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34_I_169

BGE 34 I 169

Bundesgericht (BGE) · 1908-01-01 · Italiano CH
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C. Entscheidungen der Sehuldbetreibungs-

avoir pU prendre connaissance des participations deja ad-

mises dans les 30 jours et s'etre ainsi assuree si Ieur mon-

tant est de nature a porter atteinte a sa creance resultant dn

mariage.

Mais pour qu'elle puisse invoquer 1e privilege que lui ae-

corde cet article, n faut qu'il s'agisse d'une creance rEJsultant

du mariage et il faut en outre que 1e debiteur poursuivi soit

encore le mari de Ia femme qui veut intervenir.

La premiere de ces deux conditions est expressement men-

tionnee dans la loi. La seconde resuIte du but que s'est pro-

pose le Iegislateur, but qui consistait a faeiHter Ia realisation

des creanees des personnes qui ne Ront pas devenues crean-"

ciers de leur plein gre et qui, dependant plus ou moins du"

debiteur et lui devant certains egards, ne pouvaieut guere

entamer des poursuites contre lui. Or ces eonsiderations ne

s'appliquent plus a Ia femme divoreee, Iaquelle se trouve,

vis-a-vis de son aneien mari, dans une position absolument in-

dependante et par consequent n'a aucun motif de reculer de-

vant une poursuite.

O'est d'ailhmrs ce qui resulte aussi du texte allemand de

rart. 111, ou il est dit que le droit de participer a une saisie

sans poursuite prealable est aecorde « a l'epouse >.

2. -

En l'espece, il est constant qu'au moment ou elle a

declare vouloir participer a Ia saisie,]a recourante n'etait

plus Ia femme du debiteur. L'une des deux conditions ci-des-

sus fait donc en tous CRS defaut. Quant a l'autre condition

(creance resultant du mariage), Ie dossier ne contient a ce

sujet aucune donnee precise. La re courante pretend qu'il

s'agit d'une pension qui lui Rurait ete allouee par Ie jugement

de divorce, mais rien ne prouve qu'il en soit ainsi. D'ailleurs

il peut y avoir des doutes sur la question de savoir si une

pension allouee par un jugement de divorce constitue une

ereance resultant du mariage. Quoi qu'il en soit, il est eertain

que, Ia recourante n'ayant plus ete Ia femme du debiteur au

moment ou elle a declare vouloir partieiper a Ia saisie, Ie.

droit de participation ne lui appartient pas.

La decision cantonale qui lui refuse ce droit doit done etre

confirmee.

und Konkul'skammer. N° 29.

Par ces motifs,

La Ohambre des Poursuites et des FailIites

prononee:

Le reeours est ecarte.

29. Sentenza dal 10 marzo 1908, nella causa

Banca Can tonale 'I'icinese.

Fallimento; spese. Art. 262 LEF.

169>

10 -

Nel fallimento Lorenzo Oavargna, in Malvaglia, l'at-

tivo si eomponeva esclusivamente di beni stabili su cui gra-

vano delle ipoteche per una cifra molto superiore al loro va-

lore. La 101'0 realizzazione dava un prodotto di 18561 fr.,

ehe col rieavo di un affitto in 245 fr. costituisee Ia totalita

dei denari da ripartire.

Allestendo 10 stato di riparto, l'Ufficio, in difetto di beni

liberi sul prodotto dei quali potesse prelevare le spese di li-

quidazione, dedueeva quest'ultime intieramente dal prodotto

dei beni ipotecati.

La Banea. Cantonale Ticinese, creditrice ipoteearia per una

somma rilevante, di eui 26 417 fr. 60 rimanevano seoperti,

rieorse all'Autorita di sorveglianza domandando, all'appoggio

deI 2° alinea dell'art. 262, l'annullazione deIlo stato di riparto·

e l'allestimento di un nuovo riparto indicante nei dettagli il

prodotto della realizzazione e le spese di amministrazione e

realizzazione di ogni bene stabile costituente il pegno di ogni

creditore ipotecario e caricante ai ereditori chirografari la ta-

talita delle spese generali di amministrazione e di liquida-

zione.

TI ricorso veniva ammesso daIl' Autorita inferiore; respinto

invece dall'Autorita eantonale superiore, sulla seorta dei con-

siderandi seguenti :

TI 20 alinea dell'art. 262 non e applicabile ehe nei casi

normali, in cui il fallimento comprende dei beni liberi., sul

170

C. Entscheidungen der Schuldbetreibllngs-

prodotto dei quali si possano prelevare le spese generali, ma

non nei casi eccezionali, nei quali il fallimento non eomprende

ehe dei beni gravati da ipoteca. In quest'ultimo caso tutte le

spese devono essere prelevate sul prodotto dei beni gravati

da ipoteca, in quanto ehe e inammissibile ehe i creditori chi-

rografari, che non toccano nulla, abbiano ancora a soggiacere

a disborsi per le spese di liquidazione, e d'aItra parte queste

spese non possono essere earicate allo Stato. La Banea Can-

tonale Ticinese, occupando, eome ereditrice, un rango infe-

riore, e dunque in obbligo di sopportare la totalitä. di queste

'Spese.

2

0

-

E contro questo giudizio ehe la Banca Cantonale ri-

eorre attualmente al Tribunale federale.

In diritto:

1

0

-

La prima delle eonclusioni della Banca ricorrente,

tendente all'allestimento di un nuovo piano di riparto, e evi-

dentemente giustificata in massima, in quanta ha per iscopo

di ottenere un'indicazione precisa deI prodotto dei singoli

-enti ipotecati e delle spese relative alla 10ro amministrazione

e realizzazione, dacehe non e naturalmente possibile di pro-

cedere aHa ripartizione deI ricavo della realizzazione tra i

creditori ipotecari, senza che 10 stato di riparto indichi il

prodotto da ripartirse e le spese di amministrazione e di

realizzazione da dedursL

Infondata e invece in quanto tende a far dichiarare ehe

queste spese debbono essere sopportate dai creditori chiro-

grafari, in proporzione delle somme per le quali gli stessi figu-

rano nello stato di riparto. L'art. 262 non fa che stabilire ehe

dal prodotto dei beni affetti da pegno non possono essere

prelevate ehe le spese di amministrazione e di realizzazione

dei pegno, ma non regola il riparto di queste spese tra i sin-

goli creditori pignoratizi, pel caso ehe uno stesso ente sia

soggetto a pegni di rango differente, come sembra verificarsi

nel fattispecie. In simili casi non e ammissibile altra solu-

zione se nou ehe la totalita delle spese debba essere soppor-

tata dal ereditore pignoratizio di rango inferiore. Anzitutto

perche tal modo di procedere e una eonseguenza inevitabile

und Konkurskammer . N° 29.

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deI fatto ehe le spese sono da prelevarsi dalle somme rica-

vati, che restano diminuite di altrettanto. Poi perche simile

misura e anche in se stessa giustificata, dal momento ehe

il ereditore pignoratizio di rango inferiore sa 0 deve sa-

pere, all'epoca della eostituzione deI pegno, ehe il valore di

quest'ultimo sarebbe eventualmente diminuito delle spese di

realizzazione, in caso di liquidazione forzata.

La decisione dell'Autoritä. cantonale superiore di vigilanza

e quindi da confermarsi su questo punto.

20

-

Resta a vedere quale esito debbano avere le altre

spese che fanno oggetto delIa seeonda conclusione.

n ricorso tende in sostanza ad ottenere che queste spese

non siano dedotte dal ricavo dei beni ipotecati, ed il 2° ali-

nea dell'art. 262 disponendo che dalla somma ricavata dagli

Qggetti costituiti in pegllo si possano prelevare soltanto le

spese di amministrazione e di realizzazione deI pegno, sem-

bra a prima giustifieare questa tesL

Ma in realta non e in questo senso ehe deve interpretarsi

il disposto di quest'artieolo.

Le spese di liquidazione rappresentano un debito della

massa eome tale, e vanno a earico delIa massa, eonsiderata

eome un tutto; di conseguenza esse devono essere pagate

dall'attivo dena massa, senza distinzione fra l'attivo prove-

niente dalla realizzazione dei beni liberi e da quello prove-

Diente dai beni soggetti ad ipoteca. Questa regola e talmente

evidente ehe non vi era bisogno di un disposto esplicito di

legge per sancirla. L'art. 262 ha per iscopo, piu ehe di sta-

bilh'e in modo espresso questa massima, di determinare in

quali proporzioni debbano essere distribuite queste spese tra

le differenti categorie costituenti l'attivo. Esso dice in sos-

tanza ehe le spese generali debbono eSSel'e prelevate dal pro-

dotto dei beni liberi, e quelle di amministrazione e realizza-

zione dei pegni dal prodotto di quest'ultimi, regolando cOSI

una questione di ripartizione fra due eategorie di beni, senza

menomare al principio emanante dalla natura stessa delle

eose, che cioe le spese, eome debito della massa, sono a ca-

nco della massa intiera.

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C. Entscheidungen der Schuldbetreibungs-

E questo principio generale riprende appunto Ia sua appIi-

cazioue nei casi in cui non e possibile, non essendovi beni

liberi, di ripartire su di essi una parte delle spese. In tal

caso, Ia totalita delle spese deve necessariamente essere de-

dotta dal solo attivo existente, vale a dire dal prodotto dei

beni ipotecati. '

3° -

Un'altra questione sarebbe quella di vedere in quali

proporzioni dovrebbero essere sopportate queste spese dai

creditori pignoratizi, nel easo in cui vi fossero piu pegni gra-

vanti su oggetto differente. Ma tale questione non si po ne nel

fattispecie.

Da quanta risulta, gli stabili eostituenti l'attivo di massa

erano tutti soggetti ad ipoteca in favore degli stessi eredi-

tori. Trattasi quindi di un dato numero di pegni aventi tutti

10 stesso oggetto. In questo easo Ie spese, dovendo essere

prelevate sul prodotto della realizzazione deI pegno, vengono<

naturalmente a eolpire il creditore di rango inferiore, ehe nel

fattispecie trovasi essere la Banea Cantonale.

Per questi motivi,

la Camera Eseeuzioni e Fallimenti

pronuneia:

I1 ricorso e respinto.

30. Arret du 17 mars 1908, dans la canse 13aur.

Opposition cow;me dans les termes: {(Opposition; oirre de payer

une somme de ....)) Reconnaissance de dette ou oirre de transac~

tion?

A. -

Le recourant Alfred Baur, a Geneve, a command6

a Franljois Poncet, tapissier au meme endroit, un mobilier

devise a 35 183 fr. 40.

Des contestations s'etant elevees au sujet de l'execution

du travail, sieur Baur, apres avoir paye une somme da

27 000 francs, demanda une expertise qui fut pratiquee et

par laquelle le solde de la facture fut arbitre a 5399 fr. 05.

und Konkurskammer. No 30.

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Estimant que les frais d'expertise incombaient a sieur

Poncet Baur offrit le paiement ponr solde de 4962 fr. 80,

monta~t du solde fixe par les experts moins les frais d'exper-

tise et un escompte de 2 %.

Plus tard par lettre du 6 fevrier, BaUT declara renoncer a

eet escompte et porta son offre a 5059 fr. 05.

Le 21 janvier 1908, Poncet fit notifier a Baur un comman-

dement de payer de 5450 francs avec interets de droit des

le 31 decembre 1907, offrant de reprendre ponr 150 francs

une commode Louis XV.

Le 30 janvier, Baur a fait opposition en ces termes:

« Opposition; off re de payer pour solde 5059 fr. 05. »

Le 20 fevrier sieur Poncet requit la continuation de Ia

poursuite pour la somme de 5059 fr. 05.

Le 21 fevrier l'office avisa Baur qu'il semit procede a la

saisie le 24 fevrier.

B. _ Le 22 fevrier Baur a recouru a l'autorite de surveil-

lance en demandant l'annulation de l'avis de saisie. TI soute-

nait qu'il avait fait opposition et que l'offre de payer 5059 fr.

'05 pour solde constituait une offre de trans action et non une

reconnaissance.

C. _ Cette plainte ayant ete ecartee par l'instanee canto-

nale, Baur a recouru au Tribunal f6deral en faisant valoir les

arguments deja invoques devant l'instanee cantonale.

Stattwnt sur ces [aits et considerant en droit :

Dans son arret du 24 decembre 1907 rendu dans Ia cause

Uhlmann, le Tribunal fMeral a admis qu'une opposition eon-

(jue dans les termes suivants :

({ D'apres ma lettre du 27 mai je reconnais devoir seule-

» ment 1050 francs pour solde, somme qui peut toujours

» etre encaissee contre quittance pour solde. "

impliquait une reconnaissance pure et simple d'une dette de

1050 francs et que l'exigence d'une quittance pour solde ne

constituait pas une condition de cette reconnaissance, mais

en etait plutöt une consequenee, le debiteur exigeant une

quittanee pour solde precisement parce qu'il pretendait ne

devoir que la somme reconnue.