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A. Staatsrechtliche Entscheidungen. IV. Abschnitt. Staatsverträge.
eile du defendeur (reeonventionnel), il n'oblige pas non plus
les parties au traite a instituer, a etablir ou a reeonnaitret
ehaeune sur son territoire, le forum reconventionis. En d'autres
termes, le traite ne fait pas de l'institution ou de Ia reeon-
naissanee de ee for une obligation aux tribunaux de i'un on
de l'autre pays, et e'est avant tout a Ia legislation inte-
rieure de ehaeun des deux pays adeeider de l'admissibilite
ou de l'inadmissibilite en principe, et au point de vue du
droit de proeedure, de eonclusions se earaeterisant eomme
une demande reeonventionnelle. Le traite, Iui, se borne a ne
pas mettre obstacle a Ia formation d'une demande reeonven-
tionnelle presentant avee Ia demande principale le degre de
eonnexite voulu. Pour eette raison deja, le Tribunal federal
ne saumit prononeer que les tribunaux genevois sont tenus·
de se saisir des eonclusions en dommages-interets du recou-
rant pour statuer sur ceIles-ci en meme temps que sur la
demande introduite par les intimes contre le recourant. Sans
doute, en ecartant toutes deux l'exeeption d'irrecevabilite
opposee par les intimes aux conclusions reconventionnelles
du recourant, -
exception qui etait tiree de l'art. 5 PG
genevoise, -
les instances cantonales ont implicitement re-
connu que le droit genevois admettait, Iui aus si, ou, Iui non
plus, n'excluait pas le forum reconventioni.s. Toutefois il n'ap-
partient pas au Tribunal federal de discuter iei ce point qui
sort du debat tel qu'il se trouve circonscrit par le recourst
et le Tribunal federal doit se borner ale reserver a l'examen
de l'instance cantonale si les intimes pensent qu'il peut y
avoir encore pour eux utilite et possibilite de le soulever de-
vant elle.
7. -
Dans ees conditions, le Tribunal federal ne peut
qu'annuier l'arret cantonal en tant que ceIui-ci a fait une
fausse appIication du traite, et en tant que, partant de cette
base erronee, il a condamne le recourant aux frais d'appel.
Le sort de ces frais sera regle par l'instance cantonale dans
le nouvel arrel qu'elle sera appeIee a prendre pour liquider,
en s'inspirant des considerations ci-dessus, l'appel interjete
par les hoirs Durel contre le jugement du Tribunal de pre-
11. Auslieferung. -
Vertrag mIt Italien. N" 118.
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~i~re ~nstance du 27 janvier 1908, ceei d'ailleurs sans pre-
Judlee a la question de savoir si l'avocat des intimes ne pourra
pas se refuser a. Ja restitution de la somme qui lui a ete deja
payee le 11 mal 1908 (voir ehif[ I ci-dessus).
8. -:- Et~nt ~onne le sort du reeours sur ce moyen (art. 1 er
du tralte), Il ny a pas lieu de passer a. l'examen du seeond
moyen, tout sUbsidiaire, que le recourant cherehait a tirer
de rart. 4 CF (deni dejustice).
Par ces motifs,
Le Tribunal federal
prononce:
~e recours est declare fonde dans le sens des eonsiderants
qUl precMent, et rarr~t de Ia Cour de justice civile de
Gen?ve du 11 avril1908, en tant que, Sur Ia base de Ia Con-
vention franco-suisse du 15 juin 1869, il declare les tribu-
naux genevois incompetents pour connaitre des conciusions
reconventionneHes en dommages-inter~ts formuIees par Ie re-
courant contre les intimes, et en tant qu'il met a Ia charge
du recourant les frais d'appel, est, en consequence, annuIe.
II. Auslieferung. -
Extradition.
Vertrag mit Italien. -
TraUe avec l'Italie.
118. Sentenza deI 21 dicembre 1908 nella causa Monti.
Requisito neeessario per l'estradizione e ehe il fatto ineriminato
e~d~ sotto la giurisdizione delle autorita giudiziarie dello stato
rIChledente. Esamine d'ufficio.
1°. La Corte d'Assise deI Circolo di Como, statuendo, il
19 dicembre 1904, in contumacia sul processo attitato con-
tro Monti Rocco, di Domenico, « nato e residente a VacaHo
> (Svizzera), aecusato deI delitto di eui aHa seconda sanzione
:. delIa prima parte dell'art. 278 CP per avere in epoca
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A. Staatsrechtliche Entscheidungen. IV. Abschnitt. Staatsverträge.
» prossima al 12 marzo 1903, od in detto giorno, alterato
» neUa data di emissione la bolletta doganale 4 gennaio 1902
» per temporaria esportazione di una quantita di sacchi di
.. tela jutä e presentata tale bolletta nel giorno 12 marzo
» 1903 suddetto alta dogana di Maslianico per importare
» fraudolentemente la merce stessa nel Regno », dichiarava
l'imputato colpevole deI reato ascrittogli e 10 condannava
aHa pena della reclusione per anni 6 e all'interdizione perpe-
tua dai pubblici uffici.
TI falso di cui il Monti veniva dichiarato coipevole consiste
neU'alterazione della data di bolletta in franchigia, realmente
rilasciata, ma scaduta in ragione dell'epoea d'emisssione.
2° Con nota deI 25 settembre 1908, avendo la Legazione
d'Italia a Berna fatto istanza al Consiglio federale per otte-
nere l'estradizione deI Monti, in forza della sentenza di con-
danna sopradetta ed in forza di relativo mandato di cattura,
il Monti veniva, per ordine deI Dipartimento federale di
Giustizia e Polizia, tradotto in arresto, ma rilasciato piu tardi
in libertä. provvisoria contro cauzione di fr. 500.
Interrogato, diehiarava subito di opporsi aHa sua estradi-
zione, prima nell'interrogatorio deI 28 settembre 1908, poi
eon atto scritto deI 30 settembr~ 1908, in cui allega in ap-
poggio essenzialmente quanto segue :
TI fatto per cui esso fu condannato, dato anche che esista,
eil> ehe contesta, eostituirebbe non un delitto di falso, ma un
delitto di contrabbando, pel quale non puo farsi luogo ad
estradizione, ne in base al trattato svizzero italiano (art. 3), ne
in base alla Legge federale (art. 11). Difatti le bollette doga-
nali sono per se stesse documenti senza giuridico valore; ehe
hanno solo per iscopo di permettere, entro un determinato
tempo, la reimportazione in franehigia della merce cui si ri-
feriscono. Il proprietario di esse puo farne cio ehe vuoIe, de-
turparle ed anche distruggerle, perebe da esse sole non puo
derivare un pubblico 0 privato documento (art. 278 e 275
CP it.). E solo l'uso a seopo di frode doganale di una si-
mile bolletta falsifieata che pul> costituire delitto. Nel caso
eonereto non vi puo quindi essere stato delitto ehe nel mo-
mento in cui, presentando la bolletta alterata, si sono indotte
11. Auslieferung. -
Vertrag mit Italien. N° 118.
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in inganno le Autorita fiseali circa Ia data in eui le merci
erano state prima asportate dal Regno e si e ottenuta la Ioro
riammissione in franchigia. Ma questo e appunto il delitto di
contrabbando, pel quale fu bensi dapprima incoato processo
contro il Monti, ma dichiarato susseguentemente non farsi
Iuogo. a procedere per estinzione dell'azione penale (decreto
25 glU?no. 1904 della Sezione di accusa delIa Corte di Ap-
pello dl Mllano). Ne e lecito scindere l'azione incriminata nei
suoi vati elementi per estrarne dei delitti distinti ehe i detti
eI~n:enti, di per se considerati, non rappresentano azione
crumnosa.
Subor~inata~ente, il delitto di falso attribuito all'imputato
non e dl quenl ehe eadono sotto Ia sanzione dell'art. 278
be~si dell'art. 285 CP it. Una bolletta doganale di espor:
tazlOne temporanea e evidentem ente una lieenza un certifi-
cato . d'origine, una specie di passaporto, un fogli; di via 0 di
sogglOrno relativo a determinate merci. La falsificazione della
sua data e quindi un deIitto speciale, di gravitä. inferiore ehe
e previsto dall'art. 285, n° 2, deI CP it., al quale non ~ono
app~c~bili Ie disposizioni deIl'art. 2, n° 8, deI trattata di es-
tradlzlOne coll'Italia.
Da ultimo, l'azione penale sarebbe anche estinta in base
al CP ticinese. Quest'ultima eccezione venne pero dall'estra-
dando Iasciata cadere in progresso di causa. Lo stesso di-
chiarava invece, dopo aver avuta conoseenza della sentenza
19 dieembre 1904 della Corte di Assise di Como, di man te-
nere l'opposizione fatta a riguardo delle due altre eeeezioni
agginngendo: risultare da detta sentenza che Ia condann~
fu pronunciata non solo per faisifieazione, ma anche per 1180
della bolletta doganale in questione, cio ehe eostituisee in
realtä un delitto di eontrabbando. Oltre a cio rart. 14 della
legge doganale italiana qualifica Ie bollette doganali di docu-
menti ehe fanno prova, che coneerne
Ia legislazione italiana, ehe non possono essere sollevate in
:sede di estradizioni e ehe non so no quindi sindacabili da
parte di questo giudiee. Da osservarsi e tuttavia che Ia legge
doganale italiana dispone all'art. 109, sul <f. eontrabbando ac-
eompagnato da altri reati ~, ehe «nulIa e immutato alle di-
~ sposizioni delle Ieggi vigenti pei reati di falso, di resistenza
~ aHa forza pubblica ~, ecc.; ehe tanto l'art. 278, quanto
l'art. 285 deI CP it., puniseono non solo 1'uso, ma anche il
'semplice fatto delIa contraffazione 0 alterazione, sia, il primo,
di atti pubblici, sia, il secondo, di passaporti, licenze, certifi-
eati, ece., e che l'art. 1315 deI CC it. definisce in genere
l'atto pubblieo < quello ehe e stato ricevuto colle richieste
:t formalita da un notaio 0 da alt1'O pubblico ufficiale autoriz-
• zato, nelluogo ove 1'atto e seguito, ad attribuirgli la pub-
, blica fede ~.
Se non dal lato deUa legisiazione italiana, Ie questioni sud-
dette, principalmente quella relativa alle relazioni esistenti
fm il falso e l'infrazione doganale (l'altra, dell'applicazione
dell'art. 285 0 dell'art. 278 deI CP it. dovendosi ritenere
eome evasa giä dal testo generico deI disposto dell'art. 2,
n° 8, deI trattato), avrebbero invece potuto sollevarsi fino ad
un eerto punto dallato dei diritto svizzero, in virtu deI prin-
eipio vigente in materia di estradizione, che l'atto incriminato
debba costituire un titolo di estradizione tanto in base aHa
legislazione dello Stato requirente, quanta in base a quella
dello 8tato riehiesto.
Ma qualunque sia Ia soluzione che avrebbe dovuto aceet-
tarsi in merito a tale questione, l'estradizione non sarebbe
tuttavia ammissibile per un altro motivo.
2. -
Seeondo una regola generale di diritto internazionale,
ammessa quasi senza eecezione dagli scrittori in materia (ved.
LAMMAscH, A 1tslie{erungsp{licht, p. 461; VON BAR, Lehrbuch
des int. Privat- und Straf1'echts, p. 314; SCHWARZENBACH,
A uslieferttngsrecht der Schweiz, p. 235).' l'es~rad~zio~e .deve
ritenersi in genere eome esclusa, qualora 11 dehtto lUCflmmato
risulti eommesso non su territorio dello Stato richiesto, e cio
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A. Staatsrechtliche Entscheidungen. IV. Abschnitt. Staatsverträge.
anche nel caso che il delitto medesimo sia diretto non contr(}
leggi e diritti di quest'ultimo 8tato, ma contro leggi e diritti
dello 8tato requirente. A questa norma di diritto internazio-
nale e informato anche il trattato svizzero-italiano in quant(}
dispone (art. 1), che il delitto pel quale si domanda Ia con-
segna sia punito 0 fatto oggetto di azione penale da parte
delle Autoritä. giudiziarie competenti e che gli iudividui che
l'hanno perpetrato si siano rifugiati sul territorio dell'altro
8tato. Requisito necessario per I'estradizione e quindi anche,
secondo il trattato svizzero-italiano, che il fatto incriminat(}
cada sotto la giuriSdizione delle Autorita giudiziarie dell(}
8tato ehe ne rivendica la punizione, il che presuppone, se-
eondo i prineipi deI CP it. medesimo (ved. art. 3, 4 e 5), peI'
delitti della natura deI presente, ehe il fatto sia stato eom-
messo su territorio dello 8tato riehiedente, 0 per 10 men(}
sotto date restrizioni (5 e 6), ehe Ia persona ehe se ne rese
colpevole trovisi su territorio deI Regno. Ora, JIel easo eon-
creto il falso in questione non entrando evidentem ente nella
eategoria di quelli menzionati all'art. 4 deI CP it., ed essend(}
stato perpetrato da persona avente Ia nazionalita italiana, ma
nata e residente in modo stabile su territorio svizzero, sul
quale si trova anehe attuaImente, non puo Ia eompetenza
delle Autorita deI Regno limitrofo fondarsi altrimenti ehe sul
forum delieti commissi, il quale, nelle cireostanze speeiali
della causa, e piir che probabile ehe si riseontri su territori(}
svizzero, non su territorio italiano. L'uso 0 presentazione della
bolletta alterata negIi uffiei doganaIi e bensl da considerare
come a.vvenuta su territorio italiano. Ma il reato per cui il
Monti e eolpito e riehiesto non e l'infrazione doganaIe, ma Ia
falsifleazione delIa bolletta sopraindieata, Ia quaIe, preparata
evidentem ente in preeedenza, e il delitto essendo divenut(}
eon cio perfetto (vedi &JAINO, Commentario) ed. Ia, fasc. 12,
p. 97), trattandosi di persona residente in Isvizzera e spie-
gante in Isvizzera la sua attivitä. commerciale, deve, secondo
tutte le probabilitä., ritenersi come perpetrata su territorio
svizzero, non su territorio italiano. Checehe ne sia, il prin-
cipio piir sopra menzionato di diritto internazionale e di tale
11. Auslieferung. -
Vertrag mit Italien. N0 118.
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importanza e Ia di Iui sanzione nel trattato svizzero-italian(}
talmente precisa, ehe Ia competenza delle Autoritä. italiane non
appare ammissibile, in difetto di una dichiarazione esplicita
deI giudice penale che I'affermi. Ora, invano si cercherebbe
nelIa sentenza delle Assise deI Circolo di Como, come in
quella antecedente della Sezione di Aceusa della Corte di
Appello di M-ilano, quaIsialsi allusione in proposito. La que-
stione della competenza non vi e per nulla esaminata e tutta
Ia situazione di fatto porta a far ritenere, anche in base ai
disposti deI CP it., che il falso commesso non cade, in ra-
gione deI forum delieti commissi, sotto Ia sanzione delle leggi
deI Regno limitrofo e quindi sotto Ia giurisdizione deI giudice
italiano.
3. -
L'estradando avendo eontestato in genere l'applica-
bilita deI trattato svizzero-italiano, poco importa che questa
obbiezione sia stata 0 meno sollevata espressamente. Che
trattasi in concreto di questione di diritti giurisdizionali inte-
ressanti 10 8tato richiesto e che puo quindi senz'altro anche
essere esaminata d'ufficio.
Per questi motivi,
il Tribunale federale
pronuncia:
E ammessa l'opposizione fatta dall'estradando e non si fara
quindi Iuogo aHa chiesta estradizione.
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