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36_II_156

BGE 36 II 156

Bundesgericht (BGE) · 1910-01-01 · Italiano CH
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Oberste Zivilgerichtsinstanz. -

H. Prozessrechtliche Entscheidungen.

Ia nature de Ia pretention, pour autant qu'elle entre en lign&

de compte en ce qui concerne Ia question du droit applicabl&

et de Ia recevabilite du recours, doit etre determinee d'un&

mal1iere autonome d'apres les conclusions de ht deniande et.

Ies faits alJegues dans celle-ci, et qu'il ne se justifie, a. cet.

egard, de prendre en consideration, le cas echeant, la desi-

gnation procedant de la partie demanderesse, que lorsque

cette derniere ades le principe expressement demande qU&

le jugement de sa dite pretention doit etre rendu en appli-

cation d'un point de vue juridique nettement designe.

Par ces motifs

Ie Tribuual federal

prononce:

Il n'est pas entre en matiere sur le recours.

26. Sentenza. del 18 marzo 19l0 nella causa Ditta. Collet ed

Engelhard, attrice ed appellante principale,

contro Societa. svizzera. delle macchine Lentz, convenuta er!

appellante aderente.

Mancanza dhl requisiti dell'art. 66 OGF (causa non giu-

dicata e neppure da giudicarsi secondo il diritto fede-

raJe). Un contratto di compra e vendita stipulato e da eseguirsi

all'estero e retto dal diritto estero. Accordo delle parti di

voler sottomettere la decisione dellitigio al diritto svizzero ?

In questa caUlia il Tribunale di Appello deI Cantone Tici-

no, statuendo in prima ed ultima istanza cantonale, pronun-

ciava con giudizio 12 gennaio/18 febbraio 1910:

10 La domanda contenuta nelIa petizione di causa e

confermata nella somma di fr. 33042.52, cogli intereSsi com-

merciali dal 3 settembre 1907.

2° La domanda riconvenzionale e ammessa nella somrn&

di fr. 15000, cogli interessi commerciali dal 16 dicembre

1907.

]kfufungsverfahren. N~ 26.

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L'opposi:r;ione al precetto esecutivo 2 settembre 1907

N° 19716 e rejetta per la differenza risultante fra le somme

.qui sopra ric9nosciute alle parti.

Appellanti da questo giudizio, in via principale, la Dittl!-

.attrice, con atto 7 mar~o 1~1O, in cui si conchiude aHa rifor-

ma deI giudizio querelato, nel senso deI rigetto dell'intiera

ilomanda ri~onvenzionale;

.. ed in via adesiva, Ia convennta, che chiede l'ammissione

4ellfl, propria flQma,ndfl, riconvenzionale nella somma totale

-di fr. 40000.

Considerando in ratto :

Con lettera 12 Iuglio 1906, la Societa svizzera delle mac-

'Chine Lentz, accettando un' offerta anteriore della fabbrica

lllacehine Collet ed Enge1hard, in Offenbach s/M., ordinava

.a. quest'ultima due macchine alesatriei per la lavorazione

-delle incastellature e dei cilindri delle motrici a vapore, per

il prezzo eomplessivo di marchi 41500, franche in vagone dd.

{)ffenbach, compreso llimballaggio ed escluso il dazio, mac-

'Chine delle quali la Societä. Lentz abbisognava per Ia messa

in esercizio della propria fabbrica od impianto di Giubiaseo'

D pagamento deI prezzo veniva convenuto 1/a aH' Ql'dinazione,

't/a alla consegna, 'la tre mesi dopo. La consegna non essendo

tuttavia successa nel termine stipulato (7 mesi dall'ordinazio-

lle), ma eon un ritardo di due mesi per una, e di quattro

mesi per Faltra macchina, malgrado le sollecitazioni incal-

zanti della convenuta, questa, impetita in pagamento deI re-

sidno prezzo di fr. 33042.52 (il prima terzo essendo stato

Yersato un me~e dapo l'ordinazione), opponeva all~ domll.nda

deU'attrice in pagamento deI restduo, una pretes9, riconven-

~üm!tle di fr. 4:0000 per dauni subiti in seguito aHa ritardata

'CQnsegna delle macchine.

II Tribunale di Appello dei Ticino davanti il quale la causa

venne por~ta direttamente, giudicava come ~ di&Positivi

ßopra riprodotti, o8servando circa al luogo di esecuzione de~

'Contratto ed al diritto ll.pplicabile quanto segue:

Illuogo di esecuzione essere e~dentemente ad Offen~ach

in Qermania. Golle Iattere 10 e 12 luglio 19Q6, contenenti

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II. Prozessrechtliche Entscheidungen.

l'una l'offerta Collet ed Engelhard, l'altra la dichiarazione df

aceettazione della Societa svizzera per le macehine Lentz,

essere stato espressamente eonvenuto ehe la eonsegna delle

maeehine, ovverosia Ia fornitura di tutti i pezzi eostituitivi di

esse, doveva effettuarsi franeo sul va gone aHa stazione ferro-

viaria di Offenbach.

Quanto al diritto applieabile, la domanda aver fatto eapo

semplicemente agli art. 260 e 110 CO. Solo in repliea aver

l'attriee osservato ehe i rapporti giuridici ai quali il eontratto

diede vita sono retti dalla legge germaniea, le eui disposi-

zioni, per il easo di cui si tratta, sono identici a quelli della

legge svizzera. Alle quali allegazioni, avendo la convenuta

opposto ehe il eontratto doveva soggiaeere alle Ieggi svizze-

re, l'attriee si raffermava neUe proprie eonclusionisulla tesi

eontraria, diehiarando tuttavia di non voler insistere su que-

sto punto, vista l'identita delle disposizioni della legge svizzera

per eib ehe eoneerne l'inadempimento. La eonvenuta aver

inveee anche nei suoi allegati suecessivi insistito sull'applica-

bilita deI diritto svizzero. In forza di queste diehiarazioni

doversi dedurre Ia volonta coneorde delle parti di sottoporsi

alle disposizioni deI diritto Hvizzero, benehe l'opinione della

eonvenuta, doversi iI luogo d'eseeuzione ritenere in Giubia-

seo, perehe eoncernente meree da eonsegnare «franea e da-

ziata in Giubiasco» non trovi nessun appoggio negli atti,

non essendo in questi parola di una simile eonsegna, prevista

anzi a Offenbaeh.

In diritto:

La prima questione da risolvere da questo giudiee, in reIa-

zione al disposto dell'art. 56 OGF, e quella deI diritto appli-

eabile. Ora, nonostante Ia tesi contraria della convenuta, nOfr

vi ha dubbio, eome ha gia rilevato l'istanza eantonale, ehe

conforme a tutti gli atti di eausa il luogo d'esecuzione deI

contratto ein Germania, a Offenbach, dove avvenne e doveva

avvenire la eonsegna delle macehine ordinate, e non a Giu-

biasco, al domieilio della committente. Ed anche i prelimi-

nari deI eontratto essendo stati stabiliti in Germania a voce,

e le lettere deI 10 e 12 luglio 1906 non eontenendo in real-

Berufungsverfahren. N° 26.

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ta, la prima ehe nn riassunto delle trattative condotte per-

sonahnente eoll'attriee da un inearieato della Ditta eonvenuta,

la seeonda l'aeeettazione e la rieonferma normale di dette

trattative, deve senz'altro ammettersi ehe il eontratto, ben-

eM formalmente stipulato per lettera, 10 fu in Germania e

non al domicilio della committente. Lo stesso era quindi in-

dubitabilmente retto dal diritto germanieo e non da! diritto

svizzero, come sembra essere stato deI resto l'opinione anehe

dell'istanza eantonaIe, la quale osserva solo nel proprio giu-

dizio, non avere l'attriee sollevato al riguardo un vero e pro-

prio punto di questione. Da questa omissione essa deduce,

doversi ritenere un aeeordo delle parti di voler sottomettere

la decisione deI litigio al diritto svizzero. Al ehe e tuttavia

da opporre ehe se nelle proprie concIusioni I'attrice diehiara

di non insistere sulla tesi dell'applicabilita deI diritto germa-

nico, essa 10 fa unieamente in vista dell'identita delle dispo-

sizioni deI detto diritto a riguardo dell'inadempimento dei

eontratti, con quelle seatenti dal CO. La rinuncia non e quin-

di ne assoluta, ne esplicita; d'altra parte iI giudice cantonale

cita egli medesimo nel corso dei propri motivati tanto i di-

sposti deI 00, quanto quelli deI eod. civ. germanieo, cosie-

ehe non pub neppure affermarsi ehe il litigio sia stato d~

esso deciso in base al diritto svizzero.

Non esistono quindi a riguardo deI diritto applieabile) ne

I'uno ne I'altro dei supposti stabiliti dall'art. 56 OGF e l'en-

trata in materia sulla causa deve percio deelinarsi da questo-

giudice per ragioni d'incompetenza.

Per questi motivi,

il Tribunale federale

pronuneia:

Ambedue 1e appellazioni, principale ed adesiva, sono re-

spinte per titolo di irrieevibilit:L

IMPRIMERIES REUNIES S. A. l.AUSANNE.