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560 A. Oberste Zivilgerichtsinstanz. -
I. Materiellrechtliche Entscheidungen.
be~ arten ober bee reuibierteu OtR uub bee ~d. 27 ß@,6 OOtr"
teilt. ~effiftuerftänbnd) 6leibt ben Jrlägem baß tRed)t
uor6e~alten,
gegen ben &eftellten Sd)iebßrid)ter allfällige
~6Ie~nun~grünbe
(bergL § 734 ßiff. 3 beß 3Üfd)erifd)en 1Jttd)tß:Pflegegefe~ee) geltenb
3U mad)en.
SOemnad) ~at ~ lBunbeßgerid)t
effetnnt:
SOte lBerufung wirb a6gewiefen um baß etngefoct;tene Urteil ber
II. ~:p:peIlationßfetmmer bee 06ergerid)tß bee Jrantonß ßüfi41 bom
11.,3etuuar 1912 in etllen uilen 6eftatigt.
89. Sentenza. 18 ottobre 191a della Ia Sezione civUe nella
causa Ditta. F. Koro-Simon. attrice, contro
Fa.bbrica. di Sigari e Ta;bacchi S. A. in Loca.rno, convenuta.
Coneorrenza sieale. -
Art. 50 CO 1881, qs CO 1911. -
Suoi er i-
te~i. ~ffesa ad un diritto individuale Oll all'obbligo generale di
agll'e In buona fede. Inammissibilitä. di un involuero eoi colori
nazionali 0 denominazioni tendenti a far eredere ehe si tl'lltti
di pl'Odotti di uno Stato aHo scopo di ereare una eoncorrenza
aUa fabbricazione degli stessi prodotti in Regia. -
Uso llleeito
anehe in difetto di inganno sülla forma esteriore, 0 involucl'o
deI prodotto.
.
n Tribuuale di Appello deI Cantone Ticino decise con sen-
tenza 6 luglio t911 :
« Le domande della parte attrice sono respinte .•
. Appellante da questa sentenza la parte attrice, la quale,
nnnovando davanti questo Tribunale le domande sn cni ebbe
a statui~e l'istanza cantonale, chiede :
« 1
0 E vietato alla Ditta convenuta di fabbricare e di porre
... in vendita dei sigari sotto Ia denominazione c Toscana
... Regia... e di mnnire i pacchi dei colori nazionali italiani.
.2
0 La conve~uta pagbera. all'attrice a titolo di danni per
... concorr~nza sIeale fr. 2000, oltre a fr. 100 al mese a par-
... tire dalI'intimazione della petizione.
» 3° Sono dichiarate nulle e di neSSUD effetto le iscrizioni
4. Obligationenrecht. jSo 89.
561
» dei marchi 23 marzo 1909 numero 25 187 e 6 agosto 1906
... numero 2090 a favore della ditta Guarneri e delIa conve-
... nuta.
Presenti i patrocinatori delle parti: nelle conclusioni orali,
il rappresentante dell'attrice dichiaro di lasciar cadere la
domanda terza tendente a far dichiarare nulle e di nessun
effetto le iscrizioni dei marchi suddetti per la ditta Guarneri
e Ia convenuta.
11 Tribunale federale,
Considemndo iu fatto:
A. -
La regia 0 privativa dei tabacchi deI Regno d'Ita-
lia, di cui la ditta attrice e la rappresentante generale, con
sede a Zurigo, smercia in Isvizzera, dal 1906 in poi, dei
paechetti di sigari cosidetti «toscani... 0 fermentati, muniti
di una fascetta od anellino coi tre colori nazionali (rosso-
bianco-verde). Il paechetto eontiene 50 sigari di tipo cosi-
detto lungo; ad ogni pacco e appiccicata una striscia pari-
menti dai tre colori nazionali italiani, sulla quale sono stam-
pate diverse indicazioni: cosi : « Direzione generale privative,
Roma, Regno d'Italia; sigari comuni 1 a qualitä fermentati;
prezzo deI pacco L. 5,00, per ogni sigaro L. 0,10 .... All'im-
boccatura ed in fondo deI pacco 80no, esteriormente, accol-
lati dei listini, di nuovo dai colori nazionali ehe danno altre
indicazioni: c Regno d'Italia, monopolio dei tabacchi, espor-
tazione, Ministero delle Finanze, Roma. » 11 pacehetto e di
carta color turcbino. La convenuta, dal canto suo, smercia il
sigaro fermentato, conosciuto col nome di toscano, in seato-
lette di color giallo oscuro coperte da strisce di carta dai
colori nazionali italiani. Su queste strisce sono stampate di-
verse indicazioni, tra altre i1 marchio di fabbrica (trifoglio),
le parole « Toscana Regia ..., «sigaro snperiore fermentato ...,
Fabbrica sigari e tabacchi Locarno. Il sigaro di questi pacchi
e il cosidetto tipo corto, cioe i1 sigaro lnngo tagliato in due;
ogni pacchetto De contiene 10; sono affusolati ad una estre-
mitä e larghi dall'altra, mentre quelli della regia itaUana sono
deI tipo lungo, affnsolati alle due estremitä. e grossi nel
mezzo.
562 &. Oberste Zivilgeriehtsinstanz. -
I. MaterieIlreehUiehe Entscheidungen.
B. -
Basandosi in generale sulla rassomiglianza degli
involncri di qnesti prodotti, l'attrice con petizione 16 dicem-
bre 1909 promuoveva causa alla convenuta e conchiudeva
con le doma.nde sopra riferite, motivandole in sostanza come
segne: La rassomiglianza esteriore dei due prodotti e evi-
dente, come evidente e 10 scopo della contraffazione. I dne
elementi anzitutto idonei a generare confusione sono la leg-
ge~da sui. pacchi della convenuta: «Toscana regia ~ e le
s?'isce du colori nazionali italiani. Lo seopo di questa imita-
ZIone dei pacchi italiani e delI 'uso dei colori nazionali ita-
liani e sieuramente qnello di indurre il grosso pubblico a
eredere che si tratti di sigari delIa regia 0 privativa nazio-
nale italiana: l'intenzione, quella di ingannare il compratore
sulI'origine della meree: si tratta dunque di atto illecito
(m. 50 e seg. CO 1881) ehe riveste il carattere di sieale
concorrenza. La coneorrenza sieale deve eessare ed il danno
subito (che l'attriee stima. a fr. 2000, e quello futuro a fr. 100
a partire dall'intimazione della sentenza, rimettendosi, deI
resto' al prudente criterio deI giudiee) deve venir risarcito.
Da ultimo, a sostegno deI suo dire, l'attrice si riferisce ad
DU rapporto deI 25 gingno 1910 della Societa ginevrina dei
commereianti in tabacehi e sigari, nel qnale testualmente si
diee :. «une fabrique de Lugano vend ses cigares aux parti-
> cullers, au moyen de differentes reclames faites sur les
> journaux de Geneve, en consequenee nous vous prions d'en
» prendre note et de ne rien acheter ä cette maison si un
> rep~esentant vous fait ses oHres de serviee; en outre, une
, fabnque de Loearno a introdllit sur Ia plaee des petites
» boites de 10 demi-cigares Toscani, qu'elle vend de 36 a.
, 38.fr. le mille et d01~l l'emballage laisse croire a uu pro-
> duzt de La Regie italienne ....., La convenuta inveee non
crede a1la possibilita di nna confnsione 0 di un inganno. Fa
risultare le differenze ehe esistono nella forma, nel eolore e
nella veste dei due prodotti. Anche il prezzo, l'indicazione
della provenienza, il formato deI sigaro, escludono, a dire
della convenuta~ ogni confusione ed ogni intenzione di eon-
eorrenza sieale. Il termine « regia > (aggettivo) non ha nes-
4. Obligationenrecht. N0 89.
sun nesso coll'jdea della provenienza deI prodotto e non vuol
gia dire ehe derivi daUa « Regia ~ (sostantivo) toscana, ma
significa l'eccellenza deI prodotto; la parola 4: toscana,. poi
indica i1 tipo di sigaro, come virginia, avana, manilla ece.
Pretende inoltre ehe il sigaro toseano, di fabbricazione no-
strana, si vendesse neUa Svizzera lungo tempo prima ehe Ia
privativa italiana esportasse eosta i suoi prodotti ed infine,
ehe le leggende portate dalle seatolette della eonvenuta fos-
sero state deposte all'Uffieio federale gia nel 1906, da certo
Gnarneri, dal quale passarono alla eonvenuta ehe le depose
di nuovo nel 1909.
C. -
Con sentenza 7 luglio 1911 il Tribunale di Appello
deI Canto ne Ticino, faeendo sue le argomentazioni deUa eon·
venuta, respingeva l'azione. Il Tribunale cantonale rileva le no-
tevoli differenze dei due prodotti; esclude la possibilita di una
eonfusione e quindi l'intenzione di eommettere atto illecito, di
generare confusione, di distogliere dall'attriee ad arte a vantag-
gio deUa convenuta Ia clientela dei prodotti italiani; i termini
« 1'0seana regia ~ e la similitudine deU'involucro non bastare da
soli a stabilire la frode eommereiale speeifica della eoncorrenza
sieale pereM, continua l'istanza eantonale, 4: i due prodotti
, messi a confronto appaiono troppo diversi e diversi pure i
, modi, le forme ed i segni coi qnali i prodotti stessi ven-
~ gonG imballati, contrassegnati e lanciati nel eommercio. ~
In diritto:
1. -
Ne la eompetenza di qnesto Tribunale, ne la veste
(legittimazione attiva) dena ditta. attriee fnrono dalle parti
impugnate. A ragione: la causa e suseettibile di appello, in
forma orale, ai sensi dell'art. 61 OGF, essendo il primo
punto delia domanda, per sua natura, non valutabile in de-
naro; la veste poi attiva dell'attriee e data dalla circostanza
ehe quest'ultima ha evidentem ente la rappresentanza gene-
rale della Regia italiana in Isvizzera. Opportuno sarebbe
stato tuttavia se l'attrice avesse prodotto regolare procura
da parte della eommittente, ma poiche Ia convenuta non
ebbe a sollevare in proposito eecezione, questo Tribunale non
puo esimersi dall'obbligo di entrare nel merito delIa vertenza.
:iM A. Oberste Zl\ilrerichtsmstanz. -
I. lIaterieUreehtliche Entscheidunpn.
2. -
L'azioJle fa eapo aII'art. 00 .00 (1881); pratende
ehe coll'uso delle parole c Toseana regia » e dei colori nazio·
nall italiani soi paeehetti della eonvenuta questa eommetta
atto di eoncorrenza sleale. La motivazione cantonale, ten-
deute a dimostrare ehe 1& diversiti dell'invo!oero e della
forma dei sigari eseludano Ogni possibiliti di eonfosione tra
paeeo e paeeo -
argomenti in se stessi non privi di fonda-
mento -
non abbraeciano e quindi non seiogliono tutte le
questioni di diritto ehe la causa solleva.
Tre sono, a sensl della giurisprudenza di questo Tribu-
nale, gH estremi ehe debbono in un easo eonereto verifiearsi
per creare atto di sle&le eoneo1'1'enza : la eoneorrenza stessa
e eioe 1& eircostanza ehe due aziende esercitano il medesimo
ramo di commereio 0 d'industria, dirigendosi in generale
alla medesima elientela; l'aeeaparramento reale 0 possibile
della clientela di on eonco1'1'ente da parte dell'altro; ed in-
fine, la eircostanza ehe quest'aeeaparramento avvenga in viola-
zione di un diritto individuale dei danneggiato 0, per 10
meno, di on prineipio generale di diritto quale e l'obbligo
generale di non agire eontrariamente all& buona fede.
I primi due enteri si sono realmente verificati nel easo
eonereto; on dubbio non pob sossistere ehe eirca l'esistenza
deI terzo.
Or&, non e seriamente diseutibile ehe i paeehi della eon-
venuta possono rar naseere, di primo aeehito, l'idea ehe
si tratti di meree di origine italiana, di sigari della Regia
italiana. E, quand'anehe 1& denominazione c Toscano» po-
tesse venir eonsiderata come indieazione nsuale di qualitä,
eome aggettivo della lingua parlata e di pubblieo dominio,
pure la eombinazione della qualifiea «Toseana regia ~ eoi
eolori nazionali italiani non ha e non puo avere altro intento
ehe quell0 di indu1'1'e in e1'1'ore il eompratore sull'origine della
meree. Ne sia prova la spiegazione &rtifieiosa ehe la conve-
nuta non ha esitato di dare sulla portata dell& parola «regia ~
ed altrest il passaggio dei rapporto eitato (ved. Fatti, C)
della Soeieti dei Commerei&nti in sigari e tabaeehi di Gi-
nevra.
4. ObliptioneDreeht. NO 89.
583
E da questa eonsiderazione risulta ehe I'obbligo generale~
ieeondo iI quale ognuno e tenuto di agile ~ buona fede, SI
trova violato da parte della convenuta. A nuUa sene a que-
8t'uitUn& I'invocare 11. diversita dei paeehi, ehe, da una parte,
la domanda non si limita alla proibizione dell'uso dei paeehi
4t'uali e dall'altra ne&Suno puo vietare all'attriee di met-
tere in' e~mmereio degli involueri eon la denominazione c Re:
gia» italiana inveee deI titolo c Direzione ge~erale delle ?n-
vative italiane lJ) e di usare della parola c rep» 0 c RegI& ~
e dei eolori nazionali italiani a suo beneplacito, in tutte le
eombinazioni possibili. Che se l'attriee volesse far uso di
questo suo diritto, la possibilita di on eqoivoeo sull'origine
della meree non sarebbe phi contestabile, eqoivoeo ehe sta-
rebbe in rapporto di eausa ad effett~ cogli. atti de~ eo~ve
nuta. Basta la possibilita anche futura di eo~?ne CIrea
l'origine della meree; non e riehiesta la posSlbilitä. attuale
di un inganno sulla forma esteriore, sull'involuCfo deI pro-
dotto.
.
3. -
Constatato eosll'atto di eoneorrenza slaale per VI0-
lazione di un prineipio generale di diritto, non o~corr~re~b~
rieereare se la eonvenuta otfenda altres! un diritto zndtm,-
duale dell'attriee. E se anehe si puo a ragione pretendere
ehe g1i stemmi pubbliei ei eolori nazionali si~no di dominio
pubblieo e non suseettibili di privato monopollo, e ee~o eh~
10 Stato ha diritto' all'uso della parola c regia,. e deI colon
nazionali quando esercita on'industria od~ on eommerci~ S?tto
questi marchi. Tali designazioni sono delle earattenstiehe
individuali nel senso pin stretto della parola per 10 Stato me-
desimo; non e qoindi lecito ad altre persone di. usarne allo
seopo di far eoncorrenza all0 Stato stesso. Vero ~ ~~e! per
quanto eoneerne i colori nazionali, e data la p08s~billta .del-
I'identita da parte di diversi Stati. Ma questa eonslderazlone
tuttavia non regge quando le eireostanze e le altre eonerete
indieazioni addilano specialmente e ehiaramente uno di
questi Stati.
. .
4. -
In relazione ai motivati di eui sopra, potrebbesl dl-
seutere sulla eonvenienza di fissare in qnesto sede l'importo
566 A. Oberste Zivilgerichtsinstanz. -
I. Materiellrechtliche Entscheidungen.
dei danni dovuti all'attrice 0 quella di rimandare Ia fissa-
zione Ilei medesimi al giudice cantonale. U na fissazione ex
aequo et bono da parte di questo giudice non e tuttavia cou-
traria aHa Legge sull'organizzazione giudiziaria federale e
sembra altrettanto piu indicata nel easo conereto, ehe nel-
l'intenzione stessa della Ditta istante Ia questione dei danni
ha un'importanza puramente aecessoria, suo intento prinei-
pale essendo, eome fu dichiarato in eorso di causa, quello di
ottenere una decisione di massima. In relazione a questa di-
chiarazione e anche da ammettersi che una somma relativa-
mente tenue di fr. 200 basti a salvaguardare i diritti e gli
interessi dell'attrice;-
pronuncia:
L'appellazione della Ditta attrice, F. Moro-Simon, in Zu-
rigo, e ammessa e la s.entenza 6 luglio 1911 della Camera
civile deI Tribunale di Appello deI Cantone Ticino riformata
nel senso ehe e proibito alla Ditta convenuta di vendere
sotto la leggenda ~ Toscana regia ~ ed in pacchi portanti i
colori nazionali italiani (tricolore) i sigari cosidetti t03cani da
essa fabbricati e la fabbrica convenuta obbligata a pagare
alla Ditta attrice la somma di fr. 200 a titol0 di indennizzo.
90. llrleif btf I. cJiuUdteiCuug v.nt 19. ~Hit.6et 1912
in \Sad)en ~tegfefJ ~etl. u. ?8er ... $tl., gegen ~.6tltt,
SU. u. ·~er.~~efL
Unlauterer Wettbewerb. Täuscllende Nachahmung l'on Zi.'l(ll"ettett-
schachteln. Objektive und sltbjektil'e Ml!rkmale des unlautereIl WI'tt-
bewerbes.
A. -
mUt~ Urteil Mm 3. .Juli 1912 ~Clt bCl~ JtClnton~ge,.
rid)t Ibt. @(dlen in l>orHegenber ~treitfa~e erfannt: ~a~ Jtlage::
bege~t'en ßiff. 1 ift bollftänbig, ba~ Mlage6ege~ren ßiff. 2 im
rebuaierten !Betrage ~on 100 ~r. gefd)ü~t, im übrigen tft bie $tlage
abgewiefen.
B. -
05egen tiejeß Urteif ~Clt bfr lBef{agte gültig bie ~etU ..
,
f
l
4. Obligationenrecht. N° 90.
567
fung Cln bd ~nnbeigerid}t ergdffen unb bd $ßege~ren gejlellt
unb uegtünbet;
~i fri bCl~ Clngefod}tene Urteil
Cluf3n~Wen unb
bie $t{Qge im l>olIen Umfange auamueifen, el>ent. fri bie ~ejlatigung b~ Clngetod)tenen Urteile uron"
trag1,
ma~ &nbe~gertd}t aie~t in ~rwägung:
1. -
mer Jtffiger @. ßuban betreibt in IDöind)en eine .3igCl::
rettenfQbtit (Clffet' 2iIafClr6e ClufgebruCften ~~n~"
matte b~ Jt{(iger~ ueraiert ift. Unmittelbar unter biefem ll3a:piers
rtreifen flnb Cluf bem Ibd)teber bie ~orte Clufgebrucft;,,<Sd)ie6er
gef. gefd). S)ier öffnen. m. 9l. @. IDl. 383/8~.1I ~et~ Öffnen
ber <S~ad)tel wirb 'Oie
~Clnberole ober ber <stretfen aerrtffen unb
her
~d)ieber,,~e~aIter fClnn uon nun an nur burd) ~inf~ie6en