opencaselaw.ch

38_II_560

BGE 38 II 560

Bundesgericht (BGE) · 1912-01-01 · Italiano CH
Fonte Original Esporta Word PDF BibTeX RIS
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

560 A. Oberste Zivilgerichtsinstanz. -

I. Materiellrechtliche Entscheidungen.

be~ arten ober bee reuibierteu OtR uub bee ~d. 27 ß@,6 OOtr"

teilt. ~effiftuerftänbnd) 6leibt ben Jrlägem baß tRed)t

uor6e~alten,

gegen ben &eftellten Sd)iebßrid)ter allfällige

~6Ie~nun~grünbe

(bergL § 734 ßiff. 3 beß 3Üfd)erifd)en 1Jttd)tß:Pflegegefe~ee) geltenb

3U mad)en.

SOemnad) ~at ~ lBunbeßgerid)t

effetnnt:

SOte lBerufung wirb a6gewiefen um baß etngefoct;tene Urteil ber

II. ~:p:peIlationßfetmmer bee 06ergerid)tß bee Jrantonß ßüfi41 bom

11.,3etuuar 1912 in etllen uilen 6eftatigt.

89. Sentenza. 18 ottobre 191a della Ia Sezione civUe nella

causa Ditta. F. Koro-Simon. attrice, contro

Fa.bbrica. di Sigari e Ta;bacchi S. A. in Loca.rno, convenuta.

Coneorrenza sieale. -

Art. 50 CO 1881, qs CO 1911. -

Suoi er i-

te~i. ~ffesa ad un diritto individuale Oll all'obbligo generale di

agll'e In buona fede. Inammissibilitä. di un involuero eoi colori

nazionali 0 denominazioni tendenti a far eredere ehe si tl'lltti

di pl'Odotti di uno Stato aHo scopo di ereare una eoncorrenza

aUa fabbricazione degli stessi prodotti in Regia. -

Uso llleeito

anehe in difetto di inganno sülla forma esteriore, 0 involucl'o

deI prodotto.

.

n Tribuuale di Appello deI Cantone Ticino decise con sen-

tenza 6 luglio t911 :

« Le domande della parte attrice sono respinte .•

. Appellante da questa sentenza la parte attrice, la quale,

nnnovando davanti questo Tribunale le domande sn cni ebbe

a statui~e l'istanza cantonale, chiede :

« 1

0 E vietato alla Ditta convenuta di fabbricare e di porre

... in vendita dei sigari sotto Ia denominazione c Toscana

... Regia... e di mnnire i pacchi dei colori nazionali italiani.

.2

0 La conve~uta pagbera. all'attrice a titolo di danni per

... concorr~nza sIeale fr. 2000, oltre a fr. 100 al mese a par-

... tire dalI'intimazione della petizione.

» 3° Sono dichiarate nulle e di neSSUD effetto le iscrizioni

4. Obligationenrecht. jSo 89.

561

» dei marchi 23 marzo 1909 numero 25 187 e 6 agosto 1906

... numero 2090 a favore della ditta Guarneri e delIa conve-

... nuta.

Presenti i patrocinatori delle parti: nelle conclusioni orali,

il rappresentante dell'attrice dichiaro di lasciar cadere la

domanda terza tendente a far dichiarare nulle e di nessun

effetto le iscrizioni dei marchi suddetti per la ditta Guarneri

e Ia convenuta.

11 Tribunale federale,

Considemndo iu fatto:

A. -

La regia 0 privativa dei tabacchi deI Regno d'Ita-

lia, di cui la ditta attrice e la rappresentante generale, con

sede a Zurigo, smercia in Isvizzera, dal 1906 in poi, dei

paechetti di sigari cosidetti «toscani... 0 fermentati, muniti

di una fascetta od anellino coi tre colori nazionali (rosso-

bianco-verde). Il paechetto eontiene 50 sigari di tipo cosi-

detto lungo; ad ogni pacco e appiccicata una striscia pari-

menti dai tre colori nazionali italiani, sulla quale sono stam-

pate diverse indicazioni: cosi : « Direzione generale privative,

Roma, Regno d'Italia; sigari comuni 1 a qualitä fermentati;

prezzo deI pacco L. 5,00, per ogni sigaro L. 0,10 .... All'im-

boccatura ed in fondo deI pacco 80no, esteriormente, accol-

lati dei listini, di nuovo dai colori nazionali ehe danno altre

indicazioni: c Regno d'Italia, monopolio dei tabacchi, espor-

tazione, Ministero delle Finanze, Roma. » 11 pacehetto e di

carta color turcbino. La convenuta, dal canto suo, smercia il

sigaro fermentato, conosciuto col nome di toscano, in seato-

lette di color giallo oscuro coperte da strisce di carta dai

colori nazionali italiani. Su queste strisce sono stampate di-

verse indicazioni, tra altre i1 marchio di fabbrica (trifoglio),

le parole « Toscana Regia ..., «sigaro snperiore fermentato ...,

Fabbrica sigari e tabacchi Locarno. Il sigaro di questi pacchi

e il cosidetto tipo corto, cioe i1 sigaro lnngo tagliato in due;

ogni pacchetto De contiene 10; sono affusolati ad una estre-

mitä e larghi dall'altra, mentre quelli della regia itaUana sono

deI tipo lungo, affnsolati alle due estremitä. e grossi nel

mezzo.

562 &. Oberste Zivilgeriehtsinstanz. -

I. MaterieIlreehUiehe Entscheidungen.

B. -

Basandosi in generale sulla rassomiglianza degli

involncri di qnesti prodotti, l'attrice con petizione 16 dicem-

bre 1909 promuoveva causa alla convenuta e conchiudeva

con le doma.nde sopra riferite, motivandole in sostanza come

segne: La rassomiglianza esteriore dei due prodotti e evi-

dente, come evidente e 10 scopo della contraffazione. I dne

elementi anzitutto idonei a generare confusione sono la leg-

ge~da sui. pacchi della convenuta: «Toscana regia ~ e le

s?'isce du colori nazionali italiani. Lo seopo di questa imita-

ZIone dei pacchi italiani e delI 'uso dei colori nazionali ita-

liani e sieuramente qnello di indurre il grosso pubblico a

eredere che si tratti di sigari delIa regia 0 privativa nazio-

nale italiana: l'intenzione, quella di ingannare il compratore

sulI'origine della meree: si tratta dunque di atto illecito

(m. 50 e seg. CO 1881) ehe riveste il carattere di sieale

concorrenza. La coneorrenza sieale deve eessare ed il danno

subito (che l'attriee stima. a fr. 2000, e quello futuro a fr. 100

a partire dall'intimazione della sentenza, rimettendosi, deI

resto' al prudente criterio deI giudiee) deve venir risarcito.

Da ultimo, a sostegno deI suo dire, l'attrice si riferisce ad

DU rapporto deI 25 gingno 1910 della Societa ginevrina dei

commereianti in tabacehi e sigari, nel qnale testualmente si

diee :. «une fabrique de Lugano vend ses cigares aux parti-

> cullers, au moyen de differentes reclames faites sur les

> journaux de Geneve, en consequenee nous vous prions d'en

» prendre note et de ne rien acheter ä cette maison si un

> rep~esentant vous fait ses oHres de serviee; en outre, une

, fabnque de Loearno a introdllit sur Ia plaee des petites

» boites de 10 demi-cigares Toscani, qu'elle vend de 36 a.

, 38.fr. le mille et d01~l l'emballage laisse croire a uu pro-

> duzt de La Regie italienne ....., La convenuta inveee non

crede a1la possibilita di nna confnsione 0 di un inganno. Fa

risultare le differenze ehe esistono nella forma, nel eolore e

nella veste dei due prodotti. Anche il prezzo, l'indicazione

della provenienza, il formato deI sigaro, escludono, a dire

della convenuta~ ogni confusione ed ogni intenzione di eon-

eorrenza sieale. Il termine « regia > (aggettivo) non ha nes-

4. Obligationenrecht. N0 89.

sun nesso coll'jdea della provenienza deI prodotto e non vuol

gia dire ehe derivi daUa « Regia ~ (sostantivo) toscana, ma

significa l'eccellenza deI prodotto; la parola 4: toscana,. poi

indica i1 tipo di sigaro, come virginia, avana, manilla ece.

Pretende inoltre ehe il sigaro toseano, di fabbricazione no-

strana, si vendesse neUa Svizzera lungo tempo prima ehe Ia

privativa italiana esportasse eosta i suoi prodotti ed infine,

ehe le leggende portate dalle seatolette della eonvenuta fos-

sero state deposte all'Uffieio federale gia nel 1906, da certo

Gnarneri, dal quale passarono alla eonvenuta ehe le depose

di nuovo nel 1909.

C. -

Con sentenza 7 luglio 1911 il Tribunale di Appello

deI Canto ne Ticino, faeendo sue le argomentazioni deUa eon·

venuta, respingeva l'azione. Il Tribunale cantonale rileva le no-

tevoli differenze dei due prodotti; esclude la possibilita di una

eonfusione e quindi l'intenzione di eommettere atto illecito, di

generare confusione, di distogliere dall'attriee ad arte a vantag-

gio deUa convenuta Ia clientela dei prodotti italiani; i termini

« 1'0seana regia ~ e la similitudine deU'involucro non bastare da

soli a stabilire la frode eommereiale speeifica della eoncorrenza

sieale pereM, continua l'istanza eantonale, 4: i due prodotti

, messi a confronto appaiono troppo diversi e diversi pure i

, modi, le forme ed i segni coi qnali i prodotti stessi ven-

~ gonG imballati, contrassegnati e lanciati nel eommercio. ~

In diritto:

1. -

Ne la eompetenza di qnesto Tribunale, ne la veste

(legittimazione attiva) dena ditta. attriee fnrono dalle parti

impugnate. A ragione: la causa e suseettibile di appello, in

forma orale, ai sensi dell'art. 61 OGF, essendo il primo

punto delia domanda, per sua natura, non valutabile in de-

naro; la veste poi attiva dell'attriee e data dalla circostanza

ehe quest'ultima ha evidentem ente la rappresentanza gene-

rale della Regia italiana in Isvizzera. Opportuno sarebbe

stato tuttavia se l'attrice avesse prodotto regolare procura

da parte della eommittente, ma poiche Ia convenuta non

ebbe a sollevare in proposito eecezione, questo Tribunale non

puo esimersi dall'obbligo di entrare nel merito delIa vertenza.

:iM A. Oberste Zl\ilrerichtsmstanz. -

I. lIaterieUreehtliche Entscheidunpn.

2. -

L'azioJle fa eapo aII'art. 00 .00 (1881); pratende

ehe coll'uso delle parole c Toseana regia » e dei colori nazio·

nall italiani soi paeehetti della eonvenuta questa eommetta

atto di eoncorrenza sleale. La motivazione cantonale, ten-

deute a dimostrare ehe 1& diversiti dell'invo!oero e della

forma dei sigari eseludano Ogni possibiliti di eonfosione tra

paeeo e paeeo -

argomenti in se stessi non privi di fonda-

mento -

non abbraeciano e quindi non seiogliono tutte le

questioni di diritto ehe la causa solleva.

Tre sono, a sensl della giurisprudenza di questo Tribu-

nale, gH estremi ehe debbono in un easo eonereto verifiearsi

per creare atto di sle&le eoneo1'1'enza : la eoneorrenza stessa

e eioe 1& eircostanza ehe due aziende esercitano il medesimo

ramo di commereio 0 d'industria, dirigendosi in generale

alla medesima elientela; l'aeeaparramento reale 0 possibile

della clientela di on eonco1'1'ente da parte dell'altro; ed in-

fine, la eircostanza ehe quest'aeeaparramento avvenga in viola-

zione di un diritto individuale dei danneggiato 0, per 10

meno, di on prineipio generale di diritto quale e l'obbligo

generale di non agire eontrariamente all& buona fede.

I primi due enteri si sono realmente verificati nel easo

eonereto; on dubbio non pob sossistere ehe eirca l'esistenza

deI terzo.

Or&, non e seriamente diseutibile ehe i paeehi della eon-

venuta possono rar naseere, di primo aeehito, l'idea ehe

si tratti di meree di origine italiana, di sigari della Regia

italiana. E, quand'anehe 1& denominazione c Toscano» po-

tesse venir eonsiderata come indieazione nsuale di qualitä,

eome aggettivo della lingua parlata e di pubblieo dominio,

pure la eombinazione della qualifiea «Toseana regia ~ eoi

eolori nazionali italiani non ha e non puo avere altro intento

ehe quell0 di indu1'1'e in e1'1'ore il eompratore sull'origine della

meree. Ne sia prova la spiegazione &rtifieiosa ehe la conve-

nuta non ha esitato di dare sulla portata dell& parola «regia ~

ed altrest il passaggio dei rapporto eitato (ved. Fatti, C)

della Soeieti dei Commerei&nti in sigari e tabaeehi di Gi-

nevra.

4. ObliptioneDreeht. NO 89.

583

E da questa eonsiderazione risulta ehe I'obbligo generale~

ieeondo iI quale ognuno e tenuto di agile ~ buona fede, SI

trova violato da parte della convenuta. A nuUa sene a que-

8t'uitUn& I'invocare 11. diversita dei paeehi, ehe, da una parte,

la domanda non si limita alla proibizione dell'uso dei paeehi

4t'uali e dall'altra ne&Suno puo vietare all'attriee di met-

tere in' e~mmereio degli involueri eon la denominazione c Re:

gia» italiana inveee deI titolo c Direzione ge~erale delle ?n-

vative italiane lJ) e di usare della parola c rep» 0 c RegI& ~

e dei eolori nazionali italiani a suo beneplacito, in tutte le

eombinazioni possibili. Che se l'attriee volesse far uso di

questo suo diritto, la possibilita di on eqoivoeo sull'origine

della meree non sarebbe phi contestabile, eqoivoeo ehe sta-

rebbe in rapporto di eausa ad effett~ cogli. atti de~ eo~ve­

nuta. Basta la possibilita anche futura di eo~?ne CIrea

l'origine della meree; non e riehiesta la posSlbilitä. attuale

di un inganno sulla forma esteriore, sull'involuCfo deI pro-

dotto.

.

3. -

Constatato eosll'atto di eoneorrenza slaale per VI0-

lazione di un prineipio generale di diritto, non o~corr~re~b~

rieereare se la eonvenuta otfenda altres! un diritto zndtm,-

duale dell'attriee. E se anehe si puo a ragione pretendere

ehe g1i stemmi pubbliei ei eolori nazionali si~no di dominio

pubblieo e non suseettibili di privato monopollo, e ee~o eh~

10 Stato ha diritto' all'uso della parola c regia,. e deI colon

nazionali quando esercita on'industria od~ on eommerci~ S?tto

questi marchi. Tali designazioni sono delle earattenstiehe

individuali nel senso pin stretto della parola per 10 Stato me-

desimo; non e qoindi lecito ad altre persone di. usarne allo

seopo di far eoncorrenza all0 Stato stesso. Vero ~ ~~e! per

quanto eoneerne i colori nazionali, e data la p08s~billta .del-

I'identita da parte di diversi Stati. Ma questa eonslderazlone

tuttavia non regge quando le eireostanze e le altre eonerete

indieazioni addilano specialmente e ehiaramente uno di

questi Stati.

. .

4. -

In relazione ai motivati di eui sopra, potrebbesl dl-

seutere sulla eonvenienza di fissare in qnesto sede l'importo

566 A. Oberste Zivilgerichtsinstanz. -

I. Materiellrechtliche Entscheidungen.

dei danni dovuti all'attrice 0 quella di rimandare Ia fissa-

zione Ilei medesimi al giudice cantonale. U na fissazione ex

aequo et bono da parte di questo giudice non e tuttavia cou-

traria aHa Legge sull'organizzazione giudiziaria federale e

sembra altrettanto piu indicata nel easo conereto, ehe nel-

l'intenzione stessa della Ditta istante Ia questione dei danni

ha un'importanza puramente aecessoria, suo intento prinei-

pale essendo, eome fu dichiarato in eorso di causa, quello di

ottenere una decisione di massima. In relazione a questa di-

chiarazione e anche da ammettersi che una somma relativa-

mente tenue di fr. 200 basti a salvaguardare i diritti e gli

interessi dell'attrice;-

pronuncia:

L'appellazione della Ditta attrice, F. Moro-Simon, in Zu-

rigo, e ammessa e la s.entenza 6 luglio 1911 della Camera

civile deI Tribunale di Appello deI Cantone Ticino riformata

nel senso ehe e proibito alla Ditta convenuta di vendere

sotto la leggenda ~ Toscana regia ~ ed in pacchi portanti i

colori nazionali italiani (tricolore) i sigari cosidetti t03cani da

essa fabbricati e la fabbrica convenuta obbligata a pagare

alla Ditta attrice la somma di fr. 200 a titol0 di indennizzo.

90. llrleif btf I. cJiuUdteiCuug v.nt 19. ~Hit.6et 1912

in \Sad)en ~tegfefJ ~etl. u. ?8er ... $tl., gegen ~.6tltt,

SU. u. ·~er.~~efL

Unlauterer Wettbewerb. Täuscllende Nachahmung l'on Zi.'l(ll"ettett-

schachteln. Objektive und sltbjektil'e Ml!rkmale des unlautereIl WI'tt-

bewerbes.

A. -

mUt~ Urteil Mm 3. .Juli 1912 ~Clt bCl~ JtClnton~ge,.

rid)t Ibt. @(dlen in l>orHegenber ~treitfa~e erfannt: ~a~ Jtlage::

bege~t'en ßiff. 1 ift bollftänbig, ba~ Mlage6ege~ren ßiff. 2 im

rebuaierten !Betrage ~on 100 ~r. gefd)ü~t, im übrigen tft bie $tlage

abgewiefen.

B. -

05egen tiejeß Urteif ~Clt bfr lBef{agte gültig bie ~etU ..

,

f

l

4. Obligationenrecht. N° 90.

567

fung Cln bd ~nnbeigerid}t ergdffen unb bd $ßege~ren gejlellt

unb uegtünbet;

~i fri bCl~ Clngefod}tene Urteil

Cluf3n~Wen unb

bie $t{Qge im l>olIen Umfange auamueifen, el>ent. fri bie ~ejlatigung b~ Clngetod)tenen Urteile uron"

trag1,

ma~ &nbe~gertd}t aie~t in ~rwägung:

1. -

mer Jtffiger @. ßuban betreibt in IDöind)en eine .3igCl::

rettenfQbtit (Clffet' 2iIafClr6e ClufgebruCften ~~n~"

matte b~ Jt{(iger~ ueraiert ift. Unmittelbar unter biefem ll3a:piers

rtreifen flnb Cluf bem Ibd)teber bie ~orte Clufgebrucft;,,<Sd)ie6er

gef. gefd). S)ier öffnen. m. 9l. @. IDl. 383/8~.1I ~et~ Öffnen

ber <S~ad)tel wirb 'Oie

~Clnberole ober ber <stretfen aerrtffen unb

her

~d)ieber,,~e~aIter fClnn uon nun an nur burd) ~inf~ie6en