriee poteva anehe in tal caso pro-

seguire a eonsiderare i1 eontratto corne un rapporto di rap-

presentanza.

Oib dato, non oeeorre piil di esaminare se, come afferma Ia

convenuta, l'iserizione al registro fondiario avrebbe dovuto

avvenire prima dei 10 Iuglio 1912. Che all'ultimo momento

prima dell'apertura deI fallimento l'attriee abbia essa stessa

esitato, anzi ritenuta neeessaria un'iserizione, non puo, data

Ia superfluita dell'atto, essere interpretato in suo danno. De-

terminante per la natura dei eontratto non e I'opinione di

una parte, ma quella deI giudice.

A riguardo dei t1'e mobili non compresi nell'istromento

15 novembre, venne eonstatato dall'istanza eantonale in li-

bero apprezzamento delle prove testimoniali e senza nessuna

524

Oberste Zivilgerichtsinstanz. -

1. Materiellrechtlic!ie Entscheidungen.

discordanza cogli atti, ehe 10. consegna di detti tre mobili

avvenne alle stesse condizioni come per l'altro mobiglio indi-

cato nell'istromento. Anche un riuovo esame delle prove non

potrebbe condurre ad un altro risultato. L'istanza eantonale

parIa bensl a torto di uno. ammissione della eontroparte, ri-

sultante dalle deposizioni testimoniali di alcuni membri del

Consiglio di Amministrazione, ammissione che non sarebbe

naturalmente vincolante per Ia massa. In realtä. non trattasi

ehe delIa constatazione di un aceordo orale, avvenuto fra

l'attrice ed alcuni membri deI Consiglio di Amministrazione.

all'epoca in cui il mobiglio fu dato in possesso.

Per questi motivi, 10. Ia Sezione civile

deI Tribunale federale

pronuncia:

L'appellazione EI respinta e quindi confermata la sentenza

13 giugno 1913 delIa Camera eivile deI Tribunale di Ap-

pello deI Canto ne Tieino.

4. Obligationenrecht. -

Cod-e des obligations.

93. Arret de 1& Ire Seetion civUe du 4: juillet 1913

dans la cause 13e.nque federale, def. et rec., contre Pommey,

dem. et rec. par voie de jonction.

Operations de jeu; demande de restitution de titres t:emis an eou-

verture. Payement volontaire ? La remise de titrei en garantie

d'operations de jeu ne eonstitue pas un paiement.

A. -

Ch. Pommey 0. ouvert action Ie 6 octobre 1910 ala

Banque federale en eoncluant a 10. restitution d'uu certain

nombre de titres (15 obligo Mexique5 %,16 obligations 4%

Brasil 1902,40 actions La Union y el Phrenix Espanol) qu'il

lai avait remis es en nantissement.

La Banque 0. coneIu a liberation enexposant que, crean-

eiere de. Pommey a raison d'operations de bourse faites ponl'

4. OlJligationenrecbt. N" 93.

lui ä Palis, elle 0. vendu pour se couvrir et conformement a

l'acte de nantissemellt les titres revendiques et qu'elle a

porte au credit du demandeur le produit de leur realisation.

Pommey 0. replique que les operations faites pour SOll

compte ont ete irregulieres ou m~me fictives et il a exige de

la Banque qu'elle en apportat la justification par 10. produc-

tion des bordereaux des agents de change et des coulissiers

de Paris.

La Banque a produit les bordereaux concernant les opera-

tions faites depuis le 22 decembre 1909, date du dernier

arr~te de compte approuve par Pommey. Celui-ci adenie

toute valeur acette approbation et a soutenu que les borde-

reaux produits demontraient le caractere fictif des opera-

tions.

Le Tribunal de premiere instance 0. deboute le demandenr

de ses conclusions; il a estime que l'approbation donnee par

Pommey a son arr~te de compte le 23 decembre 1909 le

liait et que 10. preuve de la regularite des operations subse-

quentes resulte des bordereaux produits.

Pommey a interjete appel et a repris ses conclusions en

ofi'rant toutefois l'imputatkln .d~une somme de 3547 fr~ 45

rec;ue par lui en divers parements de 1908 a 1910. Subsidiai-

rement il 0. conclu a la designation d'un expert charge de

verifier 10. regularite des operations de bourse faites a Paris.

Enfin il a coneIn a une indemnite de 18 000 fr.

Par arr~t dn 26 octobre 1912, 10. Cour a declare irrece-

vable, comme formee pour la premiere fois en appel, la de-

mande en dommages-inter~ts. Pour le surplus, constatant que

les parties n'ont pas souleve l'exception de jeu, mais qu'elle

doit etre examinee d'otfice, Ia Cour a renvoye 10. cause pour

~tre instruite sur ce point.

B. -

Par arret du 5 avril 1913, Ia Cour a condamne 10.

Banque a restituer a Pommey, contre paiement de 4184 Cr. 95,

40 actions Union et Pbenix espagnol avec coupons attacbes

depuis le 8 janvier 1910 et 8 obligations 4 °/0 Bresil avee

coupons attacbes des le 30 decembre 1909, la. Banque etant

tenue, ä defaut de restitution en nature, de rembourser Ia